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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 347/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
FIMMANO' FRANCESCO, Relatore
D'AMBROSIO LAURA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1934/2023 depositato il 10/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9764/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 23 e pubblicata il 12/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F301387 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano a quanto dedotto in atti, chiedendo ciascuna l'accoglimento delle proprie richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, esercente l'attività di consulente, è stato destinatario dell'avviso di accertamento n. TK501F301387/2019, notificato in data 16.12.2019, con il quale l'ufficio accertava, per l'anno d'imposta
2014, un maggior reddito pari ad € 62.579,00, a fronte dei compensi dichiarati pari ad € 15.174,00.
Il suddetto recupero prendeva le mosse dai risultati di indagini finanziarie condotte sui c/c bancari intestati al ricorrente.
Con ricorso/reclamo del 15/11/2019, il sig. Ricorrente_1 impugnava il predetto avviso di accertamento, lamentando l'infondatezza sostanziale del recupero degli accreditamenti bancari ritenendo lo stesso di aver fornito le prove documentali a giustificazione degli stessi, la non debenza dell'Irap mancando il presupposto soggettivo di applicabilità dell'imposta, la riduzione delle sanzioni alla metà del minimo edittale per causa di forza maggiore.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio confermando la legittimità e correttezza del proprio operato.
Con la sentenza n. 9764/23/22, depositata il 12.09.2022, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma accoglieva parzialmente il ricorso con compensazione delle spese di lite.
I giudici riconoscevano sufficientemente dimostrata la non ricollegabitlità all'attività professionale svolta dal ricorrente del versamento di € 1.969,54 effettuato il 05.05.2014 dalla sig.ra Nominativo_1, sorella della moglie del sig. Ricorrente_1 e contestataria di uno dei due conti, riconoscendo allo stesso versamento la natura di prestito.
Ancora. I giudici ritenevano fondata la contestazione in ordine all'eccessività del maggior imponibile accertato pari ad € 77.753,00, importo ottenuto sommando ai maggiori imponibili accertati quelli dichiarati dal contribuente, ordinando all'ufficio di rideterminare i compensi ricomprendendo nell'importo accertato anche quelli dichiarati dal sig. Ricorrente_1 (complessivamente per un importo pari ad € 61.632,00).
Infine, i giudici ritenevano fondato il motivo di contestazione relativo all'illegittima applicazione dell'Irap avendo già riconosciuto la stessa amministrazione l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione in capo al ricorrente.
Viceversa, i giudici ritenevano non potesse trovare accoglimento la contestazione relativa alla erronea inclusione nei maggiori imponibili accertati dell'IVA, in assenza di una prova specifica che era onere del ricorrente fornire (attraverso la produzione di idonea documentazione contabile concernente le operazioni contestate), in ordine alla effettiva applicazione dell'Iva, e del relativo versamento, sui corrispettivi incassati.
Parimenti i giudici ritenevano non dimostrata la giustificabilità dei versamenti effettuati in contanti per complessivi € 5.700,00 sul c/c cointestato con il coniuge.
Ritenevano, altresì, insufficiente la dichiarazione resa dalla madre del ricorrente, a causa della sua genericità nonché per l'assenza di ulteriori riscontri.
Con atto di appello proposto in data 13.03.2023 il ricorrente ha impugnato la predetta sentenza, ribadendo le proprie argomentazioni a sostegno dell'infondatezza della pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo, il contribuente lamenta che nell'avviso di accertamento debba essere detratta l'iva che lui stesso avrebbe addebitata ai clienti e poi versata all'Erario. Nel tentativo di dimostrare ciò, il contribuente ribadisce di aver già prodotto un elenco puntuale dei singoli fornitori ed allega altresì tutte le fatture idonee a provare il corretto assolvimento dell'IVA.
La censura è infondata.
L'elenco prodotto dal contribuente e la presentazione delle numerose fatture non sono infatti idonee a dimostrare che l'IVA sia stata poi effettivamente versata.
Il contribuente avrebbe dovuto dimostrare il versamento dell'iva, non la sua formale richiesta in capo ai clienti. Anzi, in assenza di valida prova dell'avvenuto versamento del tributo , l'elenco delle fatture riprova che il contribuente abbia sicuramente richiesto il tributo ai propri clienti e ne abbia tratto indebito profitto non avendolo poi riversato.
Con il secondo motivo, il contribuente lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio alla luce delle circostanze straordinarie che, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 472/97, giustificherebbero la riduzione delle sanzioni.
Il contribuente deduce, quale elemento giustificatorio della riduzione del trattamento sanzionatorio, l'epidemia
COVID.
Tale evento, tuttavia, non è idoneo a legittimare la riduzione delle sanzioni, dal momento che, trattandosi di un evento dal carattere universale, non riguarda specificatamente il contribuente, altrimenti opinando, bisognerebbe ridurre le sanzioni a tutti i contribuenti accertati nell'epoca covid.
Ed infatti, la riduzione delle sanzioni potrebbe derivare, semmai, non tanto dell'evento pandemico in sé, quanto dalle conseguenze che il Covid ha avuto nei confronti del contribuente (ex. riduzione della liquidità).
Tale circostanza non è stata provata dal contribuente, il quale si limita a richiamare genericamente l'emergenza pandemica senza dare alcun riscontro effettivo delle circostanze idonee alla riduzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado liquidate in euro 5.000,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
FIMMANO' FRANCESCO, Relatore
D'AMBROSIO LAURA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1934/2023 depositato il 10/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9764/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 23 e pubblicata il 12/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F301387 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano a quanto dedotto in atti, chiedendo ciascuna l'accoglimento delle proprie richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, esercente l'attività di consulente, è stato destinatario dell'avviso di accertamento n. TK501F301387/2019, notificato in data 16.12.2019, con il quale l'ufficio accertava, per l'anno d'imposta
2014, un maggior reddito pari ad € 62.579,00, a fronte dei compensi dichiarati pari ad € 15.174,00.
Il suddetto recupero prendeva le mosse dai risultati di indagini finanziarie condotte sui c/c bancari intestati al ricorrente.
Con ricorso/reclamo del 15/11/2019, il sig. Ricorrente_1 impugnava il predetto avviso di accertamento, lamentando l'infondatezza sostanziale del recupero degli accreditamenti bancari ritenendo lo stesso di aver fornito le prove documentali a giustificazione degli stessi, la non debenza dell'Irap mancando il presupposto soggettivo di applicabilità dell'imposta, la riduzione delle sanzioni alla metà del minimo edittale per causa di forza maggiore.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio confermando la legittimità e correttezza del proprio operato.
Con la sentenza n. 9764/23/22, depositata il 12.09.2022, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma accoglieva parzialmente il ricorso con compensazione delle spese di lite.
I giudici riconoscevano sufficientemente dimostrata la non ricollegabitlità all'attività professionale svolta dal ricorrente del versamento di € 1.969,54 effettuato il 05.05.2014 dalla sig.ra Nominativo_1, sorella della moglie del sig. Ricorrente_1 e contestataria di uno dei due conti, riconoscendo allo stesso versamento la natura di prestito.
Ancora. I giudici ritenevano fondata la contestazione in ordine all'eccessività del maggior imponibile accertato pari ad € 77.753,00, importo ottenuto sommando ai maggiori imponibili accertati quelli dichiarati dal contribuente, ordinando all'ufficio di rideterminare i compensi ricomprendendo nell'importo accertato anche quelli dichiarati dal sig. Ricorrente_1 (complessivamente per un importo pari ad € 61.632,00).
Infine, i giudici ritenevano fondato il motivo di contestazione relativo all'illegittima applicazione dell'Irap avendo già riconosciuto la stessa amministrazione l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione in capo al ricorrente.
Viceversa, i giudici ritenevano non potesse trovare accoglimento la contestazione relativa alla erronea inclusione nei maggiori imponibili accertati dell'IVA, in assenza di una prova specifica che era onere del ricorrente fornire (attraverso la produzione di idonea documentazione contabile concernente le operazioni contestate), in ordine alla effettiva applicazione dell'Iva, e del relativo versamento, sui corrispettivi incassati.
Parimenti i giudici ritenevano non dimostrata la giustificabilità dei versamenti effettuati in contanti per complessivi € 5.700,00 sul c/c cointestato con il coniuge.
Ritenevano, altresì, insufficiente la dichiarazione resa dalla madre del ricorrente, a causa della sua genericità nonché per l'assenza di ulteriori riscontri.
Con atto di appello proposto in data 13.03.2023 il ricorrente ha impugnato la predetta sentenza, ribadendo le proprie argomentazioni a sostegno dell'infondatezza della pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo, il contribuente lamenta che nell'avviso di accertamento debba essere detratta l'iva che lui stesso avrebbe addebitata ai clienti e poi versata all'Erario. Nel tentativo di dimostrare ciò, il contribuente ribadisce di aver già prodotto un elenco puntuale dei singoli fornitori ed allega altresì tutte le fatture idonee a provare il corretto assolvimento dell'IVA.
La censura è infondata.
L'elenco prodotto dal contribuente e la presentazione delle numerose fatture non sono infatti idonee a dimostrare che l'IVA sia stata poi effettivamente versata.
Il contribuente avrebbe dovuto dimostrare il versamento dell'iva, non la sua formale richiesta in capo ai clienti. Anzi, in assenza di valida prova dell'avvenuto versamento del tributo , l'elenco delle fatture riprova che il contribuente abbia sicuramente richiesto il tributo ai propri clienti e ne abbia tratto indebito profitto non avendolo poi riversato.
Con il secondo motivo, il contribuente lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio alla luce delle circostanze straordinarie che, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 472/97, giustificherebbero la riduzione delle sanzioni.
Il contribuente deduce, quale elemento giustificatorio della riduzione del trattamento sanzionatorio, l'epidemia
COVID.
Tale evento, tuttavia, non è idoneo a legittimare la riduzione delle sanzioni, dal momento che, trattandosi di un evento dal carattere universale, non riguarda specificatamente il contribuente, altrimenti opinando, bisognerebbe ridurre le sanzioni a tutti i contribuenti accertati nell'epoca covid.
Ed infatti, la riduzione delle sanzioni potrebbe derivare, semmai, non tanto dell'evento pandemico in sé, quanto dalle conseguenze che il Covid ha avuto nei confronti del contribuente (ex. riduzione della liquidità).
Tale circostanza non è stata provata dal contribuente, il quale si limita a richiamare genericamente l'emergenza pandemica senza dare alcun riscontro effettivo delle circostanze idonee alla riduzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado liquidate in euro 5.000,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.