TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/10/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 651/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa MA Rita Guarino - Giudice relatore -
nel procedimento r.g. n. 651/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 20.06.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
letto il ricorso depositato in data 14.03.2025 da , e Parte_1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to Vairo Antonella, tendente ad ottenere la
[...] separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in AL (CE) in data 01.05.2019 ER e che dalla loro unione è nata la figlia il 12.01.2022; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle nuove condizioni precisate nel ricorso e depositate in data 02.10.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“A. Casa coniugale:
a) La casa coniugale, costituita dall'unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in AL (CE) alla via Ponti della Valle n. 2, riportato in Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 13, part.lla 5349 (ex 225), sub 1, cat. A6, classe 4, vani 4, R.C.: 82,63, piano T-1, di proprietà del sig. in virtù di Atto di compravendita del Parte_2 10.05.2013 a rogito del notaio , sarà assegnata alla sig.ra che vi coabiterà Persona_2 Parte_1
ER con la figlia minore (All. 07);
B. Responsabilità genitoriale ed Affidamento:
ER a) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con abitazione principale presso la madre;
b) le decisioni di maggior interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte dai genitori, di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
c) Per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata dai coniugi anche separatamente;
d) I sigg. e concordano, sin da ora, che nel mese di settembre 2025 la figlia minore Parte_2 Parte_1
ER
frequenterà la scuola pubblica, provvedendo così a scegliere l'Istituto scolastico presso il quale effettuare l'iscrizione;
B. Diritto di visita, festività natalizie e pasquali, vacanze estive, Festa del papà e Festa della mamma:
ER a) Diritto di visita: Il padre, a settimane alterne, vedrà e terrà con sé la figlia minore , una settimana il lunedì, il mercoledì ed il giovedì, dalle ore 16.00, prelevandola all'uscita di scuola o presso il domicilio familiare, per poi ivi accompagnarla alle ore 21.00, dopo cena, dal mese di aprile al mese di ottobre;
alle ore 20.00, dopo cena, dal mese di ER novembre al mese di marzo. La settimana successiva, il padre vedrà e terrà con sé la figlia minore il lunedì ed il mercoledì, prelevandola all'uscita di scuola o presso il domicilio familiare, per poi ivi accompagnarla alle ore 21.00, dopo cena dal mese di aprile al mese di ottobre;
alle ore 20.00, dopo cena, dal mese di novembre al mese di marzo. La minore, nei weekend ed a settimane alterne, in particolare quando il padre eserciterà il diritto di visita il lunedì ed il mercoledì, trascorrerà il sabato e la domenica con il sig. , dalle ore 10.00 alle ore 21.00 del sabato e dalle ore 10.00 Parte_2 alle ore 21.00 della domenica, provvedendo questi a prelevarla e ad accompagnarla presso la residenza familiare. Il sig.
inizierà a pernottare con la figlia minore quando avrà una sistemazione alloggiativa idonea, provvedendo, Parte_2 pertanto, a prelevarla alle ore 10.00 del sabato presso la residenza familiare per poi ivi riaccompagnarla alle ore 21.00 della domenica;
ER b) Festività natalizie: Il padre, ad anni alterni, terrà con sé la figlia minore , dalle ore 10.00 del 24 dicembre alle ore
11.00 del 25 dicembre, con pernottamento;
l'anno successivo, dalle ore 11.00 alle ore 21.00 del 25 dicembre;
dalle ore
10.00 del 31 dicembre alle ore 11.00 del 01 gennaio, con pernottamento;
l'anno successivo, dalle ore 11.00 alle ore 21.00 del 1° gennaio. La minore trascorrerà, poi sempre ad anni alterni, il 26 dicembre o il 6 gennaio dalle ore 11.00 alle ore ER 21.00 con il padre. Per l'anno 2025 la piccola trascorrerà con il sig. il 24 dicembre, il 1° gennaio Parte_2 ed il 26 dicembre, con la sig.ra il 25 dicembre, il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
Parte_1 ER c) Festività pasquali: Il padre, ad anni alterni, terrà con sé la figlia minore , il giorno di Pasqua o il giorno di Lunedì ER in Albis, dalle ore 10.00 alle ore 21.00. Per l'anno 2025 la piccola trascorrerà con il sig. il giorno Parte_2 di Pasqua e con la sig.ra il giorno di Lunedì in Albis;
Parte_1
ER d) Vacanze estive: la figlia minore trascorrerà, ad anni alterni, con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, nel mese di luglio o agosto. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare, entro 15 giorni prima della partenza estiva, la destinazione, l'indirizzo ed un recapito telefonico ove la figlia potrà essere sempre rintracciata;
e) Festa del papà: Tale festività sarà trascorsa con il padre all'orario che quest'ultimo riterrà opportuno in relazione alle proprie esigenze lavorative e compatibilmente con gli impegni della minore;
f) Festa della mamma: Tale festività sarà trascorsa con la sig.ra , senza che il padre possa esercitare Parte_1 il diritto di visita eventualmente a lui spettante in quel giorno, salva la possibilità di recupero nel mese di maggio;
g) I compleanni e gli onomastici della figlia: I genitori concorderanno, unitamente alla figlia, le modalità ed il luogo in cui festeggiare, saranno presenti entrambi con conseguente suddivisione delle relative spese al 50%;
a) I compleanni e gli onomastici dei genitori: La figlia trascorrerà tali ricorrenze con il genitore del quale ricorre la festività, indipendentemente dal diritto di visita;
h) Altre occasioni diverse dalle suddette: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 2 ottobre (Festa dei nonni), 1° novembre, 8 ER dicembre, la figlia starà con i genitori secondo il metodo dell'alternanza. Per l'anno 2025 la piccola trascorrerà con il sig. il 1° novembre con conseguente applicazione del metodo dell'alternanza; Parte_2
i) Nei giorni in cui il sig. non eserciterà il diritto di visita, questi potrà effettuare una chiamata nell'arco Parte_2 temporale dalle ore 17:00 alle ore 17:30, ed una videochiamata nell'arco temporale dalle ore 20:00 alle ore 20:30. Nei ER giorni in cui la figlia minore starà con il padre, la sig.ra potrà effettuare una chiamata o una Parte_1 videochiamata nell'arco temporale dalle ore 17:00 alle ore 17:30 e, nel caso di pernottamento anche nell'arco temporale dalle ore 20:00 alle ore 20:30;
ER j) Si precisa, altresì, che la piccola , sia quando pernotterà con la mamma che con il papà, dormirà nel proprio lettino e, ad ogni buon conto, non condividerà il letto matrimoniale con terze persone diverse dai genitori;
ER k) La figlia parteciperà alle feste delle famiglie di origine dei rispettivi genitori indipendentemente dai giorni stabiliti in ordine all'esercizio del diritto di visita;
l) I sigg.ri e concordano di prestare il consenso alla pubblicazione delle fotografie Parte_2 Parte_1 della minore solo su whatsapp;
m) I sigg. e stabiliscono che è loro obbligo, allorquando decidono di trascorrere con Parte_2 Parte_1 la figlia weekend o vacanze sia in Italia che fuori dal territorio della Repubblica Italiana, comunicare all'altra parte il periodo temporale in cui la minore lontano dal domicilio familiare, oltre che l'indirizzo ove la stessa si trovi, con ER3 qualunque mezzo di comunicazione;
n) I sigg.ri e , al fine di scongiurare il rischio di un pregiudizio per la figlia, Parte_2 Parte_1 garantiranno la frequentazione di quest'ultima con i nuovi partner in modo graduale e purchè trattasi di relazione stabile;
o) Nei giorni in cui il sig. eserciterà il diritto di visita, qualora la figlia minore per qualsiasi motivo non Parte_2 potrà stare con il padre (per malattia o altro impegno improrogabile), questi recupererà il giorno e/o i giorni persi concordandoli preventivamente con la sig.ra ; Parte_1
C. Mantenimento dei figli minori:
a) Il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di mantenimento della figlia minore, Parte_2 Parte_1 la somma mensile di € 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 05 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul seguente codice Iban: IT: [...], o comunque con modalità di pagamento in regola con l'antiriciclaggio;
b) Le spese straordinarie per la figlia saranno regolamentate secondo il Protocollo d'intesa del 28.03.2024 del Tribunale di
Santa MA Capua Vetere e saranno corrisposte dal sig. alla sig.ra , nella misura Parte_2 Parte_1 del 50%, entro il 30 di ogni mese;
c) L'assegno unico universale per la figlia minore, pari ad € 235,40, sarà percepito interamente dalla sig.ra Parte_1
rinunciando il sig. a qualsivoglia diritto di credito in merito. Si precisa che, fino a quando il sig.
[...] Parte_2
percepirà tale sussidio al 100% lo stesso sarà tenuto a riconoscere alla sig.ra Parte_2 Parte_1
l'intera somma. Non saranno ammesse compensazioni arbitrarie con l'assegno di mantenimento o con altre spese. Si evidenzia, ancora, che tenuto conto che la posizione lavorativa e, dunque la condizione economica di entrambi i coniugi, potrebbe mutare nei prossimi mesi, gli istanti potranno richiedere la modifica di tale aspetto economico;
D. Mantenimento del coniuge:
a) I sigg. e rinunciano reciprocamente al mantenimento in quanto economicamente Parte_2 Parte_1 entrambi autosufficienti;
b) I sigg.ri e rinunciano reciprocamente, sin da ora, a qualsiasi diritto, anche di Parte_2 Parte_1 credito, che gli stessi dovessero ancora eventualmente vantare;
c) I sigg. e si obbligano reciprocamente a comunicarsi il domicilio e un recapito Parte_2 Parte_1 telefonico, nonché eventuali modifiche degli stessi, al fine di poter essere sempre reperibili. I coniugi non potranno bloccarsi reciprocamente su whatsapp essendo tale social il principale mezzo di comunicazione tra gli stessi in ordine alla figlia minore ER;
d) I sigg. e , sin d'ora, prestano reciproco consenso ed assenso per il rilascio del Parte_2 Parte_1
ER documento di riconoscimento con validità per l'espatrio ed il passaporto per figlia minore e per se stessi;
e) Ad ogni buon conto, i sigg.ri e vivranno separati, si obbligano al rispetto Parte_2 Parte_1 reciproco e ad una serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto continuativo ed equilibrato per il benessere della minore e per preservare anche il rapporto di quest'ultima con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e che gli accordi sono conformi agli interessi della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi,
, nata a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...];
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MADDALONI (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
- atto n. 17, parte II Serie A, Ufficio 1, anno 2019;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato
Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in Santa MA C.V. nella camera di consiglio del 03/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa MA Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa MA Rita Guarino - Giudice relatore -
nel procedimento r.g. n. 651/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 20.06.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
letto il ricorso depositato in data 14.03.2025 da , e Parte_1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to Vairo Antonella, tendente ad ottenere la
[...] separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in AL (CE) in data 01.05.2019 ER e che dalla loro unione è nata la figlia il 12.01.2022; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle nuove condizioni precisate nel ricorso e depositate in data 02.10.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“A. Casa coniugale:
a) La casa coniugale, costituita dall'unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in AL (CE) alla via Ponti della Valle n. 2, riportato in Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 13, part.lla 5349 (ex 225), sub 1, cat. A6, classe 4, vani 4, R.C.: 82,63, piano T-1, di proprietà del sig. in virtù di Atto di compravendita del Parte_2 10.05.2013 a rogito del notaio , sarà assegnata alla sig.ra che vi coabiterà Persona_2 Parte_1
ER con la figlia minore (All. 07);
B. Responsabilità genitoriale ed Affidamento:
ER a) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con abitazione principale presso la madre;
b) le decisioni di maggior interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte dai genitori, di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
c) Per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata dai coniugi anche separatamente;
d) I sigg. e concordano, sin da ora, che nel mese di settembre 2025 la figlia minore Parte_2 Parte_1
ER
frequenterà la scuola pubblica, provvedendo così a scegliere l'Istituto scolastico presso il quale effettuare l'iscrizione;
B. Diritto di visita, festività natalizie e pasquali, vacanze estive, Festa del papà e Festa della mamma:
ER a) Diritto di visita: Il padre, a settimane alterne, vedrà e terrà con sé la figlia minore , una settimana il lunedì, il mercoledì ed il giovedì, dalle ore 16.00, prelevandola all'uscita di scuola o presso il domicilio familiare, per poi ivi accompagnarla alle ore 21.00, dopo cena, dal mese di aprile al mese di ottobre;
alle ore 20.00, dopo cena, dal mese di ER novembre al mese di marzo. La settimana successiva, il padre vedrà e terrà con sé la figlia minore il lunedì ed il mercoledì, prelevandola all'uscita di scuola o presso il domicilio familiare, per poi ivi accompagnarla alle ore 21.00, dopo cena dal mese di aprile al mese di ottobre;
alle ore 20.00, dopo cena, dal mese di novembre al mese di marzo. La minore, nei weekend ed a settimane alterne, in particolare quando il padre eserciterà il diritto di visita il lunedì ed il mercoledì, trascorrerà il sabato e la domenica con il sig. , dalle ore 10.00 alle ore 21.00 del sabato e dalle ore 10.00 Parte_2 alle ore 21.00 della domenica, provvedendo questi a prelevarla e ad accompagnarla presso la residenza familiare. Il sig.
inizierà a pernottare con la figlia minore quando avrà una sistemazione alloggiativa idonea, provvedendo, Parte_2 pertanto, a prelevarla alle ore 10.00 del sabato presso la residenza familiare per poi ivi riaccompagnarla alle ore 21.00 della domenica;
ER b) Festività natalizie: Il padre, ad anni alterni, terrà con sé la figlia minore , dalle ore 10.00 del 24 dicembre alle ore
11.00 del 25 dicembre, con pernottamento;
l'anno successivo, dalle ore 11.00 alle ore 21.00 del 25 dicembre;
dalle ore
10.00 del 31 dicembre alle ore 11.00 del 01 gennaio, con pernottamento;
l'anno successivo, dalle ore 11.00 alle ore 21.00 del 1° gennaio. La minore trascorrerà, poi sempre ad anni alterni, il 26 dicembre o il 6 gennaio dalle ore 11.00 alle ore ER 21.00 con il padre. Per l'anno 2025 la piccola trascorrerà con il sig. il 24 dicembre, il 1° gennaio Parte_2 ed il 26 dicembre, con la sig.ra il 25 dicembre, il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
Parte_1 ER c) Festività pasquali: Il padre, ad anni alterni, terrà con sé la figlia minore , il giorno di Pasqua o il giorno di Lunedì ER in Albis, dalle ore 10.00 alle ore 21.00. Per l'anno 2025 la piccola trascorrerà con il sig. il giorno Parte_2 di Pasqua e con la sig.ra il giorno di Lunedì in Albis;
Parte_1
ER d) Vacanze estive: la figlia minore trascorrerà, ad anni alterni, con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, nel mese di luglio o agosto. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare, entro 15 giorni prima della partenza estiva, la destinazione, l'indirizzo ed un recapito telefonico ove la figlia potrà essere sempre rintracciata;
e) Festa del papà: Tale festività sarà trascorsa con il padre all'orario che quest'ultimo riterrà opportuno in relazione alle proprie esigenze lavorative e compatibilmente con gli impegni della minore;
f) Festa della mamma: Tale festività sarà trascorsa con la sig.ra , senza che il padre possa esercitare Parte_1 il diritto di visita eventualmente a lui spettante in quel giorno, salva la possibilità di recupero nel mese di maggio;
g) I compleanni e gli onomastici della figlia: I genitori concorderanno, unitamente alla figlia, le modalità ed il luogo in cui festeggiare, saranno presenti entrambi con conseguente suddivisione delle relative spese al 50%;
a) I compleanni e gli onomastici dei genitori: La figlia trascorrerà tali ricorrenze con il genitore del quale ricorre la festività, indipendentemente dal diritto di visita;
h) Altre occasioni diverse dalle suddette: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 2 ottobre (Festa dei nonni), 1° novembre, 8 ER dicembre, la figlia starà con i genitori secondo il metodo dell'alternanza. Per l'anno 2025 la piccola trascorrerà con il sig. il 1° novembre con conseguente applicazione del metodo dell'alternanza; Parte_2
i) Nei giorni in cui il sig. non eserciterà il diritto di visita, questi potrà effettuare una chiamata nell'arco Parte_2 temporale dalle ore 17:00 alle ore 17:30, ed una videochiamata nell'arco temporale dalle ore 20:00 alle ore 20:30. Nei ER giorni in cui la figlia minore starà con il padre, la sig.ra potrà effettuare una chiamata o una Parte_1 videochiamata nell'arco temporale dalle ore 17:00 alle ore 17:30 e, nel caso di pernottamento anche nell'arco temporale dalle ore 20:00 alle ore 20:30;
ER j) Si precisa, altresì, che la piccola , sia quando pernotterà con la mamma che con il papà, dormirà nel proprio lettino e, ad ogni buon conto, non condividerà il letto matrimoniale con terze persone diverse dai genitori;
ER k) La figlia parteciperà alle feste delle famiglie di origine dei rispettivi genitori indipendentemente dai giorni stabiliti in ordine all'esercizio del diritto di visita;
l) I sigg.ri e concordano di prestare il consenso alla pubblicazione delle fotografie Parte_2 Parte_1 della minore solo su whatsapp;
m) I sigg. e stabiliscono che è loro obbligo, allorquando decidono di trascorrere con Parte_2 Parte_1 la figlia weekend o vacanze sia in Italia che fuori dal territorio della Repubblica Italiana, comunicare all'altra parte il periodo temporale in cui la minore lontano dal domicilio familiare, oltre che l'indirizzo ove la stessa si trovi, con ER3 qualunque mezzo di comunicazione;
n) I sigg.ri e , al fine di scongiurare il rischio di un pregiudizio per la figlia, Parte_2 Parte_1 garantiranno la frequentazione di quest'ultima con i nuovi partner in modo graduale e purchè trattasi di relazione stabile;
o) Nei giorni in cui il sig. eserciterà il diritto di visita, qualora la figlia minore per qualsiasi motivo non Parte_2 potrà stare con il padre (per malattia o altro impegno improrogabile), questi recupererà il giorno e/o i giorni persi concordandoli preventivamente con la sig.ra ; Parte_1
C. Mantenimento dei figli minori:
a) Il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di mantenimento della figlia minore, Parte_2 Parte_1 la somma mensile di € 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 05 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul seguente codice Iban: IT: [...], o comunque con modalità di pagamento in regola con l'antiriciclaggio;
b) Le spese straordinarie per la figlia saranno regolamentate secondo il Protocollo d'intesa del 28.03.2024 del Tribunale di
Santa MA Capua Vetere e saranno corrisposte dal sig. alla sig.ra , nella misura Parte_2 Parte_1 del 50%, entro il 30 di ogni mese;
c) L'assegno unico universale per la figlia minore, pari ad € 235,40, sarà percepito interamente dalla sig.ra Parte_1
rinunciando il sig. a qualsivoglia diritto di credito in merito. Si precisa che, fino a quando il sig.
[...] Parte_2
percepirà tale sussidio al 100% lo stesso sarà tenuto a riconoscere alla sig.ra Parte_2 Parte_1
l'intera somma. Non saranno ammesse compensazioni arbitrarie con l'assegno di mantenimento o con altre spese. Si evidenzia, ancora, che tenuto conto che la posizione lavorativa e, dunque la condizione economica di entrambi i coniugi, potrebbe mutare nei prossimi mesi, gli istanti potranno richiedere la modifica di tale aspetto economico;
D. Mantenimento del coniuge:
a) I sigg. e rinunciano reciprocamente al mantenimento in quanto economicamente Parte_2 Parte_1 entrambi autosufficienti;
b) I sigg.ri e rinunciano reciprocamente, sin da ora, a qualsiasi diritto, anche di Parte_2 Parte_1 credito, che gli stessi dovessero ancora eventualmente vantare;
c) I sigg. e si obbligano reciprocamente a comunicarsi il domicilio e un recapito Parte_2 Parte_1 telefonico, nonché eventuali modifiche degli stessi, al fine di poter essere sempre reperibili. I coniugi non potranno bloccarsi reciprocamente su whatsapp essendo tale social il principale mezzo di comunicazione tra gli stessi in ordine alla figlia minore ER;
d) I sigg. e , sin d'ora, prestano reciproco consenso ed assenso per il rilascio del Parte_2 Parte_1
ER documento di riconoscimento con validità per l'espatrio ed il passaporto per figlia minore e per se stessi;
e) Ad ogni buon conto, i sigg.ri e vivranno separati, si obbligano al rispetto Parte_2 Parte_1 reciproco e ad una serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto continuativo ed equilibrato per il benessere della minore e per preservare anche il rapporto di quest'ultima con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e che gli accordi sono conformi agli interessi della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi,
, nata a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...];
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MADDALONI (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
- atto n. 17, parte II Serie A, Ufficio 1, anno 2019;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato
Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in Santa MA C.V. nella camera di consiglio del 03/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa MA Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio