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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/03/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo sezione quarta civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Costantino Ippolito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 6978 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da
), rappresentato e difeso dall'avv. GIULIO Parte_1 C.F._1
MONTANO, dall'avv. MARCO PANNONE e dall'avv. MATILDE PANNONE per procura allegata all'atto di citazione, con domicilio digitale Email_1
- appellante - contro
), in persona del procuratore speciale Sig. , CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. MATTEO CASTIONI per procura allegata alla comparsa di costituzione, con domicilio digitale Email_2
- appellata - avente ad OGGETTO: compensazione pecuniaria ai passeggeri in caso di ritardo del volo ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004 (appello).
CONCLUSIONI
Per : Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bergamo, disattesa ogni contraria Parte_1
domanda ed eccezione, in riforma totale della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente appello qui interposto dal sig. così provvedere NEL MERITO: 1) Parte_1
Dichiarare la responsabilità del vettore aereo convenuto e condannare la compagnia aerea alla corresponsione in favore dell'appellante a titolo di compensazione CP_1 pecuniaria della cifra di euro 250,00, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Ue 261/2004. 2)
Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti e onorari del doppio grado di
1 giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CpA come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Per : Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed CP_1 eccezione: Rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado n. 512/2023 emessa dal Giudice di Pace di Bergamo, dichiarando in ogni caso che nulla è dovuto da per le causali ed i titoli di cui è causa;
Condannare gli appellanti al pagamento delle CP_1
spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12/07/2022 il passeggero , sul Parte_1
presupposto del ritardo (superiore alle tre ore) del volo FR4112 operato da in CP_1
data 11/12/2021 sulla tratta Napoli - Bergamo, ha convenuto in giudizio il vettore per sentirlo condannare al pagamento della somma di 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria di cui al
Regolamento (CE) n. 261/2004.
si è costituita eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano e CP_1 chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande dell'attore.
Con sentenza n. 512/2023 il Giudice di Pace di Bergamo, disattesa l'eccezione pregiudiziale, ha rigettato nel merito la domanda proposta dall'attore.
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendo di dichiarare la Parte_1
responsabilità di per il ritardo e di condannare la stessa al pagamento della CP_1
compensazione pecuniaria.
si è costituita in appello chiedendo la conferma della sentenza appellata. CP_1
All'esito dell'udienza di rimessione in decisione tenuta in data 21/1/2025 con modalità c.d. cartolari, con ordinanza depositata in data 23/1/2025 la causa è stata rimessa in decisione.
1. La questione di giurisdizione originariamente sollevata da va considerata CP_1
coperta dal giudicato interno che si è formato per effetto della mancata riproposizione della relativa eccezione, sub specie di appello incidentale condizionato avverso l'espresso rigetto di essa.
2. Con un unico e articolato motivo di appello l'appellante censura la sentenza appellata nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto provati la sussistenza di una circostanza eccezionale e il nesso causale tra essa e il ritardo subito dal volo FR4112 in data 11/12/2021 e ha conseguentemente escluso la responsabilità del vettore.
La censura è fondata.
3. È pacifico, oltre che provato documentalmente, che il volo FR4112 dell'11/12/2021 operato sulla tratta Napoli-Bergamo ha subito un ritardo superiore alle tre ore.
2 4. Per escludere l'obbligo di pagamento della compensazione pecuniaria in tal caso dovuta,
ha invocato la ricorrenza di una circostanza eccezionale ravvisata CP_1 nell'impatto, verificatosi in fase di decollo del volo FR6828 da Napoli a Venezia, di un fulmine
(lightning strike) con l'aeromobile 9H-QDR che avrebbe dovuto essere utilizzato successivamente anche per il volo FR4112 da Napoli a Bergamo.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, il vettore aereo può giustificare il ritardo di un volo invocando la sussistenza di una circostanza eccezionale che ha colpito lo stesso aeromobile in occasione di un volo precedente, a condizione però che “esista un nesso di causalità diretta tra il verificarsi di tale circostanza che ha inciso su un volo precedente e il ritardo o la cancellazione di un volo successivo, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare alla luce degli elementi di fatto a sua disposizione e tenendo conto, in particolare, delle modalità di gestione dell'aeromobile di cui trattasi” (Corte di Giustizia UE, sentenza 11 giugno 2020, Causa C-74/19).
Quindi, in caso di ritardo a catena, la compagnia aerea è tenuta a dimostrare, oltre all'effettiva esistenza di una circostanza eccezionale, anche che il volo precedente e quello successivo sono stati (o avrebbero dovuto essere) operati dallo stesso aeromobile e che, tenuto conto delle particolari modalità di gestione di quel determinato aeromobile, sussiste un nesso di causalità diretta tra la circostanza eccezionale verificatasi sul primo volo ed il ritardo o la cancellazione del volo successivo.
Nel caso di specie, anche a voler ritenere provato l'impatto del fulmine con l'aeromobile 9H-
QDR durante il volo FR6828, non è provato il fatto, specificamente contestato dal passeggero, che tale aeromobile avrebbe dovuto essere utilizzato anche per il volo FR4112 secondo il piano di volo originario.
Anzi, tenuto conto degli orari dei due voli, è da escludere che tale piano potesse prevedere sin dall'inizio l'impiego nella stessa data dell'11/12/2021 dell'aeromobile 9H-QDR sia per il volo
FR6828 che per il volo FR4112.
Infatti, l'orario di arrivo a Venezia previsto per il volo FR6828 (ore 7:35) è incompatibile con l'orario di partenza da Napoli previsto per il volo FR4112 (ore 8.50), tenuto conto della normale durata (1h 15m) del volo di ritorno da Venezia a Napoli, la cui effettiva esistenza e programmazione originaria con l'impiego dell'aeromobile 9H-QDR non sono state neanche allegate prima ancora che provate.
A fronte di tale incongruenza e in assenza di altri elementi, il solo riferimento (anche) al volo
FR4112 presente nel rapporto ingegneristico redatto ex post, anche a prescindere dalla contestata idoneità del documento a integrare valida prova dei fatti in esso descritti, non può
3 comunque considerarsi sufficiente ai fini della necessaria dimostrazione dell'originaria previsione di impiego dello stesso aeromobile per entrambi i voli.
Quindi, il fatto controverso che, in base al piano di volo originario, l'aeromobile avrebbe dovuto operare il volo ritardato, fatto dato per accertato dal primo giudice, non può ritenersi verificato.
Il rilievo è di per sé ostativo alla configurabilità, nel senso indicato dalla richiamata giurisprudenza unionale, del nesso causale tra l'evento che ha colpito il primo volo e il ritardo del volo successivo.
Pertanto, è da escludere la configurabilità dell'esimente invocata da . CP_1
5. Il riscontro negativo in ordine alla dimostrazione, da parte del vettore, della riconducibilità dell'incontestato ritardo a circostanze eccezionali implica la sussistenza del diritto del passeggero a conseguire la compensazione pecuniaria.
Quindi, in accoglimento dell'appello, la sentenza del Giudice di Pace va riformata e CP_1
va condannata al pagamento in favore di della somma di € 250,00
[...] Parte_1
(determinata in applicazione dell'art. 7 del richiamato Regolamento) .
6. La riforma della sentenza di primo grado impone una rinnovata regolamentazione delle spese processuali che, con riferimento a entrambi i gradi di giudizio, devono essere poste a carico di
, stante la sua soccombenza. CP_1
Per la liquidazione dei compensi appare congrua l'applicazione dei parametri minimi indicati nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014 (tabella n. 1 per il primo grado e tabella n. 2 per il secondo grado), tenuto conto del modesto valore della causa.
Pertanto, in base allo scaglione di riferimento (tra € 0,01 e € 1.100,00), va liquidato, per il primo grado, un compenso di € 173,00, risultante dalla somma di € 34,00 per la fase di studio, € 34,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 34,00 per la fase di trattazione ed € 71,00 per la fase decisionale nonché, per il secondo grado, un compenso di € 232,00 risultante dalla somma di €
66,00 per la fase di studio, € 66,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 100,00 per la fase decisionale.
In conformità all'istanza svolta, va disposta la distrazione delle spese in favore del codifensore
GIULIO MONTANO che si è dichiarato espressamente antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Bergamo n. 512/2023 depositata in data 17/4/2023,
- condanna al pagamento della somma di € 250,00 in favore di CP_1 [...]
; Pt_1
4 - condanna al rimborso in favore di delle spese CP_1 Parte_1 processuali che liquida, in relazione al primo grado, in € 173,00 per compenso e, in relazione all'appello, in € 232,00 per compenso, oltre ad anticipazioni documentate (contributo unificato, imposta di bollo), spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e oltre IVA, se dovuta,
e CPA;
- distrae le spese di cui al capo che precede in favore dell'avv. GIULIO MONTANO.
Così deciso in Bergamo in data 07/03/2025.
Il Giudice dott. Costantino Ippolito
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