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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/06/2025, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6022/2024 avente ad oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (contenzioso) vertente
TRA
nata il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to CAMPESE C.F._1
TIZIANA:
RICORRENTE
E
, nato il 26/11/1973 in PISA (PI) (C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to PETRELLA VIRGINIA;
RESISTENTE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 28.05.2024 da intendersi qui ripetuto e trascritto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 28.11.2024, chiedeva la modifica del Parte_1 decreto di omologa n. 22752/2020 del 21.12.2020 del Tribunale di Roma, con cui le parti avevano regolamentato i doveri genitoriali nei confronti del figlio (nato il [...]) in Per_1 relazione al diritto di visita paterno, tenuto conto dell'inizio della scuola elementare da parte del minore e della distanza geografica con il padre.
2. Il ritualmente citato, si costituiva e chiedeva di rigettare le richieste di parte Parte_1 ricorrente, confermando le statuizioni già in essere.
3. All'udienza del 28.05.2025, sentite le parti, il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione e, dopo ampia interlocuzione con le parti, le stesse, chiesta una breve sospensione dell'udienza, rappresentavano di essere addivenute ad un accordo e chiedevano al Giudice di disporre in conformità. Pertanto, il Giudice, esaminate le condizioni, si riservava di riferire al Collegio e trasmetteva gli atti al PM in sede.
4. Preliminarmente, occorre dare atto che risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge
(cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
5. Le intese raggiunte da e , a parziale modifica delle statuizioni Parte_1 CP_1 vigenti, prevedono quanto segue:
“1) Diritto di visita del padre da settembre 2025 (inizio scuola) per due fine settimana al mese alternati, dal venerdì alle ore 15,30 con prelievo del minore da parte del sig. alla stazione di Afragola, dove lo CP_1 accompagnerà la madre, alla domenica alle ore 16,30 alla stazione di Roma Termini, dove lo accompagnerà il padre e la madre lo preleverà; 2 2) Conferma della facoltà di visita infrasettimanale (mercoledì) da parte del padre in Casalnuovo di Napoli con le modalità già previste dal precedente decreto;
3) Per questa estate il padre terrà dal 28 giugno alle ore 10,00 al 7 luglio alle ore 10,00 nonché dal 22 Per_1 agosto al 7 settembre;
4) Per il solo anno di riferimento, il padre durante l'anno scolastico 2025/2026 avrà diritto di tenere con sé il minore dal 31 ottobre al 2 novembre, con eventuale facoltà anche dal 30 ottobre, salvo impegni del minore;
dal 5 all'8 dicembre;
dal 19 al 31 dicembre;
dal 19 al 22 marzo;
dal 23 aprile, dopo l'attività sportiva, al 26 aprile;
il giorno 10 maggio (festa della mamma) la sig.ra si impegna a raggiungere e il padre a Parte_1 Per_1
Roma; dal 4 al 7 giugno;
5) Per gli anni successivi, le parti si impegnano a calendarizzare le festività entro il 31 luglio di ogni anno e i periodi estivi entro il 31 maggio, tenendo presente la necessità di compensare il diritto di visita del padre”.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al suo recepimento in sentenza, in quanto conformi agli interessi del minore Per_1 rispettose degli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss c.c.
6. In considerazione dell'intervenuto accordo tra le parti, vanno integralmente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
✓ Prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti tra le parti in ordine al diritto di visita paterno, come specificamente riportato in parte motiva, a modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Roma n. 22752/2020 del 21.12.2020, in ordine alla regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti di nato Persona_2 il 18.04.2018;
✓ Conferma, per il resto, le statuizioni di cui al decreto;
✓ Dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda;
✓ Prende atto di ogni altra pattuizione vincolante tra le parti ai sensi degli artt. 1321 e 1322
3 c.c.;
✓ Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 03.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6022/2024 avente ad oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (contenzioso) vertente
TRA
nata il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to CAMPESE C.F._1
TIZIANA:
RICORRENTE
E
, nato il 26/11/1973 in PISA (PI) (C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to PETRELLA VIRGINIA;
RESISTENTE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 28.05.2024 da intendersi qui ripetuto e trascritto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 28.11.2024, chiedeva la modifica del Parte_1 decreto di omologa n. 22752/2020 del 21.12.2020 del Tribunale di Roma, con cui le parti avevano regolamentato i doveri genitoriali nei confronti del figlio (nato il [...]) in Per_1 relazione al diritto di visita paterno, tenuto conto dell'inizio della scuola elementare da parte del minore e della distanza geografica con il padre.
2. Il ritualmente citato, si costituiva e chiedeva di rigettare le richieste di parte Parte_1 ricorrente, confermando le statuizioni già in essere.
3. All'udienza del 28.05.2025, sentite le parti, il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione e, dopo ampia interlocuzione con le parti, le stesse, chiesta una breve sospensione dell'udienza, rappresentavano di essere addivenute ad un accordo e chiedevano al Giudice di disporre in conformità. Pertanto, il Giudice, esaminate le condizioni, si riservava di riferire al Collegio e trasmetteva gli atti al PM in sede.
4. Preliminarmente, occorre dare atto che risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge
(cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
5. Le intese raggiunte da e , a parziale modifica delle statuizioni Parte_1 CP_1 vigenti, prevedono quanto segue:
“1) Diritto di visita del padre da settembre 2025 (inizio scuola) per due fine settimana al mese alternati, dal venerdì alle ore 15,30 con prelievo del minore da parte del sig. alla stazione di Afragola, dove lo CP_1 accompagnerà la madre, alla domenica alle ore 16,30 alla stazione di Roma Termini, dove lo accompagnerà il padre e la madre lo preleverà; 2 2) Conferma della facoltà di visita infrasettimanale (mercoledì) da parte del padre in Casalnuovo di Napoli con le modalità già previste dal precedente decreto;
3) Per questa estate il padre terrà dal 28 giugno alle ore 10,00 al 7 luglio alle ore 10,00 nonché dal 22 Per_1 agosto al 7 settembre;
4) Per il solo anno di riferimento, il padre durante l'anno scolastico 2025/2026 avrà diritto di tenere con sé il minore dal 31 ottobre al 2 novembre, con eventuale facoltà anche dal 30 ottobre, salvo impegni del minore;
dal 5 all'8 dicembre;
dal 19 al 31 dicembre;
dal 19 al 22 marzo;
dal 23 aprile, dopo l'attività sportiva, al 26 aprile;
il giorno 10 maggio (festa della mamma) la sig.ra si impegna a raggiungere e il padre a Parte_1 Per_1
Roma; dal 4 al 7 giugno;
5) Per gli anni successivi, le parti si impegnano a calendarizzare le festività entro il 31 luglio di ogni anno e i periodi estivi entro il 31 maggio, tenendo presente la necessità di compensare il diritto di visita del padre”.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al suo recepimento in sentenza, in quanto conformi agli interessi del minore Per_1 rispettose degli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss c.c.
6. In considerazione dell'intervenuto accordo tra le parti, vanno integralmente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
✓ Prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti tra le parti in ordine al diritto di visita paterno, come specificamente riportato in parte motiva, a modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Roma n. 22752/2020 del 21.12.2020, in ordine alla regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti di nato Persona_2 il 18.04.2018;
✓ Conferma, per il resto, le statuizioni di cui al decreto;
✓ Dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda;
✓ Prende atto di ogni altra pattuizione vincolante tra le parti ai sensi degli artt. 1321 e 1322
3 c.c.;
✓ Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 03.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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