Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 25/11/2025, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01954/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00346/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 346 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Filardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cariati, via Fausto Gullo Snc;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Cosenza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del diniego del rinnovo del porto di fucile ad uso caccia, del -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. OM TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1-Con ricorso notificato il 3.3.2022 e depositato il 14.3.2022 -OMISSIS- ha esposto:
-) egli è stato titolare, negli anni precedenti, di licenza del porto di fucile per uso caccia, per il cui rinnovo egli ha da ultimo presentato istanza documentata;
-) con preavviso del-OMISSIS-, la Questura di Cosenza - -OMISSIS- comunicava il preavviso di rigetto del permesso in quanto erano emersi, a carico del ricorrente, precedenti condanne penali ostative a tale rilascio;
-) con memoria notificata il 19.3.2021 egli trasmetteva controdeduzioni osservando [-] che era titolare da tempo di porto di fucile, rilasciato più volte nonostante la preesistenza delle citate condanne oggi ritenute ostative, [-] che dette condanne, tutte in materia di sicurezza sul lavoro, non sono pregiudizievoli quanto all’uso delle armi, [-] che solo i reati di cui all’art. 43, comma 1, T.U.L.P.S. possono rientrarvi, solo in presenza di una sentenza alla pena della reclusione non sostituita con pena pecuniaria, [-] che l’Autorità dovrebbe piuttosto valutare se le circostanze oggetto della pronuncia di condanna siano, o meno, indicative dell’assenza della buona condotta, [-] che le condanne in materia di sicurezza del lavoro ed in alcun modo possono essere fatte rientrare nelle previsioni di cui all’art.43;
-) non di meno, con il provvedimento avversato la Questura di Cosenza, ribadita la sussistenza di diversi decreti penali di condanna per reati attinenti la violazione delle norme che disciplinano la tutela della salute e della sicurezza dei posti di lavoro, rigettava l’istanza.
1.1- In diritto il ricorrente contesta il provvedimento impugnato per i motivi che, in difetto di adeguata rubricazione, possono essere così compendiati:
I) Carenza di motivazione che tenga conto dell’assenza di mutamento delle circostanze che avevano dato luogo ai pregressi rinnovi, preesistenti i decreti penali menzionati già nel momento in cui veniva rilasciata per l’ultima volta la licenza di porto d’armi;
II) insussistenza dei presupposti: le condanne comminate al ricorrente non rientrano tra le previsione di cui agli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S. trattandosi di pronunce in materia di sicurezza del lavoro per non aver rispettato sui cantieri l’art. 122 del d.lgs. 81/2008 non avendo egli adottato, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell'allegato XVIII del medesimo decreto; in ogni caso, in disparte tali dati nessuna menda è ascrivibile al ricorrente anche successivamente.
Soggiunge il ricorrente che detta sanzione pecuniaria veniva convertita dal-OMISSIS- in -OMISSIS-, unica applicatagli in vita sua, sulla convinzione del Magistrato di Sorveglianza della sua impossibilità ad onorare la sanzione pecuniaria.
2- In data 21.3.2022 si è costituito, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Interno, che in data 30.3.2022 ha depositato documenti e, in vista della discussione del merito, il 31.7.2025 ha depositato memoria.
3- All’udienza straordinaria di smaltimento del 14.11.2025 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
4- Il ricorso, le cui censure possono essere scrutinate congiuntamente in quanto tra loro interconnesse, è infondato.
5- Giova preliminarmente richiamare l'assetto normativo delle autorizzazioni di polizia, in particolare il porto d'armi -come concretato dalla giurisprudenza ripresa anche da questa Sezione (da ultimo, sentenze n. 948 del 14.6.2024 e n. 1036 del 27.6.2024)- per quanto di rilevante in questa sede:
-) per costante giurisprudenza di prime e seconde cure, la possibilità di detenere armi è un'ipotesi assolutamente eccezionale nel nostro sistema giuridico: "nel nostro ordinamento, l'autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d'armi può essere soddisfatta solo nell'ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l'interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, la revoca o il diniego dell'autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi (cfr. Cons. Stato, III, n. 5398/2014), e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all'uso delle stesse (cfr. Cons. Stato, III, n. 3979/2013; n. 4121/2014)" (Cons. St., sez. III, 23 maggio 2017, n. 2404; Cons. St., sez. III, 30 novembre 2018, n. 6812);
-) la licenza di porto d'armi può essere negata all'istante anche in assenza di sentenza di condanna per specifici reati quando, per circostanze legate alla sua condotta, sia assente la presumibile certezza della completa affidabilità del soggetto; a tali fini l'Autorità amministrativa può comunque valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, per desumerne la pericolosità, o, comunque, la non completa affidabilità di colui che li ha commessi, anche quando non si tratti di precedenti specifici connessi proprio al corretto uso delle armi (Consiglio di Stato, Sez. III, 29 luglio 2013 n. 3979). Ai fini della revoca della licenza l'Autorità di pubblica sicurezza può, dunque, apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d'abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'interessato, purché l'apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo (Cons. Stato, sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018), trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell'uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Cons. Stato, sez. III, n. 2974 del 2018);
- Il giudizio di affidabilità previsto dal T.U.L.P.S. nell'uso delle armi è differente, quanto a presupposti e funzioni, rispetto a quello effettuato dal giudice in sede di accertamento della responsabilità penale. Il primo si effettua in base ad un giudizio prognostico e ha una precipua funzione precauzionale; l'altro, invece, è improntato a un rigoroso principio di tassatività, svolge una funzione repressiva e sanzionatoria, incidendo su diritti fondamentali della persona, presuppone un accertamento, al di sopra di ogni ragionevole dubbio, dei fatti che giustificano la reazione punitiva. Ciò spiega perché l'Autorità di P.A. possa valutare nell'oggettività storica i fatti di reato e legittimamente prescindere dagli esiti del procedimento, a maggior ragione se questi si sostanziano in sentenze di non luogo a procedere per ritiro della querela o di estinzione del reato per prescrizione che lasciano impregiudicato l'accertamento dei fatti che confortano l'inaffidabilità del richiedente e il concreto pericolo di abuso di armi: T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 09/05/2022, n.3137;
-) inoltre, stante l'ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori in questione, non si richiede una particolare motivazione, se non negli ovvi limiti della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (Consiglio di Stato, sez. III, 13 aprile 2011, n. 2294; 11 luglio 2014, n. 3547; 24 agosto 2016, n. 3687; 14 dicembre 2016, n. 5276);
-) in punto di sindacato giurisdizionale rispetto alle valutazioni dell'Autorità di Pubblica sicurezza si precisa che non è compito del g.a. sostituirsi all'autorità competente nel valutare discrezionalmente se una determinata situazione giustifica o non una misura cautelativa quale il ritiro del porto fucile uso caccia dell'interessato, ma solo verificare che la valutazione fatta non sia " ictu oculi " errata ovvero viziata da travisamento dei fatti e manifesta irrazionalità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 8 novembre 2012 n. 5678, TAR Campania - Napoli, Sez. V, 18 marzo 2020, n. 1181).
6- Nello specifico, solo a considerare l’ultimo quindicennio, il ricorrente è stato destinatario di numerosi decreti penali di condanna per reati in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela della salute –sentenza del Tribunale -OMISSIS- del -OMISSIS-, decreto penale del G.I.P. di -OMISSIS- del -OMISSIS-, decreto penale del G.I.P. presso il Tribunale di -OMISSIS- del - OMISSIS-, sentenza del Tribunale di-OMISSIS- del -OMISSIS- oltre ad altri pregiudizi parimenti non irrilevanti (sentenza di patteggiamento del -OMISSIS- per sottrazione di cose sottoposte a sequestro da parte dell’Autorità Giudiziaria) e, più di recente, è stato sottoposto a libertà controllata disposta con ordinanza dell’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS-.
Orbene, la molteplicità dei pregiudizi a carico del ricorrente, i quali coprono un significativo arco temporale, ben può essere apprezzato alla stregua di indice rivelatore della sua condotta non specchiata e di una propensione a violare il diritto penale e riverberarsi –anche alla luce delle specificità dei reati oggetto di condanna, attinenti alla prevenzione da infortuni sul lavoro, la non perfetta attitudine del ricorrente ad attendere ai fondamentali doveri posti a tutela dell’incolumità altrui- sulla valutazione di inaffidabilità del ricorrente all’uso delle armi.
7- Né rileva la circostanza che non si tratti di reati ex se ostativi al rilascio del titolo.
Invero, l’art. 43 del T.U.L.P.S. pone dei limiti alla possibilità per l’amministrazione di rilasciare la licenza di portare armi.
Così, il primo comma, dispone che “oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi” a chi ha riportato condanne per determinati reati, tra i quali (lett. a) “delitti non colposi commessi con violenza contro le persone”, nonché (lett. c) reato di “porto abusivo di armi”.
Viceversa, il secondo comma della norma dispone che “La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi […] non dà affidamento di non abusare delle armi”.
Dal confronto tra le due disposizioni emerge che, mentre il primo comma vincola l’amministrazione a rifiutare il rilascio del porto d’armi in presenza di condanne per determinati reati, al contrario il secondo comma introduce un potere discrezionale, rimettendo alla valutazione dell’amministrazione la verifica dei presupposti per il rilascio del titolo in presenza di condanne per reati diversi da quelli elencati nel primo comma e, comunque, sulla base di un giudizio di affidabilità della persona interessata.
Quest’ultima è l’ipotesi rilevante nel caso di specie, atteso che l’amministrazione non ha preso atto dell’esistenza di un reato ostativo, ma, sulla base di una valutazione del tutto coerente, ha ritenuto che i reati commessi dal ricorrente, per la numerosità, natura e beni giuridici lesi, fossero espressivi per la loro concreta consistenza e reiterazione dell’inaffidabilità del richiedente manifestando una sua proclività a delinquere.
8- Quanto poi all’esistenza di pregressi rilasci e rinnovi, è da notare anzitutto che “ l'esser stato titolare di porto di armi non fa nascere alcuna aspettativa, considerando come, ogni volta che esamina una istanza di rinnovo, la Questura esprime una valutazione attuale degli interessi pubblici e privati coinvolti, finalizzata alla concreta salvaguardia dell'ordine pubblico " ( ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. III, 14.12.2016, n. 5276, T.A.R. Lombardia, Milano, -OMISSIS-, n. 1665) e, più in dettaglio, che " Gli art. 11 e 43, t.ul.p.s., attribuiscono al questore e/o prefetto il potere di negare e di revocare il porto d'armi ogni qualvolta si debba ragionevolmente temere che l'interessato sia potenzialmente capace di abusarne, previa valutazione tipicamente discrezionale circa l'affidabilità del titolare della licenza ai fini dell'uso dell'arma, in rapporto alla tutela dell'ordine pubblico (non solo in caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione), nonché alla prevenzione della commissione di illeciti; pertanto, la revoca della licenza non richiede un oggettivo ed accertato abuso delle armi, bastando che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, non essendo a tal fine necessario il preventivo, concreto uso; d'altra parte, il diniego di rinnovo del porto di fucile non contraddice un precedente provvedimento di rilascio, avendo l'autorità di polizia un'ampia potestà di riesame delle determinazioni già adottate, ove sopraggiungano o si riconsiderino circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego di autorizzazione; infatti, il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, il diniego di licenza e la revoca del porto d'armi non richiedono un oggettivo ed accertato abuso delle armi, bastando il motivato accertamento che il soggetto non dia affidamento di non abusarne " (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 18.12.2009, n. 3203).
Tanto sarebbe in sé sufficiente per escludere la rilevanza di ogni affidamento in capo al ricorrente, avendo la Prefettura adeguatamente evidenziato le ragioni che, all’attualità, inficiano l’affidabilità del ricorrente al porto d’armi da cui è scaturita la revoca della licenza.
8.1- In ogni caso, anche ove si volesse saggiare l’effettiva sussistenza della posteriorità dell’ultimo rinnovo alle condanne comminategli, si deve osservare che, per un verso, dalle allegazioni di parte ricorrente non risulta evincibile la data dell’ultimo rinnovo del porto d’armi (non avendo egli depositato il relativo documento e risultando sul punto del tutto generiche le affermazioni di cui a pag. 2 del ricorso, per cui “ […] lo scrivente è titolare di licenza di porto di fucile da diverso tempo, rilasciato sempre per le stesse motivazioni esposte nella domanda di rinnovo […] allo stato attuale il permesso non è scaduto in quanto rilasciato prima della riforma del 2018 quando già pre-esistevano le citate condanne oggi invocate da codesta autorità al fine del rilascio del chiesto permesso ”) e, per altro verso, nella memoria difensiva resa in sede procedimentale il 18.3.2021 (all. 004 alla produzione del 14.3.2022) lo stesso afferma che la licenza di porto di fucile di cui disponeva aveva scadenza -OMISSIS-, da cui consegue che, sia qualora tale data si riferisca alla scadenza del titolo come effettivamente dichiarato sia qualora detta data si riferisca alla data dell’ultimo rilascio, essa è comunque precedente l’ultima sentenza di condanna comminata nell’anno 2015, oltre che, si soggiunge per completezza, all’irrogazione della misura della libertà controllata disposta più di recente.
Le osservazioni da ultimo riportate rendono privi di fondamento i presupposti su cui si regge l’asserito affidamento del ricorrente, essendo la valutazione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza resa non sulla mera base di risalenti pregiudizi –non ritenuti ostativi a precedenti rinnovi- bensì su un quadro fattuale più prossimo in termini di attualità.
9- In conclusione, il ricorso va rigettato.
10- Le circostanze della controversia nel loro complesso giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE IN, Presidente
OM TI, Primo Referendario, Estensore
Elena HA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM TI | GE IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.