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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 13665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13665 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 56367/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Nelle persone dei magistrati:
dott. Giampiero Barrasso Presidente dott.ssa Wanda Verusio Giudice rel. dott.ssa Valeria Belli Giudice
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero 56367/2019 del R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 15 settembre 2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta, vertente
TRA
e come in atti rappresentati e difesi in giudizio Parte_1 Parte_2 dall'avv. ER SI;
ATTORI
CONTRO
, come in atti rappresentata e Controparte_1 difesa in giudizio dall'avv. Massimiliano Terrigno;
CONVENUTO
Cui è riunita la causa recante n. r.g. 35586/2022, vertente tra:
e come in atti rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
ER SI;
ATTORI
CONTRO
in come in atti rappresentata e difesa Controparte_1 CP_1 in giudizio dall'avv. Massimiliano Terrigno;
CONVENUTO
OGGETTO: querela di falso.
CONCLUSIONI: all'udienza del 15 settembre 2025 le parti concludevano con il deposito di memorie sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con querela proposta in via principale gli avv.ti e hanno chiesto dichiararsi Parte_1 Pt_2 la falsità della firma riferibile agli stessi contenuta nell'avviso di ricevimento postale relativo alla raccomandata A/C n. 5200643454-06 in data 18/11/09 contraddistinto dal n. 0769900000-
0; con successiva querela di falso rubricata al RG. 35586/22, riunito al presente, gli attori hanno esteso il petitum della prima domanda ex art. 221 cpc anche al cedolino postale di consegna multipla relativo alla medesima raccomandata n. 0769900000-0 spedito il
18.11.2009.
Gli attori lamentano la falsità della sottoscrizione, sostenendo che non sia stata firmata da alcuno dei due, affermando che la falsità della stessa sia rilevabile ictu oculi, in quanto palesemente grossolana.
Si è costituito il , eccependo la prescrizione dell'azione di querela di falso, CP_1
l'inammissibilità dell'azione e la sua infondatezza.
L'Ufficio del PM riceveva rituale comunicazione della pendenza del giudizio.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali;
veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda deve essere rigettata.
Si rammenta che per la rituale proposizione della querela di falso è necessario osservare le specifiche formalità previste dalla legge: a norma dell'art. 221, co. II, c.p.c. deve essere fornita,
a pena di nullità insanabile, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità (non potendo nuovi elementi essere dedotti dalla parte successivamente), salvo che tale falsità sia rilevabile ictu oculi dal documento impugnato e non occorrano particolari indagini per accertarla” (Cass.
10874/2018). Nel caso di specie, la contestazione della falsità contenuta nell'atto introduttivo è estremamente generica: il plico spedito era diretto cumulativamente agli avvocati e Parte_1
odierni attori, i quali non specificano di quale dei due avvocati sarebbe falsa la firma o Pt_2 se, in ipotesi, il plico potesse essere stato ricevuto da soggetto autorizzato del quale si lamenterebbe la falsità della firma. A ciò si aggiunga che non vengono fornite o offerte autentiche di firma da confrontare, al fine di permettere di verificare la palese grossolanità della firma.
Risulta contraddittorio, inoltre, che nella richiesta di pagamento mediante avviso di negoziazione assistita sottoscritta dagli attori in data 26 marzo 2018 (doc. 2 depositato dal condominio) gli attori dichiaravano che l'assegno circolare era stato presumibilmente smarrito all'atto della consegna dalla portiera dello stabile, con dichiarazione palesemente in contrasto con l'oggetto del presente giudizio.
Alla genericità delle allegazioni di aggiunge la mancanza di indicazione degli elementi di prova offerti, laddove tale indicazione costituisce condizione di ammissibilità anche della querela di falso proposta in via principale.
Si rammenta, infatti, che l'art. 221 c.p.c. comma 2, cod. proc. civ., senza distinzione fra querela proposta in via principale e querela proposta in corso di causa, prevede che la querela di falso debba contenere, a pena di nullità, l'indicazione, oltre che degli elementi, delle prove della falsità. L'indirizzo risalente della Corte Suprema è nel senso che, l'atto con il quale viene proposta la querela di falso, in via principale od in corso di causa, deve contenere, a pena di nullità insanabile e, quindi, di inammissibilità della querela, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità (non potendo nuovi elementi essere dedotti dalla parte successivamente), salvo che la falsità sia rilevabile ictu oculi dal documento impugnato e non occorrano indagini particolari per stabilirla (Cass. n. 6383 del 1988; n. 8230 del 1990; n. 10874 del 2018). Osserva inoltre la Suprema Corte che la “facoltà di assegnare alle parti i termini previsti dall'art. 183 cod. proc. civ. per l'indicazione di mezzi di prova e per le produzioni documentali, in giudizio di querela di falso proposta in via principale, non fa venir meno il requisito di validità previsto dall'art. 221, comma 2, cod. proc. civ., secondo cui la querela di falso deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione, oltre che degli elementi, delle prove della falsità” (Cass. n.
27408/2023 in data 26/09/2023).
Sul punto, si limitano invece i querelanti ad allegare di non aver mai ricevuto il plico e di ipotizzare il suo possibile smarrimento, senza articolare né richiedere alcuna prova al riguardo.
Difettano pertanto nel caso in esame i requisiti richiesti dall'art. 221 c.p.c.. Inoltre, si rileva che la querela proposta deve ritenersi altresì inammissibile per difetto di interesse: gli stessi attori querelanti allegano nell'atto introduttivo che intendono avvalersi della richiesta pronuncia di falsità nell'ambito del giudizio instaurato già nel 2009 avverso il
Condominio oggi querelato, per il pagamento del compenso professionale asseritamente maturato dagli avv.ti e nell'ambito di tale giudizio il aveva Parte_1 Pt_2 CP_1 dedotto di aver inviato allo studio legale degli istanti un assegno dell'importo di € 4.295,90 per il pagamento del compenso, contenuto nella raccomandata con A/R la cui cartolina di ricevimento viene nel presente giudizio contestata per falsità.
Tuttavia, già con sentenza n. 22015/2013 in data 31 ottobre 2013 il Tribunale di Roma accertava l'effettivo incasso dell'assegno circolare contenuto nella raccomandata de quo;
la statuizione veniva confermata con sentenza in data 12 ottobre 2020 della Corte d'Appello di
Roma nel procedimento n.1513/2014 (cfr. doc. n. 5 in fasc. causa r.g. CP_1
35586/2022), in cui la Corte ha tra l'altro ritenuto che: “il pagamento a mezzo assegno della somma di € 4.295,00 è rimasto provato dall'intervenuta ricezione, da parte degli appellanti, della lettera in cui esso era custodito” (pag. 6) e che a fronte delle conclusioni già raggiunte dal giudice di primo grado: “gli appellanti, in palese contraddizione, inizialmente evidenziarono che potesse essere andato smarrito (cfr. la lettera in data 26/03/2018 in atti), successivamente ritennero intraprendere il giudizio di querela di falso, di cui sopra” (pag.10 sent. cit.); infine, con il rigetto del ricorso in Cassazione proposto dagli odierni querelanti, di cui alla ordinanza 14261/2024, del 22.5.2024, in r.g. n. 4081/2021, detta sentenza è passata in giudicato.
Ne consegue che la querela deve pertanto essere rigettata.
Spese secondo soccombenza, liquidate come indicato in dispositivo in conformità ai criteri di cui al DM n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta la querela di falso proposta dagli attori in entrambi i giudizi;
- Condanna e al pagamento delle spese processuali in Parte_1 Parte_2 favore del , in che liquida in complessivi € 8.433,00 per Controparte_1 CP_1 compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della XI sezione civile del Tribunale di Roma in data 29 settembre 2025.
IL PRESIDENTE Dott. Giampiero Barrasso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Nelle persone dei magistrati:
dott. Giampiero Barrasso Presidente dott.ssa Wanda Verusio Giudice rel. dott.ssa Valeria Belli Giudice
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero 56367/2019 del R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 15 settembre 2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta, vertente
TRA
e come in atti rappresentati e difesi in giudizio Parte_1 Parte_2 dall'avv. ER SI;
ATTORI
CONTRO
, come in atti rappresentata e Controparte_1 difesa in giudizio dall'avv. Massimiliano Terrigno;
CONVENUTO
Cui è riunita la causa recante n. r.g. 35586/2022, vertente tra:
e come in atti rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
ER SI;
ATTORI
CONTRO
in come in atti rappresentata e difesa Controparte_1 CP_1 in giudizio dall'avv. Massimiliano Terrigno;
CONVENUTO
OGGETTO: querela di falso.
CONCLUSIONI: all'udienza del 15 settembre 2025 le parti concludevano con il deposito di memorie sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con querela proposta in via principale gli avv.ti e hanno chiesto dichiararsi Parte_1 Pt_2 la falsità della firma riferibile agli stessi contenuta nell'avviso di ricevimento postale relativo alla raccomandata A/C n. 5200643454-06 in data 18/11/09 contraddistinto dal n. 0769900000-
0; con successiva querela di falso rubricata al RG. 35586/22, riunito al presente, gli attori hanno esteso il petitum della prima domanda ex art. 221 cpc anche al cedolino postale di consegna multipla relativo alla medesima raccomandata n. 0769900000-0 spedito il
18.11.2009.
Gli attori lamentano la falsità della sottoscrizione, sostenendo che non sia stata firmata da alcuno dei due, affermando che la falsità della stessa sia rilevabile ictu oculi, in quanto palesemente grossolana.
Si è costituito il , eccependo la prescrizione dell'azione di querela di falso, CP_1
l'inammissibilità dell'azione e la sua infondatezza.
L'Ufficio del PM riceveva rituale comunicazione della pendenza del giudizio.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali;
veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda deve essere rigettata.
Si rammenta che per la rituale proposizione della querela di falso è necessario osservare le specifiche formalità previste dalla legge: a norma dell'art. 221, co. II, c.p.c. deve essere fornita,
a pena di nullità insanabile, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità (non potendo nuovi elementi essere dedotti dalla parte successivamente), salvo che tale falsità sia rilevabile ictu oculi dal documento impugnato e non occorrano particolari indagini per accertarla” (Cass.
10874/2018). Nel caso di specie, la contestazione della falsità contenuta nell'atto introduttivo è estremamente generica: il plico spedito era diretto cumulativamente agli avvocati e Parte_1
odierni attori, i quali non specificano di quale dei due avvocati sarebbe falsa la firma o Pt_2 se, in ipotesi, il plico potesse essere stato ricevuto da soggetto autorizzato del quale si lamenterebbe la falsità della firma. A ciò si aggiunga che non vengono fornite o offerte autentiche di firma da confrontare, al fine di permettere di verificare la palese grossolanità della firma.
Risulta contraddittorio, inoltre, che nella richiesta di pagamento mediante avviso di negoziazione assistita sottoscritta dagli attori in data 26 marzo 2018 (doc. 2 depositato dal condominio) gli attori dichiaravano che l'assegno circolare era stato presumibilmente smarrito all'atto della consegna dalla portiera dello stabile, con dichiarazione palesemente in contrasto con l'oggetto del presente giudizio.
Alla genericità delle allegazioni di aggiunge la mancanza di indicazione degli elementi di prova offerti, laddove tale indicazione costituisce condizione di ammissibilità anche della querela di falso proposta in via principale.
Si rammenta, infatti, che l'art. 221 c.p.c. comma 2, cod. proc. civ., senza distinzione fra querela proposta in via principale e querela proposta in corso di causa, prevede che la querela di falso debba contenere, a pena di nullità, l'indicazione, oltre che degli elementi, delle prove della falsità. L'indirizzo risalente della Corte Suprema è nel senso che, l'atto con il quale viene proposta la querela di falso, in via principale od in corso di causa, deve contenere, a pena di nullità insanabile e, quindi, di inammissibilità della querela, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità (non potendo nuovi elementi essere dedotti dalla parte successivamente), salvo che la falsità sia rilevabile ictu oculi dal documento impugnato e non occorrano indagini particolari per stabilirla (Cass. n. 6383 del 1988; n. 8230 del 1990; n. 10874 del 2018). Osserva inoltre la Suprema Corte che la “facoltà di assegnare alle parti i termini previsti dall'art. 183 cod. proc. civ. per l'indicazione di mezzi di prova e per le produzioni documentali, in giudizio di querela di falso proposta in via principale, non fa venir meno il requisito di validità previsto dall'art. 221, comma 2, cod. proc. civ., secondo cui la querela di falso deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione, oltre che degli elementi, delle prove della falsità” (Cass. n.
27408/2023 in data 26/09/2023).
Sul punto, si limitano invece i querelanti ad allegare di non aver mai ricevuto il plico e di ipotizzare il suo possibile smarrimento, senza articolare né richiedere alcuna prova al riguardo.
Difettano pertanto nel caso in esame i requisiti richiesti dall'art. 221 c.p.c.. Inoltre, si rileva che la querela proposta deve ritenersi altresì inammissibile per difetto di interesse: gli stessi attori querelanti allegano nell'atto introduttivo che intendono avvalersi della richiesta pronuncia di falsità nell'ambito del giudizio instaurato già nel 2009 avverso il
Condominio oggi querelato, per il pagamento del compenso professionale asseritamente maturato dagli avv.ti e nell'ambito di tale giudizio il aveva Parte_1 Pt_2 CP_1 dedotto di aver inviato allo studio legale degli istanti un assegno dell'importo di € 4.295,90 per il pagamento del compenso, contenuto nella raccomandata con A/R la cui cartolina di ricevimento viene nel presente giudizio contestata per falsità.
Tuttavia, già con sentenza n. 22015/2013 in data 31 ottobre 2013 il Tribunale di Roma accertava l'effettivo incasso dell'assegno circolare contenuto nella raccomandata de quo;
la statuizione veniva confermata con sentenza in data 12 ottobre 2020 della Corte d'Appello di
Roma nel procedimento n.1513/2014 (cfr. doc. n. 5 in fasc. causa r.g. CP_1
35586/2022), in cui la Corte ha tra l'altro ritenuto che: “il pagamento a mezzo assegno della somma di € 4.295,00 è rimasto provato dall'intervenuta ricezione, da parte degli appellanti, della lettera in cui esso era custodito” (pag. 6) e che a fronte delle conclusioni già raggiunte dal giudice di primo grado: “gli appellanti, in palese contraddizione, inizialmente evidenziarono che potesse essere andato smarrito (cfr. la lettera in data 26/03/2018 in atti), successivamente ritennero intraprendere il giudizio di querela di falso, di cui sopra” (pag.10 sent. cit.); infine, con il rigetto del ricorso in Cassazione proposto dagli odierni querelanti, di cui alla ordinanza 14261/2024, del 22.5.2024, in r.g. n. 4081/2021, detta sentenza è passata in giudicato.
Ne consegue che la querela deve pertanto essere rigettata.
Spese secondo soccombenza, liquidate come indicato in dispositivo in conformità ai criteri di cui al DM n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta la querela di falso proposta dagli attori in entrambi i giudizi;
- Condanna e al pagamento delle spese processuali in Parte_1 Parte_2 favore del , in che liquida in complessivi € 8.433,00 per Controparte_1 CP_1 compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della XI sezione civile del Tribunale di Roma in data 29 settembre 2025.
IL PRESIDENTE Dott. Giampiero Barrasso