Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/02/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 9739/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9739/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 16/01/1974 rappresentato e difeso dall'avv. CANTILE ANTONIO, come da Parte_1 procura in atti.
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso dall'avv. FUMO NICOLA
RESISTENTE
OGGETTO: indebito
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
CP_ Con ricorso depositato in data 25.7.24 la ricorrente indicato in epigrafe agiva nei confronti dell' per la CP_ declaratoria di illegittimità del provvedimento n. 18637324 del 21.6.24 con cui l' ha richiesto la ripetizione della somma di euro 7.714,06 per somme illegittimamente ricevute dal ricorrente a titolo di
Naspi per i periodi di cui al ricorso, risultate non dovute per ripresa della attività lavorativa da parte del ricorrente.
Premetteva:
a) Che le somme percepite dal ricorrente a titolo di Naspi risultavano pari ad euro 6.511,23 nette e non ad euro 7.714,06 oggetto di richiesta;
Ciò premesso ha concluso come sopra riportato.
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Il ricorso è parzialmente fondato anche alla luce dell'orientamento seguito sul punto da questo Ufficio.
In primo luogo, il ricorrente non ha provato la sussistenza dei requisiti per l'accesso alla prestazione
(cfr estratto conto previdenziale in atti).
Pertanto l'Indebito è ripetibile.
Tuttavia la somma effettivamente percepita risulta pari ad euro 6.511,23
Ne consegue il diritto dell'istante alla riduzione della somma richiesta.
Riconosciuto l'indebito, esso risulta pari ad euro 6.511,23 in quanto la somma restituita deve essere CP_ richiesta dall' al netto e non al lordo, sulla base di quanto previsto dalla normativa di settore, art. 150 D.L. n. 34/20 convertito in L. n. 77/20.
Risulta dunque non dovuta la differenza tra 7.714,06 euro ed euro 6.511,23, pari ad euro 1.202,83
Spese si compensano tra le parti per la metà per la restante metà seguono la soccombenza
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda dichiara non dovuta la somma di euro 1.202,83,
- rigetta il ricorso per il resto
CP_
- Compensa per metà le spese di lite, condanna l' al pagamento della metà delle spese di lite che liquida in complessivi euro 700,00 oltre iva e cpa come per legge con distrazione
Si comunichi.
Aversa, 19/02/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
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