Decreto presidenziale 28 aprile 2026
Sentenza 29 aprile 2026
Decreto presidenziale 4 maggio 2026
Inammissibile
Sentenza 5 maggio 2026
Improcedibile
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00794/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00802/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 802 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Enzo Maria Marenghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Sottocommissione Elettorale Circondariale del Comune di Lauro, Prefettura Ufficio Territoriale del Governo Avellino, in persona del Ministro in carica e del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Vitale, Gabriele Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della delibera della Sottocommissione Elettorale Circondariale del Comune di Lauro (verbale n. 122 del 25.4.2026) avente ad oggetto: Esame delle liste dei candidati per l'elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali del Comune di Quindici (AV) del 24 e 25 maggio 2026. Ricusazione della lista denominata “-OMISSIS-”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 28\4\2026:
della delibera della Sottocommissione Elettorale Circondariale del Comune di Lauro (verbale n. 122 del 25.4.2026) avente ad oggetto: Esame delle liste dei candidati per l'elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali del Comune di Quindici (AV) del 24 e 25 maggio 2026. Ricusazione della lista denominata “-OMISSIS-”;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Sottocommissione Elettorale Circondariale del Comune di Lauro, della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo Avellino, del Ministero dell'Interno e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 29 aprile 2026 la dott.ssa AN SA e uditi per le parti i difensori Marenghi Enzo Maria e Doronzo Michela (Avvocatura dello Stato);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
1. Con delibera n. 122 del 25 aprile 2026 la Sottocommissione Elettorale Circondariale del Comune di Lauro ha ricusato la lista dei candidati per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Quindici (AV), denominata “-OMISSIS-”, in ragione della incandidabilità ex art. 143, comma 11, d. lgs. n. 267/2000 del candidato Sindaco per la predetta lista, sig. -OMISSIS-.
2. Il sig. -OMISSIS- ha impugnato la suddetta delibera, affidando il gravame a due motivi di ricorso con i quali lamenta “ violazione art. 3 l. n. 241/90; violazione art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000 come modificato dall’art. 28, comma 1bis, d.l. n. 113/2018; motivazione perplessa ed illogica; eccesso di potere per erroneità dei presupposti e per disparità di trattamento; carenza di accertamento ”.
2.1. Deduce in particolare il ricorrente che:
a) la ricusazione si fonda su un’inammissibile interpretazione estensiva della disciplina di riferimento, dilatata sino a ricomprendere i primi due turni di ciascuna tipologia di elezioni;
b) l’esigenza di prevenire “ ingerenze e condizionamento da parte delle associazioni criminali operanti sul territorio ”, richiamata nel provvedimento impugnato, non può essere condivisa, fondandosi su elementi presuntivi privi di concretezza ed univocità, anche considerato che il ricorrente, negli anni di esercizio della funzione di Sindaco, non ha mai subito condanne penali o rinvii a giudizio della Corte dei Conti, né rilasciato titoli edilizi annullati ovvero partecipato a gare d’appalto illegittime;
c) sussiste una evidente disparità di trattamento con riferimento alla posizione del candidato sindaco avv. -OMISSIS-, non avendo la Commissione elettorale applicato il medesimo rigore nonostante il parere legale, reso dall’avv. -OMISSIS-, evidenziasse la palese incompatibilità connessa alla circostanza che “ i beni confiscati, con effetti risalenti al candidato Sindaco contrapposto per presunzione di intestazione fittizia, sono ubicati nel Comune di Quindici anche e nella possibile disponibilità dell’Ente e per l’effetto il Sindaco andrebbe a disporre di quegli stessi beni confiscati ” (ricorso pag. 12).
3. Si sono costituiti in giudizio la Prefettura di Avellino, la Sottocommissione Elettorale Circondariale del Comune di Lauro e l’avv. -OMISSIS-, che hanno insistito per la reiezione del gravame siccome infondato. La Prefettura di Avellino ha altresì eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, attenendo le censure mosse unicamente all’attività di esame ed ammissione delle liste e delle candidature posta in essere dalla Commissione Elettorale.
4. Con atto di motivi aggiunti il ricorrente ha ulteriormente lamentato la violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 113 della Costituzione, chiedendo in via principale l’annullamento degli atti gravati ed in via subordinata la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
5.Alla pubblica udienza speciale elettorale del 29 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione con sentenza in forma semplificata, ex art. 129, comma 6, c.p.a..
6. Deve preliminarmente essere respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Prefettura, stante l’inequivoco tenore testuale dell’art. 129, comma 3, d.lgs. n. 104/2010, che individua tra i soggetti resistenti anche l’Ufficio Territoriale del Governo.
7. Nel merito, il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato sia immune dai vizi dedotti.
8. La ricusazione della lista è stata disposta in ragione dell’incandidabilità del candidato Sindaco dichiarata, in applicazione dell’art. 143, comma 11, del d.lgs. 267/2000, “ in relazione ai due turni elettorali successivi al decreto del Presidente della Repubblica dissolutivo del Consiglio comunale di Quindici del 27 aprile 2024 ” con sentenza del Tribunale di Avellino pubblicata in data 8 luglio 2024 (impugnata dinanzi alla Corte di appello di Napoli con reclamo ex art. 739 c.p.c., respinto con decreto del 26 novembre 2024, passato in giudicato).
Come noto l’art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall’art. 28, comma 1 bis, d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, dispone che " fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo ".
Quanto all’individuazione dell’ambito oggettivo di riferimento dell’incandidabilità, deve rammentarsi che la giurisprudenza ha evidenziato che “ l’incandidabilità debba riguardare la prima tornata elettorale, di ciascun livello istituzionale, concernente il Comune oggetto dello scioglimento che ha dato luogo all’incandidabilità (e non un qualsiasi altro Comune compreso nella Regione, anche se, in ipotesi, lontano e privo di alcun collegamento diretto con le dinamiche socio-economiche e politiche e con le vicende istituzionali di quello sciolto) ” (Consiglio di Stato, sez. III, 23 maggio 2018, n. 3087), tanto in coerenza con la ratio della “sanzione” prevista dall’art. 143, comma 11.
In caso contrario, infatti si rischierebbe da un lato di vanificare la funzione “afflittiva” che il legislatore ha sicuramente tenuto presente con la misura in esame che rappresenta un rimedio volto alla salvaguardia di beni primari della collettività nazionale, al fine di evitare il ricrearsi delle situazioni, cui lo scioglimento dell'Ente ha inteso ovviare, di ingerenza e condizionamento da parte delle associazioni criminali operanti sul territorio e di grave dissesto cagionato all’ente locale, dall’altro di svilire la finalità preventiva che detta misura persegue evitando che a mezzo di una nuova rielezione, a distanza di poco tempo dallo scioglimento dei precedenti organi politico-amministrativi, possano di nuovo prodursi i menzionati fenomeni degenerativi che hanno provocato l’intervento statale (TAR Campania, Napoli, sez. II, 18 maggio 2018, n. 3289).
Trattasi di considerazioni, a giudizio del Collegio, mutuabili anche a seguito della novella del 2018, che muovendosi nell’ambito della medesima ratio – e anzi con l’intento di “ inasprire le conseguenze sanzionatorie dello scioglimento a carico dei responsabili, dunque delle persone fisiche autrici delle condotte dalle quali è conseguito lo scioglimento ” (Cassazione civile, sez. I, 8 novembre 2023, n. 31040) – ha esteso il regime dell'incandidabilità sia con riferimento al perimetro applicativo (includendovi le elezioni per la Camera dei Deputati e per il Senato, le elezioni per il Parlamento Europeo e per qualsiasi altra amministrazione regionale e locale italiana) sia con riguardo alla dimensione temporale, atteso che la durata dell'incandidabilità viene prolungata da uno a due turni elettorali.
9. Proseguendo nello scrutinio del gravame, il Collegio evidenzia che il provvedimento resiste anche alle ulteriori doglianze formulate da parte ricorrente, considerato che:
a) le censure incentrate sulla contestazione delle ragioni che hanno condotto alla dichiarazione di incandidabilità del ricorrente e, ancor prima, allo scioglimento del Consiglio comunale di Quindici nell’anno 2024, risultano, come eccepito dalla difesa erariale, inammissibili in quanto afferenti a vicende già vagliate e accertate con provvedimento definitivo del giudice ordinario;
b) deve essere poi esclusa la sussistenza della lamentata disparità di trattamento poiché - in disparte ogni altra considerazione - tale vizio può ravvisarsi solo sul presupposto, di cui l'interessato deve fornire prova rigorosa, dell'identità assoluta delle situazioni considerate ( ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. II, 21 febbraio 2025, n. 1482), evenienza non riscontrabile nel caso di specie.
10. Infine, la questione di illegittimità costituzionale della norma, sollevata in via subordinata in relazione agli artt. 3 e 113 Cost., risulta (in disparte l’incompatibilità del rito ex art. 129 c.p.a., alla luce delle immanenti esigenze di certezza e di celerità, con qualsiasi tipo di fase incidentale che possa comportare il differimento dell'udienza o la sospensione del giudizio) manifestamente infondata, dovendosi richiamare quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 1747/ 2015) che hanno evidenziato che “ la misura interdittiva della incandidabilità dell'amministratore responsabile delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento del consiglio comunale conseguente a fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso o similare nel tessuto istituzionale locale, privando temporaneamente il predetto soggetto della possibilità di candidarsi nell'ambito di competizioni elettorali destinate a svolgersi nello stesso territorio regionale, rappresenta un rimedio di extrema ratio volto ad evitare il ricrearsi delle situazioni che la misura dissolutoria ha inteso ovviare, e a salvaguardare così beni primari dell'intera collettività nazionale - accanto alla sicurezza pubblica, la trasparenza e il buon andamento delle amministrazioni comunali nonchè il regolare funzionamento dei servizi loro affidati, capaci di alimentare la "credibilità" delle amministrazioni locali presso il pubblico e il rapporto di fiducia dei cittadini verso le istituzioni -, beni compromessi o messi in pericolo, non solo dalla collusione tra amministratori locali e criminalità organizzata, ma anche dal condizionamento comunque subito dai primi, non fronteggiabile, secondo la scelta non irragionevolmente compiuta dal legislatore, con altri apparati preventivi o sanzionatori dell'ordinamento ” (nel medesimo senso della manifesta infondatezza, cfr. Cass. 19 gennaio 2017, n. 1333).
11. In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti.
12. Il Collegio ravvisa nondimeno giusti motivi, stante la peculiarità della questione, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
La presente sentenza sarà comunicata senza indugio dalla segreteria del Tribunale all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA ME, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
AN SA, Primo Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| AN SA | VA ME |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.