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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/03/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TR IB UNALE DI BAR I
III^ SEZIONE C IVILE
Il Giudice Unico dott.ssa Cristina Fasano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta nel Registro Generale affari contenziosi per l'anno 2023 sotto il numero d'ordine 2049, avente ad oggetto: “opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22
e ss., L. 689/1981 relative a violazione del Codice della Strada”,
TRA
in persona del Parte_1
Prefetto p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso i cui Pt_1
Uffici in domicilia ope legis;
Pt_1
-appellante–
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Lucio Smaldone, presso il cui Controparte_1
studio legale ha eletto domicilio, in virtù di mandato in atti;
-appellato-
Conclusioni: come da verbale odierno
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 22.02.2022 dinanzi al Giudice di Pace di Pt_1 Controparte_1
aveva proposto opposizione avverso il verbale di accertamento n. 700018302796 del 20.12.2021 elevato dagli agenti di Polizia Stradale di e notificato in data 08.02.2022, per la violazione Pt_1 dell'art. 154, primo comma, del Codice della Strada (cambiamento di corsia senza segnalazione), commessa in data 15.12.2021, alle ore 19:30 circa, lungo la S.S. 100 in direzione in agro di Pt_1
Casamassima. 1.1. Aveva esposto il ricorrente che:
- in data 15.12.21 , verso le ore 19.30, lungo la S.S. 100 in direzione , in agro di Casamassima, Pt_1
il veicolo da lui condotto mentre era impegnato in una manovra di sorpasso era stato tamponato da altro veicolo che viaggiava ad elevata velocità;
-in data 8.02.22 aveva ricevuto la notifica di un verbale di accertamento in cui gli era contestata la violazione dell'art. 154 CdS in quanto avrebbe cambiato improvvisamente corsia senza la previa segnalazione della manovra;
-detto verbale era da ritenersi erroneo poiché egli aveva opportunamente segnalato il cambio di corsia tant'è vero che il suo veicolo riportava esclusivamente danni sulla parte posteriore e non sullo spigolo posteriore sinistro.
2. Si era costituita in giudizio la contestando nel merito la fondatezza della Parte_1
domanda e chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di lite.
3. Con sentenza n. 2006/2022 del 28.09.2022, il Giudice di Pace di aveva accolto la spiegata Pt_1
opposizione e disposto l'annullamento del verbale di accertamento opposto, con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di lite.
4. Con ricorso depositato in data 06.02.2023 la ha proposto appello avverso la Parte_1 prefata sentenza per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente appello: - riformare la sentenza di primo grado, dichiarando la ritualità e tempestività della costituzione in giudizio e della produzione documentale dell'Amministrazione, nonché confermando la fondatezza e legittimità del verbale di accertamento
n. 700018302796, con conseguente rigetto della proposta opposizione;
- condannare la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”.
5. Con comparsa del 20.09.2023 si è costituita in giudizio il chiedendo, in via Controparte_1 preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento ex art. 348 bis c.p.c.
In subordine, ha chiesto il rigetto dell'avverso appello e la conferma della gravata sentenza con vittoria delle spese di lite.
6. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, con provvedimento del 23.11.2023 il Giudice fissava l'udienza di discussione al 06.03.2025 all'esito della quale, seguiva la decisione con la coeva sentenza emessa nelle forme del rito speciale applicato.
///
7. Preliminarmente, deve ritenersi infondata l'eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata da parte appellata per “omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza entro il termine perentorio e decadenziale di 10 giorni dallo stesso decreto di fissazione dell'udienza” (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 2).
Nel caso di specie, infatti, il decreto di fissazione dell'udienza risulta pronunciato in data
23.02.2023 mentre la notificazione veniva effettuata a mezzo PEC solo in data 04.05.2023.
In punto di diritto, contrariamente a quanto asserito da parte appellata, il termine di dieci giorni entro il quale l'appellante, ai sensi dell'art. 435 secondo comma c.p.c., deve notificare all'appellato il ricorso con decreto di fissazione d'udienza, non ha carattere perentorio bensì ordinatorio e, dunque, la sua inosservanza non è sanzionata ex lege.
Come autorevolmente precisato dalla Corte di Cassazione (Cass. III sez. civ., sent. n. 6464/2017), in tema di interpretazione dell'art. 435 c.p.c., il carattere non perentorio ma meramente ordinatorio del termine di dieci giorni per la notifica del decreto all'appellato è tale perché non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale né su un interesse dell'appellato.
Ciò che conta ai fini della procedibilità dell'appello è che il ricorso con il decreto sia notificato alla controparte e che risulti rispettato il termine ex art. 435 comma terzo c.p.c., per cui tra la data di notifica all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.
Essendo, il termine di cui al terzo comma, direttamente incidente sulle garanzie di difesa dell'appellato, è da intendersi come perentorio e previsto a pena di improcedibilità dell'appello.
8. Ciò premesso, occorre esaminare nel merito il gravame.
9. Parte appellante assume che “il Giudice di Pace di facendo mal governo delle norme Pt_1
processuali applicabili al presente giudizio, ha erroneamente statuito la irrituale costituzione in giudizio della , accogliendo l'avverso ricorso, Controparte_2 annullando il verbale di accertamento…”.
In particolare, la appellante sostiene di essersi costituita ritualmente e tempestivamente in Parte_1
primo grado mediante comparsa di costituzione e risposta con nota PEC del 26.05.2022 a cui seguiva la trasmissione documentale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del
03.06.2022, adempiendo all'onere probatorio di allegazione di tutta la documentazione necessaria a dimostrare la condotta contestata.
All'uopo evidenzia come essa , depositando , prima a mezzo pec e poi per via cartacea, la comparsa e la documentazione , si sarebbe ritualmente costituita.
9.1. Evidenzia, invece, l'appellato che la costituzione sarebbe stata tardiva in quanto avvenuta oltre il termine di dieci giorni prima dell'udienza così come statuito dal combinato disposto degli art. 416 cpc- 7 co. 7 dlgs.vo 150/11.
9.2. Il motivo di impugnazione , ad avviso del giudicante, è infondato. Invero, dalla documentazione allegata in atti, risulta che la prima udienza dinanzi al Giudice di Pace era stata celebrata in data 12.05.2022 ed in essa la non era comparsa avendo chiesto un Parte_1
rinvio che, tuttavia, non le era stato accordato.
Risulta, altresì, che l'Amministrazione aveva provveduto a depositare, in data 06.05.2022, via PEC, la documentazione inerente l'accertamento oggetto del giudizio (verbale e controdeduzioni al ricorso ex art. 203 CdS ).
Successivamente , in data 26.05.2022, aveva inviato, via PEC, la propria comparsa di costituzione e risposta e documentazione ed in data 03.06.2022 aveva trasmesso a mezzo posta ordinaria la propria comparsa e i documenti.
E' chiaro che la costituzione della sia stata tardiva in quanto avvenuta oltre i dieci giorni Parte_1 prima dell'udienza.
Di conseguenza essa è decaduta dalla possibilità di allegare documentazione una volta che non sia stata rimessa in termini (non consta neppure che abbia fatto tale richiesta).
In buona sostanza nulla ostava che la si costituisse oltre i dieci giorni prima dell'udienza, Parte_1
e, quindi, tardivamente, tuttavia è ovvio che ciò ha comportato la decadenza dalla possibilità di allegare documentazione.
Correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto inutilizzabile la documentazione tardivamente depositata dalla . Parte_1
Tale decisione trova, peraltro, conforto nell'orientamento dettato dalla Suprema Corte che ha precisato che “Nel procedimento innanzi al giudice di pace, per opposizione a sanzione amministrativa in relazione a violazioni del C.d.S., è previsto il termine perentorio per la produzione di documenti da parte della P.A. in 10 giorni prima dell'udienza. E' stata censurata la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che, nonostante, la tardiva produzione di documenti della parte opposta ), gli atti prodotti dalla stessa fossero Parte_1
tempestivi sul rilievo che nel procedimento innanzi al giudice di pace per opposizione a sanzione amministrativa in funzione di violazione del C.d.S., non è prevista alcuna preclusione alla produzione, a opera della P.A., di qualsivoglia documento. Per quanto riguarda le sanzioni per infrazioni al C.d.S. vale l'art. 416 c.p.c. (Costituzione del convenuto) che sancisce per la P.A. la perentorietà nella produzione dei documenti (a pena di inammissibilità) di almeno 10 giorni prima dell'udienza. Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, la produzione di documenti da parte della P.A. convenuta, è soggetta a un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notifica della violazione, possono essere depositati senza limitazioni temporali, mentre per il deposito degli altri documenti opera il III c. dell'art. 416 c.p.c., con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione” (Cass. 32226/2022).
10. Quanto appena detto circa la infondatezza del motivo di appello, stante la tardività del deposito dei documenti da parte della , esime il giudicante dal compito di delibare la legittimità del Parte_1
verbale di accertamento dell'infrazione.
Invero, nel giudizio di appello non può trovare valido ingresso qualsivoglia nuova documentazione che non sia stata ritualmente prodotta in primo grado .
Ciò si desume proprio da quanto precisato dalla Suprema Corte allorchè ha statuito che
“Nel rito del lavoro, la tardiva costituzione del convenuto in primo grado non comporta che il giudice di appello non possa prendere in considerazione, ai fini della decisione, la documentazione relativa al giudizio di primo grado qualora essa, in assenza di tempestiva opposizione all'irrituale produzione, sia stata ritualmente acquisita e sia entrata a far parte del tema di indagine (Cass
8924/15)”.
Nel caso di specie essa non è stata acquisita dal primo giudice e non è stata utilizzata.
Ne deriva che, in ragione dell'inutilizzabilità della documentazione, la stessa non può essere valutata a dimostrazione della correttezza dell'accertamento dell'infrazione.
11. Sulla base della sola documentazione prodotta dal ricorrente-appellato va, pertanto, confermata la sentenza n. 2006/2022 del 28.09.2022 emessa dal Giudice di Pace di Pt_1
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n.
147/2022 (scaglione: fino a € 1.100,00), nei valori medi, epurata la fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari – III^ Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in atti, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2006/2022 del 28.09.2022 emessa dal
Giudice di Pace di Pt_1
- condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellato liquidate in complessivi € 462,00 per compensi professionali, oltre Iva ed accessori come per legge e da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Bari, in data 6.03.2025
Il Giudice
Cristina Fasano