Articolo 16 bis della Legge 27 dicembre 2002, n. 289
Articolo 16Articolo 18
Versione
1 marzo 2009
Art. 16-bis. (( (Potenziamento delleprocedure di riscossione coattiva
in caso di omesso versamento delle somme dovute
a seguito delle definizioni agevolate) )) (( 1. Con riferimento ai debiti iscritti a ruolo ai sensi degli articoli 7, comma 5, 8, comma 3, 9, comma 12, 15, comma 5, e 16, comma 2, della presente legge:
a) il limite di importo di cui all' articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e' ridotto a cinquemila euro;
b) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, comma 2, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 ;
c) l'agente della riscossione, una volta decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, procede ai sensi dell' articolo 35, comma 25, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 .
1-bis. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche alle definizioni effettuate ai sensi dell'articolo 9-bis ))
Entrata in vigore il 1 marzo 2009
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