Versione
26 aprile 1986
26 aprile 1986
Art. 1. 1. Il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49 , concernente disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 10, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "purche' tali da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro".
L'articolo 11 e' soppresso.
AVVERTENZA:
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 8 maggio 1986.
All'articolo 10, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "purche' tali da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro".
L'articolo 11 e' soppresso.
AVVERTENZA:
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 8 maggio 1986.
Giurisprudenza • 261
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 05/05/2009, n. 377Provvedimento: […] In punto di diritto l'art. 10, del d.l. 29 gennaio 1983, n.17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n.79, così dispone:Leggi di più...
(comma 1°). (comma 4°). Con l'art. 10 del d.l. 28 febbraio 1986, n.49, convertito, con modificazioni, dall'art.1, della legge n.120/1986, il Legislatore ha disposto che: . Orbene, la succitata normativa ha trovato piena applicazione alla fattispecie di causa, in quanto al ricorrente, dispensato dal servizio per inidoneità, in deroga a quanto previsto dall'art.10, del d.l. n.17/1983, è stata attribuita l'indennità integrativa speciale nella misura intera, sin dal sorgere del diritto a pensione, come è dato evincere dalla documentazione riversata in atti dall'Ente previdenziale. - art. 10 legge 79/1983·
- pensionamento anticipato·
- giurisprudenza Corte dei Conti·
- prescrizione quinquennale·
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- art. 10 d.l. 49/1986