Articolo 55 della Legge 27 dicembre 1953, n. 968
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15 gennaio 1954
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24 dicembre 1957
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12 novembre 1967
Art. 55. Contributi per beni gia' ripristinati

A coloro che, senza autorizzazione, quando la stessa era richiesta da particolare disposizione, hanno, primi dell'entrata in vigore della presente legge, ripristinati il bene danneggiato o distrutto, anche se si tratta di terzi cessionari del contributo ai sensi dell'art. 6 della presente legge, e' concesso un contributo pari al 50 per cento di quello stabilito nei capi precedenti, purche' gli interessati ne facciano richiesta entro 180 giorni dalla entrata in vigore della medesima e purche' essi abbiano presentata la denuncia del danno prima dell'inizio delle opere di ripristino. Nella determinazione del contributo si terra' conto della spesa del ripristino secondo i prezzi del momento in cui esso e' stato effettuato, ai sensi dell'art. 27 della presente legge.
Qualora, l'interessato abbia percepito alcune delle provvidenze previste dall'art. 11, il relativo importo viene detratto dalla somma spettante a norma del comma precedente.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 SETTEMBRE 1967, N. 955)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 SETTEMBRE 1967, N. 955)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 SETTEMBRE 1967, N. 955))
Entrata in vigore il 12 novembre 1967
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