Decreto cautelare 24 giugno 2023
Decreto cautelare 30 giugno 2023
Ordinanza cautelare 21 luglio 2023
Sentenza 2 novembre 2023
Ordinanza collegiale 14 giugno 2024
Decreto cautelare 6 luglio 2024
Ordinanza collegiale 10 luglio 2024
Ordinanza cautelare 30 agosto 2024
Ordinanza collegiale 9 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 12 febbraio 2025
Improcedibile
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 09/07/2025, n. 5992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5992 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05992/2025REG.PROV.COLL.
N. 09197/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9197 del 2023, proposto da HopHop s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Munari e Andrea Blasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
CO UR titolare dell’impresa individuale esercitata sotto la ditta Nautical Rent, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Arvigo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Carpe Diem Boat Tour 5 Terre s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Damonte e Giovanni Siciliani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ci.Tex s.a.s., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, Sez. II, n. 895 del 2 novembre 2023;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di Nautical Rent di CO UR e di Carpe Diem Boat Tour 5 Terre s.r.l.s.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dalla determinazione dirigenziale dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre n. 405 del 20 giugno 2023 recante “ Approvazione graduatorie” riferibili alla “procedura pubblica di selezione per l’assegnazione delle autorizzazioni all’esercizio delle attività di locazione o noleggio di unità da diporto all’interno dell’Area marina protetta delle Cinque Terre per l’anno 2023”, poi integralmente sostituita dalla successiva determinazione dirigenziale dell’Ente Parco n. 406 del 21 giugno 2023, recante “ Approvazione graduatorie aggiornate– errata corrige”;
- dalle graduatorie stesse;
- dalla nota inviata dall’Ente Parco a HopHop s.r.l. s. in data 21 giugno 2023, recante “preavviso di esclusione dell’istanza” presentata dalla società ai fini della partecipazione alla procedura;
- da ogni atto presupposto, conseguente e/o connesso del procedimento.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati dinanzi al T.a.r. per la Liguria dalla HopHop s.r.l.s. sulla base dei seguenti motivi:
a) Primo motivo di ricorso. Sull’illegittimità della determinazione e delle graduatorie. Violazione dell’art. 2 del bando, difetto di istruttoria, eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità e irragionevolezza manifesta, violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza amministrativa, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione e difetto di istruttoria, sviamento.
b) Secondo motivo di ricorso. Sull’illegittimità in parte qua del disciplinare e del bando. Violazione di legge, violazione del principio di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità, violazione del principio di par condicio tra i partecipanti alla procedura di selezione, difetto di istruttoria, perplessità manifesta, indebito vantaggio nella formazione della graduatoria in forza della quale individuare i soggetti autorizzati a svolgere attività di locazione e noleggio di unità da diporto nell’AMP per l’anno 2023.
3. Con la sentenza n. 895 del 2 novembre 2023 il T.a.r. per la Liguria ha parzialmente respinto e per il resto dichiarato inammissibile il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
4. La originaria ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare, previa sospensione dell’esecutività, anche in via provvisoria, la suddetta pronuncia, affidando il proprio appello a due motivi così rubricati:
I - Primo motivo di appello. Sul capo della sentenza impugnata che ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso formulato dall’esponente. Error in iudicando. Violazione o, comunque, errata applicazione dell’art. 2 del bando 2023. Travisamento dei fatti. Ingiustizia grave e manifesta. Erroneità e carenza di motivazione;
II - Secondo motivo di appello. Sul capo della sentenza impugnata che ha ritenuto inammissibile il secondo motivo di ricorso dell’esponente. Error in iudicando . Violazione o, comunque, errata applicazione dell’art. 2 del bando 2023 sotto un ulteriore e distinto profilo. Travisamento dei fatti. Ingiustizia grave e manifesta. Erroneità e carenza di motivazione. Riproposizione ex art. 101.2 c.p.a. del secondo motivo di ricorso e delle censure non esaminate e/o ritenute assorbite dal TAR Liguria con la sentenza impugnata.
5. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, l’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, la Carpe Diem Boat Tour 5 Terre s.r.l.s. e la sig.ra CO UR, titolare dell’impresa individuale Nautical Rent, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
6. Con decreto presidenziale n. 2603/2024 e ordinanza collegiale n. 3217/2024 l’istanza di sospensione in via cautelare della sentenza impugnata è stata accolta.
7. Con ordinanza n. 5337/2024 è stata disposta una verificazione per accertare “sotto il profilo tecnico-scientifico le peculiarità delle unità nautiche denominate gozzo e barca a vela – destinatarie di un punteggio di premialità nel bando in questione - rispetto alle imbarcazioni possedute dalla società appellante, con particolare riguardo alla generazione di moto ondoso e di emissioni acustiche, alle specifiche condizioni in cui le imbarcazioni stesse sono tenute ad operare all’interno dell’AMP e a tutti gli ulteriori elementi ritenuti da lui rilevanti nella causa, ai fini di valutare la ragionevolezza e la non discriminatorietà dei medesimi criteri di premialità”.
7.1. Con l’ordinanza collegiale n. 8112 dell’8 ottobre 2024 la Sezione ha provveduto alla sostituzione dell’Organismo incaricato della verificazione.
8. In data 3 dicembre 2024 la società appellante ha comunicato di non avere più alcun interesse alla coltivazione dell’appello, chiedendo che questo venisse dichiarato improcedibile, a spese compensate.
8.1. In ragione di ciò, con l’ordinanza collegiale n. 1153 del 12 febbraio 2025, la Sezione ha sospeso le operazioni di verificazione di cui all’ordinanza n. 8112/2024.
9. Le altre parti costituite hanno aderito all’istanza di compensazione delle spese.
10. All’udienza pubblica del 15 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Alla luce di quanto dichiarato dalla società appellante circa il venir meno di qualsiasi interesse da parte sua alla prosecuzione del giudizio di impugnazione della sentenza n. 895/2023, l’appello deve essere dichiarato improcedibile, con conseguente caducazione degli effetti della tutela cautelare accordata nel corso del giudizio di appello.
12. Le spese del secondo grado di giudizio possono essere, infine, compensate, in considerazione dell’esito complessivo della controversia e dell’accordo raggiunto dalle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Silvia Martino |
IL SEGRETARIO