Trib. Ancona, ordinanza 17/04/2025
TRIB
Ordinanza 17 aprile 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Ordinario di Ancona, Sezione Specializzata in Materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, affronta la questione del riconoscimento dello status di rifugiato e delle forme di protezione internazionale richieste da un cittadino bangladese. Il ricorrente ha chiesto, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra, e in via subordinata, la protezione sussidiaria e la protezione speciale, evidenziando le difficoltà economiche e le minacce da parte dei creditori nel suo paese d'origine.

Il giudice ha esaminato la credibilità del richiedente e la situazione nel Bangladesh, concludendo che le motivazioni addotte non integrano i presupposti di "persecuzione grave" o "danno grave" richiesti per il riconoscimento delle protezioni maggiori. Tuttavia, ha riconosciuto la protezione speciale, ritenendo che il rimpatrio comporterebbe per il ricorrente un'elevata vulnerabilità, considerando la sua attuale integrazione in Italia e le difficoltà economiche e sociali nel paese di origine. Il Tribunale ha quindi accolto parzialmente il ricorso, ordinando il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e compensando le spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Ancona, ordinanza 17/04/2025
    Giurisdizione : Trib. Ancona
    Numero :
    Data del deposito : 17 aprile 2025

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