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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 18 febbraio 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2022/2023 R.G. e vertente
fra
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Mariangela Nella ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso di lei studio, in Filiano, alla via Iscalunga n. 32, giusta manddto in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Vito Dinoia, iusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio Per_1
in Fiumicino, come in atti;
[...]
RESISTENTE
OGGETTO: assegno mensile di assistenza.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 12.07.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha adito l'autorità giudiziaria al fine di ottenere, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, beneficio denegato durante la fase amministrativa e durante l'esperito accertamento tecnico preventivo. Ha chiesto, pertanto, disporsi il rinnovo della C.T.U. al fine di superare il predetto giudizio.
Con memoria depositata il 04.01.2024 si è costituito l' che ha domandato il CP_1
rigetto del ricorso, deducendo la insussistenza del requisito sanitario per fruire del beneficio rivendicato.
La causa è stata istruita mediante C.T.U. e, in data 18 febbraio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
In via preliminare va dichiarata la tempestività dell'atto di dissenso alle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
Nel merito, il ricorso è fondato, sussistendo in capo alla ricorrente le condizioni per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
Sulla base delle contestazioni della parte ricorrente, è stato disposto che il C.T.U. della precedente fase, dott. esaminasse la documentazione Persona_2
sanitaria sopravvenuta e prodotta nel presente giudizio.
Il Consulente ha, quindi, ritenuto la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento del beneficio in esame con decorrenza dal 13 luglio 2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e,
2 peraltro, immuni da rilievi critici, sia con riguardo alla sussistenza del requisito sanitario legittimante la prestazione domandata, sia con riguardo alla sua decorrenza.
3. Quanto alle spese di lite del presente giudizio, in applicazione del verbale del
03 novembre 2022, sottoscritto dal Presidente della Sezione Civile e dai Giudici della Sottosezione Lavoro dell'intestato Tribunale, previa compensazione tra le parti nella misura dei 4/5, la restante quota di 1/5, pari ad euro 539,40 oltre accessori di legge, va posta a carico di e favore del procuratore antistatario CP_1
della parte ricorrente.
Il riconoscimento del requisito sanitario da epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, nonché da epoca successiva al primo accertamento peritale e al deposito del ricorso oggetto del presente giudizio comporta la compensazione tra le parti delle spese di lite della fase ATP, poiché non smentisce la correttezza dell'operato dell' in sede amministrativa e CP_1
giustifica la fondatezza della posizione processuale assunta, al momento della sua costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 12.07.2023, ogni altra domanda, Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dal 13 luglio
2024;
b) in relazione al presente giudizio, previa compensazione dei 4/5, condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle CP_1
spese di lite della restante quota di 1/5 che liquida complessivamente in €
539,40 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario;
c) compensa interamente le spese della fase ATP.
Potenza, 18 febbraio 2025.
3 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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