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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/04/2025, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1956/2018 R.G. promosso da:
, rappresentata e difesa dall'avv. A. Giannoccaro Parte_1
opponente
C O N T R O in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
C. La Gatta
opposto
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
ATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9/2/2018, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva rituale opposizione avverso l'avviso di addebito n. 31420170006770677000, notificato in data 3/1/2018, per l'importo di € 15.441,89 a titolo di contributi IVS
I.A.T.D. e somme aggiuntive dovuti per il periodo dal 2007 al 2011.
Eccepiva l'illegittimità dell'avviso e chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, l'annullamento del predetto avviso di addebito, con vittoria delle spese di giudizio.
Con decreto datato 15/2/2018, il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Si costituiva in giudizio l' , invocando il rigetto dell'avversa opposizione, in quanto CP_1
infondata.
Con note depositate in data 2/12/2019, parte opponente deduceva di aver presentato istanza di adesione alla rottamazione ter, introdotta dall'art. 3 D.L. 119/2018, che era stata accolta da Agenzia e chiedeva un breve differimento dell'udienza, CP_2 depositando copia di attestazione di pagamento delle prime due rate;
con note depositate in data 10/12/2020, depositava ulteriori attestazioni di pagamento relative alla 3°, 4°, 5°
e 6° rata.
Con note del 22/4/2021, l'opponente chiedeva un differimento dell'udienza, offrendo dimostrazione del pagamento di n. 18 rate;
infine, con note datate 31/3/2025, parte opponente depositava attestazione di avvenuto pagamento delle ultime tre rate della rottamazione ter e chiedeva la cessazione della materia del contendere.
Con note datate 10/4/2025, parte opposta dava atto che, in seguito a verifiche amministrative, era emerso che il debito della ricorrente era stato estinto in parte per avvenuto sgravio ed in parte per avvenuto pagamento.
All'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., parte opponente invocava l'estinzione del giudizio e parte opposta dava atto di non aver più nulla a che pretendere dall'opponente; la causa, giunta sul ruolo della scrivente
Giudicante, veniva, pertanto, decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio;
ed invero, in caso di adesione alla
Rottamazione quater in pendenza di giudizio, l'estinzione del processo non richiede il pagamento integrale delle somme dovute.
Allo scopo, sono, infatti, sufficienti la trasmissione dell'istanza, corredata dall'impegno a rinunciare al giudizio, il provvedimento di accoglimento dell'agente della riscossione e la prova dei pagamenti effettuati sino alla data di richiesta dell'estinzione, così come statuito con ordinanza 11 settembre 2024 n. 24428 della Corte di Cassazione.
Nel caso di specie, è stata offerta idonea prova dell'avvenuto pagamento di tutte le rate da parte della opponente e parte resistente ha confermato tale circostanza, precisando che parte delle somme sono state oggetto di discarico e altra parte è stata oggetto di pagamento.
Tanto premesso, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese del giudizio, conformemente all'insegnamento della Suprema Corte
(Cass. 11540/2019), secondo cui non si deve far luogo alla regolazione
Pag. 2 di 3 delle spese processuali perché il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente, vi è non luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott.ssa
Emanuela Foggetti, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di , ogni diversa istanza o eccezione disattese, così Parte_1 CP_1
provvede: dichiara l'estinzione del giudizio;
non luogo a provvedere sulle spese.
Bari, 14/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1956/2018 R.G. promosso da:
, rappresentata e difesa dall'avv. A. Giannoccaro Parte_1
opponente
C O N T R O in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
C. La Gatta
opposto
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
ATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9/2/2018, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva rituale opposizione avverso l'avviso di addebito n. 31420170006770677000, notificato in data 3/1/2018, per l'importo di € 15.441,89 a titolo di contributi IVS
I.A.T.D. e somme aggiuntive dovuti per il periodo dal 2007 al 2011.
Eccepiva l'illegittimità dell'avviso e chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, l'annullamento del predetto avviso di addebito, con vittoria delle spese di giudizio.
Con decreto datato 15/2/2018, il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Si costituiva in giudizio l' , invocando il rigetto dell'avversa opposizione, in quanto CP_1
infondata.
Con note depositate in data 2/12/2019, parte opponente deduceva di aver presentato istanza di adesione alla rottamazione ter, introdotta dall'art. 3 D.L. 119/2018, che era stata accolta da Agenzia e chiedeva un breve differimento dell'udienza, CP_2 depositando copia di attestazione di pagamento delle prime due rate;
con note depositate in data 10/12/2020, depositava ulteriori attestazioni di pagamento relative alla 3°, 4°, 5°
e 6° rata.
Con note del 22/4/2021, l'opponente chiedeva un differimento dell'udienza, offrendo dimostrazione del pagamento di n. 18 rate;
infine, con note datate 31/3/2025, parte opponente depositava attestazione di avvenuto pagamento delle ultime tre rate della rottamazione ter e chiedeva la cessazione della materia del contendere.
Con note datate 10/4/2025, parte opposta dava atto che, in seguito a verifiche amministrative, era emerso che il debito della ricorrente era stato estinto in parte per avvenuto sgravio ed in parte per avvenuto pagamento.
All'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., parte opponente invocava l'estinzione del giudizio e parte opposta dava atto di non aver più nulla a che pretendere dall'opponente; la causa, giunta sul ruolo della scrivente
Giudicante, veniva, pertanto, decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio;
ed invero, in caso di adesione alla
Rottamazione quater in pendenza di giudizio, l'estinzione del processo non richiede il pagamento integrale delle somme dovute.
Allo scopo, sono, infatti, sufficienti la trasmissione dell'istanza, corredata dall'impegno a rinunciare al giudizio, il provvedimento di accoglimento dell'agente della riscossione e la prova dei pagamenti effettuati sino alla data di richiesta dell'estinzione, così come statuito con ordinanza 11 settembre 2024 n. 24428 della Corte di Cassazione.
Nel caso di specie, è stata offerta idonea prova dell'avvenuto pagamento di tutte le rate da parte della opponente e parte resistente ha confermato tale circostanza, precisando che parte delle somme sono state oggetto di discarico e altra parte è stata oggetto di pagamento.
Tanto premesso, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese del giudizio, conformemente all'insegnamento della Suprema Corte
(Cass. 11540/2019), secondo cui non si deve far luogo alla regolazione
Pag. 2 di 3 delle spese processuali perché il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente, vi è non luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott.ssa
Emanuela Foggetti, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di , ogni diversa istanza o eccezione disattese, così Parte_1 CP_1
provvede: dichiara l'estinzione del giudizio;
non luogo a provvedere sulle spese.
Bari, 14/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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