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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 16/06/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1220 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, discussa e decisa all'udienza del 16.10.2024, e vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Bellano Parte_1 udio elett.te domicilia in Isernia (IS), via Umbria – Centro Commercio e Affari, Scala A3;
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Petrecca Claudio, presso il Controparte_1 icilia in Venafro (IS), al Corso Campano n.171,
[...]
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Di Nosse Armando e Di Nosse CP_2 cui studio elettivamente domicilia in Caserta (CE), via Luigi Lorenzetti n.23, rappresentato e difeso dall'Avv. Petrecca Claudio, presso Controparte_3 il cui ia in Venafro (IS), al Corso Campano n.171, in qualità di eredi della sig.ra Persona_1
RESISTENTI
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione depositato il 19.12.2022, la sig.ra ha citato in Parte_1 giudizio gli eredi della sig.ra chieden i Isernia di Persona_1
“accertare e dichiarare la non autenticità della sottoscrizione” apposta sui 4 titoli cambiari, al fine di “ottenere una pronuncia valida erga omnes di non autenticità della sottoscrizione” da far valere in sede giudiziaria. Esponeva, in fatto, che con ricorso ex art.633 c.p.c. sig.ra (oggi deceduta e Persona_1 rappresentata nell'odierno giudizio dai suoi eredi) dichiarava di essere creditrice di € 21.121,20 poiché in possesso di n.4 vaglia cambiari emessi dall'odierna ricorrente, sig.ra
, con domiciliazione presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Parte_1
inoltre, dichiarava di aver acquistato in buona fede il Persona_1 possesso dei titoli, in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione e, quindi, di essere legittimata all'esercizio del diritto in essi incorporato. Tuttavia, alla scadenza del termine indicato nei titoli prima citati, gli effetti cambiari venivano dichiarati insoluti dalla filiale di Campobasso della e addebitati sul conto corrente n. Controparte_4
30350110122735 intestato alla insieme con i relativi oneri Controparte_5 di commissione per ciascuna cambiale pari ad un totale di € 21,20. In forza dei titoli in suo possesso, la allora ricorrente si rivolgeva al Tribunale di Isernia per ottenere un decreto ingiuntivo al fine di vedersi pagare la somma complessiva di € 21.121,20 dalla sig.ra oggi parte attrice che, nel giudizio odierno, disconosce la sottoscrizione Parte_1 in calce ai titoli oggetto di giudizio. Il richiesto decreto ingiuntivo n.314/2020 veniva emesso dal Tribunale di Isernia in data 30.11.2020: con esso, il Tribunale di Isernia ingiungeva alla odierna ricorrente di pagare alla sig.ra sia la somma di € Per_1 21.121,20 ma anche gli interessi legali e le spese della p ingiunzione e spese generali. Inoltre, il suddetto decreto ingiuntivo veniva dichiarato immediatamente esecutivo in data 23.12.2020 e veniva considerato notificato alla sig.ra per compiuta Parte_1 giacenza, in data 22.02.2021. Di contro, l'attuale parte attrice sosteneva di non aver avuto conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione se non in data 09.04.2021 in seguito alla ricezione della diffida di pagamento e al successivo accesso al fascicolo monitorio n. 910/2020 avvenuto in data 14.04.2020. Contro il decreto ingiuntivo, la sig.ra proponeva opposizione ex art. 650 c.p.c. Parte_1 disconoscendo la propria sottoscrizi osizione era iscritta al NRG 490/2021, ancora in corso, e in quella sede, contro il disconoscimento delle cambiali eccepito dall'odierna parte attrice, controparte non proponeva l'istanza di verificazione. Di conseguenza, a fronte della non autenticità della sottoscrizione, la sig.ra sporgeva Parte_1 denuncia querela in data 30.07.2021. Da parte sua, la sig.ra ionato il Per_1 suddetto decreto ingiuntivo mediante procedure di pignoramento mobiliare presso l'abitazione dell'odierna parte attrice instaurando un giudizio per far dichiarare l'inefficacia o la revoca ex art. 2901 c.c. degli atti di compravendita del 19.06.2020 stipulati da quest'ultima e dal marito di lei in favore dei figli, giudizio iscritto al NRG 245/2022 e attualmente pendente. A seguito del decesso della sig.ra avvenuto in data 21.07.2022, si Persona_1 costituivano i suoi eredi contestando tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito dalla odierna parte attrice chiedendo il rigetto dell'avversa domanda in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto.
*** 2. La domanda è inammissibile per le ragioni che seguono. La domanda può essere qualificata come un'istanza di verificazione in via principale;
secondo l'art. 216 c.c., tuttavia, questa la verificazione dell'autenticità di una sottoscrizione può essere richiesta, in via principale o in via incidentale, da colui che intende valersi del documento, e non da chi ne nega l'autenticità, stante la possibilità, nel caso di istanza proposta in via principale, del riconoscimento della scrittura da parte del convenuto. In ogni caso, pur volendo aderire all'impostazione che consente l'introduzione di un giudizio per l'accertamento della falsità della propria sottoscrizione, nel caso di specie esiste già un giudizio nell'ambito del quale viene in rilievo l'autenticità delle sottoscrizioni delle cambiali in discorso, ossia il n. 490/2021. Nell'atto di citazione si legge che, in tale giudizio,
“controparte non proponeva istanza di verificazione” (pag.4), ribadendo (pag. 6) che
“nell'ambito di tali giudizi la difesa della sig.ra non ha mai avanzato istanza di Per_1 verificazione”; dunque, tale assunto, precludendo l'utilizzo di tali documenti, farebbe venir meno l'interesse ad agire dell'attuale attrice, che è condizione dell'azione e, in quanto tale, deve risultare dalla domanda. Ogni questione relativa ai titoli azionati deve essere risolta all'interno del relativo giudizio, ottenendosi altrimenti, con l'introduzione di molteplici cause aventi medesimo oggetto, il raggiramento delle regole processuali (in particolare, dell'onere di impugnazione del d.i nel termine perentorio di 40 giorni) e il rischio di giudicati contrastanti. Dall'intento di ottenere una pronuncia valida erga omnes di non autenticità della sottoscrizione, potrebbe ipotizzarsi che la domanda contenga, in realtà, una querela di falso, dato che la diversità degli effetti legati ai due mezzi di tutela – disconoscimento con istanza di verificazione e querela di falso – consistono proprio nella rimozione del valore del documento limitatamente alla controparte, nel primo caso, ovvero erga omnes, nel secondo caso;
tuttavia, anche in questo caso la domanda sarebbe inammissibile, non essendovi i necessari riferimenti normativi al procedimento ex art. 221 c.p.c. o una procura speciale in tal senso. Inoltre, la querela di falso deve avere ad oggetto un documento munito di fede privilegiata, ossia un atto pubblico o una scrittura privata riconosciuta, autenticata o verificata (e nessuna delle circostanze ricorre nel caso di specie, essendo stata la sottoscrizione disconosciuta) e, anche in tal caso, vista la pendenza dei giudizi nei quali le cambiali sono invocate, la querela di falso avrebbe dovuto essere proposta in via incidentale, per evitare il rischio di giudicati contrastanti. La domanda proposta neppure può essere qualificata come mezzo istruttorio preventivo, non rivestendone la forma né il contenuto. La consulenza grafologica, quale prova principe del presente giudizio, infatti, è stata richiesta in pendenza della decisione sull'ammissibilità della stessa ad opera della dott.ssa avendo già nel procedimento n. 490/2021 la CP_6 sig.ra avanzato medesima richiesta di CTU (cfr. memoria n. 2 – doc. 2). Parte_1
Dunque, la domanda deve essere dichiarata inammissibile. 3. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Isernia, sezione unica civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda;
- Condanna la parte ricorrente a rifondere ai resistenti le spese del giudizio, che liquida in 1.700,00 euro, oltre iva, spese generali e c.p.a. Così deciso in Isernia, il 16.06.2025 Il Giudice Dott.ssa Elvira Puleio
Il Giudice, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1220 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, discussa e decisa all'udienza del 16.10.2024, e vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Bellano Parte_1 udio elett.te domicilia in Isernia (IS), via Umbria – Centro Commercio e Affari, Scala A3;
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Petrecca Claudio, presso il Controparte_1 icilia in Venafro (IS), al Corso Campano n.171,
[...]
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Di Nosse Armando e Di Nosse CP_2 cui studio elettivamente domicilia in Caserta (CE), via Luigi Lorenzetti n.23, rappresentato e difeso dall'Avv. Petrecca Claudio, presso Controparte_3 il cui ia in Venafro (IS), al Corso Campano n.171, in qualità di eredi della sig.ra Persona_1
RESISTENTI
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione depositato il 19.12.2022, la sig.ra ha citato in Parte_1 giudizio gli eredi della sig.ra chieden i Isernia di Persona_1
“accertare e dichiarare la non autenticità della sottoscrizione” apposta sui 4 titoli cambiari, al fine di “ottenere una pronuncia valida erga omnes di non autenticità della sottoscrizione” da far valere in sede giudiziaria. Esponeva, in fatto, che con ricorso ex art.633 c.p.c. sig.ra (oggi deceduta e Persona_1 rappresentata nell'odierno giudizio dai suoi eredi) dichiarava di essere creditrice di € 21.121,20 poiché in possesso di n.4 vaglia cambiari emessi dall'odierna ricorrente, sig.ra
, con domiciliazione presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Parte_1
inoltre, dichiarava di aver acquistato in buona fede il Persona_1 possesso dei titoli, in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione e, quindi, di essere legittimata all'esercizio del diritto in essi incorporato. Tuttavia, alla scadenza del termine indicato nei titoli prima citati, gli effetti cambiari venivano dichiarati insoluti dalla filiale di Campobasso della e addebitati sul conto corrente n. Controparte_4
30350110122735 intestato alla insieme con i relativi oneri Controparte_5 di commissione per ciascuna cambiale pari ad un totale di € 21,20. In forza dei titoli in suo possesso, la allora ricorrente si rivolgeva al Tribunale di Isernia per ottenere un decreto ingiuntivo al fine di vedersi pagare la somma complessiva di € 21.121,20 dalla sig.ra oggi parte attrice che, nel giudizio odierno, disconosce la sottoscrizione Parte_1 in calce ai titoli oggetto di giudizio. Il richiesto decreto ingiuntivo n.314/2020 veniva emesso dal Tribunale di Isernia in data 30.11.2020: con esso, il Tribunale di Isernia ingiungeva alla odierna ricorrente di pagare alla sig.ra sia la somma di € Per_1 21.121,20 ma anche gli interessi legali e le spese della p ingiunzione e spese generali. Inoltre, il suddetto decreto ingiuntivo veniva dichiarato immediatamente esecutivo in data 23.12.2020 e veniva considerato notificato alla sig.ra per compiuta Parte_1 giacenza, in data 22.02.2021. Di contro, l'attuale parte attrice sosteneva di non aver avuto conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione se non in data 09.04.2021 in seguito alla ricezione della diffida di pagamento e al successivo accesso al fascicolo monitorio n. 910/2020 avvenuto in data 14.04.2020. Contro il decreto ingiuntivo, la sig.ra proponeva opposizione ex art. 650 c.p.c. Parte_1 disconoscendo la propria sottoscrizi osizione era iscritta al NRG 490/2021, ancora in corso, e in quella sede, contro il disconoscimento delle cambiali eccepito dall'odierna parte attrice, controparte non proponeva l'istanza di verificazione. Di conseguenza, a fronte della non autenticità della sottoscrizione, la sig.ra sporgeva Parte_1 denuncia querela in data 30.07.2021. Da parte sua, la sig.ra ionato il Per_1 suddetto decreto ingiuntivo mediante procedure di pignoramento mobiliare presso l'abitazione dell'odierna parte attrice instaurando un giudizio per far dichiarare l'inefficacia o la revoca ex art. 2901 c.c. degli atti di compravendita del 19.06.2020 stipulati da quest'ultima e dal marito di lei in favore dei figli, giudizio iscritto al NRG 245/2022 e attualmente pendente. A seguito del decesso della sig.ra avvenuto in data 21.07.2022, si Persona_1 costituivano i suoi eredi contestando tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito dalla odierna parte attrice chiedendo il rigetto dell'avversa domanda in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto.
*** 2. La domanda è inammissibile per le ragioni che seguono. La domanda può essere qualificata come un'istanza di verificazione in via principale;
secondo l'art. 216 c.c., tuttavia, questa la verificazione dell'autenticità di una sottoscrizione può essere richiesta, in via principale o in via incidentale, da colui che intende valersi del documento, e non da chi ne nega l'autenticità, stante la possibilità, nel caso di istanza proposta in via principale, del riconoscimento della scrittura da parte del convenuto. In ogni caso, pur volendo aderire all'impostazione che consente l'introduzione di un giudizio per l'accertamento della falsità della propria sottoscrizione, nel caso di specie esiste già un giudizio nell'ambito del quale viene in rilievo l'autenticità delle sottoscrizioni delle cambiali in discorso, ossia il n. 490/2021. Nell'atto di citazione si legge che, in tale giudizio,
“controparte non proponeva istanza di verificazione” (pag.4), ribadendo (pag. 6) che
“nell'ambito di tali giudizi la difesa della sig.ra non ha mai avanzato istanza di Per_1 verificazione”; dunque, tale assunto, precludendo l'utilizzo di tali documenti, farebbe venir meno l'interesse ad agire dell'attuale attrice, che è condizione dell'azione e, in quanto tale, deve risultare dalla domanda. Ogni questione relativa ai titoli azionati deve essere risolta all'interno del relativo giudizio, ottenendosi altrimenti, con l'introduzione di molteplici cause aventi medesimo oggetto, il raggiramento delle regole processuali (in particolare, dell'onere di impugnazione del d.i nel termine perentorio di 40 giorni) e il rischio di giudicati contrastanti. Dall'intento di ottenere una pronuncia valida erga omnes di non autenticità della sottoscrizione, potrebbe ipotizzarsi che la domanda contenga, in realtà, una querela di falso, dato che la diversità degli effetti legati ai due mezzi di tutela – disconoscimento con istanza di verificazione e querela di falso – consistono proprio nella rimozione del valore del documento limitatamente alla controparte, nel primo caso, ovvero erga omnes, nel secondo caso;
tuttavia, anche in questo caso la domanda sarebbe inammissibile, non essendovi i necessari riferimenti normativi al procedimento ex art. 221 c.p.c. o una procura speciale in tal senso. Inoltre, la querela di falso deve avere ad oggetto un documento munito di fede privilegiata, ossia un atto pubblico o una scrittura privata riconosciuta, autenticata o verificata (e nessuna delle circostanze ricorre nel caso di specie, essendo stata la sottoscrizione disconosciuta) e, anche in tal caso, vista la pendenza dei giudizi nei quali le cambiali sono invocate, la querela di falso avrebbe dovuto essere proposta in via incidentale, per evitare il rischio di giudicati contrastanti. La domanda proposta neppure può essere qualificata come mezzo istruttorio preventivo, non rivestendone la forma né il contenuto. La consulenza grafologica, quale prova principe del presente giudizio, infatti, è stata richiesta in pendenza della decisione sull'ammissibilità della stessa ad opera della dott.ssa avendo già nel procedimento n. 490/2021 la CP_6 sig.ra avanzato medesima richiesta di CTU (cfr. memoria n. 2 – doc. 2). Parte_1
Dunque, la domanda deve essere dichiarata inammissibile. 3. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Isernia, sezione unica civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda;
- Condanna la parte ricorrente a rifondere ai resistenti le spese del giudizio, che liquida in 1.700,00 euro, oltre iva, spese generali e c.p.a. Così deciso in Isernia, il 16.06.2025 Il Giudice Dott.ssa Elvira Puleio