Cass. civ., sez. II, sentenza 20/11/2018, n. 29906
CASS
Sentenza 20 novembre 2018

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Ai sensi dell'art. 146 l. n. 146 del 1913, nel testo modificato dal d.lgs. n. 249 del 2006, la prescrizione dell'illecito disciplinare del notaio è interrotta, analogamente a quanto avviene per la prescrizione del reato ai sensi dell'art. 160 c.p., da tutte le sentenze emesse nel corso del procedimento, siano esse confermative o modificative dell'entità della pena, posto che in ogni caso ribadiscono l'interesse dell'ordinamento alla persecuzione dell'illecito di carattere disciplinare. (Nella specie, è stata considerata atto interruttivo della prescrizione, in quanto modificativa della sanzione, la sentenza con la quale la S.C. aveva cassato con rinvio la decisione del giudice d'appello perché, ai fini della determinazione della sanzione disciplinare concretamente irrogata al notaio incolpato, aveva fatto erroneamente riferimento a una legge estranea alla fattispecie, così incidendo sul trattamento sanzionatorio).

Commentario1

  • 1Procedimento disciplinare notaio: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 7 dicembre 2022
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 20/11/2018, n. 29906
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29906
Data del deposito : 20 novembre 2018

Testo completo