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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/10/2025, n. 14147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14147 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XI civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria
Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte al R.G.N 11989 e 30858 dell'anno 2022, vertenti
TRA
in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore e in persona Parte_2 dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, Viale
Giuseppe Mazzini n. 6, presso lo studio dell'Avv. Stefano Santarossa, che le rappresenta e difende, come da procura speciale depositata, in via telematica, unitamente all'atto di opposizione per e a procura generale Parte_2 alle liti rep. 6049 e racc. 4294 dell'1.02.2019 in atti per
[...]
Parte_1 opponenti
E
pagina 1 di 26 in persona del suo amministratore Controparte_1 unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,
Piazza Cavour n. 17, presso lo studio dell'Avv. Massimo Cortesi, che la rappresenta e difende, come da procure depositate, in via telematica, unitamente alle comparse di risposta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratto d'opera professionale
Conclusioni: disposta la trattazione cartolare in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 marzo 2025, le parti hanno depositato note di trattazione scritta. In particolare, parte opposta ha chiesto il rigetto delle opposizioni e la conferma dei decreti ingiuntivi e l'opponente si è riportata alle conclusioni rassegnate in atti, in particolare, in citazione e nelle memorie ex art 183
c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo lo Studio M. ha Controparte_1 esposto di aver concluso, in data 11.07.2019, un contratto di collaborazione, avente ad oggetto l'espletamento di attività di tenuta della contabilità e consulenza in favore delle società Controparte_2 Parte_1
e tutte
[...] Parte_2 CP_3 Controparte_4 appartenenti al medesimo gruppo, per una remunerazione mensile di €
12.0000, 00 oltre IVA.
pagina 2 di 26 La ricorrente, dato atto che il rapporto contrattuale era proseguito sino al
30.09.2021, ha, quindi, rappresentato di essere creditrice nei confronti della della complessiva somma di € 14.640,00 iva Parte_2 compresa, di cui alle fatture n. 53 del 02.08.2021, n. 61 del 03.09.2021 e n.
65 dell'1.10.2021, dell'importo di € 4.000,00 oltre IVA ciascuna, quale quota parte del compenso di luglio, agosto e settembre 2021, e ha chiesto di ingiungere alla controparte il pagamento della predetta somma rimasta inevasa.
Emesso il provvedimento monitorio, notificato in data 28 dicembre 2021, con atto di citazione, notificato in data 4.02.2022, la Parte_2 ha proposto opposizione.
[...]
Con separato ricorso monitorio la medesima Controparte_1 ha chiesto di ingiungere alla
[...] Parte_1 il pagamento, in suo favore, della somma di Euro 29.900,00,
[...] oltre interessi e spese, adducendo il mancato saldo delle fatture n. 52 del
2.08.2021, n. 62 del 3.09.2021 e n. 66 dell'1.10.2021 di € 8.000,00 oltre
IVA ciascuna, quale quota parte dei compensi dovuti per i mesi di luglio, agosto e settembre 2021 in forza del medesimo contratto dell'11.07.2019, azionato nel procedimento monitorio instaurato a carico della Parte_2
con cui gli era stato riconosciuto un corrispettivo di € 12.000,00
[...] oltre IVA al mese per tenuta contabilità e consulenza in favore delle società
Controparte_2 Parte_1 Parte_2
e CP_3 Controparte_4
Emesso il provvedimento monitorio, notificato in data 21.03.2022, con atto di citazione, notificato il 26.04.2022, la Parte_1
, ha proposto opposizione.
[...]
pagina 3 di 26 I due giudizi, nei quali si è costituita lo Controparte_1 sono stati riuniti, per ragioni di connessione oggettiva, venendo in rilievo pretese creditorie aventi titolo nel medesimo contratto d'opera professionale.
Nel dettaglio le opponenti hanno chiesto la revoca dei decreti ingiuntivi, precisando che il mancato saldo delle fatture azionate in sede monitoria era dipeso dai gravi inadempimenti imputabili allo Controparte_1
In particolare, hanno contestato che la controparte non aveva
[...] provveduto ad effettuare il passaggio di consegne allo Parte_3 subentrato nell'espletamento dell'attività di tenuta della contabilità e consulenza, rifiutando la consegna della documentazione a fronte del mancato pagamento delle fatture emesse, così che i nuovi commercialisti avevano dovuto provvedere ad una integrale ricostruzione della contabilità, con maggiori oneri per le clienti.
pagina 4 di 26 Le opponenti hanno, poi, lamentato la condotta inadempiente della controparte che non aveva provveduto a talune prestazioni, tra cui la redazione del bilancio 2020 e altri incombenti di natura fiscale e contabile, riferibili al periodo di vigenza del contratto con essa intercorso, che erano state, poi, espletate da parte dello con conseguente Parte_3 remunerazione in favore di quest'ultimo. Hanno, quindi, lamentato la violazione, da parte dell'opposta, dell'art. 4 del contratto, che imponeva la necessaria presenza fisica del dott. e del dott. Controparte_5 [...] presso le sedi societarie. Nello specifico, hanno rilevato che la Per_1 presenza del primo si era progressivamente ridotta nell'ultimo semestre del
2021 e che il secondo era stato arbitrariamente sostituito da altri commercialisti, privi dell'esperienza ventennale che contraddistingueva il collega. Hanno lamentato che nessuna prestazione era stata resa nel mese di agosto 2021 atteso che i professionisti in ferie non erano stati sostituiti.
Infine, hanno addotto che parti del contratto concluso con la società opposta erano cinque società, così che non era giustificabile la richiesta di compenso nella misura domandata, tale per cui l'onorario mensile di €
12.000,00 era stato chiesto unicamente alle due opponenti, in ragione di €
4.000,00 al mese per la e di € 8.000,00 per la Parte_2 [...]
Parte_1
In ragione della sollevata eccezione di inadempimento e della domandata compensazione con il credito vantato nei confronti della controparte per il pagamento delle competenze richieste dallo per rimediare Parte_3 agli inadempimenti dell'opposta, hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, la riduzione delle somme eventualmente dovute.
pagina 5 di 26 Si è costituita in entrambi i giudizi lo Controparte_1 che, premesso che l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. era stata sollevata solo quando essa opposta si era rifiutata di rinnovare il contratto alle condizioni richieste dalla controparte, atteso che, sino a quel momento, non aveva ricevuto rilievi da parte delle opponenti circa il suo operato, ha negato di essersi mai resa inadempiente. Nel dettaglio l'opposta
- dato atto di non avere ostacolato il passaggio di consegne con lo Pt_3 che, piuttosto, nonostante richiestone, non aveva dato la
[...] collaborazione dovuta - ha evidenziato che la sostituzione dei commercialisti che avevano coadiuvato il dott. era stata CP_1 concordata;
che l'art. 4 del contratto non prevedeva la presenza fisica dei professionisti presso le sedi societarie delle clienti;
che la collaborazione dello Studio non era venuta meno nel mese di agosto;
che tutte le prestazioni dovute erano state rese laddove le doglianze sollevate in ordine ai dedotti inadempimenti erano generiche ovvero riferite a prestazioni cui l'opposta non era tenuta in quanto estranee al contratto ovvero da eseguire in data successiva al termine del rapporto ovvero alla approvazione del bilancio, che, pur predisposto dallo Studio non era Controparte_1 stato poi approvato, in tale testo, per volontà della controparte. Infine, parte opposta ha evidenziato che erano state le stesse opponenti a chiedere una ripartizione del compenso tra le due società nella misura di cui ai ricorsi monitori atteso che le altre tre società del gruppo non erano operative.
Ha pertanto chiesto il rigetto delle opposizioni e la conferma dei provvedimenti monitori.
pagina 6 di 26 2. Tanto esposto si osserva che costituisce circostanza pacifica e documentale che, con contratto concluso l'11 luglio 2019, parte opposta era stata incaricata della tenuta della contabilità e di provvedere alla consulenza fiscale per le società , Controparte_2 Parte_1 [...]
e L'incarico comprendeva Parte_2 CP_3 Controparte_4 anche la redazione della relazione sulla gestione e del verbale di approvazione del bilancio oltre agli adempimenti relativi al deposito. A fronte di tali prestazioni era previsto un compenso mensile di € 12.000,00 oltre IVA. Nel dettaglio, con riferimento alle risorse impegnate in tale attività, era previsto che “per lo svolgimento dell'incarico, che si sostanzierà nella esternalizzazione delle attività contabili e amministrative delle società elencate in premessa, oltre al titolare dello Studio, Dr.
e della sua struttura, sarà a disposizione, con impegno Controparte_5 giornaliero, il Dottore commercialista Sig. con esperienza Persona_1 professionale specifica di oltre venti anni, che sarà coadiuvato dal Sig.
esperto in contabilità, gestione societaria e procedure Persona_2 informatiche”. Il contratto aveva una durata di un anno dall'1 luglio 2019 al
30 giugno 2020 e ne era previsto il rinnovo tacito annuale, in assenza di disdetta, da comunicare con raccomandata, con preavviso di trenta giorni
(cfr. all. 2 di parte opponente). Risulta quindi che, con nota del 13 aprile
2021, , e nelle qualità di Persona_3 Controparte_6 Persona_4 procuratore speciale e legali rappresentanti delle società indicate nel contratto dell'11 luglio 2019, avevano comunicato disdetta, restando a disposizione per la stipula di un eventuale altro contratto (cfr. disdetta all. da parte opposta). E', quindi, pacifico che, avviate le trattative per la stipula di un nuovo contratto, non andate a buon fine (cfr. all. da 5 a 12 di parte opposta), il rapporto era proseguito sino al 30.09.2021.
pagina 7 di 26 3. Ciò posto si osserva che con le domande proposte in sede monitoria parte opposta ha chiesto il pagamento del compenso relativo ai mesi di luglio, agosto e settembre 2021.
Tale pretesa è stata contestata dalle opponenti, in primo luogo, in ragione del fatto che la controparte non aveva provveduto al passaggio di consegne in favore dello studio che le era subentrato nello svolgimento delle Pt_3 attività di tenuta della contabilità e di consulenza, con la conseguenza che il nuovo commercialista aveva dovuto provvedere autonomamente al reperimento della documentazione utile, con un aggravio di costi.
Al riguardo va rilevato che dall'istruttoria espletata è emerso che con e mail del 10.09.2021 parte opposta aveva sollecitato il dott. , legale Pt_2 rappresentante della suo interlocutore nella Parte_2 gestione del rapporto contrattuale, ad individuare e comunicare le risorse con le quali effettuare il passaggio di consegne e il trasferimento delle opportune informazioni in vista della prossima scadenza dell'incarico in data 30.09.2021 (all.16 della comparsa) e che, avuta notizia del fatto che il passaggio di consegne doveva essere fatto allo con e mail Parte_3 del 15.09.2021, aveva evidenziato al dott. l'urgenza del Persona_5 passaggio di consegne data l'imminenza della cessazione dell'incarico, mostrando altresì la propria disponibilità nel coadiuvare il nuovo Studio nella gestione della contabilità giornaliera e precisando “lascio a te stabilire tempi e modalità per i necessari trasferimenti che ritengo possano essere fatti con il collega che sta seguendo l'attività di controllo” Parte_4
(all.18 della comparsa).
pagina 8 di 26 Successivamente, con email del 20.09.2021 la stessa opposta aveva fatto presente alla cliente di non aver avuto risposta a tale sua richiesta (all.19 della comparsa) e con email del 30.09.2021 aveva fatto alle opponenti un resoconto delle attività espletate (cfr. all. 20).
Premesso, quindi, che la citata nota del 30.09.2021 non rappresentava essa stessa il passaggio di consegne, ma aveva il solo scopo di fornire sommarie e preliminari informazioni in merito alla situazione contabile delle società, tant'è che la stessa opposta aveva specificato di essere disponibile ad offrire ulteriori delucidazioni sul punto, va considerato che, alla luce di quanto sopra esposto, deve escludersi che lo si Controparte_1 sia reso indisponibile ad un passaggio di consegne.
Piuttosto, dalla lettura della corrispondenza sopra menzionata emerge che la società aveva mostrato disponibilità a tal fine, così che l'assenza di ulteriori interlocuzioni con lo studio era ascrivibile a quest'ultimo, cui era Pt_3 stato chiesto di stabilire “tempi e modalità” per i necessari trasferimenti, non risultando che tale associazione abbia più preso contatti con parte opposta.
Va, inoltre, considerato quanto dichiarato dal legale rappresentante dell'opposta, che, in sede di interpello, ha riferito che la Controparte_5 documentazione contabile delle società doveva essere conservata presso i relativi uffici amministrativi, siti in Via Dora, precisando che la stessa veniva aggiornata in tempo reale nei computer in loco così che i soggetti autorizzati potevano visionarla e stamparla (cfr. verbale dell'udienza del
2.10.2024).
pagina 9 di 26 Invero, deve ritenersi che in questi termini sia stata effettivamente tenuta la contabilità delle società atteso che tale circostanza trova conferma nella documentazione depositata dalle stesse opponenti e, in particolare, nella comunicazione del 2.02.2022 dello che, nel riepilogare le Parte_3 attività svolte, aveva precisato “abbiamo acquisito una situazione contabile dal sistema software presente in azienda” (cfr. all. 3 alla comparsa di risposta).
Dunque, la contestazione, secondo cui detto sistema software non era individuabile, è priva di fondamento e deve ritenersi che lo Parte_3 abbia avuto accesso alla contabilità tenuta dallo Controparte_1
(cfr. terze memorie 183 VI comma c.p.c. in favore della
[...] [...]
. Parte_1
4. Analogamente va rigettata l'eccezione di inadempimento sollevata al fine di lamentare la mancata esecuzione delle prestazioni, di cui parte opposta era stata incaricata, con riguardo alla redazione della bozza di bilancio annuale.
Nel dettaglio premesso che gli unici bilanci redatti nella loro definitiva formulazione dallo sono quelli delle due società opponenti, Parte_3 non essendo in discussione che parte opposta abbia curato la redazione e il deposito dei bilanci delle altre tre società del gruppo, non operative (cfr. sul punto email dell'11.07.2021, con cui il aveva chiesto se era possibile Pt_2 definire i bilanci anche di e , Parte_1 Parte_2 lasciando così intendere che gli altri bilanci erano stati definiti nonché all.
10 di , si osserva che dalle risultanze istruttorie è Parte_2 emerso che lo aveva provveduto a Controparte_1 giugno/luglio 2021 ad elaborare, per entrambe le opponenti, una bozza del bilancio, che era stata poi modificata dallo Parte_3
pagina 10 di 26 In particolare, il teste , commercialista dello studio ha Tes_1 Pt_3 riferito che vi era un progetto di bilancio, non approvato, per entrambe le società, sul quale erano state apportate delle modiche che avevano, in particolare, riguardato il bilancio di (cfr. Parte_2 deposizione resa dal teste all'udienza del 2.10.2024).
Quindi, il teste componente del collegio sindacale della Tes_2 [...]
ha ricordato che, a luglio 2021, Parte_1 aveva ricevuto il testo del bilancio redatto da parte opposta, sul quale il collegio sindacale aveva iniziato a lavorare, redigendo una relazione (cfr. deposizione resa da tale testimone all'udienza del 2.10.2024).
Inoltre, è stata depositata, dalla stessa opponente, la relazione redatta dal
Dott. riferita al bilancio in cui Persona_6 Parte_2
è scritto “il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Parte_2 al 31.12.2020 (…) L'organo di controllo nulla oppone a che
[...]
l'Assemblea approvi il progetto di Bilancio redatto dall'Organo amministrativo”. (cfr. all. 8 dell'opposizione).
Invero, tale relazione è datata 1.10.2021, così che, considerato che parte opposta ha svolto la sua opera professionale sino al 30.09.2021, deve ritenersi che si riferisca al bilancio da essa elaborato, tanto più che dalla deposizione del teste emerge che l'attività svolta dallo Tes_1 Pt_3
consistita nell'apportare delle modifiche al bilancio, si era
[...] protratta per tutto il mese di ottobre.
pagina 11 di 26 Si osserva, quindi, che dalla documentazione in atti risulta che, con email del 15.09.2021, il , dato atto che “per quanto concerne i bilanci del Pt_2
2020, per i quali vi è un ritardo come sa dovuto al contemporaneo lavoro di altre attività ordinarie di Via Dora, che non permettono di completare le attività di controllo e consultazione dei documenti richiesti dallo studio
, aveva richiesto un'attività sinergica tra i due studi per completare Pt_3 la predisposizione del bilancio per il 30.09.2021 (cfr. all. 17 di parte opposta). Tale nota faceva seguito ad una precedente comunicazione del
31.08.2021, con cui parte opponente aveva espresso la volontà di sottoporre i bilanci allo studio (cfr. all. 15 di parte opposta). Pt_3
Ne consegue che deve escludersi che parte opposta si fosse resa inadempiente agli obblighi cui era tenuta, sottraendosi all'esecuzione delle prestazioni di cui era stata incaricata, relative alla predisposizione delle bozze dei bilanci di esercizio, che dalle risultanze istruttorie, come sopra esaminate, risultano, piuttosto, essere state redatte, anche se poi rettificate, stante la volontà delle opponenti sottoporle al nuovo studio prima della relativa elaborazione definitiva, così da recepire le modifiche ad esse apportate.
Pertanto, non essendo stati lamentati, nella formulazione dell'eccezione di inadempimento, specifici errori commessi dallo Controparte_7 nella predisposizione delle bozze di bilancio, che era onere di parte
[...] opponente allegare, tanto più alla luce della relazione dell'1 ottobre 2020 sopra menzionata, deve escludersi che sia ravvisabile un inadempimento, sotto il profilo in esame, tale da giustificare il mancato riconoscimento di un compenso.
pagina 12 di 26 5. Ciò posto con riguardo agli ulteriori inadempimenti contestati si osserva che alcuni incombenti, come risulta anche dalle stesse deduzioni di parte opponente, avevano una scadenza successiva alla fine del rapporto professionale con la società opposta, pacificamente intervenuta in data
30.09.2021.Si tratta, nel dettaglio, della redazione ed invio all'
[...]
del Modello 770, della redazione e dell'invio del modello CP_8 unico società di capitali 2021 redditi 2020 e del modello IRAP 2021, redditi
2020, della redazione ed invio delle certificazioni uniche riferite ai redditi di lavoro autonomo dell'anno 2021, del dichiarativo Esterometro relativo al terzo trimestre 2021 e della liquidazione IVA periodica relativa al terzo trimestre 2021.
Ne consegue che deve escludersi che parte opposta si sia resa inadempiente relativamente a tali incombenti.
6. Tuttavia, va considerato che, come evidenziato da parte opponente, la redazione delle dichiarazioni dei redditi riferite all'anno 2020 era stata certamente considerata nelle competenze di parte opposta.
In altre parole, se è vero che la normativa adottata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19 ha differito le scadenze previste per alcuni adempimenti fiscali, è altresì vero che, nel determinare il compenso dovuto a parte opposta, tali adempimenti sono stati considerati.
Il compenso a forfait di € 12.000,00 al mese era stato, infatti, calcolato considerando anche le dichiarazioni dei redditi.
Ne consegue che la mancata redazione del modello 770 e del modello IRAP per i redditi 2020 non può non incidere sul corrispettivo dovuto.
pagina 13 di 26 7. La società opponente ha, quindi, riferito che alcune prestazioni rimaste inadempiute riguardavano la stampa del libro giornale e dei partitari, la stampa dei registri IVA e delle liquidazioni periodiche, la stampa del libro inventari e del registro beni ammortizzabili previa relativa revisione, che dovevano essere effettuate dopo la chiusura del bilancio.
Ne discende che nessun obbligo di procedere alle attività in questione è ravvisabile a carico di parte opposta, atteso che l'approvazione del bilancio
è intervenuta dopo la cessazione dell'incarico professionale, per volontà delle opponenti che hanno voluto sottoporre le relative bozze allo Pt_3
[...]
Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento al mancato pagamento del tributo camerale, che presuppone l'intervenuta approvazione del bilancio.
8. Si osserva quindi, che le opponenti, nel dedurre che parte opposta non aveva provveduto agli incombenti relativi ai ravvedimenti operosi, primo acconto imposte IRES e IRAP, non hanno indicato quando si erano dichiarate pronte al tardivo pagamento di tali tributi inevasi alla relativa scadenza, così da doversi ritenere che l'opposta fosse tenuta a provvedere agli incombenti correlati al ravvedimento operoso.
9. Ciò posto deve escludersi che la società opposta fosse tenuta a provvedere all'invio al sistema TS dei dati di incasso provenienti dai crediti assicurativi degli anni 2019-2021 e alla comunicazione all' dei Controparte_8 dati relativi alla “riscossione dei compensi dei medici, fatturati dal medico al paziente ma incassati dalla clinica”, trattandosi di prestazioni che non risultano essere state affidate allo nel Controparte_9 contratto per cui è causa (cfr. all. 2 di parte opponente).
pagina 14 di 26 10. Alla luce della deposizione resa dal teste che ha riferito del Tes_2 tempestivo pagamento dell'imposta sostitutiva al 30.06.2021, deve ritenersi che l'opposta abbia provveduto alla rivalutazione dei beni di impresa ai sensi dell'art. 1, comma 83, della legge n. 178/2020 atteso che la stessa era,
a tale data (30.06.2021), la commercialista delle opponenti, non potendo darsi rilievo alla deposizione del teste atteso che il capitolo di Tes_1 prova riferiva tale attività a ottobre 2021.
Si osserva quindi che parte opposta ha dato prova di aver redatto i report mensili (cfr. deposizione resa all'udienza del 2.10.2024 dal teste Per_2 della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, il quale ha riferito di aver provveduto alla relativa predisposizione).
11. Tanto esposto ritiene questo giudice di dover disattendere l'eccezione di inadempimento sollevata al fine di rilevare la non “corretta imputazione degli “acconti” ricevuti dalla Regione/ASL Sicilia (predisposizione anche di un parere)”, mancata “ricostruzione emolumenti erogati/stanziati in favore dell'amministratore e dei professionisti”, mancata “predisposizione della documentazione necessaria al collegio sindacale” o al revisore dei conti per la redazione delle relazioni al bilancio e parziale stampa estratti conto clienti, fornitori e banche per verifiche congruenze e quadrature.
pagina 15 di 26 Sul punto va, infatti, evidenziata la genericità degli inadempimenti contestati, in assenza di specifiche indicazioni in ordine agli errori commessi nella imputazione degli acconti ricevuti dalla Regione/ASL
Sicilia, non essendo stata allegata né tanto meno provata una richiesta di parere, che avrebbe determinato l'obbligo per l'opposta di prestare la consulenza richiesta;
quali stampe sarebbero mancate nell'attività parzialmente svolta dalla controparte, quali emolumenti/stanziamenti in favore di professionisti non sarebbero stati effettuati e, in quali termini, non sarebbero stati ricostruiti i compensi dell'amministratore nonché quale documentazione da presentare al collegio sindacale o al revisore dei conti non sarebbe stata predisposta, in ciò, peraltro, valutato, con riferimento agli ultimi due citati inadempimenti, quanto riportato nella relazione del collegio sindacale dell'1.10.2021, con riferimento al bilancio della
[...]
Parte_2
Invero, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.” (cfr. Cass. 21 maggio 2019, n. 13685; Cass. 20 gennaio
2015, n. 826; Cass. 15 luglio 2011, n. 15659; Cass., sez. un. 30 ottobre
2001, n. 13533).
pagina 16 di 26 Al riguardo va, tuttavia, evidenziato che “chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto. Ne deriva che, ove
l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione” (cfr. Cass. 16 marzo 2018, n. 6618).
Solo il rispetto del predetto onere consente, d'altra parte, di circoscrivere il thema probandum con pieno dispiegarsi del contraddittorio processuale.
Sulla scorta di tali considerazioni bisogna, dunque, ritenere che chiunque deduca, anche in via di eccezione, l'altrui inadempimento non può limitarsi a generiche allegazioni, ma deve individuare, in modo specifico, tutte le circostanze che lo integrano.
La necessità di indicare specificamente l'inadempimento contestato è, infatti, funzionale a consentire alla controparte di dare prova di aver eseguito le prestazioni a suo carico e al giudice di valutare se il contestato inadempimento sia o meno idoneo a giustificare il mancato pagamento del corrispettivo pattuito.
A fronte di un'eccezione di inadempimento, il giudice deve, infatti, procedere ad una valutazione comparativa dei comportamenti tenuti dalle parti al fine di valutare se l'inadempimento dell'una possa trovare giustificazione nell'inadempimento dell'altra.
Tale valutazione comparativa presuppone, tuttavia, che siano stati esattamente indicati gli inadempimenti contestati atteso che, altrimenti, il giudice non è posto nelle condizioni di effettuare il richiesto riscontro.
pagina 17 di 26 La genericità degli inadempimenti in questione, per come contestati, non consente neanche di esprimere la valutazione comparativa cui il giudice è tenuto per riscontrare se sia giustificato l'omesso pagamento del compenso dovuto a parte opposta.
Né potrebbe sopperirsi a tali generiche deduzioni sulla base dei documenti prodotti, dovendo sul punto richiamarsi l'orientamento espresso dalla Corte di legittimità, che ha chiarito che “l'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c., o di proporre - ove occorra - querela di falso, con la conseguenza che gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto
(inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice)
l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo”.
12. Ciò posto deve rilevarsi che il contratto per cui è causa prevedeva l'obbligo per la società opposta di provvedere alle verifiche di congruenza e quadrature dei crediti, e la stessa, cui è stato contestato di non avervi provveduto, non ha dimostrato di aver eseguito l'attività in esame.
Del resto, il teste , escusso all'udienza del 2.10.2024, ha Tes_1 dichiarato di aver provveduto a tale attività, precisando che era mancata, in particolare, la riquadratura dei crediti assicurativi.
pagina 18 di 26 Sotto il profilo in esame è, dunque, fondata l'eccezione di inadempimento, così che la predetta omissione giustifica che le opponenti non provvedano all'integrale pagamento del compenso mensile pattuito in favore della controparte.
13. Deve, invece, essere ritenuta priva di fondamento la contestazione volta a lamentare la scarsa presenza dei professionisti facenti parte dello
[...] presso le sedi societarie delle clienti. Invero, l'art. 4 Controparte_1 del contratto non contempla una simile prescrizione, non richiedendo una presenza minima e tanto meno giornaliera di parte opposta, contemplando, piuttosto, una esternalizzazione delle attività affidatele. Non vi sono infatti ragioni per intendere l'impegno giornaliero, cui la clausola si riferisce, ad una presenza quotidiana dei professionisti presso gli uffici amministrativi delle clienti. Si osserva quindi che l'onorario di € 12.000,00 costituiva il corrispettivo per le attività affidate a parte opposta indicate in contratto così che se ne può rifiutare il pagamento solo ove queste non vengano svolte e non per la generica deduzione della mancanza di un “impegno giornaliero”.
Tale locuzione deve essere intesa nel senso che la società opposta era disponibile ogni giorno per le clienti, al fine di coadiuvarle nella soluzione delle problematiche rientranti nell'oggetto del contratto, così da potersene ritenere un inadempimento solo ove, contattata, non si sia resa disponibile.
pagina 19 di 26 14. Né può ravvisarsi un inadempimento in ragione della lamentata sostituzione di tale dott. con il dott. , nel febbraio Persona_1 Persona_7
2020, e, successivamente, con il dott. quali Controparte_10 commercialisti che dovevano affiancare il dott. Nello specifico, CP_1 le società opponenti si dolgono del fatto che i professionisti subentrati al primo erano privi dell'esperienza ventennale che contraddistingueva quest'ultimo. Ora, fermo che l'art. 4 del contratto non qualifica tale requisito come essenziale ai fini dell'espletamento dell'incarico, non sono CP_1 stati dedotti errori commessi dal dott. e dal dott. nello Per_7 svolgimento delle prestazioni demandate, così che si appalesa generica la doglianza sollevata in ordine alla relativa capacità professionale tanto più che non risultano mai state sollevate critiche specifiche al loro operato in corso di rapporto. Piuttosto, dalla disamina della corrispondenza intercorsa tra le parti nei mesi di giugno e luglio 2021 emerge la stima espressa nei confronti dei professionisti dello studio opposto, ai quali le clienti avevano inizialmente proposto una prosecuzione dell'incarico, salvo poi non accordarsi (cfr. all. 8 e 12 di parte opposta).
15. Non risulta infine la mancata sostituzione dei professionisti in ferie nel mese di agosto 2021.
Sul punto si osserva che è stata depositata l'email del 10.08.2021, con cui il dott. aveva comunicato al dott. che lo studio professionale CP_1 Pt_2 sarebbe stato chiuso per ferie nel periodo compreso tra il 9 ed il 27 agosto.
Nel rendere tale comunicazione l'opposto, tuttavia, aveva dato atto di poter essere personalmente contattato, anche in tale periodo, per telefono e tramite posta elettronica.
pagina 20 di 26 Con tale comunicazione, inoltre, l' aveva anche informato la CP_1 controparte che il sarebbe stato presente presso gli uffici di Via Per_2
Dora sino al 16.08.2021, mentre dal 21 agosto 2021 le società avrebbero CP_1 potuto fare riferimento al dott. (all. 21 alla comparsa). Premesso quanto sopra, si osserva che non è stato provato che, in tale periodo, erano state avanzate delle richieste rimaste inevase in ciò valutata l'inammissibilità dei capitoli di prova articolati, generici, considerato che non è stato indicato né chi avrebbe contattato i professionisti dello studio opposto nel mese di agosto 2021, né in quali date sarebbero state formulate le richieste inevase né quali erano le questioni cui non era stata data risposta
(cfr. cap. 37 della prova per interpello e cap. Z della prova testimoniale).
16. Da ultimo si osserva che parte opponente ha depositato, con le seconde memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., documentazione, da cui dovrebbero desumersi ulteriori inadempimenti della controparte.
Tale documentazione non può essere considerata.
La stessa infatti è riferita a ipotesi di inadempimento, mai contestate prima, in corso di giudizio, sebbene l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. non sia rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. civ. sez. II, ord. n. 19753 del 16.07.2025).
Tra l'altro, detta eccezione può essere sollevata unicamente rispetto alla prestazione corrispondente a quella richiesta all'eccipiente, così che difetterebbe anche un rapporto di corrispettività rispetto ai compensi domandati in sede monitoria (cfr. Cass. n. 7550 del 15.05.2012).
17. In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve procedersi ad una rideterminazione del compenso dovuto alla società opposta così da considerare che la stessa non ha provveduto alla quadratura dei crediti e alle dichiarazioni dei redditi (modello 770 e IRAP) relative ai redditi dell'anno
2020.
pagina 21 di 26 In assenza di parametri precisi di riferimento, considerato che vengono in rilievo attività che non sono di per sé sole considerate nel contratto per cui è causa, che contempla un compenso unico per parte opposta, riferito a tutte le prestazioni professionali di cui la società era stata incaricata, globalmente considerate, e che il DM 140/2012 non contempla quale specifica attività, singolarmente considerata, la riquadratura dei crediti, è congruo rideterminare il compenso complessivamente dovuto a parte opposta per i mesi di luglio, agosto e settembre 2021, in complessivi € 30.000,00 così riducendo del 20% il corrispettivo richiesto.
18. Fermo quanto sopra esposto non vi sono i presupposti per procedere alla compensazione richiesta da parte opponente.
L'eccezione sollevata presuppone la ravvisabilità di un credito risarcitorio per essersi le società opponenti dovute rivolgere allo per far Parte_3 fronte all'inadempimento della controparte, relativamente alla predisposizione del bilancio al 31.12.2020 e per “verifiche poste contabili”.
Invero, non vi sono i presupposti per ritenere fondata tale contestata pretesa in quanto fermo restando quanto sopra esposto in ordine alla riduzione del compenso, va considerato che parte opposta non si era resa inadempiente all'obbligo di provvedere al passaggio delle consegne e di predisporre la bozza di bilancio e mancano specifici rilievi in ordine agli errori da questa commessi nelle bozze di bilancio elaborate e, quindi, ad errori commessi nell'espletamento delle attività professionali che era onere dell'opponente precisamente indicare.
pagina 22 di 26 19. Tanto esposto, con riferimento alla deduzione svolta dalle opponenti in ordine alla errata ripartizione del compenso pattuito di Euro 12.000,00 mensili oltre iva, che avrebbe dovuto fare carico a tutte le cinque società beneficiarie della prestazione, si osserva, in primo luogo, che sia la
[...] sia in Parte_1 Parte_2 citazione, hanno espressamente ammesso di essere parti del contratto d'opera professionale per cui è causa, dato questo che trova conforto nel fatto che tutte le predette società avevano comunicato alla controparte la volontà di porre fine al rapporto. Ciò posto si osserva che il contratto prevedeva, a fronte della prestazione cui era tenuto lo , CP_1 consistente nella tenuta della contabilità delle cinque società, appartenenti al medesimo gruppo, il compenso unitario di € 12.000,00 al mese, al cui pagamento, come dedotto dalle opponenti, erano tenute tutte le cinque predette società.
Ne consegue che opera la presunzione di solidarietà di cui all'art. 1294 c.c., con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1292 c.c. il creditore può rivolgersi indifferentemente a ciascuna delle debitrici per la totalità dell'adempimento e, l'adempimento reso da parte di una è tale da liberare le altre.
pagina 23 di 26 Presupposti dell'obbligazione solidale passiva sono, invero, la pluralità dei soggetti debitori, l'identità della prestazione e l'eadem causa obligandi e, quindi, l'unitarietà del fatto costitutivo dell'obbligazione, che si riscontra sia quando, come nel caso di specie, la fonte o il titolo sia unico, sia “in presenza di fattispecie diverse collegate da nessi tali che valgano a farle considerare come un complesso unitario agli effetti del vincolo che ne deriva” (cfr. Cass. n. 423 del 21.01.1988; n. 7926 del 26.04.2004; 24543 dell'11.08.2023; n. 2389 del 24.01.2024 nonché Cass. 14530 del 9.06.2017 in cui è evidenziato che “la nozione di divisibilità o indivisibilità anche in una obbligazione soggettivamente complessa concerne la prestazione ossia la suscettiblità di essere eseguita per parti e non il vincolo soggettivo tra i condebitori. Sicchè una obbligazione soggettivamente complessa può ritenersi parziaria e, quindi, scindersi in tante obbligazioni quanti sono i debitori, ognuno dei quali resta obbligato per la sua parte soltanto se la solidarietà sia espressamente negata dalla volontà delle parti o dalla legge”).
Se dunque le opponenti sono tenute per l'intero a fortiori deve ritenersi legittima la pretesa azionata per un terzo del credito nei confronti di
[...]
e per due terzi per Parte_2 Parte_1
[...]
20. In definitiva, dunque, va revocato il decreto ingiuntivo e le opponenti vanno condannate, al pagamento di € 10.000,00 oltre Parte_2
IVA e interessi ex dlgs n. 231/2002 dal 21.10.2021 al saldo e
[...] di € 20.000,00 oltre IVA e interessi ex dlgs n. Parte_1
231/2002 dal 21.10.2021 al saldo, in ciò considerata la data di costituzione in mora di cui alla pec dell'8.10.2021.
pagina 24 di 26 21. A tali somme va aggiunta, per quanto riguarda la Controparte_11
,quella di € 205,00 richiesta a titolo di rimborso spese per
[...] deposito in Camera di Commercio, nomina nuovo collegio sindacale, rispetto alla quale non sono state sollevate contestazioni.
22. Non può invece essere riconosciuto l'importo di € 415,00 richiesto a titolo di rimborso spese per il deposito dei tre bilanci relativi alle società inattive del gruppo.
Nel contratto concluso dalle parti era scritto che il compenso pattuito non includeva i rimborsi spese.
Ne consegue che, rispetto a tale debito, non può ravvisarsi una responsabilità solidale delle cinque clienti, con la conseguenza che deve escludersi che la sia tenuta ad un Parte_1 rimborso spese ad essa non riferibile.
23. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione per il 20% delle spese di lite, mentre per la restante quota dell'80% le opponenti soccombenti vanno condannate a rifondere alla controparte le spese, liquidate come in dispositivo, considerando compensi separati per la fase monitoria e, per le fasi di studio e introduttiva, del giudizio di opposizione, ai valori minimi, atteso il carattere reiterato delle difese svolte, e per le successive fasi, esauritesi dopo la riunione, considerando un unico compenso ai valori medi, senza ulteriori variazioni, alla luce del disposto di cui all'art. 4, comma 2 e 4, DM 55/2014.
Va disposta la distrazione delle spese in favore del difensore di parte opposta antistatario
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
pagina 25 di 26 a) in parziale accoglimento delle opposizioni, 1) revoca il decreto ingiuntivo n.
21637 del 15.12.2021 e il decreto ingiuntivo n. 4012 del 10.03.2022; e 2) condanna al pagamento in favore dello Parte_2 della somma di € 10.000,00 Controparte_1 oltre IVA e interessi ex dlgs n. 231/2002 dal 21.10.2021 al saldo;
3) condanna Parte_1 al pagamento in favore dello Controparte_1 della somma di € 20.205,00 oltre IVA e interessi ex dlgs n. 231/2002 dal
21.10.2021 al saldo b) compensa in ragione del 20% le spese di lite e per la restante quota dell'80% condanna le opponenti a rifondere alla controparte le spese che liquida in € 345,2 per spese ed € 4.495,20 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge, di cui dispone la distrazione in favore dell'avv. Massimo Cortesi antistatario.
Roma, 3 ottobre 2025
Il Giudice
Il presente provvedimento è stato scritto con la collaborazione della MOT dott.ssa
AR ST
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XI civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria
Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte al R.G.N 11989 e 30858 dell'anno 2022, vertenti
TRA
in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore e in persona Parte_2 dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, Viale
Giuseppe Mazzini n. 6, presso lo studio dell'Avv. Stefano Santarossa, che le rappresenta e difende, come da procura speciale depositata, in via telematica, unitamente all'atto di opposizione per e a procura generale Parte_2 alle liti rep. 6049 e racc. 4294 dell'1.02.2019 in atti per
[...]
Parte_1 opponenti
E
pagina 1 di 26 in persona del suo amministratore Controparte_1 unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,
Piazza Cavour n. 17, presso lo studio dell'Avv. Massimo Cortesi, che la rappresenta e difende, come da procure depositate, in via telematica, unitamente alle comparse di risposta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratto d'opera professionale
Conclusioni: disposta la trattazione cartolare in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 marzo 2025, le parti hanno depositato note di trattazione scritta. In particolare, parte opposta ha chiesto il rigetto delle opposizioni e la conferma dei decreti ingiuntivi e l'opponente si è riportata alle conclusioni rassegnate in atti, in particolare, in citazione e nelle memorie ex art 183
c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo lo Studio M. ha Controparte_1 esposto di aver concluso, in data 11.07.2019, un contratto di collaborazione, avente ad oggetto l'espletamento di attività di tenuta della contabilità e consulenza in favore delle società Controparte_2 Parte_1
e tutte
[...] Parte_2 CP_3 Controparte_4 appartenenti al medesimo gruppo, per una remunerazione mensile di €
12.0000, 00 oltre IVA.
pagina 2 di 26 La ricorrente, dato atto che il rapporto contrattuale era proseguito sino al
30.09.2021, ha, quindi, rappresentato di essere creditrice nei confronti della della complessiva somma di € 14.640,00 iva Parte_2 compresa, di cui alle fatture n. 53 del 02.08.2021, n. 61 del 03.09.2021 e n.
65 dell'1.10.2021, dell'importo di € 4.000,00 oltre IVA ciascuna, quale quota parte del compenso di luglio, agosto e settembre 2021, e ha chiesto di ingiungere alla controparte il pagamento della predetta somma rimasta inevasa.
Emesso il provvedimento monitorio, notificato in data 28 dicembre 2021, con atto di citazione, notificato in data 4.02.2022, la Parte_2 ha proposto opposizione.
[...]
Con separato ricorso monitorio la medesima Controparte_1 ha chiesto di ingiungere alla
[...] Parte_1 il pagamento, in suo favore, della somma di Euro 29.900,00,
[...] oltre interessi e spese, adducendo il mancato saldo delle fatture n. 52 del
2.08.2021, n. 62 del 3.09.2021 e n. 66 dell'1.10.2021 di € 8.000,00 oltre
IVA ciascuna, quale quota parte dei compensi dovuti per i mesi di luglio, agosto e settembre 2021 in forza del medesimo contratto dell'11.07.2019, azionato nel procedimento monitorio instaurato a carico della Parte_2
con cui gli era stato riconosciuto un corrispettivo di € 12.000,00
[...] oltre IVA al mese per tenuta contabilità e consulenza in favore delle società
Controparte_2 Parte_1 Parte_2
e CP_3 Controparte_4
Emesso il provvedimento monitorio, notificato in data 21.03.2022, con atto di citazione, notificato il 26.04.2022, la Parte_1
, ha proposto opposizione.
[...]
pagina 3 di 26 I due giudizi, nei quali si è costituita lo Controparte_1 sono stati riuniti, per ragioni di connessione oggettiva, venendo in rilievo pretese creditorie aventi titolo nel medesimo contratto d'opera professionale.
Nel dettaglio le opponenti hanno chiesto la revoca dei decreti ingiuntivi, precisando che il mancato saldo delle fatture azionate in sede monitoria era dipeso dai gravi inadempimenti imputabili allo Controparte_1
In particolare, hanno contestato che la controparte non aveva
[...] provveduto ad effettuare il passaggio di consegne allo Parte_3 subentrato nell'espletamento dell'attività di tenuta della contabilità e consulenza, rifiutando la consegna della documentazione a fronte del mancato pagamento delle fatture emesse, così che i nuovi commercialisti avevano dovuto provvedere ad una integrale ricostruzione della contabilità, con maggiori oneri per le clienti.
pagina 4 di 26 Le opponenti hanno, poi, lamentato la condotta inadempiente della controparte che non aveva provveduto a talune prestazioni, tra cui la redazione del bilancio 2020 e altri incombenti di natura fiscale e contabile, riferibili al periodo di vigenza del contratto con essa intercorso, che erano state, poi, espletate da parte dello con conseguente Parte_3 remunerazione in favore di quest'ultimo. Hanno, quindi, lamentato la violazione, da parte dell'opposta, dell'art. 4 del contratto, che imponeva la necessaria presenza fisica del dott. e del dott. Controparte_5 [...] presso le sedi societarie. Nello specifico, hanno rilevato che la Per_1 presenza del primo si era progressivamente ridotta nell'ultimo semestre del
2021 e che il secondo era stato arbitrariamente sostituito da altri commercialisti, privi dell'esperienza ventennale che contraddistingueva il collega. Hanno lamentato che nessuna prestazione era stata resa nel mese di agosto 2021 atteso che i professionisti in ferie non erano stati sostituiti.
Infine, hanno addotto che parti del contratto concluso con la società opposta erano cinque società, così che non era giustificabile la richiesta di compenso nella misura domandata, tale per cui l'onorario mensile di €
12.000,00 era stato chiesto unicamente alle due opponenti, in ragione di €
4.000,00 al mese per la e di € 8.000,00 per la Parte_2 [...]
Parte_1
In ragione della sollevata eccezione di inadempimento e della domandata compensazione con il credito vantato nei confronti della controparte per il pagamento delle competenze richieste dallo per rimediare Parte_3 agli inadempimenti dell'opposta, hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, la riduzione delle somme eventualmente dovute.
pagina 5 di 26 Si è costituita in entrambi i giudizi lo Controparte_1 che, premesso che l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. era stata sollevata solo quando essa opposta si era rifiutata di rinnovare il contratto alle condizioni richieste dalla controparte, atteso che, sino a quel momento, non aveva ricevuto rilievi da parte delle opponenti circa il suo operato, ha negato di essersi mai resa inadempiente. Nel dettaglio l'opposta
- dato atto di non avere ostacolato il passaggio di consegne con lo Pt_3 che, piuttosto, nonostante richiestone, non aveva dato la
[...] collaborazione dovuta - ha evidenziato che la sostituzione dei commercialisti che avevano coadiuvato il dott. era stata CP_1 concordata;
che l'art. 4 del contratto non prevedeva la presenza fisica dei professionisti presso le sedi societarie delle clienti;
che la collaborazione dello Studio non era venuta meno nel mese di agosto;
che tutte le prestazioni dovute erano state rese laddove le doglianze sollevate in ordine ai dedotti inadempimenti erano generiche ovvero riferite a prestazioni cui l'opposta non era tenuta in quanto estranee al contratto ovvero da eseguire in data successiva al termine del rapporto ovvero alla approvazione del bilancio, che, pur predisposto dallo Studio non era Controparte_1 stato poi approvato, in tale testo, per volontà della controparte. Infine, parte opposta ha evidenziato che erano state le stesse opponenti a chiedere una ripartizione del compenso tra le due società nella misura di cui ai ricorsi monitori atteso che le altre tre società del gruppo non erano operative.
Ha pertanto chiesto il rigetto delle opposizioni e la conferma dei provvedimenti monitori.
pagina 6 di 26 2. Tanto esposto si osserva che costituisce circostanza pacifica e documentale che, con contratto concluso l'11 luglio 2019, parte opposta era stata incaricata della tenuta della contabilità e di provvedere alla consulenza fiscale per le società , Controparte_2 Parte_1 [...]
e L'incarico comprendeva Parte_2 CP_3 Controparte_4 anche la redazione della relazione sulla gestione e del verbale di approvazione del bilancio oltre agli adempimenti relativi al deposito. A fronte di tali prestazioni era previsto un compenso mensile di € 12.000,00 oltre IVA. Nel dettaglio, con riferimento alle risorse impegnate in tale attività, era previsto che “per lo svolgimento dell'incarico, che si sostanzierà nella esternalizzazione delle attività contabili e amministrative delle società elencate in premessa, oltre al titolare dello Studio, Dr.
e della sua struttura, sarà a disposizione, con impegno Controparte_5 giornaliero, il Dottore commercialista Sig. con esperienza Persona_1 professionale specifica di oltre venti anni, che sarà coadiuvato dal Sig.
esperto in contabilità, gestione societaria e procedure Persona_2 informatiche”. Il contratto aveva una durata di un anno dall'1 luglio 2019 al
30 giugno 2020 e ne era previsto il rinnovo tacito annuale, in assenza di disdetta, da comunicare con raccomandata, con preavviso di trenta giorni
(cfr. all. 2 di parte opponente). Risulta quindi che, con nota del 13 aprile
2021, , e nelle qualità di Persona_3 Controparte_6 Persona_4 procuratore speciale e legali rappresentanti delle società indicate nel contratto dell'11 luglio 2019, avevano comunicato disdetta, restando a disposizione per la stipula di un eventuale altro contratto (cfr. disdetta all. da parte opposta). E', quindi, pacifico che, avviate le trattative per la stipula di un nuovo contratto, non andate a buon fine (cfr. all. da 5 a 12 di parte opposta), il rapporto era proseguito sino al 30.09.2021.
pagina 7 di 26 3. Ciò posto si osserva che con le domande proposte in sede monitoria parte opposta ha chiesto il pagamento del compenso relativo ai mesi di luglio, agosto e settembre 2021.
Tale pretesa è stata contestata dalle opponenti, in primo luogo, in ragione del fatto che la controparte non aveva provveduto al passaggio di consegne in favore dello studio che le era subentrato nello svolgimento delle Pt_3 attività di tenuta della contabilità e di consulenza, con la conseguenza che il nuovo commercialista aveva dovuto provvedere autonomamente al reperimento della documentazione utile, con un aggravio di costi.
Al riguardo va rilevato che dall'istruttoria espletata è emerso che con e mail del 10.09.2021 parte opposta aveva sollecitato il dott. , legale Pt_2 rappresentante della suo interlocutore nella Parte_2 gestione del rapporto contrattuale, ad individuare e comunicare le risorse con le quali effettuare il passaggio di consegne e il trasferimento delle opportune informazioni in vista della prossima scadenza dell'incarico in data 30.09.2021 (all.16 della comparsa) e che, avuta notizia del fatto che il passaggio di consegne doveva essere fatto allo con e mail Parte_3 del 15.09.2021, aveva evidenziato al dott. l'urgenza del Persona_5 passaggio di consegne data l'imminenza della cessazione dell'incarico, mostrando altresì la propria disponibilità nel coadiuvare il nuovo Studio nella gestione della contabilità giornaliera e precisando “lascio a te stabilire tempi e modalità per i necessari trasferimenti che ritengo possano essere fatti con il collega che sta seguendo l'attività di controllo” Parte_4
(all.18 della comparsa).
pagina 8 di 26 Successivamente, con email del 20.09.2021 la stessa opposta aveva fatto presente alla cliente di non aver avuto risposta a tale sua richiesta (all.19 della comparsa) e con email del 30.09.2021 aveva fatto alle opponenti un resoconto delle attività espletate (cfr. all. 20).
Premesso, quindi, che la citata nota del 30.09.2021 non rappresentava essa stessa il passaggio di consegne, ma aveva il solo scopo di fornire sommarie e preliminari informazioni in merito alla situazione contabile delle società, tant'è che la stessa opposta aveva specificato di essere disponibile ad offrire ulteriori delucidazioni sul punto, va considerato che, alla luce di quanto sopra esposto, deve escludersi che lo si Controparte_1 sia reso indisponibile ad un passaggio di consegne.
Piuttosto, dalla lettura della corrispondenza sopra menzionata emerge che la società aveva mostrato disponibilità a tal fine, così che l'assenza di ulteriori interlocuzioni con lo studio era ascrivibile a quest'ultimo, cui era Pt_3 stato chiesto di stabilire “tempi e modalità” per i necessari trasferimenti, non risultando che tale associazione abbia più preso contatti con parte opposta.
Va, inoltre, considerato quanto dichiarato dal legale rappresentante dell'opposta, che, in sede di interpello, ha riferito che la Controparte_5 documentazione contabile delle società doveva essere conservata presso i relativi uffici amministrativi, siti in Via Dora, precisando che la stessa veniva aggiornata in tempo reale nei computer in loco così che i soggetti autorizzati potevano visionarla e stamparla (cfr. verbale dell'udienza del
2.10.2024).
pagina 9 di 26 Invero, deve ritenersi che in questi termini sia stata effettivamente tenuta la contabilità delle società atteso che tale circostanza trova conferma nella documentazione depositata dalle stesse opponenti e, in particolare, nella comunicazione del 2.02.2022 dello che, nel riepilogare le Parte_3 attività svolte, aveva precisato “abbiamo acquisito una situazione contabile dal sistema software presente in azienda” (cfr. all. 3 alla comparsa di risposta).
Dunque, la contestazione, secondo cui detto sistema software non era individuabile, è priva di fondamento e deve ritenersi che lo Parte_3 abbia avuto accesso alla contabilità tenuta dallo Controparte_1
(cfr. terze memorie 183 VI comma c.p.c. in favore della
[...] [...]
. Parte_1
4. Analogamente va rigettata l'eccezione di inadempimento sollevata al fine di lamentare la mancata esecuzione delle prestazioni, di cui parte opposta era stata incaricata, con riguardo alla redazione della bozza di bilancio annuale.
Nel dettaglio premesso che gli unici bilanci redatti nella loro definitiva formulazione dallo sono quelli delle due società opponenti, Parte_3 non essendo in discussione che parte opposta abbia curato la redazione e il deposito dei bilanci delle altre tre società del gruppo, non operative (cfr. sul punto email dell'11.07.2021, con cui il aveva chiesto se era possibile Pt_2 definire i bilanci anche di e , Parte_1 Parte_2 lasciando così intendere che gli altri bilanci erano stati definiti nonché all.
10 di , si osserva che dalle risultanze istruttorie è Parte_2 emerso che lo aveva provveduto a Controparte_1 giugno/luglio 2021 ad elaborare, per entrambe le opponenti, una bozza del bilancio, che era stata poi modificata dallo Parte_3
pagina 10 di 26 In particolare, il teste , commercialista dello studio ha Tes_1 Pt_3 riferito che vi era un progetto di bilancio, non approvato, per entrambe le società, sul quale erano state apportate delle modiche che avevano, in particolare, riguardato il bilancio di (cfr. Parte_2 deposizione resa dal teste all'udienza del 2.10.2024).
Quindi, il teste componente del collegio sindacale della Tes_2 [...]
ha ricordato che, a luglio 2021, Parte_1 aveva ricevuto il testo del bilancio redatto da parte opposta, sul quale il collegio sindacale aveva iniziato a lavorare, redigendo una relazione (cfr. deposizione resa da tale testimone all'udienza del 2.10.2024).
Inoltre, è stata depositata, dalla stessa opponente, la relazione redatta dal
Dott. riferita al bilancio in cui Persona_6 Parte_2
è scritto “il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Parte_2 al 31.12.2020 (…) L'organo di controllo nulla oppone a che
[...]
l'Assemblea approvi il progetto di Bilancio redatto dall'Organo amministrativo”. (cfr. all. 8 dell'opposizione).
Invero, tale relazione è datata 1.10.2021, così che, considerato che parte opposta ha svolto la sua opera professionale sino al 30.09.2021, deve ritenersi che si riferisca al bilancio da essa elaborato, tanto più che dalla deposizione del teste emerge che l'attività svolta dallo Tes_1 Pt_3
consistita nell'apportare delle modifiche al bilancio, si era
[...] protratta per tutto il mese di ottobre.
pagina 11 di 26 Si osserva, quindi, che dalla documentazione in atti risulta che, con email del 15.09.2021, il , dato atto che “per quanto concerne i bilanci del Pt_2
2020, per i quali vi è un ritardo come sa dovuto al contemporaneo lavoro di altre attività ordinarie di Via Dora, che non permettono di completare le attività di controllo e consultazione dei documenti richiesti dallo studio
, aveva richiesto un'attività sinergica tra i due studi per completare Pt_3 la predisposizione del bilancio per il 30.09.2021 (cfr. all. 17 di parte opposta). Tale nota faceva seguito ad una precedente comunicazione del
31.08.2021, con cui parte opponente aveva espresso la volontà di sottoporre i bilanci allo studio (cfr. all. 15 di parte opposta). Pt_3
Ne consegue che deve escludersi che parte opposta si fosse resa inadempiente agli obblighi cui era tenuta, sottraendosi all'esecuzione delle prestazioni di cui era stata incaricata, relative alla predisposizione delle bozze dei bilanci di esercizio, che dalle risultanze istruttorie, come sopra esaminate, risultano, piuttosto, essere state redatte, anche se poi rettificate, stante la volontà delle opponenti sottoporle al nuovo studio prima della relativa elaborazione definitiva, così da recepire le modifiche ad esse apportate.
Pertanto, non essendo stati lamentati, nella formulazione dell'eccezione di inadempimento, specifici errori commessi dallo Controparte_7 nella predisposizione delle bozze di bilancio, che era onere di parte
[...] opponente allegare, tanto più alla luce della relazione dell'1 ottobre 2020 sopra menzionata, deve escludersi che sia ravvisabile un inadempimento, sotto il profilo in esame, tale da giustificare il mancato riconoscimento di un compenso.
pagina 12 di 26 5. Ciò posto con riguardo agli ulteriori inadempimenti contestati si osserva che alcuni incombenti, come risulta anche dalle stesse deduzioni di parte opponente, avevano una scadenza successiva alla fine del rapporto professionale con la società opposta, pacificamente intervenuta in data
30.09.2021.Si tratta, nel dettaglio, della redazione ed invio all'
[...]
del Modello 770, della redazione e dell'invio del modello CP_8 unico società di capitali 2021 redditi 2020 e del modello IRAP 2021, redditi
2020, della redazione ed invio delle certificazioni uniche riferite ai redditi di lavoro autonomo dell'anno 2021, del dichiarativo Esterometro relativo al terzo trimestre 2021 e della liquidazione IVA periodica relativa al terzo trimestre 2021.
Ne consegue che deve escludersi che parte opposta si sia resa inadempiente relativamente a tali incombenti.
6. Tuttavia, va considerato che, come evidenziato da parte opponente, la redazione delle dichiarazioni dei redditi riferite all'anno 2020 era stata certamente considerata nelle competenze di parte opposta.
In altre parole, se è vero che la normativa adottata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19 ha differito le scadenze previste per alcuni adempimenti fiscali, è altresì vero che, nel determinare il compenso dovuto a parte opposta, tali adempimenti sono stati considerati.
Il compenso a forfait di € 12.000,00 al mese era stato, infatti, calcolato considerando anche le dichiarazioni dei redditi.
Ne consegue che la mancata redazione del modello 770 e del modello IRAP per i redditi 2020 non può non incidere sul corrispettivo dovuto.
pagina 13 di 26 7. La società opponente ha, quindi, riferito che alcune prestazioni rimaste inadempiute riguardavano la stampa del libro giornale e dei partitari, la stampa dei registri IVA e delle liquidazioni periodiche, la stampa del libro inventari e del registro beni ammortizzabili previa relativa revisione, che dovevano essere effettuate dopo la chiusura del bilancio.
Ne discende che nessun obbligo di procedere alle attività in questione è ravvisabile a carico di parte opposta, atteso che l'approvazione del bilancio
è intervenuta dopo la cessazione dell'incarico professionale, per volontà delle opponenti che hanno voluto sottoporre le relative bozze allo Pt_3
[...]
Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento al mancato pagamento del tributo camerale, che presuppone l'intervenuta approvazione del bilancio.
8. Si osserva quindi, che le opponenti, nel dedurre che parte opposta non aveva provveduto agli incombenti relativi ai ravvedimenti operosi, primo acconto imposte IRES e IRAP, non hanno indicato quando si erano dichiarate pronte al tardivo pagamento di tali tributi inevasi alla relativa scadenza, così da doversi ritenere che l'opposta fosse tenuta a provvedere agli incombenti correlati al ravvedimento operoso.
9. Ciò posto deve escludersi che la società opposta fosse tenuta a provvedere all'invio al sistema TS dei dati di incasso provenienti dai crediti assicurativi degli anni 2019-2021 e alla comunicazione all' dei Controparte_8 dati relativi alla “riscossione dei compensi dei medici, fatturati dal medico al paziente ma incassati dalla clinica”, trattandosi di prestazioni che non risultano essere state affidate allo nel Controparte_9 contratto per cui è causa (cfr. all. 2 di parte opponente).
pagina 14 di 26 10. Alla luce della deposizione resa dal teste che ha riferito del Tes_2 tempestivo pagamento dell'imposta sostitutiva al 30.06.2021, deve ritenersi che l'opposta abbia provveduto alla rivalutazione dei beni di impresa ai sensi dell'art. 1, comma 83, della legge n. 178/2020 atteso che la stessa era,
a tale data (30.06.2021), la commercialista delle opponenti, non potendo darsi rilievo alla deposizione del teste atteso che il capitolo di Tes_1 prova riferiva tale attività a ottobre 2021.
Si osserva quindi che parte opposta ha dato prova di aver redatto i report mensili (cfr. deposizione resa all'udienza del 2.10.2024 dal teste Per_2 della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, il quale ha riferito di aver provveduto alla relativa predisposizione).
11. Tanto esposto ritiene questo giudice di dover disattendere l'eccezione di inadempimento sollevata al fine di rilevare la non “corretta imputazione degli “acconti” ricevuti dalla Regione/ASL Sicilia (predisposizione anche di un parere)”, mancata “ricostruzione emolumenti erogati/stanziati in favore dell'amministratore e dei professionisti”, mancata “predisposizione della documentazione necessaria al collegio sindacale” o al revisore dei conti per la redazione delle relazioni al bilancio e parziale stampa estratti conto clienti, fornitori e banche per verifiche congruenze e quadrature.
pagina 15 di 26 Sul punto va, infatti, evidenziata la genericità degli inadempimenti contestati, in assenza di specifiche indicazioni in ordine agli errori commessi nella imputazione degli acconti ricevuti dalla Regione/ASL
Sicilia, non essendo stata allegata né tanto meno provata una richiesta di parere, che avrebbe determinato l'obbligo per l'opposta di prestare la consulenza richiesta;
quali stampe sarebbero mancate nell'attività parzialmente svolta dalla controparte, quali emolumenti/stanziamenti in favore di professionisti non sarebbero stati effettuati e, in quali termini, non sarebbero stati ricostruiti i compensi dell'amministratore nonché quale documentazione da presentare al collegio sindacale o al revisore dei conti non sarebbe stata predisposta, in ciò, peraltro, valutato, con riferimento agli ultimi due citati inadempimenti, quanto riportato nella relazione del collegio sindacale dell'1.10.2021, con riferimento al bilancio della
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Parte_2
Invero, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.” (cfr. Cass. 21 maggio 2019, n. 13685; Cass. 20 gennaio
2015, n. 826; Cass. 15 luglio 2011, n. 15659; Cass., sez. un. 30 ottobre
2001, n. 13533).
pagina 16 di 26 Al riguardo va, tuttavia, evidenziato che “chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto. Ne deriva che, ove
l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione” (cfr. Cass. 16 marzo 2018, n. 6618).
Solo il rispetto del predetto onere consente, d'altra parte, di circoscrivere il thema probandum con pieno dispiegarsi del contraddittorio processuale.
Sulla scorta di tali considerazioni bisogna, dunque, ritenere che chiunque deduca, anche in via di eccezione, l'altrui inadempimento non può limitarsi a generiche allegazioni, ma deve individuare, in modo specifico, tutte le circostanze che lo integrano.
La necessità di indicare specificamente l'inadempimento contestato è, infatti, funzionale a consentire alla controparte di dare prova di aver eseguito le prestazioni a suo carico e al giudice di valutare se il contestato inadempimento sia o meno idoneo a giustificare il mancato pagamento del corrispettivo pattuito.
A fronte di un'eccezione di inadempimento, il giudice deve, infatti, procedere ad una valutazione comparativa dei comportamenti tenuti dalle parti al fine di valutare se l'inadempimento dell'una possa trovare giustificazione nell'inadempimento dell'altra.
Tale valutazione comparativa presuppone, tuttavia, che siano stati esattamente indicati gli inadempimenti contestati atteso che, altrimenti, il giudice non è posto nelle condizioni di effettuare il richiesto riscontro.
pagina 17 di 26 La genericità degli inadempimenti in questione, per come contestati, non consente neanche di esprimere la valutazione comparativa cui il giudice è tenuto per riscontrare se sia giustificato l'omesso pagamento del compenso dovuto a parte opposta.
Né potrebbe sopperirsi a tali generiche deduzioni sulla base dei documenti prodotti, dovendo sul punto richiamarsi l'orientamento espresso dalla Corte di legittimità, che ha chiarito che “l'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c., o di proporre - ove occorra - querela di falso, con la conseguenza che gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto
(inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice)
l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo”.
12. Ciò posto deve rilevarsi che il contratto per cui è causa prevedeva l'obbligo per la società opposta di provvedere alle verifiche di congruenza e quadrature dei crediti, e la stessa, cui è stato contestato di non avervi provveduto, non ha dimostrato di aver eseguito l'attività in esame.
Del resto, il teste , escusso all'udienza del 2.10.2024, ha Tes_1 dichiarato di aver provveduto a tale attività, precisando che era mancata, in particolare, la riquadratura dei crediti assicurativi.
pagina 18 di 26 Sotto il profilo in esame è, dunque, fondata l'eccezione di inadempimento, così che la predetta omissione giustifica che le opponenti non provvedano all'integrale pagamento del compenso mensile pattuito in favore della controparte.
13. Deve, invece, essere ritenuta priva di fondamento la contestazione volta a lamentare la scarsa presenza dei professionisti facenti parte dello
[...] presso le sedi societarie delle clienti. Invero, l'art. 4 Controparte_1 del contratto non contempla una simile prescrizione, non richiedendo una presenza minima e tanto meno giornaliera di parte opposta, contemplando, piuttosto, una esternalizzazione delle attività affidatele. Non vi sono infatti ragioni per intendere l'impegno giornaliero, cui la clausola si riferisce, ad una presenza quotidiana dei professionisti presso gli uffici amministrativi delle clienti. Si osserva quindi che l'onorario di € 12.000,00 costituiva il corrispettivo per le attività affidate a parte opposta indicate in contratto così che se ne può rifiutare il pagamento solo ove queste non vengano svolte e non per la generica deduzione della mancanza di un “impegno giornaliero”.
Tale locuzione deve essere intesa nel senso che la società opposta era disponibile ogni giorno per le clienti, al fine di coadiuvarle nella soluzione delle problematiche rientranti nell'oggetto del contratto, così da potersene ritenere un inadempimento solo ove, contattata, non si sia resa disponibile.
pagina 19 di 26 14. Né può ravvisarsi un inadempimento in ragione della lamentata sostituzione di tale dott. con il dott. , nel febbraio Persona_1 Persona_7
2020, e, successivamente, con il dott. quali Controparte_10 commercialisti che dovevano affiancare il dott. Nello specifico, CP_1 le società opponenti si dolgono del fatto che i professionisti subentrati al primo erano privi dell'esperienza ventennale che contraddistingueva quest'ultimo. Ora, fermo che l'art. 4 del contratto non qualifica tale requisito come essenziale ai fini dell'espletamento dell'incarico, non sono CP_1 stati dedotti errori commessi dal dott. e dal dott. nello Per_7 svolgimento delle prestazioni demandate, così che si appalesa generica la doglianza sollevata in ordine alla relativa capacità professionale tanto più che non risultano mai state sollevate critiche specifiche al loro operato in corso di rapporto. Piuttosto, dalla disamina della corrispondenza intercorsa tra le parti nei mesi di giugno e luglio 2021 emerge la stima espressa nei confronti dei professionisti dello studio opposto, ai quali le clienti avevano inizialmente proposto una prosecuzione dell'incarico, salvo poi non accordarsi (cfr. all. 8 e 12 di parte opposta).
15. Non risulta infine la mancata sostituzione dei professionisti in ferie nel mese di agosto 2021.
Sul punto si osserva che è stata depositata l'email del 10.08.2021, con cui il dott. aveva comunicato al dott. che lo studio professionale CP_1 Pt_2 sarebbe stato chiuso per ferie nel periodo compreso tra il 9 ed il 27 agosto.
Nel rendere tale comunicazione l'opposto, tuttavia, aveva dato atto di poter essere personalmente contattato, anche in tale periodo, per telefono e tramite posta elettronica.
pagina 20 di 26 Con tale comunicazione, inoltre, l' aveva anche informato la CP_1 controparte che il sarebbe stato presente presso gli uffici di Via Per_2
Dora sino al 16.08.2021, mentre dal 21 agosto 2021 le società avrebbero CP_1 potuto fare riferimento al dott. (all. 21 alla comparsa). Premesso quanto sopra, si osserva che non è stato provato che, in tale periodo, erano state avanzate delle richieste rimaste inevase in ciò valutata l'inammissibilità dei capitoli di prova articolati, generici, considerato che non è stato indicato né chi avrebbe contattato i professionisti dello studio opposto nel mese di agosto 2021, né in quali date sarebbero state formulate le richieste inevase né quali erano le questioni cui non era stata data risposta
(cfr. cap. 37 della prova per interpello e cap. Z della prova testimoniale).
16. Da ultimo si osserva che parte opponente ha depositato, con le seconde memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., documentazione, da cui dovrebbero desumersi ulteriori inadempimenti della controparte.
Tale documentazione non può essere considerata.
La stessa infatti è riferita a ipotesi di inadempimento, mai contestate prima, in corso di giudizio, sebbene l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. non sia rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. civ. sez. II, ord. n. 19753 del 16.07.2025).
Tra l'altro, detta eccezione può essere sollevata unicamente rispetto alla prestazione corrispondente a quella richiesta all'eccipiente, così che difetterebbe anche un rapporto di corrispettività rispetto ai compensi domandati in sede monitoria (cfr. Cass. n. 7550 del 15.05.2012).
17. In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve procedersi ad una rideterminazione del compenso dovuto alla società opposta così da considerare che la stessa non ha provveduto alla quadratura dei crediti e alle dichiarazioni dei redditi (modello 770 e IRAP) relative ai redditi dell'anno
2020.
pagina 21 di 26 In assenza di parametri precisi di riferimento, considerato che vengono in rilievo attività che non sono di per sé sole considerate nel contratto per cui è causa, che contempla un compenso unico per parte opposta, riferito a tutte le prestazioni professionali di cui la società era stata incaricata, globalmente considerate, e che il DM 140/2012 non contempla quale specifica attività, singolarmente considerata, la riquadratura dei crediti, è congruo rideterminare il compenso complessivamente dovuto a parte opposta per i mesi di luglio, agosto e settembre 2021, in complessivi € 30.000,00 così riducendo del 20% il corrispettivo richiesto.
18. Fermo quanto sopra esposto non vi sono i presupposti per procedere alla compensazione richiesta da parte opponente.
L'eccezione sollevata presuppone la ravvisabilità di un credito risarcitorio per essersi le società opponenti dovute rivolgere allo per far Parte_3 fronte all'inadempimento della controparte, relativamente alla predisposizione del bilancio al 31.12.2020 e per “verifiche poste contabili”.
Invero, non vi sono i presupposti per ritenere fondata tale contestata pretesa in quanto fermo restando quanto sopra esposto in ordine alla riduzione del compenso, va considerato che parte opposta non si era resa inadempiente all'obbligo di provvedere al passaggio delle consegne e di predisporre la bozza di bilancio e mancano specifici rilievi in ordine agli errori da questa commessi nelle bozze di bilancio elaborate e, quindi, ad errori commessi nell'espletamento delle attività professionali che era onere dell'opponente precisamente indicare.
pagina 22 di 26 19. Tanto esposto, con riferimento alla deduzione svolta dalle opponenti in ordine alla errata ripartizione del compenso pattuito di Euro 12.000,00 mensili oltre iva, che avrebbe dovuto fare carico a tutte le cinque società beneficiarie della prestazione, si osserva, in primo luogo, che sia la
[...] sia in Parte_1 Parte_2 citazione, hanno espressamente ammesso di essere parti del contratto d'opera professionale per cui è causa, dato questo che trova conforto nel fatto che tutte le predette società avevano comunicato alla controparte la volontà di porre fine al rapporto. Ciò posto si osserva che il contratto prevedeva, a fronte della prestazione cui era tenuto lo , CP_1 consistente nella tenuta della contabilità delle cinque società, appartenenti al medesimo gruppo, il compenso unitario di € 12.000,00 al mese, al cui pagamento, come dedotto dalle opponenti, erano tenute tutte le cinque predette società.
Ne consegue che opera la presunzione di solidarietà di cui all'art. 1294 c.c., con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1292 c.c. il creditore può rivolgersi indifferentemente a ciascuna delle debitrici per la totalità dell'adempimento e, l'adempimento reso da parte di una è tale da liberare le altre.
pagina 23 di 26 Presupposti dell'obbligazione solidale passiva sono, invero, la pluralità dei soggetti debitori, l'identità della prestazione e l'eadem causa obligandi e, quindi, l'unitarietà del fatto costitutivo dell'obbligazione, che si riscontra sia quando, come nel caso di specie, la fonte o il titolo sia unico, sia “in presenza di fattispecie diverse collegate da nessi tali che valgano a farle considerare come un complesso unitario agli effetti del vincolo che ne deriva” (cfr. Cass. n. 423 del 21.01.1988; n. 7926 del 26.04.2004; 24543 dell'11.08.2023; n. 2389 del 24.01.2024 nonché Cass. 14530 del 9.06.2017 in cui è evidenziato che “la nozione di divisibilità o indivisibilità anche in una obbligazione soggettivamente complessa concerne la prestazione ossia la suscettiblità di essere eseguita per parti e non il vincolo soggettivo tra i condebitori. Sicchè una obbligazione soggettivamente complessa può ritenersi parziaria e, quindi, scindersi in tante obbligazioni quanti sono i debitori, ognuno dei quali resta obbligato per la sua parte soltanto se la solidarietà sia espressamente negata dalla volontà delle parti o dalla legge”).
Se dunque le opponenti sono tenute per l'intero a fortiori deve ritenersi legittima la pretesa azionata per un terzo del credito nei confronti di
[...]
e per due terzi per Parte_2 Parte_1
[...]
20. In definitiva, dunque, va revocato il decreto ingiuntivo e le opponenti vanno condannate, al pagamento di € 10.000,00 oltre Parte_2
IVA e interessi ex dlgs n. 231/2002 dal 21.10.2021 al saldo e
[...] di € 20.000,00 oltre IVA e interessi ex dlgs n. Parte_1
231/2002 dal 21.10.2021 al saldo, in ciò considerata la data di costituzione in mora di cui alla pec dell'8.10.2021.
pagina 24 di 26 21. A tali somme va aggiunta, per quanto riguarda la Controparte_11
,quella di € 205,00 richiesta a titolo di rimborso spese per
[...] deposito in Camera di Commercio, nomina nuovo collegio sindacale, rispetto alla quale non sono state sollevate contestazioni.
22. Non può invece essere riconosciuto l'importo di € 415,00 richiesto a titolo di rimborso spese per il deposito dei tre bilanci relativi alle società inattive del gruppo.
Nel contratto concluso dalle parti era scritto che il compenso pattuito non includeva i rimborsi spese.
Ne consegue che, rispetto a tale debito, non può ravvisarsi una responsabilità solidale delle cinque clienti, con la conseguenza che deve escludersi che la sia tenuta ad un Parte_1 rimborso spese ad essa non riferibile.
23. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione per il 20% delle spese di lite, mentre per la restante quota dell'80% le opponenti soccombenti vanno condannate a rifondere alla controparte le spese, liquidate come in dispositivo, considerando compensi separati per la fase monitoria e, per le fasi di studio e introduttiva, del giudizio di opposizione, ai valori minimi, atteso il carattere reiterato delle difese svolte, e per le successive fasi, esauritesi dopo la riunione, considerando un unico compenso ai valori medi, senza ulteriori variazioni, alla luce del disposto di cui all'art. 4, comma 2 e 4, DM 55/2014.
Va disposta la distrazione delle spese in favore del difensore di parte opposta antistatario
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
pagina 25 di 26 a) in parziale accoglimento delle opposizioni, 1) revoca il decreto ingiuntivo n.
21637 del 15.12.2021 e il decreto ingiuntivo n. 4012 del 10.03.2022; e 2) condanna al pagamento in favore dello Parte_2 della somma di € 10.000,00 Controparte_1 oltre IVA e interessi ex dlgs n. 231/2002 dal 21.10.2021 al saldo;
3) condanna Parte_1 al pagamento in favore dello Controparte_1 della somma di € 20.205,00 oltre IVA e interessi ex dlgs n. 231/2002 dal
21.10.2021 al saldo b) compensa in ragione del 20% le spese di lite e per la restante quota dell'80% condanna le opponenti a rifondere alla controparte le spese che liquida in € 345,2 per spese ed € 4.495,20 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge, di cui dispone la distrazione in favore dell'avv. Massimo Cortesi antistatario.
Roma, 3 ottobre 2025
Il Giudice
Il presente provvedimento è stato scritto con la collaborazione della MOT dott.ssa
AR ST
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