Articolo 89 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 88Articolo 90
Versione
15 agosto 1939
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Versione
24 agosto 1999
Art. 89.

E' in facolta' dell'Autorita' marittima di non concedere le spedizioni alle navi le cui condizioni d'igiene per l'equipaggio non siano conformi alle norme della presente legge.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999