Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/06/2025, n. 2357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2357 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 13218/2024 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv.PETRAROTA VITO giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: adempimento giudicato
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 29.10.2024, il ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere stato dipendente della esponeva di aver ottenuto sentenza del Parte_2
Tribunale con la quale era stato accertato che aveva svolto mansioni rientranti Cont nella categoria B Super e l' era stata condannata al pagamento delle differenze retributive dall'1.7.1988 tra il trattamento economico percepito e quello che gli sarebbe spettato in virtù dello svolgimento di mansioni rientranti nel livello Bs. Cont Lamentava il mancato adempimento da parte dell' e chiedeva pertanto che la convenuta fosse condannata al pagamento della somma dovuta oltre alla Cont contribuzione omessa, nonchè che l' fosse condannata a effettuare la progressione giuridica che gli sarebbe spettata con il riconoscimento quindi del livello C5. Chiedeva inoltre la condanna al risarcimento per perdita di chance
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato.
E' pacifico che il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Bari (cfr. sentenza n.10210/12 del 18.10.2012) sentenza con la quale è stato accertato lo svolgimento delle mansioni superiori dalla data dell'1.10.1988, condannando conseguentemente la al pagamento delle differenze retributive Parte_2 maturate rispetto all'inquadramento assegnato in virtù dell'inquadramento nel livello economico BS di cui al CCNL integrativo del Comparto Sanità.
Non vi è alcun dubbio, dunque, sul riconoscimento del diritto alla retribuzione spettante in virtù dell'inquadramento nel livello economico BS di cui al CCNL integrativo del Comparto Sanità, con la decorrenza sopra indicata. Cont Ciò detto è altrettanto pacifico che l' con delibera del direttore generale n.1269 del 14.7.2014, ha liquidato la somma di €50.147,37 a titolo di differenze retributive spettanti in esecuzione della sentenza n.10210/12 del Tribunale di
Bari.
Ne deriva che alcuna ulteriore differenza retributiva spetti al ricorrente attesa la predetta liquidazione, tenuto conto che come da egli stesso allegato sempre da tale data è stato inquadrato nel livello bs.
Infondate sono le ulteriori domande. E difatti la sentenza del Tribunale sanciva il diritto all'inquadramento nel livello bs quale presupposto per la condanna solo in relazione alle differenze retributive spettanti al ricorrente.
È infatti risaputo che nell'ambito della c.d. contrattualizzazione o privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la materia dello svolgimento delle mansioni superiori è stata disciplinata, a seguito della novellazione del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 operata dal d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, dall'art. 56 del primo di detti decreti, nel testo di cui all' art. 25 del secondo decreto. Peraltro il sesto comma è stato modificato dall' art. 15 del d.lgs. 29 ottobre 1998 n. 387 ed il conseguente tenore dell'art. 56 citato è stato riprodotto dall' art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, così come modificato di recente dall'articolo 62, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (norme generali dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
La normativa in esame ha riconfermato anche nell'ambito nel nuovo regime del lavoro dei pubblici dipendenti il principio secondo cui lo “esercizio di fatto di mansioni diverse da quelle della qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore (...)” (art. 52, ultima parte del primo comma).
Invece, quanto allo svolgimento di mansioni proprie di qualifiche superiori, l'art. 52 contiene due diversi ordini di disposizioni.
In primo luogo, si indicano i casi in cui è legittima la temporanea assegnazione a mansioni superiori, con la precisa specificazione dei relativi presupposti e dei limiti temporali e la previsione del diritto del lavoratore al trattamento previsto per la qualifica superiore, per il periodo di effettiva prestazione. In secondo luogo, si prende in considerazione l'ipotesi dell'assegnazione "a mansioni proprie di una qualifica superiore" al di fuori delle condizioni previste dalle precedenti disposizioni, per stabilire da un lato la nullità di detta assegnazione e dall'altro il diritto del lavoratore alla differenza di trattamento economico con la qualifica superiore (si precisa che in quest'ultima disposizione l'espressione “qualifica superiore” ha valore generico e omnicomprensivo, nel senso che non va intesa quale “qualifica immediatamente superiore”, espressione utilizzata dal secondo comma nel delineare i presupposti dell'assegnazione legittima a mansioni superiori;
una diversa conclusione non è giustificata né dalla lettera della disposizione in esame, né dalla sua ratio, che è quella di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all' art. 36 Cost., cfr. Cass., sez, Lav. n. 20692/04).
Ne deriva che l'accertamento della qualifica superiore vale solo quale presupposto logico e giuridico per la condanna al pagamento delle relative differenze retributive come avvenuto nella sentenza del Tribunale sopra indicata.
Va quindi ritenuto che alcun inadempimento della convenuta si è verificato in merito all'omesso inquadramento.
Quanto alla perdita di chance, va preliminarmente rilevato che è ormai pacifico in giurisprudenza che il creditore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di “chance”– che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entita patrimoniale a se stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione – ha l'onere di provare, benche solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilita, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta.
E' stato ribadito che il danno patrimoniale da perdita di chance sia un danno
(non già attuale, ma) futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale e che esso consista in una concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene, non in una mera aspettativa di fatto, ma in un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto (cfr. Cass. n.2737/15; n.18207/14; n.16877/08).
Ne deriva che la sussistenza di un tale pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare), consistente nella perdita di una possibilità attuale, esige la prova, anche presuntiva, purchè fondata su circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, della sua attuale esistenza (cfr.Cass.n.13818/17;
n.19604/16). L'accertamento e la liquidazione di tale perdita, necessariamente equitativa, sono devoluti al giudice di merito e sono insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati (cfr.Cass.n.2737/15;n.10111/08).
Premessa la sintetica ricostruzione effettuata dalla giurisprudenza in merito ai contenuti della domanda finalizzata al risarcimento per perdita di chance, va ribadito che nel caso in esame, il danno patrimoniale oggetto della domanda risarcitoria si configura proprio come danno da perdita di chance, quale perdita della possibilità di conseguire un futuro vantaggio economico, secondo una valutazione da effettuarsi "ex ante".
Ciò posto, ritiene lo scrivente che il ricorrente non ha fornito sufficienti elementi atti a dimostrare, sebbene in modo presuntivo basato sul calcolo delle probabilità, la concreta possibilità di conseguire i posti di cui alle selezioni pubbliche indicate in ricorso.
Come detto, in tema di risarcimento del danno da perdita di chance, il creditore ha l'onere di allegare, e quindi provare, anche se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la sussistenza in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato (cfr.Cass. n.6488/17); in tema di procedure per l'accesso a qualifiche superiori, in particolare, la
Suprema Corte ha osservato come spetta al lavoratore, che agisca per il risarcimento del danno da perdita di "chance", l'onere di provare, seppure in via presuntiva e probabilistica, il nesso causale tra l'inadempimento e l'evento dannoso, ossia la sua concreta e non ipotetica possibilità di conseguire la promozione (cfr. Cass. sent. n. 4014/16 “In tema di procedure di selezione del personale per l'accesso a qualifica superiore, nel caso in cui il datore di lavoro privato non rispetti i principi di correttezza e buona fede, incombe sul lavoratore, che agisca per il risarcimento del danno da perdita di "chance", l'onere di provare, seppure in via presuntiva e probabilistica, il nesso causale tra l'inadempimento e
l'evento dannoso, ossia la sua concreta e non ipotetica possibilità di conseguire la promozione, qualora la comparazione tra i concorrenti si fosse svolta in modo corretto e trasparente").
E' evidente che nel caso di specie non vi sono elementi per stabilire se il ricorrente poteva collocarsi in posizione utile per ottenere il superiore inquadramento nella graduatoria in quanto non era sufficiente la mera anzianità di servizio.
Ne deriva che non vi sono elementi per poter ritenere che il ricorrente avrebbe superato l'eventuale selezione comparativa.
Quanto, infine, alla richiesta di regolarizzazione contributiva, va dichiarato il difetto di giurisdizione.
La domanda è relativa all'omissione contributiva e ha di sicuro incidenza sulla misura della pensione: ne deriva la giurisdizione della Corte dei Conti, la quale ha giurisdizione esclusiva sui provvedimenti inerenti al diritto, alla misura ed alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (cfr. S.U.n. 3195/07,
S.U.n. 1134/07, S.U.n. 9942/09, S.U.n. 18076/09, n.21490/10 e S.U. n.
17927/13). La Corte di Cassazione ha infatti affermato:“… Del resto, come più volte affermato da queste Sezioni Unite, la giurisdizione della Corte dei Conti sulle pensioni è giurisdizione di merito, e per l'accertamento e la valutazione dei fatti essa dispone degli stessi poteri, anche istruttori, del giudice ordinario (Cass. S.U.
11 febbraio 1993 n. 5329, Cass. S.U. 6 maggio 1993 n. 10297 e Cass. S.U. 9 gennaio 2008 n. 171), e di conseguenza può e deve accertare, ai sensi della L. n.
118 del 1971, il grado d'invalidità della M. con la stessa pienezza del giudice ordinario analogamente a quanto da queste Sezioni Unite ritenuto per le controversie in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, della L. 27 marzo 1992, n. 257, ex art. 13, proposte nei confronti dell' con riferimento alle prestazioni pensionistiche erogate da detto ente CP_2
(per tutte Cass. S.U. 12 maggio 2009 n. 10847, Cass. S.U. 9 gennaio 2008 n.
171 cit. e Cass. S.U. 24 luglio 2013 n. 17927)…” (cfr. Cass. sez. Unite
n.21490/10 e 26935/14).
Pertanto si è in presenza di una questione "pensionistica"; quindi, essendo relativa a pensione pubblica, perchè a carico totale o parziale dello Stato, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, ex artt. 13 e 62. Cont Nulla per le spese attesa la contumacia dell'
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto CE , nei Pt_1 confronti , così provvede: CP_3
1. Dichiara il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti in merito alla domanda di regolarizzazione contributiva.
2. Rigetta per il resto il ricorso.
3. Nulla per le spese.
Bari,09/06/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi