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Sentenza 28 febbraio 2024
Sentenza 28 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/02/2024, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3424/2020 rg, sul ricorso depositato il 09/10/2020 proposto da (difeso da avv. Maria Grazia Mirarchi) nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del suo Presidente, Controparte_1
legale rappresentante pro tempore (con l'avv. Amalia Manuela Nucera), al quale è riunito il proc. 4087/2020 rg, proposto dalla medesima parte ricorrente (col medesimo difensore) con ricorso depositato il
19/12/2020 nei confronti della medesima resistente (costituita col medesimo difensore); dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : l' CP_2
così provvede :
“ Accoglie le domande per quanto in motivazione e, per l'effetto, condanna l' all'erogazione CP_2 dell'indennizzo in capitale - per cumulo delle malattie professionali meglio descritte e analizzate nella ctu - nella misura del 10 % dal marzo 2017 , del 14 % da gennaio 2020 e della rendita del
21% dal 31.3.2023 , oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno dalle rispettive domande amministrative ( per il primo rateo ) e dalla scadenza dei ratei( per i successivi ) fino al soddisfo .
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 3400,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratasi antistataria.
Pone definitivamente a carico di il pagamento delle spese di CTU che liquida a favore del CP_2
dott. per la somma complessiva di 300,00 euro per onorari, oltre Iva e cp se Persona_1 dovute. “
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ricorso rg 3424/2020 parte ricorrente chiedeva: ritenere e dichiarare che la malattia da cui è affetto il ricorrente, indicata in parte motiva, rientra tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex D.P.R. 1124/65, che la stessa è malattia tabellata ed CP_2
è da considerarsi malattia professionale;
- in via principale accertare e dichiarare che le malattie da cui è affetto il sig. Parte_1 contratta a causa dell'attività lavorativa, ha comportato una menomazione dell'integrità psico-fisica, assunta ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 38/2000, pari al 06% (sei %) o di quella maggiore o minore quantificata in corso di causa (compresa tra il 06% e il 15%) con il trattamento economico correlato alla percentuale di invalidità riconosciuta successivamente all'unificazione dei postumi alla percentuale di danno biologico dell'8% di cui già è titolare;
- in via subordinata qualora venisse accertato un grado di invalidità inferiore al 6% per la patologia denunciata e correlata eziologicamente all'attività lavorativa, che venga disposta l'unificazione dei postumi alla percentuale di danno biologico dell'8% di cui già è titolare con il relativo trattamento economico;
- Condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento del danno CP_2
biologico che verrà successivamente riquantificato e che solamente ai fini della determinazione del valore della causa si presume ammontare approssimativamente ad € 5.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, o alla rendita in caso di raggiungimento di una percentuale di invalidità pari o superiore al 16%, nella misura corrispondente alla percentuale riconosciuta;
La ricorrente deduceva in sintesi che: lavora dall'anno 1991 come Addetto alla Convergenza e Gommista di mezzi pesanti, dapprima per la TT , successivamente per la Organizzazione_1 Organizzazione_2
;
[...]
Il lavoro di gommista svolto dal sig. consiste nello smontare e rimontare pneumatici Pt_1
con utilizzo di strumenti sia elettrici e vibranti quali ad es. compressori, saldatori ecc. sia manuali quali chiavi, pinze, martelli ecc. La ripetitività dei movimenti frequenti,
l'applicazione di forza sulle braccia, il mantenimento di posture incongrue per tutto la durata dell'attività lavorativa, gli hanno causato nel corso degli anni Parte_2
.
[...]
2 La malattia denunciata è , e rientra nella categoria Persona_2
“MALATTIE DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DEGLI ARTI SUPERIORI” con riferimento alla “lavorazioni svolte in modo non occasionale che comportano movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue e impegno di forza ” e con l'utilizzo di strumenti vibranti;
In data 06/03/2017 il ricorrente presentava all' denuncia per il riconoscimento di malattia CP_2
professionale ma veniva respinta;
che per altre patologie, quali “esiti di lesioni tendinee ed art.; limitazione funzionale e dismorfismo della s.o.dx; limitazione funzionale con segni borsistici spalla sx”, l'Istituto, riconosceva un grado complessivo di invalidità dell'08%, (v.all.n.7).
successivamente veniva sottoposto a visita dal dott. il quale con Certificazione Persona_3 del 30/05/2020 accertava i seguenti postumi: “Tendinopatia gomito dx e sx (RMN documentata) con menomazione dell'integrità psicofisica pari al 6%” (v. all. n.6);
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda per mancata prova dei fatti di lavoro , per assenza del nesso causale con il lavoro e errore nella valutazione del danno
***
Nel corso del giudizio al presente giudizio veniva riunito quello recante rg 4087/2020, promosso dallo stesso ricorrente contro la medesima parte resistente, con ricorso del 19/12/2020.
Con tale secondo ricorso la parte ricorrente chiedeva
- ritenere e dichiarare che la malattia da cui è affetto il ricorrente, indicata in parte motiva, rientra tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex d.P.R. 1124/65, che la stessa è malattia CP_2
tabellata ed è da considerarsi malattia professionale;
- in via principale accertare e dichiarare che le malattie da cui è affetto il sig. Parte_1 contratte a causa dell'attività lavorativa, hanno comportato una menomazione dell'integrità psico- fisica, assunta ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 38/2000, pari all'8% (otto%) o di quella maggiore o minore quantificata in corso di causa (compresa tra il 06% e il 15%) con il trattamento economico correlato alla percentuale di invalidità riconosciuta successivamente all'unificazione dei postumi con la percentuale di danno biologico dell'8% di cui già è titolare;
- in via subordinata qualora venisse accertato un grado di invalidità inferiore al 6% per le patologie denunciate e correlate eziologicamente all'attività lavorativa, che venga disposta l'unificazione dei postumi alla percentuale di danno biologico dell'8% di cui già è titolare con il relativo trattamento economico;
3 - Condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento del danno CP_2
biologico che verrà successivamente riquantificato e che solamente ai fini della determinazione del valore della causa si presume ammontare approssimativamente ad € 5.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, o alla rendita in caso di raggiungimento di una percentuale di invalidità pari o superiore al 16%, nella misura corrispondente alla percentuale riconosciuta;
Parte ricorrente deduceva, i sintesi, che lavora dall'anno 1991 come Addetto alla Convergenza e Gommista di mezzi pesanti, dapprima per la TT , successivamente per la Organizzazione_1 Organizzazione_2
;
[...]
Il lavoro di gommista svolto dal sig. consiste nello smontare e rimontare pneumatici sia di Pt_1
macchine che di furgoni, (quindi pneumatici di un certo peso) con utilizzo di strumenti sia elettrici e vibranti quali ad es. compressori, saldatori ecc. sia manuali quali chiavi, pinze, martelli ecc. I movimenti manuali ripetitivi e di precisione frequenti, il sollevamento di oggetti pesanti, l'utilizzo di strumenti vibranti, la cattiva postura, per tutta la durata dell'attività lavorativa, gli hanno causato nel corso degli anni danni alle mani e ai polsi (sindrome del tunnel carpale e rizoartrosi) .
Le malattie denunciate sono MALATTIE TABELLATE, e rientrano nella categoria “MALATTIE
DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DEGLI ARTI SUPERIORI” con riferimento alla
“lavorazioni svolte in modo non occasionale che comportano movimenti ripetuti o prolungati del polso o di prensione della mano, mantenimento di posture incongrue, compressione prolungata o impatti ripetuti sulla regione del carpo ” e con l'utilizzo di strumenti vibranti;
tra i fattori di rischio che provocano il tunnel carpale, infatti, vi è l'utilizzo ripetitivo di strumenti vibranti (martelli pneumatici), il sollevamento continuo di attrezzi ed oggetti pesanti, lavori di precisione manuale che possono provocare, a lungo andare, l'infiammazione del nervo mediano e la sua compressione.
Per le patologie di cui sopra, il ricorrente ha presentato all' n. 2 denunce per il CP_2
riconoscimento di malattie professionali in quanto tali patologie sono state causate dal lavoro svolto dallo stesso ricorrente, chiedendo all' il riconoscimento delle malattie come malattie CP_2
professionali con la conseguente erogazione delle prestazioni economiche corrispondenti al grado di inabilità riconosciutogli.
A seguito della domanda inoltrata, venivano aperte da parte dell' resistente CP_1
la pratica di malattia professionale n. 515487431 del 20/01/2020 - gestione: 120, relativa alla
“Sindrome da sovraccarico biomeccanico polso-mano: Sindrome del Tunnel carpale” (cfr. all.
4 n. 1) e la pratica di malattia professionale n. 515487429 del 20/01/2020 - gestione: 120, relativa alla
“Rizoartrosi mano destra e sinistra” (cfr. all. n. 5);
Con riferimento ad entrambe le pratiche di malattia professionale, (sia la n. 515487431 relativa alla “Sindrome da sovraccarico biomeccanico polso-mano: Sindrome del Tunnel carpale” sia la n.
515487429 relativa alla “Rizoartrosi mano destra e sinistra”), l' informava il ricorrente CP_2
che la documentazione acquisita era insufficiente per esprimere un giudizio medico legale;
Successivamente il sig. veniva sottoposto a visita dal dott. il quale con Pt_1 Persona_3
Certificazione del 14/12/2020 accertava i seguenti postumi: “Artrosi polso mani (RMN documentata) con risentimento algico, con menomazione dell'integrità psicofisica pari all' 8%” ;
Per altre patologie, quali “esiti di lesioni tendinee ed art.; limitazione funzionale e dismorfismo della s.o.dx; limitazione funzionale con segni borsistici spalla sx”, l'Istituto, riconosceva un grado complessivo di invalidità dell'08%, ;).
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda;
dava atto delle denunce n. 515480302 del 2-12-2016, diagnosi tendinopatia spalla destra e sinistra, riconosciuta e dalla quale è scaturita menomazione nella misura dell'8% ;
- n. 515480425 del 27-12-2016, diagnosi ipoacusia bilaterale;
- n. 515480643 dell'8-2-2017, diagnosi spondiloartrosi cervico-dorso-lombare, non riconosciuta;
- n. 515480833 del 6-3-2017, diagnosi tendinopatia gomito destro e sinistro, non riconosciuta e per la quale è in corso il procedimento giudiziario RG 3424/2020;
- n. 515484010 del 17-7-2018, diagnosi ernia discale lombare, riconosciuta senza menomazione dell'integrità psico-fisica.
Chiedeva la riunione dei giudizio con quello RG 3424/20.
****
Rimessa la causa in decisione , i ricorsi sono accolti nei limiti di cui si dirà .
La domanda di cui al primo ricorso concerne la pretesa all'indennizzo in capitale per menomazione all'integrità psico-fisica subìta a seguito di malattia professionale (tendinopatia al gomito destro e sinistro ) nella misura del 6 % e successivamente all'unificazione dei postumi alla percentuale di danno biologico dell'8% di cui già è titolare;
Parte ricorrente deduce di aver presentato domanda amministrativa senza esito .
L' contesta l'esposizione a rischio morbigeno. CP_2
Sul punto il ricorrente - al quale incombe l'onere di allegare e provare l'attività di lavoro svolta e le condizioni di esposizione ad un rischio per la denunciata malattia professionale
E' stata ammessa la prova testimoniale.
Il teste , cugino del ricorrente ha riferito : Tes_1
5 “Conosco il ricorrente perché oltre che parenti siamo colleghi di lavoro presso già Org_3
lo eravamo presso la ditta e la ditta dei fratelli e Organizzazione_2 Parte_1 CP_3
ditte che avevano in comune la stessa officina. Lavoriamo insieme da 35 anni.
[...]
Il ricorrente svolge attività di gommista, solo in maniera molto rara in assenza dell'addetto si occupa della convergenza. L'attività di gommista la svolge presso una postazione con ponte sollevatore ma per alcune macchine il ricorrente è costretto, a quasi inginocchiarsi, per estrarre la ruota, svita la ruota con l'avvitatore (ad aria o elettrico) che vibra parecchio. Una volta smontata la ruota la solleva manualmente e la porta nello smonta gomme, dopodiché provvede con le leve allo smontaggio ed alla riparazione con un altro attrezzo che funziona ad aria compressa (che vibra), una volta riparata la gomma o sostituita a mano viene scesa a terra e viene portata presso l'equilibratura dove viene sollevata manualmente. Finita l 'equilibratura viene riportata, a mano, presso il veicolo da cui è stata smontata e viene nuovamente avvitata e controllata con la chiave a mano.
Confermo che il ricorrente utilizza: il compressore (per il gonfiaggio), chiavi, pinze e martelli ma non il saldatore.
L'orario di lavoro è il seguente: 8:30- 12.30 e 15.30-18.30 (lun-ven) ed il sabato solo la mattina.
Il ricorrente fino a qualche anno fa si è occupato dal soccorso stradale dove utilizzava l'avvitatore e martinetti. Una gomma normalmente ha un peso da 20-35 kg.
ADR: Gli operatori sulle gomme sono 3/4 ogni giorno presenti.
ADR: ciascun operatore lavora circa 15/20 macchine al giorno, quindi circa 60 ruote al giorno”.
La prova appare utile ed esaustiva ad asseverare le condizioni di lavoro del ricorrente mentre il grado di parentela tra il testimone e il ricorrente non scalfisce la credibilità del narrato offerto , essendo stato preciso e di diretta percezione per le circostanze riferite .
ALTRO RICONOSCIMENTO Già AVVENUTO
Il ricorrente deduce che per altre patologie, quali “esiti di lesioni tendinee ed art.; limitazione funzionale e dismorfismo della s.o.dx; limitazione funzionale con segni borsistici spalla sx”,
l' , riconosceva un grado complessivo di invalidità dell'08%, CP_1
Parte ricorrente ha dedotto poi che nelle more del giudizio l' con Provvedimento del CP_2
20/04/2023 comunicava al ricorrente che in data 31/03/2023 aveva provveduto a costituire una rendita in suo favore in quanto aveva riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psico- fisica pari al 16%, per patologie diverse rispetto a quelle oggetto del presente giudizio
Parte ricorrente ha pertanto chiesto di unificare la percentuale di invalidità eventualmente riscontrata in sede di visita peritale a quella del 16% di cui il sig. era già titolare, Parte_1 anziché di quella dell'8% indicata nel ricorso.
6 *****
La CTU depositata dal dr , all'esito dell'esame della parte ricorrente e Persona_1
svolgendo accurata e corretta indagine, ha concluso che :
< Per quanto sopra esposto ritengo di poter rispondere ai quesiti postimi dall'Ill.mo Giudice del Lavoro, affermando di ritenere che il periziato , classe Parte_1
21.5.1968, con qualifica di: ADDETTO ALLA CONVERGENZA E GOMMISTA DI ME
ES è affetto da:
• TENDINOPATIOA INSERZIONALE DEL TENDINE COMUNE DEGLI ESTENSORI
GOMITO DESTRO COME DA FENOMENI TENDINOSICI CON IRREGOLARITÀ DEL
PROFILO CORTICALE IN CORRISPONDENZA DELL'EPICONDILO OMERALE
LATERALE CON ASSOCIATA SOFFERENZA ISCHEMICA SUB CONDRALE A
CARICO DELLA SUPERFICIE ARTICOLARE DEL CAPITELLO OMERALE
RA .
• ARTROSI PREVALENETEMTNE DELLE ARTICOLAZIONI INTERCARPICHE
(SOPRATTUTTO TRA SCAFOIDE E TRAPEZIO ), L'ARTICOLAZIONE TRAPEZIO –
METACARPALE (RIZOARTROSI), CON PICCOLI OSTEOFITI MARGINALI E
RIDUZIONE DI AMPIEZZA DELLE INTERLINEE ARTICOLARI E VERSAMENTO
ARTICOLARE A CARICO DELLE ARTICOLAZIONI INTERESSATE DAI PROCESSI
PATOLOGICI E NELLA RADIO ULNARE LE .
Esaminata la documentazione clinica presente in atti, eseguita l'indagine anamnestica e l'esame obiettivo del periziato, descritta la sintomatologia in atto accusata, è dimostrato il nesso di causalità generale, cioè il criterio della possibilità scientifica o di idoneità lesiva, in quanto l'agente eziologico ( microtraumi e posture incongrue a carico di entrambi i gomiti e del distretto polso mani per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per quasi tutto il tempo nel turno lavorativo), essendo dotato di idoneità lesiva rispetto al quadro morboso accertato, è provato che abbia aggravato la patologia denunciata, in quanto c'è dimostrazione certificatoria evidente di esami strumentali, che possano mettere in relazione l' evento avverso su base certa, essendo la malattia denunciata a comprovata origine lavorativa .
Pertanto sono presenti postumi permanentemente invalidanti rispettivamente nella misura del 4% per ( Esiti di epicondiliti, epitrocleiti e patologie muscolo-tendinee assimilabili, apprezzabili
7 strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, tenuto conto della mono lateralità della lesione tendinea, presente nel caso del signor ) con decorrenza dal 6.3.2017 Pt_1
epoca della presentazione della domanda amministrativa e del 6% per ( Artrosi prevalentemente delle articolazioni intercarpiche (soprattutto tra scafoide e trapezio ), l'articolazione trapezio – metacarpale (rizoartrosi), con piccoli osteofiti marginali e riduzione di ampiezza delle interlinee articolari e versamento articolare a carico delle articolazioni interessate dai processi patologici e nella radio ulnare distale) sin dal 20.1.2020.
Il signor presentava a quella data una percentuale per patologia già riconosciuta Pt_1 dall' nella misura dell'8% ( tendinopatia spalla destra e sinistra ) . CP_2
Pertanto applicando la misura cumulativa alla percentuale dell'8% si può affermare che il signor
presenta sin dal mese di marzo del 2017 una percentuale di invalidità del 10 % . Pt_1
Successivamente nel mese di gennaio del 2020 presentava domanda per il riconoscimento di malattia professionale per “ . Persona_4 Org_4
Per tale motivo applicando la misura cumulativa si ottiene una percentuale del 14% fino al mese di marzo del 2023.
Successivamente come presente agli atti al signor veniva riconosciuta da parte Pt_1 dell' in data 31.3.2023 la costituzione di una rendita nella misura del 16% per le patologie CP_2
sofferte con esclusione della patologia lamentata a carico dei gomiti e delle mani quantificata complessivamente nel 6%.
Pertanto alla luce della maturata rendita riconosciuta dall' in data 31.3.2023 si riconosce la CP_2
signor una percentuale cumulativa del 21%, ottenuta dal cumulo tra il 16% riconosciuto Pt_1 dall' a cui si somma il 6% ottenuto dal calcolo riduzionistico delle patologie a carico del CP_2
gomito e del distretto polso mani.>
L' ha contestato genericamente la relazione tecnica e non dimostra in quale modo abbia fatto CP_2
pervenire note critiche al ctu e per quale profilo tecnico le valutazioni del CTU siano errate
La domanda sulla scorta della Ctu va accolta.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio – tenuto di entrambi procedimenti riuniti -a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della cause nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Spese del ctu a carico dell' CP_2
In caso di diffusione dispone che sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e dei terzi , ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
8 Si comunichi.
Reggio di Calabria 27.2.2024
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3424/2020 rg, sul ricorso depositato il 09/10/2020 proposto da (difeso da avv. Maria Grazia Mirarchi) nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del suo Presidente, Controparte_1
legale rappresentante pro tempore (con l'avv. Amalia Manuela Nucera), al quale è riunito il proc. 4087/2020 rg, proposto dalla medesima parte ricorrente (col medesimo difensore) con ricorso depositato il
19/12/2020 nei confronti della medesima resistente (costituita col medesimo difensore); dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : l' CP_2
così provvede :
“ Accoglie le domande per quanto in motivazione e, per l'effetto, condanna l' all'erogazione CP_2 dell'indennizzo in capitale - per cumulo delle malattie professionali meglio descritte e analizzate nella ctu - nella misura del 10 % dal marzo 2017 , del 14 % da gennaio 2020 e della rendita del
21% dal 31.3.2023 , oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno dalle rispettive domande amministrative ( per il primo rateo ) e dalla scadenza dei ratei( per i successivi ) fino al soddisfo .
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 3400,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratasi antistataria.
Pone definitivamente a carico di il pagamento delle spese di CTU che liquida a favore del CP_2
dott. per la somma complessiva di 300,00 euro per onorari, oltre Iva e cp se Persona_1 dovute. “
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ricorso rg 3424/2020 parte ricorrente chiedeva: ritenere e dichiarare che la malattia da cui è affetto il ricorrente, indicata in parte motiva, rientra tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex D.P.R. 1124/65, che la stessa è malattia tabellata ed CP_2
è da considerarsi malattia professionale;
- in via principale accertare e dichiarare che le malattie da cui è affetto il sig. Parte_1 contratta a causa dell'attività lavorativa, ha comportato una menomazione dell'integrità psico-fisica, assunta ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 38/2000, pari al 06% (sei %) o di quella maggiore o minore quantificata in corso di causa (compresa tra il 06% e il 15%) con il trattamento economico correlato alla percentuale di invalidità riconosciuta successivamente all'unificazione dei postumi alla percentuale di danno biologico dell'8% di cui già è titolare;
- in via subordinata qualora venisse accertato un grado di invalidità inferiore al 6% per la patologia denunciata e correlata eziologicamente all'attività lavorativa, che venga disposta l'unificazione dei postumi alla percentuale di danno biologico dell'8% di cui già è titolare con il relativo trattamento economico;
- Condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento del danno CP_2
biologico che verrà successivamente riquantificato e che solamente ai fini della determinazione del valore della causa si presume ammontare approssimativamente ad € 5.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, o alla rendita in caso di raggiungimento di una percentuale di invalidità pari o superiore al 16%, nella misura corrispondente alla percentuale riconosciuta;
La ricorrente deduceva in sintesi che: lavora dall'anno 1991 come Addetto alla Convergenza e Gommista di mezzi pesanti, dapprima per la TT , successivamente per la Organizzazione_1 Organizzazione_2
;
[...]
Il lavoro di gommista svolto dal sig. consiste nello smontare e rimontare pneumatici Pt_1
con utilizzo di strumenti sia elettrici e vibranti quali ad es. compressori, saldatori ecc. sia manuali quali chiavi, pinze, martelli ecc. La ripetitività dei movimenti frequenti,
l'applicazione di forza sulle braccia, il mantenimento di posture incongrue per tutto la durata dell'attività lavorativa, gli hanno causato nel corso degli anni Parte_2
.
[...]
2 La malattia denunciata è , e rientra nella categoria Persona_2
“MALATTIE DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DEGLI ARTI SUPERIORI” con riferimento alla “lavorazioni svolte in modo non occasionale che comportano movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue e impegno di forza ” e con l'utilizzo di strumenti vibranti;
In data 06/03/2017 il ricorrente presentava all' denuncia per il riconoscimento di malattia CP_2
professionale ma veniva respinta;
che per altre patologie, quali “esiti di lesioni tendinee ed art.; limitazione funzionale e dismorfismo della s.o.dx; limitazione funzionale con segni borsistici spalla sx”, l'Istituto, riconosceva un grado complessivo di invalidità dell'08%, (v.all.n.7).
successivamente veniva sottoposto a visita dal dott. il quale con Certificazione Persona_3 del 30/05/2020 accertava i seguenti postumi: “Tendinopatia gomito dx e sx (RMN documentata) con menomazione dell'integrità psicofisica pari al 6%” (v. all. n.6);
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda per mancata prova dei fatti di lavoro , per assenza del nesso causale con il lavoro e errore nella valutazione del danno
***
Nel corso del giudizio al presente giudizio veniva riunito quello recante rg 4087/2020, promosso dallo stesso ricorrente contro la medesima parte resistente, con ricorso del 19/12/2020.
Con tale secondo ricorso la parte ricorrente chiedeva
- ritenere e dichiarare che la malattia da cui è affetto il ricorrente, indicata in parte motiva, rientra tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex d.P.R. 1124/65, che la stessa è malattia CP_2
tabellata ed è da considerarsi malattia professionale;
- in via principale accertare e dichiarare che le malattie da cui è affetto il sig. Parte_1 contratte a causa dell'attività lavorativa, hanno comportato una menomazione dell'integrità psico- fisica, assunta ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 38/2000, pari all'8% (otto%) o di quella maggiore o minore quantificata in corso di causa (compresa tra il 06% e il 15%) con il trattamento economico correlato alla percentuale di invalidità riconosciuta successivamente all'unificazione dei postumi con la percentuale di danno biologico dell'8% di cui già è titolare;
- in via subordinata qualora venisse accertato un grado di invalidità inferiore al 6% per le patologie denunciate e correlate eziologicamente all'attività lavorativa, che venga disposta l'unificazione dei postumi alla percentuale di danno biologico dell'8% di cui già è titolare con il relativo trattamento economico;
3 - Condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento del danno CP_2
biologico che verrà successivamente riquantificato e che solamente ai fini della determinazione del valore della causa si presume ammontare approssimativamente ad € 5.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, o alla rendita in caso di raggiungimento di una percentuale di invalidità pari o superiore al 16%, nella misura corrispondente alla percentuale riconosciuta;
Parte ricorrente deduceva, i sintesi, che lavora dall'anno 1991 come Addetto alla Convergenza e Gommista di mezzi pesanti, dapprima per la TT , successivamente per la Organizzazione_1 Organizzazione_2
;
[...]
Il lavoro di gommista svolto dal sig. consiste nello smontare e rimontare pneumatici sia di Pt_1
macchine che di furgoni, (quindi pneumatici di un certo peso) con utilizzo di strumenti sia elettrici e vibranti quali ad es. compressori, saldatori ecc. sia manuali quali chiavi, pinze, martelli ecc. I movimenti manuali ripetitivi e di precisione frequenti, il sollevamento di oggetti pesanti, l'utilizzo di strumenti vibranti, la cattiva postura, per tutta la durata dell'attività lavorativa, gli hanno causato nel corso degli anni danni alle mani e ai polsi (sindrome del tunnel carpale e rizoartrosi) .
Le malattie denunciate sono MALATTIE TABELLATE, e rientrano nella categoria “MALATTIE
DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DEGLI ARTI SUPERIORI” con riferimento alla
“lavorazioni svolte in modo non occasionale che comportano movimenti ripetuti o prolungati del polso o di prensione della mano, mantenimento di posture incongrue, compressione prolungata o impatti ripetuti sulla regione del carpo ” e con l'utilizzo di strumenti vibranti;
tra i fattori di rischio che provocano il tunnel carpale, infatti, vi è l'utilizzo ripetitivo di strumenti vibranti (martelli pneumatici), il sollevamento continuo di attrezzi ed oggetti pesanti, lavori di precisione manuale che possono provocare, a lungo andare, l'infiammazione del nervo mediano e la sua compressione.
Per le patologie di cui sopra, il ricorrente ha presentato all' n. 2 denunce per il CP_2
riconoscimento di malattie professionali in quanto tali patologie sono state causate dal lavoro svolto dallo stesso ricorrente, chiedendo all' il riconoscimento delle malattie come malattie CP_2
professionali con la conseguente erogazione delle prestazioni economiche corrispondenti al grado di inabilità riconosciutogli.
A seguito della domanda inoltrata, venivano aperte da parte dell' resistente CP_1
la pratica di malattia professionale n. 515487431 del 20/01/2020 - gestione: 120, relativa alla
“Sindrome da sovraccarico biomeccanico polso-mano: Sindrome del Tunnel carpale” (cfr. all.
4 n. 1) e la pratica di malattia professionale n. 515487429 del 20/01/2020 - gestione: 120, relativa alla
“Rizoartrosi mano destra e sinistra” (cfr. all. n. 5);
Con riferimento ad entrambe le pratiche di malattia professionale, (sia la n. 515487431 relativa alla “Sindrome da sovraccarico biomeccanico polso-mano: Sindrome del Tunnel carpale” sia la n.
515487429 relativa alla “Rizoartrosi mano destra e sinistra”), l' informava il ricorrente CP_2
che la documentazione acquisita era insufficiente per esprimere un giudizio medico legale;
Successivamente il sig. veniva sottoposto a visita dal dott. il quale con Pt_1 Persona_3
Certificazione del 14/12/2020 accertava i seguenti postumi: “Artrosi polso mani (RMN documentata) con risentimento algico, con menomazione dell'integrità psicofisica pari all' 8%” ;
Per altre patologie, quali “esiti di lesioni tendinee ed art.; limitazione funzionale e dismorfismo della s.o.dx; limitazione funzionale con segni borsistici spalla sx”, l'Istituto, riconosceva un grado complessivo di invalidità dell'08%, ;).
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda;
dava atto delle denunce n. 515480302 del 2-12-2016, diagnosi tendinopatia spalla destra e sinistra, riconosciuta e dalla quale è scaturita menomazione nella misura dell'8% ;
- n. 515480425 del 27-12-2016, diagnosi ipoacusia bilaterale;
- n. 515480643 dell'8-2-2017, diagnosi spondiloartrosi cervico-dorso-lombare, non riconosciuta;
- n. 515480833 del 6-3-2017, diagnosi tendinopatia gomito destro e sinistro, non riconosciuta e per la quale è in corso il procedimento giudiziario RG 3424/2020;
- n. 515484010 del 17-7-2018, diagnosi ernia discale lombare, riconosciuta senza menomazione dell'integrità psico-fisica.
Chiedeva la riunione dei giudizio con quello RG 3424/20.
****
Rimessa la causa in decisione , i ricorsi sono accolti nei limiti di cui si dirà .
La domanda di cui al primo ricorso concerne la pretesa all'indennizzo in capitale per menomazione all'integrità psico-fisica subìta a seguito di malattia professionale (tendinopatia al gomito destro e sinistro ) nella misura del 6 % e successivamente all'unificazione dei postumi alla percentuale di danno biologico dell'8% di cui già è titolare;
Parte ricorrente deduce di aver presentato domanda amministrativa senza esito .
L' contesta l'esposizione a rischio morbigeno. CP_2
Sul punto il ricorrente - al quale incombe l'onere di allegare e provare l'attività di lavoro svolta e le condizioni di esposizione ad un rischio per la denunciata malattia professionale
E' stata ammessa la prova testimoniale.
Il teste , cugino del ricorrente ha riferito : Tes_1
5 “Conosco il ricorrente perché oltre che parenti siamo colleghi di lavoro presso già Org_3
lo eravamo presso la ditta e la ditta dei fratelli e Organizzazione_2 Parte_1 CP_3
ditte che avevano in comune la stessa officina. Lavoriamo insieme da 35 anni.
[...]
Il ricorrente svolge attività di gommista, solo in maniera molto rara in assenza dell'addetto si occupa della convergenza. L'attività di gommista la svolge presso una postazione con ponte sollevatore ma per alcune macchine il ricorrente è costretto, a quasi inginocchiarsi, per estrarre la ruota, svita la ruota con l'avvitatore (ad aria o elettrico) che vibra parecchio. Una volta smontata la ruota la solleva manualmente e la porta nello smonta gomme, dopodiché provvede con le leve allo smontaggio ed alla riparazione con un altro attrezzo che funziona ad aria compressa (che vibra), una volta riparata la gomma o sostituita a mano viene scesa a terra e viene portata presso l'equilibratura dove viene sollevata manualmente. Finita l 'equilibratura viene riportata, a mano, presso il veicolo da cui è stata smontata e viene nuovamente avvitata e controllata con la chiave a mano.
Confermo che il ricorrente utilizza: il compressore (per il gonfiaggio), chiavi, pinze e martelli ma non il saldatore.
L'orario di lavoro è il seguente: 8:30- 12.30 e 15.30-18.30 (lun-ven) ed il sabato solo la mattina.
Il ricorrente fino a qualche anno fa si è occupato dal soccorso stradale dove utilizzava l'avvitatore e martinetti. Una gomma normalmente ha un peso da 20-35 kg.
ADR: Gli operatori sulle gomme sono 3/4 ogni giorno presenti.
ADR: ciascun operatore lavora circa 15/20 macchine al giorno, quindi circa 60 ruote al giorno”.
La prova appare utile ed esaustiva ad asseverare le condizioni di lavoro del ricorrente mentre il grado di parentela tra il testimone e il ricorrente non scalfisce la credibilità del narrato offerto , essendo stato preciso e di diretta percezione per le circostanze riferite .
ALTRO RICONOSCIMENTO Già AVVENUTO
Il ricorrente deduce che per altre patologie, quali “esiti di lesioni tendinee ed art.; limitazione funzionale e dismorfismo della s.o.dx; limitazione funzionale con segni borsistici spalla sx”,
l' , riconosceva un grado complessivo di invalidità dell'08%, CP_1
Parte ricorrente ha dedotto poi che nelle more del giudizio l' con Provvedimento del CP_2
20/04/2023 comunicava al ricorrente che in data 31/03/2023 aveva provveduto a costituire una rendita in suo favore in quanto aveva riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psico- fisica pari al 16%, per patologie diverse rispetto a quelle oggetto del presente giudizio
Parte ricorrente ha pertanto chiesto di unificare la percentuale di invalidità eventualmente riscontrata in sede di visita peritale a quella del 16% di cui il sig. era già titolare, Parte_1 anziché di quella dell'8% indicata nel ricorso.
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La CTU depositata dal dr , all'esito dell'esame della parte ricorrente e Persona_1
svolgendo accurata e corretta indagine, ha concluso che :
< Per quanto sopra esposto ritengo di poter rispondere ai quesiti postimi dall'Ill.mo Giudice del Lavoro, affermando di ritenere che il periziato , classe Parte_1
21.5.1968, con qualifica di: ADDETTO ALLA CONVERGENZA E GOMMISTA DI ME
ES è affetto da:
• TENDINOPATIOA INSERZIONALE DEL TENDINE COMUNE DEGLI ESTENSORI
GOMITO DESTRO COME DA FENOMENI TENDINOSICI CON IRREGOLARITÀ DEL
PROFILO CORTICALE IN CORRISPONDENZA DELL'EPICONDILO OMERALE
LATERALE CON ASSOCIATA SOFFERENZA ISCHEMICA SUB CONDRALE A
CARICO DELLA SUPERFICIE ARTICOLARE DEL CAPITELLO OMERALE
RA .
• ARTROSI PREVALENETEMTNE DELLE ARTICOLAZIONI INTERCARPICHE
(SOPRATTUTTO TRA SCAFOIDE E TRAPEZIO ), L'ARTICOLAZIONE TRAPEZIO –
METACARPALE (RIZOARTROSI), CON PICCOLI OSTEOFITI MARGINALI E
RIDUZIONE DI AMPIEZZA DELLE INTERLINEE ARTICOLARI E VERSAMENTO
ARTICOLARE A CARICO DELLE ARTICOLAZIONI INTERESSATE DAI PROCESSI
PATOLOGICI E NELLA RADIO ULNARE LE .
Esaminata la documentazione clinica presente in atti, eseguita l'indagine anamnestica e l'esame obiettivo del periziato, descritta la sintomatologia in atto accusata, è dimostrato il nesso di causalità generale, cioè il criterio della possibilità scientifica o di idoneità lesiva, in quanto l'agente eziologico ( microtraumi e posture incongrue a carico di entrambi i gomiti e del distretto polso mani per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per quasi tutto il tempo nel turno lavorativo), essendo dotato di idoneità lesiva rispetto al quadro morboso accertato, è provato che abbia aggravato la patologia denunciata, in quanto c'è dimostrazione certificatoria evidente di esami strumentali, che possano mettere in relazione l' evento avverso su base certa, essendo la malattia denunciata a comprovata origine lavorativa .
Pertanto sono presenti postumi permanentemente invalidanti rispettivamente nella misura del 4% per ( Esiti di epicondiliti, epitrocleiti e patologie muscolo-tendinee assimilabili, apprezzabili
7 strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, tenuto conto della mono lateralità della lesione tendinea, presente nel caso del signor ) con decorrenza dal 6.3.2017 Pt_1
epoca della presentazione della domanda amministrativa e del 6% per ( Artrosi prevalentemente delle articolazioni intercarpiche (soprattutto tra scafoide e trapezio ), l'articolazione trapezio – metacarpale (rizoartrosi), con piccoli osteofiti marginali e riduzione di ampiezza delle interlinee articolari e versamento articolare a carico delle articolazioni interessate dai processi patologici e nella radio ulnare distale) sin dal 20.1.2020.
Il signor presentava a quella data una percentuale per patologia già riconosciuta Pt_1 dall' nella misura dell'8% ( tendinopatia spalla destra e sinistra ) . CP_2
Pertanto applicando la misura cumulativa alla percentuale dell'8% si può affermare che il signor
presenta sin dal mese di marzo del 2017 una percentuale di invalidità del 10 % . Pt_1
Successivamente nel mese di gennaio del 2020 presentava domanda per il riconoscimento di malattia professionale per “ . Persona_4 Org_4
Per tale motivo applicando la misura cumulativa si ottiene una percentuale del 14% fino al mese di marzo del 2023.
Successivamente come presente agli atti al signor veniva riconosciuta da parte Pt_1 dell' in data 31.3.2023 la costituzione di una rendita nella misura del 16% per le patologie CP_2
sofferte con esclusione della patologia lamentata a carico dei gomiti e delle mani quantificata complessivamente nel 6%.
Pertanto alla luce della maturata rendita riconosciuta dall' in data 31.3.2023 si riconosce la CP_2
signor una percentuale cumulativa del 21%, ottenuta dal cumulo tra il 16% riconosciuto Pt_1 dall' a cui si somma il 6% ottenuto dal calcolo riduzionistico delle patologie a carico del CP_2
gomito e del distretto polso mani.>
L' ha contestato genericamente la relazione tecnica e non dimostra in quale modo abbia fatto CP_2
pervenire note critiche al ctu e per quale profilo tecnico le valutazioni del CTU siano errate
La domanda sulla scorta della Ctu va accolta.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio – tenuto di entrambi procedimenti riuniti -a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della cause nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Spese del ctu a carico dell' CP_2
In caso di diffusione dispone che sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e dei terzi , ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
8 Si comunichi.
Reggio di Calabria 27.2.2024
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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