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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 25/06/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3578/2022
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Giudice dott. Silvia Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c. viste le note depositate dai procuratori delle parti costituite;
viste le conclusioni precisate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione
P.Q.M.
il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Teramo, 25.6.2025
Il Giudice
dott. Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 20 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti;
ha pronunciato e pubblicato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3678 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e promossa: da
e , elettivamente domiciliati Parte_1 Parte_2 in in Nereto, via V. Veneto, n. 57 presso lo studio dell'avv. Bruno Massucci, che li rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto attori contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata da Controparte_1
elettivamente domiciliata Teramo al Corso Cerulli n. 31, presso lo studio Controparte_2 dell'avv. Pietro Referza, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di precetto notificato il 7-14 novembre 2022 convenuto pagina 2 di 20 OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615 comma 1 c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte attrice: “piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, giudicare e condannare, iuxta alligata ac probata partium, all'accoglimento delle seguenti conclusioni: a) Preliminarmente, rimettere la causa in istruttoria e: 1) ammettersi CTU al fine di accertare l'usurarietà, contrattuale originaria o sopravvenuta dei tassi applicati in esecuzione del contratto di mutuo ipotecario fondiario per Notar del 27 luglio Per_1
2004, rep. N° 208136, racc. n° 37142 stipulato dalla società Cipi Group srl e per il quale gli opponenti avevano prestato garanzia;
2) ammettersi CTU al fine di ricalcolare il saldo del rapporto, previa disapplicazione, nei criteri di calcolo, del tasso Euribor e della clausola floor, tassi applicati in esecuzione del contratto di mutuo ipotecario fondiario per
Notar del 27 luglio 2004, rep. N° 208136, racc. n° 37142 stipulato dalla società Per_1
Cipi Group srl e per il quale gli opponenti avevano prestato garanzia, e quindi con applicazione del tasso di interessi legale applicabile per l'intero periodo del rapporto;
3)
Ordinarsi alla banca opposta, l'esibizione delle contabili dei pagamenti effettuati dagli opponenti a decorrere dalla data di contrazione del mutuo;
b) In subordine e sempre preliminarmente, sospendere il presente procedimento e, in ossequio ai principi dettati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la nota sentenza n° 9479 del 6 aprile 2023 e dalla CGUE, da ultimo con la pronuncia della Quarta Sezione, sentenza 15 giugno 2023, causa C-520/21 (quest'ultima ha espressamente esteso le ipotesi di nullità ai contratti di mutuo contenenti clausole abusive), e voglia svolgere, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto di mutuo stipulato tra la CA
(professionista) e sigg.ri e (consumatori) in relazione Parte_1 Pt_2 all'oggetto della controversia, adottando i conseguenti ed opportuni provvedimenti in merito alla nullità dell'intero contratto ovvero delle singole clausole abusive;
c) Sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione della convenuta ad intraprendere la minacciata azione esecutiva;
d) Dichiarare privo di esecutorietà il contratto di mutuo ipotecario fondiario per Notar del 27 luglio 2004, rep. N° 208136, racc. n° Per_1
37142 stipulato dalla società Cipi Group srl e per il quale gli opponenti avevano prestato
pagina 3 di 20 garanzia; e) Dichiarare nullo il contratto di mutuo ipotecario fondiario per Notar del 27 luglio 2004, rep. N° 208136, racc. n° 37142 stipulato dalla società Cipi Per_1
Group srl e per il quale gli opponenti avevano prestato garanzia;
f) Dichiarare nulla, invalida e comunque inefficace la garanzia prestata dagli opponenti con il contratto di mutuo ipotecario fondiario per Notar del 27 luglio 2004, rep. N° 208136, racc. Per_1
n° 37142 stipulato dalla società Cipi Group srl e per il quale gli opponenti avevano prestato garanzia;
g) Dichiarare la nullità ed inapplicabilità degli interessi concretamente applicati dalla banca e condannare la banca opposta alla restituzione delle somme indebitamente percepite nella misura che risulterà a seguito dell'istruttoria, ovvero che sarà ritenuta di giustizia;
h) Sempre e comunque, dichiarare nullo, illegittimo ed inefficace
l'atto di precetto opposto ed assolvere gli opponenti da ogni domanda avversaria;
i)
Condannare l'opposta al risarcimento dei danni in favore degli attori, nella misura di €
10.000,00, ovvero in quella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia;
j) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”;
per parte convenuta: “La difesa dell'opposta discute richiamando il contenuto dei propri scritti difensivi, comprese le note di trattazione depositate il 15 novembre 2023; si riporta, in particolare, alla memoria conclusiva depositata il 13 giugno 2025. Si oppone ad eventuali domande nuove formulate dagli opponenti e conclude affinché l'opposizione sia dichiarata improcedibile, inammissibile, comunque rigettata integralmente, con condanna degli opponenti al pagamento delle spese e dei compensi di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto, notificato in data 5.12.2022,
[...]
e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 Controparte_1 rappresentata da per ivi sentire, previa sospensione dell'efficacia Controparte_2 esecutiva del titolo, dichiarare il difetto di legittimazione della convenuta ad intraprendere la minacciata azione esecutiva, dichiarare privo di esecutorietà e, comunque, nullo il contratto di mutuo ipotecario fondiario per Notar del 27 luglio 2004, rep. n. Per_1
pagina 4 di 20 208136, racc. n. 37142, stipulato dalla società Cipi Group s.r.l. e per il quale gli opponenti avevano prestato garanzia, dichiarare la nullità della garanzia prestata dagli opponenti rispetto al suddetto contratto, dichiarare la nullità ed inapplicabilità degli interessi concretamente applicati dalla banca e condannare l'opposta alla restituzione delle somme indebitamente percepite nella misura risultante a seguito dell'istruttoria ovvero ritenuta di giustizia, dichiarare nullo, illegittimo ed inefficace l'atto di precetto opposto ed assolvere gli opponenti da ogni domanda avversaria, condannare l'opposta al risarcimento dei danni in favore degli attori, nella misura di € 10.000,00, ovvero in quella misura maggiore o minore risultante di giustizia.
A fondamento della propria domanda, in relazione contratto di mutuo ipotecario fondiario per Notar del 27 luglio 2004, rep. N. 208136, racc. n. 37142 attivato Per_1 con l'atto di precetto, gli attori allegavano:
1. il difetto di legittimazione dell'opposta ad agire esecutivamente nei confronti degli odierni opponenti;
2. la nullità, invalidità, inefficacia e l'abuso del diritto in relazione alle fideiussioni rilasciate dagli opponenti, configurandosi quali garanzie ultronee e non necessarie;
3. l'inidoneità del mutuo a costituire titolo esecutivo, dovendosi qualificare quale mutuo condizionato in assenza di traditio della somma;
4. la nullità della clausola di indicizzazione degli interessi all'Euribor, in quanto frutto di un'intesa anticoncorrenziale legata alla manipolazione di tale parametro;
5. la nullità della clausola floor, in quanto vessatoria e non approvata per iscritto;
6. il superamento del tasso soglia usurario.
Costituitasi in giudizio, la convenuta contestava ogni avverso assunto, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Rigettata la richiesta di sospensiva, il procedimento giungeva all'udienza in data
25.6.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni provvedendo al deposito di “note di trattazione scritta”, e veniva trattenuta in decisione.
***
pagina 5 di 20 Preliminarmente occorre sottolineare, con riferimento alla richiesta di sospensione del procedimento formulata da parte attrice, che la stessa non appare pertinente nel caso di specie, non venendo in rilievo un'ipotesi di omessa verifica di abusività delle clausole di un contratto in fase monitoria, come indicato dalla Suprema Corte nella sentenza richiamata dalla stessa parte opponente, o comunque in assenza di contraddittorio;
si osserva, peraltro, che il presente giudizio, originato dall'opposizione a precetto fondato su titolo esecutivo costituito da contratto di mutuo fondiario, è diretto all'esame delle contestazioni sull'abusività delle clausole di tale contratto formulate dagli attori.
Sempre in via preliminare, deve essere ribadito il giudizio negativo sull'ammissibilità delle richieste di c.t.u. e di ordine di esibizione, formulate da parte attrice e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto esplorative;
del resto, parte attrice non ha allegato elementi ulteriori rispetto a quelli già prospettati nel corso del giudizio idonei a giustificare una diversa statuizione.
Passando all'esame dei motivi di opposizione, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione dell'opposta, sollevata sul presupposto della mancata prova dell'inclusione del credito alla base dell'intimazione di pagamento.
Giova precisare che la pretesa creditoria per cui è causa si fonda sul contratto di mutuo ipotecario fondiario per Notar del 27 luglio 2004, rep. n. 208136, racc. n. Per_1
37142, concluso tra Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno s.p.a. e Controparte_3 nell'ambito di tale negozio, intervenivano in qualità di garanti, tra gli altri, gli odierni opponenti. Il contratto di mutuo veniva attivato da rappresentata da Controparte_1
con atto di precetto indirizzato ai garanti, odierni attori. Controparte_2
Richiamando i principi espressi dalla Suprema Corte, osserva il Tribunale come la questione della legittimazione afferisca non già alla legittimazione processuale, bensì alla titolarità del rapporto giuridico controverso. È nota, infatti, la distinzione secondo cui la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare e il cui difetto può essere eccepito in ogni stato e grado del giudizio ed è rilevabile d'ufficio dal giudice mentre la legittimazione attiva è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, che attiene al merito della pagina 6 di 20 causa ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e provare (cfr. Cass. SS. UU. n. 2951/2016).
Deve, allora, rilevarsi come, con particolare riguardo alla titolarità (attiva o passiva) della posizione soggettiva vantata in giudizio, una volta affermato che essa è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spettando all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto, le Sezioni Unite hanno affermato che il rilievo del suo difetto non costituisce eccezione in senso stretto ma mera difesa e, come tale, è proponibile in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass. civ., sez. un., 16.2.2016, n. 2951).
Confermata, quindi, la sussistenza dell'onere probatorio in capo al soggetto che vanti la titolarità di una posizione soggettiva, deve essere rilevato quanto segue.
Posto che gli opponenti hanno solo contestato la possibilità di includere il credito vantato nei loro confronti tra quelli oggetto di cessione, deve darsi atto del deposito da parte dell'opposta di: atto di fusione per notar di Grottammare in data 3 aprile Persona_2
2013 rep. n. 112806 racc. n. 18394, con cui e Cassa di Controparte_4
Risparmio di Ascoli Piceno s.p.a. si sono fuse mediante incorporazione della prima nella seconda, assumendo la denominazione di (doc. 4 fascicolo Controparte_4 opposta); atto a rogito del notaio del 4 maggio 2016 rep. n. 5264 racc. Persona_3
n. 2227, con cui ha proceduto alla fusione mediante incorporazione Controparte_5 di (doc. 5 fascicolo opposta); contratto di cessione di crediti Controparte_4 stipulato il 23 novembre 2021, con efficacia giuridica dal 29 novembre 2021, con cui
[...] ha ceduto a un portafoglio di crediti, come da avviso Controparte_5 Controparte_1 pubblicato nella G.U. Parte II n. 145 del 7 dicembre 2021 (doc. 6 fascicolo opposta).
Dalla documentazione in atti risulta che il credito per cui è causa è pervenuto alla per via di un'operazione di cartolarizzazione mediante cessione di crediti Controparte_1 in blocco, conclusa ai sensi degli artt.
1-4 della l. n. 130/1999, cui trovano applicazione le norme di cui all'art. 58, co. 2-4, t.u.b.
Secondo la più diffusa opzione interpretativa, all'operazione negoziale de qua, possono applicarsi le seguenti coordinate ermeneutiche di legittimità.
pagina 7 di 20 Sul piano dell'inquadramento della fattispecie, l'art. 58, commi 2 e 4, d.lgs. n.
385/1993, mirando ad agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, opera essenzialmente sul piano dell'efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, prevedendo, in deroga alla disciplina di diritto comune, che lo speciale adempimento “collettivo” della pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale produca i medesimi effetti di cui all'art. 1264 c.c., così dispensando la cessionaria (esclusivamente) dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (cfr. Cass. n. 20497/2020), senza che tale modalità pubblicitaria, avente, si ribadisce, natura derogatoria della regola generale, possa sortire ulteriori effetti su piani distinti da quello dell'efficacia della cessione verso i debitori ceduti.
Più in particolare, l'art. 58 cit. non rileva in relazione al profilo, differente e prioritario in linea logico-giuridica, della titolarità del credito e del conseguente assolvimento dell'onere probatorio principale gravante sul creditore cessionario in caso di contestazione da parte del debitore ceduto;
ne discende che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del
d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798/2020). Ne consegue che il giudice dovrà valutare, in concreto e caso per caso, l'assolvimento da parte del cessionario del suddetto onere probatorio, alla stregua delle prove documentali dallo stesso prodotte in giudizio;
cosicché, ben potrà ritenere “sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr., ex multis, Cass. n. 4277 del 10/02/2023, n. 31188/2017 e n. 15884/2019).
Peraltro, da diverso e più condivisibile angolo di prospettiva, deve tenersi presente che la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e pagina 8 di 20 non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (cfr. Corte di
Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Corte di Cassazione n. 1396 del 15/05/1974, Corte di
Cassazione n. 18016 del 09/07/2018, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023).
Tanto chiarito, è intenzione del Tribunale specificare come quanto sin qui detto è stato confermato e ribadito dalla più recente giurisprudenza di legittimità che giova ripercorrere proprio perché dirimente nel presente giudizio.
La Suprema Corte, a sua volta, richiamando un proprio precedente ha chiarito che:
“nella recente Cass. n. 17944 del 2023, si legge, tra l'altro (cfr. in motivazione), che «[…]
i precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui: "l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile ratione temporis, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento
pagina 9 di 20 eseguito al cedente"), ovvero, più specificamente, che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez.
1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01)” (cfr. Cass. civile sez. I, 29/02/2024
n.5478; Ordinanza n. 28790 del 2024).
Peraltro, seguita la Corte di Legittimità nel primo dei precedenti in esame avente portata ricognitiva, che: “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (cfr. Cass. civile sez.
I, 29/02/2024 n.5478).
Tanto premesso, preme evidenziare che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 t.u.b., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari – come avviene nel caso di specie –
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, ben può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente pagina 10 di 20 dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del c.d. thema probandum; il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr.,
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, Cass. civile sez. I, 29/02/2024 n.5478;
Ordinanza n. 28790 del 2024).
Diverso è, però, il caso– non ricorrente nel caso di specie – in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 t.u.b., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in pagina 11 di 20 un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. civile sez. I, 29/02/2024 n.5478; Ordinanza n.
28790 del 2024).
Tanto detto, deve rilevarsi come, nella specie, avendo la parte opponente contestato solo l'effettiva inclusione del credito per cui è causa nell'ambito delle cessioni di cui al citato avviso in G.U., mai contestata specificamente nella sua esistenza e ricorrenza, deve ritenersi assolto l'onere della prova della propria legittimazione da parte della cessionaria, proprio sulla scorta della specificità dei criteri di individuazione dei crediti presente nell'avviso di cessione.
In esso, invero, è possibile leggere, che la cessione ha ad oggetto un “portafoglio di crediti pecuniari (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di titolarità di per ciascuno di essi da rapporti di CP_6 credito ai consumatori, prestiti personali o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e i cui debitori sono stati classificati a sofferenza …e segnalati in Centrale dei Rischi…come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da Co cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati da nei confronti del relativo debitore ceduto”; nell'avviso, si precisa, altresì, che la lista è depositata presso il notaio
[...]
di Milano ed è pubblicata sul sito internet di cui viene indicato l'indirizzo di Per_4 accesso.
A fronte di quanto specificato nell'avviso di cessione, la difesa degli opponenti non ha operato alcuna contestazione specifica in merito, tale da fondare una qualsivoglia motivata esclusione del credito di cui al precetto opposto tra quelli oggetto di cessione.
Del resto, dalla lettura del titolo esecutivo azionato col precetto opposto, al contrario, emerge la suddetta inclusione, tenuto conto che trattasi di mutuo erogato a persona giuridica di tiolarità di Intesa San Paolo e non risulta mai contestato il subentro della futura cedente nella pretesa fino alla ricezione dell'atto di precetto;
inoltre, la posizione debitoria alla data della cartolarizzazione non può essere revocata in dubbio, sulla pagina 12 di 20 scorta del provato inadempimento alla luce della procedura esecutiva a carico degli odierni opponenti.
In ogni caso, non è irrilevante evidenziare come la parte opposta ha allegato ulteriori elementi che non solo corroborano l'inclusione del credito per cui è causa nel perimetro della cessione ma, addirittura, sarebbero idonei a superare l'eccezione di inesistenza del contratto.
Sul punto, infatti, è stata versata in atti la dichiarazione con cui la cedente ha confermato espressamente l'intervenuta cessione della posizione in oggetto e in cui risulta analiticamente individuato il rapporto debitorio ceduto (cfr. doc. 12 fascicolo opposta), da ritenersi rilevante tenuto conto che – come detto – la prova della titolarità del credito può essere fornita con ogni mezzo e che, a tal fine, ben può considerarsi idonea anche la dichiarazione del cedente, quale prova proveniente dal terzo (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n.
10200).
Del pari non merita accoglimento la censura degli attori sull'invalidità delle fideiussioni rilasciate, in quanto, come si è già dato atto in sede di rigetto dell'istanza di sospensione, per un verso, la disciplina vigente in tema di garanzie del credito non esclude l'ammissibilità del concorso di una garanzia personale con una garanzia reale rispetto al medesimo credito (cfr. Cassazione civile sez. I, 09/02/2016, n.2540; Cassazione civile sez.
III, 10/08/2004, n.15406) e, per altro verso, il valore del cespite ipotecato non può ritenersi capiente rispetto all'importo da garantire, tenuto conto del valore di aggiudicazione (doc. n.
11 comparsa di costituzione e risposta).
È opportuno, inoltre, richiamare il recente arresto giurisprudenziale secondo cui “il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto” (cfr. Cass. S.U. 33719/2022), con la pagina 13 di 20 conseguenza che alcuna nullità potrebbe derivare nel caso di specie dall'eventuale violazione del limite di cui agli artt. 38 e ss. t.u.b.
Quanto al motivo di opposizione con cui gli attori hanno contestato il diritto dell'intimante a procedere ad esecuzione per difetto di traditio della somma mutuata, è sufficiente osservare che la questione è stata di recente affrontata dalle Sezioni Unite, le quali hanno affermato che “il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto
l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata, che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (cfr. Cassazione civile sez. un., 06/03/2025, n.5968).
Non merita condivisione neppure l'eccepita nullità dell'art. 4 del contratto di mutuo, nella parte in cui prevede che il tasso di interessi dovuto dalla mutuataria sia legato alla variazione dell'Euribor, sul presupposto dell'illegittimità della fissazione del tasso Euribor nel periodo compreso tra settembre 2005 e maggio 2008, così come accertata dalla decisione del 4 dicembre 2013 della Commissione Antistrust UE.
In disparte dalla considerazione che il contratto di mutuo oggetto di opposizione è stato stipulato in data anteriore a quello in cui si sarebbero verificati gli effetti distorsivi della manipolazione accertata dalla Commissione UE, si osserva che la decisione della
Commissione Europea del 2013 non comporta in maniera automatica la nullità della clausola Euribor per le seguenti ragioni: il tasso finito applicato al mutuatario non è costituito soltanto da Euribor, ma anche da un indice spread, sicché non è possibile sostenere che Euribor sia frutto di un accordo di cartello per fissare direttamente o indirettamente i prezzi, vietato dall'art. 2 della L. n. 287/1990; ai fini dell'accoglimento della doglianza occorre in ogni caso fornire la prova (da parte del mutuatario) dell'esistenza dell'intesa restrittiva, dell'illiceità della stessa mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale e della connessione tra questa ed il pagina 14 di 20 contratto a valle, della partecipazione della banca convenuta all'intesa anticoncorrenziale
(cfr. Corte d'appello di L'Aquila, Sent. n. 1048/2020; Sent. n. 109/2021; Sent. 13/02/2024,
(ud. 13/02/2024, dep. 13/02/2024)).
Nella specie, gli opponenti non hanno provato e, anzi, neppure dedotto in giudizio la partecipazione della all'accordo di cartello in questione né l'esistenza di un legame CP_4 tra l'asserita manipolazione ed il contratto di mutuo a valle;
da ciò consegue che deve escludersi la nullità parziale del contratto di mutuo.
Analoga infondatezza caratterizza anche la doglianza relativa alla nullità della clausola floor di cui all'art. 4 u.c. del contratto.
Sul punto si richiama quanto già rilevato in sede di ordinanza dell'11.4.2023, con la precisazione che la clausola in questione, la quale, in linea generale, garantisce che il tasso di interesse non scenda al di sotto di un minimo concordato, regola l'ammontare degli interessi corrispettivi all'interno del contratto di mutuo, senza creare flussi finanziari a favore di una parte rispetto all'altra.
Secondo giurisprudenza costante, essa non ha natura di derivato implicito, bensì rientra nell'autonomia negoziale delle parti e non può qualificarsi come vessatoria ai sensi del d.lgs. n. 206/2005, in quanto non presenta indeterminatezza riguardo agli interessi corrispettivi. La validità della convenzione relativa agli interessi richiede una specificazione univoca del tasso, che, se variabile, può essere determinato attraverso parametri chiari e definiti.
Nel caso in esame, la clausola floor è stata esplicitamente illustrata nel contratto
(art.4), garantendo così la consapevolezza del mutuatario riguardo al corrispettivo ed escludendo quindi la possibilità di configurarla come clausola iniqua o incomprensibile.
Infine, poiché la clausola floor è chiara e comprensibile, deve escludersi la sua vessatorietà ai sensi dell'art. 34, comma 2, del Codice del Consumo (cfr. Cassazione civile sez. I,
28/01/2025, n.1942).
Assolutamente generica ed infondata è la contestazione riguardante l'applicazione di un tasso di interesse superiore alla soglia usuraria.
Va ricordato che, in materia di contratti bancari, nelle azioni di ripetizione d'indebito e più in generale ove sia dedotta la pattuizione e/o l'applicazione di un tasso pagina 15 di 20 usurario, l'attore è gravato di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni.
Anche la recente Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n. 8883 (che, in contrasto con Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, n. 2543, ha ritenuto applicabile il principio iura novit curia ai decreti ministeriali di rilevazione, con la conseguenza che la mancata produzione in giudizio delle norme secondarie, attestanti i tassi soglia determinati nel tempo, non solleva il Giudice dal dover acquisirne diretta conoscenza) ha ribadito il principio più volte affermato per cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. soglia (cfr. Tribunale Napoli sez. II, 04/02/2021 n.1098 Cass.
S.U., 29 aprile 2009, n. 9941), precisando che “per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -,
Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria). In definitiva, la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta".
Il principio è stato confermato anche dalla Cassazione civile sez. un. 18/09/2020
n.19597, secondo cui l'“onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Ebbene nulla di preciso a tal riguardo ha dedotto la parte interessata, essendosi limitata ad affermare, sulla scorta delle risultanze della c.t.p., come le clausole del contratto siano viziate da nullità per superamento del TAEG.
pagina 16 di 20 Mette conto rilevare che il mutuo risulta concluso in data 27.7.2004 e risulta versato in atti il Decreto Ministeriale relativo alla rilevazione dei tassi soglia per il trimestre luglio- settembre 2004.
Dalle stesse allegazioni dell'attore emerge che il tasso soglia usurario stabilito alla data di stipula del mutuo era pari a 5,805%, mentre il tasso di interesse pattuito era pari a
4,74% e quello di mora era pari a 5,80%, mentre l'ISC indicato in contratto era pari a
4,88% (cfr. documento di sintesi).
In primo luogo, preme sottolineare che il raffronto fra il TEG e il Tasso può Per_5 considerarsi espressione di un procedimento corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il Tasso , pena, diversamente ragionando, procedere a una Per_5 comparazione di valori tra di loro disomogenei, da cui deriva risultato palesemente inattendibile e fine a se stesso (cfr. Cass. 12965/2016). Ciò comporta la conseguenza che l'utilizzo di una metodologia di rilevazione dei tassi di mercato diversa da quella delle istruzioni della CA d'Italia, con confronto del risultato con il tasso soglia illegittimamente rilevato in base alle predette istruzioni della CA d'Italia, determina un confronto tra grandezze tra loro non omogenee ed una intrinseca inattendibilità dei conteggi.
Da quanto detto deriva che “alle istruzioni della CA d'Italia deve riconoscersi natura di norme tecniche autorizzate, in quanto il criterio di calcolo in esse indicato appare di per sé congruo e ragionevole, in quanto fondato sull'esigenza logica e metodologica di avere a disposizione il raffronto di dati omogenei, ed è espressione di quell'area di discrezionalità tecnica spettante all'organo di Vigilanza, sottratta al sindacato dell'autorità giudiziaria, ove appaia frutto di scelte razionali e ragionevoli;
conseguentemente devono ritenersi destituite di fondamento le censure di usura fondate su metodologie di calcolo diverse da quelle adottate dalla CA d'Italia nelle apposite istruzioni”(cfr. Trib. Napoli Nord sez. III, 04/03/2019, n. 619; Tribunale Milano sez. VI,
03/07/2018, n.7465).
Del resto le Sezioni Unite della Cassazione hanno sottolineato più volte, in materia di usura, come la “indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita
pagina 17 di 20 dalla legge, la quale (...) disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi” (cfr. Cassazione civile sez. un.,
20/06/2018, n.16303).
In secondo luogo, in relazione alla pattuizione e applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia è necessario richiamare l'arresto delle Sezioni Unite della Cassazione, il quale, ponendo fine ad un contrasto pluriennale, ha affermato che “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti”
(cfr. Sez. U. - , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020).
In questi termini, alla luce delle stesse allegazioni della parte attrice, il tasso soglia non risulta mai superato, né con riferimento agli interessi corrispettivi né con riferimento a quelli di mora, e, con particolare riguardo a questi ultimi, il calcolo del tasso risulta inferiore a quello soglia laddove, correttamente, si faccia applicazione della maggiorazione del coefficiente percentuale di 2,1%, come confermato anche dalla Corte di Cassazione nella suddetta sentenza.
Nel caso di specie, tenendo conto di tale maggiorazione, il tasso soglia risulta fissato al 8,955% e di conseguenza il tasso di mora (5,80%) rimane sotto la soglia usura del rispettivo anno di stipulazione.
Tanto considerato, ritiene il Tribunale che, sempre nell'ottica di cui si discute, afferente alla verifica dell'usurarietà dell'interesse applicato, risultano del tutto generiche pagina 18 di 20 ed infondate le contestazioni relative all'incidenza delle varie spese, quali costi iniziali, costo di polizza incendi e furti e costo del pagamento rata, in ragione della circostanza che non risulta chiaro quali siano gli elementi da considerare in concreto ai fini della determinazione della tasso soglia, nonché del richiamato principio di omogeneità e delle specifiche condizioni contrattuali risultanti dalla documentazione in atti sottoscritta dagli attori.
Passando alla domanda risarcitoria, la stessa è da rigettare per assoluto difetto di allegazione in ordine agli elementi che consentano l'individuazione della condotta illecita posta in essere dall'istituto di credito e del danno asseritamente subìto.
In particolare, ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il preteso danneggiato deve allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita di cui chiede il ristoro e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione (cfr. Cass. SU 26972/2008).
Nel caso di specie, è evidente il difetto di prova del danno in ipotesi sofferto dalla parte attrice, oltre che del nesso causale fra la condotta della banca – asseritamente inadempiente o illecita - ed il pregiudizio lamentato.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore delibazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal D.M. 10/3/2014 n. 55, con applicazione dei valori minimi per la fase istruttoria, tenuto conto della natura della causa, della entità delle questioni controverse e dell'attività defensionale in concreto svolta.
pagina 19 di 20
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n. r.g. 3578/2022, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
- condanna gli attori a corrispondere alla convenuta, a titolo di rimborso delle spese di giudizio, la complessiva somma di euro 11.268,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Teramo, il 25.6.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 20 di 20
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Giudice dott. Silvia Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c. viste le note depositate dai procuratori delle parti costituite;
viste le conclusioni precisate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione
P.Q.M.
il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Teramo, 25.6.2025
Il Giudice
dott. Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 20 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti;
ha pronunciato e pubblicato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3678 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e promossa: da
e , elettivamente domiciliati Parte_1 Parte_2 in in Nereto, via V. Veneto, n. 57 presso lo studio dell'avv. Bruno Massucci, che li rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto attori contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata da Controparte_1
elettivamente domiciliata Teramo al Corso Cerulli n. 31, presso lo studio Controparte_2 dell'avv. Pietro Referza, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di precetto notificato il 7-14 novembre 2022 convenuto pagina 2 di 20 OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615 comma 1 c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte attrice: “piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, giudicare e condannare, iuxta alligata ac probata partium, all'accoglimento delle seguenti conclusioni: a) Preliminarmente, rimettere la causa in istruttoria e: 1) ammettersi CTU al fine di accertare l'usurarietà, contrattuale originaria o sopravvenuta dei tassi applicati in esecuzione del contratto di mutuo ipotecario fondiario per Notar del 27 luglio Per_1
2004, rep. N° 208136, racc. n° 37142 stipulato dalla società Cipi Group srl e per il quale gli opponenti avevano prestato garanzia;
2) ammettersi CTU al fine di ricalcolare il saldo del rapporto, previa disapplicazione, nei criteri di calcolo, del tasso Euribor e della clausola floor, tassi applicati in esecuzione del contratto di mutuo ipotecario fondiario per
Notar del 27 luglio 2004, rep. N° 208136, racc. n° 37142 stipulato dalla società Per_1
Cipi Group srl e per il quale gli opponenti avevano prestato garanzia, e quindi con applicazione del tasso di interessi legale applicabile per l'intero periodo del rapporto;
3)
Ordinarsi alla banca opposta, l'esibizione delle contabili dei pagamenti effettuati dagli opponenti a decorrere dalla data di contrazione del mutuo;
b) In subordine e sempre preliminarmente, sospendere il presente procedimento e, in ossequio ai principi dettati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la nota sentenza n° 9479 del 6 aprile 2023 e dalla CGUE, da ultimo con la pronuncia della Quarta Sezione, sentenza 15 giugno 2023, causa C-520/21 (quest'ultima ha espressamente esteso le ipotesi di nullità ai contratti di mutuo contenenti clausole abusive), e voglia svolgere, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto di mutuo stipulato tra la CA
(professionista) e sigg.ri e (consumatori) in relazione Parte_1 Pt_2 all'oggetto della controversia, adottando i conseguenti ed opportuni provvedimenti in merito alla nullità dell'intero contratto ovvero delle singole clausole abusive;
c) Sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione della convenuta ad intraprendere la minacciata azione esecutiva;
d) Dichiarare privo di esecutorietà il contratto di mutuo ipotecario fondiario per Notar del 27 luglio 2004, rep. N° 208136, racc. n° Per_1
37142 stipulato dalla società Cipi Group srl e per il quale gli opponenti avevano prestato
pagina 3 di 20 garanzia; e) Dichiarare nullo il contratto di mutuo ipotecario fondiario per Notar del 27 luglio 2004, rep. N° 208136, racc. n° 37142 stipulato dalla società Cipi Per_1
Group srl e per il quale gli opponenti avevano prestato garanzia;
f) Dichiarare nulla, invalida e comunque inefficace la garanzia prestata dagli opponenti con il contratto di mutuo ipotecario fondiario per Notar del 27 luglio 2004, rep. N° 208136, racc. Per_1
n° 37142 stipulato dalla società Cipi Group srl e per il quale gli opponenti avevano prestato garanzia;
g) Dichiarare la nullità ed inapplicabilità degli interessi concretamente applicati dalla banca e condannare la banca opposta alla restituzione delle somme indebitamente percepite nella misura che risulterà a seguito dell'istruttoria, ovvero che sarà ritenuta di giustizia;
h) Sempre e comunque, dichiarare nullo, illegittimo ed inefficace
l'atto di precetto opposto ed assolvere gli opponenti da ogni domanda avversaria;
i)
Condannare l'opposta al risarcimento dei danni in favore degli attori, nella misura di €
10.000,00, ovvero in quella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia;
j) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”;
per parte convenuta: “La difesa dell'opposta discute richiamando il contenuto dei propri scritti difensivi, comprese le note di trattazione depositate il 15 novembre 2023; si riporta, in particolare, alla memoria conclusiva depositata il 13 giugno 2025. Si oppone ad eventuali domande nuove formulate dagli opponenti e conclude affinché l'opposizione sia dichiarata improcedibile, inammissibile, comunque rigettata integralmente, con condanna degli opponenti al pagamento delle spese e dei compensi di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto, notificato in data 5.12.2022,
[...]
e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 Controparte_1 rappresentata da per ivi sentire, previa sospensione dell'efficacia Controparte_2 esecutiva del titolo, dichiarare il difetto di legittimazione della convenuta ad intraprendere la minacciata azione esecutiva, dichiarare privo di esecutorietà e, comunque, nullo il contratto di mutuo ipotecario fondiario per Notar del 27 luglio 2004, rep. n. Per_1
pagina 4 di 20 208136, racc. n. 37142, stipulato dalla società Cipi Group s.r.l. e per il quale gli opponenti avevano prestato garanzia, dichiarare la nullità della garanzia prestata dagli opponenti rispetto al suddetto contratto, dichiarare la nullità ed inapplicabilità degli interessi concretamente applicati dalla banca e condannare l'opposta alla restituzione delle somme indebitamente percepite nella misura risultante a seguito dell'istruttoria ovvero ritenuta di giustizia, dichiarare nullo, illegittimo ed inefficace l'atto di precetto opposto ed assolvere gli opponenti da ogni domanda avversaria, condannare l'opposta al risarcimento dei danni in favore degli attori, nella misura di € 10.000,00, ovvero in quella misura maggiore o minore risultante di giustizia.
A fondamento della propria domanda, in relazione contratto di mutuo ipotecario fondiario per Notar del 27 luglio 2004, rep. N. 208136, racc. n. 37142 attivato Per_1 con l'atto di precetto, gli attori allegavano:
1. il difetto di legittimazione dell'opposta ad agire esecutivamente nei confronti degli odierni opponenti;
2. la nullità, invalidità, inefficacia e l'abuso del diritto in relazione alle fideiussioni rilasciate dagli opponenti, configurandosi quali garanzie ultronee e non necessarie;
3. l'inidoneità del mutuo a costituire titolo esecutivo, dovendosi qualificare quale mutuo condizionato in assenza di traditio della somma;
4. la nullità della clausola di indicizzazione degli interessi all'Euribor, in quanto frutto di un'intesa anticoncorrenziale legata alla manipolazione di tale parametro;
5. la nullità della clausola floor, in quanto vessatoria e non approvata per iscritto;
6. il superamento del tasso soglia usurario.
Costituitasi in giudizio, la convenuta contestava ogni avverso assunto, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Rigettata la richiesta di sospensiva, il procedimento giungeva all'udienza in data
25.6.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni provvedendo al deposito di “note di trattazione scritta”, e veniva trattenuta in decisione.
***
pagina 5 di 20 Preliminarmente occorre sottolineare, con riferimento alla richiesta di sospensione del procedimento formulata da parte attrice, che la stessa non appare pertinente nel caso di specie, non venendo in rilievo un'ipotesi di omessa verifica di abusività delle clausole di un contratto in fase monitoria, come indicato dalla Suprema Corte nella sentenza richiamata dalla stessa parte opponente, o comunque in assenza di contraddittorio;
si osserva, peraltro, che il presente giudizio, originato dall'opposizione a precetto fondato su titolo esecutivo costituito da contratto di mutuo fondiario, è diretto all'esame delle contestazioni sull'abusività delle clausole di tale contratto formulate dagli attori.
Sempre in via preliminare, deve essere ribadito il giudizio negativo sull'ammissibilità delle richieste di c.t.u. e di ordine di esibizione, formulate da parte attrice e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto esplorative;
del resto, parte attrice non ha allegato elementi ulteriori rispetto a quelli già prospettati nel corso del giudizio idonei a giustificare una diversa statuizione.
Passando all'esame dei motivi di opposizione, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione dell'opposta, sollevata sul presupposto della mancata prova dell'inclusione del credito alla base dell'intimazione di pagamento.
Giova precisare che la pretesa creditoria per cui è causa si fonda sul contratto di mutuo ipotecario fondiario per Notar del 27 luglio 2004, rep. n. 208136, racc. n. Per_1
37142, concluso tra Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno s.p.a. e Controparte_3 nell'ambito di tale negozio, intervenivano in qualità di garanti, tra gli altri, gli odierni opponenti. Il contratto di mutuo veniva attivato da rappresentata da Controparte_1
con atto di precetto indirizzato ai garanti, odierni attori. Controparte_2
Richiamando i principi espressi dalla Suprema Corte, osserva il Tribunale come la questione della legittimazione afferisca non già alla legittimazione processuale, bensì alla titolarità del rapporto giuridico controverso. È nota, infatti, la distinzione secondo cui la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare e il cui difetto può essere eccepito in ogni stato e grado del giudizio ed è rilevabile d'ufficio dal giudice mentre la legittimazione attiva è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, che attiene al merito della pagina 6 di 20 causa ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e provare (cfr. Cass. SS. UU. n. 2951/2016).
Deve, allora, rilevarsi come, con particolare riguardo alla titolarità (attiva o passiva) della posizione soggettiva vantata in giudizio, una volta affermato che essa è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spettando all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto, le Sezioni Unite hanno affermato che il rilievo del suo difetto non costituisce eccezione in senso stretto ma mera difesa e, come tale, è proponibile in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass. civ., sez. un., 16.2.2016, n. 2951).
Confermata, quindi, la sussistenza dell'onere probatorio in capo al soggetto che vanti la titolarità di una posizione soggettiva, deve essere rilevato quanto segue.
Posto che gli opponenti hanno solo contestato la possibilità di includere il credito vantato nei loro confronti tra quelli oggetto di cessione, deve darsi atto del deposito da parte dell'opposta di: atto di fusione per notar di Grottammare in data 3 aprile Persona_2
2013 rep. n. 112806 racc. n. 18394, con cui e Cassa di Controparte_4
Risparmio di Ascoli Piceno s.p.a. si sono fuse mediante incorporazione della prima nella seconda, assumendo la denominazione di (doc. 4 fascicolo Controparte_4 opposta); atto a rogito del notaio del 4 maggio 2016 rep. n. 5264 racc. Persona_3
n. 2227, con cui ha proceduto alla fusione mediante incorporazione Controparte_5 di (doc. 5 fascicolo opposta); contratto di cessione di crediti Controparte_4 stipulato il 23 novembre 2021, con efficacia giuridica dal 29 novembre 2021, con cui
[...] ha ceduto a un portafoglio di crediti, come da avviso Controparte_5 Controparte_1 pubblicato nella G.U. Parte II n. 145 del 7 dicembre 2021 (doc. 6 fascicolo opposta).
Dalla documentazione in atti risulta che il credito per cui è causa è pervenuto alla per via di un'operazione di cartolarizzazione mediante cessione di crediti Controparte_1 in blocco, conclusa ai sensi degli artt.
1-4 della l. n. 130/1999, cui trovano applicazione le norme di cui all'art. 58, co. 2-4, t.u.b.
Secondo la più diffusa opzione interpretativa, all'operazione negoziale de qua, possono applicarsi le seguenti coordinate ermeneutiche di legittimità.
pagina 7 di 20 Sul piano dell'inquadramento della fattispecie, l'art. 58, commi 2 e 4, d.lgs. n.
385/1993, mirando ad agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, opera essenzialmente sul piano dell'efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, prevedendo, in deroga alla disciplina di diritto comune, che lo speciale adempimento “collettivo” della pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale produca i medesimi effetti di cui all'art. 1264 c.c., così dispensando la cessionaria (esclusivamente) dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (cfr. Cass. n. 20497/2020), senza che tale modalità pubblicitaria, avente, si ribadisce, natura derogatoria della regola generale, possa sortire ulteriori effetti su piani distinti da quello dell'efficacia della cessione verso i debitori ceduti.
Più in particolare, l'art. 58 cit. non rileva in relazione al profilo, differente e prioritario in linea logico-giuridica, della titolarità del credito e del conseguente assolvimento dell'onere probatorio principale gravante sul creditore cessionario in caso di contestazione da parte del debitore ceduto;
ne discende che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del
d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798/2020). Ne consegue che il giudice dovrà valutare, in concreto e caso per caso, l'assolvimento da parte del cessionario del suddetto onere probatorio, alla stregua delle prove documentali dallo stesso prodotte in giudizio;
cosicché, ben potrà ritenere “sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr., ex multis, Cass. n. 4277 del 10/02/2023, n. 31188/2017 e n. 15884/2019).
Peraltro, da diverso e più condivisibile angolo di prospettiva, deve tenersi presente che la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e pagina 8 di 20 non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (cfr. Corte di
Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Corte di Cassazione n. 1396 del 15/05/1974, Corte di
Cassazione n. 18016 del 09/07/2018, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023).
Tanto chiarito, è intenzione del Tribunale specificare come quanto sin qui detto è stato confermato e ribadito dalla più recente giurisprudenza di legittimità che giova ripercorrere proprio perché dirimente nel presente giudizio.
La Suprema Corte, a sua volta, richiamando un proprio precedente ha chiarito che:
“nella recente Cass. n. 17944 del 2023, si legge, tra l'altro (cfr. in motivazione), che «[…]
i precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui: "l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile ratione temporis, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento
pagina 9 di 20 eseguito al cedente"), ovvero, più specificamente, che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez.
1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01)” (cfr. Cass. civile sez. I, 29/02/2024
n.5478; Ordinanza n. 28790 del 2024).
Peraltro, seguita la Corte di Legittimità nel primo dei precedenti in esame avente portata ricognitiva, che: “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (cfr. Cass. civile sez.
I, 29/02/2024 n.5478).
Tanto premesso, preme evidenziare che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 t.u.b., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari – come avviene nel caso di specie –
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, ben può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente pagina 10 di 20 dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del c.d. thema probandum; il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr.,
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, Cass. civile sez. I, 29/02/2024 n.5478;
Ordinanza n. 28790 del 2024).
Diverso è, però, il caso– non ricorrente nel caso di specie – in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 t.u.b., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in pagina 11 di 20 un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. civile sez. I, 29/02/2024 n.5478; Ordinanza n.
28790 del 2024).
Tanto detto, deve rilevarsi come, nella specie, avendo la parte opponente contestato solo l'effettiva inclusione del credito per cui è causa nell'ambito delle cessioni di cui al citato avviso in G.U., mai contestata specificamente nella sua esistenza e ricorrenza, deve ritenersi assolto l'onere della prova della propria legittimazione da parte della cessionaria, proprio sulla scorta della specificità dei criteri di individuazione dei crediti presente nell'avviso di cessione.
In esso, invero, è possibile leggere, che la cessione ha ad oggetto un “portafoglio di crediti pecuniari (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di titolarità di per ciascuno di essi da rapporti di CP_6 credito ai consumatori, prestiti personali o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e i cui debitori sono stati classificati a sofferenza …e segnalati in Centrale dei Rischi…come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da Co cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati da nei confronti del relativo debitore ceduto”; nell'avviso, si precisa, altresì, che la lista è depositata presso il notaio
[...]
di Milano ed è pubblicata sul sito internet di cui viene indicato l'indirizzo di Per_4 accesso.
A fronte di quanto specificato nell'avviso di cessione, la difesa degli opponenti non ha operato alcuna contestazione specifica in merito, tale da fondare una qualsivoglia motivata esclusione del credito di cui al precetto opposto tra quelli oggetto di cessione.
Del resto, dalla lettura del titolo esecutivo azionato col precetto opposto, al contrario, emerge la suddetta inclusione, tenuto conto che trattasi di mutuo erogato a persona giuridica di tiolarità di Intesa San Paolo e non risulta mai contestato il subentro della futura cedente nella pretesa fino alla ricezione dell'atto di precetto;
inoltre, la posizione debitoria alla data della cartolarizzazione non può essere revocata in dubbio, sulla pagina 12 di 20 scorta del provato inadempimento alla luce della procedura esecutiva a carico degli odierni opponenti.
In ogni caso, non è irrilevante evidenziare come la parte opposta ha allegato ulteriori elementi che non solo corroborano l'inclusione del credito per cui è causa nel perimetro della cessione ma, addirittura, sarebbero idonei a superare l'eccezione di inesistenza del contratto.
Sul punto, infatti, è stata versata in atti la dichiarazione con cui la cedente ha confermato espressamente l'intervenuta cessione della posizione in oggetto e in cui risulta analiticamente individuato il rapporto debitorio ceduto (cfr. doc. 12 fascicolo opposta), da ritenersi rilevante tenuto conto che – come detto – la prova della titolarità del credito può essere fornita con ogni mezzo e che, a tal fine, ben può considerarsi idonea anche la dichiarazione del cedente, quale prova proveniente dal terzo (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n.
10200).
Del pari non merita accoglimento la censura degli attori sull'invalidità delle fideiussioni rilasciate, in quanto, come si è già dato atto in sede di rigetto dell'istanza di sospensione, per un verso, la disciplina vigente in tema di garanzie del credito non esclude l'ammissibilità del concorso di una garanzia personale con una garanzia reale rispetto al medesimo credito (cfr. Cassazione civile sez. I, 09/02/2016, n.2540; Cassazione civile sez.
III, 10/08/2004, n.15406) e, per altro verso, il valore del cespite ipotecato non può ritenersi capiente rispetto all'importo da garantire, tenuto conto del valore di aggiudicazione (doc. n.
11 comparsa di costituzione e risposta).
È opportuno, inoltre, richiamare il recente arresto giurisprudenziale secondo cui “il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto” (cfr. Cass. S.U. 33719/2022), con la pagina 13 di 20 conseguenza che alcuna nullità potrebbe derivare nel caso di specie dall'eventuale violazione del limite di cui agli artt. 38 e ss. t.u.b.
Quanto al motivo di opposizione con cui gli attori hanno contestato il diritto dell'intimante a procedere ad esecuzione per difetto di traditio della somma mutuata, è sufficiente osservare che la questione è stata di recente affrontata dalle Sezioni Unite, le quali hanno affermato che “il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto
l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata, che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (cfr. Cassazione civile sez. un., 06/03/2025, n.5968).
Non merita condivisione neppure l'eccepita nullità dell'art. 4 del contratto di mutuo, nella parte in cui prevede che il tasso di interessi dovuto dalla mutuataria sia legato alla variazione dell'Euribor, sul presupposto dell'illegittimità della fissazione del tasso Euribor nel periodo compreso tra settembre 2005 e maggio 2008, così come accertata dalla decisione del 4 dicembre 2013 della Commissione Antistrust UE.
In disparte dalla considerazione che il contratto di mutuo oggetto di opposizione è stato stipulato in data anteriore a quello in cui si sarebbero verificati gli effetti distorsivi della manipolazione accertata dalla Commissione UE, si osserva che la decisione della
Commissione Europea del 2013 non comporta in maniera automatica la nullità della clausola Euribor per le seguenti ragioni: il tasso finito applicato al mutuatario non è costituito soltanto da Euribor, ma anche da un indice spread, sicché non è possibile sostenere che Euribor sia frutto di un accordo di cartello per fissare direttamente o indirettamente i prezzi, vietato dall'art. 2 della L. n. 287/1990; ai fini dell'accoglimento della doglianza occorre in ogni caso fornire la prova (da parte del mutuatario) dell'esistenza dell'intesa restrittiva, dell'illiceità della stessa mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale e della connessione tra questa ed il pagina 14 di 20 contratto a valle, della partecipazione della banca convenuta all'intesa anticoncorrenziale
(cfr. Corte d'appello di L'Aquila, Sent. n. 1048/2020; Sent. n. 109/2021; Sent. 13/02/2024,
(ud. 13/02/2024, dep. 13/02/2024)).
Nella specie, gli opponenti non hanno provato e, anzi, neppure dedotto in giudizio la partecipazione della all'accordo di cartello in questione né l'esistenza di un legame CP_4 tra l'asserita manipolazione ed il contratto di mutuo a valle;
da ciò consegue che deve escludersi la nullità parziale del contratto di mutuo.
Analoga infondatezza caratterizza anche la doglianza relativa alla nullità della clausola floor di cui all'art. 4 u.c. del contratto.
Sul punto si richiama quanto già rilevato in sede di ordinanza dell'11.4.2023, con la precisazione che la clausola in questione, la quale, in linea generale, garantisce che il tasso di interesse non scenda al di sotto di un minimo concordato, regola l'ammontare degli interessi corrispettivi all'interno del contratto di mutuo, senza creare flussi finanziari a favore di una parte rispetto all'altra.
Secondo giurisprudenza costante, essa non ha natura di derivato implicito, bensì rientra nell'autonomia negoziale delle parti e non può qualificarsi come vessatoria ai sensi del d.lgs. n. 206/2005, in quanto non presenta indeterminatezza riguardo agli interessi corrispettivi. La validità della convenzione relativa agli interessi richiede una specificazione univoca del tasso, che, se variabile, può essere determinato attraverso parametri chiari e definiti.
Nel caso in esame, la clausola floor è stata esplicitamente illustrata nel contratto
(art.4), garantendo così la consapevolezza del mutuatario riguardo al corrispettivo ed escludendo quindi la possibilità di configurarla come clausola iniqua o incomprensibile.
Infine, poiché la clausola floor è chiara e comprensibile, deve escludersi la sua vessatorietà ai sensi dell'art. 34, comma 2, del Codice del Consumo (cfr. Cassazione civile sez. I,
28/01/2025, n.1942).
Assolutamente generica ed infondata è la contestazione riguardante l'applicazione di un tasso di interesse superiore alla soglia usuraria.
Va ricordato che, in materia di contratti bancari, nelle azioni di ripetizione d'indebito e più in generale ove sia dedotta la pattuizione e/o l'applicazione di un tasso pagina 15 di 20 usurario, l'attore è gravato di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni.
Anche la recente Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n. 8883 (che, in contrasto con Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, n. 2543, ha ritenuto applicabile il principio iura novit curia ai decreti ministeriali di rilevazione, con la conseguenza che la mancata produzione in giudizio delle norme secondarie, attestanti i tassi soglia determinati nel tempo, non solleva il Giudice dal dover acquisirne diretta conoscenza) ha ribadito il principio più volte affermato per cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. soglia (cfr. Tribunale Napoli sez. II, 04/02/2021 n.1098 Cass.
S.U., 29 aprile 2009, n. 9941), precisando che “per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -,
Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria). In definitiva, la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta".
Il principio è stato confermato anche dalla Cassazione civile sez. un. 18/09/2020
n.19597, secondo cui l'“onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Ebbene nulla di preciso a tal riguardo ha dedotto la parte interessata, essendosi limitata ad affermare, sulla scorta delle risultanze della c.t.p., come le clausole del contratto siano viziate da nullità per superamento del TAEG.
pagina 16 di 20 Mette conto rilevare che il mutuo risulta concluso in data 27.7.2004 e risulta versato in atti il Decreto Ministeriale relativo alla rilevazione dei tassi soglia per il trimestre luglio- settembre 2004.
Dalle stesse allegazioni dell'attore emerge che il tasso soglia usurario stabilito alla data di stipula del mutuo era pari a 5,805%, mentre il tasso di interesse pattuito era pari a
4,74% e quello di mora era pari a 5,80%, mentre l'ISC indicato in contratto era pari a
4,88% (cfr. documento di sintesi).
In primo luogo, preme sottolineare che il raffronto fra il TEG e il Tasso può Per_5 considerarsi espressione di un procedimento corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il Tasso , pena, diversamente ragionando, procedere a una Per_5 comparazione di valori tra di loro disomogenei, da cui deriva risultato palesemente inattendibile e fine a se stesso (cfr. Cass. 12965/2016). Ciò comporta la conseguenza che l'utilizzo di una metodologia di rilevazione dei tassi di mercato diversa da quella delle istruzioni della CA d'Italia, con confronto del risultato con il tasso soglia illegittimamente rilevato in base alle predette istruzioni della CA d'Italia, determina un confronto tra grandezze tra loro non omogenee ed una intrinseca inattendibilità dei conteggi.
Da quanto detto deriva che “alle istruzioni della CA d'Italia deve riconoscersi natura di norme tecniche autorizzate, in quanto il criterio di calcolo in esse indicato appare di per sé congruo e ragionevole, in quanto fondato sull'esigenza logica e metodologica di avere a disposizione il raffronto di dati omogenei, ed è espressione di quell'area di discrezionalità tecnica spettante all'organo di Vigilanza, sottratta al sindacato dell'autorità giudiziaria, ove appaia frutto di scelte razionali e ragionevoli;
conseguentemente devono ritenersi destituite di fondamento le censure di usura fondate su metodologie di calcolo diverse da quelle adottate dalla CA d'Italia nelle apposite istruzioni”(cfr. Trib. Napoli Nord sez. III, 04/03/2019, n. 619; Tribunale Milano sez. VI,
03/07/2018, n.7465).
Del resto le Sezioni Unite della Cassazione hanno sottolineato più volte, in materia di usura, come la “indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita
pagina 17 di 20 dalla legge, la quale (...) disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi” (cfr. Cassazione civile sez. un.,
20/06/2018, n.16303).
In secondo luogo, in relazione alla pattuizione e applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia è necessario richiamare l'arresto delle Sezioni Unite della Cassazione, il quale, ponendo fine ad un contrasto pluriennale, ha affermato che “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti”
(cfr. Sez. U. - , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020).
In questi termini, alla luce delle stesse allegazioni della parte attrice, il tasso soglia non risulta mai superato, né con riferimento agli interessi corrispettivi né con riferimento a quelli di mora, e, con particolare riguardo a questi ultimi, il calcolo del tasso risulta inferiore a quello soglia laddove, correttamente, si faccia applicazione della maggiorazione del coefficiente percentuale di 2,1%, come confermato anche dalla Corte di Cassazione nella suddetta sentenza.
Nel caso di specie, tenendo conto di tale maggiorazione, il tasso soglia risulta fissato al 8,955% e di conseguenza il tasso di mora (5,80%) rimane sotto la soglia usura del rispettivo anno di stipulazione.
Tanto considerato, ritiene il Tribunale che, sempre nell'ottica di cui si discute, afferente alla verifica dell'usurarietà dell'interesse applicato, risultano del tutto generiche pagina 18 di 20 ed infondate le contestazioni relative all'incidenza delle varie spese, quali costi iniziali, costo di polizza incendi e furti e costo del pagamento rata, in ragione della circostanza che non risulta chiaro quali siano gli elementi da considerare in concreto ai fini della determinazione della tasso soglia, nonché del richiamato principio di omogeneità e delle specifiche condizioni contrattuali risultanti dalla documentazione in atti sottoscritta dagli attori.
Passando alla domanda risarcitoria, la stessa è da rigettare per assoluto difetto di allegazione in ordine agli elementi che consentano l'individuazione della condotta illecita posta in essere dall'istituto di credito e del danno asseritamente subìto.
In particolare, ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il preteso danneggiato deve allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita di cui chiede il ristoro e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione (cfr. Cass. SU 26972/2008).
Nel caso di specie, è evidente il difetto di prova del danno in ipotesi sofferto dalla parte attrice, oltre che del nesso causale fra la condotta della banca – asseritamente inadempiente o illecita - ed il pregiudizio lamentato.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore delibazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal D.M. 10/3/2014 n. 55, con applicazione dei valori minimi per la fase istruttoria, tenuto conto della natura della causa, della entità delle questioni controverse e dell'attività defensionale in concreto svolta.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n. r.g. 3578/2022, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
- condanna gli attori a corrispondere alla convenuta, a titolo di rimborso delle spese di giudizio, la complessiva somma di euro 11.268,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Teramo, il 25.6.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
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