Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/04/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 694 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'Avvocatura Distrettuale dello Parte_1
Stato di Catanzaro appellante
E
Controparte_1
appellata – non costituito
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di Crotone. Assegnazione di incarichi di supplenza per gli iscritti con riserva di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero,
FATTO E DIRITTO
, docente abilitata all'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo Controparte_1
grado nell'ambito del sostegno nelle classi di concorso A045 e A046 ed inserita con riserva nelle graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Crotone, perché in attesa del riconoscimento ministeriale del titolo di specializzazione conseguito in Romania il
15.12.2021, ha adito con ricorso del 27.10.2022 il tribunale di Crotone e ha denunciato l'illegittimità dell'ordinanza ministeriale n. 112 del 6.5.2022, concernente la procedura di aggiornamento di quelle graduatorie, nella parte in cui non consente ai docenti che non hanno ancora conseguito il provvedimento di riconoscimento di equipollenza di quello stesso titolo di sottoscrivere un contratto di lavoro fino a quando la riserva non sia stata sciolta
b) ad ottenere il punteggio e le spettanze economiche da ciò conseguenti.
Il tribunale adito ha accolto il ricorso giudicando illegittima, per eccesso di potere, la previsione ostativa, contenuta nell'art. 7, c. 4, lett. e), dell'ordinanza ministeriale impugnata, di cui la docente si duole. Le ha quindi accordato il diritto ad essere individuata quale avente titolo alla stipula di contratto a tempo determinato, per la classe di concorso di riferimento ed in conformità al punteggio ed alla posizione occupata in graduatoria;
per l'effetto, ha condannato il a procedere all'ammissione della ricorrente alla stipula di contratti a Parte_1
tempo determinato, risolutivamente condizionati allo scioglimento della riserva in senso favorevole per l'amministrazione, in ragione dell'utile inserimento con riserva nella graduatoria in atto nonché all'adozione di tutti i provvedimenti consequenziali.
La sentenza è stata impugnata dal dicastero soccombente che ne chiede l'integrale riforma perché invece propugna la legittimità della disposizione ministeriale disapplicata dal tribunale, a cui imputa: 1) di non averne colto la ratio, insita nella “necessità che la popolazione scolastica, specie se caratterizzata da profili di fragilità e/o disabilità, venga assistita nel proprio percorso didattico da docenti di comprovata capacità e competenza”; 2) di essersi erroneamente discostato dall'insegnamento della giurisprudenza amministrativa che, nel suo supremo consesso, ha giudicato legittima quella stessa disposizione;
3) di aver trascurato che la ricorrente non ha dato prova della riconoscibilità, da parte dell'ordinamento scolastico interno, del titolo di specializzazione in suo possesso, giacché “non ha specificato le caratteristiche del percorso seguito all'estero, né ha dedotto, conseguentemente, la sua equiparabilità a quello italiano, né ha, comunque, allegato alcunché sul punto”.
L'appellata non si è costituita in giudizio.
Alla fissata udienza, sentito il difensore dell'unica parte costituita, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo.
1.Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell'appellata, che non si è costituita in giudizio, nonostante rituale notifica dell'atto d'appello presso il domicilio digitale del difensore di primo grado.
2.L'appello è fondato.
La validità della disposizione ministeriale, negata dal tribunale, va invece affermata alla stregua dell'orientamento ermeneutico che si è consolidato nella giurisprudenza del Consiglio
Pag. 2 di 5 di Stato e che questa Corte ha già condiviso in un caso analogo (cfr Corte d'Appello di
Catanzaro del 10.10.2024 rg. n. 594/2023).
Alle motivazioni che sorreggono quell'orientamento è dunque sufficiente fare rimando per superare la contraria esegesi recepita dalla gravata sentenza.
Ed invero, facendo proprie le argomentazioni esposte da Cons. Stato n. 11223/2023, si ritiene che:
a) la previsione dell'ordinanza ministeriale impugnata, secondo cui il conferimento dell'incarico e la relativa stipulazione del contratto dipendono dall'effettivo riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all'estero, risulta conforme tanto ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., quanto alla disciplina nazionale di recepimento delle direttive europee in materia di riconoscimento, per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea nella parte in cui si consente al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente (Cons. Stato, n. 4353/2022);
b) la previsione oggetto di contestazione nell'odierno giudizio, la cui applicazione inibisce la stipula di contratti di lavoro ai docenti inseriti con riserva nella prima fascia delle GPS nelle more del riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento conseguito all'estero, è finalizzata a prevenire il possibile grave nocumento che si potrebbe prospettare sia nei riguardi dei discenti coinvolti, sia nei confronti degli altri docenti concorrenti iscritti (senza riserva) in graduatoria, qualora a questi ultimi fossero preferiti per il conferimento del conteso incarico di docenza soggetti che, poi, si rivelassero, in realtà, in possesso di un titolo non idoneo;
c) in altri termini, la disposizione risulta essere il risultato di un delicato bilanciamento da effettuarsi tra le aspirazioni dei docenti abilitati all'estero, i cui titoli risultano essere ancora al vaglio della p.a. nell'ambito dei procedimenti amministrativi attivati su istanza di parte ai fini del loro riconoscimento nel nostro Paese, e le legittime aspettative degli studenti fruitori del servizio pubblico istruzione, da un lato, e dei docenti già in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, conseguita in Italia o all'estero ma già oggetto di apposito provvedimento di riconoscimento ministeriale, dall'altro, non ravvisandosi profili di eccesso di potere derivanti da violazioni del principio di proporzionalità nella misura a tal fine adottata dall'Amministrazione, intesa a contemperare i plurimi interessi coinvolti sopra citati;
d) del resto, la preclusione alla stipula del contratto di lavoro non è neppure di carattere assoluto, riguardando soltanto la fase dello scorrimento della prima fascia delle graduatorie in commento, nelle quali i ricorrenti sono inseriti con riserva in forza di un titolo abilitante non
Pag. 3 di 5 ancora riconosciuto nel nostro ordinamento, ben potendo gli stessi essere chiamati per una supplenza dal successivo scorrimento della seconda fascia, nella quale dovessero avere titolo ad essere inseriti pleno iure;
e) va considerato altresì che l'iscrizione con riserva comporta comunque un vantaggio per i docenti in quanto, qualora avvenga il riconoscimento in corso di anno scolastico, gli stessi potranno consolidare la loro posizione, nonché il possibile carattere temporaneo della misura contestata, adottata anche per far fronte ad una situazione eccezionale quale la notevole richiesta di riconoscimenti esteri;
f) l'impossibilità per coloro che sono in attesa del riconoscimento del titolo di stipulare contratti non contrasta con il diritto europeo. Infatti, la direttiva 2005/36/CE, con riferimento alla professione di docente, non contempla un sistema di riconoscimento automatico, lasciando all'amministrazione un margine valutativo anche ai fini della imposizione di eventuali misure compensative o dell'accesso solo parziale alla professione regolamentata.
Con l'ulteriore conseguenza che il predetto riconoscimento ha carattere costitutivo del diritto all'esercizio della professione nel Paese ospitante e l'interessato non può pretendere, in mancanza dello stesso, di esercitare l'attività professionale;
g) non può poi ravvisarsi la lamentata disparità di trattamento. Coloro che hanno ottenuto il titolo di specializzazione in Italia e coloro che hanno ottenuto il titolo di specializzazione all'estero non versano infatti in una situazione uguale, tenuto peraltro conto che per la professione in esame non opera un sistema di riconoscimento automatico della qualifica conseguita all'estero ed è quindi necessaria la previa adozione di un provvedimento di riconoscimento e, eventualmente, anche il superamento delle misure compensative imposte;
h) non sussiste, inoltre, il lamentato contrasto con la precedente O.M. n. 60/2020. Ed infatti, quell'ordinanza aveva un'espressa limitazione temporale agli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022 (all'art. 1 dell'O.M. n. 60/2020 si legge testualmente "La presente ordinanza disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno");
i) la disciplina prevista dall'ordinanza impugnata non risulta contrastante, infine, neanche con la normativa di rango primario. Va al riguardo evidenziato che l'art. 5 ter, c. 1, del d.l. n.
228/2021 convertito in L. n. 15/2022, ha prorogato le procedure straordinarie di reclutamento per l'anno 2022/2023 "limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6 – bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124”. Anche tale
Pag. 4 di 5 disposizione, quindi, così come l'ordinanza impugnata, limita la possibilità di stipula dei predetti contratti ai soli soggetti che siano già in possesso del titolo di specializzazione, escludendo coloro che siano ancora in attesa del riconoscimento del titolo, avente carattere costitutivo.
Ne consegue, in riforma della pronuncia impugnata, il rigetto della rivendicazione attorea.
3.Il contrasto giurisprudenziale registratosi nella giurisprudenza, e di cui danno conto i contrapposti arresti citati dalle parti, giustifica, ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c., la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
, con ricorso depositato il 10.7.2023, avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 256/2023, così provvede:
1.accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, rigetta la domanda della ricorrente di primo grado;
2. compensa le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 8.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Dott. Emilio Sirianni
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