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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/02/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Terza Civile
in composizione monocratica
in persona del Giudice dott.ssa Luisa INTINI
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4222/ 2020 R.G. ;
promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MASSIMO MAURIZIO DI BELLA, in forza di procura speciale in atti;
-PARTE ATTRICE-
contro
:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Email_1 C.F._2
dall'Avv. , in forza di procura speciale in atti;
contro
:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Email_1 C.F._2
dagli Avv.ti Carla Maria Trombetta e Cesare Salmè, in forza di procura speciale in atti;
1 -PARTE CONVENUTA-
avente per oggetto: divisione;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per Parte Attrice : come da nota di precisazione delle conclusioni del
10.10.24
Per Parte Convenuta: come da nota di precisazione delle conclusioni del 10.10.24
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_2
convenuto in giudizio il fratello chiedendo: CP_1
“- preliminarmente ritenere e dichiarare l'istante, giusta atto di
donazione notar del 12.05.1982 rep. 16212 e successiva Per_1
sentenza n. 1477/95 emessa in data 07.04.1995 dal Tribunale di
Catania, esclusiva proprietaria del locale garage e della casa terrana siti
in Nicolosi via Dusmet fol. 30 part. 1653 sub 1-2 e del terreno ove
insisteva il fabbricato diruto di cui alla p.lla 2655 fol. 30 e che alcun
diritto sui predetti beni in proprietà esclusiva, vantano terzi e men che
meno il convenuto, facendo cessare, eventuali molestie e turbative al suo
pieno diritto;
- Previa ctu, procedere allo scioglimento della comunione dei beni
della istante in comproprietà col fratello derivante dalla CP_1
successione di costituita dai beni fol. 30 part. 2240, da Persona_2
dividere al 50% e dalla corte da dividere in 3/8 in favore di Parte_2
ed in 5/8 in favore di , con ingresso comune in via Mazzaglia CP_1
2 n. 1, giusta quota pervenuta in virtù della sentenza n. 1477/95 emessa in
data 7.4.95 dal Tribunale di Catania e del testamento di Persona_2
(rep. 250 del 28.03.1996), procedendo alla formazione delle quote in
natura ed, in caso di differenza di valore, a dei conguagli in denaro,
tenendo conto nella formazione delle quote, che la part. 2240 confina con
la particella 1653 della istante e che i fabbricati di cui a detta ultima
particella, essendo a piano terra, hanno necessità per il loro miglior
godimento di avere attribuita la parte di corte antistante i fabbricati
medesimi”.
Parte convenuta, costituitasi in giudizio oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione, non si è opposta alla divisione, chiedendo, tuttavia di limitare lo scioglimento della comunione all'immobile sito in Nicolosi, censito in catasto al fg. 30, p.lla 2240 “nello
stato di fatto in cui oggi si trova comprendente la particella 1653 sub 2, in
misura pari al 50% tra le parti in causa, e della corte comune da dividere
nella misura di 3/8 in favore di e 5/8 in favore di Parte_2 [...]
”; CP_1
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto di essere proprietaria esclusiva dell'immobile sito a Nicolosi, via Dusmet n. 31/A (oggi n 19)
censito in catasto al fg. 30/E p.lle n. 1653 e 2655 in forza di donazione proveniente dal padre con atto pubblico del 12.5.82, Persona_3
rep. 16212, racc. 3991 a rogito notaio (di fatto non Persona_4
prodotto, atteso che in atti consta solo la donazione in favore di giusto atto pubblico del 12.5.82, rep. 16213, racc. Persona_2
3 3992 a rogito notaio , allegato all'atto di citazione sub Persona_4
doc. 5).
Con sentenza n. 1477/95 del Tribunale di Catania, resa all'esito di un giudizio di divisione promosso da un fratello delle parti, a Pt_2
era stato assegnato l'immobile già oggetto di donazione oltre che
[...]
¼ della corte antistante comune a tutti gli altri fratelli, con obbligo della stessa di corrispondere ai coeredi i conguagli ivi previsti.
Ad invece, era stata attribuita l'area libera CP_1
sovrastante l'immobile sito a Nicolosi, via Dumet n. 31 e 31/A, oltre ad
¼ indiviso della corte comune. Egli, inoltre, in data 27.1.14, aveva acquistato i beni ereditari della germana e, segnatamente, CP_2
l'area soprastante la casa terrana sita in Nicolosi, via Dusmet n.33,
nonché un ulteriore quarto del cortile.
Entrambe le parti, inoltre, avevano acquisito in parti uguali in forza di successione testamentaria di l'ulteriore quarto del Persona_2
cortile e l'immobile sito in Nicolosi, via Dusmet n.33, censito in catasto al fg. 30/E, p.lla 2240.
L'attrice, infine, ha dato atto di avere eseguito il frazionamento catastale del bene censito al catasto di Nicolosi al fg. 30/E, p.lla 1653,
scindendola nella p.lla 1653 sub 1 cat. A/3 (che identifica l'abitazione) e sub 2 cat. C/6 (che identifica il garage).
Sulla scorta delle superiori considerazioni ha proposto la domanda di divisione sopra meglio esplicata, chiedendo anche il rimborso di spese di manutenzione dei beni comuni non meglio specificate e documentate.
4 In via preliminare si rileva che parte convenuta, CP_1
nonostante si sia costituito in giudizio tardivamente non è incorso in alcuna decadenza, atteso che non ha formulato alcuna domanda riconvenzionale, in quanto si è, di fatto, limitato a contestare che la proprietà dell'immobile censito in catasto alla p.lla 1653 sub 2 sia di proprietà esclusiva della sorella dal momento che, secondo Parte_2
la sua prospettazione, costituirebbe parte dell'originaria p.lla 2240; il tutto al fine di limitare la domanda di divisione alla sola particella da ultimo citata.
Sempre in via preliminare, si osserva che non può essere esaminata la documentazione prodotta da successivamente al CP_1
deposito della memoria istruttoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c., in quanto tardiva.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che la domanda di accertamento della proprietà esclusiva in capo a Parte_2
dell'immobile sito a Nicolosi, censito in catasto alla p.lla 1653 sub 1 e 2
e p.lla 2655, deve trovare accoglimento, atteso che è stata versata in atti la sentenza del Tribunale di Catania n. 1477/95, resa all'esito di un giudizio di divisione ereditaria dei beni pervenuti alle odierne parti
(entrambe parti del giudizio conclusosi con la pronuncia in esame) e agli altri fratelli germani in forza della successione paterna, con la quale,
previo versamento del conguaglio ivi determinato ex art. 747 c.c., è stata attribuita all'attrice la proprietà esclusiva della “casa terrana di via
Dusmet n. 31 e 31/A di Nicolosi, con esclusione dell'area sovrastante, già
alla stessa donata, iscritta nel N.C.E.U. di Nicolosi alla partita 138, foglio
5 30/3, particelle 1653 e 2655”. (cfr. sentenza prodotta sub doc. 7 da parte attrice, pag. 3 e dispositivo).
Parte convenuta, invero, di fatto, ne ha ammesso la definitività,
atteso che ne ha invocato il contenuto per contestare la proprietà
esclusiva vantata da Parte_2
Il Tribunale, infatti, le ha attribuito la proprietà individuale sulla casa terrana di via Dusmet n. 31 e 31/A di Nicolosi, censita al fg. 30,
p.lla 1653, sub 1 e 2, oltre che del bene censito alla p.lla 2655.
Il successivo atto di frazionamento versato tempestivamente in atti dall'attrice sub doc 8 dimostra che in seguito, ossia il 9.10.2007 la medesima originaria p.lla 1653 è stata scissa nel sub 1, cat. A/3
(abitazione) e sub 2, cat. c/6 (garage).
Le superiori considerazioni impongono, quindi, di accogliere la domanda di accertamento della proprietà.
In senso contrario non può valere l'atto di variazione della titolarità
catastale versato in atti, risalente al 19.10.23, inidoneo a provare la proprietà.
Deve, invece, essere respinta la domanda di divisione.
Il CTU, infatti, nell'elaborato datato 18.3.22, ha evidenziato che lo stato dei luoghi riscontrato non coincideva “con le planimetrie catastali,
né nella conformazione né nell'estensione. La stessa porzione di 25 mq,
sui luoghi non aveva nessuna delimitazione o individuazione. Di tali
discrasie, il CTU ne ha chiesto contezza, ma nessuno degli astanti ne ha
saputo o voluto dare spiegazioni. Ad ogni modo, per eseguire la stima dei
cespiti per poi eseguirne la ripartizione, il consulente ha predisposto il
6 rilievo metrico degli immobili. Con l'ausilio dello strumento topografico
(guidato dal medesimo CTP di parte ricorrente), è stato rilevato l'intero
cortile, e questo aveva un'estensione di 198,47 mq (comprensiva la
superficie della stalla). Stante invece alla superficie riscontrabile dalle
planimetrie catastali, e quindi documenti ufficiali (a parte la forma non
coincidente con lo stato reale dei luoghi), questa misurava 83,70 mq…..
Ciò non di meno, dal rilievo dei luoghi, sono mancati porzioni di
cortile, la cui destinazione è poco chiara anche alle parti. Nelle planimetrie
allegate alla CTU, tali difformità sono state fatte notare alle parti, ed in
special modo ai rispettivi CTP” (cfr. elaborato peritale, pag. 2).
In sintesi, quindi, il bene presenta un'irregolarità catastale rilevante,
atteso l'estensione del cortile effettiva non coincide con quella riportata nelle planimetrie.
Tale difformità non consente di dare corso alla divisione.
L'art. 19 co. 14, d. P. R.. 78/2010, convertito, con modificazioni,
dalla L. 122/ 2010, infatti, è ostativo alla divisione di immobili privi della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie depositate in catasto (cfr. Cass. Civ., S.U. n.8230/2019 e n.25021/2019).
Tale preclusione si giustifica in considerazione della prevalenza dell'interesse pubblico all'ordinata trasformazione del territorio rispetto agli interessi della proprietà, che giustifica l'imposizione di precisi limiti all'autonomia privata, cui è stata sottratta la potestà di determinarsi validamente in ordine a beni urbanisticamente illeciti, i quali sono,
pertanto, divenuti incommerciabili. Ne consegue che alle odierne parti è
7 preclusa la realizzazione, per via giudiziaria, di un programma negoziale non altrimenti perseguibile, poiché illecito.
Il rigetto della domanda di divisione riveste carattere assorbente rispetto alla domanda di parte attrice volta ad ottenere la rifusione di spese asseritamente affrontate per la conservazione dei beni comuni,
senza alcuna specificazione.
Atteso l'accoglimento parziale della domanda di parte attrice, si ritengono sussistenti giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti e per porre le spese di CTU già liquidate con separato decreto a carico di entrambe le parti, in misura del 50%
ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta in capo a la proprietà esclusiva del Parte_2
garage e della casa terrana siti in Nicolosi, via Dusmet n. 30 e 31
(oggi 19), censiti in catasto al fg. 30, p.lla 1653 sub 1 e 2 e del fondo censito al catasto di Nicolosi al fg. 30, p.lla 2655;
2) respinge la domanda di divisione avanzata da Parte_2
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4) pone le spese di c.t.u. già liquidate con separato decreto definitivamente a carico di e in misura del Parte_2 CP_1
50% ciascuno
Catania, 10.2.25 il giudice
Dott.ssa Luisa INTINI
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Terza Civile
in composizione monocratica
in persona del Giudice dott.ssa Luisa INTINI
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4222/ 2020 R.G. ;
promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MASSIMO MAURIZIO DI BELLA, in forza di procura speciale in atti;
-PARTE ATTRICE-
contro
:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Email_1 C.F._2
dall'Avv. , in forza di procura speciale in atti;
contro
:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Email_1 C.F._2
dagli Avv.ti Carla Maria Trombetta e Cesare Salmè, in forza di procura speciale in atti;
1 -PARTE CONVENUTA-
avente per oggetto: divisione;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per Parte Attrice : come da nota di precisazione delle conclusioni del
10.10.24
Per Parte Convenuta: come da nota di precisazione delle conclusioni del 10.10.24
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_2
convenuto in giudizio il fratello chiedendo: CP_1
“- preliminarmente ritenere e dichiarare l'istante, giusta atto di
donazione notar del 12.05.1982 rep. 16212 e successiva Per_1
sentenza n. 1477/95 emessa in data 07.04.1995 dal Tribunale di
Catania, esclusiva proprietaria del locale garage e della casa terrana siti
in Nicolosi via Dusmet fol. 30 part. 1653 sub 1-2 e del terreno ove
insisteva il fabbricato diruto di cui alla p.lla 2655 fol. 30 e che alcun
diritto sui predetti beni in proprietà esclusiva, vantano terzi e men che
meno il convenuto, facendo cessare, eventuali molestie e turbative al suo
pieno diritto;
- Previa ctu, procedere allo scioglimento della comunione dei beni
della istante in comproprietà col fratello derivante dalla CP_1
successione di costituita dai beni fol. 30 part. 2240, da Persona_2
dividere al 50% e dalla corte da dividere in 3/8 in favore di Parte_2
ed in 5/8 in favore di , con ingresso comune in via Mazzaglia CP_1
2 n. 1, giusta quota pervenuta in virtù della sentenza n. 1477/95 emessa in
data 7.4.95 dal Tribunale di Catania e del testamento di Persona_2
(rep. 250 del 28.03.1996), procedendo alla formazione delle quote in
natura ed, in caso di differenza di valore, a dei conguagli in denaro,
tenendo conto nella formazione delle quote, che la part. 2240 confina con
la particella 1653 della istante e che i fabbricati di cui a detta ultima
particella, essendo a piano terra, hanno necessità per il loro miglior
godimento di avere attribuita la parte di corte antistante i fabbricati
medesimi”.
Parte convenuta, costituitasi in giudizio oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione, non si è opposta alla divisione, chiedendo, tuttavia di limitare lo scioglimento della comunione all'immobile sito in Nicolosi, censito in catasto al fg. 30, p.lla 2240 “nello
stato di fatto in cui oggi si trova comprendente la particella 1653 sub 2, in
misura pari al 50% tra le parti in causa, e della corte comune da dividere
nella misura di 3/8 in favore di e 5/8 in favore di Parte_2 [...]
”; CP_1
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto di essere proprietaria esclusiva dell'immobile sito a Nicolosi, via Dusmet n. 31/A (oggi n 19)
censito in catasto al fg. 30/E p.lle n. 1653 e 2655 in forza di donazione proveniente dal padre con atto pubblico del 12.5.82, Persona_3
rep. 16212, racc. 3991 a rogito notaio (di fatto non Persona_4
prodotto, atteso che in atti consta solo la donazione in favore di giusto atto pubblico del 12.5.82, rep. 16213, racc. Persona_2
3 3992 a rogito notaio , allegato all'atto di citazione sub Persona_4
doc. 5).
Con sentenza n. 1477/95 del Tribunale di Catania, resa all'esito di un giudizio di divisione promosso da un fratello delle parti, a Pt_2
era stato assegnato l'immobile già oggetto di donazione oltre che
[...]
¼ della corte antistante comune a tutti gli altri fratelli, con obbligo della stessa di corrispondere ai coeredi i conguagli ivi previsti.
Ad invece, era stata attribuita l'area libera CP_1
sovrastante l'immobile sito a Nicolosi, via Dumet n. 31 e 31/A, oltre ad
¼ indiviso della corte comune. Egli, inoltre, in data 27.1.14, aveva acquistato i beni ereditari della germana e, segnatamente, CP_2
l'area soprastante la casa terrana sita in Nicolosi, via Dusmet n.33,
nonché un ulteriore quarto del cortile.
Entrambe le parti, inoltre, avevano acquisito in parti uguali in forza di successione testamentaria di l'ulteriore quarto del Persona_2
cortile e l'immobile sito in Nicolosi, via Dusmet n.33, censito in catasto al fg. 30/E, p.lla 2240.
L'attrice, infine, ha dato atto di avere eseguito il frazionamento catastale del bene censito al catasto di Nicolosi al fg. 30/E, p.lla 1653,
scindendola nella p.lla 1653 sub 1 cat. A/3 (che identifica l'abitazione) e sub 2 cat. C/6 (che identifica il garage).
Sulla scorta delle superiori considerazioni ha proposto la domanda di divisione sopra meglio esplicata, chiedendo anche il rimborso di spese di manutenzione dei beni comuni non meglio specificate e documentate.
4 In via preliminare si rileva che parte convenuta, CP_1
nonostante si sia costituito in giudizio tardivamente non è incorso in alcuna decadenza, atteso che non ha formulato alcuna domanda riconvenzionale, in quanto si è, di fatto, limitato a contestare che la proprietà dell'immobile censito in catasto alla p.lla 1653 sub 2 sia di proprietà esclusiva della sorella dal momento che, secondo Parte_2
la sua prospettazione, costituirebbe parte dell'originaria p.lla 2240; il tutto al fine di limitare la domanda di divisione alla sola particella da ultimo citata.
Sempre in via preliminare, si osserva che non può essere esaminata la documentazione prodotta da successivamente al CP_1
deposito della memoria istruttoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c., in quanto tardiva.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che la domanda di accertamento della proprietà esclusiva in capo a Parte_2
dell'immobile sito a Nicolosi, censito in catasto alla p.lla 1653 sub 1 e 2
e p.lla 2655, deve trovare accoglimento, atteso che è stata versata in atti la sentenza del Tribunale di Catania n. 1477/95, resa all'esito di un giudizio di divisione ereditaria dei beni pervenuti alle odierne parti
(entrambe parti del giudizio conclusosi con la pronuncia in esame) e agli altri fratelli germani in forza della successione paterna, con la quale,
previo versamento del conguaglio ivi determinato ex art. 747 c.c., è stata attribuita all'attrice la proprietà esclusiva della “casa terrana di via
Dusmet n. 31 e 31/A di Nicolosi, con esclusione dell'area sovrastante, già
alla stessa donata, iscritta nel N.C.E.U. di Nicolosi alla partita 138, foglio
5 30/3, particelle 1653 e 2655”. (cfr. sentenza prodotta sub doc. 7 da parte attrice, pag. 3 e dispositivo).
Parte convenuta, invero, di fatto, ne ha ammesso la definitività,
atteso che ne ha invocato il contenuto per contestare la proprietà
esclusiva vantata da Parte_2
Il Tribunale, infatti, le ha attribuito la proprietà individuale sulla casa terrana di via Dusmet n. 31 e 31/A di Nicolosi, censita al fg. 30,
p.lla 1653, sub 1 e 2, oltre che del bene censito alla p.lla 2655.
Il successivo atto di frazionamento versato tempestivamente in atti dall'attrice sub doc 8 dimostra che in seguito, ossia il 9.10.2007 la medesima originaria p.lla 1653 è stata scissa nel sub 1, cat. A/3
(abitazione) e sub 2, cat. c/6 (garage).
Le superiori considerazioni impongono, quindi, di accogliere la domanda di accertamento della proprietà.
In senso contrario non può valere l'atto di variazione della titolarità
catastale versato in atti, risalente al 19.10.23, inidoneo a provare la proprietà.
Deve, invece, essere respinta la domanda di divisione.
Il CTU, infatti, nell'elaborato datato 18.3.22, ha evidenziato che lo stato dei luoghi riscontrato non coincideva “con le planimetrie catastali,
né nella conformazione né nell'estensione. La stessa porzione di 25 mq,
sui luoghi non aveva nessuna delimitazione o individuazione. Di tali
discrasie, il CTU ne ha chiesto contezza, ma nessuno degli astanti ne ha
saputo o voluto dare spiegazioni. Ad ogni modo, per eseguire la stima dei
cespiti per poi eseguirne la ripartizione, il consulente ha predisposto il
6 rilievo metrico degli immobili. Con l'ausilio dello strumento topografico
(guidato dal medesimo CTP di parte ricorrente), è stato rilevato l'intero
cortile, e questo aveva un'estensione di 198,47 mq (comprensiva la
superficie della stalla). Stante invece alla superficie riscontrabile dalle
planimetrie catastali, e quindi documenti ufficiali (a parte la forma non
coincidente con lo stato reale dei luoghi), questa misurava 83,70 mq…..
Ciò non di meno, dal rilievo dei luoghi, sono mancati porzioni di
cortile, la cui destinazione è poco chiara anche alle parti. Nelle planimetrie
allegate alla CTU, tali difformità sono state fatte notare alle parti, ed in
special modo ai rispettivi CTP” (cfr. elaborato peritale, pag. 2).
In sintesi, quindi, il bene presenta un'irregolarità catastale rilevante,
atteso l'estensione del cortile effettiva non coincide con quella riportata nelle planimetrie.
Tale difformità non consente di dare corso alla divisione.
L'art. 19 co. 14, d. P. R.. 78/2010, convertito, con modificazioni,
dalla L. 122/ 2010, infatti, è ostativo alla divisione di immobili privi della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie depositate in catasto (cfr. Cass. Civ., S.U. n.8230/2019 e n.25021/2019).
Tale preclusione si giustifica in considerazione della prevalenza dell'interesse pubblico all'ordinata trasformazione del territorio rispetto agli interessi della proprietà, che giustifica l'imposizione di precisi limiti all'autonomia privata, cui è stata sottratta la potestà di determinarsi validamente in ordine a beni urbanisticamente illeciti, i quali sono,
pertanto, divenuti incommerciabili. Ne consegue che alle odierne parti è
7 preclusa la realizzazione, per via giudiziaria, di un programma negoziale non altrimenti perseguibile, poiché illecito.
Il rigetto della domanda di divisione riveste carattere assorbente rispetto alla domanda di parte attrice volta ad ottenere la rifusione di spese asseritamente affrontate per la conservazione dei beni comuni,
senza alcuna specificazione.
Atteso l'accoglimento parziale della domanda di parte attrice, si ritengono sussistenti giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti e per porre le spese di CTU già liquidate con separato decreto a carico di entrambe le parti, in misura del 50%
ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta in capo a la proprietà esclusiva del Parte_2
garage e della casa terrana siti in Nicolosi, via Dusmet n. 30 e 31
(oggi 19), censiti in catasto al fg. 30, p.lla 1653 sub 1 e 2 e del fondo censito al catasto di Nicolosi al fg. 30, p.lla 2655;
2) respinge la domanda di divisione avanzata da Parte_2
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4) pone le spese di c.t.u. già liquidate con separato decreto definitivamente a carico di e in misura del Parte_2 CP_1
50% ciascuno
Catania, 10.2.25 il giudice
Dott.ssa Luisa INTINI
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