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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/07/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 03/07/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 4622/2025, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. TANZARELLA VINCENZO DANILO e
, c.f. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. TANZARELLA VINCENZO DANILO
RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 04/03/2025, con cui e , Parte_1 Parte_2 unitisi in matrimonio a Aci Catena in data 26.5.2006 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Aci Catena al numero 14 parte II serie A dell'anno 2006), hanno chiesto: “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 5.3.25;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con decreto di omologazione Tribunale di Brescia del 9.12.2021;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
Pag. 1 di 3 Tribunale Ordinario di Brescia
«1. affidamento condiviso dei due figli minori con residenza e convivenza prevalente presso la madre;
2) diritto / obbligo del padre di tenerli con sé un fine settimana su due prelevandoli il sabato alle 16.00 presso l'abitazione riportandoli lunedì mattina a scuola;
3) diritto /obbligo del padre di tenere con sé i minori una sera alla settimana prelevandoli dalla abitazione della madre alle 18,30 e riportandoli il mattino successivo a scuola: tale giorno salvo diverso e preventivo accordo, sarà il mercoledì;
4) diritto / obbligo del padre di tenere con sé i minori tre settimane anche non consecutive durante le ferie estive;
5) i minori trascorreranno metà delle festività di Natale e Pasqua con ciascun genitore in modo che il giorno di Natale di un anno saranno con il signor e il giorno di Pasqua del medesimo anno con la NO (salvo diverso Pt_2 Pt_1 preventivo consensuale accordo) e che l'anno successivo i giorni di permanenza dei figli con i genitori saranno invertiti;
6) la casa coniugale di Brescia, Via Monte Santo, n. 5, già di esclusiva proprietà della NO verrà assegnata, Pt_1 unitamente a tutti gli arredi e i corredi, alla stessa NO che l'abiterà con i minori;
Pt_1
7) la rata del mutuo rimarrà ad esclusivo carico della NO;
Pt_1
8) il signor corrisponderà alla NO mensilmente l'importo di 600,00 euro a titolo di contributo per il Pt_2 Pt_1 mantenimento dei due figli minori (300,00 euro per ciascun figlio) da erogarsi entro il giorno 5 di ogni mese, sino a che i figli raggiungano l'autosufficienza economica;
9) le spese straordinarie che siano previamente concordate e debitamente documentate saranno divise tra i coniugi nella misura del 50%; quanto alle modalità di rimborso delle spese straordinarie, in deroga al protocollo, le parti si impegnano, entro il giorno 5 del mese, a trasmettersi reciprocamente via mail le ricevute delle spese straordinarie anticipate nel corso del mese precedente ed entro il giorno 15 del mese ad effettuare i relativi pagamenti, salvi gli eventuali reciproci conguagli;
10) corresponsione degli assegni familiari alla moglie;
11) adozione del regime delle spese straordinarie così come da “Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Brescia e l'ordine degli avvocati di Brescia” in data 14/07/2016;
12) reciproco assenso al rilascio del passaporto per l'espatrio;
13) i coniugi, fermo quanto sopra, entrambi insegnanti, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver già concordemente diviso i beni e di nulla aver a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo, ragione o causale ivi incluse spese di mantenimento»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili tra i coniugi:
e Parte_1
Parte_2 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
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Tribunale Ordinario di Brescia
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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