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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/06/2025, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 297/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 27.1.2025 e depositato il 4.2.2025 avverso la sentenza del Tribunale di
Busto Arsizio n. 1451/2024, pubblicata il 4.12.2024 e notificata il 27.12.2024,
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1
sede legale in VIA STATALE N. 337 TERRE DEL RENO (FE), con il patrocinio dell'avv.
BANCHIERI MARCO, elettivamente domiciliata in VIA RUBBIANI 1, BOLOGNA presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, con sede legale in VIA DIAZ 15, BUSTO ARSIZIO, con il patrocinio dell'avv.
PROFITA LUCA, elettivamente domiciliata in VIA ARNALDO DA BRESCIA 1,
GALLARATE presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1451/2024, pubblicata il 04/12/2024, in materia di “Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso”.
pagina 1 di 7
CONCLUSIONI:
Per come da conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e nella memoria Parte_1
integrativa, di seguito riportate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente atto di appello e in totale riforma della sentenza n. 1451/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, accogliere le domande svolte in via principale nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1544/2023 del
Tribunale di Busto Arsizio come richiamate in atti nonché, accertata la carenza di legittimazione passiva in capo a revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare Parte_1
la pretesa di pagamento, vantata da nei confronti di dei Controparte_1 Parte_1
canoni di locazione antecedenti la data di registrazione del contratto di affitto di azienda e, per
l'effetto, condannare alla restituzione di quanto pagato da Controparte_1 Parte_1
per i titoli di cui sopra, oltre interessi legali medio tempore maturati ed alle imposte di registro riferite al decreto ingiuntivo, all'ordinanza di assegnazione del 7.6.2024 ed alla sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio, oltre
15% di spese generali, C.p.a. e I.v.a. come per legge”
Per come conclusioni rassegnate nella comparsa di Controparte_1
costituzione, di seguito riportate:
“1) In via preliminare, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello per tardività dell'impugnazione; 2) nel merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto;
3) in via di eccezione e in ogni caso quale motivo di appello condizionato accogliere l'eccezione di inammissibilità sollevata in primo grado. Spese rifuse.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., remetteva: - di aver ricevuto in data 5.10.2023 Parte_1
al proprio indirizzo p.e.c. la notifica del decreto ingiuntivo n. 1544, emesso dal Tribunale di
Busto Arsizio in data 28.9.2023, all'esito del procedimento di convalida di sfratto per morosità iscritto al n. R.G. 3911/2023; - che il suddetto decreto ingiungeva alla società opponente di pagare immediatamente, in solido con la società alla Controparte_2
la somma complessiva di € 186.006,46, oltre a spese ed esborsi del Controparte_1
procedimento; - che, con contratto stipulato il 16.11.2018 e registrato in data 17.12.2018, aveva infatti concesso in locazione alla società Controparte_1 [...]
l'immobile, destinato ad uso commerciale, sito in AT RN (VA), via I° Controparte_2
pagina 2 di 7 Maggio, n. 34; - che, trovandosi in grave crisi finanziaria, la società conduttrice aveva deciso di dare in affitto il ramo d'azienda avente ad oggetto la parte di attività organizzata per la produzione di componenti per il settore dell'oleodinamica, esercitata proprio presso la sede di
AT RN, via I° Maggio n. 34, al fine di garantire la conservazione, almeno parziale, dei livelli occupazionali;
- che, con scrittura privata autenticata in data 4.4.2022, veniva stipulato con un contratto d'affitto di ramo d'azienda, che prevedeva tra l'altro che Parte_1
Contro
“l'affittante ( concede in affitto all'AF ( , che accetta, sotto la condizione Pt_1
risolutiva di cui infra, il il quale è costituito esclusivamente da: (i) Parte_2
Contratto di locazione sottoscritto con in data 16 novembre 2018, Controparte_1 registrato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Varese, ufficio di Busto Arsizio, il 17 dicembre 2018, al n. 3694, serie 3T, concernente l'immobile strumentale sito in AT
LO (VA), via I Maggio n. 34, così identificato catastalmente: Catasto Fabbricati di AT
RN, foglio 3, mapp. 3577, sub. 501 e 502. - Art. 3.2: Rimangono espressamente esclusi dal
Ramo Oleodinamica: (iii) Ogni e qualsivoglia debito e passività di qualsiasi genere (passato, presente e futuro) dell'affittante ed avente titolo o causa in atti e/o fatti antecedenti la data di efficacia del presente contratto, anche se manifestatosi od esigibile successivamente ad essa”;
- che nei primi mesi di avviamento del contratto di affitto d'azienda, maturava un Pt_1
importante credito nei confronti della - che inoltre, alla data della stipula Controparte_2 del contratto d'affitto di ramo d'azienda (4.4.2022), la società locatrice aveva maturato nei confronti della conduttrice un credito pari a complessivi € 186.006,46 per Controparte_2
canoni di locazione non pagati nel periodo tra i mesi di luglio 2021 e marzo 2022 e per imposta di registro relativa alle due annualità; - che, al fine di garantire la continuità operativa dell'attività aziendale, , MMB Costruzioni e Comav, con scrittura privata Controparte_1
sottoscritta in data 26.4.2022, definivano le condizioni e le modalità di prosecuzione del rapporto locatizio, da salvaguardare nel contratto d'affitto del ramo d'azienda; - che, in forza di questo accordo, si impegnava, sino al 31.3.2023, a non richiedere il Controparte_1
pagamento del debito scaduto, a fronte del pagamento anticipato in due tranches, da parte di dei canoni da aprile a settembre 2022 e del pagamento come da contratto dei canoni da Pt_1
ottobre 2022 in avanti (riguardo ai quali le parti concordavano una modalità di pagamento delegata, in forza della quale avrebbe effettuato i pagamenti ad ); - Pt_1 Controparte_1
che, con il ricorso monitorio, aveva illegittimamente proceduto al recupero Controparte_1
del proprio credito anche nei confronti di ritenendo erroneamente applicabile il Parte_1 disposto di cui all'art. 2558 del c.c.; - che, in forza del sopra citato accordo tra le parti, Pt_1
si era impegnata unicamente al pagamento, nei confronti di , dei canoni di Controparte_1
pagina 3 di 7 locazione da aprile a settembre 2022, mentre l'unica obbligata per i debiti anteriori alla stipula del contratto d'affitto del ramo d'azienda e per i canoni da ottobre 2022 in avanti rimaneva la società conduttrice - che non vi era stata alcuna cessione del contratto di Controparte_2
locazione e che la parte conduttrice restava Controparte_2
L'opponente chiedeva pertanto al Tribunale adito, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e previa ammissione della chiamata in causa di di Controparte_2 revocare il decreto ingiuntivo opposto, di respingere la domanda spiegata nell'intimazione di sfratto per morosità nei confronti della società opponente;
in ogni caso, di rigettare la pretesa nei confronti di di pagamento dei canoni di locazione antecedenti alla data di Parte_1 registrazione del contratto d'affitto del ramo d'azienda, in quanto infondata per i motivi sopra esposti;
di condannare al pagamento di una somma equitativamente Controparte_1
determinata, ex art. 96 comma 3 c.p.c.; in subordine, di accertare e dichiarare che
[...]
era tenuta a manlevare nei confronti di o CP_2 Parte_1 Controparte_1 comunque a rimborsare a l'importo corrispondente a quello che quest'ultima Parte_1
avesse dovuto versare ad . Controparte_1
Si costituiva in giudizio , eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per il Controparte_1 limite del giudicato dell'ordinanza di convalida dell'intimazione di sfratto per morosità; nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale rigettava la richiesta di chiamata in causa di rigettava inoltre Controparte_2
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo.
Nel frattempo, il credito veniva assegnato, nell'ambito del procedimento esecutivo avviato da
. Controparte_1
All'udienza ex art. 429 c.p.c. del 4.12.2024, il primo Giudice, previa discussione, dava lettura del dispositivo.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Busto Arsizio accertava l'infondatezza dell'opposizione, stante l'applicabilità al contratto di affitto di ramo d'azienda oggetto di causa della disciplina di cui all'art. 2558 c.c. e non consentendo la disciplina pattizia contenuta nel contratto stesso di ritenere inoperante la presunzione di cui all'articolo sopra citato.
Stante l'intervenuto versamento in corso di causa dell'intera somma ingiunta, nell'ambito di procedura esecutiva, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente alla rifusione delle spese processuali.
Con atto di citazione in appello notificato il 27.1.2025 e depositato il 4.2.2025, ha Parte_1 chiesto alla Corte d'Appello, in totale riforma della sentenza di primo grado, di accogliere le domande svolte in via principale nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1544/2023,
pagina 4 di 7 nonché, accertata la carenza di legittimazione passiva in capo a di revocare il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto e rigettare la pretesa di pagamento di nei Controparte_1
confronti di relativa ai canoni di locazione antecedenti la data di registrazione del Parte_1
contratto di affitto di azienda;
per l'effetto, condannare alla restituzione Controparte_1
di quanto pagato da in forza del decreto ingiuntivo, oltre interessi legali medio Parte_1
tempore maturati, imposte di registro riferite al decreto ingiuntivo, all'ordinanza di assegnazione e alla sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio eccependo la tardività dell'appello. Il giudizio Controparte_1 di primo grado si era svolto con il rito locatizio, ma l'appellante aveva introdotto il giudizio di appello con atto di citazione, depositato oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza appellata. Nel merito, la convenuta ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato.
Alla prima udienza ex art. 350 c.p.c., il Consigliere Istruttore, rilevato che in sede di giudizio di primo grado la causa - vertente in materia di affitto di azienda/locazione immobiliare - era stata trattata secondo il rito locatizio, ha tramutato il rito ex art. 426 c.p.c. e fissato udienza di discussione ex art. 437 c.p.c., in base al consolidato principio di perpetuazione del rito, assegnando i termini per il deposito delle memorie integrative.
All'esito della discussione, il Collegio, previa camera di consiglio, ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo.
L'appello proposto da deve essere dichiarato inammissibile, perché tardivamente Parte_1
proposto.
Il giudizio di primo grado è stato introdotto dall'odierna appellante con ricorso ex art. 447 bis
c.p.c. e trattato con rito locatizio, vertendo in materia di affitto di ramo d'azienda e di locazione immobiliare.
La sentenza di primo grado, emessa in data 4.12.2024, a seguito di discussione all'udienza ex art. 429 c.p.c. (con motivazione depositata il 24.12.2024), è stata notificata il 27.12.2024.
L'appello è stato proposto erroneamente con atto di citazione, atto notificato il 27.1.2025 (nel termine dei trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado), ma depositato solo il
4.2.2025, oltre la scadenza del termine predetto, con conseguente inammissibilità dell'appello.
Nelle materie sottoposte all'applicabilità del rito del lavoro, ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., il ricorso in appello deve infatti essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza (art. 434 ult. co. c.p.c.) e ciò anche se l'appello sia stato proposto erroneamente (come nel caso di specie) con la forma della citazione, assumendo rilievo solo la data di deposito della medesima (ved. Cass. 9530/2010; ord. 871/2024: “In tema di impugnazioni nel rito locatizio,
pagina 5 di 7 qualora l'appello debba essere proposto mediante ricorso e sia invece introdotto con citazione, la sanatoria dell'impugnazione è ammissibile solo se l'atto di citazione risulti non solo notificato, ma anche depositato in cancelleria nel termine perentorio di legge. La conversione, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., di un atto introduttivo non conforme allo specifico modello legale del procedimento che intende introdurre può realizzarsi esclusivamente se l'atto da convertire sia dotato di tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo dell'utile introduzione del procedimento secondo lo schema legale prescritto… In caso di impugnazione irritualmente proposta con citazione anziché con ricorso, la conversione di verifica soltanto in caso di tempestivo deposito dell'atto nella cancelleria del giudice adito, posto che nei procedimenti da iniziarsi con ricorso è proprio quello l'adempimento al quale è subordinato il tempestivo compimento dell'atto. La previsione di cui al quinto comma dell'art. 40 c.p.c. sul mutamento del rito non rileva (…) dal momento che, nella specie, lungi dal porsi un problema di mutamento del rito, si trattava proprio di valutare la conformità dell'atto impiegato per proporre appello a quello coerente con il rito fino ad allora seguito e dunque in grado di impedire, secondo le norme che regolano quel rito, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata”).
Non è poi pertinente il richiamo giurisprudenziale operato dall'appellante (Cassazione, sentenza a Sezioni Unite n. 758/2022), riferendosi la pronuncia citata alla diversa ipotesi di erronea scelta del rito con l'atto introduttivo, nell'ambito dei riti semplificati disciplinati dal d.lgs. 150/2011. L'art. 4 del citato decreto prevede invero che il giudice, entro la prima udienza, tramuti il rito, quando la controversia è introdotta con forme diverse da quelle previste dal decreto stesso. La norma non si applica tuttavia alle controversie (quale è quella in esame) soggette al rito locatizio ex art. 447 bis c.p.c., come chiarito dalla Cassazione a Sezione Unite con la sentenza n. 927/2022. La sentenza in ultimo indicata precisa che “nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011
- che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.”. La disciplina del mutamento del rito dettata dall'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 opera infatti unicamente quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal decreto n. 150, decreto che attua la delega di cui all'art. 54 della legge
69/2009 volta alla “riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che
pagina 6 di 7 rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale” (complementare al codice di procedura civile), procedimenti da ricondurre ad uno dei modelli processuali previsti dal decreto stesso.
L'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, in definitiva, non costituisce una norma generale abrogativa e sostitutiva delle norme specifiche di cui agli artt. 426 e 427 c.p.c., che rimangono le norme generali di coordinamento tra rito ordinario e rito lavoristico/locatizio, applicabili al caso di specie (ved. anche Cass. 13072/2018).
Per tutte le ragioni esposte, l'appello deve essere dichiarato inammissibile, perché tardivamente proposto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e applicati i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per le fasi di trattazione e decisoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
contro avverso la sentenza del Tribunale di Busto
[...] Controparte_1
Arsizio n. 1451/2024, pubblicata il 4.12.2024, così provvede:
1. dichiara l'appello inammissibile;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 9.603,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Luca Profita;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso, in Milano il 11/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Roberto Aponte
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 27.1.2025 e depositato il 4.2.2025 avverso la sentenza del Tribunale di
Busto Arsizio n. 1451/2024, pubblicata il 4.12.2024 e notificata il 27.12.2024,
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1
sede legale in VIA STATALE N. 337 TERRE DEL RENO (FE), con il patrocinio dell'avv.
BANCHIERI MARCO, elettivamente domiciliata in VIA RUBBIANI 1, BOLOGNA presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, con sede legale in VIA DIAZ 15, BUSTO ARSIZIO, con il patrocinio dell'avv.
PROFITA LUCA, elettivamente domiciliata in VIA ARNALDO DA BRESCIA 1,
GALLARATE presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1451/2024, pubblicata il 04/12/2024, in materia di “Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso”.
pagina 1 di 7
CONCLUSIONI:
Per come da conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e nella memoria Parte_1
integrativa, di seguito riportate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente atto di appello e in totale riforma della sentenza n. 1451/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, accogliere le domande svolte in via principale nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1544/2023 del
Tribunale di Busto Arsizio come richiamate in atti nonché, accertata la carenza di legittimazione passiva in capo a revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare Parte_1
la pretesa di pagamento, vantata da nei confronti di dei Controparte_1 Parte_1
canoni di locazione antecedenti la data di registrazione del contratto di affitto di azienda e, per
l'effetto, condannare alla restituzione di quanto pagato da Controparte_1 Parte_1
per i titoli di cui sopra, oltre interessi legali medio tempore maturati ed alle imposte di registro riferite al decreto ingiuntivo, all'ordinanza di assegnazione del 7.6.2024 ed alla sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio, oltre
15% di spese generali, C.p.a. e I.v.a. come per legge”
Per come conclusioni rassegnate nella comparsa di Controparte_1
costituzione, di seguito riportate:
“1) In via preliminare, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello per tardività dell'impugnazione; 2) nel merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto;
3) in via di eccezione e in ogni caso quale motivo di appello condizionato accogliere l'eccezione di inammissibilità sollevata in primo grado. Spese rifuse.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., remetteva: - di aver ricevuto in data 5.10.2023 Parte_1
al proprio indirizzo p.e.c. la notifica del decreto ingiuntivo n. 1544, emesso dal Tribunale di
Busto Arsizio in data 28.9.2023, all'esito del procedimento di convalida di sfratto per morosità iscritto al n. R.G. 3911/2023; - che il suddetto decreto ingiungeva alla società opponente di pagare immediatamente, in solido con la società alla Controparte_2
la somma complessiva di € 186.006,46, oltre a spese ed esborsi del Controparte_1
procedimento; - che, con contratto stipulato il 16.11.2018 e registrato in data 17.12.2018, aveva infatti concesso in locazione alla società Controparte_1 [...]
l'immobile, destinato ad uso commerciale, sito in AT RN (VA), via I° Controparte_2
pagina 2 di 7 Maggio, n. 34; - che, trovandosi in grave crisi finanziaria, la società conduttrice aveva deciso di dare in affitto il ramo d'azienda avente ad oggetto la parte di attività organizzata per la produzione di componenti per il settore dell'oleodinamica, esercitata proprio presso la sede di
AT RN, via I° Maggio n. 34, al fine di garantire la conservazione, almeno parziale, dei livelli occupazionali;
- che, con scrittura privata autenticata in data 4.4.2022, veniva stipulato con un contratto d'affitto di ramo d'azienda, che prevedeva tra l'altro che Parte_1
Contro
“l'affittante ( concede in affitto all'AF ( , che accetta, sotto la condizione Pt_1
risolutiva di cui infra, il il quale è costituito esclusivamente da: (i) Parte_2
Contratto di locazione sottoscritto con in data 16 novembre 2018, Controparte_1 registrato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Varese, ufficio di Busto Arsizio, il 17 dicembre 2018, al n. 3694, serie 3T, concernente l'immobile strumentale sito in AT
LO (VA), via I Maggio n. 34, così identificato catastalmente: Catasto Fabbricati di AT
RN, foglio 3, mapp. 3577, sub. 501 e 502. - Art. 3.2: Rimangono espressamente esclusi dal
Ramo Oleodinamica: (iii) Ogni e qualsivoglia debito e passività di qualsiasi genere (passato, presente e futuro) dell'affittante ed avente titolo o causa in atti e/o fatti antecedenti la data di efficacia del presente contratto, anche se manifestatosi od esigibile successivamente ad essa”;
- che nei primi mesi di avviamento del contratto di affitto d'azienda, maturava un Pt_1
importante credito nei confronti della - che inoltre, alla data della stipula Controparte_2 del contratto d'affitto di ramo d'azienda (4.4.2022), la società locatrice aveva maturato nei confronti della conduttrice un credito pari a complessivi € 186.006,46 per Controparte_2
canoni di locazione non pagati nel periodo tra i mesi di luglio 2021 e marzo 2022 e per imposta di registro relativa alle due annualità; - che, al fine di garantire la continuità operativa dell'attività aziendale, , MMB Costruzioni e Comav, con scrittura privata Controparte_1
sottoscritta in data 26.4.2022, definivano le condizioni e le modalità di prosecuzione del rapporto locatizio, da salvaguardare nel contratto d'affitto del ramo d'azienda; - che, in forza di questo accordo, si impegnava, sino al 31.3.2023, a non richiedere il Controparte_1
pagamento del debito scaduto, a fronte del pagamento anticipato in due tranches, da parte di dei canoni da aprile a settembre 2022 e del pagamento come da contratto dei canoni da Pt_1
ottobre 2022 in avanti (riguardo ai quali le parti concordavano una modalità di pagamento delegata, in forza della quale avrebbe effettuato i pagamenti ad ); - Pt_1 Controparte_1
che, con il ricorso monitorio, aveva illegittimamente proceduto al recupero Controparte_1
del proprio credito anche nei confronti di ritenendo erroneamente applicabile il Parte_1 disposto di cui all'art. 2558 del c.c.; - che, in forza del sopra citato accordo tra le parti, Pt_1
si era impegnata unicamente al pagamento, nei confronti di , dei canoni di Controparte_1
pagina 3 di 7 locazione da aprile a settembre 2022, mentre l'unica obbligata per i debiti anteriori alla stipula del contratto d'affitto del ramo d'azienda e per i canoni da ottobre 2022 in avanti rimaneva la società conduttrice - che non vi era stata alcuna cessione del contratto di Controparte_2
locazione e che la parte conduttrice restava Controparte_2
L'opponente chiedeva pertanto al Tribunale adito, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e previa ammissione della chiamata in causa di di Controparte_2 revocare il decreto ingiuntivo opposto, di respingere la domanda spiegata nell'intimazione di sfratto per morosità nei confronti della società opponente;
in ogni caso, di rigettare la pretesa nei confronti di di pagamento dei canoni di locazione antecedenti alla data di Parte_1 registrazione del contratto d'affitto del ramo d'azienda, in quanto infondata per i motivi sopra esposti;
di condannare al pagamento di una somma equitativamente Controparte_1
determinata, ex art. 96 comma 3 c.p.c.; in subordine, di accertare e dichiarare che
[...]
era tenuta a manlevare nei confronti di o CP_2 Parte_1 Controparte_1 comunque a rimborsare a l'importo corrispondente a quello che quest'ultima Parte_1
avesse dovuto versare ad . Controparte_1
Si costituiva in giudizio , eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per il Controparte_1 limite del giudicato dell'ordinanza di convalida dell'intimazione di sfratto per morosità; nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale rigettava la richiesta di chiamata in causa di rigettava inoltre Controparte_2
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo.
Nel frattempo, il credito veniva assegnato, nell'ambito del procedimento esecutivo avviato da
. Controparte_1
All'udienza ex art. 429 c.p.c. del 4.12.2024, il primo Giudice, previa discussione, dava lettura del dispositivo.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Busto Arsizio accertava l'infondatezza dell'opposizione, stante l'applicabilità al contratto di affitto di ramo d'azienda oggetto di causa della disciplina di cui all'art. 2558 c.c. e non consentendo la disciplina pattizia contenuta nel contratto stesso di ritenere inoperante la presunzione di cui all'articolo sopra citato.
Stante l'intervenuto versamento in corso di causa dell'intera somma ingiunta, nell'ambito di procedura esecutiva, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente alla rifusione delle spese processuali.
Con atto di citazione in appello notificato il 27.1.2025 e depositato il 4.2.2025, ha Parte_1 chiesto alla Corte d'Appello, in totale riforma della sentenza di primo grado, di accogliere le domande svolte in via principale nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1544/2023,
pagina 4 di 7 nonché, accertata la carenza di legittimazione passiva in capo a di revocare il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto e rigettare la pretesa di pagamento di nei Controparte_1
confronti di relativa ai canoni di locazione antecedenti la data di registrazione del Parte_1
contratto di affitto di azienda;
per l'effetto, condannare alla restituzione Controparte_1
di quanto pagato da in forza del decreto ingiuntivo, oltre interessi legali medio Parte_1
tempore maturati, imposte di registro riferite al decreto ingiuntivo, all'ordinanza di assegnazione e alla sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio eccependo la tardività dell'appello. Il giudizio Controparte_1 di primo grado si era svolto con il rito locatizio, ma l'appellante aveva introdotto il giudizio di appello con atto di citazione, depositato oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza appellata. Nel merito, la convenuta ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato.
Alla prima udienza ex art. 350 c.p.c., il Consigliere Istruttore, rilevato che in sede di giudizio di primo grado la causa - vertente in materia di affitto di azienda/locazione immobiliare - era stata trattata secondo il rito locatizio, ha tramutato il rito ex art. 426 c.p.c. e fissato udienza di discussione ex art. 437 c.p.c., in base al consolidato principio di perpetuazione del rito, assegnando i termini per il deposito delle memorie integrative.
All'esito della discussione, il Collegio, previa camera di consiglio, ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo.
L'appello proposto da deve essere dichiarato inammissibile, perché tardivamente Parte_1
proposto.
Il giudizio di primo grado è stato introdotto dall'odierna appellante con ricorso ex art. 447 bis
c.p.c. e trattato con rito locatizio, vertendo in materia di affitto di ramo d'azienda e di locazione immobiliare.
La sentenza di primo grado, emessa in data 4.12.2024, a seguito di discussione all'udienza ex art. 429 c.p.c. (con motivazione depositata il 24.12.2024), è stata notificata il 27.12.2024.
L'appello è stato proposto erroneamente con atto di citazione, atto notificato il 27.1.2025 (nel termine dei trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado), ma depositato solo il
4.2.2025, oltre la scadenza del termine predetto, con conseguente inammissibilità dell'appello.
Nelle materie sottoposte all'applicabilità del rito del lavoro, ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., il ricorso in appello deve infatti essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza (art. 434 ult. co. c.p.c.) e ciò anche se l'appello sia stato proposto erroneamente (come nel caso di specie) con la forma della citazione, assumendo rilievo solo la data di deposito della medesima (ved. Cass. 9530/2010; ord. 871/2024: “In tema di impugnazioni nel rito locatizio,
pagina 5 di 7 qualora l'appello debba essere proposto mediante ricorso e sia invece introdotto con citazione, la sanatoria dell'impugnazione è ammissibile solo se l'atto di citazione risulti non solo notificato, ma anche depositato in cancelleria nel termine perentorio di legge. La conversione, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., di un atto introduttivo non conforme allo specifico modello legale del procedimento che intende introdurre può realizzarsi esclusivamente se l'atto da convertire sia dotato di tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo dell'utile introduzione del procedimento secondo lo schema legale prescritto… In caso di impugnazione irritualmente proposta con citazione anziché con ricorso, la conversione di verifica soltanto in caso di tempestivo deposito dell'atto nella cancelleria del giudice adito, posto che nei procedimenti da iniziarsi con ricorso è proprio quello l'adempimento al quale è subordinato il tempestivo compimento dell'atto. La previsione di cui al quinto comma dell'art. 40 c.p.c. sul mutamento del rito non rileva (…) dal momento che, nella specie, lungi dal porsi un problema di mutamento del rito, si trattava proprio di valutare la conformità dell'atto impiegato per proporre appello a quello coerente con il rito fino ad allora seguito e dunque in grado di impedire, secondo le norme che regolano quel rito, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata”).
Non è poi pertinente il richiamo giurisprudenziale operato dall'appellante (Cassazione, sentenza a Sezioni Unite n. 758/2022), riferendosi la pronuncia citata alla diversa ipotesi di erronea scelta del rito con l'atto introduttivo, nell'ambito dei riti semplificati disciplinati dal d.lgs. 150/2011. L'art. 4 del citato decreto prevede invero che il giudice, entro la prima udienza, tramuti il rito, quando la controversia è introdotta con forme diverse da quelle previste dal decreto stesso. La norma non si applica tuttavia alle controversie (quale è quella in esame) soggette al rito locatizio ex art. 447 bis c.p.c., come chiarito dalla Cassazione a Sezione Unite con la sentenza n. 927/2022. La sentenza in ultimo indicata precisa che “nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011
- che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.”. La disciplina del mutamento del rito dettata dall'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 opera infatti unicamente quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal decreto n. 150, decreto che attua la delega di cui all'art. 54 della legge
69/2009 volta alla “riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che
pagina 6 di 7 rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale” (complementare al codice di procedura civile), procedimenti da ricondurre ad uno dei modelli processuali previsti dal decreto stesso.
L'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, in definitiva, non costituisce una norma generale abrogativa e sostitutiva delle norme specifiche di cui agli artt. 426 e 427 c.p.c., che rimangono le norme generali di coordinamento tra rito ordinario e rito lavoristico/locatizio, applicabili al caso di specie (ved. anche Cass. 13072/2018).
Per tutte le ragioni esposte, l'appello deve essere dichiarato inammissibile, perché tardivamente proposto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e applicati i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per le fasi di trattazione e decisoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
contro avverso la sentenza del Tribunale di Busto
[...] Controparte_1
Arsizio n. 1451/2024, pubblicata il 4.12.2024, così provvede:
1. dichiara l'appello inammissibile;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 9.603,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Luca Profita;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso, in Milano il 11/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Roberto Aponte
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