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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/03/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 13.3.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2251/2022 R.G.
TRA
, C. F.: rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in calce al presente atto, dagli Avv.ti Angelo Della Pietra (C. F.:
) e (C. F.: con i quali è C.F._2 Parte_2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Nola, alla Via
Giovanni XXIII, 42
Ricorrente
E in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso in questa fase di giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, conv. nella L. n. 248 del
2.12.2005, dai funzionari , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , , elettivamente
[...] CP_5 Controparte_6 CP_7 domiciliati presso la Direzione dell' di Nola sita in via Strada Statale 7 bis, CP_1
n. 62.
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 28.4.2022 l'istante ha dedotto che adiva l'autorità giudiziaria
(Tribunale di Nola, sezione lavoro) al fine di vedersi riconosciuto il diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento civile a far data dalla domanda amministrativa, con ogni conseguenza di Legge, visto l'esito negativo dell'iter amministrativo;
in corso di causa, veniva sottoposto a visita di revisione il
08.01.2020, gli veniva riconosciuta l'indennità di accompagnamento civile per il periodo da gennaio 2020 e con revisione gennaio 2021; il giudizio de quo si concludeva con una dichiarazione di cessata materia del contende per il periodo successivo al 2020 in quanto, per il periodo 12.12.2017 e fino a gennaio 2020, la prestazione non veniva accertata per decadenza, eccezione sollevata dall' nella propria comparsa di costituzione e ritenuta fondata dal CP_1
G. L.; in seguito all'emissione della sentenza n. 374/2021 del Tribunale di Nola
1 del 24.02.2021, regolarmente notificato ai funzionari costituiti in giudizio e CP_1 passata in giudicato, l'istituto convenuto non ha provveduto alla liquidazione a favore del ricorrente della relativa provvidenza economica, nonostante i continui solleciti da ultimo con modello AP70, tramite PEC del 10.02.2021 nonché come da PEC di sollecito del 28.05.2021.
Ha dunque così concluso: « 1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire i ratei dell'indennità di accompagnamento civile maturati e maturandi oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come riconosciuto con la sentenza n. 374/2021 del 24.02.2021 in relazione alla causa recante n. R. G.
4673/2019 del Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro Dott.sa F.sca
Fucci, con conseguente condanna dell' , in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 al pagamento a favore di questi dei relativi ratei dal Gennaio 2020, o di qualunque altra data, fino al soddisfo, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria, da determinarsi nel loro ammontare mediante CTU, la cui nomina, sin da ora, si chiede disporsi;
2) condannare, infine, l , in persona del CP_1 legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai procuratori anticipatari e sentenza provvisoriamente esecutiva». CP_ Si è costituto l eccependo che al primo verbale sanitario succedeva un secondo, definitivo, che disconosceva la sussistenza del requisito sanitario.
Rinviata la causa per la discussione, stante la natura documentale, e disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, all'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
Consta che con provvedimento (avente forma di sentenza) del 24.2.2021 il
Tribunale, nell'ambito del giudizio introdotto ex art. 445 bis cpc introdotto per l'accertamento del requisito sanitario utile all'indennità di accompagnamento a fare data dalla domanda amministrativa del 12.12.2017, dichiarava la cessazione della materia del cont3ndere per il periodo successivo al gennaio
2020, essendo sopravvenuto un verbale sanitario oper visita di revisione, con cui la parte era riconosciuta inabile con necessità di assistenza continua, con la predetta decorrenza. CP_ Sicché nel presente giudizio, a fronte dell'inadempimento dell' , la parte ricorrente ha domandato il pagamento dei ratei dell'indennità. CP_ Costituitosi, l ha evidenziato che successivamente il verbale sanitario di cui sopra era annullato e sostituito dalla seguente valutazione definitiva:
«INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88.124/98) grave 100%», con decorrenza dal gennaio 2020 (v. verbale in atti).
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda non possa trovare accoglimento.
Se è vero che l'accertamento del requisito sanitario contenuto nel decreto di omologa diviene definitivo, essendo poi vincolante nei confronti dell'ente previdenziale competente per l'erogazione, che, ai sensi del comma 5 dell'art. 2 445-bis, dovrà limitarsi all'accertamento della sussistenza dei requisiti extrasanitari, la Suprema Corte, già antecedentemente al sistema introdotto dall'art. 445 bis cpc, aveva chiarito che gli accertamenti giurisdizionali inerenti prestazioni di previdenza o assistenza obbligatoria dipendenti da stati di invalidità, anche se passati in giudicato, fanno stato tra le parti solo ove permangano immutati i presupposti quali accertati dalla sentenza e, ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti, la situazione già accertata non può essere rimessa in discussione (Cass. 23082/2011,
16058/2008).
Nel caso in esame non v'è dubbio che la pronuncia del Tribunale di cessazione della materia del contendere, per avere la parte «conseguito in sede amministrativa il medesimo bene della vita che avrebbe potuto ottenere giudizialmente», era fondata su un presupposto di fatto (verbale sanitario positivo) poi venuto pacificamente meno. Sicché è impedita in questa sede una pronuncia di quantificazione e di condanna al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento sulla scorta del predetto provvedimento, alla luce dello specifico petitum individuato in ricorso (esulando dal presente giudizio eventuali profili risarcitori).
Tanto basta alla reiezione della domanda.
Spese irripetibili stante la dichiarazione ex art. 445 bis cpc.
PQM
Il Tribunale rigetta la domanda e dichiara irripetibili le spese di lite.
Nola, 13.3.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Fucci
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