TRIB
Ordinanza 17 aprile 2025
Ordinanza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
proc. n. 1837/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, nella persona dei sig.ri magistrati: dott. Roberto Sereni Lucarelli - Presidente rel. dott. Alessandro Di Tano - Giudice dott. Valerio Guidarelli - Giudice
tra
), CUI rappr.to e difeso dall'avv. Pt_1 C.F._1 C.F._2
ricorrente e Controparte_1
[...]
resistente sentito il giudice relatore;
all'esito della Camera di Consiglio del 17.4.2025 ha pronunziato la seguente ORDINANZA 1. Oggetto della controversia, storia, decisione amministrativa impugnata e motivi di ricorso La controversa ha ad oggetto l'impugnazione proposta con ricorso depositato in data 04.04.2024 da avverso il provvedimento del 10.05.2023 e notificato il 06.03.2024, Pt_1
a mezzo del quale la Controparte_1
di aveva deciso di non accogliere l'istanza avanzata.
[...] CP_1
Il ricorrente impugnava quindi la decisione resa in sede amministrativa chiedendo il riconoscimento, nell'ordine in via gradata: dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951; del diritto alla protezione sussidiaria, ai sensi degli artt. 2, lett. g e 14 del D.Lgs. n. 251/07; del diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1. del D.lgs 286/98 come modificato dal DL 130/2020 convertito nella legge 173/2020. Nel corso del colloquio personale svoltosi dinnanzi alla Commissione in data 28.04.2023, il ricorrente ha dichiarato di essere nato a [...], distretto di Madaripur (Bangladesh), di aver vissuto anche a Dakka, di non appartenere ad alcuna minoranza etnica, di professare la religione islamica, di aver frequentato la scuola per circa un anno e di aver lavorato in patria come contadino, muratore e autista. Ha aggiunto che la sua famiglia, che risiede ancora nel paese di origine e con la quale è rimasto in contatto, è composta dai genitori, due fratelli e quattro sorelle;
di essere sposato e di avere tre figli. L'istante ha spiegato di essere espatriato sostanzialmente a causa delle difficoltà economiche in cui versava in Bangladesh, aggravate dai debiti contratti per costruire una nuova casa,
1 dopo che nel 2018 un'alluvione aveva distrutto l'abitazione di famiglia. Non riuscendo a restituire quanto avuto in prestito e non avendo alcuna prospettiva per un futuro dignitoso, avrebbe lasciato il suo Paese il 31 dicembre 2019 per raggiungere l'Italia. Il richiedente ha concluso che, in caso di rimpatrio, potrebbe essere aggredito dai suoi creditori e che non riuscirebbe a provvedere ai suoi cari, anche considerando che il padre è ammalato e non può più lavorare. L'amministrazione resistente costituitasi in giudizio insisteva per il rigetto del ricorso perché ritenuto infondato in fatto e in diritto. In esito all'udienza del 27.03.2025, il procedimento era riservato per la decisione, con assegnazione di un termine per il deposito di documentazione socio-lavorativa aggiornata.
2. Sulla situazione nel paese di origine. Il compito dello Stato (cfr art. 8, pf. 2 della direttiva «qualifiche» 2011/95/UE) è quello di acquisire informazioni precise ed aggiornate da fonti pertinenti, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), con particolare riferimento alla situazione del paese di origine del ricorrente avendo indicato lo stesso di provenire da Khalashigandi, distretto di Madaripur, Bangladesh. Esaminata pertanto la situazione generale del paese di origine1, non appare necessario svolgere ulteriori approfondimenti considerato che, dal narrato del richiedente emerge che le 1 L'enorme regione del delta formata alla confluenza dei sistemi fluviali Gange e RA - ora denominata Bangladesh - era un avamposto vagamente incorporato di vari imperi centrati sulla pianura del Gange per gran parte del primo millennio d.C.
Le conversioni e gli insediamenti musulmani nella regione iniziarono nel X secolo, principalmente da commercianti e predicatori arabi e persiani. Gli europei stabilirono postazioni commerciali nell'area nel XVI secolo. Alla fine, l'area conosciuta come Bengala, principalmente indù nella parte occidentale e per lo più musulmana nella metà orientale, divenne parte dell'India britannica. La divisione nel 1947 ha portato ad un'ala orientale del Pakistan nell'area a maggioranza musulmana, che è diventata il Pakistan orientale. Le richieste di maggiore autonomia e animosità tra l'ala orientale e quella occidentale del Pakistan hanno portato ad un movimento di indipendenza bengalese. Quel movimento, guidato dall'WA LE (AL) e sostenuto dall'India, vinse la guerra di indipendenza del Bangladesh nel 1971.
Il governo AL post-indipendenza ha affrontato sfide spaventose e nel 1975 è stato rovesciato dai militari, innescando una serie di colpi di stato militari che hanno portato ad un governo sostenuto dai militari ed alla successiva creazione del Partito Nazionalista del Bangladesh (NP) nel 1978. Anche questo governo è terminato con un colpo di stato nel 1981, seguito da un governo sostenuto dai militari fino alle elezioni democratiche del 1991. Il NP e l'AL si sono alternati al potere dal 1991, con l'eccezione di un regime di emergenza sostenuto dai militari che ha sospeso le elezioni parlamentari previste per gennaio 2007 nel tentativo di riformare il sistema politico e sradicare la corruzione. Quel governo ha riportato il paese ad un regime pienamente democratico nel dicembre 2008 con l'elezione dell'AL e del primo RO . Nel Persona_1 gennaio 2014, l'AL in carica ha vinto le elezioni nazionali con una schiacciante maggioranza dopo che il NP ha boicottato le elezioni, il che ha prolungato il mandato di come primo RO. Nel dicembre 2018, Per_1
si è assicurata un terzo mandato consecutivo (il quarto in totale) con la coalizione AL che si è Per_1 assicurata il 96% dei seggi disponibili, tra diffuse denunce di irregolarità elettorali. Con l'aiuto dell'assistenza internazionale allo sviluppo, il Bangladesh ha ridotto il tasso di povertà da oltre la metà della popolazione a meno di un terzo, ha raggiunto gli obiettivi di sviluppo del Millennio per la salute materna e infantile ed ha compiuto, dall'indipendenza, grandi progressi nella sicurezza alimentare. L'economia è cresciuta ad una media annua di circa il 6% negli ultimi due decenni. Nel 2021 le Nazioni Unite hanno approvato una risoluzione per consentire al Bangladesh di superare ufficialmente lo status di paese meno sviluppato (LDC: least-developed- country) nel 2026, sulla base dei criteri della Banca mondiale. (Si veda, CIA, The World Factbook, Bangladesh, 11 apr 2023, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/bangladesh/).
2 Informazioni generali sul paese: La Repubblica Popolare del Bangladesh è situata nell'Asia meridionale e confina quasi interamente con l'India, fatta eccezione per una piccola frontiera a sud-est con il Myanmar (Birmania) e una costa lungo il Golfo del Bengala a sud. La capitale è Dacca. Il Paese copre una superficie di 148.460 km2. La maggior parte del paese è situata sui delta di grandi fiumi che scorrono dall'Himalaya: il Gange si unisce al (canale principale del RA) e successivamente si unisce al per sfociare Per_2 Per_3 infine nel Golfo del Bengala. Il Bangladesh è suddiviso in otto divisioni (Barishal, Chattogram, Dhaka, Khulna, Mymensingh, , 64 distretti (zila) e 490 sottodistretti (upazila othana). Ci sono 11 Per_4 Per_5 Per_6 corporazioni ioni municipali e, nelle zone rurali, circa 4. 500 consigli locali (union parishad). Si stima che in Bangladesh ci siano 86.000 villaggi. Un dato nome potrebbe riferirsi a più di un'entità geografica;
ad esempio, la città di ON è situata nel Distretto di ON, il quale si trova nella Divisione di ON. La zona delle Colline di ON (ON Hill Tracts, CHT), include tre dei distretti presenti nella Divisione di ON. (Si veda, EASO COI Report “Bangladesh - Panoramica del Paese”, dicembre 2017, p. 18, https://www.ecoi.net/en/file/local/1442015/4792_1535635338_it-bangladesh- final.pdf ).
Il Bangladesh, considerato il più grande delta del mondo, è un Paese fluviale altamente vulnerabile ai rischi climatici, meteorologici e geofisici a causa della sua topografia e della sua posizione geografica. La topografia del Bangladesh può essere descritta come bassa e pianeggiante, con più della metà del territorio con un'altitudine inferiore ai 6 metri sul livello medio del mare e attraversata dai principali sistemi di drenaggio dei fiumi RA, Gange e Il Golfo del Bengala a sud, la catena indo-birmana a est e la pista del a Per_3 Pt_2 nord-ovest contribuiscono alla persistenza dei rischi naturali in Bangladesh da secoli.
Il Paese è da tempo esposto a vari rischi climatologici (ad esempio, siccità), idrometeorologici (ad esempio, cicloni, mareggiate, inondazioni) e geofisici (ad esempio, frane ed erosione). La sua costa meridionale a forma di imbuto la rende suscettibile ai cicloni e alle mareggiate, ai livelli medio-alti di salinità del suolo e all'innalzamento del livello del mare. Anche la pista di , sul versante settentrionale e nordorientale del Bangladesh, è Pt_2 soggetta a frequenti siccità. Essendo il p e delta del mondo, con i sistemi fluviali RA, Gange e che scorrono verso la Baia del Bengala, un'enorme porzione della superficie del Bangladesh è soggetta Per_3 a frequenti inondazioni, soprattutto improvvise, e all'erosione fluviale. Inoltre, le zone orientali del Bangladesh, che comprendono le divisioni di e Chattogram, sono soggette a terremoti, frane e inondazioni Per_6 improvvise.
Il Bangladesh per sostenere il suo sviluppo potenziale deve affrontare sfide significative poste dal cambiamento del clima, con rischi per la vita, le infrastrutture e l'economia. A causa del cambiamento climatico, il Bangladesh sta già sperimentando l'aumento delle temperature, l'erraticità delle precipitazioni irregolari, l'innalzamento del livello del mare e l'intrusione di salinità ad un ritmo accelerato, causando disastri più intensi.
La maggior parte della popolazione del Bangladesh si basa su attività agricole per il proprio sostentamento e dipende in larga misura dalle risorse idriche. Questi stessi settori sono altamente esposti ai rischi climatici e geofisici e dispongono di misure di resilienza limitate e infrastrutture deboli. Una vasta area del Bangladesh si trova all'estuario di tre grandi fiumi: RA, Gange e Gange e Durante le forti Per_3 Per_3 inondazioni fluviali del 1992 e del 1998, più della metà del territ onale è stat to. L'alluvione del 2017 ha colpito 3.917.184 persone in 24 distretti e ha danneggiato 309.542 ettari di terreno coltivato. Il Bangladesh è il settimo Paese più colpito dai rischi naturali nel periodo 2000-2019. Sebbene non sia comune, il Bangladesh sperimenta spesso devastanti inondazioni improvvise durante le stagioni monsoniche e pre- monsoniche. Le forti piogge e l'afflusso d'acqua dalle colline del Meghalaya, in India, inondano vaste aree coltivate nelle Haors e nelle zone basse del Bangladesh nord-orientale. Queste alluvioni improvvise interessano sei distretti: AV, NJ, AB, OK e Kishoreganj. All'interno della confluenza Per_6 dei suoi tre potenti fiumi, nonché degli affluenti e dei torrenti che si diramano, il Bangladesh ha sperimentato l'erosione degli argini. Il fiume JA da solo erode circa 3.000 ettari di terreno a ogni monsone, o circa 5.000-6.000 ettari all'anno. L'erosione in Bangladesh è dovuta alla siccità e alle attività antropiche. L'erosione nella zona costiera può essere elevata, con 286 metri all'anno a Bhola, in Bangladesh. (Si veda, Asian Development Bank e Government of Bangladesh, Bangladesh Climate and Disaster Risk Atlas: Harzards, Volume I, ReliefWeb, dicembre 2021, https://reliefweb.int/report/bangladesh/bangladesh-climate-and- disaster-risk-atlas-hazards-volume-i-december-2021).
Molte persone sono senza terra e costrette a vivere e coltivare terreni soggetti a inondazioni. Sono prevalenti le malattie trasmesse dall'acqua nelle acque superficiali. L'inquinamento delle acque, in particolare delle zone di pesca, deriva dall'uso di pesticidi commerciali;
acque sotterranee contaminate da arsenico presente in natura;
scarsità d'acqua intermittenti a causa della caduta delle falde acquifere nelle parti settentrionali e centrali del 3 paese;
degrado ed erosione del suolo;
deforestazione; distruzione delle zone umide;
grave sovrappopolazione con inquinamento acustico.
Parte di: biodiversità, cambiamenti climatici, cambiamenti climatici-protocollo di Kyoto, accordo sui cambiamenti climatici-Parigi, divieto totale dei test nucleari, desertificazione, specie in via di estinzione, modificazione ambientale, rifiuti pericolosi, diritto del mare, divieto dei test nucleari, protezione dello strato di ozono, nave Inquinamento, zone umide.Tali accordi sono stati firmati, ma non ratificati.
Grave insicurezza alimentare localizzata a causa dei vincoli economici e dei prezzi elevati di importanti prodotti alimentari. Si prevede che l'insicurezza alimentare rimanga precaria, dati i persistenti vincoli economici;
i prezzi interni della farina di frumento e dell'olio di palma, importanti prodotti alimentari, rimangono a livelli elevati nel gennaio 2023, risultato di elevati prezzi internazionali di energia, carburante e cibo, trasmessi ai mercati nazionali (2023). (Si veda, CIA, The World Factbook, Bangladesh, 11 apr 2023, https://www.cia.gov/the- world-factbook/countries/bangladesh/).
Il Bangladesh è uno dei paesi più densamente popolati del mondo con una popolazione stimata di circa 167,184,465 milioni di abitanti (al 2023). (Si veda, CIA, The World Factbook, Bangladesh, 11 apr 2023, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/bangladesh/). Il gruppo etnico maggioritario è il almeno 98,9%, altri gruppi etnici indigeni 1,1% (stima 2011). Il 61% della popolazione vive nelle aree Per_7 rurali, in particolare nelle aree del delta soggette a inondazioni. Dhaka, la capitale, ha oltre 21 milioni di persone (Si veda, DFAT Country Information Report Bangladesh, 30 November 2022, https://www.ecoi.net/en/file/local/2086697/country-information-report-bangladesh.pdf).
Il governo del Bangladesh riconosce 27 gruppi etnici indigeni ai sensi della legge del 2010 sull'istituzione culturale per i piccoli gruppi antropologici;
altre fonti stimano che vi siano circa 75 gruppi etnici. I critici del censimento del 2011 affermano che tale censimento sottovaluta le dimensioni della popolazione etnica del Bangladesh.
Il Bangladesh rimane un Paese che presenta diversità culturali, etniche, religiose e linguistiche. Si stima che in Bangladesh vivano 1,5 milioni di indigeni (1,10% della popolazione totale) (stima 2011), anche se i rappresentanti delle comunità sostengono che il numero sia più vicino ai 3 milioni. Le minoranze religiose costituiscono una piccola percentuale della popolazione, tra cui induisti (8,5%), buddisti (0,6%) e cristiani (0,3%). I AL e le comunità socialmente escluse sono circa 6,5 milioni (3-4% della popolazione totale).
La lingua ufficiale è il Bangla 98,8% (noto anche come bengalese). (Si veda, CIA, The World Factbook, Bangladesh, 11 apr 2023, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/bangladesh/).
Molte delle comunità indigene ( nella zona delle colline di ON e nel nord del Paese hanno una Per_8 propria lingua o un proprio dialetto. Secondo Ethnologue esistono 36 di queste lingue (Si veda, Ethnologue Languages of the World, Bangladesh, https://www.ethnologue.com/country/BD/). Vi sono circa 250.000- 300.000 Bihari in Bangladesh, la cui lingua principale è l'urdu (Si veda, MRG, World Directory of Minorities and Indigenous Peoples: Bangladesh – Biharis, https://minorityrights.org/minorities/biharis/). L'inglese è ampiamente utilizzato per fini ufficiali (Si veda, World Atlas, Which languages are spoken in Bangladesh?, 1 August 2017, https://www.worldatlas.com/articles/what-languages-are-spoken-in-bangladesh.html).
Religione: La religione è 88,4%, altre religioni 11,6% (stima 2020) (Si veda, CIA, The World Per_9 Factbook, Bangladesh, 11 apr 2023, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/bangladesh/). Gli indù rappresentano il 9,5 %. Il resto della popolazione è prevalentemente cristiano, per lo più cattolico-romani, e buddisti concentrati principalmente nelle Colline di ON. Si registrano anche Persona_10 Per_1 esigue popolazioni di musulmani sciiti, agnostici e atei, il cui numero è stimato Persona_11 essere compreso tra poche migliaia e 100.000 aderenti (EASO COI Report “Bangladesh - Panoramica del Paese”, dicembre 2017, p. 21, https://www.ecoi.net/en/file/local/1442015/4792_1535635338_it-bangladesh- final.pdf).
La Costituzione stabilisce, ai sensi dell'articolo 2A, che «[l]a religione di Stato della Repubblica è l'Islam, tuttavia lo Stato deve garantire pari status e pari diritti nella pratica alle religioni indù, buddista, cristiana e di altro tipo (Si veda, Bangladesh, The Constitution of the People's Republic of Bangladesh, 1972 (amended 2011), http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-367.html). Proibisce inoltre la discriminazione religiosa e prevede 4 l'uguaglianza per tutte le religioni (Si veda, USDOS – US Department of State “International Religious Freedom Report for 2015”, https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper).
I membri di gruppi minoritari, inclusi indù, cristiani, buddisti e musulmani sciiti e ahmadiyya, subiscono vessazioni e violenze, compresa la violenza della folla contro i loro luoghi di culto.
Coloro che hanno una visione laica o anticonformista possono affrontare il vituperio della società e gli attacchi dei gruppi islamisti intransigenti .
L'Islam è designato come religione ufficiale, anche se la Costituzione indica il secolarismo come principio fondamentale. Sebbene le minoranze religiose abbiano il diritto di praticare liberamente il proprio culto, occasionalmente devono affrontare ripercussioni legali per proselitismo o presunta blasfemia. I membri di gruppi minoritari - tra cui indù, cristiani, buddisti e musulmani sciiti e - subiscono molestie e Per_11 violenze, tra cui occasionali violenze di massa contro le loro case di culto. La violenza contro le minoranze religiose può essere deliberatamente provocata sui social media. Nel luglio 2022, ad esempio, case e attività commerciali di proprietà indù sono state vandalizzate insieme a un tempio nel villaggio di Sahapara, in Per apparente risposta a un post su Facebook che denigrava l' (Si veda, Freedom House, Freedom in Freedom House, Freedom in the World 2020 – Bangladesh, https the World 2023 – Bangladesh, 10 marzo 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2088488.html).
Non si sono verificati attacchi di rilievo contro le minoranze religiose motivati dall'estremismo violento transnazionale. Tuttavia, sono stati segnalati attacchi a proprietà e templi indù e buddisti per motivi politici ed economici. Le ONG hanno riferito che le minoranze di origine nazionale, razziale ed etnica hanno subito discriminazioni. Ad esempio, alcuni AL (indù di casta inferiore) hanno sofferto di un accesso limitato alla terra, ad alloggi adeguati, all'istruzione e all'occupazione.
A luglio (2022, ndr), una comunità prevalentemente indù nel distretto sudoccidentale di Narail è stata bersaglio di attacchi a sfondo religioso e atti di vandalismo da parte di individui musulmani, dopo che un post su Facebook ritenuto offensivo nei confronti dell'Islam è diventato virale. La folla ha preso di mira un tempio, dei negozi e diverse abitazioni per rappresaglia, aggiungendosi a una serie di attacchi a sfondo religioso contro gli indù nel Paese. Non sono stati segnalati arresti sulla scena, nonostante la chiara presenza delle forze di sicurezza. I gruppi religiosi di minoranza hanno affermato che il governo non ha punito adeguatamente gli autori delle violenze anti-indù avvenute nell'ottobre 2021 in occasione del Uno degli attacchi più Per_14 gravi è stato quello al tempio indù di Comilla. Nonostante il governo abbia arrestato diverse persone per l'attacco, ad agosto la polizia aveva presentato le accuse solo in due dei 12 casi archiviati. Il presidente dell'unità distrettuale di Comilla del Bangladesh Hindu Buddhist Christian Unity Council, ha affermato che CP_2 "se non verrà fatta giustizia, questi incidenti si ripeteranno". A luglio, ha riferito che solo poche CP_3 accuse erano state formulate a causa delle violenze avvenute in tutto il Paese nell'ottobre precedente, mentre molte indagini continuavano. Il quartier generale della polizia del Bangladesh ha dichiarato che la polizia ha archiviato almeno 142 casi;
le indagini su 105 casi sono terminate, mentre 37 casi sono ancora in corso (Si veda, USDOS – US Department of State, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Bangladesh, 20 marzo 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2089131.html).
Economia: Le informazioni fornite dalla Banca Mondiale mostrano che il Bangladesh ha conseguito una forte crescita economica negli ultimi anni. Il Bangladesh ha una solida esperienza di crescita e sviluppo, anche in tempi di elevata incertezza globale. Un solido dividendo demografico, forti esportazioni di abbigliamento confezionato (ready-made garment, (RMG), afflussi resilienti di rimesse e condizioni macroeconomiche stabili hanno sostenuto una rapida crescita economica negli ultimi due decenni. Il Bangladesh racconta una storia straordinaria di riduzione della povertà e sviluppo. Da una delle nazioni più povere alla nascita nel 1971, il Bangladesh ha raggiunto lo status di reddito medio-basso nel 2015. È sulla buona strada per uscire dall'elenco dei Paesi meno sviluppati (Least Developed Countries (LDC) delle Nazioni Unite nel 2026. La povertà è scesa dal 41,9% nel 1991 al 13,5%. percento nel 2016, sulla base della soglia di povertà internazionale di $ 2,15 al giorno (utilizzando il tasso di cambio della parità di potere d'acquisto del 2017). Inoltre, i risultati dello sviluppo umano sono migliorati in molte dimensioni.
Sfide: Il Bangladesh si è ripreso rapidamente dalla pandemia di COVID-19, sostenuto da politiche macroeconomiche prudenti. Ma l'economia ora deve affrontare notevoli sfide con l'incertezza economica globale, la crescente pressione inflazionistica, la carenza di energia, un deficit della bilancia dei pagamenti e un calo delle entrate. L'aumento dei prezzi delle materie prime e un'impennata delle importazioni nella seconda metà dell'anno fiscale (Fiscal Year) FY22 hanno provocato un disavanzo della bilancia dei pagamenti (BoP) e 5 un'accelerazione dell'inflazione. La crescita del PIL reale dovrebbe rallentare nel FY23 poiché le misure di soppressione delle importazioni interrompono l'attività economica. Si prevede che la crescita acceleri nel medio termine, con l'allentamento della pressione inflazionistica, il miglioramento delle condizioni esterne e l'accelerazione dell'attuazione delle riforme. Nel medio termine, si prevede che la bilancia dei pagamenti tornerà in attivo, poiché la crescita delle importazioni si modererà e l'afflusso di rimesse aumenterà con un elevato deflusso di lavoratori verso la regione del Golfo. Per realizzare la sua visione di raggiungere lo status di reddito medio-alto entro il 2031, il Bangladesh deve creare posti di lavoro attraverso un ambiente imprenditoriale competitivo, aumentare il capitale umano e costruire una forza lavoro qualificata, costruire infrastrutture efficienti e stabilire un ambiente politico che attragga investimenti privati. Le priorità di sviluppo includono la diversificazione delle esportazioni oltre il settore RMG;
approfondire il settore finanziario;
rendere l'urbanizzazione più sostenibile e rafforzare le istituzioni pubbliche, comprese le riforme fiscali per generare maggiori entrate nazionali per lo sviluppo. Affrontare le lacune infrastrutturali accelererebbe la crescita. Affrontare la vulnerabilità ai cambiamenti climatici e ai disastri naturali aiuterà il Bangladesh a continuare a costruire la resilienza agli shock futuri. La rotazione verso una crescita verde sosterrebbe la sostenibilità dei risultati dello sviluppo per la prossima generazione (Si veda, The World Bank, The World Bank in Bangladesh: Overview, 6 april 2023, https://www.worldbank.org/en/country/bangladesh/overview).
Istituzioni e stato della situazione politica attuale: La costituzione del Bangladesh prevede una forma di governo parlamentare che consolida la maggior parte del potere nell'Ufficio del Primo Ministro. Nelle elezioni parlamentari del dicembre 2018, e il suo partito WA LE hanno vinto il terzo mandato Persona_1 quinquennale consecutivo che l'ha mantenuta in carica come primo RO. Questa elezione non è stata considerata libera ed equa dagli osservatori a causa di irregolarità segnalate, tra cui urne elettorali riempite di schede fasulle e l'intimidazione degli agenti elettorali e degli elettori dell'opposizione.
Le forze di sicurezza che comprendono la polizia nazionale, le guardie di frontiera e le unità antiterrorismo come il battaglione di azione rapida, mantengono la sicurezza interna e delle frontiere. I militari hanno alcune responsabilità di sicurezza interna. Le forze di sicurezza riferiscono al Ministero dell'Interno e i militari al Ministero della Difesa. Le autorità civili hanno mantenuto un controllo effettivo sulle forze di sicurezza. È stato riferito che membri delle forze di sicurezza hanno commesso numerosi abusi.
Questioni significative in materia di diritti umani includono segnalazioni credibili di uccisioni illegali o arbitrarie, incluse esecuzioni extragiudiziali;
sparizione forzata;
torture o trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti da parte del governo;
condizioni carcerarie dure e pericolose per la vita;
arresti o detenzioni arbitrarie;
prigionieri politici o detenuti;
repressione transnazionale contro individui in un altro paese;
seri problemi con l'indipendenza della magistratura;
interferenza arbitraria o illecita con la privacy;
punizione di membri della famiglia per reati presumibilmente commessi da un parente;
gravi restrizioni alla libertà di espressione e ai media, tra cui violenze o minacce di violenza contro i giornalisti, arresti o procedimenti giudiziari ingiustificati nei confronti di giornalisti, censura e applicazione o minaccia di applicazione di leggi penali sulla diffamazione per limitare l'espressione; gravi restrizioni alla libertà di Internet;
interferenza sostanziale con la libertà di riunione pacifica e la libertà di associazione, comprese leggi eccessivamente restrittive sull'organizzazione, il finanziamento o il funzionamento di organizzazioni non governative e organizzazioni della società civile;
restrizioni alla libertà di movimento dei rifugiati;
gravi e irragionevoli restrizioni alla partecipazione politica;
grave corruzione del governo;
gravi restrizioni governative o molestie nei confronti di organizzazioni nazionali e internazionali per i diritti umani;
mancanza di indagini e responsabilità per la violenza di genere, compresa la violenza domestica e da parte del partner, la violenza sessuale, la violenza sul posto di lavoro, i matrimoni infantili, precoci e forzati e altre forme di tale violenza;
reati che comportano violenza o minacce di violenza nei confronti di membri di minoranze etniche o di popolazioni indigene;
reati che comportano violenza o minacce di violenza nei confronti di persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer o intersessuali;
leggi che criminalizzano la condotta sessuale omosessuale consensuale tra adulti;
restrizioni significative ai sindacati indipendenti e ai diritti dei lavoratori alla libertà di associazione e alla contrattazione collettiva;
e l'esistenza delle peggiori forme di lavoro minorile.
Sono numerose le segnalazioni di diffusa impunità per gli abusi e la corruzione delle forze di sicurezza. Il governo ha adottato poche misure per identificare, indagare, perseguire e punire funzionari o membri delle forze di sicurezza che hanno commesso violazioni dei diritti umani o sono stati coinvolti nella corruzione (Si veda, USDOS – US Department of State, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Bangladesh, 20 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089426.html).
La costituzione offre ai cittadini la possibilità di scegliere il proprio governo in elezioni periodiche libere ed eque, tenute a scrutinio segreto e basate sul suffragio universale ed equo. Gli osservatori internazionali hanno 6 motivazioni sottese all'espatrio, attengono essenzialmente a problematiche di natura economica e privata, pertanto, non sussumibili a specifici contesti sociopolitico e culturali sussistenti in Bangladesh e che, laddove riscontrati nel caso in esame, sarebbe stato doveroso attenzionare perché, superato il vaglio di credibilità, idonei ad integrare i presupposti oggettivi e soggettivi integranti le forme di protezione maggiori.
3. Sulla valutazione di credibilità del richiedente asilo. L'accertamento dell'attendibilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione;
in particolare (si veda Cass. 6879/2011) il regime dell'onere della prova previsto nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione (escluse, pertanto, le vicende strettamente private - cfr. Cass. n. 7333/2015) le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se superano una valutazione di affidabilità fondata sui criteri legali descritti nelle lett. a) b) c) d) ed e)2 della citata disposizione, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dell'assenza di strumentalità e della tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, da considerarsi non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca, ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese.
riferito che le recenti elezioni (2018, ndr) non sono state né libere né eque perché viziate da gravi irregolarità (Si veda, USDOS – US Department of State, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Bangladesh, 20 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089426.html).
Elezioni recenti: Il primo RO e il suo partito WA LE (AL) hanno vinto il terzo Persona_1 mandato consecutivo di cinque anni nelle elezioni parlamentari del dicembre 2018 che gli osservatori non hanno considerato né libere né eque e viziate da irregolarità tra cui il riempimento delle urne elettorali e l'intimidazione dei seggi elettorali e degli elettori dell'opposizione. Con oltre l'80% dei voti, l'AL ei suoi alleati elettorali hanno vinto 288 dei 300 seggi eletti direttamente, mentre la principale opposizione, il NP ed i suoi alleati, hanno ottenuto solo sette seggi. Il parlamento ha conferito lo status ufficiale di opposizione al partito YA, un componente della coalizione di governo guidata da AL, che ha fatto sedere 22 membri in parlamento. Durante la campagna che ha portato alle elezioni, ci sono state molte segnalazioni credibili di vessazioni, intimidazioni, arresti arbitrari, e la violenza che ha reso difficile a molti candidati dell'opposizione e ai loro sostenitori incontrarsi, tenere manifestazioni o fare campagna elettorale liberamente. Durante le elezioni nazionali del 2018, il governo non ha concesso credenziali o rilasciato visti entro il periodo di tempo necessario per condurre una credibile missione di monitoraggio internazionale alla maggior parte degli osservatori elettorali internazionali della Rete asiatica per le libere elezioni. Solo sette delle 22 ONG del gruppo di lavoro elettorale sono state autorizzate dal Ministero degli affari interni, dall'Ufficio per gli affari delle ONG e dalla Commissione elettorale a osservare le elezioni. La bassa affluenza alle urne, le intimidazioni, le irregolarità e la violenza durante le campagne e le votazioni hanno segnato diverse elezioni del governo locale durante l'anno. L' Organizzazione locale per i diritti umani SK , ha osservato che si sono verificati 479 episodi di violenza politica, con 70 morti e 6.914 feriti. Alcune violenze si sono verificate tra le parti opposte, ma si sono verificati Per_1 anche numerosi episodi di scontri interni al partito. (Si veda, Domestic human rights organization Ain o (SK); USDOS – US Department of State, 2022 Country Report on Human Rights Practices:
[...] Bangladesh, 20 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089426.html). Si tratta, di conseguenza, di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici. Nel caso di specie, la non ha svolto alcun accertamento sull'attendibilità delle CP_1 dichiarazioni rese dal richiedente, perché ritenute infondate rispetto all'istanza avanzata. Il Tribunale ha deciso dunque di fissare l'udienza del 27.03.2025 per l'audizione del ricorrente che, comparso, opportunamente interrogato, ha dichiarato:
“Adr: Confermo quanto detto dinanzi alla Commissione e non voglio aggiungere altro. Adr: Temo di Tornare in Bangladesh per i motivi riferiti davanti alla Commissione. Ho lasciato il mio Paese il 1 gennaio 2020 ed ho raggiunto l'Italia il 1 giugno 2022 attraverso la Libia. In Bangladesh ho i genitori, mia moglie e tre figli. Ho anche quattro sorelle e due fratelli che vivono sempre in Bangladesh. Abito a La Spezia in una casa privata in affitto insieme ad altri connazionali. Ho una certificazione di ospitalità. Lavoro presso la Fincantieri di La Spezia per la Marnero Srl con contratto a tempo determinato con scadenza 30 maggio 2025 che verrà rinnovato”. Ciò premesso, rileggendo le dichiarazioni del ricorrente alla luce della summenzionata disciplina sulla valutazione della credibilità, il Collegio ritiene di condividere le considerazioni espresse dalla Commissione tenuto conto che, pur volendo accettare il vissuto personale sotteso all'espatrio, pervenire a tale conclusione appare superfluo perché, come già rilevato nel precedente paragrafo e confermato dallo stesso nel corso dell'udienza dinnanzi al Tribunale, questo attiene ad una vicenda economico/privata e, dunque, carente di quegli elementi di “persecuzione” o “danno grave”, così come declinati dalla normativa di riferimento ed in presenza dei quali, al contrario, sarebbe stato determinante, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, giungere ad un esito positivo sull'attendibilità dei motivi che lo avrebbero indotto a lasciare il Bangladesh e a non volervi farvi rientro. In definitiva gli elementi del narrato sopra esaminati anche se valutati alla stregua delle regole di giudizio di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 251/07 portano il Collegio a far propria la considerazione espressa dalla e posta alla base del provvedimento Controparte_1 negativo reso in sede amministrativa e a concludere nel senso dell'irrilevanza del narrato, a prescindere dalla sua credibilità, ai fini del riconoscimento delle protezioni maggiori.
4. Esame della sussistenza dei presupposti per le forme di protezione richieste In punto di diritto, va premesso che in tema di riconoscimento della protezione internazionale, in presenza di contestazioni del ricorrente volte a censurare il provvedimento amministrativo sotto i profili della nullità o dell'annullabilità, anche ai sensi degli artt. 21 septies ed octies della l.n. 241/90, il giudice ordinario adito a seguito dell'impugnazione delle decisioni rese dalle commissioni territoriali o dalla Commissione nazionale, ai sensi dell'art. 35, d. lgs. n. 25/08, non essendo giudice dell'atto in sé, ma del rapporto dedotto in giudizio, non è investito della cognizione sull'atto, bensì valuta la sussistenza di un diritto soggettivo tutelabile attraverso la concessione di una delle tre misure di protezione in favore dello straniero, con la conseguenza che non è tenuto a motivare riguardo la sussistenza o meno dei vizi dedotti in ricorso.
4.1 Status di rifugiato e protezione sussidiaria. 8 Tenuto conto di quanto fin qui detto con riferimento alla situazione del paese di origine e alla credibilità del ricorrente il Collegio ritiene che, nella specie, difettino nei confronti del medesimo i presupposti per ritenere sussistente una “persecuzione grave” così come prevista dall' art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, come attuata dalla Direttiva 2005/85/CE e l' art. 2 co.1°, lett. d) del d.lgs. n.25/083 ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato sia quelli di un “grave danno” così come previsto dall''art. 2, lett. g) del d. lgs. n.251/07, come declinato nelle lett. a) b) e c) dell'art. 14 del d. lgs. n.251/074,ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria Né a tal fine appare rilevare la generica gravità della situazione politico-economica del Paese di origine del richiedente, al pari della mancanza di un pieno esercizio delle libertà democratiche posto che l'esposizione a tali rischi deve essere valutata con riferimento alla situazione individuale nel ricorrente 5 Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito elementi attendibili da cui desumere la sussistenza di atti tali da essere configurati come “persecuzione grave” o come “danno grave” come sopra delineati. In definitiva dunque, i fatti riferiti dal ricorrente, in assenza di atti persecutori diretti e personali nei termini sopra descritti, non consentono di riconoscere alcuna delle protezioni maggiori tenuto anche conto che nello stato di provenienza come emerso dalle COI (cfr. paragrafo 2 ) sono presenti istituzioni statuali che, in caso di effettivo e concreto pericolo, sarebbero comunque in grado di proteggerlo. Si noti poi che l'art. 10, c. 1, lett. a) del D.L. n. 113/2018, come convertito dalla legge n. 132/2018, ha implementato nell'ordinamento nazionale la c.d. internal flight alternative prevista dall'art. 8, comma 1, della Direttiva 2011/95/UE (c.d. “qualifiche”), per le ipotesi in cui il richiedente possa eventualmente spostarsi in un'altra parte del Paese dove non avrebbe timore di pericoli. 3 La Convenzione di Ginevra citata fa riferimento ad atti tali da essere configurati per l'elevato grado di personalizzazione del rischio persecutorio come “persecuzione grave” (cfr. tra le molte Cass. 6503/2014; 12075/2014 e 2830/2015) per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o professione di un'opinione politica e dell'impossibilità di avvalersi della protezione di tale paese perché nel territorio di provenienza è dato registrare un irreversibile deterioramento degli strumenti istituzionali di protezione della “minoranza” cui il ricorrente appartiene e che, per tale ragione, si trova nelle condizioni di non potere o, a cagione del timore della persecuzione, non volere chiedere protezione nel paese di provenienza 4 Le tre ipotesi di danno grave sono le seguenti a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
4.2 Protezioni minori Preliminarmente, si rileva che, nel caso di specie, l'istanza per il riconoscimento del permesso di soggiorno risulta essere stata presentata anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 20/2023 (c.d. “Decreto Cutro”), conv. nella l. n. legge n. 50/2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”, pertanto, il ricorso in oggetto dovrà essere esaminato sulla base della normativa previgente e, quindi, con la possibilità di riconoscere al ricorrente, laddove ne sussistano i presupposti, la protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1. del D.lgs 286/98 come modificato dal DL 130/2020, convertito nella legge 173/20206. Ciò premesso, procedendo ad un rapido excursus sulla normativa in materia, a decorrere dal 18.7.17, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, co. 1° della l. n. 110/17, è stato aggiunto dall'art. 3, co. 1°, della medesima legge, un comma 1.1. all'art. 19 del d. lgs. n. 286/99, secondo cui: «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani»; Con il d.l. 4.10.18, n. 113, c.d. “decreto sicurezza” pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 231 del 4.10.18, rubricato «disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché […]», è stata espunta la fattispecie aperta della protezione umanitaria con una serie di casistiche altamente tipizzate (il permesso di soggiorno per calamità naturali;
il permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile;
il permesso di soggiorno per cure mediche;
il permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica;
il permesso per le vittime di sfruttamento lavorativo;
il permesso di soggiorno per i minori vulnerabili;
il permesso per protezione speciale) e stringenti nei requisiti di legittimazione. A tale proposito è, però, significativo il parere espresso dal Corte Costituzionale laddove evidenzia : “[…] con riferimento al passaggio da una fattispecie aperta a un regime di tipizzazione dei permessi umanitari “speciali” … che l'abrogazione di talune delle ipotesi attualmente vigenti reca come conseguenza la riespansione della portata applicativa dell'art. 10 Cost., che – in quanto fattispecie “aperta”
– potrebbe determinare incertezze applicative in assenza di più specifiche disposizioni di rango primario”3. A ben vedere, ciò che è mutato è stato l'approccio del legislatore: infatti, con l'art. 5, comma 6, i seri motivi di carattere umanitario costituivano il titolo per rimanere in Italia, mentre con le previsioni dei casi speciali di protezione, si individuavano le casistiche entro le quali non era possibile procedere con l'allontanamento dal territorio nazionale, quale espressione dell'art. 33 della Convenzione di Ginevra, nonché art. 4, protocollo addizionale n. 4 della CEDU, in materia di divieto di refoulement.
10 Non è sufficiente però riscontrare l'esigenza di tutela in astratto, in quanto occorre poi verificare in concreto se la condizione personale del richiedente vissuta nel paese di origine e la situazione che incontrerebbe nel paese di rimpatrio, lo esporrebbero non ad una qualsivoglia vulnerabilità, bensì ad un'elevata vulnerabilità (i cd. seri motivi), intesa come esposizione al rischio grave di sacrificio dei propri diritti umani, nel senso che si troverebbe in una situazione irreversibile, se non abdicando all'esercizio dei diritti fondamentali. La situazione soggettiva del richiedente va, pertanto, collocata nell'ambiente socioculturale del paese di rientro per verificare se, una volta eseguito il rimpatrio coattivo, quest'ultimo possa esercitare il nucleo essenziale dei diritti inalienabili. Su tale impianto normativo è quindi intervenuto il DL 130/2020 che introduce una nuova regolamentazione della protezione minore o speciale7 prevedendo tale forma di protezione qualora esistano fondati motivi per ritenere che il rimpatrio comporti per la persona del richiedente a) il rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti b) una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare L'art. 15 del medesimo DL prevede che la disposizione si applica anche ai procedimenti in corso dinanzi alle sezioni specializzate, sicché si ritiene che la stessa sia applicabile non solo alle domande presentate successivamente al 5.10.2018 ma anche ai casi in cui la domanda sia stata presentata prima del 5.10.2018. In altri termini, qualora ve ne siano i presupposti, andrà in ogni caso valutato se sussistano gli estremi per il riconoscimento del nuovo permesso di soggiorno per protezione speciale, avuto riguardo al radicamento sul territorio nazionale e alla vita privata e familiare ivi costruita dal richiedente asilo. Ed infatti il DL 130/2020 in esame aggiunge una nuova forma di protezione che è per alcuni tratti diversa da quella prevista dalla protezione umanitaria previgente al 5.10.2018 implicando diverse valutazioni dei presupposti oltre che una diversa durata, sicché non può ritenersi che la disposizione che ne prevede l'applicazione anche ai procedimenti in corso abbia in modo implicito abrogato le forme di protezione minori previgenti e applicabili ratio temporis alle ipotesi di domanda presentata prima del 5.10.2018. Dunque, in assenza di esplicita abrogazione della protezione umanitaria con effetto retroattivo, la previsione retroattiva di una forma di protezione diversa va ad aggiungersi a quella applicabile ai vari casi per effetto della data di presentazione della domanda.
11 Vale la pena chiarire a tale riguardo che, mentre per la concessione della protezione umanitaria ante 5.10.2018 era necessaria un'effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d'origine, al fine di verificare se il rimpatrio potesse determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese d'accoglienza (Cass. 4455/2018), con la protezione speciale introdotta dal DL 130/2020 viene valorizzato il diritto al rispetto della vita privata e familiare tenendo conto dell'integrazione sul territorio nazionale anche a prescindere da una situazione di vulnerabilità in patria. Peraltro, una conferma a tale interpretazione pare potersi trarre dalla Relazione del Massimario n. 94 del 20 novembre 2020 dove, a pag. 10, si legge: “Un'interpretazione costituzionalmente orientata potrebbe dunque portare a ritenere che l'art. 15, comma 1, sia norma sì retroattiva, ma di portata limitata, dovendo essere fatto salvo l'affidamento sul regime più favorevole riposto da chi ha presentato la domanda in epoca anteriore al 5 ottobre 2018”. Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso dell'attuale richiedente, il Collegio ritiene insussistente una generale condizione di elevata vulnerabilità all'esito del rimpatrio, tenuto sconto dell'inesistenza di problematiche soggettive del tipo di quelle tipizzate dall'art. 19, co. 2°, lett. a-d d. lgs. n. 286/98 (minori e donne in gravidanza) e tenuto conto che, avuto riguardo a quanto sopra descritto al paragrafo 3) sul paese di provenienza e al paragrafo 4) sulla credibilità del racconto del ricorrente, deve ritenersi che nel Paese di origine esistano strumenti istituzionali che hanno comunque una funzione di protezione dei propri membri in grado di proteggere il ricorrente e di intervenire a tutela dei suoi diritti anche a fronte dei timori dallo stesso rappresentati. La situazione del Paese di provenienza induce, per altro verso, a considerare le ragioni che hanno indotto il ricorrente a lasciare il Bangladesh dove appare, in ogni caso, evidente una generale condizione di povertà e difficile esercizio dei diritti della personalità posti alla base dello statuto della dignità della persona e che, al di là della non credibilità e irrilevanza del narrato ai fini delle protezioni maggiori, consentono di valorizzare gli elementi forniti dallo stesso allo scopo di provare l'avvio di un positivo percorso di integrazione nel tessuto sociale italiano, tale da ritenere sussistente una condizione di vulnerabilità in caso di rimpatrio che, verosimilmente, finirebbe per incidere sulla qualità della sua vita. A tale proposito occorre evidenziare che: a) Il richiedente risulta attualmente occupato con contratto a tempo determinato 05.06.2024, prorogato in maniera continuativa e con attuale scadenza al 31.05.2025, sottoscritto con la MARNERO SRL, sita in La Spezia, con la mansione di operaio ed una retribuzione mensile di circa 1600 euro. Precedentemente è stato impegnato con contratto a tempo determinato dal 04.01.2023, prorogato fino al 31.05.2024, sottoscritto con la Parte_3 sita in Rosora, con la mansione di bracciante agricolo ed una retribuzione mensile media di circa 500 euro;
b) per quanto attiene alla sua situazione abitativa, il ricorrente ha prodotto una dichiarazione di ospitalità in suo favore, sottoscritta da un suo connazionale, conduttore dell'immobile sito in Via Giovanni Amendola, n. 48, La Spezia;
12 c) Il ricorrente ha riferito che la sua famiglia risiede ancora in Bangladesh e, dalla documentazione agli atti non emerge la presenza di altri parenti sul territorio nazionale;
d) all'udienza del 27.03.2025, ha dimostrato di comprendere e parlare ancora con difficoltà l'italiano; si auspica, dunque, che il suo impegno ad un'effettiva integrazione possa proseguire anche con un miglior apprendimento della lingua del paese ospitante;
e) non risultano segnalazioni di PG relative a condotte o comportamenti del ricorrente aventi rilevanza penale;
In un simile contesto processuale e probatorio deve ritenersi verificata l'esistenza di un'incolmabile sproporzione tra il contesto di vita attualmente vissuto e quello che il ricorrente si troverebbe a vivere in caso di rimpatrio nel paese di origine ove, sicuramente, comunanza di lingua e cultura non riuscirebbero a colmare il disagio e le difficoltà che lo stesso dovrebbe, certamente, affrontare. In effetti, anche sulla base di una valutazione tra vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella vissuta prima della partenza, può essere espresso un giudizio prognostico di elevata vulnerabilità nell'ipotesi di rimpatrio nel suo paese (cfr. Cass.605/2020, e più di recente Cass. 1234/2021 e Cass. 5038/2021) tale da giustificare il riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. del D.lgs. 286/98 come modificato dal DL 130/2020 convertito nella legge 173/2020.
5. Regolamento delle spese di lite. Con riferimento, infine, alle spese di giudizio, l'accoglimento parziale della domanda giustifica la loro integrale compensazione
p.q.m.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente decidendo la causa come in epigrafe descritta così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, riconosce a Pt_1
), CUI la protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma C.F._1 C.F._2
1.1. del D.lgs 286/98 come modificato dal DL 130/2020 convertito nella legge 173/2020 e dispone che il Questore competente per territorio rilasci il relativo permesso di soggiorno;
compensa le spese di lite;
dispone che il presente provvedimento sia notificato al ricorrente e comunicato alla presso la Controparte_1
Prefettura di nonché al Pubblico Ministero in sede;
CP_1 riserva di provvedere con separato decreto, ai sensi dell'art. 83, co. 3 bis, d.P.R. n. 115/02
Il Presidente rel. Roberto Sereni Lucarelli
13 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso;
d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile.
7 5 Con specifico riguardo all'elevato grado di personalizzazione del rischio persecutorio la Suprema Corte che ha avuto modo di chiarire che l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, un'attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. n. 251/07, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del "fumus persecutionis"; mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo (cfr. Cass.6503/2014, Cass. 12075/2014 e Cass. 2830/2015).
9 6 Anche la giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che per l'individuazione della normativa applicabile va dato rilievo non all'ingresso sul territorio italiano, ma al momento in cui il richiedente asilo avanza la sua domanda di protezione, in quanto solo in questo momento sorge in capo allo stato ospitante l'obbligo di provvedere in merito. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, infatti, statuito che, benché il diritto di asilo nasca quando il richiedente faccia ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità che mettano a repentaglio l'esercizio dei propri diritti fondamentali, è la presentazione della domanda che identifica e attrae il regime normativo da applicare. È con la domanda in sede amministrativa che il titolare del diritto esprime il bisogno di tutela, e il bisogno di tutela va regolato secondo le modalità previste dal legislatore nazionale: sicché è quella domanda a incanalare tale bisogno nella sequenza procedimentale dettata dal legislatore nell'esercizio della discrezionalità a lui rimessa ed è quindi il tempo della sua presentazione a individuare il complesso delle regole applicabili (cfr. SS.UU 29459/2019 e 29460/2019). 7 L'art. 1 comma 1 lett. e) del DL 130/202 ha , infatti, modificato l'art. 19 comma 1.1 del TUI che attualmente prevede:
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali rischi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per Controparte_1 protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della per il Controparte_1 riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, nella persona dei sig.ri magistrati: dott. Roberto Sereni Lucarelli - Presidente rel. dott. Alessandro Di Tano - Giudice dott. Valerio Guidarelli - Giudice
tra
), CUI rappr.to e difeso dall'avv. Pt_1 C.F._1 C.F._2
ricorrente e Controparte_1
[...]
resistente sentito il giudice relatore;
all'esito della Camera di Consiglio del 17.4.2025 ha pronunziato la seguente ORDINANZA 1. Oggetto della controversia, storia, decisione amministrativa impugnata e motivi di ricorso La controversa ha ad oggetto l'impugnazione proposta con ricorso depositato in data 04.04.2024 da avverso il provvedimento del 10.05.2023 e notificato il 06.03.2024, Pt_1
a mezzo del quale la Controparte_1
di aveva deciso di non accogliere l'istanza avanzata.
[...] CP_1
Il ricorrente impugnava quindi la decisione resa in sede amministrativa chiedendo il riconoscimento, nell'ordine in via gradata: dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951; del diritto alla protezione sussidiaria, ai sensi degli artt. 2, lett. g e 14 del D.Lgs. n. 251/07; del diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1. del D.lgs 286/98 come modificato dal DL 130/2020 convertito nella legge 173/2020. Nel corso del colloquio personale svoltosi dinnanzi alla Commissione in data 28.04.2023, il ricorrente ha dichiarato di essere nato a [...], distretto di Madaripur (Bangladesh), di aver vissuto anche a Dakka, di non appartenere ad alcuna minoranza etnica, di professare la religione islamica, di aver frequentato la scuola per circa un anno e di aver lavorato in patria come contadino, muratore e autista. Ha aggiunto che la sua famiglia, che risiede ancora nel paese di origine e con la quale è rimasto in contatto, è composta dai genitori, due fratelli e quattro sorelle;
di essere sposato e di avere tre figli. L'istante ha spiegato di essere espatriato sostanzialmente a causa delle difficoltà economiche in cui versava in Bangladesh, aggravate dai debiti contratti per costruire una nuova casa,
1 dopo che nel 2018 un'alluvione aveva distrutto l'abitazione di famiglia. Non riuscendo a restituire quanto avuto in prestito e non avendo alcuna prospettiva per un futuro dignitoso, avrebbe lasciato il suo Paese il 31 dicembre 2019 per raggiungere l'Italia. Il richiedente ha concluso che, in caso di rimpatrio, potrebbe essere aggredito dai suoi creditori e che non riuscirebbe a provvedere ai suoi cari, anche considerando che il padre è ammalato e non può più lavorare. L'amministrazione resistente costituitasi in giudizio insisteva per il rigetto del ricorso perché ritenuto infondato in fatto e in diritto. In esito all'udienza del 27.03.2025, il procedimento era riservato per la decisione, con assegnazione di un termine per il deposito di documentazione socio-lavorativa aggiornata.
2. Sulla situazione nel paese di origine. Il compito dello Stato (cfr art. 8, pf. 2 della direttiva «qualifiche» 2011/95/UE) è quello di acquisire informazioni precise ed aggiornate da fonti pertinenti, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), con particolare riferimento alla situazione del paese di origine del ricorrente avendo indicato lo stesso di provenire da Khalashigandi, distretto di Madaripur, Bangladesh. Esaminata pertanto la situazione generale del paese di origine1, non appare necessario svolgere ulteriori approfondimenti considerato che, dal narrato del richiedente emerge che le 1 L'enorme regione del delta formata alla confluenza dei sistemi fluviali Gange e RA - ora denominata Bangladesh - era un avamposto vagamente incorporato di vari imperi centrati sulla pianura del Gange per gran parte del primo millennio d.C.
Le conversioni e gli insediamenti musulmani nella regione iniziarono nel X secolo, principalmente da commercianti e predicatori arabi e persiani. Gli europei stabilirono postazioni commerciali nell'area nel XVI secolo. Alla fine, l'area conosciuta come Bengala, principalmente indù nella parte occidentale e per lo più musulmana nella metà orientale, divenne parte dell'India britannica. La divisione nel 1947 ha portato ad un'ala orientale del Pakistan nell'area a maggioranza musulmana, che è diventata il Pakistan orientale. Le richieste di maggiore autonomia e animosità tra l'ala orientale e quella occidentale del Pakistan hanno portato ad un movimento di indipendenza bengalese. Quel movimento, guidato dall'WA LE (AL) e sostenuto dall'India, vinse la guerra di indipendenza del Bangladesh nel 1971.
Il governo AL post-indipendenza ha affrontato sfide spaventose e nel 1975 è stato rovesciato dai militari, innescando una serie di colpi di stato militari che hanno portato ad un governo sostenuto dai militari ed alla successiva creazione del Partito Nazionalista del Bangladesh (NP) nel 1978. Anche questo governo è terminato con un colpo di stato nel 1981, seguito da un governo sostenuto dai militari fino alle elezioni democratiche del 1991. Il NP e l'AL si sono alternati al potere dal 1991, con l'eccezione di un regime di emergenza sostenuto dai militari che ha sospeso le elezioni parlamentari previste per gennaio 2007 nel tentativo di riformare il sistema politico e sradicare la corruzione. Quel governo ha riportato il paese ad un regime pienamente democratico nel dicembre 2008 con l'elezione dell'AL e del primo RO . Nel Persona_1 gennaio 2014, l'AL in carica ha vinto le elezioni nazionali con una schiacciante maggioranza dopo che il NP ha boicottato le elezioni, il che ha prolungato il mandato di come primo RO. Nel dicembre 2018, Per_1
si è assicurata un terzo mandato consecutivo (il quarto in totale) con la coalizione AL che si è Per_1 assicurata il 96% dei seggi disponibili, tra diffuse denunce di irregolarità elettorali. Con l'aiuto dell'assistenza internazionale allo sviluppo, il Bangladesh ha ridotto il tasso di povertà da oltre la metà della popolazione a meno di un terzo, ha raggiunto gli obiettivi di sviluppo del Millennio per la salute materna e infantile ed ha compiuto, dall'indipendenza, grandi progressi nella sicurezza alimentare. L'economia è cresciuta ad una media annua di circa il 6% negli ultimi due decenni. Nel 2021 le Nazioni Unite hanno approvato una risoluzione per consentire al Bangladesh di superare ufficialmente lo status di paese meno sviluppato (LDC: least-developed- country) nel 2026, sulla base dei criteri della Banca mondiale. (Si veda, CIA, The World Factbook, Bangladesh, 11 apr 2023, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/bangladesh/).
2 Informazioni generali sul paese: La Repubblica Popolare del Bangladesh è situata nell'Asia meridionale e confina quasi interamente con l'India, fatta eccezione per una piccola frontiera a sud-est con il Myanmar (Birmania) e una costa lungo il Golfo del Bengala a sud. La capitale è Dacca. Il Paese copre una superficie di 148.460 km2. La maggior parte del paese è situata sui delta di grandi fiumi che scorrono dall'Himalaya: il Gange si unisce al (canale principale del RA) e successivamente si unisce al per sfociare Per_2 Per_3 infine nel Golfo del Bengala. Il Bangladesh è suddiviso in otto divisioni (Barishal, Chattogram, Dhaka, Khulna, Mymensingh, , 64 distretti (zila) e 490 sottodistretti (upazila othana). Ci sono 11 Per_4 Per_5 Per_6 corporazioni ioni municipali e, nelle zone rurali, circa 4. 500 consigli locali (union parishad). Si stima che in Bangladesh ci siano 86.000 villaggi. Un dato nome potrebbe riferirsi a più di un'entità geografica;
ad esempio, la città di ON è situata nel Distretto di ON, il quale si trova nella Divisione di ON. La zona delle Colline di ON (ON Hill Tracts, CHT), include tre dei distretti presenti nella Divisione di ON. (Si veda, EASO COI Report “Bangladesh - Panoramica del Paese”, dicembre 2017, p. 18, https://www.ecoi.net/en/file/local/1442015/4792_1535635338_it-bangladesh- final.pdf ).
Il Bangladesh, considerato il più grande delta del mondo, è un Paese fluviale altamente vulnerabile ai rischi climatici, meteorologici e geofisici a causa della sua topografia e della sua posizione geografica. La topografia del Bangladesh può essere descritta come bassa e pianeggiante, con più della metà del territorio con un'altitudine inferiore ai 6 metri sul livello medio del mare e attraversata dai principali sistemi di drenaggio dei fiumi RA, Gange e Il Golfo del Bengala a sud, la catena indo-birmana a est e la pista del a Per_3 Pt_2 nord-ovest contribuiscono alla persistenza dei rischi naturali in Bangladesh da secoli.
Il Paese è da tempo esposto a vari rischi climatologici (ad esempio, siccità), idrometeorologici (ad esempio, cicloni, mareggiate, inondazioni) e geofisici (ad esempio, frane ed erosione). La sua costa meridionale a forma di imbuto la rende suscettibile ai cicloni e alle mareggiate, ai livelli medio-alti di salinità del suolo e all'innalzamento del livello del mare. Anche la pista di , sul versante settentrionale e nordorientale del Bangladesh, è Pt_2 soggetta a frequenti siccità. Essendo il p e delta del mondo, con i sistemi fluviali RA, Gange e che scorrono verso la Baia del Bengala, un'enorme porzione della superficie del Bangladesh è soggetta Per_3 a frequenti inondazioni, soprattutto improvvise, e all'erosione fluviale. Inoltre, le zone orientali del Bangladesh, che comprendono le divisioni di e Chattogram, sono soggette a terremoti, frane e inondazioni Per_6 improvvise.
Il Bangladesh per sostenere il suo sviluppo potenziale deve affrontare sfide significative poste dal cambiamento del clima, con rischi per la vita, le infrastrutture e l'economia. A causa del cambiamento climatico, il Bangladesh sta già sperimentando l'aumento delle temperature, l'erraticità delle precipitazioni irregolari, l'innalzamento del livello del mare e l'intrusione di salinità ad un ritmo accelerato, causando disastri più intensi.
La maggior parte della popolazione del Bangladesh si basa su attività agricole per il proprio sostentamento e dipende in larga misura dalle risorse idriche. Questi stessi settori sono altamente esposti ai rischi climatici e geofisici e dispongono di misure di resilienza limitate e infrastrutture deboli. Una vasta area del Bangladesh si trova all'estuario di tre grandi fiumi: RA, Gange e Gange e Durante le forti Per_3 Per_3 inondazioni fluviali del 1992 e del 1998, più della metà del territ onale è stat to. L'alluvione del 2017 ha colpito 3.917.184 persone in 24 distretti e ha danneggiato 309.542 ettari di terreno coltivato. Il Bangladesh è il settimo Paese più colpito dai rischi naturali nel periodo 2000-2019. Sebbene non sia comune, il Bangladesh sperimenta spesso devastanti inondazioni improvvise durante le stagioni monsoniche e pre- monsoniche. Le forti piogge e l'afflusso d'acqua dalle colline del Meghalaya, in India, inondano vaste aree coltivate nelle Haors e nelle zone basse del Bangladesh nord-orientale. Queste alluvioni improvvise interessano sei distretti: AV, NJ, AB, OK e Kishoreganj. All'interno della confluenza Per_6 dei suoi tre potenti fiumi, nonché degli affluenti e dei torrenti che si diramano, il Bangladesh ha sperimentato l'erosione degli argini. Il fiume JA da solo erode circa 3.000 ettari di terreno a ogni monsone, o circa 5.000-6.000 ettari all'anno. L'erosione in Bangladesh è dovuta alla siccità e alle attività antropiche. L'erosione nella zona costiera può essere elevata, con 286 metri all'anno a Bhola, in Bangladesh. (Si veda, Asian Development Bank e Government of Bangladesh, Bangladesh Climate and Disaster Risk Atlas: Harzards, Volume I, ReliefWeb, dicembre 2021, https://reliefweb.int/report/bangladesh/bangladesh-climate-and- disaster-risk-atlas-hazards-volume-i-december-2021).
Molte persone sono senza terra e costrette a vivere e coltivare terreni soggetti a inondazioni. Sono prevalenti le malattie trasmesse dall'acqua nelle acque superficiali. L'inquinamento delle acque, in particolare delle zone di pesca, deriva dall'uso di pesticidi commerciali;
acque sotterranee contaminate da arsenico presente in natura;
scarsità d'acqua intermittenti a causa della caduta delle falde acquifere nelle parti settentrionali e centrali del 3 paese;
degrado ed erosione del suolo;
deforestazione; distruzione delle zone umide;
grave sovrappopolazione con inquinamento acustico.
Parte di: biodiversità, cambiamenti climatici, cambiamenti climatici-protocollo di Kyoto, accordo sui cambiamenti climatici-Parigi, divieto totale dei test nucleari, desertificazione, specie in via di estinzione, modificazione ambientale, rifiuti pericolosi, diritto del mare, divieto dei test nucleari, protezione dello strato di ozono, nave Inquinamento, zone umide.Tali accordi sono stati firmati, ma non ratificati.
Grave insicurezza alimentare localizzata a causa dei vincoli economici e dei prezzi elevati di importanti prodotti alimentari. Si prevede che l'insicurezza alimentare rimanga precaria, dati i persistenti vincoli economici;
i prezzi interni della farina di frumento e dell'olio di palma, importanti prodotti alimentari, rimangono a livelli elevati nel gennaio 2023, risultato di elevati prezzi internazionali di energia, carburante e cibo, trasmessi ai mercati nazionali (2023). (Si veda, CIA, The World Factbook, Bangladesh, 11 apr 2023, https://www.cia.gov/the- world-factbook/countries/bangladesh/).
Il Bangladesh è uno dei paesi più densamente popolati del mondo con una popolazione stimata di circa 167,184,465 milioni di abitanti (al 2023). (Si veda, CIA, The World Factbook, Bangladesh, 11 apr 2023, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/bangladesh/). Il gruppo etnico maggioritario è il almeno 98,9%, altri gruppi etnici indigeni 1,1% (stima 2011). Il 61% della popolazione vive nelle aree Per_7 rurali, in particolare nelle aree del delta soggette a inondazioni. Dhaka, la capitale, ha oltre 21 milioni di persone (Si veda, DFAT Country Information Report Bangladesh, 30 November 2022, https://www.ecoi.net/en/file/local/2086697/country-information-report-bangladesh.pdf).
Il governo del Bangladesh riconosce 27 gruppi etnici indigeni ai sensi della legge del 2010 sull'istituzione culturale per i piccoli gruppi antropologici;
altre fonti stimano che vi siano circa 75 gruppi etnici. I critici del censimento del 2011 affermano che tale censimento sottovaluta le dimensioni della popolazione etnica del Bangladesh.
Il Bangladesh rimane un Paese che presenta diversità culturali, etniche, religiose e linguistiche. Si stima che in Bangladesh vivano 1,5 milioni di indigeni (1,10% della popolazione totale) (stima 2011), anche se i rappresentanti delle comunità sostengono che il numero sia più vicino ai 3 milioni. Le minoranze religiose costituiscono una piccola percentuale della popolazione, tra cui induisti (8,5%), buddisti (0,6%) e cristiani (0,3%). I AL e le comunità socialmente escluse sono circa 6,5 milioni (3-4% della popolazione totale).
La lingua ufficiale è il Bangla 98,8% (noto anche come bengalese). (Si veda, CIA, The World Factbook, Bangladesh, 11 apr 2023, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/bangladesh/).
Molte delle comunità indigene ( nella zona delle colline di ON e nel nord del Paese hanno una Per_8 propria lingua o un proprio dialetto. Secondo Ethnologue esistono 36 di queste lingue (Si veda, Ethnologue Languages of the World, Bangladesh, https://www.ethnologue.com/country/BD/). Vi sono circa 250.000- 300.000 Bihari in Bangladesh, la cui lingua principale è l'urdu (Si veda, MRG, World Directory of Minorities and Indigenous Peoples: Bangladesh – Biharis, https://minorityrights.org/minorities/biharis/). L'inglese è ampiamente utilizzato per fini ufficiali (Si veda, World Atlas, Which languages are spoken in Bangladesh?, 1 August 2017, https://www.worldatlas.com/articles/what-languages-are-spoken-in-bangladesh.html).
Religione: La religione è 88,4%, altre religioni 11,6% (stima 2020) (Si veda, CIA, The World Per_9 Factbook, Bangladesh, 11 apr 2023, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/bangladesh/). Gli indù rappresentano il 9,5 %. Il resto della popolazione è prevalentemente cristiano, per lo più cattolico-romani, e buddisti concentrati principalmente nelle Colline di ON. Si registrano anche Persona_10 Per_1 esigue popolazioni di musulmani sciiti, agnostici e atei, il cui numero è stimato Persona_11 essere compreso tra poche migliaia e 100.000 aderenti (EASO COI Report “Bangladesh - Panoramica del Paese”, dicembre 2017, p. 21, https://www.ecoi.net/en/file/local/1442015/4792_1535635338_it-bangladesh- final.pdf).
La Costituzione stabilisce, ai sensi dell'articolo 2A, che «[l]a religione di Stato della Repubblica è l'Islam, tuttavia lo Stato deve garantire pari status e pari diritti nella pratica alle religioni indù, buddista, cristiana e di altro tipo (Si veda, Bangladesh, The Constitution of the People's Republic of Bangladesh, 1972 (amended 2011), http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-367.html). Proibisce inoltre la discriminazione religiosa e prevede 4 l'uguaglianza per tutte le religioni (Si veda, USDOS – US Department of State “International Religious Freedom Report for 2015”, https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper).
I membri di gruppi minoritari, inclusi indù, cristiani, buddisti e musulmani sciiti e ahmadiyya, subiscono vessazioni e violenze, compresa la violenza della folla contro i loro luoghi di culto.
Coloro che hanno una visione laica o anticonformista possono affrontare il vituperio della società e gli attacchi dei gruppi islamisti intransigenti .
L'Islam è designato come religione ufficiale, anche se la Costituzione indica il secolarismo come principio fondamentale. Sebbene le minoranze religiose abbiano il diritto di praticare liberamente il proprio culto, occasionalmente devono affrontare ripercussioni legali per proselitismo o presunta blasfemia. I membri di gruppi minoritari - tra cui indù, cristiani, buddisti e musulmani sciiti e - subiscono molestie e Per_11 violenze, tra cui occasionali violenze di massa contro le loro case di culto. La violenza contro le minoranze religiose può essere deliberatamente provocata sui social media. Nel luglio 2022, ad esempio, case e attività commerciali di proprietà indù sono state vandalizzate insieme a un tempio nel villaggio di Sahapara, in Per apparente risposta a un post su Facebook che denigrava l' (Si veda, Freedom House, Freedom in Freedom House, Freedom in the World 2020 – Bangladesh, https the World 2023 – Bangladesh, 10 marzo 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2088488.html).
Non si sono verificati attacchi di rilievo contro le minoranze religiose motivati dall'estremismo violento transnazionale. Tuttavia, sono stati segnalati attacchi a proprietà e templi indù e buddisti per motivi politici ed economici. Le ONG hanno riferito che le minoranze di origine nazionale, razziale ed etnica hanno subito discriminazioni. Ad esempio, alcuni AL (indù di casta inferiore) hanno sofferto di un accesso limitato alla terra, ad alloggi adeguati, all'istruzione e all'occupazione.
A luglio (2022, ndr), una comunità prevalentemente indù nel distretto sudoccidentale di Narail è stata bersaglio di attacchi a sfondo religioso e atti di vandalismo da parte di individui musulmani, dopo che un post su Facebook ritenuto offensivo nei confronti dell'Islam è diventato virale. La folla ha preso di mira un tempio, dei negozi e diverse abitazioni per rappresaglia, aggiungendosi a una serie di attacchi a sfondo religioso contro gli indù nel Paese. Non sono stati segnalati arresti sulla scena, nonostante la chiara presenza delle forze di sicurezza. I gruppi religiosi di minoranza hanno affermato che il governo non ha punito adeguatamente gli autori delle violenze anti-indù avvenute nell'ottobre 2021 in occasione del Uno degli attacchi più Per_14 gravi è stato quello al tempio indù di Comilla. Nonostante il governo abbia arrestato diverse persone per l'attacco, ad agosto la polizia aveva presentato le accuse solo in due dei 12 casi archiviati. Il presidente dell'unità distrettuale di Comilla del Bangladesh Hindu Buddhist Christian Unity Council, ha affermato che CP_2 "se non verrà fatta giustizia, questi incidenti si ripeteranno". A luglio, ha riferito che solo poche CP_3 accuse erano state formulate a causa delle violenze avvenute in tutto il Paese nell'ottobre precedente, mentre molte indagini continuavano. Il quartier generale della polizia del Bangladesh ha dichiarato che la polizia ha archiviato almeno 142 casi;
le indagini su 105 casi sono terminate, mentre 37 casi sono ancora in corso (Si veda, USDOS – US Department of State, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Bangladesh, 20 marzo 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2089131.html).
Economia: Le informazioni fornite dalla Banca Mondiale mostrano che il Bangladesh ha conseguito una forte crescita economica negli ultimi anni. Il Bangladesh ha una solida esperienza di crescita e sviluppo, anche in tempi di elevata incertezza globale. Un solido dividendo demografico, forti esportazioni di abbigliamento confezionato (ready-made garment, (RMG), afflussi resilienti di rimesse e condizioni macroeconomiche stabili hanno sostenuto una rapida crescita economica negli ultimi due decenni. Il Bangladesh racconta una storia straordinaria di riduzione della povertà e sviluppo. Da una delle nazioni più povere alla nascita nel 1971, il Bangladesh ha raggiunto lo status di reddito medio-basso nel 2015. È sulla buona strada per uscire dall'elenco dei Paesi meno sviluppati (Least Developed Countries (LDC) delle Nazioni Unite nel 2026. La povertà è scesa dal 41,9% nel 1991 al 13,5%. percento nel 2016, sulla base della soglia di povertà internazionale di $ 2,15 al giorno (utilizzando il tasso di cambio della parità di potere d'acquisto del 2017). Inoltre, i risultati dello sviluppo umano sono migliorati in molte dimensioni.
Sfide: Il Bangladesh si è ripreso rapidamente dalla pandemia di COVID-19, sostenuto da politiche macroeconomiche prudenti. Ma l'economia ora deve affrontare notevoli sfide con l'incertezza economica globale, la crescente pressione inflazionistica, la carenza di energia, un deficit della bilancia dei pagamenti e un calo delle entrate. L'aumento dei prezzi delle materie prime e un'impennata delle importazioni nella seconda metà dell'anno fiscale (Fiscal Year) FY22 hanno provocato un disavanzo della bilancia dei pagamenti (BoP) e 5 un'accelerazione dell'inflazione. La crescita del PIL reale dovrebbe rallentare nel FY23 poiché le misure di soppressione delle importazioni interrompono l'attività economica. Si prevede che la crescita acceleri nel medio termine, con l'allentamento della pressione inflazionistica, il miglioramento delle condizioni esterne e l'accelerazione dell'attuazione delle riforme. Nel medio termine, si prevede che la bilancia dei pagamenti tornerà in attivo, poiché la crescita delle importazioni si modererà e l'afflusso di rimesse aumenterà con un elevato deflusso di lavoratori verso la regione del Golfo. Per realizzare la sua visione di raggiungere lo status di reddito medio-alto entro il 2031, il Bangladesh deve creare posti di lavoro attraverso un ambiente imprenditoriale competitivo, aumentare il capitale umano e costruire una forza lavoro qualificata, costruire infrastrutture efficienti e stabilire un ambiente politico che attragga investimenti privati. Le priorità di sviluppo includono la diversificazione delle esportazioni oltre il settore RMG;
approfondire il settore finanziario;
rendere l'urbanizzazione più sostenibile e rafforzare le istituzioni pubbliche, comprese le riforme fiscali per generare maggiori entrate nazionali per lo sviluppo. Affrontare le lacune infrastrutturali accelererebbe la crescita. Affrontare la vulnerabilità ai cambiamenti climatici e ai disastri naturali aiuterà il Bangladesh a continuare a costruire la resilienza agli shock futuri. La rotazione verso una crescita verde sosterrebbe la sostenibilità dei risultati dello sviluppo per la prossima generazione (Si veda, The World Bank, The World Bank in Bangladesh: Overview, 6 april 2023, https://www.worldbank.org/en/country/bangladesh/overview).
Istituzioni e stato della situazione politica attuale: La costituzione del Bangladesh prevede una forma di governo parlamentare che consolida la maggior parte del potere nell'Ufficio del Primo Ministro. Nelle elezioni parlamentari del dicembre 2018, e il suo partito WA LE hanno vinto il terzo mandato Persona_1 quinquennale consecutivo che l'ha mantenuta in carica come primo RO. Questa elezione non è stata considerata libera ed equa dagli osservatori a causa di irregolarità segnalate, tra cui urne elettorali riempite di schede fasulle e l'intimidazione degli agenti elettorali e degli elettori dell'opposizione.
Le forze di sicurezza che comprendono la polizia nazionale, le guardie di frontiera e le unità antiterrorismo come il battaglione di azione rapida, mantengono la sicurezza interna e delle frontiere. I militari hanno alcune responsabilità di sicurezza interna. Le forze di sicurezza riferiscono al Ministero dell'Interno e i militari al Ministero della Difesa. Le autorità civili hanno mantenuto un controllo effettivo sulle forze di sicurezza. È stato riferito che membri delle forze di sicurezza hanno commesso numerosi abusi.
Questioni significative in materia di diritti umani includono segnalazioni credibili di uccisioni illegali o arbitrarie, incluse esecuzioni extragiudiziali;
sparizione forzata;
torture o trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti da parte del governo;
condizioni carcerarie dure e pericolose per la vita;
arresti o detenzioni arbitrarie;
prigionieri politici o detenuti;
repressione transnazionale contro individui in un altro paese;
seri problemi con l'indipendenza della magistratura;
interferenza arbitraria o illecita con la privacy;
punizione di membri della famiglia per reati presumibilmente commessi da un parente;
gravi restrizioni alla libertà di espressione e ai media, tra cui violenze o minacce di violenza contro i giornalisti, arresti o procedimenti giudiziari ingiustificati nei confronti di giornalisti, censura e applicazione o minaccia di applicazione di leggi penali sulla diffamazione per limitare l'espressione; gravi restrizioni alla libertà di Internet;
interferenza sostanziale con la libertà di riunione pacifica e la libertà di associazione, comprese leggi eccessivamente restrittive sull'organizzazione, il finanziamento o il funzionamento di organizzazioni non governative e organizzazioni della società civile;
restrizioni alla libertà di movimento dei rifugiati;
gravi e irragionevoli restrizioni alla partecipazione politica;
grave corruzione del governo;
gravi restrizioni governative o molestie nei confronti di organizzazioni nazionali e internazionali per i diritti umani;
mancanza di indagini e responsabilità per la violenza di genere, compresa la violenza domestica e da parte del partner, la violenza sessuale, la violenza sul posto di lavoro, i matrimoni infantili, precoci e forzati e altre forme di tale violenza;
reati che comportano violenza o minacce di violenza nei confronti di membri di minoranze etniche o di popolazioni indigene;
reati che comportano violenza o minacce di violenza nei confronti di persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer o intersessuali;
leggi che criminalizzano la condotta sessuale omosessuale consensuale tra adulti;
restrizioni significative ai sindacati indipendenti e ai diritti dei lavoratori alla libertà di associazione e alla contrattazione collettiva;
e l'esistenza delle peggiori forme di lavoro minorile.
Sono numerose le segnalazioni di diffusa impunità per gli abusi e la corruzione delle forze di sicurezza. Il governo ha adottato poche misure per identificare, indagare, perseguire e punire funzionari o membri delle forze di sicurezza che hanno commesso violazioni dei diritti umani o sono stati coinvolti nella corruzione (Si veda, USDOS – US Department of State, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Bangladesh, 20 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089426.html).
La costituzione offre ai cittadini la possibilità di scegliere il proprio governo in elezioni periodiche libere ed eque, tenute a scrutinio segreto e basate sul suffragio universale ed equo. Gli osservatori internazionali hanno 6 motivazioni sottese all'espatrio, attengono essenzialmente a problematiche di natura economica e privata, pertanto, non sussumibili a specifici contesti sociopolitico e culturali sussistenti in Bangladesh e che, laddove riscontrati nel caso in esame, sarebbe stato doveroso attenzionare perché, superato il vaglio di credibilità, idonei ad integrare i presupposti oggettivi e soggettivi integranti le forme di protezione maggiori.
3. Sulla valutazione di credibilità del richiedente asilo. L'accertamento dell'attendibilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione;
in particolare (si veda Cass. 6879/2011) il regime dell'onere della prova previsto nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione (escluse, pertanto, le vicende strettamente private - cfr. Cass. n. 7333/2015) le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se superano una valutazione di affidabilità fondata sui criteri legali descritti nelle lett. a) b) c) d) ed e)2 della citata disposizione, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dell'assenza di strumentalità e della tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, da considerarsi non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca, ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese.
riferito che le recenti elezioni (2018, ndr) non sono state né libere né eque perché viziate da gravi irregolarità (Si veda, USDOS – US Department of State, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Bangladesh, 20 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089426.html).
Elezioni recenti: Il primo RO e il suo partito WA LE (AL) hanno vinto il terzo Persona_1 mandato consecutivo di cinque anni nelle elezioni parlamentari del dicembre 2018 che gli osservatori non hanno considerato né libere né eque e viziate da irregolarità tra cui il riempimento delle urne elettorali e l'intimidazione dei seggi elettorali e degli elettori dell'opposizione. Con oltre l'80% dei voti, l'AL ei suoi alleati elettorali hanno vinto 288 dei 300 seggi eletti direttamente, mentre la principale opposizione, il NP ed i suoi alleati, hanno ottenuto solo sette seggi. Il parlamento ha conferito lo status ufficiale di opposizione al partito YA, un componente della coalizione di governo guidata da AL, che ha fatto sedere 22 membri in parlamento. Durante la campagna che ha portato alle elezioni, ci sono state molte segnalazioni credibili di vessazioni, intimidazioni, arresti arbitrari, e la violenza che ha reso difficile a molti candidati dell'opposizione e ai loro sostenitori incontrarsi, tenere manifestazioni o fare campagna elettorale liberamente. Durante le elezioni nazionali del 2018, il governo non ha concesso credenziali o rilasciato visti entro il periodo di tempo necessario per condurre una credibile missione di monitoraggio internazionale alla maggior parte degli osservatori elettorali internazionali della Rete asiatica per le libere elezioni. Solo sette delle 22 ONG del gruppo di lavoro elettorale sono state autorizzate dal Ministero degli affari interni, dall'Ufficio per gli affari delle ONG e dalla Commissione elettorale a osservare le elezioni. La bassa affluenza alle urne, le intimidazioni, le irregolarità e la violenza durante le campagne e le votazioni hanno segnato diverse elezioni del governo locale durante l'anno. L' Organizzazione locale per i diritti umani SK , ha osservato che si sono verificati 479 episodi di violenza politica, con 70 morti e 6.914 feriti. Alcune violenze si sono verificate tra le parti opposte, ma si sono verificati Per_1 anche numerosi episodi di scontri interni al partito. (Si veda, Domestic human rights organization Ain o (SK); USDOS – US Department of State, 2022 Country Report on Human Rights Practices:
[...] Bangladesh, 20 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089426.html). Si tratta, di conseguenza, di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici. Nel caso di specie, la non ha svolto alcun accertamento sull'attendibilità delle CP_1 dichiarazioni rese dal richiedente, perché ritenute infondate rispetto all'istanza avanzata. Il Tribunale ha deciso dunque di fissare l'udienza del 27.03.2025 per l'audizione del ricorrente che, comparso, opportunamente interrogato, ha dichiarato:
“Adr: Confermo quanto detto dinanzi alla Commissione e non voglio aggiungere altro. Adr: Temo di Tornare in Bangladesh per i motivi riferiti davanti alla Commissione. Ho lasciato il mio Paese il 1 gennaio 2020 ed ho raggiunto l'Italia il 1 giugno 2022 attraverso la Libia. In Bangladesh ho i genitori, mia moglie e tre figli. Ho anche quattro sorelle e due fratelli che vivono sempre in Bangladesh. Abito a La Spezia in una casa privata in affitto insieme ad altri connazionali. Ho una certificazione di ospitalità. Lavoro presso la Fincantieri di La Spezia per la Marnero Srl con contratto a tempo determinato con scadenza 30 maggio 2025 che verrà rinnovato”. Ciò premesso, rileggendo le dichiarazioni del ricorrente alla luce della summenzionata disciplina sulla valutazione della credibilità, il Collegio ritiene di condividere le considerazioni espresse dalla Commissione tenuto conto che, pur volendo accettare il vissuto personale sotteso all'espatrio, pervenire a tale conclusione appare superfluo perché, come già rilevato nel precedente paragrafo e confermato dallo stesso nel corso dell'udienza dinnanzi al Tribunale, questo attiene ad una vicenda economico/privata e, dunque, carente di quegli elementi di “persecuzione” o “danno grave”, così come declinati dalla normativa di riferimento ed in presenza dei quali, al contrario, sarebbe stato determinante, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, giungere ad un esito positivo sull'attendibilità dei motivi che lo avrebbero indotto a lasciare il Bangladesh e a non volervi farvi rientro. In definitiva gli elementi del narrato sopra esaminati anche se valutati alla stregua delle regole di giudizio di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 251/07 portano il Collegio a far propria la considerazione espressa dalla e posta alla base del provvedimento Controparte_1 negativo reso in sede amministrativa e a concludere nel senso dell'irrilevanza del narrato, a prescindere dalla sua credibilità, ai fini del riconoscimento delle protezioni maggiori.
4. Esame della sussistenza dei presupposti per le forme di protezione richieste In punto di diritto, va premesso che in tema di riconoscimento della protezione internazionale, in presenza di contestazioni del ricorrente volte a censurare il provvedimento amministrativo sotto i profili della nullità o dell'annullabilità, anche ai sensi degli artt. 21 septies ed octies della l.n. 241/90, il giudice ordinario adito a seguito dell'impugnazione delle decisioni rese dalle commissioni territoriali o dalla Commissione nazionale, ai sensi dell'art. 35, d. lgs. n. 25/08, non essendo giudice dell'atto in sé, ma del rapporto dedotto in giudizio, non è investito della cognizione sull'atto, bensì valuta la sussistenza di un diritto soggettivo tutelabile attraverso la concessione di una delle tre misure di protezione in favore dello straniero, con la conseguenza che non è tenuto a motivare riguardo la sussistenza o meno dei vizi dedotti in ricorso.
4.1 Status di rifugiato e protezione sussidiaria. 8 Tenuto conto di quanto fin qui detto con riferimento alla situazione del paese di origine e alla credibilità del ricorrente il Collegio ritiene che, nella specie, difettino nei confronti del medesimo i presupposti per ritenere sussistente una “persecuzione grave” così come prevista dall' art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, come attuata dalla Direttiva 2005/85/CE e l' art. 2 co.1°, lett. d) del d.lgs. n.25/083 ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato sia quelli di un “grave danno” così come previsto dall''art. 2, lett. g) del d. lgs. n.251/07, come declinato nelle lett. a) b) e c) dell'art. 14 del d. lgs. n.251/074,ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria Né a tal fine appare rilevare la generica gravità della situazione politico-economica del Paese di origine del richiedente, al pari della mancanza di un pieno esercizio delle libertà democratiche posto che l'esposizione a tali rischi deve essere valutata con riferimento alla situazione individuale nel ricorrente 5 Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito elementi attendibili da cui desumere la sussistenza di atti tali da essere configurati come “persecuzione grave” o come “danno grave” come sopra delineati. In definitiva dunque, i fatti riferiti dal ricorrente, in assenza di atti persecutori diretti e personali nei termini sopra descritti, non consentono di riconoscere alcuna delle protezioni maggiori tenuto anche conto che nello stato di provenienza come emerso dalle COI (cfr. paragrafo 2 ) sono presenti istituzioni statuali che, in caso di effettivo e concreto pericolo, sarebbero comunque in grado di proteggerlo. Si noti poi che l'art. 10, c. 1, lett. a) del D.L. n. 113/2018, come convertito dalla legge n. 132/2018, ha implementato nell'ordinamento nazionale la c.d. internal flight alternative prevista dall'art. 8, comma 1, della Direttiva 2011/95/UE (c.d. “qualifiche”), per le ipotesi in cui il richiedente possa eventualmente spostarsi in un'altra parte del Paese dove non avrebbe timore di pericoli. 3 La Convenzione di Ginevra citata fa riferimento ad atti tali da essere configurati per l'elevato grado di personalizzazione del rischio persecutorio come “persecuzione grave” (cfr. tra le molte Cass. 6503/2014; 12075/2014 e 2830/2015) per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o professione di un'opinione politica e dell'impossibilità di avvalersi della protezione di tale paese perché nel territorio di provenienza è dato registrare un irreversibile deterioramento degli strumenti istituzionali di protezione della “minoranza” cui il ricorrente appartiene e che, per tale ragione, si trova nelle condizioni di non potere o, a cagione del timore della persecuzione, non volere chiedere protezione nel paese di provenienza 4 Le tre ipotesi di danno grave sono le seguenti a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
4.2 Protezioni minori Preliminarmente, si rileva che, nel caso di specie, l'istanza per il riconoscimento del permesso di soggiorno risulta essere stata presentata anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 20/2023 (c.d. “Decreto Cutro”), conv. nella l. n. legge n. 50/2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”, pertanto, il ricorso in oggetto dovrà essere esaminato sulla base della normativa previgente e, quindi, con la possibilità di riconoscere al ricorrente, laddove ne sussistano i presupposti, la protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1. del D.lgs 286/98 come modificato dal DL 130/2020, convertito nella legge 173/20206. Ciò premesso, procedendo ad un rapido excursus sulla normativa in materia, a decorrere dal 18.7.17, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, co. 1° della l. n. 110/17, è stato aggiunto dall'art. 3, co. 1°, della medesima legge, un comma 1.1. all'art. 19 del d. lgs. n. 286/99, secondo cui: «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani»; Con il d.l. 4.10.18, n. 113, c.d. “decreto sicurezza” pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 231 del 4.10.18, rubricato «disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché […]», è stata espunta la fattispecie aperta della protezione umanitaria con una serie di casistiche altamente tipizzate (il permesso di soggiorno per calamità naturali;
il permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile;
il permesso di soggiorno per cure mediche;
il permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica;
il permesso per le vittime di sfruttamento lavorativo;
il permesso di soggiorno per i minori vulnerabili;
il permesso per protezione speciale) e stringenti nei requisiti di legittimazione. A tale proposito è, però, significativo il parere espresso dal Corte Costituzionale laddove evidenzia : “[…] con riferimento al passaggio da una fattispecie aperta a un regime di tipizzazione dei permessi umanitari “speciali” … che l'abrogazione di talune delle ipotesi attualmente vigenti reca come conseguenza la riespansione della portata applicativa dell'art. 10 Cost., che – in quanto fattispecie “aperta”
– potrebbe determinare incertezze applicative in assenza di più specifiche disposizioni di rango primario”3. A ben vedere, ciò che è mutato è stato l'approccio del legislatore: infatti, con l'art. 5, comma 6, i seri motivi di carattere umanitario costituivano il titolo per rimanere in Italia, mentre con le previsioni dei casi speciali di protezione, si individuavano le casistiche entro le quali non era possibile procedere con l'allontanamento dal territorio nazionale, quale espressione dell'art. 33 della Convenzione di Ginevra, nonché art. 4, protocollo addizionale n. 4 della CEDU, in materia di divieto di refoulement.
10 Non è sufficiente però riscontrare l'esigenza di tutela in astratto, in quanto occorre poi verificare in concreto se la condizione personale del richiedente vissuta nel paese di origine e la situazione che incontrerebbe nel paese di rimpatrio, lo esporrebbero non ad una qualsivoglia vulnerabilità, bensì ad un'elevata vulnerabilità (i cd. seri motivi), intesa come esposizione al rischio grave di sacrificio dei propri diritti umani, nel senso che si troverebbe in una situazione irreversibile, se non abdicando all'esercizio dei diritti fondamentali. La situazione soggettiva del richiedente va, pertanto, collocata nell'ambiente socioculturale del paese di rientro per verificare se, una volta eseguito il rimpatrio coattivo, quest'ultimo possa esercitare il nucleo essenziale dei diritti inalienabili. Su tale impianto normativo è quindi intervenuto il DL 130/2020 che introduce una nuova regolamentazione della protezione minore o speciale7 prevedendo tale forma di protezione qualora esistano fondati motivi per ritenere che il rimpatrio comporti per la persona del richiedente a) il rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti b) una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare L'art. 15 del medesimo DL prevede che la disposizione si applica anche ai procedimenti in corso dinanzi alle sezioni specializzate, sicché si ritiene che la stessa sia applicabile non solo alle domande presentate successivamente al 5.10.2018 ma anche ai casi in cui la domanda sia stata presentata prima del 5.10.2018. In altri termini, qualora ve ne siano i presupposti, andrà in ogni caso valutato se sussistano gli estremi per il riconoscimento del nuovo permesso di soggiorno per protezione speciale, avuto riguardo al radicamento sul territorio nazionale e alla vita privata e familiare ivi costruita dal richiedente asilo. Ed infatti il DL 130/2020 in esame aggiunge una nuova forma di protezione che è per alcuni tratti diversa da quella prevista dalla protezione umanitaria previgente al 5.10.2018 implicando diverse valutazioni dei presupposti oltre che una diversa durata, sicché non può ritenersi che la disposizione che ne prevede l'applicazione anche ai procedimenti in corso abbia in modo implicito abrogato le forme di protezione minori previgenti e applicabili ratio temporis alle ipotesi di domanda presentata prima del 5.10.2018. Dunque, in assenza di esplicita abrogazione della protezione umanitaria con effetto retroattivo, la previsione retroattiva di una forma di protezione diversa va ad aggiungersi a quella applicabile ai vari casi per effetto della data di presentazione della domanda.
11 Vale la pena chiarire a tale riguardo che, mentre per la concessione della protezione umanitaria ante 5.10.2018 era necessaria un'effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d'origine, al fine di verificare se il rimpatrio potesse determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese d'accoglienza (Cass. 4455/2018), con la protezione speciale introdotta dal DL 130/2020 viene valorizzato il diritto al rispetto della vita privata e familiare tenendo conto dell'integrazione sul territorio nazionale anche a prescindere da una situazione di vulnerabilità in patria. Peraltro, una conferma a tale interpretazione pare potersi trarre dalla Relazione del Massimario n. 94 del 20 novembre 2020 dove, a pag. 10, si legge: “Un'interpretazione costituzionalmente orientata potrebbe dunque portare a ritenere che l'art. 15, comma 1, sia norma sì retroattiva, ma di portata limitata, dovendo essere fatto salvo l'affidamento sul regime più favorevole riposto da chi ha presentato la domanda in epoca anteriore al 5 ottobre 2018”. Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso dell'attuale richiedente, il Collegio ritiene insussistente una generale condizione di elevata vulnerabilità all'esito del rimpatrio, tenuto sconto dell'inesistenza di problematiche soggettive del tipo di quelle tipizzate dall'art. 19, co. 2°, lett. a-d d. lgs. n. 286/98 (minori e donne in gravidanza) e tenuto conto che, avuto riguardo a quanto sopra descritto al paragrafo 3) sul paese di provenienza e al paragrafo 4) sulla credibilità del racconto del ricorrente, deve ritenersi che nel Paese di origine esistano strumenti istituzionali che hanno comunque una funzione di protezione dei propri membri in grado di proteggere il ricorrente e di intervenire a tutela dei suoi diritti anche a fronte dei timori dallo stesso rappresentati. La situazione del Paese di provenienza induce, per altro verso, a considerare le ragioni che hanno indotto il ricorrente a lasciare il Bangladesh dove appare, in ogni caso, evidente una generale condizione di povertà e difficile esercizio dei diritti della personalità posti alla base dello statuto della dignità della persona e che, al di là della non credibilità e irrilevanza del narrato ai fini delle protezioni maggiori, consentono di valorizzare gli elementi forniti dallo stesso allo scopo di provare l'avvio di un positivo percorso di integrazione nel tessuto sociale italiano, tale da ritenere sussistente una condizione di vulnerabilità in caso di rimpatrio che, verosimilmente, finirebbe per incidere sulla qualità della sua vita. A tale proposito occorre evidenziare che: a) Il richiedente risulta attualmente occupato con contratto a tempo determinato 05.06.2024, prorogato in maniera continuativa e con attuale scadenza al 31.05.2025, sottoscritto con la MARNERO SRL, sita in La Spezia, con la mansione di operaio ed una retribuzione mensile di circa 1600 euro. Precedentemente è stato impegnato con contratto a tempo determinato dal 04.01.2023, prorogato fino al 31.05.2024, sottoscritto con la Parte_3 sita in Rosora, con la mansione di bracciante agricolo ed una retribuzione mensile media di circa 500 euro;
b) per quanto attiene alla sua situazione abitativa, il ricorrente ha prodotto una dichiarazione di ospitalità in suo favore, sottoscritta da un suo connazionale, conduttore dell'immobile sito in Via Giovanni Amendola, n. 48, La Spezia;
12 c) Il ricorrente ha riferito che la sua famiglia risiede ancora in Bangladesh e, dalla documentazione agli atti non emerge la presenza di altri parenti sul territorio nazionale;
d) all'udienza del 27.03.2025, ha dimostrato di comprendere e parlare ancora con difficoltà l'italiano; si auspica, dunque, che il suo impegno ad un'effettiva integrazione possa proseguire anche con un miglior apprendimento della lingua del paese ospitante;
e) non risultano segnalazioni di PG relative a condotte o comportamenti del ricorrente aventi rilevanza penale;
In un simile contesto processuale e probatorio deve ritenersi verificata l'esistenza di un'incolmabile sproporzione tra il contesto di vita attualmente vissuto e quello che il ricorrente si troverebbe a vivere in caso di rimpatrio nel paese di origine ove, sicuramente, comunanza di lingua e cultura non riuscirebbero a colmare il disagio e le difficoltà che lo stesso dovrebbe, certamente, affrontare. In effetti, anche sulla base di una valutazione tra vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella vissuta prima della partenza, può essere espresso un giudizio prognostico di elevata vulnerabilità nell'ipotesi di rimpatrio nel suo paese (cfr. Cass.605/2020, e più di recente Cass. 1234/2021 e Cass. 5038/2021) tale da giustificare il riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. del D.lgs. 286/98 come modificato dal DL 130/2020 convertito nella legge 173/2020.
5. Regolamento delle spese di lite. Con riferimento, infine, alle spese di giudizio, l'accoglimento parziale della domanda giustifica la loro integrale compensazione
p.q.m.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente decidendo la causa come in epigrafe descritta così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, riconosce a Pt_1
), CUI la protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma C.F._1 C.F._2
1.1. del D.lgs 286/98 come modificato dal DL 130/2020 convertito nella legge 173/2020 e dispone che il Questore competente per territorio rilasci il relativo permesso di soggiorno;
compensa le spese di lite;
dispone che il presente provvedimento sia notificato al ricorrente e comunicato alla presso la Controparte_1
Prefettura di nonché al Pubblico Ministero in sede;
CP_1 riserva di provvedere con separato decreto, ai sensi dell'art. 83, co. 3 bis, d.P.R. n. 115/02
Il Presidente rel. Roberto Sereni Lucarelli
13 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso;
d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile.
7 5 Con specifico riguardo all'elevato grado di personalizzazione del rischio persecutorio la Suprema Corte che ha avuto modo di chiarire che l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, un'attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. n. 251/07, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del "fumus persecutionis"; mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo (cfr. Cass.6503/2014, Cass. 12075/2014 e Cass. 2830/2015).
9 6 Anche la giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che per l'individuazione della normativa applicabile va dato rilievo non all'ingresso sul territorio italiano, ma al momento in cui il richiedente asilo avanza la sua domanda di protezione, in quanto solo in questo momento sorge in capo allo stato ospitante l'obbligo di provvedere in merito. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, infatti, statuito che, benché il diritto di asilo nasca quando il richiedente faccia ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità che mettano a repentaglio l'esercizio dei propri diritti fondamentali, è la presentazione della domanda che identifica e attrae il regime normativo da applicare. È con la domanda in sede amministrativa che il titolare del diritto esprime il bisogno di tutela, e il bisogno di tutela va regolato secondo le modalità previste dal legislatore nazionale: sicché è quella domanda a incanalare tale bisogno nella sequenza procedimentale dettata dal legislatore nell'esercizio della discrezionalità a lui rimessa ed è quindi il tempo della sua presentazione a individuare il complesso delle regole applicabili (cfr. SS.UU 29459/2019 e 29460/2019). 7 L'art. 1 comma 1 lett. e) del DL 130/202 ha , infatti, modificato l'art. 19 comma 1.1 del TUI che attualmente prevede:
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali rischi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per Controparte_1 protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della per il Controparte_1 riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”