CA
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/03/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1658/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Emanuela Natoli e Carola
Magistro;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore;
(C.F. ), in persona del Sindaco in carica;
Controparte_2 P.IVA_2
1 APPELLATI CONTUMACI
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 26 febbraio 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 283 CCII chiedeva al Tribunale di Catania di Parte_1 conseguire l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente con l'ausilio dell'OCC UNES
Unione Nazionale per l'Equilibrio Sociale A.P.S. Segretariato Sociale del CP_2
.
[...]
Con decreto del 13/11/2024 il giudice delegato rigettava il ricorso, ritenendo insussistente il requisito della meritevolezza in capo all'istante.
Con ricorso depositato in data 12 dicembre 2024, notificato nel termine concesso,
ha proposto appello avverso il detto decreto. Parte_1
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del 26 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata la contumacia degli appellati, non costituitisi in giudizio nonostante siano stati ritualmente chiamati a parteciparvi.
Tanto premesso, ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.
Ed invero, a tenore dell'art. 283, comma 7, CCII, nella formulazione applicabile ratione temporis, proposto il ricorso per l'esdebitazione, “il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle utilità ulteriori di cui ai commi 1 e 2”.
A mente del successivo comma 8 “Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124 nel termine di trenta giorni”.
L'impostazione normativa prevede, dunque, la facoltà di proporre reclamo solamente avverso il provvedimento che concede l'esdebitazione e non, come nel caso di specie, avverso il provvedimento di diniego, emesso nella fase procedurale anteriore alla
2 instaurazione del contraddittorio.
Nulla, infatti, prevede il codice riguardo al provvedimento con il quale il giudice, nella fase prodromica della procedura, deneghi la domanda, non essendo preclusa al sovraindebitato incapiente la riproposizione dell'istanza, dal momento che non sono previste limitazioni in tal senso dalla disciplina vigente, dovendosi per tal via escludere che il diniego abbia carattere lesivo per l'istante ovvero carattere decisorio.
Inoltre, per completezza di motivazione, osserva la Corte come al decreto che conceda l'esdebitazione sia applicabile l'art. 124 CCII, il quale prevede che i decreti del giudice delegato siano reclamabili dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, e non certamente dinanzi alla Corte di appello.
Deve dichiararsi non luogo a provvedere sulle spese, non avendo le controparti svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1
avverso il decreto emesso in data 13/11/2024 dal giudice delegato del Tribunale di
[...]
Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, dichiara inammissibile l'appello.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il 5
marzo 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
3