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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 12/06/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 55/2022 L.P. Il Giudice, Dott. CH NU Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. NISI GIULIANO per la parte ricorrente e dell'Avv. PAOLETTI LUCA per parte resistente;
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 11/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa CH NU, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 55 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 Vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, via Garibaldi, 16, presso lo studio degli Avvocati Norberto Nisi e Giuliano Nisi, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico;
RICORRENTE E
(P.IVA = ), CP_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Montefiascone (VT), via Oreste Borghesi, 43, presso lo studio dell'Avv. Luca Paoletti, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla memoria di costituzione telematica;
RESISTENTE OGGETTO: inquadramento superiore e differenze retributive. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20.1.2022 ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente all'inquadramento economico e normativo nel livello QUADRO Gas e Acqua, dal 01/01/2012 ed al corrispondente trattamento economico e normativo dal 1.1.2015, ex art. 2948, co. 4 c.c. o comunque dalla data che all'Ill.mo Tribunale riterrà; 2) Per l'effetto sub. 1) ordinare alla parte resistente, di inquadrare la parte ricorrente nel Livello QUADRO o in via CP_1 del tutto subordinata livello VIII Super del C.C.N.L. Gas e Acqua dal 1.1.2012 o dalla data che l'Ill.mo Sig. Giudice riterrà e dichiarare tenuta e/o condannare la parte resistente al pagamento ex art. 2112 cod. civ., in favore della parte ricorrente delle differenze retributive e indennitarie maturate in virtù del diritto al superiore inquadramento. 3) Per l'effetto sub 1) e sub 2), condannare la parte resistente CP_1 in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 47.676,99 come da conteggio allegato, e per i titoli ivi elencati, o di quell'altra somma maggiore o minore che risulterà anche in applicazione delle norme di legge e collettive e comunque ai sensi dell'art. 36 Cost. e/o in via equitativa oltre interessi e danno da svalutazione;
4) In via subordinata sub 1), sub 2) e sub 3) accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente all'inquadramento normativo ed economico nel Livello VIII Super C.C.N.L. Gas e Acqua ed al corrispondente versamento dei contributi dal 01/01/2012 e il trattamento economico e normativo dal 01.1.2015 o dalla data che l'Ill.mo Sig. Giudice riterrà, e dichiarare tenuta e/o condannare la società resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive ed indennitarie maturate, oltre gli accessori di legge per un importo di € 19.736,47. Con vittoria di spese e compensi professionali”. Il ricorrente, già dipendente ha dedotto di essere stato trasferito in CP_2 CP_1
a far data dall'1.11.2007 e, a seguito di accordo del 23.4.2010, inquadrato al VII livello del Ccnl applicato;
di essere impiegato nell'Area Contabile – Economica e Finanziaria di CP_1
e svolgere funzioni direttive, di controllo e integrazione tra le unità organizzative di
[...] primaria importanza della struttura aziendale;
di essersi occupato in totale autonomia e discrezionalità di attività altamente specialistiche, tecnico-contabili e finanziarie, riconducibili nelle mansioni del superiore livello Quadro del Ccnl di comparto;
che gli era ed è assegnata la responsabilità, diretta e/o delegata da superiori gerarchici, quale responsabile dei rapporti economici con i soci e di rappresentanza esterna dell'azienda nelle procedure giudiziali e fallimentari;
che gli era ed è altresì affidato il controllo diretto del recupero dei crediti presso l'Agente della riscossione e l'incarico di partecipare ad atti negoziali e transazioni con i Comuni;
che gli venivano formulate e rilasciate deleghe generiche per rappresentare l'azienda preso vari organi quali Agenzia delle Entrate, la prima a firma del Presidente Avv. Marco Fedele, la seconda a firma del Presidente Persona_1
e la terza, vigente, dal dott. ; di aver sostituito dall'anno 2012 il dipendente in Persona_2 quiescenza già , svolgendo, in via prevalente e continuativa, mansioni Persona_3 Pt_2 superiori. Tanto premesso in fatto, in diritto ha rivendicato l'inquadramento superiore nel livello Quadro del Ccnl Gas e Acqua dall'1.1.2012 e la corresponsione delle relative differenze retributive per un importo di € 46.676,99 e, in subordine, il riconoscimento del livello VIII Super del Ccnl Gas e Acqua, con conseguente diritto al pagamento di € 19.736,47 a titolo di differenze retributive e al versamento dei relativi contributi previdenziali.
si è costituta in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in CP_1 fatto e in diritto, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite. La società resistente ha dedotto che il ricorrente ha sempre svolto mansioni riconducibili al livello VII del Ccnl Gas e Acqua;
che il medesimo non ha mai diretto alcuna unità organizzativa, sia semplice che complessa, né coordinato, direttamente e/o indirettamente, risorse umane;
che le mansioni svolte dal costituiscono delle parziali attività di Parte_1 una unità operativa complessa più vasta, quale è quella di Amministrazione e Finanza cui egli appartiene, gerarchicamente verticalizzata, con una responsabile inquadrata dal 2018 al livello VIII e precedentemente al livello VII;
che l'azienda si è stabilmente avvalsa dell'opera professionale di un consulente esterno per l'espletamento delle funzioni altamente specialistiche;
che il ricorrente non ha sostituito dall'anno 2012 il dipendente Persona_3 in quanto, a seguito del pensionamento del Coordinatore Generale in data Persona_4
31.7.2011, del Direttore Amministrativo Nisi in data 7.1.2012 e del dipendente Per_3 avvenuto in data 31.5.2012, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione del 23.6.2012, aveva disposto l'assegnazione dell'incarico di Responsabile Amministrativo a;
che tale incarico veniva formalizzato con comunicazione del Presidente del Persona_2
Consiglio di Amministrazione del 23.7.2012 per la durata di 6 mesi e successivamente rinnovato alla scadenza, con deliberazione del del 18.12.2012; che in data 1.7.2013 al Per_2 veniva attribuito il livello di Quadro;
che in virtù dei poteri connessi all'incarico di Responsabile Amministrativo, il , con provvedimento del 18.7.2012, disponeva Per_2
l'assegnazione all'Ufficio Amministrazione e Finanze, nella veste di responsabile, di inquadrata all'epoca nel livello VII di cui al CCNL, al pari del ricorrente;
Persona_5 che, pertanto, l'Ufficio Amministrazione e Finanza cui appartiene il ricorrente, già nell'anno 2012, dipendeva dalla struttura amministrativa;
che il predetto Ufficio Amministrazione e Finanza risulta articolato nelle due sezioni della Contabilità e Finanza e della Fiscalità, cui appartiene, oltre al ricorrente, un altro esperto contabile, inquadrato al VI livello fino al 2018 e poi collocato al VII dallo stesso anno;
che tale quadro organizzativo aziendale ha trovato conferma nel modello organizzativo adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'8.4.2014; che il livello VIII è stato riconosciuto soltanto nel 2018 ad per aver ricoperto il ruolo di Responsabile di Amministrazione e Finanza. Persona_5
La causa, istruita con l'escussione dei testimoni e prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. Il ricorrente – dipendente con mansioni di impiegato addetto all'ufficio amministrazione e finanza ed inquadramento nel livello VII del Ccnl per il settore Gas e Acqua – rivendica il diritto ex art. 2103 c.c. all'inquadramento nel superiore livello Quadro o, in subordine, nel livello VIII Super del medesimo Ccnl a far data dall'1.1.2012, con riconoscimento del relativo trattamento giuridico ed economico. Ciò per aver sostituito, per un periodo superiore ai tre mesi, il collega in quiescenza già Quadro e, in ogni caso, per Persona_3 aver svolto, di fatto ed in modo continuativo per un periodo superiore ai tre mesi, mansioni superiori rientranti nella declaratoria del livello Quadro o, in subordine, del livello VIII Super. Ai sensi dell'art. 2103 c.c., nella formulazione antecedente al D.Lgs. n. 81/2015 : “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi”. A seguito delle modifiche apportate dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, l'art. 2103 c.c., nel testo in vigore dal 25 giugno 2015, prevede: “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.(….) Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.”. L'art. 19 del Ccnl Gas e Acqua dispone quanto segue: “In relazione a quanto previsto dall'art. 13 della Legge n. 300/1970, il riconoscimento dell'inquadramento nel livello superiore avviene dopo un periodo di 90 giorni continuativi di calendario oppure dopo un periodo non continuativo di 180 giorni, da computarsi nell'arco dei 365 giorni dall'inizio della prestazione nel livello superiore. Nel caso di conferimento temporaneo delle mansioni di il riconoscimento dell'inquadramento superiore Pt_2 avviene invece dopo un periodo di 180 giorni continuativi di calendario”. Alla luce della normativa richiamata, l'art 2103 c.c., nella versione ratione temporis applicabile anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 81/2015 – di miglior favore rispetto alla previsione contrattuale per l'attribuzione del livello di Quadro - prevede il diritto al superiore inquadramento nel caso di assegnazione a mansioni superiori per un periodo di almeno 3 mesi. In tema di mansioni superiori la giurisprudenza di legittimità ha precisato che al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla cosiddetta promozione automatica ex art. 2103 c.c. incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme collettive o dallo stesso art. 2103 c.c., mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato (così Cass. n. 18418/2013). Più precisamente per insegnamento giurisprudenziale consolidato nel procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr., ex multis, Cass. n. 12039/2020). Grava, inoltre, sul lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore a quella rivestita ed il pagamento delle relative differenze retributive l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda, dovendo, in particolare, indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto, e fornire la relativa prova (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8025/2003). Relativamente, poi, all'ipotesi di mansioni superiori svolte in sostituzione di altro lavoratore, la giurisprudenza di merito ha condivisibilmente affermato che a tal fine “sarebbe essenziale, innanzitutto, procedere alla preliminare individuazione dei compiti riservati alla persona sostituita per valutare l'evento stesso della sostituzione. Di conseguenza, il chiesto riconoscimento va negato qualora manchi nell'impostazione del ricorso una dettagliata descrizione delle mansioni del sostituito, non essendo sufficienti affermazioni generiche relative al ruolo gerarchico dello stesso, ma è necessaria una puntuale descrizione della sua posizione, delle sue mansioni concrete e delle relative responsabilità all'interno dell'azienda al momento della sostituzione, per effettuare l'equiparazione delle mansioni vicarie. Inoltre è necessario valutare che la sostituzione abbia riguardato mansioni proprie della qualifica rivendicata e che ciò abbia comportato l'assunzione dell'autonomia e della responsabilità tipiche della qualifica stessa” (così Tribunale di Ferrara, Sez. lav., n. 45/2020 del 3.8.2020). Ciò posto, il ricorrente non ha assolto all'onere di allegazione e prova sul medesimo gravante. Con riferimento alla dedotta sostituzione del collega in quiescenza dal 31.5.2012 e Per_3 con livello Quadro, giova innanzitutto precisare che il ricorso risulta carente già sotto il profilo allegatorio, avendo il del tutto omesso di descrivere le mansioni svolte Parte_1 dall'asserito sostituito e, pertanto, precluso la comparazione tra le proprie mansioni e quelle svolte dal non essendo a tal fine sufficiente il generico riferimento al ruolo di Per_3 Pt_2 già rivestito dal preteso sostituito. Tanto premesso, va in ogni caso rilevato che tra i documenti del giudizio non vi è alcun atto formale di investitura del ricorrente nel ruolo precedentemente ricoperto dal Al Per_3 contrario, con il verbale del Consiglio di Amministrazione di del 26.6.2012 CP_1
(doc. 2 resistente) - premesso che a seguito delle dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Amministrativo, nonché del pensionamento del
[...] si è resa necessaria la sostituzione delle predette figure apicali di Parte_3 coordinamento - è stata deliberata la nomina di , fino a quel momento Persona_2 responsabile solo dell'ufficio legale e risorse umane, a responsabile amministrativo. Risulta poi per tabulas che il , il 18.7.2012, abbia nominato (all'epoca Per_2 Persona_5 inquadrata nel livello VII) responsabile dell'ufficio amministrazione e finanza, al quale era ed è addetto il ricorrente, con funzioni di gestione e coordinamento delle risorse umane dell'ufficio (doc. 4 resistente). Sotto il profilo documentale, quindi, per un verso non risulta alcuna nomina del ricorrente a sostituto del né attribuzione al medesimo delle mansioni precedentemente svolte Per_3 dal collega e, per altro verso, emerge un assetto organizzativo successivo al pensionamento Pers del tale da individuare nel e nella (sovraordinata al ricorrente Per_3 Per_2 nell'organigramma dell'ufficio, doc. 5 resistente) i soggetti subentrati nelle funzioni precedentemente svolte dal Per_3
Detto assetto risulta confermato dalle dichiarazioni testimoniali del , il quale ha Per_2 altresì precisato che nel 2012, a seguito della sua nomina a responsabile amministrativo da parte del Consiglio di Amministrazione, è stato incaricato per sei mesi da e che tale Pt_2 incarico è stato successivamente prorogato per successivi sei mesi, al termine dei quali gli è stato riconosciuto definitivamente il livello di . Pt_2
Relativamente alla capacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. del (procuratore speciale Per_2 della società con potere di transigere controversie, doc. 3 resistente), giova ribadire quanto statuito in sede di escussione testimoniale a fronte della relativa eccezione del ricorrente, ovvero che il conferimento ad un soggetto di procura speciale perché rappresenti una parte nel processo del lavoro con potere di conciliare e transigere la controversia non comporta una legittimazione sostanziale del procuratore, tale cioè che una domanda possa essere anche da lui proposta o contro di lui fatta valere, rimanendo pur sempre titolare delle posizioni di diritto sostanziale il soggetto che ha conferito la procura e con esclusione, pertanto, di una incapacità a testimoniare del procuratore speciale della società con potere di rendere interrogatorio libero e transigere (cfr. Cass. n. 35814/2023; Cass. n. 2058/1996; Cass. n. 3503/1988). Le valutazioni sin qui svolte non paiono smentite dalle deposizioni dei testi di parte ricorrente. Il teste a riferito che “nei 3-4 mesi precedenti alla mia quiescenza, il ricorrente mi ha affiancato Per_3 nello svolgimento di alcune delle mie mansioni, come ad esempio la certificazione dei compensi dei professionisti, fatturazione attiva, dichiarazioni relative ai versamenti dei bolli virtuali sui contratti stipulati in Non so se il ricorrente, dopo la mia quiescenza, abbia continuato a svolgere le mansioni che CP_1 precedentemente svolgevo io né so se vi sia stato qualcun altro che le abbia svolte. Posso dire che, pochi giorni prima di andare via, ci fu una riunione con il Presidente e i dipendenti in cui ciascun dipendente disse che attività lavorativa stesse svolgendo;
il ricorrente espose ciò che faceva ovvero lui si occupava prevalentemente del rapporto con i Comuni e, poi, nei 3-4 mesi precedenti la mia quiescenza ha svolto alcune delle mie mansioni, che ho precedentemente riferito”. L'altro teste di parte ricorrente all'epoca dei fatti responsabile di una delle aree Tes_1 tecniche della società, ha affermato di non sapere se il ricorrente sia subentrato nelle mansioni svolte dal limitandosi a precisare che “Dopo il pensionamento del rag. il Per_3 Per_3 responsabile dell'area amministrativa di continuava ad essere il dott. , il quale era CP_1 Persona_2 coadiuvato da altri collaboratori, tra cui il dott. Nell'ambito delle relazioni con l'area Parte_1 amministrativa l'area tecnica da me diretta si poteva interfacciare per varie questioni. Per quanto riguarda quelle di natura fiscale è capitato sia che il dott. mi indicasse il dott. sia che Per_2 Parte_1 Pers all'occorrenza io contattassi direttamente quest'ultimo, sia, infine, che io mi rivolgessi alla dott.ssa sempre dell'area amministrativa (..)”. Dalle predette deposizioni emerge esclusivamente che il ricorrente ha affiancato per un periodo di tre/quattro mesi il nello svolgimento di alcune delle mansioni del collega Per_3
(profilo sul quale si tornerà di seguito), mentre, quanto al periodo successivo al pensionamento del unico rilevante ai fini dell'inquadramento superiore per l'asserita Per_3 sostituzione, i testimoni nulla hanno saputo riferire circo lo svolgimento da parte del delle mansioni precedentemente ricoperte dal salvo precisare, quanto al Parte_4 Per_3
di essersi interfacciato per le questioni fiscali, indifferentemente, con il , Tes_1 Per_2 Pers con il ricorrente e con la Ebbene, il complesso delle risultanze documentali e testimoniali, non consente di ritenere provato da parte del ricorrente lo svolgimento, successivamente al pensionamento del delle mansioni (peraltro nemmeno descritte) facenti capo a quest'ultimo. Ne deriva Per_3
l'infondatezza della pretesa attorea di inquadramento nel livello Quadro per sostituzione di altro lavoratore. Quanto poi al diritto al superiore inquadramento per svolgimento, di fatto ed in modo continuativo, di mansioni rientranti nel livello Quadro o, in subordine, nel livello VIII Super, a prescindere dalla sostituzione, il ricorso appare ancora una volta carente già sotto il profilo del procedimento di sussunzione logica delle mansioni. Il infatti, si è limitato a descrivere le mansioni in concreto svolte ed i titoli Parte_1 posseduti, omettendo del tutto: 1) di riportare la declaratoria professionale del livello VII formalmente riconosciutogli, 2) di riportare la declaratoria professionale del livello VIII rivendicato in via subordinata;
3) di rappresentare le specificità dei livelli rivendicati rispetto a quello posseduto, 4) di raffrontare le mansioni in concreto svolte con quelle rientranti nella declaratoria professionale del proprio livello e di quelli rivendicati, 5) di indicare perché le mansioni concretamente svolte sarebbero riconducibili nei livelli rivendicati anziché nel livello formalmente riconosciuto. Tali carenze, di allegazione ancor prima che di prova, appaiono ancor più rilevanti nell'ambito di una classificazione del personale come quella contenuta nel Ccnl Acqua e Gas, che si caratterizza per il fatto che i livelli VII, VIII e Quadro ricomprendono per lo più le medesime mansioni, ma in scala crescente sotto il profilo della complessità delle modalità di svolgimento. In tema la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (cfr. Cass. n. 11925/2003). Con riferimento infine all'affiancamento al er il limitato periodo di tre/quattro mesi Per_3 antecedenti al pensionamento del medesimo, lo stesso ha riferito che tale Per_3 affiancamento ha riguardato solo alcune delle sue mansioni. Ebbene, al di là del fatto che dette mansioni (certificazione dei compensi dei professionisti, fatturazione attiva, dichiarazioni relative ai versamenti dei bolli virtuali sui contratti stipulati) sono suscettibili di rientrare sia nel livello VII che nei livelli VIII e Quadro, va ad ogni modo evidenziato che in caso di eventuale svolgimento di mansioni corrispondenti a diversi livelli professionali previsti dal Ccnl (c.d. mansioni promiscue), la qualifica da attribuire al dipendente deve essere determinata con esclusivo riferimento al contenuto delle mansioni prevalenti, cioè quelle primarie e che maggiormente caratterizzano il profilo professionale del lavoratore, con un giudizio quantitativo, qualitativo e temporale che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle connesse responsabilità (così, da ultimo, Cass. n. 25772/2024; conforme a Cass. n. 11785/2011; Cass. n. 4272/2007). Nella specie lo stesso a circoscritto l'oggetto del breve affiancamento del Per_3 Parte_1 alle predette limitate mansioni, senza peraltro aggiungere se, nel lasso di tempo in questione, esse siano svolte in modo esclusivo o meno e se allo svolgimento delle mansioni si sia accompagnata la relativa assunzione di responsabilità, circostanza quest'ultima che può ragionevolmente escludersi in considerazione del ruolo di mero affiancamento al titolare della qualifica di . Pt_2
Alla luce di quanto esposto, il ricorso va respinto. Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
- condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della società resistente delle spese di lite, che liquida in euro 4.629,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Viterbo, lì 11 giugno 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO CH NU
Proc. R.G.L.P. n. 55/2022 L.P. Il Giudice, Dott. CH NU Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. NISI GIULIANO per la parte ricorrente e dell'Avv. PAOLETTI LUCA per parte resistente;
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 11/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa CH NU, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 55 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 Vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, via Garibaldi, 16, presso lo studio degli Avvocati Norberto Nisi e Giuliano Nisi, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico;
RICORRENTE E
(P.IVA = ), CP_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Montefiascone (VT), via Oreste Borghesi, 43, presso lo studio dell'Avv. Luca Paoletti, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla memoria di costituzione telematica;
RESISTENTE OGGETTO: inquadramento superiore e differenze retributive. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20.1.2022 ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente all'inquadramento economico e normativo nel livello QUADRO Gas e Acqua, dal 01/01/2012 ed al corrispondente trattamento economico e normativo dal 1.1.2015, ex art. 2948, co. 4 c.c. o comunque dalla data che all'Ill.mo Tribunale riterrà; 2) Per l'effetto sub. 1) ordinare alla parte resistente, di inquadrare la parte ricorrente nel Livello QUADRO o in via CP_1 del tutto subordinata livello VIII Super del C.C.N.L. Gas e Acqua dal 1.1.2012 o dalla data che l'Ill.mo Sig. Giudice riterrà e dichiarare tenuta e/o condannare la parte resistente al pagamento ex art. 2112 cod. civ., in favore della parte ricorrente delle differenze retributive e indennitarie maturate in virtù del diritto al superiore inquadramento. 3) Per l'effetto sub 1) e sub 2), condannare la parte resistente CP_1 in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 47.676,99 come da conteggio allegato, e per i titoli ivi elencati, o di quell'altra somma maggiore o minore che risulterà anche in applicazione delle norme di legge e collettive e comunque ai sensi dell'art. 36 Cost. e/o in via equitativa oltre interessi e danno da svalutazione;
4) In via subordinata sub 1), sub 2) e sub 3) accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente all'inquadramento normativo ed economico nel Livello VIII Super C.C.N.L. Gas e Acqua ed al corrispondente versamento dei contributi dal 01/01/2012 e il trattamento economico e normativo dal 01.1.2015 o dalla data che l'Ill.mo Sig. Giudice riterrà, e dichiarare tenuta e/o condannare la società resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive ed indennitarie maturate, oltre gli accessori di legge per un importo di € 19.736,47. Con vittoria di spese e compensi professionali”. Il ricorrente, già dipendente ha dedotto di essere stato trasferito in CP_2 CP_1
a far data dall'1.11.2007 e, a seguito di accordo del 23.4.2010, inquadrato al VII livello del Ccnl applicato;
di essere impiegato nell'Area Contabile – Economica e Finanziaria di CP_1
e svolgere funzioni direttive, di controllo e integrazione tra le unità organizzative di
[...] primaria importanza della struttura aziendale;
di essersi occupato in totale autonomia e discrezionalità di attività altamente specialistiche, tecnico-contabili e finanziarie, riconducibili nelle mansioni del superiore livello Quadro del Ccnl di comparto;
che gli era ed è assegnata la responsabilità, diretta e/o delegata da superiori gerarchici, quale responsabile dei rapporti economici con i soci e di rappresentanza esterna dell'azienda nelle procedure giudiziali e fallimentari;
che gli era ed è altresì affidato il controllo diretto del recupero dei crediti presso l'Agente della riscossione e l'incarico di partecipare ad atti negoziali e transazioni con i Comuni;
che gli venivano formulate e rilasciate deleghe generiche per rappresentare l'azienda preso vari organi quali Agenzia delle Entrate, la prima a firma del Presidente Avv. Marco Fedele, la seconda a firma del Presidente Persona_1
e la terza, vigente, dal dott. ; di aver sostituito dall'anno 2012 il dipendente in Persona_2 quiescenza già , svolgendo, in via prevalente e continuativa, mansioni Persona_3 Pt_2 superiori. Tanto premesso in fatto, in diritto ha rivendicato l'inquadramento superiore nel livello Quadro del Ccnl Gas e Acqua dall'1.1.2012 e la corresponsione delle relative differenze retributive per un importo di € 46.676,99 e, in subordine, il riconoscimento del livello VIII Super del Ccnl Gas e Acqua, con conseguente diritto al pagamento di € 19.736,47 a titolo di differenze retributive e al versamento dei relativi contributi previdenziali.
si è costituta in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in CP_1 fatto e in diritto, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite. La società resistente ha dedotto che il ricorrente ha sempre svolto mansioni riconducibili al livello VII del Ccnl Gas e Acqua;
che il medesimo non ha mai diretto alcuna unità organizzativa, sia semplice che complessa, né coordinato, direttamente e/o indirettamente, risorse umane;
che le mansioni svolte dal costituiscono delle parziali attività di Parte_1 una unità operativa complessa più vasta, quale è quella di Amministrazione e Finanza cui egli appartiene, gerarchicamente verticalizzata, con una responsabile inquadrata dal 2018 al livello VIII e precedentemente al livello VII;
che l'azienda si è stabilmente avvalsa dell'opera professionale di un consulente esterno per l'espletamento delle funzioni altamente specialistiche;
che il ricorrente non ha sostituito dall'anno 2012 il dipendente Persona_3 in quanto, a seguito del pensionamento del Coordinatore Generale in data Persona_4
31.7.2011, del Direttore Amministrativo Nisi in data 7.1.2012 e del dipendente Per_3 avvenuto in data 31.5.2012, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione del 23.6.2012, aveva disposto l'assegnazione dell'incarico di Responsabile Amministrativo a;
che tale incarico veniva formalizzato con comunicazione del Presidente del Persona_2
Consiglio di Amministrazione del 23.7.2012 per la durata di 6 mesi e successivamente rinnovato alla scadenza, con deliberazione del del 18.12.2012; che in data 1.7.2013 al Per_2 veniva attribuito il livello di Quadro;
che in virtù dei poteri connessi all'incarico di Responsabile Amministrativo, il , con provvedimento del 18.7.2012, disponeva Per_2
l'assegnazione all'Ufficio Amministrazione e Finanze, nella veste di responsabile, di inquadrata all'epoca nel livello VII di cui al CCNL, al pari del ricorrente;
Persona_5 che, pertanto, l'Ufficio Amministrazione e Finanza cui appartiene il ricorrente, già nell'anno 2012, dipendeva dalla struttura amministrativa;
che il predetto Ufficio Amministrazione e Finanza risulta articolato nelle due sezioni della Contabilità e Finanza e della Fiscalità, cui appartiene, oltre al ricorrente, un altro esperto contabile, inquadrato al VI livello fino al 2018 e poi collocato al VII dallo stesso anno;
che tale quadro organizzativo aziendale ha trovato conferma nel modello organizzativo adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'8.4.2014; che il livello VIII è stato riconosciuto soltanto nel 2018 ad per aver ricoperto il ruolo di Responsabile di Amministrazione e Finanza. Persona_5
La causa, istruita con l'escussione dei testimoni e prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. Il ricorrente – dipendente con mansioni di impiegato addetto all'ufficio amministrazione e finanza ed inquadramento nel livello VII del Ccnl per il settore Gas e Acqua – rivendica il diritto ex art. 2103 c.c. all'inquadramento nel superiore livello Quadro o, in subordine, nel livello VIII Super del medesimo Ccnl a far data dall'1.1.2012, con riconoscimento del relativo trattamento giuridico ed economico. Ciò per aver sostituito, per un periodo superiore ai tre mesi, il collega in quiescenza già Quadro e, in ogni caso, per Persona_3 aver svolto, di fatto ed in modo continuativo per un periodo superiore ai tre mesi, mansioni superiori rientranti nella declaratoria del livello Quadro o, in subordine, del livello VIII Super. Ai sensi dell'art. 2103 c.c., nella formulazione antecedente al D.Lgs. n. 81/2015 : “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi”. A seguito delle modifiche apportate dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, l'art. 2103 c.c., nel testo in vigore dal 25 giugno 2015, prevede: “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.(….) Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.”. L'art. 19 del Ccnl Gas e Acqua dispone quanto segue: “In relazione a quanto previsto dall'art. 13 della Legge n. 300/1970, il riconoscimento dell'inquadramento nel livello superiore avviene dopo un periodo di 90 giorni continuativi di calendario oppure dopo un periodo non continuativo di 180 giorni, da computarsi nell'arco dei 365 giorni dall'inizio della prestazione nel livello superiore. Nel caso di conferimento temporaneo delle mansioni di il riconoscimento dell'inquadramento superiore Pt_2 avviene invece dopo un periodo di 180 giorni continuativi di calendario”. Alla luce della normativa richiamata, l'art 2103 c.c., nella versione ratione temporis applicabile anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 81/2015 – di miglior favore rispetto alla previsione contrattuale per l'attribuzione del livello di Quadro - prevede il diritto al superiore inquadramento nel caso di assegnazione a mansioni superiori per un periodo di almeno 3 mesi. In tema di mansioni superiori la giurisprudenza di legittimità ha precisato che al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla cosiddetta promozione automatica ex art. 2103 c.c. incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme collettive o dallo stesso art. 2103 c.c., mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato (così Cass. n. 18418/2013). Più precisamente per insegnamento giurisprudenziale consolidato nel procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr., ex multis, Cass. n. 12039/2020). Grava, inoltre, sul lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore a quella rivestita ed il pagamento delle relative differenze retributive l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda, dovendo, in particolare, indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto, e fornire la relativa prova (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8025/2003). Relativamente, poi, all'ipotesi di mansioni superiori svolte in sostituzione di altro lavoratore, la giurisprudenza di merito ha condivisibilmente affermato che a tal fine “sarebbe essenziale, innanzitutto, procedere alla preliminare individuazione dei compiti riservati alla persona sostituita per valutare l'evento stesso della sostituzione. Di conseguenza, il chiesto riconoscimento va negato qualora manchi nell'impostazione del ricorso una dettagliata descrizione delle mansioni del sostituito, non essendo sufficienti affermazioni generiche relative al ruolo gerarchico dello stesso, ma è necessaria una puntuale descrizione della sua posizione, delle sue mansioni concrete e delle relative responsabilità all'interno dell'azienda al momento della sostituzione, per effettuare l'equiparazione delle mansioni vicarie. Inoltre è necessario valutare che la sostituzione abbia riguardato mansioni proprie della qualifica rivendicata e che ciò abbia comportato l'assunzione dell'autonomia e della responsabilità tipiche della qualifica stessa” (così Tribunale di Ferrara, Sez. lav., n. 45/2020 del 3.8.2020). Ciò posto, il ricorrente non ha assolto all'onere di allegazione e prova sul medesimo gravante. Con riferimento alla dedotta sostituzione del collega in quiescenza dal 31.5.2012 e Per_3 con livello Quadro, giova innanzitutto precisare che il ricorso risulta carente già sotto il profilo allegatorio, avendo il del tutto omesso di descrivere le mansioni svolte Parte_1 dall'asserito sostituito e, pertanto, precluso la comparazione tra le proprie mansioni e quelle svolte dal non essendo a tal fine sufficiente il generico riferimento al ruolo di Per_3 Pt_2 già rivestito dal preteso sostituito. Tanto premesso, va in ogni caso rilevato che tra i documenti del giudizio non vi è alcun atto formale di investitura del ricorrente nel ruolo precedentemente ricoperto dal Al Per_3 contrario, con il verbale del Consiglio di Amministrazione di del 26.6.2012 CP_1
(doc. 2 resistente) - premesso che a seguito delle dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Amministrativo, nonché del pensionamento del
[...] si è resa necessaria la sostituzione delle predette figure apicali di Parte_3 coordinamento - è stata deliberata la nomina di , fino a quel momento Persona_2 responsabile solo dell'ufficio legale e risorse umane, a responsabile amministrativo. Risulta poi per tabulas che il , il 18.7.2012, abbia nominato (all'epoca Per_2 Persona_5 inquadrata nel livello VII) responsabile dell'ufficio amministrazione e finanza, al quale era ed è addetto il ricorrente, con funzioni di gestione e coordinamento delle risorse umane dell'ufficio (doc. 4 resistente). Sotto il profilo documentale, quindi, per un verso non risulta alcuna nomina del ricorrente a sostituto del né attribuzione al medesimo delle mansioni precedentemente svolte Per_3 dal collega e, per altro verso, emerge un assetto organizzativo successivo al pensionamento Pers del tale da individuare nel e nella (sovraordinata al ricorrente Per_3 Per_2 nell'organigramma dell'ufficio, doc. 5 resistente) i soggetti subentrati nelle funzioni precedentemente svolte dal Per_3
Detto assetto risulta confermato dalle dichiarazioni testimoniali del , il quale ha Per_2 altresì precisato che nel 2012, a seguito della sua nomina a responsabile amministrativo da parte del Consiglio di Amministrazione, è stato incaricato per sei mesi da e che tale Pt_2 incarico è stato successivamente prorogato per successivi sei mesi, al termine dei quali gli è stato riconosciuto definitivamente il livello di . Pt_2
Relativamente alla capacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. del (procuratore speciale Per_2 della società con potere di transigere controversie, doc. 3 resistente), giova ribadire quanto statuito in sede di escussione testimoniale a fronte della relativa eccezione del ricorrente, ovvero che il conferimento ad un soggetto di procura speciale perché rappresenti una parte nel processo del lavoro con potere di conciliare e transigere la controversia non comporta una legittimazione sostanziale del procuratore, tale cioè che una domanda possa essere anche da lui proposta o contro di lui fatta valere, rimanendo pur sempre titolare delle posizioni di diritto sostanziale il soggetto che ha conferito la procura e con esclusione, pertanto, di una incapacità a testimoniare del procuratore speciale della società con potere di rendere interrogatorio libero e transigere (cfr. Cass. n. 35814/2023; Cass. n. 2058/1996; Cass. n. 3503/1988). Le valutazioni sin qui svolte non paiono smentite dalle deposizioni dei testi di parte ricorrente. Il teste a riferito che “nei 3-4 mesi precedenti alla mia quiescenza, il ricorrente mi ha affiancato Per_3 nello svolgimento di alcune delle mie mansioni, come ad esempio la certificazione dei compensi dei professionisti, fatturazione attiva, dichiarazioni relative ai versamenti dei bolli virtuali sui contratti stipulati in Non so se il ricorrente, dopo la mia quiescenza, abbia continuato a svolgere le mansioni che CP_1 precedentemente svolgevo io né so se vi sia stato qualcun altro che le abbia svolte. Posso dire che, pochi giorni prima di andare via, ci fu una riunione con il Presidente e i dipendenti in cui ciascun dipendente disse che attività lavorativa stesse svolgendo;
il ricorrente espose ciò che faceva ovvero lui si occupava prevalentemente del rapporto con i Comuni e, poi, nei 3-4 mesi precedenti la mia quiescenza ha svolto alcune delle mie mansioni, che ho precedentemente riferito”. L'altro teste di parte ricorrente all'epoca dei fatti responsabile di una delle aree Tes_1 tecniche della società, ha affermato di non sapere se il ricorrente sia subentrato nelle mansioni svolte dal limitandosi a precisare che “Dopo il pensionamento del rag. il Per_3 Per_3 responsabile dell'area amministrativa di continuava ad essere il dott. , il quale era CP_1 Persona_2 coadiuvato da altri collaboratori, tra cui il dott. Nell'ambito delle relazioni con l'area Parte_1 amministrativa l'area tecnica da me diretta si poteva interfacciare per varie questioni. Per quanto riguarda quelle di natura fiscale è capitato sia che il dott. mi indicasse il dott. sia che Per_2 Parte_1 Pers all'occorrenza io contattassi direttamente quest'ultimo, sia, infine, che io mi rivolgessi alla dott.ssa sempre dell'area amministrativa (..)”. Dalle predette deposizioni emerge esclusivamente che il ricorrente ha affiancato per un periodo di tre/quattro mesi il nello svolgimento di alcune delle mansioni del collega Per_3
(profilo sul quale si tornerà di seguito), mentre, quanto al periodo successivo al pensionamento del unico rilevante ai fini dell'inquadramento superiore per l'asserita Per_3 sostituzione, i testimoni nulla hanno saputo riferire circo lo svolgimento da parte del delle mansioni precedentemente ricoperte dal salvo precisare, quanto al Parte_4 Per_3
di essersi interfacciato per le questioni fiscali, indifferentemente, con il , Tes_1 Per_2 Pers con il ricorrente e con la Ebbene, il complesso delle risultanze documentali e testimoniali, non consente di ritenere provato da parte del ricorrente lo svolgimento, successivamente al pensionamento del delle mansioni (peraltro nemmeno descritte) facenti capo a quest'ultimo. Ne deriva Per_3
l'infondatezza della pretesa attorea di inquadramento nel livello Quadro per sostituzione di altro lavoratore. Quanto poi al diritto al superiore inquadramento per svolgimento, di fatto ed in modo continuativo, di mansioni rientranti nel livello Quadro o, in subordine, nel livello VIII Super, a prescindere dalla sostituzione, il ricorso appare ancora una volta carente già sotto il profilo del procedimento di sussunzione logica delle mansioni. Il infatti, si è limitato a descrivere le mansioni in concreto svolte ed i titoli Parte_1 posseduti, omettendo del tutto: 1) di riportare la declaratoria professionale del livello VII formalmente riconosciutogli, 2) di riportare la declaratoria professionale del livello VIII rivendicato in via subordinata;
3) di rappresentare le specificità dei livelli rivendicati rispetto a quello posseduto, 4) di raffrontare le mansioni in concreto svolte con quelle rientranti nella declaratoria professionale del proprio livello e di quelli rivendicati, 5) di indicare perché le mansioni concretamente svolte sarebbero riconducibili nei livelli rivendicati anziché nel livello formalmente riconosciuto. Tali carenze, di allegazione ancor prima che di prova, appaiono ancor più rilevanti nell'ambito di una classificazione del personale come quella contenuta nel Ccnl Acqua e Gas, che si caratterizza per il fatto che i livelli VII, VIII e Quadro ricomprendono per lo più le medesime mansioni, ma in scala crescente sotto il profilo della complessità delle modalità di svolgimento. In tema la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (cfr. Cass. n. 11925/2003). Con riferimento infine all'affiancamento al er il limitato periodo di tre/quattro mesi Per_3 antecedenti al pensionamento del medesimo, lo stesso ha riferito che tale Per_3 affiancamento ha riguardato solo alcune delle sue mansioni. Ebbene, al di là del fatto che dette mansioni (certificazione dei compensi dei professionisti, fatturazione attiva, dichiarazioni relative ai versamenti dei bolli virtuali sui contratti stipulati) sono suscettibili di rientrare sia nel livello VII che nei livelli VIII e Quadro, va ad ogni modo evidenziato che in caso di eventuale svolgimento di mansioni corrispondenti a diversi livelli professionali previsti dal Ccnl (c.d. mansioni promiscue), la qualifica da attribuire al dipendente deve essere determinata con esclusivo riferimento al contenuto delle mansioni prevalenti, cioè quelle primarie e che maggiormente caratterizzano il profilo professionale del lavoratore, con un giudizio quantitativo, qualitativo e temporale che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle connesse responsabilità (così, da ultimo, Cass. n. 25772/2024; conforme a Cass. n. 11785/2011; Cass. n. 4272/2007). Nella specie lo stesso a circoscritto l'oggetto del breve affiancamento del Per_3 Parte_1 alle predette limitate mansioni, senza peraltro aggiungere se, nel lasso di tempo in questione, esse siano svolte in modo esclusivo o meno e se allo svolgimento delle mansioni si sia accompagnata la relativa assunzione di responsabilità, circostanza quest'ultima che può ragionevolmente escludersi in considerazione del ruolo di mero affiancamento al titolare della qualifica di . Pt_2
Alla luce di quanto esposto, il ricorso va respinto. Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
- condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della società resistente delle spese di lite, che liquida in euro 4.629,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Viterbo, lì 11 giugno 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO CH NU