Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/03/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1451/2024 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Calogero Parte_1 C.F._1
Termine, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
-contumace-
e nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
-contumace-
Oggetto: mancato conferimento TFR
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato l'8.05.2024, l'odierno ricorrente chiede accertarsi che la
[...]
ha omesso di versare nel fondo di previdenza Controparte_3
complementare da lui sottoscritto le quote di TFR dallo stesso maturate nel periodo compreso tra il mese di aprile 2023 e il mese di marzo 2024, nonché il contributo del 2% trattenuto al lavoratore in busta paga e quello dovuto dal datore di lavoro in egual misura e la contribuzione integrativa prevista dall'art. 38 del CCNL 28.11.2015, nella misura determinata dalla Circolare n. 4/2017 del
conseguentemente, chiede condannarsi la CP_2 [...]
al versamento, in favore del ON , degli importi da Controparte_4 CP_2
lui maturati a titolo di TFR, di contributo del 2% trattenuto al lavoratore in busta paga e di quello dovuto dal datore di lavoro in egual misura che non risultino ancora conferiti al fondo di previdenza complementare, oltre alla contribuzione integrativa di cui all'art. 38 del CCNL 28/11/2015 per il medesimo periodo, nonché l'entità del risarcimento del danno dovuto a parte ricorrente per la perdita di redditività del fondo medesimo per i ritardi di durata superiore ad un anno nel conferimento al fondo. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si sono costituiti in giudizio la
[...]
e il , dei quali va pertanto dichiarata la contumacia. Controparte_4 CP_2
Nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
Va premesso che, ai sensi dell'art. 2120 c.c., il prestatore di lavoro subordinato ha diritto - indipendentemente dalla tipologia di contratto con cui è stato assunto - ad un trattamento di fine rapporto (TFR) in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato.
Segnatamente, la giurisprudenza (ex multis, Cass., 27 marzo 2000, n. 10942) ha costantemente attribuito al TFR natura retributiva, atteso che lo stesso costituisce la sommatoria di quote di retribuzione accantonate nel corso del rapporto di lavoro, che, al fine di evitare la perdita di valore effettivo del TFR per effetto dell'inflazione, devono essere rivalutate annualmente sulla base di un indice composto;
l'accertata natura retributiva non esclude però che – come affermato dalla Corte
Costituzionale (sentenza 27 giugno 1968, n. 75) a proposito dell'indennità di anzianità divenuta un diritto universale con la legge n. 604/1966 – il TFR abbia una funzione in senso lato previdenziale, perché finalizzata a costituire un capitale a disposizione del prestatore di lavoro che cessa, temporaneamente o definitivamente, la propria attività.
Tanto premesso, occorre rilevare che con la più recente riforma strutturale (d.lgs. n. 252/2005, modificato dalla legge n. 296/2006) il TFR ha assunto il ruolo di fonte primaria di alimentazione dei
Fondi pensionistici complementari – i quali costituiscono il c.d. secondo pilastro del sistema previdenziale, che si affianca al sistema pensionistico pubblico (c.d. primo pilastro) - che vengono incrementati della devoluzione delle quote di accantonamento annuale del TFR, le quali poi costituiranno le pensioni integrative dei lavoratori al momento del loro pensionamento, fatta salva l'espressa scelta dei lavoratori di conservare il TFR.
In particolare, va ricordato in punto di diritto che l'art. 8 del d. lgs. 252/2005 prevede al comma 1 che “il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore del datore di lavoro e del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando” e al comma 2 che “(…) il contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure: per i lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa”; ancora, il comma 7 della medesima disposizione dispone che
“il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene con cadenza almeno annuale”, sicché ai fini risarcitori occorre considerare i soli ritardi nel conferimento del TFR effettuato oltre un anno dalla relativa maturazione.
Ciò detto, giova evidenziare che, nel caso di specie, se da un lato è documentato che la parte ricorrente abbia sottoscritto l'adesione al ON , fondo nazionale di previdenza CP_2 complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto e settori affini, dall'altro è incontestato che la società datoriale abbia omesso di versare le quote di TFR dalla stessa maturate relativamente al periodo compreso tra il mese di aprile 2023 e il mese di marzo 2024 nonché il contributo del 2% trattenuto al lavoratore in busta paga e quello dovuto dal datore di lavoro in egual misura e la contribuzione integrativa prevista dall'art. 38 del CCNL 28.11.2015, nella misura determinata dalla
Circolare n. 4/2017 del ON . CP_2
Orbene, il CTU ha osservato che “il t.f.r. non conferito al ON di Previdenza complementare
da parte della società resistente ammonta a € 1.774,92; la contribuzione del CP_2 CP_4
2% a carico del datore di lavoro non conferita al ON di Previdenza complementare da CP_2 parte della società resistente ammonta a € 551,94; la contribuzione del 2% a carico del CP_4
lavoratore non conferita al ON di Previdenza complementare da parte della società CP_2 resistente ammonta a € 551,94; Il contributo aggiuntivo di cui all'art. 38, comma a, del CP_4
C.C.N.L. a carico del datore di lavoro, non conferito al ON di Previdenza complementare
da parte della società resistente ammonta a € 81,60; il risarcimento del danno CP_2 CP_4
dovuto a parte ricorrente per la perdita di redditività per il mancato versamento del t.f.r. della contribuzione del (2% + 2%) e del contributo aggiuntivo, ammonta a € 36,77, per un totale complessivo di € 2.997,18”. Le conclusioni suddette possono integralmente condividersi in quanto frutto di un corretto iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Il peso delle spese segue la soccombenza, con distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La contumacia del ON Priamo esime dal pronunciamento sulle spese nei suoi confronti.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono poste a carico della società convenuta e liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
in accoglimento del ricorso, condanna la a Controparte_1
conferire al fondo di previdenza complementare sottoscritto dalla parte ricorrente con CP_2 CP_2
la somma complessiva di 2.960,40 euro (di cui 1.774,92 euro a titolo di TFR maturato relativamente al periodo compreso tra il mese di aprile 2023 e il mese di marzo 2024, 551,94 euro a titolo di contributo del 2% trattenuto al lavoratore in busta paga e 551,94 euro a titolo di contributo dovuto dal datore di lavoro in egual misura e 81,60 euro a titolo di contribuzione integrativa prevista dall'art. 38 del CCNL 28.11.2015) nonché a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno per la perdita di redditività del fondo medesimo conseguente ai ritardi superiori ad un anno nel conferimento al predetto fondo del suindicato importo, la somma di 36,77 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
condanna la al pagamento, in favore di parte Controparte_1
ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi 1.314,00 euro per compensi, oltre
IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge, e ne dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
nulla sulle spese nei confronti del;
CP_2 CP_2
pone a carico della le spese della consulenza Controparte_1 tecnica d'ufficio.
Così deciso in Agrigento, il 19 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo