Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 15/06/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4760/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Fabio Luongo Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. presentato da:
, con il proc. e dom. avv. GAIANI ELISA per mandato allegato al ricorso;
Parte_1
e da
, con il proc. e dom. avv. NICOLI' MATTIA per mandato allegato al ricorso;
Parte_2 con l'intervento del P.M. in sede;
- preso atto della volontà dei ricorrenti che hanno sottoscritto il ricorso;
- rilevato che le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte di cui al ricorso;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi del P.M.;
- letti gli atti e le note di trattazione scritta depositati dalle parti;
pronuncia la seguente
SENTENZA
Dalla relazione sentimentale tra le parti è nato , il [...], riconosciuto da entrambi i Per_1
genitori. Con il ricorso in epigrafe – premesso che la loro relazione sentimentale è cessata – le parti hanno chiesto che il Tribunale adotti le necessarie statuizioni in ordine all'affidamento del minore, alla sua collocazione e al suo mantenimento, in maniera conforme agli accordi tra loro intervenuti.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, in relazione al quale il PM non ha sollevato obiezioni di sorta, ritenendo le pattuizioni delle parti conformi agli interessi morali e materiali del minore.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando tra le parti, accoglie le conclusioni rassegnate da Pt_1
e e, per l'effetto, dispone che l'affidamento ed il mantenimento di
[...] Parte_2
siano disciplinati secondo i loro accordi, di seguito riportati: Per_1
1) dispone che il figlio rimanga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento presso la madre anche ai fini anagrafici.
Prende atto che i genitori si impegnano a concordare tutte le decisioni importanti per la crescita e l'educazione del figlio, relative alla salute, all'istruzione, alla residenza abituale, allo sport, alle attività extra-scolastiche, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni e desideri del figlio.
2) Prende atto che la signora ha già rilasciato l'abitazione familiare sita in Villa Parte_1
Santina via M. Gortani 18, condotta in locazione dal sig. e si è impegnata Parte_2 ad ultimare l'asporto dei beni propri e parte di quelli del figlio , entro la data del Per_1
30.05.2025 provvedendo a depositarli provvisoriamente presso l'autorimessa del sig. Pt_2 di pertinenza dell'abitazione familiare, impegnandosi a liberarla da tutte le proprie cose e dei propri genitori entro il 31.08.2025.
Prende atto che il sig. si impegna a consentire alla signora previo preavviso, Pt_2 Pt_1
l'accesso all'abitazione familiare per provvedere al trasloco di ogni suo bene ed effetto personale, oltre al seguente mobilio: lettino di , cassettiera presente nella cameretta Per_1 di , televisore della sala, mobile Ikea posto all'ingresso, quadro appeso nella Per_1
cameretta di , appendiabiti appeso nella cameretta di e lascerà alcuni beni Per_1 Per_1
appartenenti al bambino (quali ad esempio alcuni capi di vestiario e giocattoli) per garantirgli l'ambiente familiare cui fino ad oggi è sempre stato abituato. Nel contempo, dà atto che la signora si impegna a restituire al sig. il lettino da campeggio con il Pt_1 Pt_2
materasso.
3) Prende atto che la signora attualmente ospite insieme al figlio minore Pt_1 Per_1 presso l'abitazione dei propri genitori in Tolmezzo, provvederà a trasferire la propria residenza e quella del figlio in San Michele al Tagliamento alla via Anna Frank 11 Per_1
entro il mese di agosto 2025.
Presso tale abitazione, in cui vivranno anche i nonni materni, la madre garantirà che a Per_1
sia destinato uno spazio ad uso esclusivo, in vista di una sua autonomia. Qualora il trasferimento nella casa di San Michele al Tagliamento non avvenisse entro i termini suddetti, il bambino continuerà a risiedere con la madre e i nonni materni a Tolmezzo.
4) Prende atto che i genitori concordano di iscrivere il figlio alla Scuola dell'infanzia, Per_1
il quale la frequenterà a partire dal mese di settembre 2026 per n. 25 ore settimanali, presso il luogo dove sarà collocato in via prevalente il bambino, ovvero nel circondario di San Michele al Tagliamento.
5) Dispone che il sig. potrà vedere il figlio e tenerlo con sé, con le seguenti Parte_2
modalità:
➢ a weekend alternati dalle ore 16.30 del venerdì (o dall'orario di uscita scolastica) sino alle ore 20.00 della domenica;
al fine di agevolare il sig. negli spostamenti, la signora Pt_2
si impegna ad andare a riprendere la domenica sera alle ore 20.00 presso Pt_1 Per_1
l'abitazione della nonna paterna a Pasian di Prato, nonché a prelevare da scuola il Per_1 venerdì pomeriggio ed accompagnarlo sempre presso l'abitazione della nonna paterna entro le ore 18.30.
➢ nella settimana il cui weekend è di spettanza materna, il padre potrà tenere con sé il figlio dal mercoledì ore 16.30 (oppure dall'orario di uscita scolastica) sino al venerdì ore Per_1
16.30, oppure, quando andrà all'asilo/scuola, sino al venerdì mattina ore 8.30 (orario Per_1
di ingresso scolastico), curando di prelevare il bambino da scuola/abitazione materna ed ivi riaccompagnarlo al termine della visita. Prende atto che fintanto che frequenterà la Per_1 scuola dell'infanzia, i genitori concordano che il minore non frequenterà la scuola materna nella giornata di giovedì, atteso che tale tempo verrà trascorso col padre, anche in ragione della distanza.
➢ nella settimana il cui weekend è di spettanza paterna, il padre potrà tenere con sé il figlio il mercoledì dalle ore 16.30 (orario di uscita scolastica) sino alle ore 21.00 del giorno Per_1 seguente, oppure, quando andrà all'asilo/scuola, sino al mattino seguente, orario di Per_1
ingresso scolastico), curando di prelevare il figlio da scuola/abitazione materna ed ivi riaccompagnarlo al termine della visita.
Dispone che durante le vacanze invernali - natalizie (dal 23 dicembre al 6 gennaio) Per_1
starà coi genitori con le seguenti modalità: alternando di anno in anno il periodo dal 23.12 ore
9.00 al 31.12 ore 10.00 o dal 31.12 ore 10.00 al 6 gennaio ore 10.00, ferma restando l'alternanza di anno in anno nel giorno di Natale o Vigilia (dalle ore 9.00 con pernotto sino alle ore 9.00 del mattino successivo). Prende atto che nel corrente anno trascorrerà con la mamma il giorno della Vigilia e Per_1
la settimana dal 31.12 ore 10.00 al 6 gennaio ore 10.00, con il papà il giorno di Natale e la settimana dal 23.12 ore 9.00 al 31.12 ore 10.00.
Dispone che durante le Vacanze pasquali starà coi genitori con le seguenti modalità: Per_1
ad anni alterni nel giorno di Pasqua con i giorni di vacanza scolastica antecedenti ovvero nel giorno di Pasquetta con i giorni di vacanza scolastica successivi, concordando di anno in anno il periodo esatto con la signora fermo restando che almeno due pernotti con il papà Pt_1
dovranno essere garantiti.
Prende atto che nel corrente anno trascorrerà con la mamma il giorno di Pasqua e Per_1
giorni di vacanza antecedenti e con il papà il giorno di Pasquetta dalle ore 9.00 sino alle ore
9.00 di giovedì.
Dispone che durante gli altri ponti e vacanze scolastiche (Ognissanti, Vacanze Per_2
di carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno) starà coi genitori ad anni alterni Per_1
concordando di volta in volta una suddivisione paritaria ed alternata dei suddetti periodi.
Prende atto che per il corrente anno trascorrerà il ponte del 25 Aprile con la mamma, Per_1
il ponte del 1° maggio col papà, il ponte del 2 giugno con la mamma, etc.
Dispone che, durante il periodo estivo coincidente con le vacanze scolastiche, Per_1
trascorrerà con il padre cinque settimane (dalle 18.30 della domenica alle 18.30 della domenica successiva) nei seguenti periodi: una settimana a giugno, due settimane a luglio, una settimana ad agosto e una settimana a settembre.
Dispone che analogo periodo di 5 settimane sarà trascorso da con la mamma e Per_1
orientativamente le ultime due settimane di luglio e le ultime 3 settimane di agosto, salvo diversi accordi con il sig. di anno in anno. Pt_2
Prende atto che nel corrente anno le cinque settimane di vacanze estive saranno così suddivise, salvo diverso accordo tra le parti:
- da domenica 15 giugno ore 18.30 a domenica 22 giugno ore 18.30 con il papà;
- da domenica 29 giugno ore 18.30 a domenica 13 luglio ore 18.30 con il papà;
- da domenica 13 luglio ore 18.30 a domenica 27 luglio ore 18.30 con la mamma;
-da domenica 3 agosto ore 18.30 a domenica 10 agosto ore 18.30 con il papà;
- da domenica 10 agosto ore 18.30 a domenica 31 agosto ore 18.30 con la mamma;
- da domenica 31 agosto ore 18.30 settembre a domenica 7 settembre ore 18.30 con il papà.
Prende atto che qualora il sig. nell'ambito delle 5 settimane di vacanza a sua Pt_2
disposizione, dovesse avere impegni di lavoro tali da non consentirgli di occuparsi del figlio in prima persona, darà, durante le ore lavorative, la priorità all'accudimento di alla Per_1
mamma.
Prende atto che le parti si comunicheranno reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno il periodo ed il luogo di villeggiatura prescelti, prendendo ogni opportuno accordo al riguardo e comunicandosi i reciproci recapiti.
In caso di disaccordo sul periodo di vacanza prescelto, prevarrà la scelta materna negli anni pari e la scelta paterna negli anni dispari.
Dispone che il figlio trascorrerà con entrambi i genitori il giorno del proprio Per_1
compleanno (il 25 gennaio) compatibilmente con gli impegni scolastici del bambino o lavorativi dei genitori, che si accorderanno con un congruo preavviso. Al termine della visita
“straordinaria” riprenderà il calendario ordinario secondo il principio dell'alternanza.
Le parti potranno, d'intesa tra loro e con congruo preavviso di almeno due giorni, concordare differenti modalità di visita, tenendo conto degli impegni ed esigenze del minore.
Prende atto che le parti cercheranno, ove possibile, di fare in modo che l'ultimo weekend prima della settimana di ferie venga trascorso dal genitore che non starà con il bambino l'intera settimana successiva.
Prende atto che ciascun genitore si impegna a garantire a almeno un contatto Per_1 giornaliero tramite video call con l'altro genitore, preferibilmente in orario serale prima di cena o comunque secondo le esigenze di . Per_1
Prende atto che sino al compimento del 6° anno di età di ciascun genitore si impegna Per_1 altresì a comunicare all'altro un aggiornamento a metà giornata in ordine alle condizioni del figlio (attività svolte, pasti, pisolino, etc.).
6) Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento di sino a quando Parte_2 Per_1 quest'ultimo non avrà raggiunto la piena indipendenza economica, versando alla sig.ra Pt_1
in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 230,00=
[...]
(per 12 mensilità), a decorrere dalla data di rilascio dell'abitazione del sig. da parte Pt_2 della signora Detto importo dovrà essere rivalutato ogni anno in base all'incremento Pt_1 del costo della vita misurato dall'indice ISTAT al 31 dicembre precedente. Prende atto che da quando compirà la maggiore età, la signora autorizza il signor a Per_1 Pt_1 Pt_2
versare direttamente al figlio il contributo al mantenimento sopradetto. Per_1
7) Dispone che le parti concorreranno in pari misura al pagamento di ogni spesa straordinaria da affrontare nell'interesse del figlio.
Trattasi precisamente delle seguenti spese: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, accertamenti e trattamenti sanitari prescritti dallo specialista ed erogati dal servizio sanitario nazionale, ticket sanitari, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista, anche e non coperti dal SSN.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale o effettuati privatamente, cure non convenzionali, farmaci particolari.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: rette e tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, compresa la dotazione richiesta per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione scolastica, dotazione informatica imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES), assicurazione scolastica, fondo cassa richiesto dalla scuola, gite scolastiche senza pernottamento, spese per mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico. Con la precisazione che il costo della mensa scolastica rientra nel contributo al mantenimento ordinario.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, master e corsi post-universitari in Italia o all'estero, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso sede universitaria.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali).
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue, corsi di musica e strumenti musicali, attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei), spese per attività ricreative e ludiche (pittura, teatro, boyscout), baby sitter, viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori, spese per la patente di guida, spese per autovettura (manutenzione, acquisto, bollo, assicurazione).
Prende atto che, avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni), in difetto il silenzio sarà inteso quale consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata e/o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta.
8) Dà atto che l'importo relativo all'assegno unico INPS, attualmente pari ad euro 85,30= verrà riscosso esclusivamente dalla sig.ra e il sig. si impegna a trasmettere Parte_1 Pt_2
annualmente la propria certificazione ISEE alla signora onde consentirle di Pt_1 presentare apposita richiesta all'INPS, fino a quando sarà necessario a tale fine.
9) Dà atto che le detrazioni per il figlio a carico competeranno a ciascun genitore secondo la proporzione della suddivisione delle spese straordinarie.
10) Prende atto che le parti si impegnano a non introdurre nella vita di eventuali nuovi Per_1
partners, a meno che la nuova relazione non abbia assunto il carattere della stabilità e comunque non prima del 01.01.2026.
11) Dà atto che le parti si prestano reciproco assenso per il rilascio o rinnovo del passaporto di
Santiago e carta di identità valida per l'espatrio.
12) Prende atto che al momento della firma del ricorso, la signora si è impegnata a Pt_1
restituire al sig. le chiavi della casa familiare di Villa Santina, via M. Gortani 18, Pt_2
ancora in suo possesso.
13) Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 11/06/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Marta Diamante dott. Fabio Luongo