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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/04/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 83 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 83 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 23.10.2024 e promossa
DA
con gli Avvocati NATALI MAURIZIO e MEI CATIA Parte_1 C.F._1
PIAZZA UGO PIZZARELLO 2 62100 MACERATA
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. RAINELLI MIRIAM VIA Controparte_1 P.IVA_1
GIULIOZZI NR.6 MACERATA .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Macerata n. 1111/2022 del 15/12/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società ha ottenuto dal Tribunale di Macerata decreto Parte_2
ingiuntivo n. 1122/2020 per il pagamento da parte di di euro 62.097,39 oltre accessori. Parte_1
pagina 1 di 5 L'ingiunto ha opposto il decreto proponendo domanda riconvenzionale.
L'opposto si è costituito resistendo.
Il Tribunale ha così deciso: accoglie parzialmente l'opposizione formulata da e per l'effetto revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1122/2020 emesso dal Tribunale di Macerata in data 23.11.2020 RG 2780/2020;
- dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
dell'importo di € 62.097,39 oltre interessi da computarsi nella misura legale dalla data indicata nella parte motiva;
- liquida le spese di lite di in complessivi € 3.500,00 Controparte_1
oltre al 15% per spese generali oltre esborsi I.v.A e C.p.A e le pone a carico di in ragione Parte_1
di due terzi e le compensa tra le parti per il restante un terzo.
Ha impugnato la sentenza , si è costituita resistendo la società appellata. Parte_1
Il necessario rispetto di un efficace ordine logico giuridico, impone di modificare l'ordine dei motivi proposti dall'appellante, delibando preliminarmente quelli suscettibili di definire il processo.
Secondo motivo: OMESSA VALUTAZIONE DELLE ECCEZIONI PROPOSTE
DALL'OPPONENTE IN PUNTO ALLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER
L'EMANAZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE
Deduce l'appellante che il primo giudice non avrebbe per nulla motivato sulla eccezione proposta in sede di opposizione, di insufficienza della fattura commerciale a fungere da prova scritta per l'ottenimento del decreto ingiuntivo.
Il motivo è privo di interesse, posto che il decreto è stato revocato.
Primo motivo: ERRATA VALUTAZIONE DEI FATTI E DEGLI ELEMENTI PROBATORI
OFFERTI DALLA EN DECOR – DIFETTO DI MOTIVAZIONE
L'appellante critica la sentenza, perché ha ritenuto dimostrate tutte le lavorazioni di cui ha CP_1
chiesto il pagamento, sulla sola considerazione del fatto, pacifico, che tra le parti fosse intervenuto un contratto di appalto, eseguito dall'appaltatore, e senza considerare la contestazione, da parte di esso appellante, di lavorazioni e somme non corrispondenti al vero e, più in particolare, che nella fattura 14 del 2014 posta a bese della pretesa, risultavano espresse lavorazioni non dovute, conteggiati lavori già saldati, lavorazioni mai autorizzate, lavorazioni con importi a misura maggiorate rispetto al prezzo concordato nonché al corrente prezzo di mercato e, parimenti, lavorazioni a corpo maggiorate rispetto al tipo di lavoro effettivamente realizzato.
pagina 2 di 5 Ora, se è ben vero che l'appaltatore che intenda essere pagato deve fornire prova delle lavorazioni eseguite, è del pari vero che il committente, se ritiene alcune voci non dovute rispetto al prezzo, le quantità o l'effettiva esecuzione delle stesse, ha l'onere di contestare specificamente tali voci.
La fattura n. 14 del 2014, emessa dall'appaltatore, descrive in maniera analitica e precisa, quali lavorazioni siano state eseguite, la quantità delle stesse ed il prezzo applicato, dando atto degli acconti già ricevuti.
A fronte di ciò, la generica contestazione avanzata dal committente, come poco sopra riportata, è talmente generica da non poter essere ritenuta efficace allo scopo.
Invero, anche in osservanza del principio di lealtà e buona fede, il committente avrebbe potuto, e dovuto, indicare specificamente quali lavorazioni fossero state già pagate, quali non eseguite, quali misure fossero eccessive e quali prezzi non concordati o eccessivi.
Ciò avrebbe consentito all'appaltatore di difendersi sul punto, offrendo la relativa prova.
Quindi, non si può criticare la decisione del Tribunale, che a fronte del fatto pacifico di un contratto stipulato e lavori fatti, in mancanza di specifica contestazione ha ritenuto dimostrati quelli esposti dall'appaltatore, con le relative quantificazioni.
SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE – OMESSA MOTIVAZIONE – ERRATA
VALUTAZIONE DEI FATTI PRESUPPOSTI – ERRONEA DICHIARAZIONE DI
INAMMISSIBILITÀ DELLE RICHIESTE ISTRUTTORIE
L'appellante con questo motivo lamenta innanzitutto che il primo giudice non abbia per nulla deciso sulla domanda riconvenzionale per vizi dell'opera.
E' vero che il primo giudice non ha dedicato alcuno spazio in motivazione all'esame della domanda riconvenzionale.
Quindi questa Corte deve valutarne la fondatezza.
In atto di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda riconvenzionale è motivata come segue: “Le stesse lavorazioni si sono poi rivelate come non eseguite a regola d'arte: in particolare dopo breve tempo dalla conclusione dei lavori si è verificata la presenza di macchie di umidità, distaccamento della pittura e ammaloramento (come da foto che si allegano -doc. 4), derivanti dalla non adeguatezza dei materiali utilizzati, non idonei ad un utilizzo per esterni.”
L'impresa, costituendosi, ha eccepito la mancanza di una tempestiva denunzia di vizi, posto che essendosi i lavori conclusi nel 2014, la denuncia è avvenuta solo con la costituzione, dopo sette anni, e nonostante la stessa ammissione del committente della manifestazione dei vizi dopo breve tempo dalla fine lavori.
L'eccezione è stata riproposta in appello.
pagina 3 di 5 Il committente non ha dimostrato una tempestiva denunzia, onde è decaduto dall'azione.
Quanto alla doglianza per cui erroneamente sono state rigettate le richieste istruttorie, queste consistono:
a) nella richiesta di una CTU “volta ad accertare la quantità e qualità dei lavori effettivamente realizzati nell'immobile del Sig. in relazione sia alla loro quantificazione e sia alla loro esecuzione Parte_1
conformemente alla regola dell'arte, nonché alla congruità dei prezzi, determinando le cause e l'entità dei danni occorsi all'unità immobiliare di proprietà del Sig. , per l'effetto di una esecuzione Parte_1
dei lavori non a perfetta regola d'arte, nonché indicando le soluzioni tecniche più idonee da adottarsi per eliminare le predette cause e ripristinare a regola d'arte lo stato dei luoghi, quantificando l'importo delle opere necessarie.”
b) prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che il sig. in relazione ai lavori per cui è causa (opere eseguite sull'abitazione Controparte_2
del sig. già nel corso del 2014 contestò i lavori e la pretesa creditoria della Pt_1 CP_1
2) Vero che in ragione delle predette contestazioni le parti, anche per il tramite dei rispettivi legali, nel
2015, raggiunsero un accordo transattivo con cui si prevedeva il pagamento a saldo e stralcio della somma di € 30.500 da parte del sig. in favore della Parte_1 CP_1
3) Vero che tale somma fu interamente versata dal sig. tramite assegni circolari consegnati al Pt_1
procuratore della avv. Orestino Antongirolami. CP_1
Deve concordarsi col primo giudice che con ordinanza del 21.02.2022 ha rigettato le istanze, considerando che il capitolo 1 è formulato genericamente, il capitolo 2 attiene a circostanza da provare documentalmente (la transazione - NDR), che il capitolo 3 è superfluo (mancando la prova della transazione – NDR), mentre quanto alla ctu la assoluta genericità dei temi di indagine proposti, ne appalesa il carattere esplorativo che la rende inammissibile.
SULLA STATUIZIONE SULLE SPESE DELLA PROCEDURA MONITORIA- ERRORE NEI
PRESUPPOSTI – MOTIVAZIONE ILLOGICA, ERRONEA E/O INSUFFICIENTE –
ERRONEA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI DIRITTO
Infine l'appellante si duole che, nonostante il parziale accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto opposto, il tribunale abbia compensato solo parzialmente, ed a suo sfavore, per 4\5 le spese.
Il motivo è infondato, il decreto è stato revocato perché ingiungeva il pagamento degli interessi moratori ex d.lgs 231 del 2000 al cui tale decreto non si applica non essendo imprenditore Pt_1
commerciale: quindi la prevalente soccombenza rimane in capo all'appellante (che comunque in regione della intervenuta revoca, non è tenuto al pagamento delle spese del decreto ingiuntivo).
pagina 4 di 5 In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da Pt_1
nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
rigetta l'appello, condanna l'appellante alle spese del grado, che liquida in euro 9.991,00 oltre 15% sg.
ed iva di legge ed accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di CP_3
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 83 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 23.10.2024 e promossa
DA
con gli Avvocati NATALI MAURIZIO e MEI CATIA Parte_1 C.F._1
PIAZZA UGO PIZZARELLO 2 62100 MACERATA
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. RAINELLI MIRIAM VIA Controparte_1 P.IVA_1
GIULIOZZI NR.6 MACERATA .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Macerata n. 1111/2022 del 15/12/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società ha ottenuto dal Tribunale di Macerata decreto Parte_2
ingiuntivo n. 1122/2020 per il pagamento da parte di di euro 62.097,39 oltre accessori. Parte_1
pagina 1 di 5 L'ingiunto ha opposto il decreto proponendo domanda riconvenzionale.
L'opposto si è costituito resistendo.
Il Tribunale ha così deciso: accoglie parzialmente l'opposizione formulata da e per l'effetto revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1122/2020 emesso dal Tribunale di Macerata in data 23.11.2020 RG 2780/2020;
- dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
dell'importo di € 62.097,39 oltre interessi da computarsi nella misura legale dalla data indicata nella parte motiva;
- liquida le spese di lite di in complessivi € 3.500,00 Controparte_1
oltre al 15% per spese generali oltre esborsi I.v.A e C.p.A e le pone a carico di in ragione Parte_1
di due terzi e le compensa tra le parti per il restante un terzo.
Ha impugnato la sentenza , si è costituita resistendo la società appellata. Parte_1
Il necessario rispetto di un efficace ordine logico giuridico, impone di modificare l'ordine dei motivi proposti dall'appellante, delibando preliminarmente quelli suscettibili di definire il processo.
Secondo motivo: OMESSA VALUTAZIONE DELLE ECCEZIONI PROPOSTE
DALL'OPPONENTE IN PUNTO ALLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER
L'EMANAZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE
Deduce l'appellante che il primo giudice non avrebbe per nulla motivato sulla eccezione proposta in sede di opposizione, di insufficienza della fattura commerciale a fungere da prova scritta per l'ottenimento del decreto ingiuntivo.
Il motivo è privo di interesse, posto che il decreto è stato revocato.
Primo motivo: ERRATA VALUTAZIONE DEI FATTI E DEGLI ELEMENTI PROBATORI
OFFERTI DALLA EN DECOR – DIFETTO DI MOTIVAZIONE
L'appellante critica la sentenza, perché ha ritenuto dimostrate tutte le lavorazioni di cui ha CP_1
chiesto il pagamento, sulla sola considerazione del fatto, pacifico, che tra le parti fosse intervenuto un contratto di appalto, eseguito dall'appaltatore, e senza considerare la contestazione, da parte di esso appellante, di lavorazioni e somme non corrispondenti al vero e, più in particolare, che nella fattura 14 del 2014 posta a bese della pretesa, risultavano espresse lavorazioni non dovute, conteggiati lavori già saldati, lavorazioni mai autorizzate, lavorazioni con importi a misura maggiorate rispetto al prezzo concordato nonché al corrente prezzo di mercato e, parimenti, lavorazioni a corpo maggiorate rispetto al tipo di lavoro effettivamente realizzato.
pagina 2 di 5 Ora, se è ben vero che l'appaltatore che intenda essere pagato deve fornire prova delle lavorazioni eseguite, è del pari vero che il committente, se ritiene alcune voci non dovute rispetto al prezzo, le quantità o l'effettiva esecuzione delle stesse, ha l'onere di contestare specificamente tali voci.
La fattura n. 14 del 2014, emessa dall'appaltatore, descrive in maniera analitica e precisa, quali lavorazioni siano state eseguite, la quantità delle stesse ed il prezzo applicato, dando atto degli acconti già ricevuti.
A fronte di ciò, la generica contestazione avanzata dal committente, come poco sopra riportata, è talmente generica da non poter essere ritenuta efficace allo scopo.
Invero, anche in osservanza del principio di lealtà e buona fede, il committente avrebbe potuto, e dovuto, indicare specificamente quali lavorazioni fossero state già pagate, quali non eseguite, quali misure fossero eccessive e quali prezzi non concordati o eccessivi.
Ciò avrebbe consentito all'appaltatore di difendersi sul punto, offrendo la relativa prova.
Quindi, non si può criticare la decisione del Tribunale, che a fronte del fatto pacifico di un contratto stipulato e lavori fatti, in mancanza di specifica contestazione ha ritenuto dimostrati quelli esposti dall'appaltatore, con le relative quantificazioni.
SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE – OMESSA MOTIVAZIONE – ERRATA
VALUTAZIONE DEI FATTI PRESUPPOSTI – ERRONEA DICHIARAZIONE DI
INAMMISSIBILITÀ DELLE RICHIESTE ISTRUTTORIE
L'appellante con questo motivo lamenta innanzitutto che il primo giudice non abbia per nulla deciso sulla domanda riconvenzionale per vizi dell'opera.
E' vero che il primo giudice non ha dedicato alcuno spazio in motivazione all'esame della domanda riconvenzionale.
Quindi questa Corte deve valutarne la fondatezza.
In atto di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda riconvenzionale è motivata come segue: “Le stesse lavorazioni si sono poi rivelate come non eseguite a regola d'arte: in particolare dopo breve tempo dalla conclusione dei lavori si è verificata la presenza di macchie di umidità, distaccamento della pittura e ammaloramento (come da foto che si allegano -doc. 4), derivanti dalla non adeguatezza dei materiali utilizzati, non idonei ad un utilizzo per esterni.”
L'impresa, costituendosi, ha eccepito la mancanza di una tempestiva denunzia di vizi, posto che essendosi i lavori conclusi nel 2014, la denuncia è avvenuta solo con la costituzione, dopo sette anni, e nonostante la stessa ammissione del committente della manifestazione dei vizi dopo breve tempo dalla fine lavori.
L'eccezione è stata riproposta in appello.
pagina 3 di 5 Il committente non ha dimostrato una tempestiva denunzia, onde è decaduto dall'azione.
Quanto alla doglianza per cui erroneamente sono state rigettate le richieste istruttorie, queste consistono:
a) nella richiesta di una CTU “volta ad accertare la quantità e qualità dei lavori effettivamente realizzati nell'immobile del Sig. in relazione sia alla loro quantificazione e sia alla loro esecuzione Parte_1
conformemente alla regola dell'arte, nonché alla congruità dei prezzi, determinando le cause e l'entità dei danni occorsi all'unità immobiliare di proprietà del Sig. , per l'effetto di una esecuzione Parte_1
dei lavori non a perfetta regola d'arte, nonché indicando le soluzioni tecniche più idonee da adottarsi per eliminare le predette cause e ripristinare a regola d'arte lo stato dei luoghi, quantificando l'importo delle opere necessarie.”
b) prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che il sig. in relazione ai lavori per cui è causa (opere eseguite sull'abitazione Controparte_2
del sig. già nel corso del 2014 contestò i lavori e la pretesa creditoria della Pt_1 CP_1
2) Vero che in ragione delle predette contestazioni le parti, anche per il tramite dei rispettivi legali, nel
2015, raggiunsero un accordo transattivo con cui si prevedeva il pagamento a saldo e stralcio della somma di € 30.500 da parte del sig. in favore della Parte_1 CP_1
3) Vero che tale somma fu interamente versata dal sig. tramite assegni circolari consegnati al Pt_1
procuratore della avv. Orestino Antongirolami. CP_1
Deve concordarsi col primo giudice che con ordinanza del 21.02.2022 ha rigettato le istanze, considerando che il capitolo 1 è formulato genericamente, il capitolo 2 attiene a circostanza da provare documentalmente (la transazione - NDR), che il capitolo 3 è superfluo (mancando la prova della transazione – NDR), mentre quanto alla ctu la assoluta genericità dei temi di indagine proposti, ne appalesa il carattere esplorativo che la rende inammissibile.
SULLA STATUIZIONE SULLE SPESE DELLA PROCEDURA MONITORIA- ERRORE NEI
PRESUPPOSTI – MOTIVAZIONE ILLOGICA, ERRONEA E/O INSUFFICIENTE –
ERRONEA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI DIRITTO
Infine l'appellante si duole che, nonostante il parziale accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto opposto, il tribunale abbia compensato solo parzialmente, ed a suo sfavore, per 4\5 le spese.
Il motivo è infondato, il decreto è stato revocato perché ingiungeva il pagamento degli interessi moratori ex d.lgs 231 del 2000 al cui tale decreto non si applica non essendo imprenditore Pt_1
commerciale: quindi la prevalente soccombenza rimane in capo all'appellante (che comunque in regione della intervenuta revoca, non è tenuto al pagamento delle spese del decreto ingiuntivo).
pagina 4 di 5 In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da Pt_1
nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
rigetta l'appello, condanna l'appellante alle spese del grado, che liquida in euro 9.991,00 oltre 15% sg.
ed iva di legge ed accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di CP_3
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 5 di 5