Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del giudice unico Dott. Giovanni Giordano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro di R.G. 20025/2019 avente ad oggetto risarcimento danni
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi res.te alla via F.lli Cervo Parco dei Ciliegi IS Parte_1
A, Cod. Fisc. , elett.te dom.to in Napoli alla via S. M. di Costantinopoli n. 19C C.F._1 presso lo studio degli Avv.ti Valentina Affaitati e Luca Pisapia dai quali è rapp.to e difeso per procura in calce all'atto introduttivo del giudizio - ATTORE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Milano alla via Tiziano n. 22, Partita IVA CP_1
elett.te dom.ta in Napoli alla via Monteoliveto n. 5 presso lo studio dell'Avv. Dario P.IVA_1
Martorano, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Daniele Sorgente e Marco Mazzoldi, giusta procura speciale alle liti Vico Santo Spirito n. 43 presso lo studio dell'Avv. Marcella d'Aniello dalla quale è rapp.to e difeso per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta – CONVENUTA –
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma al Viale Luca Gaurico Controparte_2
n. 187, Partita IVA – CONVENUTA/CONTUMACE - P.IVA_2
Conclusioni: come da verbale del 21.05.2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa, per quanto riguarda lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 132 cpc.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
quale proprietaria dell'autovettura Mercedes Tg FL282GR, nonché la Controparte_2 CP_1
[..
, quale società assicuratrice di quest'ultima per la r.c., per sentirli condannare in solido o alternativamente al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell'incidente avvenuto in Napoli alla via Toscanella il giorno 01.05 2018 alle ore 2:30 circa, allorquando il motoveicolo TGB Xmotion 300 Tg DV18799, di proprietà e condotto da esso attore, nel percorrere regolarmente la predetta Con via veniva attinto nella parte posteriore sinistra dall'autovettura di proprietà della predetta il cui conducente, a suo dire, in un errato ed incauto tentativo di sorpasso sul lato sinistro, urtava da tergo il motociclo facendolo rovinare al suolo unitamente ad esso attore. Lamentava che in conseguenza e per effetti del subito tamponamento, il motociclo riportava danni quantificati in € 984,55, mentre esso attore riportava lesioni personali per le quali era necessario il trasporto al P.S. dell'Ospedale Cardarelli ove gli veniva diagnosticato “Frattura polso sx e collo piede dx”, come da referto ritualmente prodotto agli atti. Deduceva, inoltre, che, inoltrata richiesta di risarcimento danni e messa in mora tanto al responsabile civile quanto al suo assicuratore per r.c. nonché invito alla stipula di negoziazione assistita, non si addiveniva ad una definizione transattiva della vicenda.
Ammessa ed espletata prova per testi nonché consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 21.05.2024, tenutasi nella modalità a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc cui seguiva l'ordinanza resa fuori udienza il 07.06.2024 con la quale la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della la quale, benchè Controparte_2 regolarmente e ritualmente evocata ha, tuttavia, ritenuto di non costituirsi in giudizio per contraddire e prendere posizione in ordine alla domanda attorea.
Va, inoltre, rilevato che alcuna contestazione è sorta in ordine alla legittimazione delle parti in causa. In ogni caso, va osservato che tanto la legittimazione attiva quanto quella passiva, risultano ampiamente provate dalla documentazione prodotta agli atti ed a seguito della svolta attività istruttoria, come non contestato è il rapporto assicurativo tra il convenuto e la CP_1
La domanda, infine, risulta proponibile essendo stata preceduta da regolare messa in mora a mezzo lettera racc.ta a/r e fatto decorrere il termine dilatorio per la sua proposizione oltre che procedibile stante la richiesta di convenzione di negoziazione assistita, tuttavia inevasa.
Nel merito, la domanda è risultata sufficientemente provata e va, pertanto, accolta nei limiti di quanto appresso.
Dall'istruttoria espletata ed, in specie, dalle concordi deposizioni dei testi escussi, sigg.ri Tes_1
e , sulla cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, sia perché non legati da vincoli
[...] Tes_2 di parentela con l'attore, sia perché non indicati a sospetto, i fatti così come lamentati nell'atto introduttivo hanno trovato puntuale conferma.
Entrambi i testi, infatti, hanno riferito che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui all'atto di citazione, nel mentre il motociclo condotto dall'attore, che nell'occasione indossava regolarmente il casco protettivo, percorreva a moderata velocità la via Toscanella in Napoli, all'altezza del Bar
“ veniva urtato sul lato posteriore sinistro da un'autovettura Mercedes MA durante la Per_1 fase di sorpasso del medesimo attingendolo con la sua parte anteriore destra, provocandone la caduta al suolo non solo del motociclo ma anche del suo conducente.
In merito, entrambi i testi hanno testualmente dichiarato, : “In data 01.05.2018 alle Testimone_1 ore 02.30 circa in Napoli alla via Toscanella è avvenuto un sinistro stradale. Stavo andando alla tabaccheria adiacente al bar Mi trovavo lì perché volevo comprare le sigarette. Tale Per_1 sinistro è avvenuto all'altezza del ivi ubicato. Ho visto una smart bianca che ha urtato Parte_2 questo motorino che stava andando verso Chiaiano. La MA voleva superare il motorino da sinistra e ha colpito da dietro il motorino facendo cadere il conducente. Il motorino stava camminando regolarmente al centro della carreggiata. Entrambi i mezzi andavano ad una velocità moderata. In tale sinistro veniva coinvolto un uomo munito di casco protettivo che si trovava a bordo di un motoveicolo di colore nero che procedeva in direzione Chiaiano. Ricordo che era una moto nera. L'autoveicolo investitore era tipo MA Mercedes tg FL 282 GR di colore bianco. L'autoveicolo investitore che seguiva il motoveicolo condotto dall'uomo effettuava una improvvisa manovra di sorpasso sul lato sinistro e urtava il motoveicolo. Il traffico era scorrevole e la strada illuminata, a doppio senso di marcia senza spartitraffico. A quell'ora non c'era nessuno in giro. Non pioveva.” e : “Mi trovavo in automobile e stavo camminando. Il sinistro è avvenuto in data Tes_2
01.05.2018 alle ore 2:30 circa in Napoli alla via Toscanella all'altezza del . In tale sinistro Parte_2 veniva coinvolto un uomo munito di casco protettivo che si trovava a bordo di un motoveicolo di colore nero che procedeva in direzione Chiaiano. Il motorino andava dal Vomero verso Chiaiano. Io mi trovavo dietro 15 metri e ho visto che davanti a me la smart che cercando di sorpassare il motorino lo urtava e lo scaraventava per terra. L'autoveicolo investitore che seguiva il motoveicolo condotto dall'uomo effettuava una improvvisa manovra di sorpasso sul lato sinistro e urtava il motoveicolo. Il motorino andava ad un'andatura moderata.”.
Dall'esame e valutazione delle risultanze istruttorie, ritiene questo giudice che possa affermarsi l'esclusiva responsabilità, nella verificazione del sinistro de quo, del conducente dell'autovettura MA Mercedes che, nell'incauto ed imprudente tentativo di sorpasso del motociclo condotto dall'attore, lo tamponava provocandone la caduta al suolo.
Risulta, così, dimostrato che il sinistro si verificava per la colposa condotta di guida del conducente l'autovettura investitrice.
E' principio pacifico che, in materia di tamponamento, il conducente del veicolo che segue deve essere in grado di garantire, in ogni momento ed in ogni caso, l'arresto tempestivo del mezzo, evitando la collisione con il veicolo che precede, tal che l'avvenuto scontro pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza da intendersi quale intervallo che i conducenti hanno l'obbligo di osservare nella circolazione in colonna, allo scopo di evitare la collisione nel caso in cui il veicolo che precede rallenti ovvero arresti la propria marcia. In tale ipotesi, non potendosi applicare la presunzione di colpa ex art. 2054, comma secondo, c.c., il medesimo soggetto resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo di cui era alla guida, e la conseguente collisione, sono in realtà stati determinati da causa, in tutto o in parte, a lui non imputabili.
Nel caso di specie, il tamponamento del motociclo attoreo è intervenuto nel tentativo di sorpasso di quest'ultimo, senza che il conducente dell'autovettura investitrice si fosse preventivamente accertato che vi fossero adeguate condizioni di visibilità e che la strada fosse sufficientemente libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso medesimo, né esso, del resto, ha fornito la prova liberatoria che la collisione sia avvenuta per causa a lui non imputabile onde ne conseguente la dichiarazione della sua piena responsabilità non essendo riuscito ad arrestare repentinamente il suo mezzo causando, così, il sinistro per cui è causa.
Pertanto, nella colposa condotta del conducente dell'autovettura MA Mercedes che, proveniente da tergo, non riusciva ad arrestare la propria marcia rispetto al motociclo TGB Xmotion che procedeva regolarmente nel suo senso di marcia, tamponandolo e procurandone, così, la caduta a terra del suo conducente, in un maldestro tentativo di sorpasso, va ravvisata la causa unica e determinante dell'evento dannoso, nessun addebito potendo essere mosso all'attore, nel cui comportamento non sono ravvisabili, né tantomeno sono stati provati, profili di responsabilità.
In ordine all'eccepita inoperatività del diritto al risarcimento del danno nell'ipotesi di veicolo sprovvisto di copertura assicurativa, sollevata dalla convenuta, come accertato nel caso di specie con riferimento al motoveicolo attoreo, si ritiene di condividere il richiamo operato alla recente sentenza n. 1179/2022 della Suprema Corte di Cassazione che, in proposito, ha chiarito come “Chi è coinvolto in un sinistro senza avere alcuna colpa – (come nella vicenda che ci occupa) – nella sua verificazione ha diritto ad essere risarcito dall'assicurazione del responsabile, anche quando guidava un veicolo non coperto da polizza o era passeggero trasportato a bordo di esso.”. Pertanto, in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, l'art. 144 del d. lgs. n. 209 del 2005 deve essere interpretato in senso conforme al diritto dell' Unione Europea, sicchè il conducente e il trasportato possono avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo antagonista, anche se quello sul quale viaggiavano al momento dello scontro (nella specie un ciclomotore) sia sprovvisto di assicurazione, non incidendo l'obbligo assicurativo imposto dall'art. 122 del medesimo d. lgs. sulla legittimazione all'esercizio della menzionata azione.
Passando ora al quantum debeatur, in ordine ai danni subiti dal motociclo per i quali è stata prodotta una perizia di stima di € 984,55, in considerazione dell'anno di immatricolazione e del prezzo dichiarato d'acquisto, della vetustà e dello stato d'usura del medesimo, si ritiene equo liquidarli nella misura, di € 300,00.
Per quanto attiene, invece, alla individuazione e quantificazione del danno alla persona patito da
, ritiene questo giudice di poter far proprie e condividere le conclusioni cui è Parte_1 pervenuto il CTU – Dott. , il quale accertati il nesso di causalità e la Persona_2 compatibilità tra le lesioni da esso subite e la dinamica dell'incidente come riferitagli ed esattamente coincidente con quella emersa nel presente giudizio, alla luce della documentazione in suo possesso e del quadro clinico connesso al tipo di trauma riscontrato “Postumi di frattura all'epifisi distale del radio sinistro e del malleolo mediale sinistro” ha riconosciuto al danneggiato un periodo di ITT di 40 giorni, un periodo di ITP al 50% di 30 giorni ed un periodo di ITP al 25% di 30 giorni.
Riguardo, invece, ai postumi permanenti, residuati alle lesioni riportate, li ha valutati nella misura del 8% come danno biologico, senza alcuna incidenza sulla capacità lavorativa specifica.
Ha, inoltre, il CTU quantificato in € 1.129,00 ritenendole congrue, “Le spese mediche sostenute”.
Considerati tutti gli aspetti del caso concreto, la natura delle lesioni riportate, la localizzazione delle medesime, l'età del danneggiato, in applicazione delle tabelle formulate dal Tribunale di Milano per la determinazione del danno biologico, applicabili anche alle lesioni c.d. micropermanenti, alla luce dei recenti orientamenti della Suprema Corte (Cass. Civ. 12408/2021; Cass. Civ. 10204/2021), cui questo giudice si conforma, possono essere liquidate in favore di , le seguenti voci Parte_1 di danno: € 3.920,00 per 40 giorni di ITT, € 1.470,00 per 30 giorni di ITP al 50% ed € 735,00 per 30 giorni di ITP al 25%.
Per i postumi di carattere permanente, valutati nella misura del 8% di invalidità, quale danno biologico all'integrità psico-fisica del danneggiato, va liquidata la somma di € 12.000,00.
Il danno patrimoniale, le spese mediche ed assistenziali sostenute, documentate e presumibili, per fare fronte alle cure ed alle terapie necessarie alla completa riabilitazione fisica del soggetto leso, possono liquidarsi nella misura quantificata dal CTU in € 1.129,00.
In definitiva, a favore di va riconosciuta, a titolo di risarcimento di tutti i danni Parte_1 riportati in occasione del sinistro avvenuto in data 01.05.2018, la complessiva somma di € 19.554,00 di cui € 300,00 per i danni al motociclo ed € 19.254,00 per i danni alla persona, al cui pagamento, vanno condannati in solido tra loro, la e la CP_1 Controparte_2
Riguardo ai capi accessori della domanda, relativi alla rivalutazione monetaria ed agli interessi, essendo stata la somma liquidata in favore dell'attore espressa in valori già attuali, in ordine alla loro modalità di calcolo va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito (Cass. Civ. 1712/95). Cosicchè, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore. Tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base gli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Tali interessi possono ben essere fissati, quindi, nella misura del tasso legale annuo, con decorrenza dal momento della realizzazione dell'illecito e vanno calcolati sul solo capitale, come progressivamente rivalutato anno dopo anno, fino alla data della presente decisione.
Ne consegue, sulla base di tali considerazioni, che i convenuti dovranno corrispondere all'attore gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sulla somma sopra liquidata in suo favore, devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento del sinistro e, quindi, anno per anno, a partire da quest'ultimo e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, così come indicato in dispositivo.
Dal momento della liquidazione del danno, che corrisponde alla data di deposito della presente sentenza, l'obbligazione risarcitoria si trasforma in debito di valuta, con la conseguenza che, da tale momento e fino a quello dell'effettivo soddisfo, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli interessi sono dovuti nella misura di legge, a norma dell'art. 1282 c.c..
Nulla compete, invece, a titolo di ulteriore svalutazione, in quanto il relativo pregiudizio, in mancanza di prova contraria, può ritenersi adeguatamente compensato dalla corresponsione dei soli interessi legali.
In ordine, infine, alla domanda ex art. 96 cpc va osservato che essa non può trovare accoglimento in mancanza di prova, sia in ordine ad una concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale delle controparti, sia in ordine alla ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave (Cass. Civ. 4443/2015). Sia in mancanza di prova in ordine alla determinazione quantitativa del danno medesimo non essendo consentito limitarsi ad invocare la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. in quanto il potere del giudice di liquidare il danno con valutazione equitativa non esonera l'interessato dall'obbligo di offrire gli elementi probatori circa la sussistenza del danno stesso, esaurendosi tale apprezzamento equitativo nella necessità di colmare le lacune inevitabili nella determinazione del suo effettivo ammontare (Cass.
Civ. 1530/1984). Mentre, il potere discrezionale riconosciuto al giudice dalla norma dell'art. 1226
c.c., di liquidare equitativamente il danno che non può essere provato nel suo preciso ammontare, non esonera la parte dall'onere di fornire gli elementi probatori e i dati di fatto in suo possesso per consentire che l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile limitato e ricondotto alla sua caratteristica funzione di colmare soltanto le inevitabili lacune al fine della precisata determinazione del danno (Cass. Civ. 1212/1986).
Le spese, ivi comprese quelle per la svolta CTU che vanno poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, seguono la soccombenza e vanno liquidate, in applicazione dello scaglione di valore di cui al D.M. di riferimento, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del giudice unico, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Previa dichiarazione di esclusiva responsabilità della proprietaria Controparte_2 dell'autovettura Mercedes MA Tg FL282GR, nella produzione del sinistro per cui è causa, condanna, in solido tra loro, essa in persona del legale rapp.te p.t., e la Controparte_2 CP_1
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di , a titolo di
[...] Parte_1 risarcimento per tutti i danni subiti a seguito del sinistro del 01.05.2018, della somma di € 19.554,00
(di cui € 300,00 per i danni al motociclo TGB Xmotion 300 Tg DV18799 ed € 19.254,00 per i danni alla persona) per le causali e gli importi analiticamente indicati in motivazione, oltre rivalutazione monetaria, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, ed interessi compensativi nella misura del tasso legale annuo sulla sorta capitale, devalutata alla data del sinistro, di anno in anno progressivamente rivalutata dalla medesima data fino a quella di deposito della presente sentenza;
nonchè interessi al tasso legale sull'intera somma come sopra determinata, dalla data di pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
2) Condanna la in persona del legale rapp.te p.t., e la in persona Controparte_2 CP_1 del legale rapp.te p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore di , delle spese del Parte_1 giudizio che si liquidano in € 600,00 per spese ed € 3.500,00 per competenze professionali oltre
Spese Generali, IVA e CPA come per legge e se dovute, con attribuzione in favore degli Avv.ti Luca
Pisapia e Valentina Affaitati per dichiarata anticipazione.
3) Pone definitivamente a carico dei soccombenti, in solido tra loro, le spese della svolta CTU già liquidate con separato provvedimento in corso di causa.
Così deciso in Napoli il 10.01.2025
Il Giudice On. di Pace
Dott. Giovanni Giordano