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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 533/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TU GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2381/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240045509778000 IVA-ALIQUOTE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240045509778000 IVA-ALIQUOTE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre avverso la cartella di pagamento n. 10020240045509778 per l'importo di
€ 1276.81 a titolo di Iva 2017 e 2018
Ha eccepito la prescrizione del tributo.
Si è costituita l'Agenzia riscossione;
l'agenzia delle entrate è stata chiamata in causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
I tributi erariale soggiacciono alla prescrizione decennale.
La prescrizione quinquennale delle sanzioni è stata interrotta dall'ultimo pagamento del rateizzo dal quale la ricorrente è decaduta (2022) il che ha impedito la prescrizione anche degli accessori (Cass. n. 16797 del
23.06.2025; Cass., sent. n. 3347 dell'08.02.2017).
Detta richiesta ha valenza di riconscimento del debito erariale anche riguardo all'annualità 2018.
Il ricorso è quindi respinto e con aggravio delle spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento di € 300,00 a titolo di spese.
Salerno, 16.1.2026.
Il Giudice
SE OR
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TU GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2381/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240045509778000 IVA-ALIQUOTE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240045509778000 IVA-ALIQUOTE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre avverso la cartella di pagamento n. 10020240045509778 per l'importo di
€ 1276.81 a titolo di Iva 2017 e 2018
Ha eccepito la prescrizione del tributo.
Si è costituita l'Agenzia riscossione;
l'agenzia delle entrate è stata chiamata in causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
I tributi erariale soggiacciono alla prescrizione decennale.
La prescrizione quinquennale delle sanzioni è stata interrotta dall'ultimo pagamento del rateizzo dal quale la ricorrente è decaduta (2022) il che ha impedito la prescrizione anche degli accessori (Cass. n. 16797 del
23.06.2025; Cass., sent. n. 3347 dell'08.02.2017).
Detta richiesta ha valenza di riconscimento del debito erariale anche riguardo all'annualità 2018.
Il ricorso è quindi respinto e con aggravio delle spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento di € 300,00 a titolo di spese.
Salerno, 16.1.2026.
Il Giudice
SE OR