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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 05/11/2024, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. 650/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di HI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gianluca Falco Presidente relatore
Dott. Marcello Cozzolino Giudice
Dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 650/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Cerchiaro, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato come in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Cotrufo, CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata come in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale.
INTERVENTORE
pagina 1 di 10 OGGETTO: Divorzio tra coniugi di cittadinanza rumena.
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.10.2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come da rispettive note scritte.
Parte ricorrente: “L'Ill.mo Tribunale di HI affinché letto il suesteso ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, Voglia: PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti CONDIZIONI 1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di AD e HI.
2. Nessuna richiesta di mantenimento nei confronti della sig.ra .
3. Nessuna assegnazione della casa coniugale in Pt_1
quanto essendo ubicata in Romania, difesa la giurisdizione del giudice italiano.
4. Con condanna alle spese di lite”.
Parte resistente: “1) Pronunciare la sentenza di divorzio tra i coniugi Parte_2
(nata il [...] a [...] – Romania - (c. f. ) e (nato il CodiceFiscale_3 Parte_1
14.09.1954 a Murgeni c. f. ), con ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente CodiceFiscale_4
di annotazione nei Registri dello Stato Civile del Comune di AD e di HI;
2) con totale compensazione delle spese di procedura”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. In data 18.12.1976, e , entrambi cittadini rumeni, si unirono in Parte_1 CP_1 matrimonio civile in Brașov (Romania), in regime di comunione patrimoniale dei beni (cfr. l'atto di matrimonio, annotato nel Registro dello Stato Civile del Municipio di Brașov, Romania dell'anno
1976, n. 3642/1976); dalla loro unione nacquero i loro due figli (nel 1980) e Persona_1 Per_2
(nel 1989).
[...]
2. Con ricorso depositato il 4.6.24 innanzi all'intestato Tribunale, – deducendo, per Parte_1 quanto quivi d'interesse, che dal 2002 era cessata di fatto l'unione spirituale e materiale tra i coniugi – ha avanzato le seguenti domande: “1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di AD e HI. 2. Nessuna richiesta di mantenimento nei confronti della sig.ra . 3. Nessuna assegnazione della casa Pt_1 pagina 2 di 10 coniugale in quanto essendo ubicata in Romania, difetta la giurisdizione del giudice italiano. 4. Con condanna alle spese di lite”.
A tal fine, il ricorrente ha invocato – in virtù del criterio di collegamento previsto dall'art. 8 del
Regolamento UE 2010/1259 – l'applicazione della legge rumena e, in quest'ambito, dell'art. 373 del nuovo codice civile (emanato con Legge n. 287/2009 e s.m.i.), il quale consente ai coniugi di agire direttamente per ottenere il divorzio, non prevedendo, rispetto al nostro ordinamento, un istituto equipollente alla separazione personale.
3. - costituitasi con comparsa depositata il 18.9.24 - ha parimenti chiesto la CP_1
pronunzia di scioglimento del matrimonio, precisando che la separazione di fatto tra i coniugi era risalente all'anno 2008 ed aderendo, in ogni caso, alle medesime condizioni invocate dal coniuge – anche in punto di giurisdizione e legge applicabile – ma con compensazione delle spese di lite.
4. Alla prima udienza del 21.10.2024 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in accoglimento della richiesta congiunta dei coniugi - questi ultimi, a mezzo dei rispettivi procuratori, hanno reiterato la propria volontà di addivenire ad una pronuncia di scioglimento del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo ed in applicazione della legge rumena, residuando tra di loro contrasto esclusivamente in ordine alla ripartizione delle spese processuali.
5. Di conseguenza, il Presidente istruttore designato, preso atto della impossibilità di una riconciliazione tra i coniugi, ha trattenuto la causa alla decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. In via preliminare deve esaminarsi, in presenza - nella fattispecie matrimoniale portata all'attenzione del Tribunale – di elementi di estraneità rispetto all'ordinamento italiano (cittadinanza straniera di entrambi i coniugi;
celebrazione del loro matrimonio all'estero), la questione della sussistenza o meno della giurisdizione del Tribunale adito, in relazione alla domanda di divorzio avanzata dalla parte ricorrente, in virtù dell'art. 3 del nuovo Regolamento UE 2019/1111, il quale ha abrogato - a decorrere dal 1° agosto 2022 - il precedente Regolamento CE n. 2003/2201, relativo alla “competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale”.
pagina 3 di 10 6.1 Invero, il nuovo Regolamento UE 2019/1111 ha previsto una serie di criteri sussidiari ordinati in scala gerarchica, secondo il sistema cd. “a cascata”, a cui deve attenersi il Giudice nell'affermazione o negazione della propria giurisdizione.
In particolare, l'art. 3 del regolamento stabilisce: “Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi, ii)
l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, iii) la residenza abituale del convenuto, iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini”.
6.2 Orbene, nel caso di specie, è pacifico (cfr. gli atti introduttivi delle parti) che i coniugi non abbiano mai eletto la propria “abitazione coniugale” in Italia, bensì si siano ivi trasferiti – in luoghi separati (a
AD il ricorrente;
a HI la resistente) ed in tempi diversi – solo all'esito della loro separazione di fatto avvenuta in Romania.
E 'inoltre documentato che il ricorrente ha residenza anagrafica a AD (cfr. il relativo certificato di residenza ed il contratto di locazione abitativa di un immobile in AD, concluso dal ricorrente) e che la resistente ha residenza anagrafica a HI (cfr. il relativo certificato di residenza;
cfr. la relata di notifica della vocatio in ius per il presente giudizio, ricevuta e sottoscritta dalla resistente presso il proprio indirizzo di residenza anagrafica).
Pertanto, deve essere affermata la giurisdizione del giudice italiano e la competenza territoriale del
Tribunale di HI (nel cui comune risiede la resistente), in applicazione del summenzionato criterio previsto dall'art. 3, lett. a) n. iii) del Regolamento UE 2019/1111 (peraltro, per il principio per cui
“sussiste la giurisdizione del giudice italiano in ordine al giudizio di separazione personale fra coniugi stranieri ove il coniuge convenuto abbia in Italia (art. 4 n. 1 cod. proc. civ.) la residenza o il domicilio
(da determinare in base alla legge italiana), restando ai fini della giurisdizione irrilevanti - perché riservate alla cognizione del giudice competente a decidere la controversia nel merito - le deduzioni relative alla legge disciplinatrice del rapporto sostanziale ed all'eventuale mancanza in essa dell'istituto della separazione, come ogni altra questione afferente alla proponibilità della domanda”, cfr. ex multis Cass. Sez. U, Sentenza n. 3584 del 24/05/1988; Cass. n. 669/86; Cass. n. 2112/81; per il pagina 4 di 10 conforme principio per cui “Ai sensi del primo comma dell'art. 3 della legge 31 maggio 1995 n. 218 un momento di collegamento idoneo a radicare la giurisdizione italiana sussiste non solo quando il convenuto ha la cittadinanza italiana o la residenza in Italia, ma anche quando è domiciliato nel territorio dello Stato italiano, dovendosi intendere la nozione di domicilio alla stregua dell'art. 43 del cod. civ., cioè come il luogo nel quale il convenuto ha la sede principale dei suoi affari ed interessi”, cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 309 del 27/05/1999).
7. Sempre in via preliminare va affermata – ai fini della presente pronuncia – l'efficacia in Italia del matrimonio celebrato all'estero dalle parti in causa.
7.1 Invero, stante il disposto dell'art. 28 della Legge n. 218/1995 (“Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”) – secondo cui “Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento”
– si deve ritenere, in difetto di elementi di segno contrario, che il matrimonio celebrato in Romania dalle parti (la cui validità è dimostrata dal certificato di matrimonio prodotto in giudizio da entrambi i coniugi) abbia piena rilevanza nel nostro ordinamento anche se non trascritto nei registri dello Stato
Civile italiano, deponendo del resto in tal senso - in mancanza di accertate violazioni dei limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico - anche il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale sancito dall'art. 10 Cost. (corollario del più ampio principio sancito da Cass. civ., Sez. I, 14/02/1975, n. 569, secondo cui il matrimonio, anche se contratto all'estero, è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti richiesti dalla legge del luogo di celebrazione, “indipendentemente dall'osservanza delle norme italiane relative alle pubblicazioni ed alla trascrizione”).
7.2 Inoltre, la mancata trascrizione del matrimonio, celebrato all'estero, nei registri dello stato civile italiani, non è elemento ostativo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio (cfr. Cass. civ., Sez.
Un., 28/10/1985, n. 5292, secondo cui: “Non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto”: nella specie, trattavasi di matrimonio contratto in Atene, da cittadini greci, con il rito della Chiesa ortodossa orientale. Le Sezioni
Unite della suprema Corte, affermando la giurisdizione del giudice italiano in applicazione del principio di cui sopra, hanno altresì ritenuto l'irrilevanza, al fine della giurisdizione, della circostanza pagina 5 di 10 che il matrimonio fosse stato celebrato con detto rito e non trascritto nei registri italiani dello stato civile).
7.3 Peraltro, con riferimento alla riconoscibilità dell'atto di matrimonio straniero non trascritto in Italia,
è necessario rilevare che, dal 16 febbraio 2019, è entrato in vigore il Regolamento UE n. 2016/1191, il quale semplifica i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione Europea (tra i quali vi è anche il certificato di matrimonio), abolendo l'obbligo di legalizzazione, con la conseguenza che non è più necessario richiedere che i documenti pubblici emessi in uno Stato UE, previsti dal
Regolamento, siano perfezionati con l'apposizione delle apostille di cui alla Convenzione dell'Aja del
5 ottobre 1961.
8. Con riferimento alla legge applicabile nel merito, occorre preliminarmente rilevare come la presente causa è stata promossa con ricorso depositato in data successiva all'entrata in vigore del Regolamento
UE n. 2010/1259, definito anche “Regolamento Roma III”, adottato - nell'ambito della cooperazione rafforzata - in materia di legge applicabile ai procedimenti di divorzio e di separazione personale dei coniugi (incardinati in uno degli Stati firmatari), che implichino conflitti di legge, anche se collegati con paesi membri non firmatari o con paesi terzi estranei all'UE. Il menzionato Regolamento UE prevale sulla legge nazionale interna (nel caso dell'Italia, sull'art. 31 della Legge. n. 218/1995) in ragione del suo carattere universale (v. art. 4 e considerando n. 12 Regolamento UE n. 2010/1259).
8.1 L'art. 5 del citato Regolamento UE n. 2010/1259 riconosce la facoltà per i coniugi di scegliere, in accordo, la legge applicabile al divorzio od alla separazione, a condizione che la scelta riguardi: “a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o d) la legge del foro”.
8.2 In applicazione del comma terzo dell'art. 5 del citato regolamento (“Ove previsto dalla legge del foro, i coniugi possono del pari designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale. In tal caso, quest'ultima mette agli atti tale designazione in conformità della legge del foro”), la scelta della legge applicabile può essere fatta dai coniugi anche nel corso del procedimento ove ciò sia consentito dalla lex fori, con la conseguenza che – coordinando tale facoltà con la disciplina processuale interna, vigente ratione temporis (Titolo IVbis, Capo II, Sezione I, del
Libro II c.p.c., come inserito dall'art. 3, comma 33, D.lgs 149/2022) – tale scelta può essere fatta entro i termini previsti dal nuovo art. 473-bis.17 c.p.c. per il deposito delle eventuali memorie integrative, pagina 6 di 10 nelle quali, da un lato, il ricorrente può, tra gli altri, “modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate”; dall'altro, il resistente può, tra gli altri, “a pena di decadenza, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, proporre le eccezioni non rilevabili
d'ufficio che conseguenza […] delle difese svolte dall'attore con la memoria di cui al primo comma”.
8.3 Alla luce dei rilievi delle parti e considerato il tenore degli scritti difensivi introduttivi (ricorso e comparsa di risposta), il Collegio osserva come il ricorrente - nel domandare lo scioglimento del matrimonio - abbia espressamente invocato l'art. 373 del (nuovo) codice civile rumeno (emanato con
Legge n. 287/2009, modificata dalla Legge n. 71/2011 e dalla Legge n. 60/2012, definitivamente entrato in vigore il 1° ottobre 2011) e come la resistente, a propria volta, si sia costituita in giudizio senza opporsi alla domanda di (immediato) scioglimento del vincolo coniugale formulata dal ricorrente e prevista dalla legge rumena (anche senza previa pronuncia di separazione: vd. infra), anzi aderendovi
“pienamente” (cfr. la comparsa di risposta), intendendo dunque richiamare l'applicabilità del diritto rumeno, con la conseguenza che sia stato comune l'intendimento delle parti di vedere applicata una delle leggi di cui l'art. 5 del Regolamento UE n. 2010/1259 permette la designazione, ovverosia, nel caso di specie, “la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo” [art. 5, comma I, lett. a), Regolamento UE n. 2010/1259].
8.4 La manifestazione della volontà delle parti di applicare il diritto rumeno pare al Collegio sufficiente per ritenere integrata una electio iuris rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del Regolamento UE
n. 2010/1259, non essendo necessario – in assenza di diversa disposizione – che le dichiarazioni siano contestuali e siano contenute in un unico documento. Risulta peraltro osservato il requisito formale, atteso che la volontà anzidetta è stata formulata in atti scritti (ricorso e comparsa di risposta, sottoscritti, in virtù dello ius postulandi, dai rispettivi procuratori: cfr. Cass. civ., Sez. II, 07/04/2000, n. 4356), peraltro intervenuti nella fase introduttiva del giudizio e quindi sicuramente tempestivi.
8.5 Alla luce delle suesposte considerazioni e dato atto che l'accordo sulla legge applicabile, nei termini sopra descritti, è intervenuto entro i termini di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c., si ritiene che esso sia ammissibile e che in definitiva la legge applicabile al divorzio sia la legge rumena.
9. Orbene, secondo quanto prevede l'art. 373 del codice civile rumeno, rubricato “Motivi di divorzio”, è ammesso il divorzio: “a) con l'accordo dei coniugi, su richiesta di entrambi i coniugi o di uno dei coniugi accettato dall'altro coniuge;
b) quando, per validi motivi, i rapporti tra i coniugi risultano gravemente danneggiati e la continuazione del matrimonio non è più possibile;
c) su richiesta di uno
pagina 7 di 10 dei coniugi, dopo una separazione di fatto durata almeno 2 anni;
d) su richiesta di uno dei coniugi il cui stato di salute rende impossibile la continuazione del matrimonio”.
9.1 A norma del successivo art. 374 del codice civile rumeno, il divorzio “può essere deciso indipendentemente dalla durata del matrimonio e indipendentemente dall'esistenza o meno di figli minorenni derivanti dal matrimonio”, salvo l'obbligo per il Giudice di “verificare l'esistenza del consenso libero e senza vizi di ciascun coniuge”.
9.2 L'art. 12 del Regolamento UE n. 2010/1259 prevede che l'applicazione di una norma della legge designata in virtù del regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro. Nel caso di specie, come già anticipato, la legge rumena non prevede l'istituto della separazione personale dei coniugi (artt. 150-151 c.c.) come fase preliminare e necessaria ai fini della dichiarazione di divorzio, né le parti hanno dedotto di avere precedentemente adito un Giudice della lex fori a tal fine.
Orbene, tale circostanza non contrasta con l'ordine pubblico interno e non osta ai fini della presente pronuncia di divorzio.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ritiene non contraria all'ordine pubblico interno la disciplina straniera che contempli il divorzio c.d. “diretto”, essendo necessario e sufficiente che lo scioglimento del vincolo consegua, in questi casi, unicamente all'accertamento della “irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi”, senza che sia necessario che il fallimento dell'unione familiare sia attestato dalla separazione consensuale o giudiziale e dal decorso di un termine adeguato prima della pronuncia del divorzio (cfr. ex plurimis, Cass. civ., Sez. I, 21/05/2018, n. 12473; Cass. civ.,
Sez. I, 28/05/2004, n. 10378; Cass. civ., Sez. I, 18/10/1991, n. 11045; v. altresì Cass. civ., Sez. I,
25/07/2006, n. 16978, secondo cui, nel diverso caso di delibazione di sentenza straniera di divorzio,
“non può essere negata la delibazione della pronuncia del giudice straniero che abbia sciolto il matrimonio per mutuo consenso dei coniugi, atteso che la disciplina processuale che attribuisce esclusivo valore alla volontà dei coniugi [come, nel caso di specie, la legge rumena], quale prova esclusiva del venir meno della comunione di vita e della impossibilità di ricostituirla, senza alcuna possibilità per il giudice di contrastare tale richiesta, non è contraria all'ordine pubblico italiano, tenendo anche presente l'introduzione nel nostro ordinamento della domanda congiunta di divorzio (L.
6 marzo 1987, n. 74, art. 11, sostitutivo della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4) che valorizza proprio la concorde volontà dei coniugi ai fini dello scioglimento del vincolo”).
pagina 8 di 10 10. Nel caso di specie, in definitiva, ritenuto liberamente e legittimamente manifestato dalle parti il reciproco consenso ad addivenire ad una pronunzia giudiziale di divorzio, in assenza di ulteriori domande e condizioni, il Collegio ritiene sussistenti le condizioni per pronunziare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi ai sensi dell'art. 373, lett. a) del codice civile rumeno (emanato con Legge n.
287/2009 e s.m.i.), ovverosia “su richiesta di entrambi i coniugi”.
10.1 Risulta pacifica, infatti, la intervenuta ed ormai risalente separazione di fatto tra i coniugi, quantomeno a far data dal 2008 (cfr. gli atti introduttivi delle parti).
10.2 Risulta altresì pacifico – dalla stessa prospettazione delle parti, resa nel corso del processo – che la loro comunione spirituale e materiale non possa essere più ricostituita (cfr., da ultimo, la reiterata volontà di entrambe le parti di addivenire ad una pronunzia di divorzio, manifestata con le rispettive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate per l'udienza del 21.10.2024).
11. Spese di giudizio compensate, in ragione sia dell'adesione della resistente – sin dal suo primo atto difensivo – a tutte le domande principali del ricorrente, sia – ed ancor prima – della non identificabilità in alcuna delle parti (le quali si sono limitate a chiedere, concordemente, una pronunzia di divorzio) di una soccombenza processuale.
12. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti indicati nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
650/2024 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Brașov, Romania, in data 18.12.1976 tra Pt_1
e (atto di matrimonio annotato nel Registro dello stato civile del
[...] CP_1
Municipio di Brașov, Romania dell'anno 1976, n. 3642/1976).
pagina 9 di 10 DISPONE che, al passaggio in giudicato della presente sentenza, il Cancelliere provveda alla trasmissione della stessa al competente Ufficiale di stato civile per gli adempimenti di propria eventuale competenza.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti riportati nella sentenza.
Così deciso in HI, alla Camera di Consiglio del 30.10.2024.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
HI, 31.10.24.
Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
pagina 10 di 10
Tribunale Ordinario di HI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gianluca Falco Presidente relatore
Dott. Marcello Cozzolino Giudice
Dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 650/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Cerchiaro, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato come in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Cotrufo, CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata come in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale.
INTERVENTORE
pagina 1 di 10 OGGETTO: Divorzio tra coniugi di cittadinanza rumena.
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.10.2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come da rispettive note scritte.
Parte ricorrente: “L'Ill.mo Tribunale di HI affinché letto il suesteso ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, Voglia: PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti CONDIZIONI 1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di AD e HI.
2. Nessuna richiesta di mantenimento nei confronti della sig.ra .
3. Nessuna assegnazione della casa coniugale in Pt_1
quanto essendo ubicata in Romania, difesa la giurisdizione del giudice italiano.
4. Con condanna alle spese di lite”.
Parte resistente: “1) Pronunciare la sentenza di divorzio tra i coniugi Parte_2
(nata il [...] a [...] – Romania - (c. f. ) e (nato il CodiceFiscale_3 Parte_1
14.09.1954 a Murgeni c. f. ), con ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente CodiceFiscale_4
di annotazione nei Registri dello Stato Civile del Comune di AD e di HI;
2) con totale compensazione delle spese di procedura”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. In data 18.12.1976, e , entrambi cittadini rumeni, si unirono in Parte_1 CP_1 matrimonio civile in Brașov (Romania), in regime di comunione patrimoniale dei beni (cfr. l'atto di matrimonio, annotato nel Registro dello Stato Civile del Municipio di Brașov, Romania dell'anno
1976, n. 3642/1976); dalla loro unione nacquero i loro due figli (nel 1980) e Persona_1 Per_2
(nel 1989).
[...]
2. Con ricorso depositato il 4.6.24 innanzi all'intestato Tribunale, – deducendo, per Parte_1 quanto quivi d'interesse, che dal 2002 era cessata di fatto l'unione spirituale e materiale tra i coniugi – ha avanzato le seguenti domande: “1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di AD e HI. 2. Nessuna richiesta di mantenimento nei confronti della sig.ra . 3. Nessuna assegnazione della casa Pt_1 pagina 2 di 10 coniugale in quanto essendo ubicata in Romania, difetta la giurisdizione del giudice italiano. 4. Con condanna alle spese di lite”.
A tal fine, il ricorrente ha invocato – in virtù del criterio di collegamento previsto dall'art. 8 del
Regolamento UE 2010/1259 – l'applicazione della legge rumena e, in quest'ambito, dell'art. 373 del nuovo codice civile (emanato con Legge n. 287/2009 e s.m.i.), il quale consente ai coniugi di agire direttamente per ottenere il divorzio, non prevedendo, rispetto al nostro ordinamento, un istituto equipollente alla separazione personale.
3. - costituitasi con comparsa depositata il 18.9.24 - ha parimenti chiesto la CP_1
pronunzia di scioglimento del matrimonio, precisando che la separazione di fatto tra i coniugi era risalente all'anno 2008 ed aderendo, in ogni caso, alle medesime condizioni invocate dal coniuge – anche in punto di giurisdizione e legge applicabile – ma con compensazione delle spese di lite.
4. Alla prima udienza del 21.10.2024 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in accoglimento della richiesta congiunta dei coniugi - questi ultimi, a mezzo dei rispettivi procuratori, hanno reiterato la propria volontà di addivenire ad una pronuncia di scioglimento del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo ed in applicazione della legge rumena, residuando tra di loro contrasto esclusivamente in ordine alla ripartizione delle spese processuali.
5. Di conseguenza, il Presidente istruttore designato, preso atto della impossibilità di una riconciliazione tra i coniugi, ha trattenuto la causa alla decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. In via preliminare deve esaminarsi, in presenza - nella fattispecie matrimoniale portata all'attenzione del Tribunale – di elementi di estraneità rispetto all'ordinamento italiano (cittadinanza straniera di entrambi i coniugi;
celebrazione del loro matrimonio all'estero), la questione della sussistenza o meno della giurisdizione del Tribunale adito, in relazione alla domanda di divorzio avanzata dalla parte ricorrente, in virtù dell'art. 3 del nuovo Regolamento UE 2019/1111, il quale ha abrogato - a decorrere dal 1° agosto 2022 - il precedente Regolamento CE n. 2003/2201, relativo alla “competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale”.
pagina 3 di 10 6.1 Invero, il nuovo Regolamento UE 2019/1111 ha previsto una serie di criteri sussidiari ordinati in scala gerarchica, secondo il sistema cd. “a cascata”, a cui deve attenersi il Giudice nell'affermazione o negazione della propria giurisdizione.
In particolare, l'art. 3 del regolamento stabilisce: “Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi, ii)
l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, iii) la residenza abituale del convenuto, iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini”.
6.2 Orbene, nel caso di specie, è pacifico (cfr. gli atti introduttivi delle parti) che i coniugi non abbiano mai eletto la propria “abitazione coniugale” in Italia, bensì si siano ivi trasferiti – in luoghi separati (a
AD il ricorrente;
a HI la resistente) ed in tempi diversi – solo all'esito della loro separazione di fatto avvenuta in Romania.
E 'inoltre documentato che il ricorrente ha residenza anagrafica a AD (cfr. il relativo certificato di residenza ed il contratto di locazione abitativa di un immobile in AD, concluso dal ricorrente) e che la resistente ha residenza anagrafica a HI (cfr. il relativo certificato di residenza;
cfr. la relata di notifica della vocatio in ius per il presente giudizio, ricevuta e sottoscritta dalla resistente presso il proprio indirizzo di residenza anagrafica).
Pertanto, deve essere affermata la giurisdizione del giudice italiano e la competenza territoriale del
Tribunale di HI (nel cui comune risiede la resistente), in applicazione del summenzionato criterio previsto dall'art. 3, lett. a) n. iii) del Regolamento UE 2019/1111 (peraltro, per il principio per cui
“sussiste la giurisdizione del giudice italiano in ordine al giudizio di separazione personale fra coniugi stranieri ove il coniuge convenuto abbia in Italia (art. 4 n. 1 cod. proc. civ.) la residenza o il domicilio
(da determinare in base alla legge italiana), restando ai fini della giurisdizione irrilevanti - perché riservate alla cognizione del giudice competente a decidere la controversia nel merito - le deduzioni relative alla legge disciplinatrice del rapporto sostanziale ed all'eventuale mancanza in essa dell'istituto della separazione, come ogni altra questione afferente alla proponibilità della domanda”, cfr. ex multis Cass. Sez. U, Sentenza n. 3584 del 24/05/1988; Cass. n. 669/86; Cass. n. 2112/81; per il pagina 4 di 10 conforme principio per cui “Ai sensi del primo comma dell'art. 3 della legge 31 maggio 1995 n. 218 un momento di collegamento idoneo a radicare la giurisdizione italiana sussiste non solo quando il convenuto ha la cittadinanza italiana o la residenza in Italia, ma anche quando è domiciliato nel territorio dello Stato italiano, dovendosi intendere la nozione di domicilio alla stregua dell'art. 43 del cod. civ., cioè come il luogo nel quale il convenuto ha la sede principale dei suoi affari ed interessi”, cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 309 del 27/05/1999).
7. Sempre in via preliminare va affermata – ai fini della presente pronuncia – l'efficacia in Italia del matrimonio celebrato all'estero dalle parti in causa.
7.1 Invero, stante il disposto dell'art. 28 della Legge n. 218/1995 (“Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”) – secondo cui “Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento”
– si deve ritenere, in difetto di elementi di segno contrario, che il matrimonio celebrato in Romania dalle parti (la cui validità è dimostrata dal certificato di matrimonio prodotto in giudizio da entrambi i coniugi) abbia piena rilevanza nel nostro ordinamento anche se non trascritto nei registri dello Stato
Civile italiano, deponendo del resto in tal senso - in mancanza di accertate violazioni dei limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico - anche il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale sancito dall'art. 10 Cost. (corollario del più ampio principio sancito da Cass. civ., Sez. I, 14/02/1975, n. 569, secondo cui il matrimonio, anche se contratto all'estero, è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti richiesti dalla legge del luogo di celebrazione, “indipendentemente dall'osservanza delle norme italiane relative alle pubblicazioni ed alla trascrizione”).
7.2 Inoltre, la mancata trascrizione del matrimonio, celebrato all'estero, nei registri dello stato civile italiani, non è elemento ostativo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio (cfr. Cass. civ., Sez.
Un., 28/10/1985, n. 5292, secondo cui: “Non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto”: nella specie, trattavasi di matrimonio contratto in Atene, da cittadini greci, con il rito della Chiesa ortodossa orientale. Le Sezioni
Unite della suprema Corte, affermando la giurisdizione del giudice italiano in applicazione del principio di cui sopra, hanno altresì ritenuto l'irrilevanza, al fine della giurisdizione, della circostanza pagina 5 di 10 che il matrimonio fosse stato celebrato con detto rito e non trascritto nei registri italiani dello stato civile).
7.3 Peraltro, con riferimento alla riconoscibilità dell'atto di matrimonio straniero non trascritto in Italia,
è necessario rilevare che, dal 16 febbraio 2019, è entrato in vigore il Regolamento UE n. 2016/1191, il quale semplifica i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione Europea (tra i quali vi è anche il certificato di matrimonio), abolendo l'obbligo di legalizzazione, con la conseguenza che non è più necessario richiedere che i documenti pubblici emessi in uno Stato UE, previsti dal
Regolamento, siano perfezionati con l'apposizione delle apostille di cui alla Convenzione dell'Aja del
5 ottobre 1961.
8. Con riferimento alla legge applicabile nel merito, occorre preliminarmente rilevare come la presente causa è stata promossa con ricorso depositato in data successiva all'entrata in vigore del Regolamento
UE n. 2010/1259, definito anche “Regolamento Roma III”, adottato - nell'ambito della cooperazione rafforzata - in materia di legge applicabile ai procedimenti di divorzio e di separazione personale dei coniugi (incardinati in uno degli Stati firmatari), che implichino conflitti di legge, anche se collegati con paesi membri non firmatari o con paesi terzi estranei all'UE. Il menzionato Regolamento UE prevale sulla legge nazionale interna (nel caso dell'Italia, sull'art. 31 della Legge. n. 218/1995) in ragione del suo carattere universale (v. art. 4 e considerando n. 12 Regolamento UE n. 2010/1259).
8.1 L'art. 5 del citato Regolamento UE n. 2010/1259 riconosce la facoltà per i coniugi di scegliere, in accordo, la legge applicabile al divorzio od alla separazione, a condizione che la scelta riguardi: “a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o d) la legge del foro”.
8.2 In applicazione del comma terzo dell'art. 5 del citato regolamento (“Ove previsto dalla legge del foro, i coniugi possono del pari designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale. In tal caso, quest'ultima mette agli atti tale designazione in conformità della legge del foro”), la scelta della legge applicabile può essere fatta dai coniugi anche nel corso del procedimento ove ciò sia consentito dalla lex fori, con la conseguenza che – coordinando tale facoltà con la disciplina processuale interna, vigente ratione temporis (Titolo IVbis, Capo II, Sezione I, del
Libro II c.p.c., come inserito dall'art. 3, comma 33, D.lgs 149/2022) – tale scelta può essere fatta entro i termini previsti dal nuovo art. 473-bis.17 c.p.c. per il deposito delle eventuali memorie integrative, pagina 6 di 10 nelle quali, da un lato, il ricorrente può, tra gli altri, “modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate”; dall'altro, il resistente può, tra gli altri, “a pena di decadenza, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, proporre le eccezioni non rilevabili
d'ufficio che conseguenza […] delle difese svolte dall'attore con la memoria di cui al primo comma”.
8.3 Alla luce dei rilievi delle parti e considerato il tenore degli scritti difensivi introduttivi (ricorso e comparsa di risposta), il Collegio osserva come il ricorrente - nel domandare lo scioglimento del matrimonio - abbia espressamente invocato l'art. 373 del (nuovo) codice civile rumeno (emanato con
Legge n. 287/2009, modificata dalla Legge n. 71/2011 e dalla Legge n. 60/2012, definitivamente entrato in vigore il 1° ottobre 2011) e come la resistente, a propria volta, si sia costituita in giudizio senza opporsi alla domanda di (immediato) scioglimento del vincolo coniugale formulata dal ricorrente e prevista dalla legge rumena (anche senza previa pronuncia di separazione: vd. infra), anzi aderendovi
“pienamente” (cfr. la comparsa di risposta), intendendo dunque richiamare l'applicabilità del diritto rumeno, con la conseguenza che sia stato comune l'intendimento delle parti di vedere applicata una delle leggi di cui l'art. 5 del Regolamento UE n. 2010/1259 permette la designazione, ovverosia, nel caso di specie, “la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo” [art. 5, comma I, lett. a), Regolamento UE n. 2010/1259].
8.4 La manifestazione della volontà delle parti di applicare il diritto rumeno pare al Collegio sufficiente per ritenere integrata una electio iuris rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del Regolamento UE
n. 2010/1259, non essendo necessario – in assenza di diversa disposizione – che le dichiarazioni siano contestuali e siano contenute in un unico documento. Risulta peraltro osservato il requisito formale, atteso che la volontà anzidetta è stata formulata in atti scritti (ricorso e comparsa di risposta, sottoscritti, in virtù dello ius postulandi, dai rispettivi procuratori: cfr. Cass. civ., Sez. II, 07/04/2000, n. 4356), peraltro intervenuti nella fase introduttiva del giudizio e quindi sicuramente tempestivi.
8.5 Alla luce delle suesposte considerazioni e dato atto che l'accordo sulla legge applicabile, nei termini sopra descritti, è intervenuto entro i termini di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c., si ritiene che esso sia ammissibile e che in definitiva la legge applicabile al divorzio sia la legge rumena.
9. Orbene, secondo quanto prevede l'art. 373 del codice civile rumeno, rubricato “Motivi di divorzio”, è ammesso il divorzio: “a) con l'accordo dei coniugi, su richiesta di entrambi i coniugi o di uno dei coniugi accettato dall'altro coniuge;
b) quando, per validi motivi, i rapporti tra i coniugi risultano gravemente danneggiati e la continuazione del matrimonio non è più possibile;
c) su richiesta di uno
pagina 7 di 10 dei coniugi, dopo una separazione di fatto durata almeno 2 anni;
d) su richiesta di uno dei coniugi il cui stato di salute rende impossibile la continuazione del matrimonio”.
9.1 A norma del successivo art. 374 del codice civile rumeno, il divorzio “può essere deciso indipendentemente dalla durata del matrimonio e indipendentemente dall'esistenza o meno di figli minorenni derivanti dal matrimonio”, salvo l'obbligo per il Giudice di “verificare l'esistenza del consenso libero e senza vizi di ciascun coniuge”.
9.2 L'art. 12 del Regolamento UE n. 2010/1259 prevede che l'applicazione di una norma della legge designata in virtù del regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro. Nel caso di specie, come già anticipato, la legge rumena non prevede l'istituto della separazione personale dei coniugi (artt. 150-151 c.c.) come fase preliminare e necessaria ai fini della dichiarazione di divorzio, né le parti hanno dedotto di avere precedentemente adito un Giudice della lex fori a tal fine.
Orbene, tale circostanza non contrasta con l'ordine pubblico interno e non osta ai fini della presente pronuncia di divorzio.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ritiene non contraria all'ordine pubblico interno la disciplina straniera che contempli il divorzio c.d. “diretto”, essendo necessario e sufficiente che lo scioglimento del vincolo consegua, in questi casi, unicamente all'accertamento della “irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi”, senza che sia necessario che il fallimento dell'unione familiare sia attestato dalla separazione consensuale o giudiziale e dal decorso di un termine adeguato prima della pronuncia del divorzio (cfr. ex plurimis, Cass. civ., Sez. I, 21/05/2018, n. 12473; Cass. civ.,
Sez. I, 28/05/2004, n. 10378; Cass. civ., Sez. I, 18/10/1991, n. 11045; v. altresì Cass. civ., Sez. I,
25/07/2006, n. 16978, secondo cui, nel diverso caso di delibazione di sentenza straniera di divorzio,
“non può essere negata la delibazione della pronuncia del giudice straniero che abbia sciolto il matrimonio per mutuo consenso dei coniugi, atteso che la disciplina processuale che attribuisce esclusivo valore alla volontà dei coniugi [come, nel caso di specie, la legge rumena], quale prova esclusiva del venir meno della comunione di vita e della impossibilità di ricostituirla, senza alcuna possibilità per il giudice di contrastare tale richiesta, non è contraria all'ordine pubblico italiano, tenendo anche presente l'introduzione nel nostro ordinamento della domanda congiunta di divorzio (L.
6 marzo 1987, n. 74, art. 11, sostitutivo della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4) che valorizza proprio la concorde volontà dei coniugi ai fini dello scioglimento del vincolo”).
pagina 8 di 10 10. Nel caso di specie, in definitiva, ritenuto liberamente e legittimamente manifestato dalle parti il reciproco consenso ad addivenire ad una pronunzia giudiziale di divorzio, in assenza di ulteriori domande e condizioni, il Collegio ritiene sussistenti le condizioni per pronunziare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi ai sensi dell'art. 373, lett. a) del codice civile rumeno (emanato con Legge n.
287/2009 e s.m.i.), ovverosia “su richiesta di entrambi i coniugi”.
10.1 Risulta pacifica, infatti, la intervenuta ed ormai risalente separazione di fatto tra i coniugi, quantomeno a far data dal 2008 (cfr. gli atti introduttivi delle parti).
10.2 Risulta altresì pacifico – dalla stessa prospettazione delle parti, resa nel corso del processo – che la loro comunione spirituale e materiale non possa essere più ricostituita (cfr., da ultimo, la reiterata volontà di entrambe le parti di addivenire ad una pronunzia di divorzio, manifestata con le rispettive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate per l'udienza del 21.10.2024).
11. Spese di giudizio compensate, in ragione sia dell'adesione della resistente – sin dal suo primo atto difensivo – a tutte le domande principali del ricorrente, sia – ed ancor prima – della non identificabilità in alcuna delle parti (le quali si sono limitate a chiedere, concordemente, una pronunzia di divorzio) di una soccombenza processuale.
12. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti indicati nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
650/2024 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Brașov, Romania, in data 18.12.1976 tra Pt_1
e (atto di matrimonio annotato nel Registro dello stato civile del
[...] CP_1
Municipio di Brașov, Romania dell'anno 1976, n. 3642/1976).
pagina 9 di 10 DISPONE che, al passaggio in giudicato della presente sentenza, il Cancelliere provveda alla trasmissione della stessa al competente Ufficiale di stato civile per gli adempimenti di propria eventuale competenza.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti riportati nella sentenza.
Così deciso in HI, alla Camera di Consiglio del 30.10.2024.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
HI, 31.10.24.
Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
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