Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 06/06/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 256/2017 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 256/2017 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
13.12.2024 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c. e vertente
TRA
P.Iva: , in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Melchionda, in virtù di mandato a margine all'atto di citazione in opposizione, presso il cui studio elettivamente domicilia al P.le Luigi Rizzo
n. 12, in Potenza;
OPPONENTE
E
(già , P.Iva: Controparte_1 CP_2
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Avv. Renata Duino e dall'Avv. Sonia Paglialunga, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, presso il cui studio elettivamente domicilia alla Via Veneto
n. 13, in Venosa (PZ);
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 13.12.2024 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
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(d'ora in avanti chiedeva ingiungersi alla il pagamento della
[...] CP_1 Parte_1
somma di euro 243.894,76, oltre interessi, quale corrispettivo non versato per la fornitura di bestiame vivo e carni macellate.
Il Tribunale di Potenza, in accoglimento della domanda, emetteva, in data 02.12.2016, il decreto ingiuntivo n. 1138/2016, provvisoriamente esecutivo, per la somma richieste, oltre interessi legali dalla domanda sino al giorno dell'effettivo soddisfo, nonché spese del procedimento monitorio.
Proponendo tempestiva e rituale opposizione, la ha eccepito l'infondatezza Parte_1
della pretesa opposta, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
In particolare, l'opponente ha contestato:
- La non corrispondenza tra le quantità di merci (bestiame vivo) indicate nelle fatture e quelle effettivamente consegnate, avendo l'opposta aumentato di almeno il 35% la quantità di merce pretesa in pagamento;
- la divergenza tra il prezzo preteso in pagamento, aumentato di almeno il 30%, e quello pattuito o comunque applicato per analoghe transazioni commerciali;
- la veridicità del documento “compensazione partite”, allegato sub. 25 della produzione monitoria;
- la carenza dei requisiti della liquidità ed esigibilità del credito ingiunto;
- l'inidoneità delle fatture a costituire prova del credito nel giudizio di opposizione;
- le effettive pattuizioni in ordine al ritiro del bestiame e al pagamento del corrispettivo, avendo l'opposto offerto all'opponente, in cambio dell'immediato ritiro di tutta la merce, la possibilità di un pagamento “molto comodo” (pag. 5 citazione); Parte
- che le parti avevano stabilito la possibilità per la di scontare il prezzo delle merci con i propri servizi di macellazione;
Parte
- il mancato controllo da parte della , al momento del ritiro, dell'effettivo peso del bestiame, avendo le parti deciso di accordarsi in un secondo momento sul “calo-peso”; Con
- che l'assegno di € 15.000,00 veniva consegnato alla in data 11.11.2015 con l'accordo che lo stesso non sarebbe stato versato, al solo fine di tranquillizzare la banca dell'opposta;
- la violazione della predetta intesa, con deterioramento dei rapporti commerciali tra le parti;
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2 - la presentazione dell'assegno all'incasso oltre i termini previsti;
Part
- l'inesistenza di un inadempimento della atteso che “le merci fornite dovevano
Part essere pagate o mediante uno scomputo dei servizi di macellazione che la si era impegnata a rendere e, che, ha offerto ma che la opposta ha sempre ingiustificatamente rifiutato;
ovvero in un termine ritenuto congruo da fissare di comune accordo. Tale termine non è stato definito e determinato tra le parti per cui è causa e conseguentemente si chiede che sia il giudice adito a volerlo fissare”;
- l'assenza di grave pregiudizio nel ritardo, riconosciuto dal Giudice del monitorio nella concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Sulla base di tali premesse, dunque, l'opponente, previa sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 cod. proc. civ., ha chiesto di: “ - dichiarare inefficace e comunque revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto, con tutte le conseguenziali statuizioni di legge; - accertare la reale e se effettivamente esistente posizione debitoria;
- stabilire un termine congruo entro il quale il pagamento deve essere effettuato;
- condannare la ricorrente al pagamento delle spese e compensi di lite da attribuire al sottoscritto difensore antistatario”.
Costituitasi in giudizio, la società ha contestato le avverse doglianze evidenziando CP_1
l'infondatezza e la pretestuosità dell'opposizione. In particolare, ha rilevato:
- la mancata contestazione delle fatture debitamente trasmesse all'opponente prima della instaurazione del procedimento monitorio;
- la conferma dell'opponente circa la ricezione della merce indicata nelle fatture;
- la non rispondenza a vero della ricostruzione dei fatti avanzata dall'opponente, atteso
Con Parte che la ha fatturato merce effettivamente consegnata alla su sua espressa richiesta;
- l'assenza di un accordo sulla corresponsione posticipata del prezzo;
- l'avvenuta consegna non solo di bestiame vivo, ma anche di carni macellate, giusta fattura n. 209/IM del 15.10.2015 relativa alla fornitura di 58 agnelli macellati, mai contestata, provata anche dal documento “compensazione partite” sottoscritto dalle parti;
- l'inesistenza di un accordo commerciale riguardante il pagamento e la conferma della mancata estinzione dell'obbligazione derivante dal mancato incasso dell'assegno Parte consegnato dalla .
256/2017 r.g.a.c. Pag. 3 Sulla base di tali premesse chiedeva, previa conferma della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e condanna dell'opponente per responsabilità aggravata.
La causa, concessi i termini di cui all'art. 183 cod. proc. civ., ammesse ed espletate le prove richieste dalle parti (interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente e prove testimoniali), dopo plurimi rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. ratione temporis vigente.
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L'opposizione va accolta limitatamente alla sola fornitura di carni già macellate, di cui alla fattura n. 209/IM del 15.10.2015, per euro 5.885,00, mentre va rigettata per la restante parte del credito ingiunto per quanto di seguito chiarito.
§1. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e l'onere della prova.
In termini generali va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena.
In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671;
Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass. 9.4.1975
n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo
256/2017 r.g.a.c. Pag. 4 del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SSUU, 06.04/30.10.2001 n. 13533;
Cassazione civile SSUU, 7 luglio 1993, n. 7448).
§2. Le generiche contestazioni sollevate dall'opponente e la prova del credito ingiunto.
Nel caso in esame non è in contestazione l'esistenza del rapporto commerciale tra le parti
Parte né l'avvenuta consegna della merce, sebbene la abbia contestato l'effettiva quantità
Con di bestiame ricevuto nonché il prezzo applicato dalla , ritenuto eccessivo rispetto a quello pattuito ovvero a quello generalmente applicato per analoghe transazioni commerciali.
Le eccezioni, tuttavia, oltre ad essere state solo genericamente formulate, non sono supportate da alcun supporto probatorio, non avendo l'opponente né prodotto documentazione né articolato mezzi istruttori.
Va riconosciuta, dunque, la fondatezza dell'avversa pretesa avendo l'opposta sufficientemente provato il credito mediante la produzione in giudizio: delle fatture;
del registro delle fatture di vendita contenente la relativa annotazione;
dei documenti di trasporto, relativi a ciascuna fattura, sottoscritti dall'opponente e da questa non disconosciuti.
In particolare, le lettere di vettura CMR prodotte dall'opposta dimostrano la corrispondenza tra la merce consegnata e quella indicata in fattura nonché la circostanza che la fornitura veniva consegnata direttamente presso la sede della società opponente, sconfessando la prospettazione da questa avanzata secondo cui il bestiame, stipato in condizioni precarie nelle stalle dell'opposta, sarebbe stato acquistato per venire incontro alle sue esigenze, stabilendo, in cambio della repentina liberazione dei locali, la possibilità di un pagamento “molto comodo” (cfr. pag. 5 atto di citazione).
Parimenti non provate sono le ulteriori deduzioni circa l'esistenza di accordi sui termini di pagamento (considerato che l'opponente deduce l'inesigibilità – alla data dell'istaurazione del giudizio monitorio – del credito); la pattuizione di un'obbligazione
Parte alternativa (con possibilità per la di adempiere mediante il pagamento del prezzo ovvero offrendo il proprio servizio di macellazione); l'esistenza di accordi circa la
Con mancata presentazione all'incasso dell'assegno consegnato alla e rimasto insoluto
(evento che testimonia, ulteriormente, il mancato pagamento, invero mai contestato).
§3. Il disconoscimento del documento “compensazione contropartite” e la mancata prova del credito di cui alla fattura 209/IM del 15.10.2015.
256/2017 r.g.a.c. Pag. 5 Diverse conclusioni devono, invece, rassegnarsi con riferimento all'oggetto della fattura Parte n. 209/IM del 15.10.2015, la sola specificamente contestata dalla la quale ha dedotto, sin dall'atto introduttivo, di aver ricevuto solo bestiame vivo e non anche carni già macellate.
Invero, il disconoscimento del documento “compensazione contropartite”, in cui la fattura viene indicata nella determinazione del credito dell'opposta, non oggetto di rituale istanza di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ., rende il documento inutilizzabile ai fini della decisione.
La fattura, inoltre, non è accompagnata – a differenza delle altre – da lettera di vettura sottoscritta dall'opponente a dimostrazione dell'effettiva consegna della merce.
Né dall'istruttoria espletata sono emersi elementi specifici a sostegno dell'effettiva consegna della merce di cui alla fattura in esame.
§4. Sul quantum preteso in pagamento.
L'opponente lamenta l'eccessività del prezzo preteso in pagamento dall'opposta, deducendo che “la società ricorrente ha … maggiorato ed aumentato il corrispettivo di tutte le merci compravendute del 30% rispetto a quello concordato tra le parti e/o applicato per siffatte transazioni commerciali”.
L'eccezione è oltremodo generica non avendo l'opponente nemmeno chiarito quale sarebbe stato il prezzo pattuito dalle parti né ha dimostrato l'eccessività del corrispettivo preteso rispetto a quello di mercato.
In proposito, si rammenta che, ai sensi dell'art. 1474 cod. civ. (richiamato in tema di somministrazione dall'art. 1561 cod. civ.) “Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo [c.c. 1470], né hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità [o da norme corporative], si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore”.
Orbene, la indicazione del prezzo nelle fatture comunicate alla controparte, mai contestate sinora, nonché nella nota di consegna contenente i dettagli del carico ed il relativo prezzo,
Parte inviata alla prima dell'arrivo della fornitura presso il suo stabilimento (circostanza dedotta dall'opposta a pag. 4 della comparsa di costituzione, non contestata dall'opponente e suffragata dalle prodotte note di accompagnamento alle fatture e alle
CMR, per ciascuna fornitura azionata in giudizio), consentono di ritenere che il prezzo
Con normalmente applicato dal venditore (la quale soggetto che svolge attività di intermediazione nella vendita di bestiame da macellazione) sia quello preteso in
256/2017 r.g.a.c. Pag. 6 pagamento da quest'ultimo, in mancanza di elementi di segno contrario ovvero della prova – gravante sull'opponente – dell'esistenza di prezzi di mercato difformi rispetto a quelli pretesi dall'opposta.
§5. Sui rilievi formulati dall'opponente in sede di scritti conclusionali.
A parere della scrivente va respinta la tesi secondo cui la produzione allegata dalla parte nel procedimento monitorio non sarebbe utilizzabile dal giudice se non tempestivamente prodotta in giudizio dal creditore opposto.
Siffatta interpretazione, avallata dalla giurisprudenza dominante in epoca anteriore all'introduzione e diffusione del processo civile telematico, risulta oggi anacronistica se si considera che il fascicolo del procedimento monitorio – interamente telematico – risulta visibile al giudice dell'opposizione senza bisogno di alcun ulteriore onere di produzione della documentazione già depositata in capo all'opposto (argomentando conformemente a quanto già rilevato da Cass. Sez. Un. Sentenza n. 14475 del 10/07/2015 secondo cui la produzione dei documenti della fase monitoria deve ritenersi ammissibile sinanche in appello).
Pertanto, considerando l'unicità del giudizio instaurato con la domanda avanzata in sede monitoria e proseguito per l'accertamento, a contraddittorio integro, nella successiva fase di opposizione, non può che concludersi per la piena utilizzabilità della documentazione prodotta dal creditore nella fase iniziale del giudizio.
Con Peraltro, nel caso in esame la ha provveduto a ridepositare gran parte della documentazione depositata nel monitorio con la costituzione nel presente giudizio di opposizione, oltre ad ulteriore documentazione a fondamento della propria pretesa.
In merito, si evidenzia che la piena cognitio, caratterizzante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, consente anche la produzione di nuove prove integranti quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa (cfr. Cass. 28 maggio 2019, n. 14473).
Circa l'asserita inutilizzabilità dei documenti oggetto di plurimi depositi telematici, successivi alla costituzione in giudizio eccepita dall'opponente, deve rilevarsi che il deposito multiplo è pacificamente ammesso allorché la mole della documentazione non consenta un invio unitario. D
256/2017 r.g.a.c. Pag. 7 'altronde, nel caso in esame, non si pone alcun problema di utilizzabilità dei documenti atteso che tutti i depositi sono avvenuti prima della scadenza dei termini per le produzioni documentali (in particolare i depositi sono avvenuti il giorno della costituzione in giudizio e quello successivo e comunque prima della concessione dei termini di cui all'art. 183 cod. proc. civ.).
Con Va, infine, disattesa l'asserita carenza di legittimazione passiva della postulata dall'opponente solo negli scritti conclusionali deducendo che l'opposta non avrebbe debitamente provato l'avvenuta trasformazione della società di capitali CP_2
ricorrente nel giudizio monitorio, con la Controparte_1
condividendosi ampiamente quanto osservato dall'opposta nella memoria conclusionale di replica.
Invero, è la stessa opponente che nell'atto di citazione in opposizione riconosce l'intervenuta trasformazione della società (cfr. pag. 8 e 9 dell'atto introduttivo), citando chiaramente in giudizio la società di persone risultante dalla trasformazione, con ciò dimostrando di riconoscere in quest'ultima la titolare del credito ingiunto (identità soggettiva peraltro dimostrata dal mantenimento del medesimo numero di partita iva).
§ Sulle spese.
Le spese seguono la soccombenza, considerata la minima riduzione del credito ingiunto,
e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della domanda, delle questioni trattate e dell'attività difensiva complessivamente svolta.
Si ritengono, invece, non sussistere i presupposti per la condanna dell'opponente al pagamento di ulteriori somme a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 co. 3 cod. proc. civ. (dovendosi, al contempo, escludere la possibilità di una condanna ex art. 96 co.
1 cod. proc. civ. in mancanza di allegazioni circa gli eventuali danni patiti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1138/2016 del Tribunale di Potenza emesso in data
02.12.2016;
2) Condanna la al pagamento in favore della Parte_1 [...]
al pagamento della somma di € 238.009,76 oltre Controparte_1
256/2017 r.g.a.c. Pag. 8 interessi al tasso previsto per i ritardi nelle transazioni commerciali dalla scadenza delle singole fatture e sino all'effettivo soddisfo;
3) Condanna la al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
, delle spese del presente giudizio che si liquidano Controparte_1
complessivamente in euro 15.000,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge, con distrazione in favore dei difensori Avv. Renata Duino e Avv. Sonia
Paglialunga, per dichiarato anticipo.
Così deciso in Potenza, il 06/06/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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