Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 21/05/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Forlì
- Sezione Civile -
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott.ssa BARBARA VACCA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 1737/2020, promossa da:
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
BELTRAMBINI CARLO (c.f. ) e dall'avv. BELTRAMBINI ENNIO C.F._2
(c.f. ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale sito a C.F._3
Rimini, Corso D'Augusto n. 14 .
ATTORE
CONTRO
(c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. MAMBELLI MASSIMO (c.f. P.IVA_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito a C.F._4
Forlì Piazza Saffi n. 32
CONVENUTO
CONCLUSIONI ATTORE: «Piaccia al Tribunale di Forlì, ogni contraria istanza, eccezione e/o domanda, disattesa e respinta, di accogliere le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore e amministratore unico
[...]
Sig.ra nella causazione delle lesioni patite dalla sig.ra e, CP_3 Parte_1
per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi € 12.243,83 - comprensivi del danno patrimoniale e non patrimoniale nonché dei pregiudizi biologico, morale ed estetico e delle spese mediche sostenute;
ed inoltre, previa declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della
Società convenuta, condannare la stessa alla ripetizione della somma di € 400,00 quale prezzo versato per il trattamento pattuito, e così per un totale € 12.643,83, ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
In merito ed in via subordinata
- condannare in ogni caso la società convenuta al risarcimento dei danni in complessivi €
12.643,83 a titolo di responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 e 2049 c.c.;
In merito ed in via ulteriormente subordinata
- condannare in ogni caso la convenuta in persona del L.R.P.T. al risarcimento di tutti i danni e spese secondo quella diversa quantificazione che apparirà di giustizia, da effettuarsi del caso anche in via equitativa ex art 1226 c.c., oltre ad interessi legali e rivalutazioni secondo indici ISTAT.
Il tutto con vittoria di spese, compensi professionali, spese generali forfettarie del 15% oltre c.p.a. ex lege da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
I procuratori della Sig.ra precisate le conclusioni come sopra, chiedono Parte_1
al Giudice di trattenere la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
CONCLUSIONI CONVENUTO: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, per tutte le ragioni esposte in narrativa,
Respingere integralmente le pretese di parte attrice.
In subordine, in denegata ipotesi di accoglimento delle domande risarcitorie avversarie,
2 ridurre il quantum oggetto di condanna alle sole somme che risulteranno provate e di giustizia, anche in considerazione del concorso colposo della sig.ra ex art. 1227 Pt_1
c.c. nella produzione del danno.
Con vittoria delle spese di lite.”
In via subordinata istruttoria, previa revoca dell'ordinanza di rigetto, si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi di prova richiesti in seconda e terza memoria, e in particolare per la richiesta di prova per interrogatorio formale e per testi avente ad oggetto i seguenti capitoli, epurati da eventuali aspetti valutativi ed antepostavi la locuzione “Vero che”:
1. nella giornata di giovedì 9 febbraio 2017, la sig.ra si sottoponeva a un Pt_1
trattamento di epilazione laser interessante viso, avambracci, ascelle, polpacci e inguine;
2. in tale occasione, le venivano riferite le modalità di funzionamento, i risultati attesi e
3. nell'occasione veniva altresì avvertita in ordine alle attenzioni da adottare onde ottenere un risultato efficace in sicurezza;
4. in particolare, veniva riferito alla sig.ra che, se avesse avvertito qualsiasi Pt_1
sensazione di fastidio, dolore o bruciore nel corso del trattamento, essa avrebbe dovuto avvisare subito l'operatrice;
5. solo in seguito a tali informazioni, si provvedeva a:
- Detergere la zona da trattare con prodotto specifico;
- Applicare il gel per contrasto manipolo laser;
- Impostare i parametri del software della macchina laser (impostazione di default con indicazione del fototipo);
- Indossare e far indossare alla cliente gli occhiali di protezione;
- Testare il funzionamento freeze preliminarmente sulla propria pelle;
- Applicare la pellicola igienica sul manipolo;
- Iniziare la seduta con manualità veloce e sicura;
- Ripetere i passaggi con manipolo sulla zona da trattare 2/3 volte per zona;
6. nel corso del trattamento, veniva richiesto più volte alla sig.ra se la stessa Pt_1
avvertisse dolore o fastidio;
7. alle domande di cui al precedente capitolo, la sig.ra rispondeva ogni volta Pt_1
riferendo di stare bene senza disagi e alcun dolore;
3 8. terminata l'applicazione, tramite salvietta monouso, veniva rimosso il gel rimasto in eccesso, e stesa sul viso una crema lenitiva/idratante, specifica per contrastare l'azione termoselettiva del manipolo laser;
9. ultimato il trattamento del viso, si procedeva a trattare le altre zone del corpo
(nell'ordine: avambracci, ascelle, mezze gambe e inguine), così per un tempo totale di cabina di 45 minuti;
10. durante tale lasso di tempo, la sig.ra ribadiva di stare bene senza dolori o Pt_1
fastidi di alcun genere di alcun genere;
11. conclusa la seduta, la sig.ra riferiva di essere rimasta soddisfatta del Pt_1
trattamento;
12. la predetta provvedeva altresì al pagamento di € 400,00 a titolo di acconto sul prezzo totale del pacchetto di trattamenti laser offerto (pari a € 650,00) e prenotava un secondo appuntamento, per la giornata di venerdì 3 marzo 2017;
13. In data 13 febbraio 2017, la sig.ra contattava tramite Whatsapp l'operatrice Pt_1
del Centro, inviando il messaggio di cui al doc. 1 che si mostra al teste;
14. nella medesima occasione, la sig.ra confermava l'appuntamento del 3 marzo Pt_1
2017 fissato per la successiva seduta di epilazione laser su cinque zone (viso, avambracci, ascelle, polpacci e inguine);
15. in data 1 marzo 2017, la sig.ra inviava al Centro Estetico il messaggio di cui Pt_1
al doc. 2 che si mostra al teste, confermando l'appuntamento di cui al precedente capitolo.
Si indicano quali testi le sigg.re e Testimone_1 Testimone_2 [...]
c/o Tes_3
Centro Estetico “Cinque Sensi”, da sentirsi anche a prova contraria su eventuali capitoli formulati da controparte e in denegata ipotesi ammessi.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO (concisa esposizione)
Con citazione notificata il 17/06/2020 ha convenuto in giudizio Parte_1
svolgente attività estetica nel Centro Estetico “Cinque Controparte_2
Sensi” di Savignano sul Rubicone, esponendo che il 09/02/2017 si era sottoposta, presso
4 tale centro estetico, alla prima seduto di epilazione mediante laser al volto, avambracci, inguine e gambe, versando un acconto di € 400; che subito dopo l'inizio del trattamento aveva avvertito un forte bruciore nella regione mandibolare sinistra di cui aveva immediatamente avvisato l'operatrice, la quale aveva diminuito l'intensità tranquillizzandola della normalità della sensazione;
che a pochi giorni di distanza dal trattamento, persistendo il dolore, si era recata al pronto soccorso dell'ospedale di
Cesenatico in cui le era stata diagnosticata un'ustione di II grado alla faccia, con richiesta di visita dermatologica urgente, effettuata presso l'ospedale Bufalini di Cesena in cui era stata posta diagnosi di “ustione di I e II grado dell'angolo mandibolare sinistro secondaria a trattamento laser”, seguita da sottoposizione a numerose visite di controllo e trattamenti diagnostici.
Ha riferito l'attrice che a seguito di formale richiesta di risarcimento dei danni riportati nel corso del trattamento estetico, inoltrata il 19/07/2017 alla Controparte_2
quest'ultima aveva comunicato di essere titolare di polizza assicurativa presso
[...]
che, a seguito della denuncia, aveva aperto il sinistro n. 1-8101-2017- Controparte_4
0728305 e sottoposto la a visita medico-legale presso il fiduciario dott. i Pt_1 CP_5
cui esiti avevano tuttavia negato la pretesa risarcitoria, dalla stesa formulata sulla base della perizia di parte del dott. che aveva riconosciuto una ITP al 50% di 10 Per_1
giorni e ITP al 25% di 20 giorni con postumi permanenti del 5%.
A seguito di ciò, al fine di addivenire al tentativo di composizione bonaria, ha spiegato la di aver depositato nel marzo 2018 ricorso ex art. 696-bis c.p.c., che aveva Pt_1
assunto il RG n. 574/2018, nel corso del quale il Tribunale, previa chiamata in causa di
, aveva dato corso alla consulenza nominando quale CTU Controparte_6
il dott. che aveva accertato il nesso causale tra il trattamento estetico cui era stata Per_2
sottoposta e l'ustione diagnostica di I e II grado all'angolo mandibolare sinistro, riconoscendo una ITP al 50% di 10 giorni e una ITP al 25% di 15 giorni, con postumi permanenti del 1,5% e congruità delle spese mediche documentate.
Non avendo sortito effetti il tentativo di conciliazione, ha riferito l'attrice di aver proposto il presente giudizio per chiedere la condanna di REPA. al CP_2
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti in via principale quale inadempimento contrattuale, comprovato dall'acconto di € 400 versato a fronte
5 della prima seduta di trattamento estetico di epilazione laser, e in via subordinata ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c., quantificati, sulla base della CTU fatta nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. in € 3.095,000 per danno biologico temporaneo e permanente, in €
4.090 per danno esistenziale, in € 400 a rimborso della prestazione estetica, € 3.374,91 per spese mediche e processuali, oltre alle spese legali per assistenza stragiudiziale di €
1.453,14, per assistenza giudiziale di € 962,78, per un importo complessivo di €
13.375,83.
si è ritualmente costituita in data 17/02/2021, contestando Controparte_2
la pretesa risarcitoria avanzata in quanto del tutto esorbitante e l'avversa ricostruzione dei fatti. Ha, in particolare, riferito la convenuta che nella seduta del 09/02/2017 la Pt_1
si era sottoposta al trattamento di epilazione laser che aveva interessato anche altre zone del corpo e che, nell'occasione, erano state specificamente illustrate le modalità di funzionamento e le accortezze da adottare e raccolto il consenso informato. Ha inoltre evidenziato la convenuta che la seduta si era svolta regolarmente e che l'operatrice Tes_3
nel corso del trattamento, si era a più volte sincerata sia del regolarmente funzionamento del laser, non essendo emerse alterazioni cromatiche ed avendo all'esito applicato creme lenitive, sia del benessere della che non aveva mai lamentato alcuna Pt_1
problematica, riferendo di stare bene e non provare alcun tipo di disagio, tanto che dopo aver pagato l'acconto di € 400 per la seduta, aveva prenotato anche il secondo appuntamento per il 03/03/2017.
La convenuta ha riferito che solo a distanza di 4 giorni, la aveva contattato Pt_1
l'operatrice riferendo che “durante la scorsa seduta c'è stato un piccolo incidente del quale mi sono accorta qualche ora dopo! Pensavo che il bruciore fosse temporaneo e invece mi sono ritrovata con un'ustione di secondo grado sul viso Oggi ho la visita in dermatologia per capire come devo comportarmi per farla guarire al meglio” non corrispondendo, pertanto, al vero che si fosse lamentata del bruciore nel corso della seduta, tanto che dopo il trattamento aveva prenotato la seduta successiva. Ha inoltre contestato l'assoluta enormità delle pretese risarcitorie, a fronte di un danno biologico stimato in sede di CTU nella misura di 1,5% senza alcuna negativa incidenza sulle ordinarie attività della vita quotidiana e relazionale.
Assegnati, in esito alla prima udienza del 10/03/2021, i termini ex art. 183, 6° co. c.p.c.
e depositate le relative memorie, con ordinanza del 23/02/2022 è stata rilevata
6 l'inammissibilità delle istanze istruttorie e la loro superfluità e previa acquisizione del fascicolo di ATP la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per precisazione delel conclusioni all'udienza del 09/11/2023.
A seguito di riassegnazione del fascicolo, il nuovo assegnatario, con decreto del
02/09/2023, ha differito l'udienza di conclusioni al 28/11/2024 e, in seguito a tramutamento ad altro ufficio di tale giudice, lo stesso è stato riassegnato alla sottoscritta con decreto presidenziale n. 35/2024 del 11/12/2024, di tal ché, con decreto del
16/12/2024 è stata fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni davanti al nuovo giudice per il 22/01/2025, udienza svolta ex art. 127-ter c.p.c. Con ordinanza in pari data la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ritualmente depositate.
La domanda attorea è fondata e va accolta, nei limiti di seguito indicati.
Non è contestata la circostanza che la si sia rivolta al centro estetico gestito Pt_1
dalla convenuta per un trattamento di epilazione laser di viso e corpo, avendo corrisposto anche un acconto di € 400 come da ricevuta emessa in data 09/02/2017, vale a dire lo stesso giorno in cui vi è stata la prima seduta di epilazione laser.
Risulta dunque provato il rapporto contrattuale intercorso.
Risulta, parimenti, provata la circostanza che a distanza di appena tre giorni da tale seduta con trattamento di epilazione laser, la si sia rivolta al pronto soccorso Pt_1
dell'ospedale di Cesenatico dove le hanno diagnosticato un'ustione di II grado alla faccia con prognosi di 10 giorni e richiesta di visita dermatologica urgente, effettuata il giorno successivo presso l'ospedale Bufalini di Cesena il cui referto indica “ustione di I e II grado dell'angolo mandibolare sinistro secondaria a trattamento laser” e l'avvenuta applicazione di
Comfeel placca, da rinnovare ogni 3 giorni e la prescrizione di detersione domiciliare con soluzione fisiologica e medicazione con Comfeel placca.
La società convenuta è stata prontamente avvisata di tale circostanza, come dimostra il messaggio whats'app dalla stessa prodotto in allegato alla comparsa di costituzione (doc.
2) in cui la crive “Ne approfitto per informarti di una cosa, durante la scorsa seduta Pt_1
c'è stato un piccolo incidente del quale mi sono accorta qualche ora dopo! Pensavo che il bruciore fosse temporaneo e invece mi sono ritrovata con un'ustione di secondo grado sul viso Oggi ho la
7 visita in dermatologia per capire come devo comportarmi per farla guarire al meglio”, e al quale messaggio la convenuta, tramite la dipendente, aveva risposto: “Tienici informati sull'esito della visita.. Ho comunque informato .. Ti anticipo, visto l'inconveniente, che potrai fare Tes_3
una zona in più in omaggio”.
È pertanto di tutta evidenza, a prescindere dal fatto che la abbia o meno Pt_1
segnalato la sensazione di forte bruciore nel corso dell'applicazione, che vi sia uno stretto nesso di causalità tra il trattamento di epilazione laser somministrato dalla convenuta e l'ustione riportata dalla con conseguente responsabilità della convenuta per Pt_1
tale accaduto (la stessa convenuta, con il messaggio sopra riportato, ha peraltro riconosciuto la propria responsabilità per “l'inconveniente”, tanto da offrire una prestazione aggiuntiva gratuita alla Pt_1
La CTU espletata in sede di procedimento ex art. 696-bis c.p.c., acquisita agli atti del presente giudizio, conferma l'indubbia sussistenza del nesso causale tra la lesione riscontrata nella (che il CTU descrive “area ipocromica rotondeggiante del Pt_1
diametro di ca. 1, con quale che pelo attorno incolto” localizzata in regione parotidea sinistra), affermando che “la lesione appurata appare in diretta correlazione con rapporto di causa effetto con l'evento lesivo in oggetto, essendo verificati i criteri medico-legali (cronologico, topografico, dell'efficienza lesiva, di esclusione, della continuità fenomenica) alla base del rapporto di causalità”
e precisando che a seguito del trattamento con laser al diodo del 09/02/2017 l'attrice ha riportato “ustione di I-II grado all'angolo mandibolare sinistro secondaria a trattamento laser”.
Il CTU ha, altresì, evidenziato che tale lesione è stata correttamente trattata in pronto soccorso, con visita dermatologica specialistica e cure topiche (Confeel placca, crea antibiotica, protezione solare 50) e che non vi è stata alcuna influenza nel decorso e nell'evoluzione di stati patologici preesistenti o sopravvenuti. La lesione risulta clinicamente accertata e verificata e l'esito cutaneo post-ustione alla regione mandibolare sinistra è assimilabile alle sequele di lesioni strumentalmente accertate.
Quanto ai postumi biologici di tipo temporaneo, il CTU ha quantificato in 10 giorni il periodo di inabilità temporanea parziale (ITP) al 50% e in 15 giorni l'ITP al 25%, senza alcuna incidenza lavorativo, trattandosi di studentessa (all'epoca dei fatti).
Con riguardo al danno biologico di tipo permanente, il CTU ha anzitutto riferito che la lesione era giunta a guarigione clinica, con stabilizzazione dei postumi di tipo permanente
8 rappresentati da “in regione parotidea sinistra area ipocromica rotondeggiante del diametro di ca.
1, con qualche pelo attorno incolto, riferita fastidiosa alla visione allo specchio”, integrante una negativa incidenza sull'integrità psico-fisica nella misura dell'1,5% in base alle tabelle delle lesioni di lieve entità con pregiudizio di tipo estetico inferiore al 5% e un grado di sofferenza lieve (score totale di 2/100).
Il CTU ha infine evidenziato che tali postumi non hanno alcuna incidenza negativa sulla capacità lavorativa specifica né sulle ordinarie attività della vita quotidiana o relazionale.
Trattandosi di sinistro non soggetto alla r.c.a., non rientrante dunque nell'ambito applicativo del d.lgs. 209/2005, né del decreto UZ relativo alla sola materia della colpa medica (la domanda risarcitoria è stata infatti proposta a titolo contrattuale e in subordine ex art. 2043 c.c.), la liquidazione del danno, pur in presenza di danno rientrante tra le c.d. micropermanenti, deve avvenire secondo i parametri tabellari in uso anche presso questo Ufficio, vale a dire le tabelle del Tribunale di LA, dovendo escludersi l'applicazione analogica delle tabelle ministeriali, come da conforme orientamento di questo Tribunale e della stessa Suprema Corte (cfr. Cass. 7.7.2015, n.
13982: “In tema di danno biologico è precluso il ricorso in via analogica al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale da micropermanente derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti ovvero mediante il rinvio al decreto emanato annualmente dal Ministro delle attività produttive, mentre è congruo il riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di LA, in quanto assunti come valore
"equo", in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità”).
È opportuno precisare, in relazione alla quantificazione del complessivo danno non patrimoniale subito dall'attrice, che le tabelle predisposte dal Tribunale di LA, seguendo l'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione, del 2008, in tema di danno non patrimoniale, hanno provveduto a rivedere i criteri e i coefficienti per la determinazione del danno, allo scopo di giungere ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro aspetto del danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute. In particolare, nelle attuali tabelle milanesi viene considerato il risarcimento sia della lesione, temporanea e permanente, dell'integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico-legale negli aspetti anatomo-funzionali e relazionali
9 medi, sia del danno non patrimoniale conseguente a tali lesioni, in termini di dolore e sofferenza soggettiva presuntivamente discendenti dalle stesse, in quanto conseguenze normali e prevedibili, salva possibilità di modificare tali importi per effetto di personalizzazione in base alle concrete e specifiche circostanze del caso di specie.
Pertanto, nei valori espressi nelle nuove tabelle sono già compresi il c.d. danno biologico standard, la personalizzazione di tale danno per le particolari condizioni soggettive e il c.d. danno morale in termini “medi”, vale a dire in quanto frequentemente ricorrenti in situazioni del genere, salva possibilità di ulteriore personalizzazione sia in aumento – sia, si ritiene, in diminuzione – sulla base delle specifiche allegazioni e risultanze probatorie.
In tal modo, è possibile venire incontro ad una duplice esigenza, da un lato quella di assicurare una certa uniformità di trattamento nel risarcimento, dall'altro quella di riconoscere al danneggiato l'integrale risarcimento del pregiudizio subito, come peraltro richiesto dalle stesse Sezioni Unite, le quali hanno altresì riconosciuto la possibilità per il giudice, qualora si avvalga delle tabelle per la determinazione del danno, di procedere ad una adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, per pervenire al ristoro dei danni nella sua interezza. È dunque condivisibile l'orientamento seguito dal Tribunale di LA nella redazione delle nuove tabelle che lasciano al giudice ampi spazi di valutazione, sulla base del caso specifico al suo esame, nell'utilizzo del coefficiente del solo danno biologico, con successiva personalizzazione, ovvero quello del
“danno non patrimoniale”, comprendente oltre al danno biologico anche l'ulteriore pregiudizio per la sofferenza soggettiva e morale normalmente e presuntivamente ricollegabile a quelle lesioni, salva comunque la possibilità di ulteriore personalizzazione.
Nella situazione in esame, a fronte di un danno biologico permanente determinato nella percentuale del 1,5% e dell'età della l momento dell'evento, pari a 24 anni, i Pt_1
criteri tabellari aggiornati di LA (nell'ultima edizione di giugno 2024), prevedono un valore di indennizzo di € 2.408,00, già comprensivo della personalizzazione media, che si ritiene congrua e adeguata al caso in esame. Si osserva, infatti, che la on ha Pt_1
specificamente dedotto alcunché per permettere una ulteriore personalizzazione del danno biologico permanente, salvo riferire il generico e comprensibile disagio psichico dovuto alla visibilità della lesione. Il CTU ha inoltre escluso qualsiasi incidenza sulla
10 capacità lavorativa e sulla vita di relazione, precisando anche che il dolore conseguente alle lesioni è stato di grado lieve per tutto il breve periodo di invalidità temporanea. Va dunque ritenuta del tutto congrua la personalizzazione media già prevista tabellarmente, senza ulteriori aumenti.
In relazione al danno temporaneo si ritiene equo applicare il punto base previsto dalle tabelle milanesi di € 115,00 giornalieri. A tale titolo, all'attrice spetta l'ulteriore complessiva somma di € 1.006,25 (10 giorni di I.T.P. al 50% per € 57,50/die pari a € 575,00 e 15 giorni di ITP al 25% per € 28,75/die pari a € 431,25).
Il complessivo danno non patrimoniale subito dalla ammonta pertanto a € Pt_1
3.414,25, già calcolato sui valori monetari attuali.
A tale somma devono essere aggiunti gli interessi legali dalla data dell'evento del
09/02/2017 fino a quella della pronuncia che, in ottemperanza a quanto disposto con la sentenza n. 1712/95 delle Sezioni Unite della Cassazione, devono essere calcolati sulla somma, previa devalutazione della stessa fino al momento del sinistro e successiva rivalutazione anno per anno in base agli indici ISTAT sul costo della vita (rectius indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati). In applicazione di tale precisa operazione matematica, l'importo di € 3.414,25, deve essere quindi devalutato, in base agli indici ISTAT del costo della vita, al momento del sinistro (addivenendo così alla somma di € 2.842,84) e su tale importo devono essere conteggiati gli interessi legali sulla somma via via rivalutata, anno per anno, fino alla data della pronuncia, ottenendo la complessiva somma di € 3.767,04, di cui € 352,79 a titolo di interessi e € 571,41 a titolo di rivalutazione monetaria.
Quanto alle spese mediche, ritenute congrue e giustificate dal CTU quelle documentate dall'attrice, le stesse vanno quantificate in € 906,91. Su tale complessiva somma, in quanto debito risarcitorio, devono essere conteggiati anche la rivalutazione monetaria, in base agli indici ISTAT sul costo della vita, e gli interessi legali, decorrenti dalla data di ciascun esborso fino a quella della pronuncia, sulla somma rivalutata anno per anno, pervenendo così ad un ammontare complessivo alla data attuale di € 1.200,16.
La convenuta va, pertanto, condannata a corrispondere a Controparte_2
, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale non patrimoniale Parte_1
patito per effetto del danno subito nel trattamento di epilazione laser del 09/02/2017 la
11 complessiva somma di € 4.937,20, già comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria dal sinistro alla pronuncia, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.
Considerato che dopo la consulenza preventiva a fini conciliativi, la convenuta (e per essa la compagnia assicuratrice chiamata in causa in tale procedimento) non ha corrisposto alcunché alla neppure sulla base del danno riconosciuto dal CTU, Pt_1
costringendola ad introdurre il presente giudizio, alla devono essere rifuse Pt_1
anche le spese sostenute per tale procedimento che si liquidano, quanto alle spese legali di assistenza stragiudiziale e giudiziale, in € 2.415,92 già compresi gli accessori, in €
703,98 per compenso liquidato al CTU in data 27/09/2019 e in € 976 per onorario corrisposto al CTP dott. come da fattura prodotta in atti, per un importo Per_1
complessivo di € 4.095,90 che la convenuta dovrà corrispondere all'attrice.
Non può invece accordarsi alla la restituzione dell'acconto di € 400 versato Pt_1
per il trattamento di epilazione laser, posto che nell'unica seduta cui la stessa si è sottoposta, il trattamento di epilazione è stato pacificamente eseguito anche sul corpo ed altre parti del viso senza alcuna doglianza, di tal ché non è giustificata la restituzione del corrispettivo versato per tale trattamento.
Le spese legali sostenute dalla er il presente giudizio seguono la soccombenza Pt_1
e si liquidano come precisato in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle prestazioni svolte applicati i parametri medi con riduzione del 50% per la fase istruttoria, limitata al deposito delle memorie, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta da , con citazione notificata Parte_1
il 17/06/2020 nei confronti di ogni ulteriore e diversa Controparte_2
domanda ed eccezione respinta, accertata la responsabilità della convenuta per la lesione riportata dall'attrice nella seduta di epilazione laser del 09/02/2017, condanna a corrispondere a , a titolo di Controparte_2 Parte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, come meglio dettagliato in motivazione, la complessiva somma di € 9.033,10 già in moneta attuale.
12 Condanna la società convenuta alla rifusione delle spese Controparte_2
sostenute da per il presente giudizio, che si liquidano in € 435,88 Parte_1
per spese (di cui € 145,50 per c.u. del proc. RG n. 574/2018) e in € 4.250 per compenso professionale (di cui € 919 per fase di studio, € 777 per fase introduttiva, € 853 per fase istruttoria e € 1.701 per fase decisoria), oltre 15% per rimb.forf. spese generali, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Forlì, lì 19/05/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
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