Art. 89.
E' in facolta' dell'Autorita' marittima di non concedere le spedizioni alle navi le cui condizioni d'igiene per l'equipaggio non siano conformi alle norme della presente legge.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
E' in facolta' dell'Autorita' marittima di non concedere le spedizioni alle navi le cui condizioni d'igiene per l'equipaggio non siano conformi alle norme della presente legge.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".