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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 14/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Mario Miele, all'udienza del 14/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 351/2019 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente fra
, ( ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenzo Parte_1 P.IVA_1
Sarnicola, come da procura versata in atti;
ricorrente
E
( ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv.to Artemio Baldi, come da procura versata in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato in data 13/02/2019 parte ricorrente proponeva ricorso avverso estratti di ruolo relativi a 1) avviso di addebito n. 40020140000246956
000; 2) cartella esattoriale n. 10020140032202068 000; 3) avviso di addebito n.
40020140002970846 000; 4) avviso di addebito n. 40020140006331984 0005; 5) avviso di addebito n. 40020140008723405 000; 6) cartella esattoriale n.
10020150022132979 000; 7) avviso di addebito n. 40020150000872059 000; 8) avviso di addebito n. 40020150004713060 000; 9) avviso di addebito n.
40020150005388425 000; 10) avviso di addebito n. 40020160003439145 000, ruolo n. 2016/0001014; 11) cartella esattoriale n. 10020160014682450 000; 12) avviso di addebito n. 40020160007722708 000; 13) avviso di addebito n.
40020170004864856 000; 14) avviso di addebito n. 40020180000745646 000;
15) avviso di addebito n. 40020180002674382 000; 16) avviso di addebito n.
40020180004985032 000,; 17) avviso di addebito n. 40020180005268375 000;
18) avviso di addebito n. 40020180009053475.
Il ricorrente deduceva/lamentava che si trattava di cartelle mai notificate ed in ogni caso di crediti prescritti, e pertanto chiedeva che il Tribunale di Vallo della
Lucania (in funzione di giudice del lavoro) accertasse e dichiarasse la nullità per omessa notifica dei crediti in questione per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva e contrastava la domanda l'
[...]
. Controparte_2
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
2.1 Giova premettere che parte ricorrente ha preso le mosse dagli estratti di ruolo in atti, estratti riguardanti le cartelle di cui in premessa. Orbene, il giudicante condivide al riguardo la recente sentenza delle SS.UU della Corte di Cassazione
(n. 26283/2022) secondo cui: 1) <In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del
d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata>>; 2) <sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione>> 3) <In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146
Pag. 2 di 5 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione>>; 4) << la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio>>.
In definitiva, in assenza di prova circa l'interesse richiesto dalla normativa sopravvenuta ed in applicazione del principio di diritto su indicato, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per mancanza di detta condizione dell'azione.
2.2 Anche in virtù del cd. “principio della ragione più liquida”, resta assorbita ogni altra questione, e tanto non senza evidenziare che: 1) la Corte Costituzionale con la sentenza n. 190/2023 ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine a detta norma;
2) il tenore letterale della disposizione applicata non sembra consentire l'impugnazione dell'estratto di ruolo al solo fine di far valere la prescrizione verificatasi dopo la notificazione del titolo (d'altro canto, a parte i casi codificati in cui sussiste l'interesse ad agire in giudizio, non appare configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo allorché nessuna iniziativa, esecutiva o prodromica all'esecuzione, sia stata avviata dall'agente della riscossione ovvero dall'ente impositore); 3) nessun interesse, in concreto meritevole di tutela e diverso da quello “codificato”, è stato
Pag. 3 di 5 nella specie dedottoper cui non può in alcun modo ipotizzarsi un eventuale ed attuale deficit di tutela giurisdizionale).
D'altro canto, non sembra condivisibile l'opinione secondo cui le limitazioni di cui all'articolo 12, comma 4 bis - secondo periodo, del dpr n. 602/73 non si applicherebbero nell'ipotesi della prescrizione maturata dopo la notificazione della cartella o dell'avviso di addebito, nel caso di specie negata in ricorso {detta tesi sembra muovere dal tenore letterale della norma [“Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma
4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”]}. Ed invero, seguendo tale interpretazione, si finirebbe (in ogni caso) con l'applicazione sic et simpliciter del primo periodo di detto comma [il quale prevede, in via generale, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo] e la conseguente applicazione del principio secondo cui “L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione”. (Cass. 7353/2022); principio questo di
Pag. 4 di 5 certo attuale anche in relazione normativa sopravvenuta, la quale peraltro codifica, restringendola, l'area dell'interesse ad agire.
2.3 Resta assorbita ogni ulteriore questione.
3.0 Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della decisiva applicazione (nel caso di specie) di una normativa sopravvenuta
P.Q.M.
il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla nei confronti dell' : Parte_1 Controparte_1
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2) compensa interamente le spese processuali.
Si comunichi.
Così deciso in Vallo della Lucania, 14/01/2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Mario Miele, all'udienza del 14/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 351/2019 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente fra
, ( ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenzo Parte_1 P.IVA_1
Sarnicola, come da procura versata in atti;
ricorrente
E
( ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv.to Artemio Baldi, come da procura versata in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato in data 13/02/2019 parte ricorrente proponeva ricorso avverso estratti di ruolo relativi a 1) avviso di addebito n. 40020140000246956
000; 2) cartella esattoriale n. 10020140032202068 000; 3) avviso di addebito n.
40020140002970846 000; 4) avviso di addebito n. 40020140006331984 0005; 5) avviso di addebito n. 40020140008723405 000; 6) cartella esattoriale n.
10020150022132979 000; 7) avviso di addebito n. 40020150000872059 000; 8) avviso di addebito n. 40020150004713060 000; 9) avviso di addebito n.
40020150005388425 000; 10) avviso di addebito n. 40020160003439145 000, ruolo n. 2016/0001014; 11) cartella esattoriale n. 10020160014682450 000; 12) avviso di addebito n. 40020160007722708 000; 13) avviso di addebito n.
40020170004864856 000; 14) avviso di addebito n. 40020180000745646 000;
15) avviso di addebito n. 40020180002674382 000; 16) avviso di addebito n.
40020180004985032 000,; 17) avviso di addebito n. 40020180005268375 000;
18) avviso di addebito n. 40020180009053475.
Il ricorrente deduceva/lamentava che si trattava di cartelle mai notificate ed in ogni caso di crediti prescritti, e pertanto chiedeva che il Tribunale di Vallo della
Lucania (in funzione di giudice del lavoro) accertasse e dichiarasse la nullità per omessa notifica dei crediti in questione per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva e contrastava la domanda l'
[...]
. Controparte_2
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
2.1 Giova premettere che parte ricorrente ha preso le mosse dagli estratti di ruolo in atti, estratti riguardanti le cartelle di cui in premessa. Orbene, il giudicante condivide al riguardo la recente sentenza delle SS.UU della Corte di Cassazione
(n. 26283/2022) secondo cui: 1) <In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del
d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata>>; 2) <sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione>> 3) <In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146
Pag. 2 di 5 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione>>; 4) << la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio>>.
In definitiva, in assenza di prova circa l'interesse richiesto dalla normativa sopravvenuta ed in applicazione del principio di diritto su indicato, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per mancanza di detta condizione dell'azione.
2.2 Anche in virtù del cd. “principio della ragione più liquida”, resta assorbita ogni altra questione, e tanto non senza evidenziare che: 1) la Corte Costituzionale con la sentenza n. 190/2023 ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine a detta norma;
2) il tenore letterale della disposizione applicata non sembra consentire l'impugnazione dell'estratto di ruolo al solo fine di far valere la prescrizione verificatasi dopo la notificazione del titolo (d'altro canto, a parte i casi codificati in cui sussiste l'interesse ad agire in giudizio, non appare configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo allorché nessuna iniziativa, esecutiva o prodromica all'esecuzione, sia stata avviata dall'agente della riscossione ovvero dall'ente impositore); 3) nessun interesse, in concreto meritevole di tutela e diverso da quello “codificato”, è stato
Pag. 3 di 5 nella specie dedottoper cui non può in alcun modo ipotizzarsi un eventuale ed attuale deficit di tutela giurisdizionale).
D'altro canto, non sembra condivisibile l'opinione secondo cui le limitazioni di cui all'articolo 12, comma 4 bis - secondo periodo, del dpr n. 602/73 non si applicherebbero nell'ipotesi della prescrizione maturata dopo la notificazione della cartella o dell'avviso di addebito, nel caso di specie negata in ricorso {detta tesi sembra muovere dal tenore letterale della norma [“Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma
4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”]}. Ed invero, seguendo tale interpretazione, si finirebbe (in ogni caso) con l'applicazione sic et simpliciter del primo periodo di detto comma [il quale prevede, in via generale, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo] e la conseguente applicazione del principio secondo cui “L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione”. (Cass. 7353/2022); principio questo di
Pag. 4 di 5 certo attuale anche in relazione normativa sopravvenuta, la quale peraltro codifica, restringendola, l'area dell'interesse ad agire.
2.3 Resta assorbita ogni ulteriore questione.
3.0 Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della decisiva applicazione (nel caso di specie) di una normativa sopravvenuta
P.Q.M.
il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla nei confronti dell' : Parte_1 Controparte_1
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2) compensa interamente le spese processuali.
Si comunichi.
Così deciso in Vallo della Lucania, 14/01/2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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