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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/10/2025, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6285/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. , Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5
(C.F. ), Parte_6 C.F._6
(C.F. ), Parte_7 C.F._7
(C.F. ), Parte_1 C.F._8
(C.F. ), Parte_8 C.F._9
(C.F. ), Parte_9 C.F._10
(C.F. , Parte_7 C.F._11 tutti con l'avv. MARIO TRIVELLATO attori
contro
1 (C.F. ), con l'avv. MARIO TESTA;
Controparte_1 P.IVA_1
(P.I. e Parte_10 P.IVA_2
(C.F. ), Parte_11 P.IVA_3 entrambe con gli avv. FRANCESCA ROLLA, PAOLO LANI e VINCENZO DONADIO convenute
con la chiamata in causa di
Controparte_2
(C.F. ), con l'avv.
[...] P.IVA_4
MASSIMILIANO SCIPIONI;
P.I. , con l'avv. prof. CHIARA SILVA;
Controparte_3 P.IVA_5 terze chiamate
Oggetto: Risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
In via principale:
1) Accertarsi e dichiararsi, per tutte le causali di cui agli atti ed alla luce della documentazione prodotta e della Ctu in sede di Atp, la responsabilità solidale dei convenuti tutti, anche ex art.2055 CC, e in subordine quella disgiunta rispetto ai rispettivi gradi di responsabilità
Per l'effetto dichiararsi tenute e condannarsi i convenuti tutti, solidalmente o disgiuntamente CP_ fra loro, quanto ad 8 a titolo di responsabilità contrattuale, quanto a CP_1 Parte_11
e a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2050
[...] Controparte_4
2 e/o 2043 Cc, e/o ex art. 114 ss Codice del Consumo per le causali di cui in narrativa, a pagare il risarcimento di tutti i danni a qualsivoglia titolo qualificabili, subiti iure proprio e iure hereditatis a favore di
(C.F. ), coniuge, danni che vengono Parte_1 C.F._8 quantificati in complessivi € 437.166,52 o nella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dalla espletanda istruttoria, somma rivalutata e maggiorata degli interessi di legge
(c.f. ) figlio, danni che vengono quantificati Parte_2 C.F._2 in complessivi € 414.760,90 o nella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dalla espletanda istruttoria, somma rivalutata e maggiorata degli interessi di legge
(c.f. figlia, danni che vengono quantificati Parte_6 C.F._12 in complessivi € 383.465,80 o nella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dalla espletanda istruttoria, somma rivalutata e maggiorata degli interessi di legge
2) Accertarsi e dichiararsi, per tutte le causali di cui agli atti ed alla luce della documentazione prodotta e della Ctu in sede di Atp, la responsabilità solidale dei convenuti tutti e in subordine quella disgiunta rispetto ai rispettivi gradi di responsabilità
Per l'effetto dichiararsi tenute e condannarsi i convenuti tutti, solidalmente o disgiuntamente CP_ fra loro, quanto ad 8 a titolo di responsabilità contrattuale, quanto a CP_1 Parte_11
e a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2050
[...] Pt_10 Controparte_4
e/o 2043 Cc, e/o ex art. 114 ss Codice del Consumo per le causali di cui in narrativa, a pagare il risarcimento di tutti i danni a qualsivoglia titolo qualificabili, subiti iure proprio a favore di
( ) genero, danni che vengono quantificati in Parte_3 CodiceFiscale_13 complessivi € 293.392,50 o nella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dalla espletanda istruttoria, somma rivalutata e maggiorata degli interessi di legge
3 (c.f. ) nuora, danni che vengono quantificati in Parte_9 C.F._10 complessivi € 293.392,50 o nella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dalla espletanda istruttoria, somma rivalutata e maggiorata degli interessi di legge
(c.f. ) nipote, danni che vengono quantificati in Parte_7 C.F._7 complessivi € 151.122,00 o nella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dalla espletanda istruttoria, somma rivalutata e maggiorata degli interessi di legge
(c.f. nipote, danni che vengono quantificati in € Parte_12 C.F._14
151.122,00 oltre ad € 34.669,92 per il sopra documentato danno biologico e quindi complessivamente € 185,791,92 o nella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dalla espletanda istruttoria, somma rivalutata e maggiorata degli interessi di legge
(c.f. ) nipote, danni che vengono Parte_1 C.F._1 quantificati in complessivi € 164.706,00 o nella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dalla espletanda istruttoria, somma rivalutata e maggiorata degli interessi di legge
(c.f. ) nipote, danni che vengono quantificati Parte_4 C.F._4 in complessivi € 164.706,00 o nella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dalla espletanda istruttoria, somma rivalutata e maggiorata degli interessi di legge
(c.f. ) sorella, danni che vengono Parte_5 C.F._5 quantificati in complessivi € 130.746,00 o nella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dalla espletanda istruttoria, somma rivalutata e maggiorata degli interessi di legge
(c.f. ) sorella, danni che vengono Parte_8 C.F._9 quantificati in complessivi € 134.142,00 o nella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dalla espletanda istruttoria, somma rivalutata e maggiorata degli interessi di legge
4 Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi, con distrazione delle spese a favore del procuratore
In via istruttoria
Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie tutte così come formulate in sede di seconda memoria intermedia ex art 171 ter del 31.10.2024 e terza memoria intermedia del
13.11.2024
Per parte convenuta Controparte_5
IN VIA PRINCIPALE: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni diversa
[...] domanda ed eccezione disattesa, per le ragioni in narrativa enunciate:
- rilevare l'insussistenza di alcun nesso causale tra il comportamento posto in essere dal personale medico dell' e i danni lamentati dagli attori per quanto Controparte_1 occorso alla signora , nonché la corretta esecuzione della prestazione Parte_13 contrattuale posta in essere nel pieno rispetto dei criteri di diligenza, perizia e prudenza proprie dell'obbligazione di cui è causa;
- dichiarare che l' nulla deve agli attori;
Controparte_1
- rigettare, per l'effetto, le domande azionate dagli attori perché infondate in fatto e di diritto.
NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE TRASVERSALE E SUBORDINATA:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in caso di accoglimento totale o parziale delle domande attoree e di accertata responsabilità, in via esclusiva ovvero concorrente, dell' CP_6
nella causazione dell'evento lesivo lamentato dagli attori per tutte le
[...] CP_1 ragioni esposte in narrativa:
- in via preliminare: respingere le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate dalle convenute e e dalla terza chiamata Parte_10 Parte_11 siccome del tutto infondate in fatto e in diritto;
Controparte_3
5 - in via principale: contenere l'obbligazione dell' in via Controparte_1 strettamente proporzionale al grado accertato di responsabilità della stessa comunque in concorso con le convenute e e con la Parte_10 Parte_11 terza chiamata e, in caso di ritenuta condanna a carattere solidale con Controparte_3 graduazione delle rispettive colpe;
- condannare le convenute e e la terza Parte_10 Parte_11 chiamata a corrispondere integralmente all' Controparte_3 Controparte_1
tutte quelle somme che verranno eventualmente versate ovvero, in subordine
[...]
- condannare le convenute e e la terza Parte_10 Parte_11 chiamata a corrispondere all' tutte quelle Controparte_3 Controparte_1 somme che verranno eventualmente versate in eccedenza rispetto alla propria stretta quota di responsabilità e in virtù del ritenuto vincolo solidale e
- mantenere in ogni caso la condanna proporzionata ai reali danni subiti da parte attrice da valutarsi con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi e rideterminare l'entità della somma dovuta a titolo di risarcimento quantificando la stessa secondo la valutazione, minore, conforme a giustizia scomputando le somme già percepite dagli attori in relazione ai fatti di causa.
NEL MERITO IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una responsabilità dell' CP_6
, anche concorrente, nella causazione dell'evento lesivo lamentato dagli
[...] CP_1 attori:
- rideterminare, per le ragioni in narrativa enunciate, l'entità della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno patito da parte attrice, quantificando la stessa secondo la valutazione, minore, conforme a giustizia e
- condannare, per l'effetto, Controparte_7
a mantenere indenne l' da
[...] Controparte_1
6 tutte le somme che verranno riconosciute come spettanti a parte attrice per i titoli e le causali del presente giudizio incluse le spese legali.
In ogni caso:
- rigettare la domanda di risarcimento del preteso danno per lite temeraria ex art. 96, commi
1 e 3, c.p.c. avanzata dalle convenute e Parte_10 Parte_11 sia in relazione al procedimento per ATP n. 2479/2020 R.G. che al presente giudizio nei confronti dell' in quanto del tutto infondata per le ragioni esposte in Controparte_1 narrativa, oltre che, in ogni caso, arbitraria ed eccessiva con riferimento al quantum richiesto;
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa anche per il procedimento ex art. 696 bis
c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Questo patrocinio si oppone alla richiesta di acquisizione al presente fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. celebrato avanti il Tribunale di Vicenza e rubricato al n. 2479/2020 R.G. con richiesta contestuale di rinnovazione della CTU medico legale mediante nomina di un nuovo Collegio Peritale.
- si oppone alla richiesta attorea di CTU medico legale volta a determinare il nesso causale tra il decesso della signora e il danno lamentato dalla nipote in Parte_13 Parte_12 quanto del tutto esplorativa e, come tale, inammissibile;
- si oppone alla richiesta attorea di CTU medico legale volta a determinare su base documentale il danno biologico patito dalla signora e il relativo grado di Parte_13 sofferenza in quanto controparte ha già ottenuto un elaborato tecnico in sede preventiva all'interno del quale, a tutta evidenza, tale danno non è stato ravvisato dal Collegio Peritale incaricato;
- si contesta la richiesta di ammissione della prova per testi formulata dagli attori in atto di citazione e, in particolare l'ammissibilità dei capitoli:
7 1 – 3 – 4 – 7 – 13 – 16 – 17 – 21 - 22 – 25 - 26 – 28 – 29 – 38 poiché i capitoli riguardano circostanze generiche e del tutto irrilevanti ai fini del thema decidendum;
2 – 5 – 6 – 15 poiché i capitoli riguardano fatti del tutto generici, privi di riferimenti temporali, oltre a invitare il teste ad esprimere valutazioni e giudizi;
8 – 27 – 31 – 32 – 36 – 41 – 43 poiché i capitoli riguardano mere valutazioni;
9 – 10 – 11 – 12 – 18 – 19 – 20 – 23 – 24 – 33 – 34 – 35 – 37 – 39 – 40 poiché i capitoli riguardano circostanze del tutto generiche, prive di alcun riferimento temporale e irrilevanti ai fini del tema di prova;
14 poiché il capitolo oltre a riguardare circostanze del tutto generiche e irrilevanti afferisce fatti da rappresentare documentalmente;
30 – 42 – 44 – 45 – 46 poiché i capitoli riguardano circostanze da provare in via documentale;
- si eccepisce, in ogni caso, l'inammissibilità della suddetta richiesta attorea di prova testimoniale in quanto formulata senza specificare chi siano i soggetti indicati quali testimoni, in violazione del disposto dell'art. 244 c.p.c., il quale impone che la prova per testimoni sia dedotta “mediante indicazione specifica delle persone da interrogare” con riserva di eccepire l'incapacità a testimoniare dei testi ai sensi dell'art. 246 c.p.c., nella denegata e non creduta ipotesi in cui la prova fosse ammessa.
- si contesta, inoltre, la richiesta di ammissione della prova per testi formulata dagli attori nella propria seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. e, in particolare l'ammissibilità dei capitoli:
1 – 1B – 2 – 3 – 7 – 13 – 15 – 16 – 20 – 21 – 24 – 25 – 26 – 27 – 30B – 36 – 38 – 39 – 40 –
40A – 45 – 47 – 48 – 49A – 49B poiché i capitoli riguardano circostanze generiche e del tutto irrilevanti ai fini del thema decidendum;
4 – 6 – 12 – 14 – 41B – 41C – 44 – 49 poiché i capitoli riguardano fatti del tutto generici, privi di riferimenti temporali, oltre a invitare il teste ad esprimere valutazioni e giudizi;
8 8 – 27 – 28 – 29 – 33 – 50 – 51 (il secondo, il numero è ripetuto due volte) poiché i capitoli riguardano mere valutazioni;
9 – 10 – 11 – 17 – 18 – 19 – 22 – 23 – 30 – 30A – 30C – 31 – 32 – 34 – 35 – 37 – 41 – 42 –
43 – 46 – 49C – 49D poiché i capitoli riguardano circostanze del tutto generiche, prive di idoneo riferimento temporale e irrilevanti ai fini del tema di prova;
5 – 51 (il primo, il numero è ripetuto due volte) – 52 – 53 – 54 poiché i capitoli riguardano circostanze provate o da provarsi in via documentale, oltre invitare il teste ad esprimere valutazioni e giudizi.
- si eccepisce, in ogni caso, l'inammissibilità della suddetta richiesta attorea di prova testimoniale in quanto formulata senza specificare chi siano i soggetti indicati quali testimoni, in violazione del disposto dell'art. 244 c.p.c., il quale impone che la prova per testimoni sia dedotta “mediante indicazione specifica delle persone da interrogare” con riserva di eccepire l'incapacità a testimoniare dei testi ai sensi dell'art. 246 c.p.c., nella denegata e non creduta ipotesi in cui la prova fosse ammessa.
Il patrocinio della resistente Amministrazione chiede, in ogni caso, l'ammissione della prova contraria sui capitoli avversari, quelli che dovessero essere dichiarati ammissibili con i testi indicati a prova diretta e con riserva di indicare ulteriori testi.
- si contestano i documenti attorei sub doc. 30 e sub docc. da 34 a 47.4 in quanto inidonei a dimostrare le circostanze di cui al punto E della Tabella a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale dell'Osservatorio Giustizia Civile di Milano, nonché il doc. 8 in quanto illeggibile;
- si contesta il documento sub doc. 10 prodotto dalle convenute Parte_10
(già p.iva e in quanto Controparte_8 P.IVA_2 Parte_11 del tutto inconferente rispetto ai fatti di causa e, pertanto, inammissibile.
Il patrocinio dell' chiede che venga disposta prova testimoniale sui seguenti capitoli: CP_1
9 1. “Vero che in data 24.02.2014 presso il Blocco Operativo Cardiochirurgico dell'Ospedale
San Bortolo di Vicenza veniva effettuata una operazione di pulizia delle apparecchiature interne ed esterne con pulizia delle vasche con trattamento anticalcare e controllo funzionale, come da doc. 6 che si rammostra?”;
2. “Vero che in data 24.02.2014 presso il Blocco Operativo Cardiochirurgico dell'Ospedale
San Bortolo di Vicenza veniva effettuato il controllo delle tarature, della temperatura, della sensoristica e della funzionalità con lavaggio delle vasche mediante uso di decalcificante e trattamento antialghe come da doc. 6 che si rammostra?”;
3. “Vero che in data 12.02.2015 presso il Blocco Operativo Cardiochirurgico dell'Ospedale
San Bortolo di Vicenza veniva effettuata la pulizia interna ed esterna delle apparecchiature come da doc. 6 che si rammostra?”;
4. “Vero che in data 12.02.2015 presso il Blocco Operativo Cardiochirurgico dell'Ospedale
San Bortolo di Vicenza veniva effettuato la pulizia delle vasche con trattamento disinfettante? come da doc. 6 che si rammostra?”.
5. “Vero che nel periodo di tempo compreso tra i mesi di luglio2014 e maggio 2015 l'
[...]
provvedeva ad effettuare la manutenzione ordinaria di tutti i sistemi HCU CP_1 della ditta in uso presso detta Azienda sanitaria mediante la disinfezione dei serbatoi Pt_11 dell'acqua ogni tre mesi tramite impiego di disinfettante Clorox regular-Bleach, o Per_1 un altro disinfettante approvato da , come da estratto del doc. 3 di e Parte_11 Pt_10
che si rammostra?”; Parte_11
6. “Vero che nel periodo di tempo compreso tra i mesi di luglio2014 e maggio 2015 l'
[...]
provvedeva ad effettuare la manutenzione ordinaria di tutti i sistemi HCU CP_1 della ditta in uso presso detta Azienda sanitaria riempiendo i serbatoi di detti Pt_11 macchinari tramite l'utilizzo di acqua corrente filtrata con aggiunta di 100 ml di soluzione di perossido di idrogeno 3% (acqua ossigenata) con sostituzione dell'acqua ogni due settimane, come da estratto del doc. 3 di e che si rammostra?”. Pt_10 Parte_11
10 7. “Vero che l' (già ”) acquistò dalla Controparte_1 Parte_14 società n. 3 dispositivi HCU Stoker 3T/SIII per il Controparte_3 riscaldamento/raffreddamento del sangue prodotti da (poi ) Parte_11 Pt_10 rispettivamente negli anni 2004, 2010 e 2012?”.
Sui capitoli di prova da n. 1 a n. 4 si indicano quali testi i dottori , Controparte_9 [...]
e , in servizio presso l'Ospedale Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
San Bortolo di Vicenza all'epoca dei fatti.
Sui capitoli di prova nn. 5 e 6 si indicano quali testi i dottori , Controparte_9 [...]
e nonché il tecnico Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
, in servizio presso l'Ospedale San Bortolo di Vicenza all'epoca dei fatti.
[...]
Sul capitolo di prova n. 7 si indica quale testimone il Dott. Dirigente dell'Azienda Tes_6
(già Vicenza), già Provveditore nel 2004. CP_1 Parte_14
Per le convenute e Parte_10 Parte_11
In via preliminare, nel merito
▪ rilevare l'intervenuta prescrizione e decadenza della domanda svolta dagli attori nei confronti di e per le ragioni esposte nei Parte_10 Parte_11 propri scritti difensivi e per l'effetto respingere tale domanda;
▪ rilevare l'intervenuta prescrizione e decadenza della domanda riconvenzionale svolta da nei confronti di e Controparte_1 Parte_10 Parte_11 per le ragioni esposte nei propri scritti difensivi e per l'effetto respingere tale domanda;
[...]
Nel merito
▪ respingere tutte le domande svolte ex adverso nei confronti di Parte_10
e per le ragioni esposte nei propri scritti difensivi;
Parte_11
In subordine
11 ▪ escludere qualsiasi responsabilità in capo a e ripartire la Parte_11 responsabilità tra e in proporzione Controparte_1 Parte_10 ai rispettivi apporti causali, così come accertato all'esito del procedimento per ATP R.G.
2479/2020 del Tribunale di Vicenza;
In via istruttoria
▪ rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate e disporre l'acquisizione del fascicolo
ATP R.G. 2479/2020 del Tribunale di Vicenza;
In ogni caso
▪ condannare l'Ospedale al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 1° e 3° comma c.p.c. per la condotta processuale tenuta nel corso del procedimento di ATP così come nel presente giudizio;
▪ con vittoria di compensi e spese di lite sia della fase di ATP sia del presente giudizio.
Per la terza chiamata Controparte_2
Voglia il Tribunale Ill.mo adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e conclusione, sia di merito che istruttoria, ex adverso formulata
In via preliminare e/o pregiudiziale,
accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio atteso il mancato assolvimento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 8, l. n. 24/2017 a fronte del mancato rispetto del termine di novanta giorni di cui all'art. 8, terzo comma, l. n. 24/2017 per l'introduzione del giudizio di merito, con condanna di parte attrice al rimborso delle spese di lite;
in via preliminare e/o pregiudiziale,
12 accertare e dichiarare la mancanza di operatività della polizza n. 2015RCG00100- CP_2
642148 in relazione all'art. 25.7 di polizza non rientrando i fatti oggetto di contestazione all'interno dell'oggetto della garanzia;
in via preliminare e/o pregiudiziale,
accertare e dichiarare l'improcedibilità del giudizio per carenza di ius postulandi in capo ai difensori stante la genericità della procura rilasciata dagli attori nonché l'assenza dei titoli attestanti la qualifica di eredi/successori della sig.ra in capo ai sig.ri Parte_13
, e ai fini della capacità di agire nel Parte_1 Parte_2 Parte_6 presente giudizio, con conseguente improcedibilità del giudizio;
NEL MERITO,
In via principale
- accertare e dichiarare la totale insussistenza di profili di colpa a carico della CP_1
e, per l'effetto, respingere la domanda introduttiva in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto;
- accertare e dichiarare la totale insussistenza di danni risarcibili ovvero, in subordine, ridurre l'importo liquidabile in favore degli attori per tutte le ragioni illustrate in parte motiva e, per l'effetto,
- respingere, in quanto infondate in fatto e in diritto nonché inammissibili e/o improcedibili, le domande tutte formulate nei confronti della assolvendo interamente Controparte_1 la medesima da ogni domanda e, conseguentemente, respingere la domanda di garanzia assicurativa svolta dalla nei confronti della odierna deducente Controparte_1
Controparte_10
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avanzate dagli attori e ciò nei confronti della e della terza Controparte_1 chiamata , Controparte_2
13 - accertare l'inesistenza del danno (patrimoniale e non patrimoniale) in quanto non provato e, comunque, richiesto senza che ricorrano i presupposti o sia stata fornita adeguata prova;
- accertare e dichiarare tenuta l'odierna comparente a prestare la Controparte_2 copertura assicurativa nei limiti dei precisi accordi negoziali assunti tra UR e
Assicurazione nella polizza azionata, con particolare riferimento alla limitazione CP_2 della garanzia ai soli danni imputabili alla responsabilità della 8 , con CP_1 CP_1 esclusione della stessa in merito alla responsabilità di produttori e/o fornitori, nonché alla previsione contrattuale di una S.I.R. pari ad euro 500.000,00 e di una franchigia di €
500.000,00 (per complessivi euro 1.000.000,00);
- accertare e dichiarare, ai fini dell'azione di regresso tra coobbligati ex art. 2055 e 1299 cod. civ., le diverse responsabilità in termini percentuali, con gradazioni di colpa, se lieve o grave, di tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella fattispecie de qua, anche se non convenuti, con conseguente condanna risarcitoria graduata della convenuta Controparte_1 con riferimento alla eventuale diseguale efficienza causale delle condotte accertate e/o con eventuale esclusione o riduzione del carico risarcitorio e delle relative quote di colpa.
In via istruttoria, con riserva di modifica e/o di integrazione dei capitoli di prova e di indicazione dei testi nei termini concessi ex lege:
a) si chiede la rinnovazione delle operazioni peritali previa nomina di altro collegio ovvero di prosecuzione degli accertamenti già disposti nel procedimento ex art. 696bis c.p.c. n.
2479/2020 R.G. del Tribunale di Vicenza, al fine di:
- accertare l'esistenza, o meno, di difetto/malfunzionamento di produzione ovvero di collaudo, ovvero di revisione e manutenzione dei sistemi di riscaldamento/raffreddamento e conseguentemente escludere ogni responsabilità in capo alla e ai suoi Controparte_1 sanitari, tenuto conto delle conoscenze disponibili al momento dell'esecuzione dell'intervento salvavita del 14 maggio 2015;
14 - accertare gli eventuali specifici profili di responsabilità sussistenti in capo alla CP_1
rispetto ai suoi sanitari e rispetto alle ditte terze chiamate, individuando le precise
[...] percentuali di responsabilità di ciascuno soggetto, con graduazione e accertamento del grado di colpa in termini di intensità, lieve o grave;
- accertare l'eventuale grado di responsabilità nonché il profilo di colpa (se lieve o grave) del personale sanitario ovvero di ogni altro medico o dipendente sanitario che risulterà coinvolto per i fatti oggetto di causa;
- accertare la responsabilità esclusiva ovvero concorrente degli altri terzi convenuti nel presente giudizio in ordine alle condotte che hanno portato al decesso della sig.ra ; Parte_13
- accertare, valutare ed indicare le procedure di disinfezione, nonché la loro eventuale obbligatorietà, e la loro efficacia nella decontaminazione del dispositivo medico HCU utilizzato nel corso dell'intervento della sig.ra in relazione alla contrazione del Parte_13
YC ER.
Si chiede di essere ammessi alle operazioni peritali e ci si riserva di nominare i propri consulenti tecnici di parte fino all'inizio delle operazioni peritali e di formulare istanza di integrazione del quesito sottoposto al CTU.
- disporre ordine di esibizione, ex artt. 210 c.p.c. e ss., della 8 di tutte le CP_1 CP_1 polizze assicurative da loro stipulate, per il periodo inerente i fatti oggetto di causa.
CP_1 b) disporre ordine di esibizione, ex artt. 210 c.p.c. e ss., nei confronti degli attori, dell'
e dell' , dei documenti attestanti le somme percepite dalle presunte danneggiate a titolo CP_12 di indennità e/o rendita e/o risarcimento e/o pensione di reversibilità da meccanismi assicurativi, assistenziali e previdenziali di carattere pubblico e/o privato.
c) ci si oppone con fermezza all'ammissione di ctu medico-legale su così come Parte_12 all'ammissione della ctu medico-legale su richiesta da parte attrice al Parte_13 fine di accertare quantificare il danno biologico asseritamente patito, in quanto del tutto esplorativa.
15 d) ci si oppone con fermezza all'ammissione della istanza di prova testimoniale richiesta da controparte, in quanto i capitoli formulati sono inammissibili, sovrabbondanti, generici e non utili alla prova dei fatti per cui è causa né alla prova del preteso danno terminale subito dalla sig.ra , non rappresentando alcuna specificità ovvero eccezionalità tale da Parte_13 giustificare la fondatezza del danno richiesto. Senza contare che i testi indicati non sono stati in alcun modo qualificati, con conseguente impossibilità di poter verificare l'eventuale loro incompatibilità a rendere testimonianza.
In ogni caso, con espressa riserva di valutare e/o contestare le risultanze peritali e l'acquisizione al presente giudizio di cognizione del fascicolo di ATP n. 2479/2020 R.G. del
Tribunale di Vicenza.
In ogni caso, con rifusione di spese, compensi legali del giudizio, oltre l'I.V.A. nella misura di legge ed il Contributo Cassa Previdenza Avvocati (pari al 4%) ai sensi della L. 576/80, nonché rimborso spese forfetario spese generali (15%) ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove ed ulteriori domande.
Per la terza chiamata Controparte_3
In via preliminare:
- accertarsi e dichiararsi l'intervenuta decadenza della garanzia e/o prescrizione dell'azione proposta da parte dell' nei confronti di e, per Controparte_1 Controparte_3
l'effetto, rigettarsi la domanda di manleva nei confronti del venditore.
Nel merito:
- In via principale: rigettarsi ogni domanda formulata nei confronti di in CP_3 quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni illustrate in narrativa;
- In via subordinata: nel denegato caso di accoglimento della domanda di parte convenuta, e questo anche nei confronti di accertarsi e dichiararsi la responsabilità CP_3
16 esclusiva per i fatti di cui è causa della società produttrice (già Parte_10
) con esclusione di ogni responsabilità in capo ad Controparte_8 [...]
CP_3
- In ogni caso: ridursi il quantum del danno risarcibile
In via istruttoria:
- disporsi l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. R.G. n.
2479/2020 Tribunale di Vicenza.
In ogni caso con vittoria di compensi e spese di lite della causa di merito nonché del procedimento per ATP.
MOTIVAZIONE
1. Fatto
In data 14.5.2015 , nata il [...], insegnante in pensione, si è Parte_13 sottoposta, presso l'Ospedale San Bortolo di Vicenza, ad un intervento di sostituzione della valvola aortica con protesi biologica e dell'aorta ascendente con protesi vascolare.
A partire dal febbraio 2017 ha manifestato i sintomi di un'infezione in Parte_13 corso che, a seguito di una biopsia epatica eseguita il 29.3.2017, è stata diagnosticata come infezione da YC ER. In seguito, la paziente ha effettuato diversi accessi al
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vicenza ed è stata ivi ricoverata in più occasioni. Dimessa dall'ultimo ricovero in data 20.6.2019, è deceduta il 6.8.2019. Parte_13
2. Svolgimento del processo
2.1 Con ricorso ex art. 696 bis c.p.c., notificato in data 4.5.2020, i congiunti di Parte_13
hanno chiesto che si svolgesse una consulenza tecnica preventiva deducendo che la
[...]
17 malattia insorta dopo l'operazione e il decesso della propria congiunta sarebbero stati causati da un'infezione nosocomiale contratta dalla stessa in occasione dell'intervento del 14.5.2025.
In particolare hanno proposto ricorso (coniuge), e Parte_1 Parte_2
(figli), (genero), (nuora), Parte_6 Parte_3 Parte_9 Parte_5
e (sorelle),
[...] Parte_8 Parte_7 Parte_12 Parte_1
e (nipoti, rappresentati, in quanto minori, dai loro rispettivi genitori). Parte_4
Sono stati convenuti nel procedimento l e Controparte_1 [...]
, compagnia di assicurazione dell' Controparte_2 CP_1
Su istanza di sono stati chiamati a partecipare al procedimento di Controparte_1 istruzione preventiva (in qualità di produttore dei dispositivi Parte_10 utilizzati nel corso dell'intervento del 14.5.2015), (in qualità di Parte_11 collaudatore e manutentore tenuto dei dispositivi) e (in qualità di Controparte_3 venditrice dei prodotti).
Il ricorso è stato ammesso e si è concluso con il deposito della relazione del collegio peritale designato, datata 6.2.2023.
2.2 Con citazione notificata il 14.12.2023 i soggetti che avevano promosso il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. hanno convenuto avanti questo Tribunale , Controparte_1 CP_1
e per sentirli condannare al Parte_10 Parte_11 risarcimento in favore degli attori dei danni subiti iure proprio e (con riguardo al coniuge e ai figli) iure hereditatis, in conseguenza di quanto occorso a . Parte_13
Costituitisi in giudizio, i convenuti hanno chiesto il rigetto delle domande attoree.
[...] ha proposto domanda riconvenzionale nei confronti delle altre parti Controparte_1 convenute nonché nei confronti di e di Controparte_3 [...]
, chiamate in giudizio su sua istanza. Controparte_2
18 Anche le terze chiamate si sono costituite in causa contestando la fondatezza delle domande degli attori e della chiamante.
Con ordinanza 13.12.2024 il giudice istruttore ha acquisito agli atti il fascicolo del procedimento di istruzione preventiva, rigettato per il resto le istanze di prova e rinviato per la rimessione in decisione.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
3. Questioni preliminari
3.1 ha eccepito la nullità della procura conferita Controparte_2 all'avv. Mario Trivellato dagli attori , e Parte_1 Parte_2 Parte_6
per la sua genericità, in quanto dalla lettura della procura allegata all'atto di
[...] citazione non sarebbe possibile arguire che i predetti agiscono (anche) quali eredi della de cuius.
L'eccezione è infondata. La procura è stata conferita dagli attori affinché il procuratore li difendesse nel “procedimento risarcitorio” intentato dagli stessi nei confronti di e CP_1 altri. I titoli dedotti dalla parte attrice nella citazione e nei successivi atti difensivi per far valere la propria pretesa risarcitoria non devono necessariamente essere indicati nella procura al difensore, sicché essa va considerata sufficientemente precisa nel suo contenuto anche senza riferimenti al fatto che una parte del risarcimento sia richiesta (da alcuni tra gli attori) in qualità di eredi del congiunto deceduto. Giova ricordare, in proposito, che il contenuto necessario del mandato conferito con la procura alle liti è definito dalla natura del rapporto controverso e dal risultato perseguito dal mandante nell' intentare la lite (Cass. n. 6264/03, rv.
562295; n. 2910/07, rv. 503475), senza necessità di ulteriori specificazioni circa i poteri esercitabili dal difensore nel successivo giudizio.
19 3.2 La compagnia eccepisce che , e – Parte_1 Parte_2 Parte_6 sempre in relazione al risarcimento dei danni richiesto in veste di eredi - non avrebbero dato prova della propria qualità di eredi di . Parte_13
L'eccezione è infondata.
Gli attori suindicati hanno dimesso il certificato di famiglia dal quale risulta che essi sono, rispettivamente, coniuge e figli di , il certificato di morte di quest'ultima Parte_13
e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale dichiara Parte_1 che la propria consorte è deceduta senza lasciare testamento e che eredi legittimi sono lui stesso ed i figli e . Pt_2 Pt_6
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14288/25, rv. 674702;
n. 16814/18, rv. 649422), chi agisce in giudizio qualificandosi come erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio può, mediante la produzione del certificato dello stato di famiglia, dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità. Inoltre “tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede”.
E' quindi corretto presumere, non essendovi prova contraria, che gli attori sopra ricordati siano legittimati ad agire come eredi legittimi di . Parte_13
3.3 eccepisce: Parte_10
a. che gli attori sarebbero decaduti dal diritto di agire nei confronti della convenuta stessa, come produttrice del dispositivo dal quale ai afferma sarebbe derivata l'infezione che ha portato alla morte , ai sensi dell'art. 126 del Parte_13
20 D.L.vo n. 206/05, essendo decorsi più di 10 anni dalla messa in circolazione di due dei tre macchinari di ausilio agli interventi cardiochirurgici (HCU) - ritenuti l'origine del batterio che ha causato l'infezione nella paziente – utilizzati dall'Ospedale di Vicenza nel corso dell'intervento del 14.5.2015;
b. che l'azione proposta contro la produttrice sarebbe prescritta ai sensi dell'art. 125 del
D.L.vo n. 206/05, per il decorso del termine triennale, previsto dalla detta disposizione;
c. che, infine, anche volendo ritenere applicabile la disciplina generale della responsabilità extracontrattuale di cui al codice civile ad un'azione esercitata dal terzo contro il produttore del bene difettoso per i danni patiti, la prescrizione quinquennale dell'azione risarcitoria sarebbe comunque maturata ex art. 2947 c.c., dovendosi identificare come dies a quo la data del 20.3.2017, quando venne per la prima volta rilevata nella paziente l'infezione da YC ER.
3.3.1 Sostiene che il principio di primazia della normativa interna di recepimento e Pt_10 attuazione del diritto europeo dovrebbe condurre a ritenere che la disciplina sulla responsabilità del produttore per prodotti difettosi di cui agli artt. 114 e seguenti del Codice del Consumo – già prevista dal DPR n. 224/88, con il quale venne data attuazione nell'ordinamento italiano alla direttiva CEE 85/374 – dovrebbe costituire l'unico regime destinato a regolare le domande di risarcimento svolte avverso il produttore di un bene dal quale si assume sia derivato il danno. Secondo la ricostruzione della CGUE, nella prospettazione della convenuta, non potrebbe essere garantita, nell'ordinamento interno,
l'applicazione di un regime di maggior tutela rispetto a quelle della direttiva.
Invero il senso della decisione della CGUE citata da parte convenuta (sentenza 25.4.2002 in causa C-183) è evidentemente travisato. Ciò che la Corte intende affermare, al punto 33 della decisione trascritto nella comparsa di è che l'art. 13 della direttiva 85/374 CEE Pt_10
(“La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti che il danneggiato può esercitare in base
21 al diritto relativo alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale o in base ad un regime speciale di responsabilità esistente al momento della notifica della direttiva”) non consente che negli ordinamenti nazionali siano previsti regimi divergenti da quello previsto dalla direttiva, per regolare la responsabilità del produttore “che si basi sullo stesso fondamento della disciplina attuata dalla direttiva”. Al punto 31 della stessa decisione è tuttavia precisato che il regime attuato dalla direttiva, “che, ai sensi dell'art. 4, consente al danneggiato di chiedere il risarcimento dei danni qualora fornisca la prova del danno, del difetto e della connessione causale tra il suddetto difetto e il danno, non esclude l'applicazione di altri regimi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale che si basino su elementi diversi, come la garanzia dei vizi occulti o la colpa”. Resta quindi incontestato il diritto del danneggiato di far valere la responsabilità contrattuale o extracontrattuale del danneggiante, in alternativa rispetto alla forma di responsabilità rafforzata introdotto dalla direttiva 85/374
CEE: una responsabilità, quest'ultima, che consegue alla mera utilizzazione del prodotto difettoso da parte della vittima e che prescinde dalla dimostrazione di una colpa del produttore, essendo onere del danneggiato unicamente dare prova del nesso esistente tra il difetto del prodotto ed il danno patito (Cass. n. 13458/13, rv. 626814-01; n. 29828/18, rv.
651844-02).
E' proprio la legge attuativa della direttiva, d'altronde, a ribadire i suindicati principi, nella disposizione che oggi si rinviene all'art. 127 del D.L.vo n. 206/05.
Nella presente causa gli attori, nei riguardi dell'azienda produttrice dei dispositivi medici, invocano l'art. 114 del Codice del Consumo ma anche gli artt. 2043 e 2050 c.c. Non si ravvisa, in effetti, la possibilità di applicare nella presente vicenda gli artt. da 114 a 127 del
D.L.vo n. 206/05. La stessa giurisprudenza nazionale sopracitata ha evidenziato come la responsabilità per danni da prodotto difettoso vada intesa come responsabilità presunta del produttore, nel cui ambito, una volta fornita la prova a cura dell'attore del collegamento causale tra difetto e danno, incombe al produttore - a norma dell'art. 118 del Codice del
Consumo - la prova liberatoria, “consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva
22 nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche” (Cass. n. n. 11317/22, rv. 664512-01).
E' emerso dai documenti in atti e dalla relazione di CTU che, all'epoca della messa in circolazione dei dispositivi HCU utilizzati dall'Ospedale di Vicenza nell'intervento del
14.5.2015 (e quindi nel periodo compreso tra il 2004 e l'ottobre 2012), non vi era ancora sufficiente consapevolezza, in ambito scientifico, del rischio di infezione da infezioni da M.
Chimera in seguito a chirurgia cardiotoracica. Il dato non è contestato dalle parti. Vi è quindi conferma del fatto che le conoscenze tecnico-scientifiche disponibili quando i macchinari vennero posti in circolazione non consentivano al produttore di riconoscere il difetto degli stessi cui si ricollega causalmente la patologia che ha causato il decesso della congiunta degli attori. Non trova quindi applicazione la disciplina speciale di cui al D.L.vo n. 206/05 e, di conseguenza, non vengono in rilievo le disposizioni ivi contenute in ordine alla decadenza e alla prescrizione dell'azione.
3.3.2 Con riguardo all'eccezione di prescrizione ex art. 2947 c.c. opposta all'azione di risarcimento per responsabilità extracontrattuale – che, come visto, è ugualmente esperita da parte attrice – giova ricordare la consolidata giurisprudenza secondo la quale, nell'ambito di un procedimento instaurato per il risarcimento del danno da attività medico chirurgica, il momento dal quale decorre il termine quinquennale di prescrizione “si identifica non già con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo ed anche collocarsi a diversi anni di distanza da esso, a seconda delle circostanze del caso) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario” (Cass. n.
29140/24, rv. 672853; n. 29859/23, rv. 669328). Nella presente vicenda una simile consapevolezza, nel danneggiato, non può essersi formata certamente nel momento della
23 prima identificazione del batterio responsabile dell'infezione, ma può essere ragionevolmente collocata temporalmente alla data del deposito della relazione peritale del 6.2.2023, in esito al procedimento di ATP, quando gli attori hanno ottenuto un quadro informativo completo, idoneo a consentire loro di collegare causalmente la patologia ed il decesso della propria congiunta all'impiego dei dispositivi HCU nel corso dell'intervento di sostituzione valvolare del 14.5.2015, con conseguente insussistenza dell'eccepita prescrizione.
3.4 ha rilevato che l'azione di merito è stata Controparte_2 proposta dopo la scadenza del termine di novanta giorni dal deposito della relazione peritale o dalla scadenza del termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c., previsto dall'art. 8 della legge n. 24/17.
L'eccezione di decadenza, che la terza chiamata argomenta in relazione al mancato rispetto del detto termine, non è fondata. Il mancato rispetto del termine suindicato non incide, infatti, sull'ammissibilità dell'azione, in difetto di un'espressa previsione normativa, dovendosi ritenere che il rispetto del termine in questione condizioni solo la possibilità di retrodatare al momento del ricorso per istruzione preventiva gli effetti sostanziali e processuali dell'azione di responsabilità.
3.5 La stessa compagnia di assicurazione contesta la propria “legittimazione passiva” richiamando la clausola 25.7 della polizza n. 2015RCG00100-642148, invocata CP_2 dalla chiamante a sostegno della domanda di garanzia spiegata. Detta clausola prevederebbe un'ipotesi di inoperatività della copertura assicurativa che la compagnia ritiene pertinente al caso in esame. Infatti la clausola in discorso, nell'affermare che “la polizza vale anche per la responsabilità civile che possa gravare sull'UR per danni derivanti … da dispositivi medici e protesi”, contempla un'espressa eccezione “per le responsabilità che incombano sul produttore se diverso dall'UR”.
24 Nella prospettazione attorea – unica che va considerata ai fini della verifica della legittimazione della terza chiamata in garanzia – la colpa ascrivibile all'assicurata
[...]
non consiste, evidentemente, nella responsabilità incombente sul produttore bensì CP_1 in quella dell'utilizzatore del prodotto difettoso, per la mancata adozione nella necessaria diligenza. Il fatto che sia chiamata a rispondere dei danni per cui è causa Controparte_1 in concorso con il produttore, ai sensi dell'art. 2055 c.c. non può essere considerato valido motivo per ritenere applicabile la causa di inoperatività della polizza invocata dalla chiamata.
3.6 Ritiene che la perizia del collegio peritale Controparte_2 investito della consulenza tecnica ex art. 696 bis c.p.c. sarebbe “contraddittoria e non esaustiva” nelle risposte fornite ai quesiti e chiede, per questo, che venga disposta la rinnovazione o integrazione della consulenza.
La perizia 6.2.2023 è, in realtà, adeguatamente motivata e fornisce al Tribunale un quadro conoscitivo delle questioni tecnico-scientifiche sottese alla fattispecie per cui è causa più che sufficiente per l'esame delle domande ed eccezioni delle parti. Non è quindi necessario un approfondimento delle indagini tecniche condotte, né tantomeno una nuova CTU.
4. Nesso causale
E' incontestato che abbia contratto un'infezione da YC Parte_13
ER, come accertato a seguito di biopsia epatica del 29.3.2017. L'intervento cui era stata sottoposta presso l' di Vicenza il 14.5.2015 era Parte_13 Controparte_13 stato eseguito “a cuore aperto” e praticato con ricorso alla circolazione extracorporea (CEC) ed in ipotermia generale, ottenuta mediante l'impiego di dispositivi di raffreddamento/riscaldamento (Heater-Cooler Units, HCU). L'effettuazione di un intervento chirurgico a torace aperto, con ricorso a circolazione extracorporea e HCU, nei sei anni precedenti all'insorgenza dei sintomi dell'infezione costituisce, secondo le indicazioni
25 rilasciate dal Ministero della Salute, in linea con quelle del Centro europeo per la prevenzione e il controllo della malattie (ECDC), un criterio di esposizione rilevante per il riconoscimento dei casi di infezione da YC ER (la quale si sviluppa un periodo di incubazione compreso tra i 3 e i 72 mesi). Difatti, riferisce la CTU, alla data di stesura della stessa oltre 120 casi di infezione da YC ER in Europa erano stati associati all'impiego di dispositivi HCU durante interventi cardiochirurgici.
Il collegamento tra l'infezione invasiva cardiovascolare da YC ER e pregressi interventi di chirurgia cardiotoracica era già stato evidenziato nella letteratura scientifica fin dal 2011. Nel luglio 2014, la produttrice dei dispositivi HCU in uso presso l'Ospedale civile di Vicenza – al tempo denominata (oggi Controparte_8
) – aveva diffuso un avviso relativo ai rischi infettivi connessi Parte_10 agli interventi di cardiochirurgia. Ad aprile 2015 l'ECDC ha pubblicato un documento di
Rapid Risk Assesment volto a migliorare ed aumentare la vigilanza degli operatori sanitari e del personale addetto alla manutenzione e monitoraggio dei dispositivi di riscaldamento/raffreddamento utilizzati in sala operatoria. A pochi giorni dall'intervento di
, il 3.6.2015, ha inviato agli utilizzatori dei dispositivi HCU Parte_13 Parte_11 un ulteriore avviso nel quale si dà atto del rischio che una inadeguata prassi di disinfezione e manutenzione dei macchinari possa favorire la formazione di un biofilm e che, una volta avvenuta la colonizzazione, i batteri possano diffondersi sotto forma di aerosol al momento dell'attivazione del dispositivo HCU.
I dati scientifici riportati, confrontati con il caso di , fanno ritenere Parte_13 ragionevolmente provato il nesso causale tra l'infezione che ha portato la paziente alla morte e l'intervento cardiochirurgico del 14.5.2015. Ciò benché non sia stato identificato il dispositivo specificamente utilizzato per la paziente e non siano stati eseguiti rilievi successivi sui tre dispostivi, tutti di produzione , in uso nella sala operatoria al momento Pt_11 dell'intervento.
26 L'infezione contratta (che, secondo le Raccomandazioni del Ministero della Salute del
9.1.2019, comporta un tasso di mortalità superiore al 50%) ha costituito la causa del decesso di , benché una lesione epatica conseguente alla biopsia effettuata presso Parte_13
l'Ospedale San Bortolo (al fine di individuare il batterio responsabile dell'infezione) abbia contribuito allo scadere delle condizioni generali della paziente, “amplificando certamente
l'insufficienza multiorgano causata dalla micobatteriosi disseminata” (pag. 83 CTU).
5. Responsabilità dei convenuti
5.1 Al momento dell'operazione cardiochirurgica cui venne sottoposta Parte_13 era già noto, come detto, lo specifico rischio infettivo correlato all'uso dei dispositivi HCU nel corso di simili operazioni. Poiché l'insorgenza della patologia costituisce sviluppo causale di tale rischio, l'indagine circa la responsabilità colposa dei convenuti, cui viene chiesto il risarcimento del danno, consiste nella verifica circa le misure di prevenzione che potevano e dovevano essere adottate dai soggetti a ciò demandati per evitare il contagio
L'onere di provare l'adozione di misure adeguate grava sui convenuti. Ciò vale, con riguardo ad , in ragione della presunzione legale di cui all'art. 1218 c.c., che Controparte_1 impone alla struttura medica di essersi trovata nell'impossibilità in concreto di dare esatta esecuzione alla “prestazione di protezione direttamente e immediatamente riferibile al singolo paziente interessato” (Cass. n. 5490/23, rv. 666812). Vale, tuttavia, anche per
, chiamata a rispondere dei danni per cui è causa a titolo Parte_10 extracontrattuale. L'azienda ha infatti immesso sul mercato un dispositivo sanitario rivelatosi altamente insicuro e fonte di danni per gli utilizzatori e, pur essendo nelle condizioni di assumere i provvedimenti necessari a scongiurare il protrarsi degli eventi dannosi, ha operato tardivamente e in modo inadeguato, omettendo di fornire, a coloro che avevano in dotazione i dispositivi in questione, indicazioni sufficientemente complete per garantire la sicurezza degli interventi chirurgici.
27 Il danneggiato da un'infezione contratta in ambiente ospedaliero che agisce a titolo extracontrattuale è onerato, ex art. 2697 c.c., di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., incluso l'elemento soggettivo della colpa. Poiché la prova relativa a quest'ultimo elemento ha ad oggetto la mancata adozione di misure precauzionali atte ad evitare il contagio, essa non può essere agevolmente fornita dal paziente danneggiato, per il quale non sono disponibili i dati relativi all'adozione di tali cautele. In ragione di ciò è lecito il ricorso al principio della vicinanza della prova, che permette al danneggiato di fornire la prova che gli incombe mediante presunzioni semplici.
Nel presente caso, una volta dimostrato, come si è detto, che l'infezione letale è stata contratta della paziente a causa dell'utilizzo in sala operatoria dei macchinari HCU di produzione può presumersi la colpa dei soggetti investiti del compito di prevenire il CP_14 contagio, a meno che questi, mediante le prove da loro offerte, non contrastino la valenza e l'efficacia probatoria delle presunzioni operanti in favore dell'attore, dimostrando di avere fatto tutto quanto era nella loro possibilità per evitare il prodursi del danno. In questo senso si
è espressa Cass. SSUU n. 582/08 (in tema di contagio a seguito di trasfusioni con sangue infetto) e, nei medesimi termini, Cass. n. 35062/24 (rv. 673237).
Anche con riguardo a gli attori deducono una responsabilità aquiliana. Parte_11
L'azienda era responsabile della manutenzione e pulizia periodica dei dispositivi e perciò, nel senso indicato, era tenuta a dimostrare di avere operato con la necessaria diligenza per evitare la formazione e diffusione, nei dispositivi HCU, del batterio che ha aggredito la paziente.
5.2 assume di non avere colpe per avere confidato che le operazioni di Controparte_1 pulizia e manutenzione periodica poste in essere da fino a poco prima Parte_11 dell'intervento su avessero messo in sicurezza i dispositivi. Trascura tuttavia di Parte_13 considerare come già da anni la letteratura scientifica segnalasse il diffondersi di infezioni
(con manifestazioni anche di molto successive all'intervento, atteso il considerevole periodo di latenza) correlate ad operazioni di cardiochirurgia (la CTU cita uno studio di e Per_2
28 altri del 2013) e, soprattutto, non valorizza come dovuto l'allerta pervenuto nel luglio 2014 dalla produttrice . In tale avviso veniva segnalato il rischio infettivo identificato e Pt_11 raccomandata la revisione delle procedure igieniche e l'adozione di misure di pulizia, disinfezione e manutenzione. L'avviso in questione è stato pubblicato anche dal Ministero della Salute nel febbraio 2015 ed stato seguito da un'ulteriore segnalazione urgente di rischio proveniente dall'ECDC.
L'azienda sanitaria non ha provato di essersi uniformata a queste raccomandazioni, così mancando di superare la presunzione di colpa a suo carico di cui si è detto. Non può sostenere di non essere stata sufficientemente informata del rischio, sia per l'estrema delicatezza del settore di intervento interessato (e la conseguente necessità di un costante aggiornamento in ordine ai rischi correlati, come registrati dalla comunità medico-scientifica internazionale), sia per gli avvisi pervenuti dal produttore e da organismi pubblici di vigilanza.
La gravità dei rischi segnalati non consentiva, evidentemente, ad di Controparte_1 rinviare l'adozione delle cautele ai periodici interventi della ditta incaricata della manutenzione, essendo espressamente raccomandata l'adozione di interventi non procrastinabili.
Nemmeno può giustificarsi l'inerzia dell' in ragione della mancata prova CP_1 dell'efficacia delle misure di prevenzione e disinfezione raccomandate da . Può infatti Pt_11 ragionevolmente ritenersi che la corretta adozione di tali prassi, anche se non risolutiva, avrebbe ridotto il rischio di infezioni. E' invero inescusabile il fatto che l'azienda sanitaria, a fronte di segnali di allarme così significativi e in presenza di un rischio ancora non del tutto accertato nelle sue dimensioni, non abbia reagito prontamente. Solo nel febbraio 2017 risulta che il direttore dell'UOC di cardiochirurgia abbia chiesto, alfine, la sostituzione dei tre gruppi
HCU OR in uso nel reparto.
29 5.3 si difende sottolineando di avere tempestivamente Parte_10 informato gli utilizzatori dei rischi connessi ai dispositivi HCU, fornendo loro informazioni utili alla prevenzione e offrendo attività formativa per gli operatori. Essa deduce che, ove si fosse diligentemente uniformata alle proprie istruzioni, l'infezione non Controparte_1 si sarebbe verificata.
In realtà non vi è prova di ciò e dalla CTU non si ricava questo dato. La relazione del collegio peritale (pagg. 79 e seguenti) afferma, invece, che:
− non vi sono prove scientifiche univoche per ritenere che le misure di disinfezione e monitoraggio raccomandate avrebbero effettivamente evitato o intercettato le contaminazioni batteriche;
− è lecito ritenere che l'adozione di tali misure avrebbe consentito di ridurre il rischio infettivo per il paziente e la precoce individuazione dei generatori termini contaminati, con conseguente loro dismissione;
− considerata la gravità e complessità del problema, la mera trasmissione di alert da parte del produttore appare inadeguata a fronteggiare il rischio, essendo invece necessario “un supporto tecnico specifico, se non un monitoraggio da parte della Ditta degli adempimenti richiesti” (pagg. 84-85).
Le valutazioni del collegio peritale sono coerenti con le informazioni raccolte ed espresse nella relazione e con la documentazione (anche scientifica) richiamata in essa.
Il presentarsi di un rischio, così potenzialmente rilevante, connesso all'utilizzo dei dispositivi
HCU avrebbe richiesto un intervento molto più efficace ed incisivo del gruppo . Non Pt_11 essendovi certezze in ordine all'efficacia delle misure suggerite, l'azienda avrebbe dovuto verificare in loco i risultati delle operazioni di disinfezione e raccomandare la sospensione dell'utilizzo dei macchinari in questione prima del loro completo controllo, verificando anche l'adozione di un rigoroso meccanismo di monitoraggio.
30 5.4 sostiene di essere stata incaricata unicamente della disinfezione Parte_11 delle superfici degli scambiatori - e non della disinfezione microbiologica – vale a dire di interventi inidonei, da soli, a contrastare la formazione di biofilm all'interno dei dispositivi, essendo tale risultato ottenibile solo a seguito di una corretta manutenzione ordinaria e disinfezione dei circuiti d'acqua, demandata all'azienda sanitaria.
La difesa non appare idonea a discolpare la convenuta. I rapporti di intervento dimessi (doc. 6
) dimostrano come provvedesse, in occasione dei periodici accessi, Controparte_1 Pt_11 alla “disinfezione delle vasche” e alla pulizia “interna-esterna” dell'apparecchiatura, attestando, all'esito, l'assenza di danni o “contaminazioni”. Il ruolo dell'azienda coinvolgeva, quindi, anche il rischio di contaminazione del dispositivo e prevedeva operazioni di disinfezioni che, evidentemente, non possono ritenersi estranee al rischio infettivo concretizzatosi con l'infezione contratta dalla paziente CC. Il manifestarsi di uno specifico allarme di rischio infettivo correlato all'utilizzo dei dispositivi HCU, inoltre, avrebbe dovuto indurre anche all'adozione di interventi ben più Parte_11 incisivi rispetto all'ordinario svolgersi dei programmi di manutenzione periodica.
5.5 In mancanza di elementi utili a definire una diversa ripartizione delle quote di responsabilità tra i concorrenti, esse si presumono uguali, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 2055 c.c.
6. Responsabilità di Controparte_3
è l'azienda che ha venduto gli scambiatori HCU di produzione ad Controparte_3 Pt_11
, senza fornire assistenza per il periodo susseguente. E' stata chiamata in Controparte_1 causa dalla compratrice per essere considerata responsabile, eventualmente pro quota ex art. 2055 c.c., del danno dedotto da parte attrice.
31 Per quanto detto, al tempo in cui sono avvenute le vendite dei macchinari HCU per cui è causa (2004, 2009, 2012) non vi era piena cognizione della loro pericolosità, connessa all'elevato rischio di contaminazione. Tale considerazione, che non è stata contestata da alcuna parte, esclude ogni profilo di colpa a carico della venditrice, la quale è rimasta coinvolta nella vicenda solo nel momento della vendita. Anche a volere invocare la disciplina sulla garanzia imposta al venditore dagli artt. 1490 c.c. e seguenti, è sufficiente considerare che, avendo la causa ad oggetto una domanda risarcitoria, vale quanto previsto dall'art. 1494
c.c., secondo il quale l'obbligo risarcitorio del venditore è escluso ove sia dimostrato che egli ignorava senza colpa i vizi della cosa.
Va quindi esclusa la fondatezza degli addebiti mossi ad Controparte_3
7. Garanzia di Controparte_2
La polizza sottoscritta da n. 8, per le ragioni già indicate, copre il rischio CP_1 relativo ai danni causati da infezione nosocomiale. E' pertanto fondata la pretesa di
[...]
di essere tenuta indenne dalle somme riconosciute a suo carico come spettanti a CP_1 parte attrice.
Vanno applicate le diverse limitazioni di polizza cui fa riferimento la compagnia: ovvero la clausola di auto-assicurazione S.I.R. e la franchigia speciale, entrambe per un importo di €
500.000,00. Sul punto la chiamante non ha sollevato contestazioni.
Per il resto le domande della compagnia appaiono inammissibili in quanto esplorative e prive di riscontro – ci si riferisce alle eccezioni relative alla possibile applicazione della franchigia aggregata annuale prevista in polizza e dell'art. 1910 c.c. – o non corredate dalla dimostrazione di un attuale interesse della parte alla pronuncia sollecitata (in tal senso è la domanda di accertamento della responsabilità di personale sanitario non meglio identificato, ai fini di una futura azione di rivalsa).
32
8. Quantum debeatur
aveva, al momento del decesso, 60 anni ed era in pensione. Conviveva Parte_13 con il marito , nato l'[...], e aveva due figli non conviventi: Parte_1 Parte_2
(n. 3.4.1973) e (n. 28.3.1972). Costoro erano coniugati,
[...] Parte_6 rispettivamente, con (n. 30.9.1973) e (n. 22.1.1972). Parte_9 Parte_3 Parte_2
(residente nello stesso immobile dei genitori, anche se in una diversa unità abitativa) e
[...] sono genitori di (n. 1.7.2005) e (n. Parte_9 Parte_1 Parte_4
13.6.2009), conviventi con i genitori. e sono genitori di Parte_6 Parte_3
(n. 7.1.2003) e (n. 30.6.2006). (n. Parte_7 Parte_12 Parte_5
11.11.1946) e (n. 31.7.1951) sono sorelle di . Parte_8 Parte_13
8.1 Danno da perdita del rapporto parentale
Gli attori, quali prossimi congiunti della defunta, hanno diritto ad essere risarciti del pregiudizio conseguente alla perdita del rapporto parentale per la lesione della relazione che li legava alla congiunta. La prova di tale danno può evincersi in via presuntiva dal legame familiare. Al fine di garantire l'uniformità di giudizio in casi analoghi, tale voce di danno va liquidata seguendo una tabella basata sul "sistema a punti" previsto dalle tabelle in uso nel
Tribunale di Milano.
I criteri che debbono essere considerati, e valorizzati in termini di “punti” nel sistema delle tabelle milanesi, sono la natura del rapporto tra l'attore e il congiunto deceduto, l'età del congiunto danneggiato, l'età della vittima, la convivenza, l'abitazione nello stesso stabile, il numero dei familiari compresi nel nucleo familiare primario e la qualità della relazione (Cass.
n. 10579/21, rv. 661075; n. 26300/21, rv. 662499).
Seguendo tali parametri possono essere assegnati i seguenti punteggi:
1. attore 2. qualità 3.
33 4. 5. età
6. età
7. convivenza/
8. n°
9. relazione congiunto vittima medesimo familiari stabile
10.
11. coniuge 12. 8 13. 16 14. 16 15. 12 16. 20 Pt_1
SC
17.
18. figlio 19. 18 20. 16 21. 8 22. 12 23. 15 Pt_1
GE
24.
25. figlio 26. 18 27. 16 28. 0 29. 12 30. 15 Pt_1
Pt_6
31.
32. nipote 33. 20 34. 10 35. 8 36. 12 37. 15 Pt_1
Parte_1
38.
39. nipote 40. 20 41. 10 42. 8 43. 12 44. 15 Pt_1
RA
45. ST 46. nipote 47. 20 48. 10 49. 0 50. 12 51. 15
Pt_7
52. ST
53. nipote 54. 20 55. 10 56. 0 57. 12 58. 15
Pt_12
59. CC
60. sorella 61. 8 62. 10 63. 0 64. 14 65. 15
Carolina
66. CC
67. sorella 68. 8 69. 10 70. 0 71. 14 72. 15
Parte_8
Da quanto sopra deriva la seguente liquidazione monetaria:
73. attore 74. qualità 75. totale 76. valore 77. totale dovuto per la lesione del rapporto
34 punti punto parentale
78. Tangredi
79. coniuge
80. 72 81. 3.911,00 82. 281.592,00
Parte_1
83. Tangredi
84. figlio
85. 69 86. 3.911,00 87. 269.859,00 GE
88. Tangredi
89. figlio
90. 61 91. 3.911,00 92. 238.571,00
Pt_6
93.
94. nipote Pt_1
95. 65 96. 1.698,00 97. 110.370,00
Parte_1
98. Tangredi
99. nipote
100. 65 101. 1.698,00 102. 110.370,00
Pt_4
103. ST
104. nipote
105. 57 106. 1.698,00 107. 96.786,00 NA
108. ST
109. nipote
110. 57 111. 1.698,00 112. 96.786,00
Pt_12
113. CC
114. sorella
115. 47 116. 1.698,00 117. 79.806,00
Pt_5
118. CC
119. sorella
120. 47 121. 1.698,00 122. 79.806,00
Parte_8
Non viene liquidata questa voce di danno in favore degli affini e Parte_9 Pt_3
dovendosi limitare il riconoscimento della rilevanza della lesione in discorso ai
[...] congiunti più prossimi, legati da rapporto parentale con la vittima.
Con riguardo alla nipote viene dedotto un danno biologico iure proprio che, Parte_7 tuttavia, non può dirsi provato, mentre la richiesta CTU è inammissibile in quanto esplorativa.
35
8.2 Danno patrimoniale iure proprio
ha documentato (docc. da 12 a 24) di avere sostenuto spese dovute alla Parte_1 malattia e al decesso della moglie, maturando così il diritto ad essere risarcito del corrispondente danno patrimoniale.
Trattasi delle seguenti spese:
spese funerarie 4.094,70
opere cimiteriali 1.130,00
loculo 3.135,00
necrologio 955,00
luce votiva 40,00
perizie mediche stragiudiziali 4.148,00
assistenza autopsia 1.632,00
CTP 6.000,00
badante 1.270,92
totale 22.405,62
8.3 Danno terminale e danno biologico temporaneo iure hereditatis
Il coniuge della vittima, , ed i figli e Parte_1 Parte_2 Parte_6 agiscono anche quali eredi di per richiedere il risarcimento del danno Parte_13 che la congiunta ha patito nel lasso di tempo intercorso tra il palesarsi della patologia (il
18.4.2017, allorché è stata diagnosticata l'infezione) e il decesso (6.8.2019). In quel periodo
è stata più volte ricoverata presso l'ospedale di Vicenza, manifestando sintomi Parte_13 ingravescenti e sopportando le conseguenze del progressivo deperimento delle sue condizioni.
Fin dall'aprile del 2017, come emerge dalla CTU (pagine 55/57), ha manifestato Parte_13 sintomi e assunto farmaci in relazione all'infezione diagnosticata. Dimessa il 23.6.2017, la paziente è stata nuovamente ricoverata già nel mese di luglio 2017, poi ancora tra agosto e settembre dello stesso anno e in seguito, numerose volte, a maggio 2018, marzo 2019, maggio
2019 e infine giugno 2019.
36 Per la lunga malattia, determinata dalle conseguenze dell'illecito, ha maturato il Parte_13 diritto ad essere risarcita da parte dei responsabili nella misura da determinarsi, anche in questo caso, facendo ricorso alle tabelle milanesi, che indicano in € 115,00 il valore medio giornaliero da liquidarsi per il danno alla salute temporaneo.
Nell'ultimo periodo della vita di ella, si può presumere (non risultando Parte_13 che sia venuta meno la lucidità della paziente ed essendo nota la mortalità associata all'infezione contratta), deve avere compreso che ogni possibilità di guarigione era venuta meno e quale fosse l'esito non più evitabile della malattia. Ci riferisce, in particolare, agli ultimi 90 giorni di vita, interessati dagli ultimi due ricoveri presso il reparto di Malattie
Infettive dell'Ospedale di Vicenza, di cui dà conto la relazione peritale a pagina 57. Per tale periodo è dovuto il risarcimento del danno terminale, consistente nel pregiudizio biologico e morale che patisce il soggetto consapevole della prossima morte. E' una voce di danno onnicomprensiva, che ricomprende ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente e assorbe perciò qualsiasi pregiudizio non patrimoniale patito nel lasso di tempo interessato, impedendo, per quel periodo, una separata liquidazione del danno biologico temporaneo. Tenuto conto dei valori indicativi contenuti nelle tabelle milanesi, può essere riconosciuto, a tale titolo, un risarcimento pari ad € 95.000,00.
Quanto al danno biologico temporaneo per il lasso di tempo antecedente al periodo terminale
(750 giorni), va riconosciuto un risarcimento di € 86.250,00 (115 X 750). In complesso, il danno non patrimoniale iure hereditario viene liquidato in € 181.250,00.
8.4 Rivalutazione e interessi
Gli importi relativi al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e al risarcimento dei danni iure hereditario sono stati liquidati a valori attuali. I relativi importi vanno quindi devalutati dalla data del decesso di e maggiorati con la Parte_13
37 rivalutazione e gli interessi legali maturati sulla somma via via rivalutata annualmente, fino al saldo.
Le somme dovute a titolo di danno patrimoniale vanno invece maggiorate con la rivalutazione e gli interessi legali maturati sulla somma via via rivalutata annualmente, dalla data riportata nei documenti che comprovano le relative spese (docc. da 12 a 24 di parte attrice) al saldo.
9. Conclusioni e spese
Non sono meritevoli di ammissione le istanze istruttorie sulle quali insistono le parti, inammissibili in quanto relative a circostanze documentali o volte ad ottenere dal teste una valutazione.
Parte attrice vede accolta la propria domanda risarcitoria nei confronti delle tre parti convenute, le quali vanno pertanto condannate, ciascuno per la quota di un terzo, a rifondere gli attori delle spese del procedimento di ATP e del presente giudizio. Le spese vengono liquidate in considerazione del valore e della complessità della causa.
soccombe nei confronti della chiamata e va Controparte_1 Controparte_3 condannata a rifondere alla stessa le spese di difesa.
è invece soccombente nei confronti della Controparte_2 chiamante , cui deve rifondere pertanto le spese di difesa. Controparte_1
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) condanna e Controparte_1 Parte_10 [...]
in solido, a pagare: Parte_11
a. a (n. 8.9.1944), , Parte_1 Parte_2 Parte_6
, , Parte_5 Parte_8 Parte_7 Parte_12
38 (n. 1.7.2005) e le somme indicate, per Parte_1 Parte_4 ciascuno di loro, come “totale dovuto per la lesione del rapporto parentale”, nella tabella di cui in motivazione;
b. a (n. 8.9.1944) l'importo di € 22.405,62, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale iure proprio;
c. a (n. 8.9.1944), e , Parte_1 Parte_2 Parte_6 quali eredi di , la somma di € 181.250,00; Parte_13 con le maggiorazioni per interessi e rivalutazione indicate in motivazione;
2) dichiara, ai fini dell'art. 2055 comma 2 c.c., che il debito risarcitorio di cui sopra si ripartisce, nei rapporti interni, tra Controparte_1 Parte_10
e in quote uguali;
[...] Parte_11
3) rigetta le domande proposte nei confronti di Controparte_3
4) liquida in favore degli attori, a titolo di spese di difesa per il presente giudizio, considerato l'aumento dei compensi ex art. 4 comma 2 DM 55/2014, l'importo di €
68.000,00 per compensi ed € 1.713,00 per esborsi, oltre a rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
5) liquida in favore degli attori, a titolo di spese di difesa per il procedimento n. 2479/20
R.G., considerato l'aumento dei compensi ex art. 4 comma 2 DM 55/2014, l'importo di € 6.500,00 per compensi ed € 296,00 per esborsi, oltre a rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
6) condanna e Controparte_1 Parte_10 [...]
ciascuno per la quota di un terzo, a rifondere a parte attrice gli importi Parte_11 liquidati nei due capi che precedono, con distrazione in favore del procuratore degli attori;
7) condanna a rifondere a le spese di Controparte_1 Controparte_3 difesa liquidate, per il presente giudizio, in € 11.000,00 per compensi e, per il procedimento n. 2479/20 R.G., in € 3.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
39 8) condanna a tenere indenne Controparte_2 [...]
dalle somme cui la stessa viene qui condannata, comprese quelle per Controparte_1 la rifusione alle controparti delle spese di lite, con le limitazioni di polizza previste a titolo di auto-assicurazione S.I.R. e di franchigia speciale;
9) condanna a rifondere a Controparte_2 Controparte_1
le spese di difesa liquidate, per il presente giudizio, in € 29.000,00 per
[...] compensi e, per il procedimento n. 2479/20 R.G., in € 3.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 23 ottobre 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
40
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. , Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5
(C.F. ), Parte_6 C.F._6
(C.F. ), Parte_7 C.F._7
(C.F. ), Parte_1 C.F._8
(C.F. ), Parte_8 C.F._9
(C.F. ), Parte_9 C.F._10
(C.F. , Parte_7 C.F._11 tutti con l'avv. MARIO TRIVELLATO attori
contro
1 (C.F. ), con l'avv. MARIO TESTA;
Controparte_1 P.IVA_1
(P.I. e Parte_10 P.IVA_2
(C.F. ), Parte_11 P.IVA_3 entrambe con gli avv. FRANCESCA ROLLA, PAOLO LANI e VINCENZO DONADIO convenute
con la chiamata in causa di
Controparte_2
(C.F. ), con l'avv.
[...] P.IVA_4
MASSIMILIANO SCIPIONI;
P.I. , con l'avv. prof. CHIARA SILVA;
Controparte_3 P.IVA_5 terze chiamate
Oggetto: Risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
In via principale:
1) Accertarsi e dichiararsi, per tutte le causali di cui agli atti ed alla luce della documentazione prodotta e della Ctu in sede di Atp, la responsabilità solidale dei convenuti tutti, anche ex art.2055 CC, e in subordine quella disgiunta rispetto ai rispettivi gradi di responsabilità
Per l'effetto dichiararsi tenute e condannarsi i convenuti tutti, solidalmente o disgiuntamente CP_ fra loro, quanto ad 8 a titolo di responsabilità contrattuale, quanto a CP_1 Parte_11
e a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2050
[...] Controparte_4
2 e/o 2043 Cc, e/o ex art. 114 ss Codice del Consumo per le causali di cui in narrativa, a pagare il risarcimento di tutti i danni a qualsivoglia titolo qualificabili, subiti iure proprio e iure hereditatis a favore di
(C.F. ), coniuge, danni che vengono Parte_1 C.F._8 quantificati in complessivi € 437.166,52 o nella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dalla espletanda istruttoria, somma rivalutata e maggiorata degli interessi di legge
(c.f. ) figlio, danni che vengono quantificati Parte_2 C.F._2 in complessivi € 414.760,90 o nella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dalla espletanda istruttoria, somma rivalutata e maggiorata degli interessi di legge
(c.f. figlia, danni che vengono quantificati Parte_6 C.F._12 in complessivi € 383.465,80 o nella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dalla espletanda istruttoria, somma rivalutata e maggiorata degli interessi di legge
2) Accertarsi e dichiararsi, per tutte le causali di cui agli atti ed alla luce della documentazione prodotta e della Ctu in sede di Atp, la responsabilità solidale dei convenuti tutti e in subordine quella disgiunta rispetto ai rispettivi gradi di responsabilità
Per l'effetto dichiararsi tenute e condannarsi i convenuti tutti, solidalmente o disgiuntamente CP_ fra loro, quanto ad 8 a titolo di responsabilità contrattuale, quanto a CP_1 Parte_11
e a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2050
[...] Pt_10 Controparte_4
e/o 2043 Cc, e/o ex art. 114 ss Codice del Consumo per le causali di cui in narrativa, a pagare il risarcimento di tutti i danni a qualsivoglia titolo qualificabili, subiti iure proprio a favore di
( ) genero, danni che vengono quantificati in Parte_3 CodiceFiscale_13 complessivi € 293.392,50 o nella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dalla espletanda istruttoria, somma rivalutata e maggiorata degli interessi di legge
3 (c.f. ) nuora, danni che vengono quantificati in Parte_9 C.F._10 complessivi € 293.392,50 o nella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dalla espletanda istruttoria, somma rivalutata e maggiorata degli interessi di legge
(c.f. ) nipote, danni che vengono quantificati in Parte_7 C.F._7 complessivi € 151.122,00 o nella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dalla espletanda istruttoria, somma rivalutata e maggiorata degli interessi di legge
(c.f. nipote, danni che vengono quantificati in € Parte_12 C.F._14
151.122,00 oltre ad € 34.669,92 per il sopra documentato danno biologico e quindi complessivamente € 185,791,92 o nella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dalla espletanda istruttoria, somma rivalutata e maggiorata degli interessi di legge
(c.f. ) nipote, danni che vengono Parte_1 C.F._1 quantificati in complessivi € 164.706,00 o nella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dalla espletanda istruttoria, somma rivalutata e maggiorata degli interessi di legge
(c.f. ) nipote, danni che vengono quantificati Parte_4 C.F._4 in complessivi € 164.706,00 o nella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dalla espletanda istruttoria, somma rivalutata e maggiorata degli interessi di legge
(c.f. ) sorella, danni che vengono Parte_5 C.F._5 quantificati in complessivi € 130.746,00 o nella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dalla espletanda istruttoria, somma rivalutata e maggiorata degli interessi di legge
(c.f. ) sorella, danni che vengono Parte_8 C.F._9 quantificati in complessivi € 134.142,00 o nella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dalla espletanda istruttoria, somma rivalutata e maggiorata degli interessi di legge
4 Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi, con distrazione delle spese a favore del procuratore
In via istruttoria
Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie tutte così come formulate in sede di seconda memoria intermedia ex art 171 ter del 31.10.2024 e terza memoria intermedia del
13.11.2024
Per parte convenuta Controparte_5
IN VIA PRINCIPALE: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni diversa
[...] domanda ed eccezione disattesa, per le ragioni in narrativa enunciate:
- rilevare l'insussistenza di alcun nesso causale tra il comportamento posto in essere dal personale medico dell' e i danni lamentati dagli attori per quanto Controparte_1 occorso alla signora , nonché la corretta esecuzione della prestazione Parte_13 contrattuale posta in essere nel pieno rispetto dei criteri di diligenza, perizia e prudenza proprie dell'obbligazione di cui è causa;
- dichiarare che l' nulla deve agli attori;
Controparte_1
- rigettare, per l'effetto, le domande azionate dagli attori perché infondate in fatto e di diritto.
NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE TRASVERSALE E SUBORDINATA:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in caso di accoglimento totale o parziale delle domande attoree e di accertata responsabilità, in via esclusiva ovvero concorrente, dell' CP_6
nella causazione dell'evento lesivo lamentato dagli attori per tutte le
[...] CP_1 ragioni esposte in narrativa:
- in via preliminare: respingere le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate dalle convenute e e dalla terza chiamata Parte_10 Parte_11 siccome del tutto infondate in fatto e in diritto;
Controparte_3
5 - in via principale: contenere l'obbligazione dell' in via Controparte_1 strettamente proporzionale al grado accertato di responsabilità della stessa comunque in concorso con le convenute e e con la Parte_10 Parte_11 terza chiamata e, in caso di ritenuta condanna a carattere solidale con Controparte_3 graduazione delle rispettive colpe;
- condannare le convenute e e la terza Parte_10 Parte_11 chiamata a corrispondere integralmente all' Controparte_3 Controparte_1
tutte quelle somme che verranno eventualmente versate ovvero, in subordine
[...]
- condannare le convenute e e la terza Parte_10 Parte_11 chiamata a corrispondere all' tutte quelle Controparte_3 Controparte_1 somme che verranno eventualmente versate in eccedenza rispetto alla propria stretta quota di responsabilità e in virtù del ritenuto vincolo solidale e
- mantenere in ogni caso la condanna proporzionata ai reali danni subiti da parte attrice da valutarsi con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi e rideterminare l'entità della somma dovuta a titolo di risarcimento quantificando la stessa secondo la valutazione, minore, conforme a giustizia scomputando le somme già percepite dagli attori in relazione ai fatti di causa.
NEL MERITO IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una responsabilità dell' CP_6
, anche concorrente, nella causazione dell'evento lesivo lamentato dagli
[...] CP_1 attori:
- rideterminare, per le ragioni in narrativa enunciate, l'entità della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno patito da parte attrice, quantificando la stessa secondo la valutazione, minore, conforme a giustizia e
- condannare, per l'effetto, Controparte_7
a mantenere indenne l' da
[...] Controparte_1
6 tutte le somme che verranno riconosciute come spettanti a parte attrice per i titoli e le causali del presente giudizio incluse le spese legali.
In ogni caso:
- rigettare la domanda di risarcimento del preteso danno per lite temeraria ex art. 96, commi
1 e 3, c.p.c. avanzata dalle convenute e Parte_10 Parte_11 sia in relazione al procedimento per ATP n. 2479/2020 R.G. che al presente giudizio nei confronti dell' in quanto del tutto infondata per le ragioni esposte in Controparte_1 narrativa, oltre che, in ogni caso, arbitraria ed eccessiva con riferimento al quantum richiesto;
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa anche per il procedimento ex art. 696 bis
c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Questo patrocinio si oppone alla richiesta di acquisizione al presente fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. celebrato avanti il Tribunale di Vicenza e rubricato al n. 2479/2020 R.G. con richiesta contestuale di rinnovazione della CTU medico legale mediante nomina di un nuovo Collegio Peritale.
- si oppone alla richiesta attorea di CTU medico legale volta a determinare il nesso causale tra il decesso della signora e il danno lamentato dalla nipote in Parte_13 Parte_12 quanto del tutto esplorativa e, come tale, inammissibile;
- si oppone alla richiesta attorea di CTU medico legale volta a determinare su base documentale il danno biologico patito dalla signora e il relativo grado di Parte_13 sofferenza in quanto controparte ha già ottenuto un elaborato tecnico in sede preventiva all'interno del quale, a tutta evidenza, tale danno non è stato ravvisato dal Collegio Peritale incaricato;
- si contesta la richiesta di ammissione della prova per testi formulata dagli attori in atto di citazione e, in particolare l'ammissibilità dei capitoli:
7 1 – 3 – 4 – 7 – 13 – 16 – 17 – 21 - 22 – 25 - 26 – 28 – 29 – 38 poiché i capitoli riguardano circostanze generiche e del tutto irrilevanti ai fini del thema decidendum;
2 – 5 – 6 – 15 poiché i capitoli riguardano fatti del tutto generici, privi di riferimenti temporali, oltre a invitare il teste ad esprimere valutazioni e giudizi;
8 – 27 – 31 – 32 – 36 – 41 – 43 poiché i capitoli riguardano mere valutazioni;
9 – 10 – 11 – 12 – 18 – 19 – 20 – 23 – 24 – 33 – 34 – 35 – 37 – 39 – 40 poiché i capitoli riguardano circostanze del tutto generiche, prive di alcun riferimento temporale e irrilevanti ai fini del tema di prova;
14 poiché il capitolo oltre a riguardare circostanze del tutto generiche e irrilevanti afferisce fatti da rappresentare documentalmente;
30 – 42 – 44 – 45 – 46 poiché i capitoli riguardano circostanze da provare in via documentale;
- si eccepisce, in ogni caso, l'inammissibilità della suddetta richiesta attorea di prova testimoniale in quanto formulata senza specificare chi siano i soggetti indicati quali testimoni, in violazione del disposto dell'art. 244 c.p.c., il quale impone che la prova per testimoni sia dedotta “mediante indicazione specifica delle persone da interrogare” con riserva di eccepire l'incapacità a testimoniare dei testi ai sensi dell'art. 246 c.p.c., nella denegata e non creduta ipotesi in cui la prova fosse ammessa.
- si contesta, inoltre, la richiesta di ammissione della prova per testi formulata dagli attori nella propria seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. e, in particolare l'ammissibilità dei capitoli:
1 – 1B – 2 – 3 – 7 – 13 – 15 – 16 – 20 – 21 – 24 – 25 – 26 – 27 – 30B – 36 – 38 – 39 – 40 –
40A – 45 – 47 – 48 – 49A – 49B poiché i capitoli riguardano circostanze generiche e del tutto irrilevanti ai fini del thema decidendum;
4 – 6 – 12 – 14 – 41B – 41C – 44 – 49 poiché i capitoli riguardano fatti del tutto generici, privi di riferimenti temporali, oltre a invitare il teste ad esprimere valutazioni e giudizi;
8 8 – 27 – 28 – 29 – 33 – 50 – 51 (il secondo, il numero è ripetuto due volte) poiché i capitoli riguardano mere valutazioni;
9 – 10 – 11 – 17 – 18 – 19 – 22 – 23 – 30 – 30A – 30C – 31 – 32 – 34 – 35 – 37 – 41 – 42 –
43 – 46 – 49C – 49D poiché i capitoli riguardano circostanze del tutto generiche, prive di idoneo riferimento temporale e irrilevanti ai fini del tema di prova;
5 – 51 (il primo, il numero è ripetuto due volte) – 52 – 53 – 54 poiché i capitoli riguardano circostanze provate o da provarsi in via documentale, oltre invitare il teste ad esprimere valutazioni e giudizi.
- si eccepisce, in ogni caso, l'inammissibilità della suddetta richiesta attorea di prova testimoniale in quanto formulata senza specificare chi siano i soggetti indicati quali testimoni, in violazione del disposto dell'art. 244 c.p.c., il quale impone che la prova per testimoni sia dedotta “mediante indicazione specifica delle persone da interrogare” con riserva di eccepire l'incapacità a testimoniare dei testi ai sensi dell'art. 246 c.p.c., nella denegata e non creduta ipotesi in cui la prova fosse ammessa.
Il patrocinio della resistente Amministrazione chiede, in ogni caso, l'ammissione della prova contraria sui capitoli avversari, quelli che dovessero essere dichiarati ammissibili con i testi indicati a prova diretta e con riserva di indicare ulteriori testi.
- si contestano i documenti attorei sub doc. 30 e sub docc. da 34 a 47.4 in quanto inidonei a dimostrare le circostanze di cui al punto E della Tabella a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale dell'Osservatorio Giustizia Civile di Milano, nonché il doc. 8 in quanto illeggibile;
- si contesta il documento sub doc. 10 prodotto dalle convenute Parte_10
(già p.iva e in quanto Controparte_8 P.IVA_2 Parte_11 del tutto inconferente rispetto ai fatti di causa e, pertanto, inammissibile.
Il patrocinio dell' chiede che venga disposta prova testimoniale sui seguenti capitoli: CP_1
9 1. “Vero che in data 24.02.2014 presso il Blocco Operativo Cardiochirurgico dell'Ospedale
San Bortolo di Vicenza veniva effettuata una operazione di pulizia delle apparecchiature interne ed esterne con pulizia delle vasche con trattamento anticalcare e controllo funzionale, come da doc. 6 che si rammostra?”;
2. “Vero che in data 24.02.2014 presso il Blocco Operativo Cardiochirurgico dell'Ospedale
San Bortolo di Vicenza veniva effettuato il controllo delle tarature, della temperatura, della sensoristica e della funzionalità con lavaggio delle vasche mediante uso di decalcificante e trattamento antialghe come da doc. 6 che si rammostra?”;
3. “Vero che in data 12.02.2015 presso il Blocco Operativo Cardiochirurgico dell'Ospedale
San Bortolo di Vicenza veniva effettuata la pulizia interna ed esterna delle apparecchiature come da doc. 6 che si rammostra?”;
4. “Vero che in data 12.02.2015 presso il Blocco Operativo Cardiochirurgico dell'Ospedale
San Bortolo di Vicenza veniva effettuato la pulizia delle vasche con trattamento disinfettante? come da doc. 6 che si rammostra?”.
5. “Vero che nel periodo di tempo compreso tra i mesi di luglio2014 e maggio 2015 l'
[...]
provvedeva ad effettuare la manutenzione ordinaria di tutti i sistemi HCU CP_1 della ditta in uso presso detta Azienda sanitaria mediante la disinfezione dei serbatoi Pt_11 dell'acqua ogni tre mesi tramite impiego di disinfettante Clorox regular-Bleach, o Per_1 un altro disinfettante approvato da , come da estratto del doc. 3 di e Parte_11 Pt_10
che si rammostra?”; Parte_11
6. “Vero che nel periodo di tempo compreso tra i mesi di luglio2014 e maggio 2015 l'
[...]
provvedeva ad effettuare la manutenzione ordinaria di tutti i sistemi HCU CP_1 della ditta in uso presso detta Azienda sanitaria riempiendo i serbatoi di detti Pt_11 macchinari tramite l'utilizzo di acqua corrente filtrata con aggiunta di 100 ml di soluzione di perossido di idrogeno 3% (acqua ossigenata) con sostituzione dell'acqua ogni due settimane, come da estratto del doc. 3 di e che si rammostra?”. Pt_10 Parte_11
10 7. “Vero che l' (già ”) acquistò dalla Controparte_1 Parte_14 società n. 3 dispositivi HCU Stoker 3T/SIII per il Controparte_3 riscaldamento/raffreddamento del sangue prodotti da (poi ) Parte_11 Pt_10 rispettivamente negli anni 2004, 2010 e 2012?”.
Sui capitoli di prova da n. 1 a n. 4 si indicano quali testi i dottori , Controparte_9 [...]
e , in servizio presso l'Ospedale Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
San Bortolo di Vicenza all'epoca dei fatti.
Sui capitoli di prova nn. 5 e 6 si indicano quali testi i dottori , Controparte_9 [...]
e nonché il tecnico Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
, in servizio presso l'Ospedale San Bortolo di Vicenza all'epoca dei fatti.
[...]
Sul capitolo di prova n. 7 si indica quale testimone il Dott. Dirigente dell'Azienda Tes_6
(già Vicenza), già Provveditore nel 2004. CP_1 Parte_14
Per le convenute e Parte_10 Parte_11
In via preliminare, nel merito
▪ rilevare l'intervenuta prescrizione e decadenza della domanda svolta dagli attori nei confronti di e per le ragioni esposte nei Parte_10 Parte_11 propri scritti difensivi e per l'effetto respingere tale domanda;
▪ rilevare l'intervenuta prescrizione e decadenza della domanda riconvenzionale svolta da nei confronti di e Controparte_1 Parte_10 Parte_11 per le ragioni esposte nei propri scritti difensivi e per l'effetto respingere tale domanda;
[...]
Nel merito
▪ respingere tutte le domande svolte ex adverso nei confronti di Parte_10
e per le ragioni esposte nei propri scritti difensivi;
Parte_11
In subordine
11 ▪ escludere qualsiasi responsabilità in capo a e ripartire la Parte_11 responsabilità tra e in proporzione Controparte_1 Parte_10 ai rispettivi apporti causali, così come accertato all'esito del procedimento per ATP R.G.
2479/2020 del Tribunale di Vicenza;
In via istruttoria
▪ rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate e disporre l'acquisizione del fascicolo
ATP R.G. 2479/2020 del Tribunale di Vicenza;
In ogni caso
▪ condannare l'Ospedale al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 1° e 3° comma c.p.c. per la condotta processuale tenuta nel corso del procedimento di ATP così come nel presente giudizio;
▪ con vittoria di compensi e spese di lite sia della fase di ATP sia del presente giudizio.
Per la terza chiamata Controparte_2
Voglia il Tribunale Ill.mo adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e conclusione, sia di merito che istruttoria, ex adverso formulata
In via preliminare e/o pregiudiziale,
accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio atteso il mancato assolvimento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 8, l. n. 24/2017 a fronte del mancato rispetto del termine di novanta giorni di cui all'art. 8, terzo comma, l. n. 24/2017 per l'introduzione del giudizio di merito, con condanna di parte attrice al rimborso delle spese di lite;
in via preliminare e/o pregiudiziale,
12 accertare e dichiarare la mancanza di operatività della polizza n. 2015RCG00100- CP_2
642148 in relazione all'art. 25.7 di polizza non rientrando i fatti oggetto di contestazione all'interno dell'oggetto della garanzia;
in via preliminare e/o pregiudiziale,
accertare e dichiarare l'improcedibilità del giudizio per carenza di ius postulandi in capo ai difensori stante la genericità della procura rilasciata dagli attori nonché l'assenza dei titoli attestanti la qualifica di eredi/successori della sig.ra in capo ai sig.ri Parte_13
, e ai fini della capacità di agire nel Parte_1 Parte_2 Parte_6 presente giudizio, con conseguente improcedibilità del giudizio;
NEL MERITO,
In via principale
- accertare e dichiarare la totale insussistenza di profili di colpa a carico della CP_1
e, per l'effetto, respingere la domanda introduttiva in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto;
- accertare e dichiarare la totale insussistenza di danni risarcibili ovvero, in subordine, ridurre l'importo liquidabile in favore degli attori per tutte le ragioni illustrate in parte motiva e, per l'effetto,
- respingere, in quanto infondate in fatto e in diritto nonché inammissibili e/o improcedibili, le domande tutte formulate nei confronti della assolvendo interamente Controparte_1 la medesima da ogni domanda e, conseguentemente, respingere la domanda di garanzia assicurativa svolta dalla nei confronti della odierna deducente Controparte_1
Controparte_10
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avanzate dagli attori e ciò nei confronti della e della terza Controparte_1 chiamata , Controparte_2
13 - accertare l'inesistenza del danno (patrimoniale e non patrimoniale) in quanto non provato e, comunque, richiesto senza che ricorrano i presupposti o sia stata fornita adeguata prova;
- accertare e dichiarare tenuta l'odierna comparente a prestare la Controparte_2 copertura assicurativa nei limiti dei precisi accordi negoziali assunti tra UR e
Assicurazione nella polizza azionata, con particolare riferimento alla limitazione CP_2 della garanzia ai soli danni imputabili alla responsabilità della 8 , con CP_1 CP_1 esclusione della stessa in merito alla responsabilità di produttori e/o fornitori, nonché alla previsione contrattuale di una S.I.R. pari ad euro 500.000,00 e di una franchigia di €
500.000,00 (per complessivi euro 1.000.000,00);
- accertare e dichiarare, ai fini dell'azione di regresso tra coobbligati ex art. 2055 e 1299 cod. civ., le diverse responsabilità in termini percentuali, con gradazioni di colpa, se lieve o grave, di tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella fattispecie de qua, anche se non convenuti, con conseguente condanna risarcitoria graduata della convenuta Controparte_1 con riferimento alla eventuale diseguale efficienza causale delle condotte accertate e/o con eventuale esclusione o riduzione del carico risarcitorio e delle relative quote di colpa.
In via istruttoria, con riserva di modifica e/o di integrazione dei capitoli di prova e di indicazione dei testi nei termini concessi ex lege:
a) si chiede la rinnovazione delle operazioni peritali previa nomina di altro collegio ovvero di prosecuzione degli accertamenti già disposti nel procedimento ex art. 696bis c.p.c. n.
2479/2020 R.G. del Tribunale di Vicenza, al fine di:
- accertare l'esistenza, o meno, di difetto/malfunzionamento di produzione ovvero di collaudo, ovvero di revisione e manutenzione dei sistemi di riscaldamento/raffreddamento e conseguentemente escludere ogni responsabilità in capo alla e ai suoi Controparte_1 sanitari, tenuto conto delle conoscenze disponibili al momento dell'esecuzione dell'intervento salvavita del 14 maggio 2015;
14 - accertare gli eventuali specifici profili di responsabilità sussistenti in capo alla CP_1
rispetto ai suoi sanitari e rispetto alle ditte terze chiamate, individuando le precise
[...] percentuali di responsabilità di ciascuno soggetto, con graduazione e accertamento del grado di colpa in termini di intensità, lieve o grave;
- accertare l'eventuale grado di responsabilità nonché il profilo di colpa (se lieve o grave) del personale sanitario ovvero di ogni altro medico o dipendente sanitario che risulterà coinvolto per i fatti oggetto di causa;
- accertare la responsabilità esclusiva ovvero concorrente degli altri terzi convenuti nel presente giudizio in ordine alle condotte che hanno portato al decesso della sig.ra ; Parte_13
- accertare, valutare ed indicare le procedure di disinfezione, nonché la loro eventuale obbligatorietà, e la loro efficacia nella decontaminazione del dispositivo medico HCU utilizzato nel corso dell'intervento della sig.ra in relazione alla contrazione del Parte_13
YC ER.
Si chiede di essere ammessi alle operazioni peritali e ci si riserva di nominare i propri consulenti tecnici di parte fino all'inizio delle operazioni peritali e di formulare istanza di integrazione del quesito sottoposto al CTU.
- disporre ordine di esibizione, ex artt. 210 c.p.c. e ss., della 8 di tutte le CP_1 CP_1 polizze assicurative da loro stipulate, per il periodo inerente i fatti oggetto di causa.
CP_1 b) disporre ordine di esibizione, ex artt. 210 c.p.c. e ss., nei confronti degli attori, dell'
e dell' , dei documenti attestanti le somme percepite dalle presunte danneggiate a titolo CP_12 di indennità e/o rendita e/o risarcimento e/o pensione di reversibilità da meccanismi assicurativi, assistenziali e previdenziali di carattere pubblico e/o privato.
c) ci si oppone con fermezza all'ammissione di ctu medico-legale su così come Parte_12 all'ammissione della ctu medico-legale su richiesta da parte attrice al Parte_13 fine di accertare quantificare il danno biologico asseritamente patito, in quanto del tutto esplorativa.
15 d) ci si oppone con fermezza all'ammissione della istanza di prova testimoniale richiesta da controparte, in quanto i capitoli formulati sono inammissibili, sovrabbondanti, generici e non utili alla prova dei fatti per cui è causa né alla prova del preteso danno terminale subito dalla sig.ra , non rappresentando alcuna specificità ovvero eccezionalità tale da Parte_13 giustificare la fondatezza del danno richiesto. Senza contare che i testi indicati non sono stati in alcun modo qualificati, con conseguente impossibilità di poter verificare l'eventuale loro incompatibilità a rendere testimonianza.
In ogni caso, con espressa riserva di valutare e/o contestare le risultanze peritali e l'acquisizione al presente giudizio di cognizione del fascicolo di ATP n. 2479/2020 R.G. del
Tribunale di Vicenza.
In ogni caso, con rifusione di spese, compensi legali del giudizio, oltre l'I.V.A. nella misura di legge ed il Contributo Cassa Previdenza Avvocati (pari al 4%) ai sensi della L. 576/80, nonché rimborso spese forfetario spese generali (15%) ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove ed ulteriori domande.
Per la terza chiamata Controparte_3
In via preliminare:
- accertarsi e dichiararsi l'intervenuta decadenza della garanzia e/o prescrizione dell'azione proposta da parte dell' nei confronti di e, per Controparte_1 Controparte_3
l'effetto, rigettarsi la domanda di manleva nei confronti del venditore.
Nel merito:
- In via principale: rigettarsi ogni domanda formulata nei confronti di in CP_3 quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni illustrate in narrativa;
- In via subordinata: nel denegato caso di accoglimento della domanda di parte convenuta, e questo anche nei confronti di accertarsi e dichiararsi la responsabilità CP_3
16 esclusiva per i fatti di cui è causa della società produttrice (già Parte_10
) con esclusione di ogni responsabilità in capo ad Controparte_8 [...]
CP_3
- In ogni caso: ridursi il quantum del danno risarcibile
In via istruttoria:
- disporsi l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. R.G. n.
2479/2020 Tribunale di Vicenza.
In ogni caso con vittoria di compensi e spese di lite della causa di merito nonché del procedimento per ATP.
MOTIVAZIONE
1. Fatto
In data 14.5.2015 , nata il [...], insegnante in pensione, si è Parte_13 sottoposta, presso l'Ospedale San Bortolo di Vicenza, ad un intervento di sostituzione della valvola aortica con protesi biologica e dell'aorta ascendente con protesi vascolare.
A partire dal febbraio 2017 ha manifestato i sintomi di un'infezione in Parte_13 corso che, a seguito di una biopsia epatica eseguita il 29.3.2017, è stata diagnosticata come infezione da YC ER. In seguito, la paziente ha effettuato diversi accessi al
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vicenza ed è stata ivi ricoverata in più occasioni. Dimessa dall'ultimo ricovero in data 20.6.2019, è deceduta il 6.8.2019. Parte_13
2. Svolgimento del processo
2.1 Con ricorso ex art. 696 bis c.p.c., notificato in data 4.5.2020, i congiunti di Parte_13
hanno chiesto che si svolgesse una consulenza tecnica preventiva deducendo che la
[...]
17 malattia insorta dopo l'operazione e il decesso della propria congiunta sarebbero stati causati da un'infezione nosocomiale contratta dalla stessa in occasione dell'intervento del 14.5.2025.
In particolare hanno proposto ricorso (coniuge), e Parte_1 Parte_2
(figli), (genero), (nuora), Parte_6 Parte_3 Parte_9 Parte_5
e (sorelle),
[...] Parte_8 Parte_7 Parte_12 Parte_1
e (nipoti, rappresentati, in quanto minori, dai loro rispettivi genitori). Parte_4
Sono stati convenuti nel procedimento l e Controparte_1 [...]
, compagnia di assicurazione dell' Controparte_2 CP_1
Su istanza di sono stati chiamati a partecipare al procedimento di Controparte_1 istruzione preventiva (in qualità di produttore dei dispositivi Parte_10 utilizzati nel corso dell'intervento del 14.5.2015), (in qualità di Parte_11 collaudatore e manutentore tenuto dei dispositivi) e (in qualità di Controparte_3 venditrice dei prodotti).
Il ricorso è stato ammesso e si è concluso con il deposito della relazione del collegio peritale designato, datata 6.2.2023.
2.2 Con citazione notificata il 14.12.2023 i soggetti che avevano promosso il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. hanno convenuto avanti questo Tribunale , Controparte_1 CP_1
e per sentirli condannare al Parte_10 Parte_11 risarcimento in favore degli attori dei danni subiti iure proprio e (con riguardo al coniuge e ai figli) iure hereditatis, in conseguenza di quanto occorso a . Parte_13
Costituitisi in giudizio, i convenuti hanno chiesto il rigetto delle domande attoree.
[...] ha proposto domanda riconvenzionale nei confronti delle altre parti Controparte_1 convenute nonché nei confronti di e di Controparte_3 [...]
, chiamate in giudizio su sua istanza. Controparte_2
18 Anche le terze chiamate si sono costituite in causa contestando la fondatezza delle domande degli attori e della chiamante.
Con ordinanza 13.12.2024 il giudice istruttore ha acquisito agli atti il fascicolo del procedimento di istruzione preventiva, rigettato per il resto le istanze di prova e rinviato per la rimessione in decisione.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
3. Questioni preliminari
3.1 ha eccepito la nullità della procura conferita Controparte_2 all'avv. Mario Trivellato dagli attori , e Parte_1 Parte_2 Parte_6
per la sua genericità, in quanto dalla lettura della procura allegata all'atto di
[...] citazione non sarebbe possibile arguire che i predetti agiscono (anche) quali eredi della de cuius.
L'eccezione è infondata. La procura è stata conferita dagli attori affinché il procuratore li difendesse nel “procedimento risarcitorio” intentato dagli stessi nei confronti di e CP_1 altri. I titoli dedotti dalla parte attrice nella citazione e nei successivi atti difensivi per far valere la propria pretesa risarcitoria non devono necessariamente essere indicati nella procura al difensore, sicché essa va considerata sufficientemente precisa nel suo contenuto anche senza riferimenti al fatto che una parte del risarcimento sia richiesta (da alcuni tra gli attori) in qualità di eredi del congiunto deceduto. Giova ricordare, in proposito, che il contenuto necessario del mandato conferito con la procura alle liti è definito dalla natura del rapporto controverso e dal risultato perseguito dal mandante nell' intentare la lite (Cass. n. 6264/03, rv.
562295; n. 2910/07, rv. 503475), senza necessità di ulteriori specificazioni circa i poteri esercitabili dal difensore nel successivo giudizio.
19 3.2 La compagnia eccepisce che , e – Parte_1 Parte_2 Parte_6 sempre in relazione al risarcimento dei danni richiesto in veste di eredi - non avrebbero dato prova della propria qualità di eredi di . Parte_13
L'eccezione è infondata.
Gli attori suindicati hanno dimesso il certificato di famiglia dal quale risulta che essi sono, rispettivamente, coniuge e figli di , il certificato di morte di quest'ultima Parte_13
e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale dichiara Parte_1 che la propria consorte è deceduta senza lasciare testamento e che eredi legittimi sono lui stesso ed i figli e . Pt_2 Pt_6
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14288/25, rv. 674702;
n. 16814/18, rv. 649422), chi agisce in giudizio qualificandosi come erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio può, mediante la produzione del certificato dello stato di famiglia, dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità. Inoltre “tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede”.
E' quindi corretto presumere, non essendovi prova contraria, che gli attori sopra ricordati siano legittimati ad agire come eredi legittimi di . Parte_13
3.3 eccepisce: Parte_10
a. che gli attori sarebbero decaduti dal diritto di agire nei confronti della convenuta stessa, come produttrice del dispositivo dal quale ai afferma sarebbe derivata l'infezione che ha portato alla morte , ai sensi dell'art. 126 del Parte_13
20 D.L.vo n. 206/05, essendo decorsi più di 10 anni dalla messa in circolazione di due dei tre macchinari di ausilio agli interventi cardiochirurgici (HCU) - ritenuti l'origine del batterio che ha causato l'infezione nella paziente – utilizzati dall'Ospedale di Vicenza nel corso dell'intervento del 14.5.2015;
b. che l'azione proposta contro la produttrice sarebbe prescritta ai sensi dell'art. 125 del
D.L.vo n. 206/05, per il decorso del termine triennale, previsto dalla detta disposizione;
c. che, infine, anche volendo ritenere applicabile la disciplina generale della responsabilità extracontrattuale di cui al codice civile ad un'azione esercitata dal terzo contro il produttore del bene difettoso per i danni patiti, la prescrizione quinquennale dell'azione risarcitoria sarebbe comunque maturata ex art. 2947 c.c., dovendosi identificare come dies a quo la data del 20.3.2017, quando venne per la prima volta rilevata nella paziente l'infezione da YC ER.
3.3.1 Sostiene che il principio di primazia della normativa interna di recepimento e Pt_10 attuazione del diritto europeo dovrebbe condurre a ritenere che la disciplina sulla responsabilità del produttore per prodotti difettosi di cui agli artt. 114 e seguenti del Codice del Consumo – già prevista dal DPR n. 224/88, con il quale venne data attuazione nell'ordinamento italiano alla direttiva CEE 85/374 – dovrebbe costituire l'unico regime destinato a regolare le domande di risarcimento svolte avverso il produttore di un bene dal quale si assume sia derivato il danno. Secondo la ricostruzione della CGUE, nella prospettazione della convenuta, non potrebbe essere garantita, nell'ordinamento interno,
l'applicazione di un regime di maggior tutela rispetto a quelle della direttiva.
Invero il senso della decisione della CGUE citata da parte convenuta (sentenza 25.4.2002 in causa C-183) è evidentemente travisato. Ciò che la Corte intende affermare, al punto 33 della decisione trascritto nella comparsa di è che l'art. 13 della direttiva 85/374 CEE Pt_10
(“La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti che il danneggiato può esercitare in base
21 al diritto relativo alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale o in base ad un regime speciale di responsabilità esistente al momento della notifica della direttiva”) non consente che negli ordinamenti nazionali siano previsti regimi divergenti da quello previsto dalla direttiva, per regolare la responsabilità del produttore “che si basi sullo stesso fondamento della disciplina attuata dalla direttiva”. Al punto 31 della stessa decisione è tuttavia precisato che il regime attuato dalla direttiva, “che, ai sensi dell'art. 4, consente al danneggiato di chiedere il risarcimento dei danni qualora fornisca la prova del danno, del difetto e della connessione causale tra il suddetto difetto e il danno, non esclude l'applicazione di altri regimi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale che si basino su elementi diversi, come la garanzia dei vizi occulti o la colpa”. Resta quindi incontestato il diritto del danneggiato di far valere la responsabilità contrattuale o extracontrattuale del danneggiante, in alternativa rispetto alla forma di responsabilità rafforzata introdotto dalla direttiva 85/374
CEE: una responsabilità, quest'ultima, che consegue alla mera utilizzazione del prodotto difettoso da parte della vittima e che prescinde dalla dimostrazione di una colpa del produttore, essendo onere del danneggiato unicamente dare prova del nesso esistente tra il difetto del prodotto ed il danno patito (Cass. n. 13458/13, rv. 626814-01; n. 29828/18, rv.
651844-02).
E' proprio la legge attuativa della direttiva, d'altronde, a ribadire i suindicati principi, nella disposizione che oggi si rinviene all'art. 127 del D.L.vo n. 206/05.
Nella presente causa gli attori, nei riguardi dell'azienda produttrice dei dispositivi medici, invocano l'art. 114 del Codice del Consumo ma anche gli artt. 2043 e 2050 c.c. Non si ravvisa, in effetti, la possibilità di applicare nella presente vicenda gli artt. da 114 a 127 del
D.L.vo n. 206/05. La stessa giurisprudenza nazionale sopracitata ha evidenziato come la responsabilità per danni da prodotto difettoso vada intesa come responsabilità presunta del produttore, nel cui ambito, una volta fornita la prova a cura dell'attore del collegamento causale tra difetto e danno, incombe al produttore - a norma dell'art. 118 del Codice del
Consumo - la prova liberatoria, “consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva
22 nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche” (Cass. n. n. 11317/22, rv. 664512-01).
E' emerso dai documenti in atti e dalla relazione di CTU che, all'epoca della messa in circolazione dei dispositivi HCU utilizzati dall'Ospedale di Vicenza nell'intervento del
14.5.2015 (e quindi nel periodo compreso tra il 2004 e l'ottobre 2012), non vi era ancora sufficiente consapevolezza, in ambito scientifico, del rischio di infezione da infezioni da M.
Chimera in seguito a chirurgia cardiotoracica. Il dato non è contestato dalle parti. Vi è quindi conferma del fatto che le conoscenze tecnico-scientifiche disponibili quando i macchinari vennero posti in circolazione non consentivano al produttore di riconoscere il difetto degli stessi cui si ricollega causalmente la patologia che ha causato il decesso della congiunta degli attori. Non trova quindi applicazione la disciplina speciale di cui al D.L.vo n. 206/05 e, di conseguenza, non vengono in rilievo le disposizioni ivi contenute in ordine alla decadenza e alla prescrizione dell'azione.
3.3.2 Con riguardo all'eccezione di prescrizione ex art. 2947 c.c. opposta all'azione di risarcimento per responsabilità extracontrattuale – che, come visto, è ugualmente esperita da parte attrice – giova ricordare la consolidata giurisprudenza secondo la quale, nell'ambito di un procedimento instaurato per il risarcimento del danno da attività medico chirurgica, il momento dal quale decorre il termine quinquennale di prescrizione “si identifica non già con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo ed anche collocarsi a diversi anni di distanza da esso, a seconda delle circostanze del caso) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario” (Cass. n.
29140/24, rv. 672853; n. 29859/23, rv. 669328). Nella presente vicenda una simile consapevolezza, nel danneggiato, non può essersi formata certamente nel momento della
23 prima identificazione del batterio responsabile dell'infezione, ma può essere ragionevolmente collocata temporalmente alla data del deposito della relazione peritale del 6.2.2023, in esito al procedimento di ATP, quando gli attori hanno ottenuto un quadro informativo completo, idoneo a consentire loro di collegare causalmente la patologia ed il decesso della propria congiunta all'impiego dei dispositivi HCU nel corso dell'intervento di sostituzione valvolare del 14.5.2015, con conseguente insussistenza dell'eccepita prescrizione.
3.4 ha rilevato che l'azione di merito è stata Controparte_2 proposta dopo la scadenza del termine di novanta giorni dal deposito della relazione peritale o dalla scadenza del termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c., previsto dall'art. 8 della legge n. 24/17.
L'eccezione di decadenza, che la terza chiamata argomenta in relazione al mancato rispetto del detto termine, non è fondata. Il mancato rispetto del termine suindicato non incide, infatti, sull'ammissibilità dell'azione, in difetto di un'espressa previsione normativa, dovendosi ritenere che il rispetto del termine in questione condizioni solo la possibilità di retrodatare al momento del ricorso per istruzione preventiva gli effetti sostanziali e processuali dell'azione di responsabilità.
3.5 La stessa compagnia di assicurazione contesta la propria “legittimazione passiva” richiamando la clausola 25.7 della polizza n. 2015RCG00100-642148, invocata CP_2 dalla chiamante a sostegno della domanda di garanzia spiegata. Detta clausola prevederebbe un'ipotesi di inoperatività della copertura assicurativa che la compagnia ritiene pertinente al caso in esame. Infatti la clausola in discorso, nell'affermare che “la polizza vale anche per la responsabilità civile che possa gravare sull'UR per danni derivanti … da dispositivi medici e protesi”, contempla un'espressa eccezione “per le responsabilità che incombano sul produttore se diverso dall'UR”.
24 Nella prospettazione attorea – unica che va considerata ai fini della verifica della legittimazione della terza chiamata in garanzia – la colpa ascrivibile all'assicurata
[...]
non consiste, evidentemente, nella responsabilità incombente sul produttore bensì CP_1 in quella dell'utilizzatore del prodotto difettoso, per la mancata adozione nella necessaria diligenza. Il fatto che sia chiamata a rispondere dei danni per cui è causa Controparte_1 in concorso con il produttore, ai sensi dell'art. 2055 c.c. non può essere considerato valido motivo per ritenere applicabile la causa di inoperatività della polizza invocata dalla chiamata.
3.6 Ritiene che la perizia del collegio peritale Controparte_2 investito della consulenza tecnica ex art. 696 bis c.p.c. sarebbe “contraddittoria e non esaustiva” nelle risposte fornite ai quesiti e chiede, per questo, che venga disposta la rinnovazione o integrazione della consulenza.
La perizia 6.2.2023 è, in realtà, adeguatamente motivata e fornisce al Tribunale un quadro conoscitivo delle questioni tecnico-scientifiche sottese alla fattispecie per cui è causa più che sufficiente per l'esame delle domande ed eccezioni delle parti. Non è quindi necessario un approfondimento delle indagini tecniche condotte, né tantomeno una nuova CTU.
4. Nesso causale
E' incontestato che abbia contratto un'infezione da YC Parte_13
ER, come accertato a seguito di biopsia epatica del 29.3.2017. L'intervento cui era stata sottoposta presso l' di Vicenza il 14.5.2015 era Parte_13 Controparte_13 stato eseguito “a cuore aperto” e praticato con ricorso alla circolazione extracorporea (CEC) ed in ipotermia generale, ottenuta mediante l'impiego di dispositivi di raffreddamento/riscaldamento (Heater-Cooler Units, HCU). L'effettuazione di un intervento chirurgico a torace aperto, con ricorso a circolazione extracorporea e HCU, nei sei anni precedenti all'insorgenza dei sintomi dell'infezione costituisce, secondo le indicazioni
25 rilasciate dal Ministero della Salute, in linea con quelle del Centro europeo per la prevenzione e il controllo della malattie (ECDC), un criterio di esposizione rilevante per il riconoscimento dei casi di infezione da YC ER (la quale si sviluppa un periodo di incubazione compreso tra i 3 e i 72 mesi). Difatti, riferisce la CTU, alla data di stesura della stessa oltre 120 casi di infezione da YC ER in Europa erano stati associati all'impiego di dispositivi HCU durante interventi cardiochirurgici.
Il collegamento tra l'infezione invasiva cardiovascolare da YC ER e pregressi interventi di chirurgia cardiotoracica era già stato evidenziato nella letteratura scientifica fin dal 2011. Nel luglio 2014, la produttrice dei dispositivi HCU in uso presso l'Ospedale civile di Vicenza – al tempo denominata (oggi Controparte_8
) – aveva diffuso un avviso relativo ai rischi infettivi connessi Parte_10 agli interventi di cardiochirurgia. Ad aprile 2015 l'ECDC ha pubblicato un documento di
Rapid Risk Assesment volto a migliorare ed aumentare la vigilanza degli operatori sanitari e del personale addetto alla manutenzione e monitoraggio dei dispositivi di riscaldamento/raffreddamento utilizzati in sala operatoria. A pochi giorni dall'intervento di
, il 3.6.2015, ha inviato agli utilizzatori dei dispositivi HCU Parte_13 Parte_11 un ulteriore avviso nel quale si dà atto del rischio che una inadeguata prassi di disinfezione e manutenzione dei macchinari possa favorire la formazione di un biofilm e che, una volta avvenuta la colonizzazione, i batteri possano diffondersi sotto forma di aerosol al momento dell'attivazione del dispositivo HCU.
I dati scientifici riportati, confrontati con il caso di , fanno ritenere Parte_13 ragionevolmente provato il nesso causale tra l'infezione che ha portato la paziente alla morte e l'intervento cardiochirurgico del 14.5.2015. Ciò benché non sia stato identificato il dispositivo specificamente utilizzato per la paziente e non siano stati eseguiti rilievi successivi sui tre dispostivi, tutti di produzione , in uso nella sala operatoria al momento Pt_11 dell'intervento.
26 L'infezione contratta (che, secondo le Raccomandazioni del Ministero della Salute del
9.1.2019, comporta un tasso di mortalità superiore al 50%) ha costituito la causa del decesso di , benché una lesione epatica conseguente alla biopsia effettuata presso Parte_13
l'Ospedale San Bortolo (al fine di individuare il batterio responsabile dell'infezione) abbia contribuito allo scadere delle condizioni generali della paziente, “amplificando certamente
l'insufficienza multiorgano causata dalla micobatteriosi disseminata” (pag. 83 CTU).
5. Responsabilità dei convenuti
5.1 Al momento dell'operazione cardiochirurgica cui venne sottoposta Parte_13 era già noto, come detto, lo specifico rischio infettivo correlato all'uso dei dispositivi HCU nel corso di simili operazioni. Poiché l'insorgenza della patologia costituisce sviluppo causale di tale rischio, l'indagine circa la responsabilità colposa dei convenuti, cui viene chiesto il risarcimento del danno, consiste nella verifica circa le misure di prevenzione che potevano e dovevano essere adottate dai soggetti a ciò demandati per evitare il contagio
L'onere di provare l'adozione di misure adeguate grava sui convenuti. Ciò vale, con riguardo ad , in ragione della presunzione legale di cui all'art. 1218 c.c., che Controparte_1 impone alla struttura medica di essersi trovata nell'impossibilità in concreto di dare esatta esecuzione alla “prestazione di protezione direttamente e immediatamente riferibile al singolo paziente interessato” (Cass. n. 5490/23, rv. 666812). Vale, tuttavia, anche per
, chiamata a rispondere dei danni per cui è causa a titolo Parte_10 extracontrattuale. L'azienda ha infatti immesso sul mercato un dispositivo sanitario rivelatosi altamente insicuro e fonte di danni per gli utilizzatori e, pur essendo nelle condizioni di assumere i provvedimenti necessari a scongiurare il protrarsi degli eventi dannosi, ha operato tardivamente e in modo inadeguato, omettendo di fornire, a coloro che avevano in dotazione i dispositivi in questione, indicazioni sufficientemente complete per garantire la sicurezza degli interventi chirurgici.
27 Il danneggiato da un'infezione contratta in ambiente ospedaliero che agisce a titolo extracontrattuale è onerato, ex art. 2697 c.c., di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., incluso l'elemento soggettivo della colpa. Poiché la prova relativa a quest'ultimo elemento ha ad oggetto la mancata adozione di misure precauzionali atte ad evitare il contagio, essa non può essere agevolmente fornita dal paziente danneggiato, per il quale non sono disponibili i dati relativi all'adozione di tali cautele. In ragione di ciò è lecito il ricorso al principio della vicinanza della prova, che permette al danneggiato di fornire la prova che gli incombe mediante presunzioni semplici.
Nel presente caso, una volta dimostrato, come si è detto, che l'infezione letale è stata contratta della paziente a causa dell'utilizzo in sala operatoria dei macchinari HCU di produzione può presumersi la colpa dei soggetti investiti del compito di prevenire il CP_14 contagio, a meno che questi, mediante le prove da loro offerte, non contrastino la valenza e l'efficacia probatoria delle presunzioni operanti in favore dell'attore, dimostrando di avere fatto tutto quanto era nella loro possibilità per evitare il prodursi del danno. In questo senso si
è espressa Cass. SSUU n. 582/08 (in tema di contagio a seguito di trasfusioni con sangue infetto) e, nei medesimi termini, Cass. n. 35062/24 (rv. 673237).
Anche con riguardo a gli attori deducono una responsabilità aquiliana. Parte_11
L'azienda era responsabile della manutenzione e pulizia periodica dei dispositivi e perciò, nel senso indicato, era tenuta a dimostrare di avere operato con la necessaria diligenza per evitare la formazione e diffusione, nei dispositivi HCU, del batterio che ha aggredito la paziente.
5.2 assume di non avere colpe per avere confidato che le operazioni di Controparte_1 pulizia e manutenzione periodica poste in essere da fino a poco prima Parte_11 dell'intervento su avessero messo in sicurezza i dispositivi. Trascura tuttavia di Parte_13 considerare come già da anni la letteratura scientifica segnalasse il diffondersi di infezioni
(con manifestazioni anche di molto successive all'intervento, atteso il considerevole periodo di latenza) correlate ad operazioni di cardiochirurgia (la CTU cita uno studio di e Per_2
28 altri del 2013) e, soprattutto, non valorizza come dovuto l'allerta pervenuto nel luglio 2014 dalla produttrice . In tale avviso veniva segnalato il rischio infettivo identificato e Pt_11 raccomandata la revisione delle procedure igieniche e l'adozione di misure di pulizia, disinfezione e manutenzione. L'avviso in questione è stato pubblicato anche dal Ministero della Salute nel febbraio 2015 ed stato seguito da un'ulteriore segnalazione urgente di rischio proveniente dall'ECDC.
L'azienda sanitaria non ha provato di essersi uniformata a queste raccomandazioni, così mancando di superare la presunzione di colpa a suo carico di cui si è detto. Non può sostenere di non essere stata sufficientemente informata del rischio, sia per l'estrema delicatezza del settore di intervento interessato (e la conseguente necessità di un costante aggiornamento in ordine ai rischi correlati, come registrati dalla comunità medico-scientifica internazionale), sia per gli avvisi pervenuti dal produttore e da organismi pubblici di vigilanza.
La gravità dei rischi segnalati non consentiva, evidentemente, ad di Controparte_1 rinviare l'adozione delle cautele ai periodici interventi della ditta incaricata della manutenzione, essendo espressamente raccomandata l'adozione di interventi non procrastinabili.
Nemmeno può giustificarsi l'inerzia dell' in ragione della mancata prova CP_1 dell'efficacia delle misure di prevenzione e disinfezione raccomandate da . Può infatti Pt_11 ragionevolmente ritenersi che la corretta adozione di tali prassi, anche se non risolutiva, avrebbe ridotto il rischio di infezioni. E' invero inescusabile il fatto che l'azienda sanitaria, a fronte di segnali di allarme così significativi e in presenza di un rischio ancora non del tutto accertato nelle sue dimensioni, non abbia reagito prontamente. Solo nel febbraio 2017 risulta che il direttore dell'UOC di cardiochirurgia abbia chiesto, alfine, la sostituzione dei tre gruppi
HCU OR in uso nel reparto.
29 5.3 si difende sottolineando di avere tempestivamente Parte_10 informato gli utilizzatori dei rischi connessi ai dispositivi HCU, fornendo loro informazioni utili alla prevenzione e offrendo attività formativa per gli operatori. Essa deduce che, ove si fosse diligentemente uniformata alle proprie istruzioni, l'infezione non Controparte_1 si sarebbe verificata.
In realtà non vi è prova di ciò e dalla CTU non si ricava questo dato. La relazione del collegio peritale (pagg. 79 e seguenti) afferma, invece, che:
− non vi sono prove scientifiche univoche per ritenere che le misure di disinfezione e monitoraggio raccomandate avrebbero effettivamente evitato o intercettato le contaminazioni batteriche;
− è lecito ritenere che l'adozione di tali misure avrebbe consentito di ridurre il rischio infettivo per il paziente e la precoce individuazione dei generatori termini contaminati, con conseguente loro dismissione;
− considerata la gravità e complessità del problema, la mera trasmissione di alert da parte del produttore appare inadeguata a fronteggiare il rischio, essendo invece necessario “un supporto tecnico specifico, se non un monitoraggio da parte della Ditta degli adempimenti richiesti” (pagg. 84-85).
Le valutazioni del collegio peritale sono coerenti con le informazioni raccolte ed espresse nella relazione e con la documentazione (anche scientifica) richiamata in essa.
Il presentarsi di un rischio, così potenzialmente rilevante, connesso all'utilizzo dei dispositivi
HCU avrebbe richiesto un intervento molto più efficace ed incisivo del gruppo . Non Pt_11 essendovi certezze in ordine all'efficacia delle misure suggerite, l'azienda avrebbe dovuto verificare in loco i risultati delle operazioni di disinfezione e raccomandare la sospensione dell'utilizzo dei macchinari in questione prima del loro completo controllo, verificando anche l'adozione di un rigoroso meccanismo di monitoraggio.
30 5.4 sostiene di essere stata incaricata unicamente della disinfezione Parte_11 delle superfici degli scambiatori - e non della disinfezione microbiologica – vale a dire di interventi inidonei, da soli, a contrastare la formazione di biofilm all'interno dei dispositivi, essendo tale risultato ottenibile solo a seguito di una corretta manutenzione ordinaria e disinfezione dei circuiti d'acqua, demandata all'azienda sanitaria.
La difesa non appare idonea a discolpare la convenuta. I rapporti di intervento dimessi (doc. 6
) dimostrano come provvedesse, in occasione dei periodici accessi, Controparte_1 Pt_11 alla “disinfezione delle vasche” e alla pulizia “interna-esterna” dell'apparecchiatura, attestando, all'esito, l'assenza di danni o “contaminazioni”. Il ruolo dell'azienda coinvolgeva, quindi, anche il rischio di contaminazione del dispositivo e prevedeva operazioni di disinfezioni che, evidentemente, non possono ritenersi estranee al rischio infettivo concretizzatosi con l'infezione contratta dalla paziente CC. Il manifestarsi di uno specifico allarme di rischio infettivo correlato all'utilizzo dei dispositivi HCU, inoltre, avrebbe dovuto indurre anche all'adozione di interventi ben più Parte_11 incisivi rispetto all'ordinario svolgersi dei programmi di manutenzione periodica.
5.5 In mancanza di elementi utili a definire una diversa ripartizione delle quote di responsabilità tra i concorrenti, esse si presumono uguali, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 2055 c.c.
6. Responsabilità di Controparte_3
è l'azienda che ha venduto gli scambiatori HCU di produzione ad Controparte_3 Pt_11
, senza fornire assistenza per il periodo susseguente. E' stata chiamata in Controparte_1 causa dalla compratrice per essere considerata responsabile, eventualmente pro quota ex art. 2055 c.c., del danno dedotto da parte attrice.
31 Per quanto detto, al tempo in cui sono avvenute le vendite dei macchinari HCU per cui è causa (2004, 2009, 2012) non vi era piena cognizione della loro pericolosità, connessa all'elevato rischio di contaminazione. Tale considerazione, che non è stata contestata da alcuna parte, esclude ogni profilo di colpa a carico della venditrice, la quale è rimasta coinvolta nella vicenda solo nel momento della vendita. Anche a volere invocare la disciplina sulla garanzia imposta al venditore dagli artt. 1490 c.c. e seguenti, è sufficiente considerare che, avendo la causa ad oggetto una domanda risarcitoria, vale quanto previsto dall'art. 1494
c.c., secondo il quale l'obbligo risarcitorio del venditore è escluso ove sia dimostrato che egli ignorava senza colpa i vizi della cosa.
Va quindi esclusa la fondatezza degli addebiti mossi ad Controparte_3
7. Garanzia di Controparte_2
La polizza sottoscritta da n. 8, per le ragioni già indicate, copre il rischio CP_1 relativo ai danni causati da infezione nosocomiale. E' pertanto fondata la pretesa di
[...]
di essere tenuta indenne dalle somme riconosciute a suo carico come spettanti a CP_1 parte attrice.
Vanno applicate le diverse limitazioni di polizza cui fa riferimento la compagnia: ovvero la clausola di auto-assicurazione S.I.R. e la franchigia speciale, entrambe per un importo di €
500.000,00. Sul punto la chiamante non ha sollevato contestazioni.
Per il resto le domande della compagnia appaiono inammissibili in quanto esplorative e prive di riscontro – ci si riferisce alle eccezioni relative alla possibile applicazione della franchigia aggregata annuale prevista in polizza e dell'art. 1910 c.c. – o non corredate dalla dimostrazione di un attuale interesse della parte alla pronuncia sollecitata (in tal senso è la domanda di accertamento della responsabilità di personale sanitario non meglio identificato, ai fini di una futura azione di rivalsa).
32
8. Quantum debeatur
aveva, al momento del decesso, 60 anni ed era in pensione. Conviveva Parte_13 con il marito , nato l'[...], e aveva due figli non conviventi: Parte_1 Parte_2
(n. 3.4.1973) e (n. 28.3.1972). Costoro erano coniugati,
[...] Parte_6 rispettivamente, con (n. 30.9.1973) e (n. 22.1.1972). Parte_9 Parte_3 Parte_2
(residente nello stesso immobile dei genitori, anche se in una diversa unità abitativa) e
[...] sono genitori di (n. 1.7.2005) e (n. Parte_9 Parte_1 Parte_4
13.6.2009), conviventi con i genitori. e sono genitori di Parte_6 Parte_3
(n. 7.1.2003) e (n. 30.6.2006). (n. Parte_7 Parte_12 Parte_5
11.11.1946) e (n. 31.7.1951) sono sorelle di . Parte_8 Parte_13
8.1 Danno da perdita del rapporto parentale
Gli attori, quali prossimi congiunti della defunta, hanno diritto ad essere risarciti del pregiudizio conseguente alla perdita del rapporto parentale per la lesione della relazione che li legava alla congiunta. La prova di tale danno può evincersi in via presuntiva dal legame familiare. Al fine di garantire l'uniformità di giudizio in casi analoghi, tale voce di danno va liquidata seguendo una tabella basata sul "sistema a punti" previsto dalle tabelle in uso nel
Tribunale di Milano.
I criteri che debbono essere considerati, e valorizzati in termini di “punti” nel sistema delle tabelle milanesi, sono la natura del rapporto tra l'attore e il congiunto deceduto, l'età del congiunto danneggiato, l'età della vittima, la convivenza, l'abitazione nello stesso stabile, il numero dei familiari compresi nel nucleo familiare primario e la qualità della relazione (Cass.
n. 10579/21, rv. 661075; n. 26300/21, rv. 662499).
Seguendo tali parametri possono essere assegnati i seguenti punteggi:
1. attore 2. qualità 3.
33 4. 5. età
6. età
7. convivenza/
8. n°
9. relazione congiunto vittima medesimo familiari stabile
10.
11. coniuge 12. 8 13. 16 14. 16 15. 12 16. 20 Pt_1
SC
17.
18. figlio 19. 18 20. 16 21. 8 22. 12 23. 15 Pt_1
GE
24.
25. figlio 26. 18 27. 16 28. 0 29. 12 30. 15 Pt_1
Pt_6
31.
32. nipote 33. 20 34. 10 35. 8 36. 12 37. 15 Pt_1
Parte_1
38.
39. nipote 40. 20 41. 10 42. 8 43. 12 44. 15 Pt_1
RA
45. ST 46. nipote 47. 20 48. 10 49. 0 50. 12 51. 15
Pt_7
52. ST
53. nipote 54. 20 55. 10 56. 0 57. 12 58. 15
Pt_12
59. CC
60. sorella 61. 8 62. 10 63. 0 64. 14 65. 15
Carolina
66. CC
67. sorella 68. 8 69. 10 70. 0 71. 14 72. 15
Parte_8
Da quanto sopra deriva la seguente liquidazione monetaria:
73. attore 74. qualità 75. totale 76. valore 77. totale dovuto per la lesione del rapporto
34 punti punto parentale
78. Tangredi
79. coniuge
80. 72 81. 3.911,00 82. 281.592,00
Parte_1
83. Tangredi
84. figlio
85. 69 86. 3.911,00 87. 269.859,00 GE
88. Tangredi
89. figlio
90. 61 91. 3.911,00 92. 238.571,00
Pt_6
93.
94. nipote Pt_1
95. 65 96. 1.698,00 97. 110.370,00
Parte_1
98. Tangredi
99. nipote
100. 65 101. 1.698,00 102. 110.370,00
Pt_4
103. ST
104. nipote
105. 57 106. 1.698,00 107. 96.786,00 NA
108. ST
109. nipote
110. 57 111. 1.698,00 112. 96.786,00
Pt_12
113. CC
114. sorella
115. 47 116. 1.698,00 117. 79.806,00
Pt_5
118. CC
119. sorella
120. 47 121. 1.698,00 122. 79.806,00
Parte_8
Non viene liquidata questa voce di danno in favore degli affini e Parte_9 Pt_3
dovendosi limitare il riconoscimento della rilevanza della lesione in discorso ai
[...] congiunti più prossimi, legati da rapporto parentale con la vittima.
Con riguardo alla nipote viene dedotto un danno biologico iure proprio che, Parte_7 tuttavia, non può dirsi provato, mentre la richiesta CTU è inammissibile in quanto esplorativa.
35
8.2 Danno patrimoniale iure proprio
ha documentato (docc. da 12 a 24) di avere sostenuto spese dovute alla Parte_1 malattia e al decesso della moglie, maturando così il diritto ad essere risarcito del corrispondente danno patrimoniale.
Trattasi delle seguenti spese:
spese funerarie 4.094,70
opere cimiteriali 1.130,00
loculo 3.135,00
necrologio 955,00
luce votiva 40,00
perizie mediche stragiudiziali 4.148,00
assistenza autopsia 1.632,00
CTP 6.000,00
badante 1.270,92
totale 22.405,62
8.3 Danno terminale e danno biologico temporaneo iure hereditatis
Il coniuge della vittima, , ed i figli e Parte_1 Parte_2 Parte_6 agiscono anche quali eredi di per richiedere il risarcimento del danno Parte_13 che la congiunta ha patito nel lasso di tempo intercorso tra il palesarsi della patologia (il
18.4.2017, allorché è stata diagnosticata l'infezione) e il decesso (6.8.2019). In quel periodo
è stata più volte ricoverata presso l'ospedale di Vicenza, manifestando sintomi Parte_13 ingravescenti e sopportando le conseguenze del progressivo deperimento delle sue condizioni.
Fin dall'aprile del 2017, come emerge dalla CTU (pagine 55/57), ha manifestato Parte_13 sintomi e assunto farmaci in relazione all'infezione diagnosticata. Dimessa il 23.6.2017, la paziente è stata nuovamente ricoverata già nel mese di luglio 2017, poi ancora tra agosto e settembre dello stesso anno e in seguito, numerose volte, a maggio 2018, marzo 2019, maggio
2019 e infine giugno 2019.
36 Per la lunga malattia, determinata dalle conseguenze dell'illecito, ha maturato il Parte_13 diritto ad essere risarcita da parte dei responsabili nella misura da determinarsi, anche in questo caso, facendo ricorso alle tabelle milanesi, che indicano in € 115,00 il valore medio giornaliero da liquidarsi per il danno alla salute temporaneo.
Nell'ultimo periodo della vita di ella, si può presumere (non risultando Parte_13 che sia venuta meno la lucidità della paziente ed essendo nota la mortalità associata all'infezione contratta), deve avere compreso che ogni possibilità di guarigione era venuta meno e quale fosse l'esito non più evitabile della malattia. Ci riferisce, in particolare, agli ultimi 90 giorni di vita, interessati dagli ultimi due ricoveri presso il reparto di Malattie
Infettive dell'Ospedale di Vicenza, di cui dà conto la relazione peritale a pagina 57. Per tale periodo è dovuto il risarcimento del danno terminale, consistente nel pregiudizio biologico e morale che patisce il soggetto consapevole della prossima morte. E' una voce di danno onnicomprensiva, che ricomprende ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente e assorbe perciò qualsiasi pregiudizio non patrimoniale patito nel lasso di tempo interessato, impedendo, per quel periodo, una separata liquidazione del danno biologico temporaneo. Tenuto conto dei valori indicativi contenuti nelle tabelle milanesi, può essere riconosciuto, a tale titolo, un risarcimento pari ad € 95.000,00.
Quanto al danno biologico temporaneo per il lasso di tempo antecedente al periodo terminale
(750 giorni), va riconosciuto un risarcimento di € 86.250,00 (115 X 750). In complesso, il danno non patrimoniale iure hereditario viene liquidato in € 181.250,00.
8.4 Rivalutazione e interessi
Gli importi relativi al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e al risarcimento dei danni iure hereditario sono stati liquidati a valori attuali. I relativi importi vanno quindi devalutati dalla data del decesso di e maggiorati con la Parte_13
37 rivalutazione e gli interessi legali maturati sulla somma via via rivalutata annualmente, fino al saldo.
Le somme dovute a titolo di danno patrimoniale vanno invece maggiorate con la rivalutazione e gli interessi legali maturati sulla somma via via rivalutata annualmente, dalla data riportata nei documenti che comprovano le relative spese (docc. da 12 a 24 di parte attrice) al saldo.
9. Conclusioni e spese
Non sono meritevoli di ammissione le istanze istruttorie sulle quali insistono le parti, inammissibili in quanto relative a circostanze documentali o volte ad ottenere dal teste una valutazione.
Parte attrice vede accolta la propria domanda risarcitoria nei confronti delle tre parti convenute, le quali vanno pertanto condannate, ciascuno per la quota di un terzo, a rifondere gli attori delle spese del procedimento di ATP e del presente giudizio. Le spese vengono liquidate in considerazione del valore e della complessità della causa.
soccombe nei confronti della chiamata e va Controparte_1 Controparte_3 condannata a rifondere alla stessa le spese di difesa.
è invece soccombente nei confronti della Controparte_2 chiamante , cui deve rifondere pertanto le spese di difesa. Controparte_1
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) condanna e Controparte_1 Parte_10 [...]
in solido, a pagare: Parte_11
a. a (n. 8.9.1944), , Parte_1 Parte_2 Parte_6
, , Parte_5 Parte_8 Parte_7 Parte_12
38 (n. 1.7.2005) e le somme indicate, per Parte_1 Parte_4 ciascuno di loro, come “totale dovuto per la lesione del rapporto parentale”, nella tabella di cui in motivazione;
b. a (n. 8.9.1944) l'importo di € 22.405,62, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale iure proprio;
c. a (n. 8.9.1944), e , Parte_1 Parte_2 Parte_6 quali eredi di , la somma di € 181.250,00; Parte_13 con le maggiorazioni per interessi e rivalutazione indicate in motivazione;
2) dichiara, ai fini dell'art. 2055 comma 2 c.c., che il debito risarcitorio di cui sopra si ripartisce, nei rapporti interni, tra Controparte_1 Parte_10
e in quote uguali;
[...] Parte_11
3) rigetta le domande proposte nei confronti di Controparte_3
4) liquida in favore degli attori, a titolo di spese di difesa per il presente giudizio, considerato l'aumento dei compensi ex art. 4 comma 2 DM 55/2014, l'importo di €
68.000,00 per compensi ed € 1.713,00 per esborsi, oltre a rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
5) liquida in favore degli attori, a titolo di spese di difesa per il procedimento n. 2479/20
R.G., considerato l'aumento dei compensi ex art. 4 comma 2 DM 55/2014, l'importo di € 6.500,00 per compensi ed € 296,00 per esborsi, oltre a rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
6) condanna e Controparte_1 Parte_10 [...]
ciascuno per la quota di un terzo, a rifondere a parte attrice gli importi Parte_11 liquidati nei due capi che precedono, con distrazione in favore del procuratore degli attori;
7) condanna a rifondere a le spese di Controparte_1 Controparte_3 difesa liquidate, per il presente giudizio, in € 11.000,00 per compensi e, per il procedimento n. 2479/20 R.G., in € 3.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
39 8) condanna a tenere indenne Controparte_2 [...]
dalle somme cui la stessa viene qui condannata, comprese quelle per Controparte_1 la rifusione alle controparti delle spese di lite, con le limitazioni di polizza previste a titolo di auto-assicurazione S.I.R. e di franchigia speciale;
9) condanna a rifondere a Controparte_2 Controparte_1
le spese di difesa liquidate, per il presente giudizio, in € 29.000,00 per
[...] compensi e, per il procedimento n. 2479/20 R.G., in € 3.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 23 ottobre 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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