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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 19/11/2024, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice Relatore
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2070 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11.11.1966, ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio MANTOVANI
e
C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
06.10.1972, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo CARIOLATO
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
In adempimento a quanto previsto dal decreto del Presidente f.f. del 6 giugno
2024, confermando che i coniugi non intendono riconciliarsi, si chiede che il
Tribunale adito autorizzi i coniugi a vivere separati in conformità alle condizioni di seguito indicate e che l'Ecc.mo Tribunale di Vicenza omologhi la separazione dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1) dichiarare che i coniugi vivranno separati, libero ognuno di fissare la propria residenza ove meglio crederà e con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la figlia , maggiorenne, rimarrà a vivere con la mamma che si Persona_1
trasferirà nella unità immobiliare di proprietà del dott. sita in Parte_1
NI, via Rotonda, 2/a al mapp. N. 1540 sub 4) mentre il marito rimarrà a vivere nel distinto mappale n. 1540 sub 3 con pari diritti sulle parti comuni;
3) a titolo di contributo per il mantenimento della figlia il dott. si Per_1 Pt_1
obbliga a corrispondere mensilmente la somma di 480,00
(quattrocentoottanta/00) che verrà versata alla dott. . CP_1
Il contributo sarà adeguabile annualmente secondo gli indici Istat nazionali a decorrere dal primo anno successivo alla separazione.
Le spese straordinarie (mediche, scolastico universitarie, di alloggio in sede
2 universitaria, ricreative, acquisto e gestione autoveicolo, et cetera) riguardanti la figlia , sono disciplinate come dal Protocollo del Tribunale di Persona_1
Vicenza e verranno divise per il 60% a carico del dott. e per il restante Pt_1
40% dalla dott. ; ciò avverrà su semplice richiesta della parte CP_1
che le ha integralmente anticipate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 05.06.2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in NI (VI) in data
05.10.2002, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 03.10.2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_1
3 l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo per il CP_1
mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, la somma mensile di euro 480,00, nonché di suddividere le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, per il 60% a carico di e per il restante Parte_1
40% a carico di;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di CP_1
disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, uniti in matrimonio in NI (VI) in data 05.10.2002 con atto CP_1
trascritto al n. 42, parte II, serie A, anno 2002 alle condizioni in epigrafe
4 riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di NI (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 12.11.2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice Relatore
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2070 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11.11.1966, ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio MANTOVANI
e
C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
06.10.1972, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo CARIOLATO
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
In adempimento a quanto previsto dal decreto del Presidente f.f. del 6 giugno
2024, confermando che i coniugi non intendono riconciliarsi, si chiede che il
Tribunale adito autorizzi i coniugi a vivere separati in conformità alle condizioni di seguito indicate e che l'Ecc.mo Tribunale di Vicenza omologhi la separazione dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1) dichiarare che i coniugi vivranno separati, libero ognuno di fissare la propria residenza ove meglio crederà e con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la figlia , maggiorenne, rimarrà a vivere con la mamma che si Persona_1
trasferirà nella unità immobiliare di proprietà del dott. sita in Parte_1
NI, via Rotonda, 2/a al mapp. N. 1540 sub 4) mentre il marito rimarrà a vivere nel distinto mappale n. 1540 sub 3 con pari diritti sulle parti comuni;
3) a titolo di contributo per il mantenimento della figlia il dott. si Per_1 Pt_1
obbliga a corrispondere mensilmente la somma di 480,00
(quattrocentoottanta/00) che verrà versata alla dott. . CP_1
Il contributo sarà adeguabile annualmente secondo gli indici Istat nazionali a decorrere dal primo anno successivo alla separazione.
Le spese straordinarie (mediche, scolastico universitarie, di alloggio in sede
2 universitaria, ricreative, acquisto e gestione autoveicolo, et cetera) riguardanti la figlia , sono disciplinate come dal Protocollo del Tribunale di Persona_1
Vicenza e verranno divise per il 60% a carico del dott. e per il restante Pt_1
40% dalla dott. ; ciò avverrà su semplice richiesta della parte CP_1
che le ha integralmente anticipate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 05.06.2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in NI (VI) in data
05.10.2002, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 03.10.2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_1
3 l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo per il CP_1
mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, la somma mensile di euro 480,00, nonché di suddividere le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, per il 60% a carico di e per il restante Parte_1
40% a carico di;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di CP_1
disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, uniti in matrimonio in NI (VI) in data 05.10.2002 con atto CP_1
trascritto al n. 42, parte II, serie A, anno 2002 alle condizioni in epigrafe
4 riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di NI (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 12.11.2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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