Ordinanza cautelare 10 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 9 gennaio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 18/07/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01318/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01459/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1459 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da NC LE, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Corradino, Francesco Lanocita, Giuseppe Lanocita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di RN e Avellino, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di RN, domiciliataria ex lege in RN, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) del verbale n.23/2023 - redatto nella seduta del 25.05.2023 con il quale la CLP del Comune di Positano ha espresso “parere non favorevole” sulla richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica (pratica n.151/2022) avanzata dalla ricorrente per alcuni interventi minimi realizzati sulla proprietà sita in Positano alla Via Laurito n.33;
2) del provvedimento prot. 0005135 – P del 29.02.2024 notificato il 19.06.2024 con il quale la Soprintendenza BAP di RN ha reso parere contrario sulla istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica avanzata dalla ricorrente;
3) di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale ivi compresa la relazione di sopralluogo prot. 15474/22 del 25.11.2022 a firma del tecnico comunale di Positano;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
1) del provvedimento prot. n. 13107 del 10.09.2024, notificato il 04.10.2024, con il quale il Responsabile del Comune di Positano ha emesso il diniego definitivo della richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica prot. 12428/2022 ex art.167, D.Lgs. 42/2004, pratica 151/2022;
2) di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di RN e Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 il dott. Raffaele Esposito e uditi per le parti i difensori Francesco Lanocita e Maria Elena Caprio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è proprietaria di un fabbricato in Positano, oggetto di permessi di costruire in sanatoria, rilasciati ai sensi delle leggi n. 47/1985 e n. 7/2018, nonché della SCIA n. 718/2020 relativa a una variante in corso d’opera («compresa la demolizione e la ricostruzione di un muro di contenimento lungo circa 30 mt. lineari posto a protezione della intercapedine – preesistente - tra detto muro e l’abitazione della ricorrente»).
Avendo realizzato ulteriori opere (una porta - finestra sul lato ovest dell’immobile, una pergotenda ombreggiante, una balaustra in ferro, una porta di accesso all’intercapedine posta sul lato ovest dell’immobile, una nuova finestra sulla parete nord dell’immobile, una copertura parziale dell’intercapedine retrostante l’immobile e del piccolo giardino sul lato est, in lamiera grecata sorretta da paletti di legno, una rete antintrusione sul muro di confine del lato est dell’immobile), ha chiesto per tali opere il permesso di costruire in sanatoria e l’accertamento di compatibilità paesaggistica.
La Commissione locale per il paesaggio ha espresso parere non favorevole per la presenza di ulteriori opere abusive rispetto a quelle oggetto dell’istanza.
Anche la competente Soprintendenza ha espresso parere negativo, rilevando la realizzazione di opere in assenza di titolo o in difformità dai titoli già rilasciati, non indicate nell’istanza, ovvero un volume di intercapedine di 30 mq, un muro di contenimento in cemento armato di 20,30 m di lunghezza e di 3,60/3,70 m di lunghezza, la demolizione di una muratura, un volume di terrazzamento delle dimensioni di 1,50 × 4,50 m x 2,50 m e due serbatoi di stoccaggio dell’acqua in acciaio, considerato che:
- l’immobile rientra nella zona 1A del PUT dove sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione e restauro che non includono le nuove aperture, la modifica delle aperture, la creazione di nuovi volumi e la copertura di intercapedini;
- sono state realizzate opere per le quali non risulta prodotta istanza di accertamento di conformità e che non rientrano tra quelle di cui sia ammessa la sanatoria ex art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, in ragione della creazione di nuove superfici e di nuovi volumi;
- le opere realizzate «per materiali ed entità (muro di contenimento in c.a., copertura in lamiera, volume in lamiera grecata, ecc.), risultano di notevole degrado ed impatto in un ambito paesaggistico di particolare pregio con una situazione vincolistica estremamente restrittiva».
2. Con ricorso notificato il 16 settembre 2024 e depositato il 17 settembre 2024, la ricorrente impugna il parere negativo reso dalla compente Soprintendenza in relazione all’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica e deduce il difetto di istruttoria e di motivazione in quanto, nonostante il richiamo generico alla normativa paesaggistica, il provvedimento è fondato su valutazioni urbanistico - edilizie. «Addirittura con l’atto impugnato si richiama il carattere abusivo di un manufatto - realizzato su altro cespite, non oggetto della istanza [ovvero il volume di terrazzamento], e, peraltro non rientrante nella proprietà e nella disponibilità, della ricorrente - in uno al carattere abusivo di un muro di contenimento non visibile in quanto legittimamente realizzato, in sostituzione del preesistente realizzato all’atto della edificazione del manufatto - a difesa di una risalente intercapedine così definita a difesa dell’abitazione della ricorrente. Ed invero lo stesso muro di contenimento era stato assentito con il Pdc in sanatoria richiamato nei dati di fatto». Nelle premesse in fatto la ricorrente evidenzia che la intercapedine di 30 mq era stata già autorizzata con SCIA «in uno al muro di contenimento delimitante». Inoltre non viene individuato lo specifico motivo di incompatibilità paesaggistica, supportato da una puntuale congrua motivazione. Risulta inoltre violato l’art. 7 della legge regionale n. 35/1987 che, nel disciplinare la zona di tutela naturale (a cui appartiene l’immobile), «stabilisce al punto 3, lett. H che in dette zone “sono effettuabili” “H) le trasformazioni dei manufatti edilizi esistenti rientranti nella definizione di manutenzione straordinaria e restauro conservativo. Ai sensi e per gli effetti del DPR 380/2001, art. 3, comma 1 lett. b) viene stabilito che “nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese le opere e le modifiche necessarie per rimuovere e sostituire parti anche strutturali degli edifici”… “sono comprese anche le modifiche ai progetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio”». Inoltre, come emerge dall’allegato al d.P.R. n. 31/2017, le opere sottoposte al vaglio della Soprintendenza non sono soggette a valutazioni paesaggistiche (punti A2 per le aperture e le sostituzioni di porte finestre, A13 per il muro di contenimento, la rete antintrusione e la balaustra in ferro e A22 per la tenda parasole).
3. Si è costituita l’Amministrazione statale chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Con ordinanza n. 394 del 2024, è stata respinta la domanda cautelare per carenza di periculum in mora .
5. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 2 dicembre 2024 e depositato il 9 dicembre 2024, la ricorrente impugna il provvedimento notificato il 4 ottobre 2024 con cui l'Amministrazione comunale ha negato l'accertamento di compatibilità paesaggistica.
La ricorrente deduce, oltre ai motivi già fatti valere con il ricorso introduttivo, la carenza di motivazione e la violazione dell'art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004 in quanto l'Amministrazione comunale ha recepito il parere tardivamente reso dalla Soprintendenza senza alcuna motivazione. Infatti, considerando che la ricorrente ha trasmesso tutta la documentazione necessaria affinché la Soprintendenza rendesse il parere richiesto, «la Soprintendenza si è illegittimamente attardata richiedendo integrazioni documentali non dovute e comunque afferenti a profili edilizi esulanti dalla sua competenza», trattandosi di rappresentazioni grafiche già ampiamente desumibili da documentazione trasmessa, con la conseguenza che «l’illegittima parentesi istruttoria – finalizzata a verificare la legittimità edilizia di interventi peraltro esulanti dalla istanza oggetto di parere e non la loro compatibilità paesaggistica - ha determinato l’illegittima sospensione dei termini di 90 giorni normativamente previsti ai fini della vincolatività del parere», risultando pertanto tardivo il parere reso, con conseguente necessità di autonoma motivazione da parte dell'Amministrazione comunale. «Tanto più che, come documentato, il sopralluogo che ha occasionato la richiesta di chiarimenti da parte della Soprintendenza si è tradotto in una archiviazione del connesso procedimento penale attesa la natura irrilevante delle contestazioni mosse dagli agenti accertatori che, per espressa decisione della Procura, non rilevavano in termini di maggiori superfici e/o volumi».
6. All’udienza pubblica del 18 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. È infondato il ricorso introduttivo.
L'Amministrazione, con l'impugnato parere, provvede a una valutazione di carattere strettamente paesaggistico, evidenziando puntualmente la soggezione dell'area in cui è posto l'immobile a tutte le disposizioni di cui alla parte terza del d.lgs. n. 42 del 2004, “per effetto del D.M. 23.01.1954 e ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera f”, nonché alle disposizioni del PUT di cui alla legge regionale n. 35 del 1987 e in particolare a quelle relative alla zona 1A; il citato parere, poi, analizza la liceità paesaggistica delle opere esistenti e la compatibilità con il PUT e con il paesaggio di quelle oggetto dell’istanza.
Occorre infatti considerare che la ricorrente, pur menzionando i titoli edilizi che hanno consentito, nel corso del tempo, la modifica dell'immobile, non ha dimostrato la sussistenza di titoli paesaggistici riferiti alle opere (intercapedine di 30 mq, muro di contenimento in cemento armato di 20,30 m di lunghezza e di 3,60/3,70 m di lunghezza, demolizione di una muratura, ad esclusione del volume di terrazzamento di cui è stata dimostrata la collocazione in fondo di proprietà altrui) individuate dall’Amministrazione nel corso del sopralluogo e preesistenti agli interventi in questione.
La medesima Amministrazione ha poi rilevato che, anche a voler riferire l'istanza a tali opere (cosa non possibile, considerato che la medesima Soprintendenza ha chiarito che non sono state neppure menzionate nell’istanza), le stesse, traducendosi nella realizzazione di volumi, non erano assentibili mediante accertamento di compatibilità paesaggistica, in quanto comportanti la realizzazione di volumi. Pertanto la non liceità paesaggistica di opere esistenti e interferenti con quelle più direttamente oggetto dell'istanza, fa sì che queste ne mutuino il carattere.
Inoltre la medesima Amministrazione ha altresì precisato che le opere di cui all'istanza presentata, ovvero le nuove aperture, la modifica delle aperture esistenti e la copertura dell'intercapedine, non sono consentite dal PUT. Infatti:
- l’art. 17 del PUT, per la zona 1A, dispone che debba essere assicurata “l'inedificabilità , sia privata che pubblica” e impedita “ogni trasformazione del suolo (sbancamento, muri di sostegno, riporti etc.)” e prevista “per l' eventuale edilizia esistente: a) per gli edifici esistenti a tutto il 1955, il solo restauro conservativo, secondo le norme di cui al successivo titolo IV; b) per gli edifici costruiti successivamente, nessun intervento edilizio”;
- l’art. 27 del medesimo PUT precisa i termini del restauro conservativo: “Articolo 27 Restauro conservativo degli edifici e consolidamento statico - Per interventi di restauro si debbono intendere quelli che tendono alla conservazione di ogni parte storica dell'edificio ; alla conservazione della sua inscindibile unità formale e strutturale; alla valorizzazione dei suoi caratteri architettonici; al ripristino di parti alterate ed alla eliminazione di superfetazioni. Debbono essere rispettati tanto l'aspetto esterno, in particolare per quanto riguarda tipi, numero e posizione delle aperture , quanto l'impianto strutturale e tipologico dell'interno, in particolare per quanto riguarda le scale e le sue parti decorative. Tali interventi debbono rispettare i caratteri di ogni singolo edificio, così come questo si è venuto costituendo nel tempo. Tale intervento può comportare le operazioni di: rifacimento o ripresa di intonaci; consolidamento e risanamento dall' umidità di strutture murarie ; riparazione di elementi architettonici quali bacali, cornici e zoccolature; realizzazione di servizi igienici ed impianti tecnici ed idrici; la demolizione o la costruzione di tramezzi interni non portanti; la sostituzione di strutture orizzontali (solai piani, coperture, architravi) fatiscenti o instabili senza modifica delle quote originarie dei solai, delle linee di gronda e di colmo, delle pendenze dei tetti; la demolizione senza ricostruzione delle superfetazioni; la sistemazione dei parchi e giardini”.
Pertanto, mentre gli interventi di realizzazione di nuove aperture e di modifica di quelle esistenti risultano chiaramente vietati (risultando ammessi solo quelli di conservazione di “tipi, numero e posizione delle aperture”), gli altri interventi non risultano comunque in linea con quelli ammessi in quanto non di carattere conservativo ma volti a introdurre nuovi elementi.
Con particolare riferimento, poi, al muro di contenimento in cemento armato e alla copertura in lamiera grecata, l’Amministrazione esclude la compatibilità paesaggistica anche per il rilevante e degradante impatto sul contesto derivante dallo scarso pregio dei materiali utilizzati e dalle notevoli dimensioni delle opere. Tale valutazione, peraltro non smentita nell'ambito del ricorso, non appare irragionevole, considerate le caratteristiche estetiche dei citati interventi.
Allo stesso modo gli interventi oggetto dell’istanza non possono ritenersi inclusi nell’ambito di applicazione dell’allegato A del d.P.R. n. 31/2017 in quanto i punti dell'allegato indicati dalla ricorrente sono riferiti non a interventi di realizzazioni di aperture o muri ma alla manutenzione di quelli già esistenti, posto che, come rilevato dall'Amministrazione nel verbale di sopralluogo, del muro di contenimento è stata anche rilevata la difformità rispetto a quello originariamente esistente, per forma e dimensioni.
Non trova infine riscontro nella legge n. 35 del 1987 la disposizione citata dalla ricorrente e riferita alle zone di tutela naturale.
8. Sono infondati anche i motivi aggiunti.
La documentazione richiesta dalla Soprintendenza attiene solo apparentemente a profili edilizi in quanto è volta a conseguire una più dettagliata rappresentazione dello stato dei luoghi e della sua liceità (“pianta catastale”, “pianta delle coperture originaria e attuale”, “rappresentazione grafica in sovrapposizione con diverso colore tra gli elaborati allegati all'ultimo titolo paesaggistico e lo stato attuale”, “documentazione fotografica di tutti i fronti del fabbricato corredandola di planimetria con punti di ripresa”, “copia degli atti sanzionatori e/o di eventuali accertamenti svolti”), in considerazione dei diversi interventi eseguiti nel tempo e della necessità di ricostruire l'evoluzione temporale dell’edificato.
Di conseguenza non può dirsi insussistente l'effetto di sospensione del termine per il rilascio del parere, connesso alla richiesta di integrazione documentale, stante la sua utilità, considerato peraltro che l'argomentazione contraria formulata dalla ricorrente non risulta supportata dalla produzione di documentazione idonea a evidenziare che i dati desumibili dalla documentazione richiesta dalla Soprintendenza fossero già ricavabili dalla documentazione prodotta a corredo dell'istanza.
9. In conclusione, il ricorso e i relativi motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti.
Appare equa la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di RN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in RN nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
Raffaele Esposito, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaele Esposito | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO