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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/09/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Antonella Stilo, ha reso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2534 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli affari contenziosi, introitato per la decisione all'udienza del
15.09.2025 secondo il modulo di cui agli artt. 189 e 281-quinquies, comma
1, c.p.c., promosso da
(già “ Controparte_1 Controparte_2
), con sede in Reggio Calabria, Corso Garibaldi n. 154 (C.F.
[...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 Parte_1
, nata a [...] il [...] (C.F.:
[...]
), e nato a [...] il CodiceFiscale_1 Parte_2
22/04/1959 (C.F.: ), tutti rappresentati e difesi C.F._2
dall'avv. Aldo Crapanzano, opponenti nei confronti di con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3 – Controparte_3
Tower A (C.F. ), e per essa, quale mandataria per la gestione P.IVA_2
dei credit (giusta procura speciale rilasciata con atto a rogito del notaio dott. di Milano del 20 maggio 2020, rep. n. 24583 racc. n. Persona_1 14732), (nuova denominazione assunta da , CP_4 CP_5
con sede legale in Verona, viale dell'Agricoltura n. 7 (C.F. P.IVA_3
p. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Galletta, P.IVA_4
opposta avente per oggetto: “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)”.
Conclusioni delle parti
Il procuratore degli opponenti ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Onorevole Giudicante adito, contrariis rejectis, accogliere la presente domanda e per l'effetto accogliere le seguenti conclusioni:
Preliminarmente si chiede che il sig. G.U voglia rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, evidenziando che, in punto di richiesta della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, occorre che il ricorrente offra prova incontrovertibile dell'esistenza del proprio credito, a fronte delle contestazioni sollevate dalla parte opponente, dovendosi concedere detta esecuzione solo ove si riscontri l'esistenza di una prova adeguata, secondo i metri del giudizio di merito, dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposta; che, nella fattispecie, le contestazioni sollevate dall'opponente, suffragate da una consulenza tecnico-contabile, evidenziano la sussistenza di un possibile credito a favore della parte opponente ed inoltre la ed i sig.ri CP_1
hanno contestato integralmente il credito ingiunto, che Parte_3
non appare provato il periculum invocato a supporto della richiesta, genericamente formulato da parte opposta, si chiede il rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione. 3) NEL MERITO, senza
pag. 2/21 rinuncia alla richiesta di rigetto della provvisoria esecuzione, revocare il decreto ingiuntivo n. 481/2023 - RG 1227/23 emesso dal Tribunale di
Reggio Calabria, nella persona del Giudice dott. Luigi Meneghello, in data
18.07.2023, depositato in Cancelleria … il 19 dello stesso mese per il complessivo importo di €. 137.363,43 oltre interessi, spese ed accessori, non sussistendo la creditoria indicata, frutta dell'illegittima applicazione del tasso di ammortamento alla francese, nonché per l'intervenuto superamento del tasso soglia, Con condanna delle spese, competenze, diritti ed onorari a favore della parte opponente e per essa dell'Avvocato, distrattario. 4) IN VIA SUBORDINATA Ridurre la somma ingiunta alla somma che sarà rispettivamente determinata dal nominando CTU e che sarà ritenuta giusta ed equa dall'adito Giudicante, compensando la stessa fino alla concorrenza della somma che sarà eventualmente dovuta alla
Banca per la temerarietà della domanda monitoria promossa. Con condanna delle spese, competenze, diritti ed onorari a favore della parte opponente e per essa dell'Avvocato, distrattario. 5) In via istruttoria: si chiede Ammettersi C.T.U tecnico-contabile al fine di ricalcolare le somme dovute, tenuto conto del superamento del tasso soglia, nonché ricalcolando il dovuto con il sistema di ammortamento semplice, epurando la debitoria dagli aggravi determinati dal calcolo degli interessi con il sistema di ammortamento c.d. alla francese. Calcolare il TAEG., tenendo presenti tutte le voci che concorrono alla formazione dello stesso, e verificato il superamento del tasso soglia, rideterminare tutte le somme epurate dagli interessi, da considerarsi quale capitale, stante la trasformazione ex lege del mutuo da oneroso in gratuito. In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/14 e ss. mm.,
pag. 3/21 oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22%
e successive spese occorrende”.
Il procuratore dell'opposta ha così precisato le conclusioni: “si riporta ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate, di cui chiede
l'integrale accoglimento”.
§§§
In fatto ed in diritto
§1. Con il decreto ingiuntivo n. 481/2023 del 19/07/2023 è stato ingiunto alla società a e a Controparte_1 Parte_1 Parte_2
gli ultimi due quali fideiussori, in relazione al finanziamento chirografario n. 8346874 di €95.000,00 (da rimborsare mediante il pagamento di n. 6 rate trimestrali posticipate, la prima con scadenza il 31/01/2020 e l'ultima il
30/04/2021) ed al finanziamento chirografario n. 8346885 di €200.000,00
(da rimborsare mediante il pagamento di n. 8 rate trimestrali posticipate, la prima con scadenza il 31/01/2020 e l'ultima il 31/10/2021) il pagamento in favore della (cessionaria dell e dalla Controparte_6 Controparte_3
stessa rappresentata) della somma di €137.362,42 oltre interessi come da domanda sulla sola sorte capitale e spese del procedimento monitorio.
§2. Avverso tale decreto hanno proposto opposizione gli ingiunti, deducendo (in sintesi): a) che per entrambi i contratti la banca: 1) non ha indicato in modo univoco la modalità di calcolo della rata e la costruzione del piano di ammortamento, ed in particolare la modalità di calcolo e imputazione degli interessi;
2) non ha specificato se si tratta di piano di ammortamento in capitalizzazione composta o semplice, con la conseguenza che questo è un ulteriore elemento di indeterminatezza;
3) mediante la costruzione del piano di ammortamento alla francese in regime pag. 4/21 di capitalizzazione composta ha di fatto eluso norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. e all'art. 120 TUB, il che vale ad integrare un'ipotesi di pattuizione in frode alla legge (art. 1344 c.c.); 4) ha indicato nel contratto un TAN del 2,50% che non corrisponde all'effettivo prezzo ex art. 1284
c.c., espresso dal regime semplice, pari al 2,53%; 5) ha, inoltre, indicato un tasso di interesse corrispettivo pari al 2,50%, mentre in concreto ne è stato applicato uno più alto, pari al 2,52%, utilizzando in modo scorretto la formula di matematica finanziaria dei tassi equivalenti, così addebitando rate superiori rispetto al dovuto;
6) ha anche indicato un TAEG inferiore a quello applicato;
b) che tali clausole, da un punto di vista giuridico, non soddisfano il requisito della determinatezza o determinabilità del loro oggetto, richiesto dalla disciplina dei contratti ex artt. 1418 e 1346 c.c. a pena di nullità, per cui devono trovare applicazione i tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 TUB, comma 7, in regime di capitalizzazione semplice, e con gli interessi calcolati sulle quote capitali in scadenza;
c) che relativamente al finanziamento n. 8346874, gli interessi, sia corrispettivi che di mora, in sé considerati e senza sommatoria alcuna, sono originariamente usurari ai sensi dell'art. 1815 c.c., posto che la banca mutuante ha previsto l'operatività della commissione di anticipata estinzione e degli interessi di mora del mutuo anche in caso d'inadempimento del mutuatario, facendola operare anche come una sorta di commissione di risoluzione e/o decadenza dal beneficio del termine, che comporta un celato ed originario aumento, sin dal momento della stipulazione, anche degli interessi di mora, oltre la soglia di usura, con la conseguenza che il mutuo va trasformato oneroso a gratuito, il che determina che la somma presuntivamente ancora dovuta non dovrebbe pag. 5/21 superare €7.597,06; d) che, in ordine al finanziamento n. 8346875, tenuto conto dell'importo complessivamente corrisposto dalla parte mutuataria di
€109.377,59, risulta una differenza di €5.953,56 a credito della stessa parte mutuataria;
e) che anche in merito al rapporto di mutuo chirografario nr.
8346885 di €200.000,00 stipulato in data 11/10/2019 con la banca
“ ”, gli interessi, sia corrispettivi che di mora, in sé considerati CP_3
e senza sommatoria alcuna, sono originariamente usurari ai sensi dell'art. 1815 c.c., di talché, avuto riguardo alla trasformazione del mutuo da oneroso in gratuito ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c. e imputando correttamente gli importi pagati alla sola quota capitale del piano di ammortamento, la parte mutuataria ha saldato completamente il mutuo alla scadenza della quarta rata, con un credito residuo ancora da imputare, alle restanti due rate, di €10.623,63.
Sulla scorta dei motivi che precedono, gli opponenti hanno formulato, pertanto, le conclusioni riportate in epigrafe.
§3. Si è costituita l (quale titolare dei crediti per cui è Controparte_3
causa, per averli riacquistati pro-soluto dall' e per essa, Controparte_6
quale mandataria per la gestione dei crediti, eccependo CP_4
innanzitutto l'inammissibilità dell'opposizione proposta dai garanti in quanto, per espressa previsione contenuta nelle fideiussioni prodotte in atti,
“Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”, e detta pattuizione configura un vero e proprio contratto autonomo di garanzia, ed assumendo nel merito l'infondatezza di tutti i motivi di opposizione.
pag. 6/21 Ha chiesto, dunque, in via preliminare, di “concedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 cpc, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto”; nel merito, di “rigettare l'opposizione, poiché totalmente infondata in fatto e diritto, nonché le domande tutte ivi spiegate, perché generiche, inammissibili, improponibili ed infondate, in fatto ed in diritto…, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo”; in via subordinata, e nel merito di “condannare gli opponenti a pagare a
le somme richieste in sede monitoria o la diversa minore CP_3
somma che sarà stabilita in corso di causa”.
§4. Disattesa la richiesta di sospensione del giudizio, ex art. 295 c.p.c., avanzata dagli opponenti, ed invitate le parti a dedurre in merito all'applicabilità nel caso in esame dell'art. 104 bis disp. att. c.p.p. e dell'art. 52 del d.lgs. 159/2011 (avendo formato oggetto di sequestro preventivo, ai sensi degli artt. 321 c.p.p., 240 c.p. e 416 bis VII comma c.p., la società
, è stata disposta ed esperita con esito negativo la Controparte_1
mediazione. Quindi, la causa, istruita con la sola documentazione in atti, è stata introitata per la decisione all'udienza del 15.09.2025, secondo il modulo di cui agli artt. 189 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.
§5. Giova premettere ai fini della decisione che la società CP_1
è stata dissequestrata, sicché non si pone più il problema
[...]
dell'eventuale improcedibilità/inammissibilità ai sensi del c.d. codice antimafia delle domande di condanna svolte in sede civile nei confronti di una società sottoposta ad amministrazione giudiziaria, in ragione dell'emanazione di un sequestro preventivo penale.
§6. Ciò premesso, l'opposizione non è meritevole di accoglimento.
pag. 7/21 §6.1- Vanno, anzitutto, disattese le doglianze che afferiscono sotto vari profili all'indeterminatezza dei tassi di interesse ed al c.d. ammortamento alla francese.
§6.1.1- In primo luogo, è bene mettere in evidenza, che, a differenza di quanto assunto dagli opponenti, il tipo di piano di ammortamento (“alla francese”) è espressamente indicato nei due contratti in atti, dai quali si evince chiaramente anche il capitale finanziato, il numero e la periodicità delle rate, ed in cui il tasso nominale annuo è stabilito in misura determinata per l'intera durata dell'ammortamento (v. fascicolo del procedimento monitorio, doc. 6 e doc. 7).
Non può, dunque, discorrersi di indeterminatezza del tasso rilevante ai sensi dell'art. 117 TUB, né di mancanza di trasparenza delle condizioni contrattuali.
Sul punto sono, oltretutto ,di recente intervenute le Sezioni Unite della
Carte di cassazione con la sentenza n. 15130 depositata il 29 maggio 2024, statuendo che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (cfr. sentenza pag. 23 e ss). E ciò in quanto “il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri
pag. 8/21 interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante
(inizialmente calmierata) e non decrescente”.
Ciò posto, non appare condivisibile neppure la tesi degli opponenti secondo cui non sarebbero stati esplicitati i criteri impiegati nella determinazione del piano di ammortamento, non essendo stato indicato,
“nello specifico, né il regime finanziario (semplice o composto) né la modalità di calcolo e imputazione degli interessi (calcolati sul capitale residuo o sulla quota capitale in scadenza)”. Intanto, perché come correttamente osservato dalla Suprema Corte nella menzionata pronuncia,
“la doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema "composto" di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b. ("I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati"), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un "prezzo" o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7)”, comunque nella specie non ravvisabile, e poi perché “l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla
pag. 9/21 integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n.
5657/2023)”.
Deve allora escludersi che l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi e della modalità di ammortamento “alla francese” comporti l'indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo o di finanziamento, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c. quando, come nel caso in esame, il contratto contenga le indicazioni proprie del tipo legale, cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. Del resto, anche a voler ritenere che la mancata esplicitazione nel contratto del regime di ammortamento o della modalità di capitalizzazione degli interessi determini un inadempimento agli obblighi di informazione precontrattuale di cui è gravato il finanziatore, da esso non potrebbe discendere giammai l'invalidità (pure parziale) del negozio ma, al più, una responsabilità dell'istituto di credito, con conseguente obbligo risarcitorio a carico dello stesso, nella specie neppure allegati dagli opponenti.
§6.1.2- Quanto poi alla presunta violazione del divieto di anatocismo, quale conseguenza dell'adozione del piano di ammortamento alla francese, che si assume essere in regime di capitalizzazione composta, anch'essa può̀ essere esclusa alla luce dei principi espressi dalla già menzionata sentenza n. 15130/2024. Le Sezioni unite, enunciando la regula iuris con riferimento ai piani di ammortamento “alla francese” standardizzati tradizionali a tasso pag. 10/21 fisso, hanno osservato invero che: a) con il piano di ammortamento c.d. alla francese il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via;
b) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito [“E', perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi … in base di calcolo di successivi ulteriori interessi”; né “opposta conclusione potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime "composto" che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati
pag. 11/21 (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento “alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)”]; c) il maggior carico di interessi del prestito non
è una caratteristica propria dei piani di ammortamento “alla francese” standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di “interessi su interessi”, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi “scaduti” (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto (cfr., da ultimo, Cass. n. 7382 del 2025).
Può pertanto ritenersi che l'ammortamento alla francese non genera un fenomeno anatocistico, ma soltanto il frazionamento dell'obbligo restitutorio, poiché ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi e, siccome la rata è di importo costante, nel corso del tempo la quota capitale contenuta in ciascuna rata progressivamente aumenta e la quota interessi proporzionalmente diminuisce (cfr. per tutte
App. Lecce, 28 marzo 2024, n. 273; Trib. Torino, 29 gennaio 2024; App.
Roma 26 ottobre 2022, n. 6715; App. Venezia 25 novembre 2021, n. 2955;
App. Milano 17 aprile 2018; Trib. Bari 21 aprile 2022, n. 1507; Trib.
Palermo, 10 agosto 2021, n. 3310; Trib. Lecce 22 marzo 2021, n. 799; Trib.
Roma 4 dicembre 2020, n. 17383; Trib. Milano 14 marzo 2019, n. 2490;
Trib. Velletri 8 novembre 2017; Trib. Sondrio 2 novembre 2017; Trib.
pag. 12/21 Pavia 31 ottobre 2017; Trib. Pescara 18 ottobre 2017; Trib. Bergamo 8 settembre 2017; Trib. Lecce 14 giugno 2017; Trib. Santa Maria Capua
Vetere 27 marzo 2017).
In particolare, il calcolo degli interessi, qualsiasi sia la durata complessiva del piano e la cadenza periodica dei pagamenti, è sempre e comunque effettuato sul debito residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore.
A partire poi dall'interesse si determina per differenza la quota capitale del pagamento, la cui restituzione viene portata a riduzione del debito. In tal modo, l'interesse non è mai produttivo di altro interesse, ovvero non viene accumulato al capitale ma, tramite pagamenti periodici, viene, in un certo senso, “staccato” dal capitale che, invece, è per sua natura produttivo di interessi.
In altre parole, tra un pagamento ed un altro, sul capitale di debito matura un interesse, che rappresenta l'onere che grava sul contraente per aver richiesto il prestito, ma questo interesse viene separato in maniera netta dal capitale, essendo calcolato esclusivamente sul debito residuo;
una volta che l'interesse (insieme alla quota capitale) viene corrisposto, il capitale torna ad evolversi, depurato da qualsiasi effetto anatocistico e ridotto in ragione della restituzione di una parte dello stesso tramite la quota capitale.
Con questo meccanismo, il verificarsi di un fenomeno anatocistico è, quindi, da escludere [cfr,, altresì, Cass. n. 27823 del 2023, secondo cui “Il metodo "alla francese'' comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli
pag. 13/21 interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo
e di leasing, v. Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n.
34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione
o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato”].
A ciò deve aggiungersi che gli argomenti degli opponenti si condensano in enunciati che risultano solo apodittici (“Il divieto di anatocismo posto dalla norma preclude l'impiego del TAN in capitalizzazione composta per determinare la rata del finanziamento in quanto si conviene per questa via un monte interessi esponenziale, maggiorato rispetto al monte interesse proporzionale del regime semplice. Risulta evidente che il valore dell'obbligazione accessoria, maggiorata per via della rata determinata in regime composto, si riflette nei vincoli di chiusura del piano, distribuendo tale maggiorazione, corrispondente alla capitalizzazione anatocistica, nelle singole rate;
per complemento alla rata costante, risulterà indebitamente maggiorato il debito residuo che reiteratamente esita dopo il pagamento ad ogni scadenza: per tale via si realizza un'accelerazione del
pag. 14/21 roll over che amplifica l'obbligazione principale periodale, convertendo in primari la quota parte di interessi secondari inclusi nella determinazione del valore della rata. In altri termini, nell'ammortamento alla francese, anticipando il pagamento dell'obbligazione accessoria pattuita, maggiorata dal regime composto, si viene a realizzare un roll over dei rimborsi tramite il quale rimane agevole intercambiare interessi a capitale ed eludere in tal modo i presidi all'anatocismo”: v. citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, pagg. 8 e 9) e privi di riferimento alle fattispecie concrete oggetto di causa.
§6.2- Non è meritevole di accoglimento neppure la doglianza (v. citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, pagg. 11-12) afferente alla dedotta difformità tra tasso contrattuale e tasso applicato dalla banca [“Il tasso applicato dalla banca è difforme da quello pattuito in contratto, del 0,625000% trimestrale, che convertito annualmente non corrisponde al tasso nominale annuo del 2,50%, come dichiarato dalla banca nel contratto di mutuo. Infatti, la modalità di applicazione del tasso nominale indicato non è corretta. In sostanza, per poter determinare il tasso su base trimestrale, la banca ha semplicemente diviso il tasso annuale per 4. In altri termini, per la banca, un tasso annuale del 2,50% corrisponde ad un tasso trimestrale dello 0,6250000%. Tutto ciò non è corretto da un punto di vista di matematica finanziaria: infatti, prima di procedere al calcolo della rata bisognava convertire il tasso annuo del 2,50% al suo equivalente trimestrale non semplicemente dividendo per 4. Due tassi si dicono equivalenti se applicati allo stesso capitale per lo stesso periodo di tempo forniscono lo stesso montante (valore equivalente del capitale ad un tempo posteriore alla sua valuta). Di conseguenza, si verifica che la banca nel contratto indica un tasso di interesse, mentre nel concreto ne ha utilizzato uno più alto (ovvero, ha applicato in modo scorretto la formula di matematica finanziaria, addebitando rate superiori rispetto al dovuto). Tutto ciò non è corretto, da un punto di vista di matematica finanziaria, disattendendo anche le disposizioni di trasparenza di Banca d'Italia in particolare la nota (5) dell'allegato 4B del provvedimento di trasparenza
(Allegato C – Pagina 7 della consulenza di parte)”].
Anche a voler reputare, difatti, che il calcolo effettuato dall'istituto di credito (che appare, peraltro, conforme all'indirizzo giurisprudenziale, secondo cui “ove occorra determinare l'importo degli interessi per un periodo inferiore all'anno bisogna dividere l'importo degli interessi per il numero di giorni che compongono l'anno e moltiplicare il quoziente per il numero di giorni da considerare”: cfr. Cass. n. 20600 del 2011) non sia pag. 15/21 corretto dal punto di vista della matematica finanziaria, a ciò non conseguirebbe comunque la nullità del contratto, non vertendosi né in una ipotesi di indeterminatezza dell'oggetto del contratto, né in un'ipotesi di mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, TUB. Sotto altro profilo, inoltre, la dedotta violazione delle norme in tema di trasparenza della Banca d'Italia non potrebbe in ogni caso comportare l'invalidità (parziale) dei contratti di finanziamento, ma semmai una responsabilità dell non prospettata dagli opponenti. CP_3
§6.3- Quanto poi al motivo di opposizione concernente la non corrispondenza tra i TAEG contrattualmente previsti e quelli di fatto applicati [ad avviso degli opponenti, “il reale TAEG/ISC del 3,68%” sarebbe “in tutti i casi superiore dal TAEG/ISC indicato in contratto (pari all'3,65%)”], è sufficiente rammentare che il TAEG/ISC è un mero indicatore del costo effettivo del finanziamento, imposto e previsto ai soli Part fini informativi. Per tale ragione, l' non può essere ricompreso né tra i tassi, né tra i prezzi, né tra le condizioni (cfr., ex multis, Trib. Tivoli, 2 luglio 2021, n. 1026; Trib. Roma, 22 settembre 2017, n. 17740; Trib.
Torino, 14 novembre 2018), di talché, in caso di differenza tra il TAEG/ISC Part pattuito in contratto e l' in concreto applicato, non vi è spazio per l'invocata nullità parziale negoziale.
Tale conclusione risulta confermata anche dalla giurisprudenza di legittimità, che ha affermato il principio per cui “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei
pag. 16/21 tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”
(cfr. già Cass. n. 39169 del 2021 e più di recente Cass. ord. n. 4597 del
2023).
Ne discende che la mancata o inesatta indicazione del TAEG/ISC non integra un vizio così grave da determinare la nullità della pattuizione relativa agli interessi, né parimenti l'automatica applicazione dei tassi legalmente previsti ex art. 117, comma 7, lett. a), T.U.B., ma al più può rilevare sotto il profilo della responsabilità contrattuale e/o precontrattuale nell'ipotesi - non ricorrente nel caso di specie - in cui venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto mutuante.
§6.4- Privo di pregio è anche il motivo di opposizione che si incentra sull'usurarietà degli interessi pattuiti con i contratti per cui è causa, sul presupposto che la commissione di anticipata estinzione opererebbe anche come una sorta di commissione di risoluzione, comportando un celato ed originario aumento, sin dal momento della stipulazione, anche degli interessi di mora oltre la soglia di usura.
In senso contrario occorre tuttavia rimarcare che le Istruzioni della
Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura escludono espressamente dal calcolo del TEG le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del pag. 17/21 rapporto poiché, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali
(paragrafo C4: «Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica»).
Nella stessa direzione depone anche la recente sentenza della Corte di cassazione n. 7352 del 7 marzo 2022, in cui si legge che non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (ad es. la penale di anticipata estinzione e gli interessi); che la penale di anticipata estinzione costituisce una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
che la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; che la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello.
La Suprema Corte ha, quindi, chiarito che non si è di fronte a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art. 2-bis, d.l. n.
185 del 2008, convertito in l. n. 2 del 2009), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni di rimborso assunti.
pag. 18/21 Oltretutto, mentre gli interessi attengono alla fase “fisiologica” del finanziamento, remunerando l'Istituto mutuante per il prestito richiesto dal cliente, e hanno un'applicazione certa e predefinita, legata all'erogazione del credito, la penale per estinzione anticipata del finanziamento costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare la Banca dei costi collegati al rimborso anticipato del credito, ragion per cui la stessa non deve essere inclusa nella valutazione dell'usurarietà del contratto (cfr. Trib. Vicenza, 17 aprile 2020,
n. 773; Trib. Pescara, 31 dicembre 2018, n. 1943; Trib. Roma, 10 novembre 2016 e 16 giugno 2016; Trib. Brescia, 30 settembre 2016; Trib.
Reggio Emilia, 12 maggio 2016; Trib. Torino, 28 marzo 2016; Trib.
Treviso, 11 febbraio 2016: Trib. Padova, 5 ottobre 2015).
Tanto chiarito, relativamente alla doglianza di parte opponente va altresì sottolineato che nei due contratti in atti è espressamente previsto che il tasso di interesse corrispettivo (TAN) è pattuito in misura fissa per tutta la durata del contratto nel 2,50000% nominale annuo, mentre l'interesse di mora è pattuito al tasso nominale annuo maggiorato di due punti percentuali.
Ora, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 settembre 2019 stabilisce per il quarto trimestre dell'anno 2019, con riferimento alla categoria di operazioni “Altri finanziamenti”, un tasso medio pari all'8,61%, a cui corrisponde un tasso soglia di usura (TSU) pari al 14,7625%.
Non emerge pertanto l'applicazione di un tasso usurario, ed anzi è per tabulas evidente che il TAN applicato al 2,50000% e il tasso di mora al
4,50000% sono ampiamente al di sotto del tasso soglia. E ciò a fortiori alla pag. 19/21 luce dei principi affermati da Cass., sez. un., n. 19597 del 2020, che ha messo in rilievo la necessità di individuare per gli interessi moratori un tasso soglia usura diverso da quello ordinario che vale per gli interessi corrispettivi, affermando -tra l'altro- i seguenti principi di diritto: “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso- soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con
l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art.
1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005
pag. 20/21 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere
l'uno o l'altro rimedio”).
Si appalesa di conseguenza superfluo disporre la CTU richiesta dagli opponenti, essendo le questioni dagli stessi sollevate infondate in diritto e basandosi la perizia di parte prodotta su dei conteggi non condivisibili.
§7. L'opposizione, per le ragioni suesposte, deve essere allora integralmente rigettata, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
§8. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo in rapporto al valore della controversia ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55 del 2014, sì come modificati da ultimo dal D.M. n. 147 del 2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), seguendo la soccombenza, si pongono a carico degli opponenti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
481/2023 del 19/07/2023, che dichiara esecutivo;
2) condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore della controparte in complessivi €11.268,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%,
CPA ed IVA come per legge.
Sentenza redatta e trasmessa telematicamente, con l'applicativo Consolle del magistrato, in data 24 settembre 2025.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
pag. 21/21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Antonella Stilo, ha reso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2534 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli affari contenziosi, introitato per la decisione all'udienza del
15.09.2025 secondo il modulo di cui agli artt. 189 e 281-quinquies, comma
1, c.p.c., promosso da
(già “ Controparte_1 Controparte_2
), con sede in Reggio Calabria, Corso Garibaldi n. 154 (C.F.
[...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 Parte_1
, nata a [...] il [...] (C.F.:
[...]
), e nato a [...] il CodiceFiscale_1 Parte_2
22/04/1959 (C.F.: ), tutti rappresentati e difesi C.F._2
dall'avv. Aldo Crapanzano, opponenti nei confronti di con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3 – Controparte_3
Tower A (C.F. ), e per essa, quale mandataria per la gestione P.IVA_2
dei credit (giusta procura speciale rilasciata con atto a rogito del notaio dott. di Milano del 20 maggio 2020, rep. n. 24583 racc. n. Persona_1 14732), (nuova denominazione assunta da , CP_4 CP_5
con sede legale in Verona, viale dell'Agricoltura n. 7 (C.F. P.IVA_3
p. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Galletta, P.IVA_4
opposta avente per oggetto: “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)”.
Conclusioni delle parti
Il procuratore degli opponenti ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Onorevole Giudicante adito, contrariis rejectis, accogliere la presente domanda e per l'effetto accogliere le seguenti conclusioni:
Preliminarmente si chiede che il sig. G.U voglia rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, evidenziando che, in punto di richiesta della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, occorre che il ricorrente offra prova incontrovertibile dell'esistenza del proprio credito, a fronte delle contestazioni sollevate dalla parte opponente, dovendosi concedere detta esecuzione solo ove si riscontri l'esistenza di una prova adeguata, secondo i metri del giudizio di merito, dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposta; che, nella fattispecie, le contestazioni sollevate dall'opponente, suffragate da una consulenza tecnico-contabile, evidenziano la sussistenza di un possibile credito a favore della parte opponente ed inoltre la ed i sig.ri CP_1
hanno contestato integralmente il credito ingiunto, che Parte_3
non appare provato il periculum invocato a supporto della richiesta, genericamente formulato da parte opposta, si chiede il rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione. 3) NEL MERITO, senza
pag. 2/21 rinuncia alla richiesta di rigetto della provvisoria esecuzione, revocare il decreto ingiuntivo n. 481/2023 - RG 1227/23 emesso dal Tribunale di
Reggio Calabria, nella persona del Giudice dott. Luigi Meneghello, in data
18.07.2023, depositato in Cancelleria … il 19 dello stesso mese per il complessivo importo di €. 137.363,43 oltre interessi, spese ed accessori, non sussistendo la creditoria indicata, frutta dell'illegittima applicazione del tasso di ammortamento alla francese, nonché per l'intervenuto superamento del tasso soglia, Con condanna delle spese, competenze, diritti ed onorari a favore della parte opponente e per essa dell'Avvocato, distrattario. 4) IN VIA SUBORDINATA Ridurre la somma ingiunta alla somma che sarà rispettivamente determinata dal nominando CTU e che sarà ritenuta giusta ed equa dall'adito Giudicante, compensando la stessa fino alla concorrenza della somma che sarà eventualmente dovuta alla
Banca per la temerarietà della domanda monitoria promossa. Con condanna delle spese, competenze, diritti ed onorari a favore della parte opponente e per essa dell'Avvocato, distrattario. 5) In via istruttoria: si chiede Ammettersi C.T.U tecnico-contabile al fine di ricalcolare le somme dovute, tenuto conto del superamento del tasso soglia, nonché ricalcolando il dovuto con il sistema di ammortamento semplice, epurando la debitoria dagli aggravi determinati dal calcolo degli interessi con il sistema di ammortamento c.d. alla francese. Calcolare il TAEG., tenendo presenti tutte le voci che concorrono alla formazione dello stesso, e verificato il superamento del tasso soglia, rideterminare tutte le somme epurate dagli interessi, da considerarsi quale capitale, stante la trasformazione ex lege del mutuo da oneroso in gratuito. In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/14 e ss. mm.,
pag. 3/21 oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22%
e successive spese occorrende”.
Il procuratore dell'opposta ha così precisato le conclusioni: “si riporta ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate, di cui chiede
l'integrale accoglimento”.
§§§
In fatto ed in diritto
§1. Con il decreto ingiuntivo n. 481/2023 del 19/07/2023 è stato ingiunto alla società a e a Controparte_1 Parte_1 Parte_2
gli ultimi due quali fideiussori, in relazione al finanziamento chirografario n. 8346874 di €95.000,00 (da rimborsare mediante il pagamento di n. 6 rate trimestrali posticipate, la prima con scadenza il 31/01/2020 e l'ultima il
30/04/2021) ed al finanziamento chirografario n. 8346885 di €200.000,00
(da rimborsare mediante il pagamento di n. 8 rate trimestrali posticipate, la prima con scadenza il 31/01/2020 e l'ultima il 31/10/2021) il pagamento in favore della (cessionaria dell e dalla Controparte_6 Controparte_3
stessa rappresentata) della somma di €137.362,42 oltre interessi come da domanda sulla sola sorte capitale e spese del procedimento monitorio.
§2. Avverso tale decreto hanno proposto opposizione gli ingiunti, deducendo (in sintesi): a) che per entrambi i contratti la banca: 1) non ha indicato in modo univoco la modalità di calcolo della rata e la costruzione del piano di ammortamento, ed in particolare la modalità di calcolo e imputazione degli interessi;
2) non ha specificato se si tratta di piano di ammortamento in capitalizzazione composta o semplice, con la conseguenza che questo è un ulteriore elemento di indeterminatezza;
3) mediante la costruzione del piano di ammortamento alla francese in regime pag. 4/21 di capitalizzazione composta ha di fatto eluso norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. e all'art. 120 TUB, il che vale ad integrare un'ipotesi di pattuizione in frode alla legge (art. 1344 c.c.); 4) ha indicato nel contratto un TAN del 2,50% che non corrisponde all'effettivo prezzo ex art. 1284
c.c., espresso dal regime semplice, pari al 2,53%; 5) ha, inoltre, indicato un tasso di interesse corrispettivo pari al 2,50%, mentre in concreto ne è stato applicato uno più alto, pari al 2,52%, utilizzando in modo scorretto la formula di matematica finanziaria dei tassi equivalenti, così addebitando rate superiori rispetto al dovuto;
6) ha anche indicato un TAEG inferiore a quello applicato;
b) che tali clausole, da un punto di vista giuridico, non soddisfano il requisito della determinatezza o determinabilità del loro oggetto, richiesto dalla disciplina dei contratti ex artt. 1418 e 1346 c.c. a pena di nullità, per cui devono trovare applicazione i tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 TUB, comma 7, in regime di capitalizzazione semplice, e con gli interessi calcolati sulle quote capitali in scadenza;
c) che relativamente al finanziamento n. 8346874, gli interessi, sia corrispettivi che di mora, in sé considerati e senza sommatoria alcuna, sono originariamente usurari ai sensi dell'art. 1815 c.c., posto che la banca mutuante ha previsto l'operatività della commissione di anticipata estinzione e degli interessi di mora del mutuo anche in caso d'inadempimento del mutuatario, facendola operare anche come una sorta di commissione di risoluzione e/o decadenza dal beneficio del termine, che comporta un celato ed originario aumento, sin dal momento della stipulazione, anche degli interessi di mora, oltre la soglia di usura, con la conseguenza che il mutuo va trasformato oneroso a gratuito, il che determina che la somma presuntivamente ancora dovuta non dovrebbe pag. 5/21 superare €7.597,06; d) che, in ordine al finanziamento n. 8346875, tenuto conto dell'importo complessivamente corrisposto dalla parte mutuataria di
€109.377,59, risulta una differenza di €5.953,56 a credito della stessa parte mutuataria;
e) che anche in merito al rapporto di mutuo chirografario nr.
8346885 di €200.000,00 stipulato in data 11/10/2019 con la banca
“ ”, gli interessi, sia corrispettivi che di mora, in sé considerati CP_3
e senza sommatoria alcuna, sono originariamente usurari ai sensi dell'art. 1815 c.c., di talché, avuto riguardo alla trasformazione del mutuo da oneroso in gratuito ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c. e imputando correttamente gli importi pagati alla sola quota capitale del piano di ammortamento, la parte mutuataria ha saldato completamente il mutuo alla scadenza della quarta rata, con un credito residuo ancora da imputare, alle restanti due rate, di €10.623,63.
Sulla scorta dei motivi che precedono, gli opponenti hanno formulato, pertanto, le conclusioni riportate in epigrafe.
§3. Si è costituita l (quale titolare dei crediti per cui è Controparte_3
causa, per averli riacquistati pro-soluto dall' e per essa, Controparte_6
quale mandataria per la gestione dei crediti, eccependo CP_4
innanzitutto l'inammissibilità dell'opposizione proposta dai garanti in quanto, per espressa previsione contenuta nelle fideiussioni prodotte in atti,
“Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”, e detta pattuizione configura un vero e proprio contratto autonomo di garanzia, ed assumendo nel merito l'infondatezza di tutti i motivi di opposizione.
pag. 6/21 Ha chiesto, dunque, in via preliminare, di “concedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 cpc, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto”; nel merito, di “rigettare l'opposizione, poiché totalmente infondata in fatto e diritto, nonché le domande tutte ivi spiegate, perché generiche, inammissibili, improponibili ed infondate, in fatto ed in diritto…, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo”; in via subordinata, e nel merito di “condannare gli opponenti a pagare a
le somme richieste in sede monitoria o la diversa minore CP_3
somma che sarà stabilita in corso di causa”.
§4. Disattesa la richiesta di sospensione del giudizio, ex art. 295 c.p.c., avanzata dagli opponenti, ed invitate le parti a dedurre in merito all'applicabilità nel caso in esame dell'art. 104 bis disp. att. c.p.p. e dell'art. 52 del d.lgs. 159/2011 (avendo formato oggetto di sequestro preventivo, ai sensi degli artt. 321 c.p.p., 240 c.p. e 416 bis VII comma c.p., la società
, è stata disposta ed esperita con esito negativo la Controparte_1
mediazione. Quindi, la causa, istruita con la sola documentazione in atti, è stata introitata per la decisione all'udienza del 15.09.2025, secondo il modulo di cui agli artt. 189 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.
§5. Giova premettere ai fini della decisione che la società CP_1
è stata dissequestrata, sicché non si pone più il problema
[...]
dell'eventuale improcedibilità/inammissibilità ai sensi del c.d. codice antimafia delle domande di condanna svolte in sede civile nei confronti di una società sottoposta ad amministrazione giudiziaria, in ragione dell'emanazione di un sequestro preventivo penale.
§6. Ciò premesso, l'opposizione non è meritevole di accoglimento.
pag. 7/21 §6.1- Vanno, anzitutto, disattese le doglianze che afferiscono sotto vari profili all'indeterminatezza dei tassi di interesse ed al c.d. ammortamento alla francese.
§6.1.1- In primo luogo, è bene mettere in evidenza, che, a differenza di quanto assunto dagli opponenti, il tipo di piano di ammortamento (“alla francese”) è espressamente indicato nei due contratti in atti, dai quali si evince chiaramente anche il capitale finanziato, il numero e la periodicità delle rate, ed in cui il tasso nominale annuo è stabilito in misura determinata per l'intera durata dell'ammortamento (v. fascicolo del procedimento monitorio, doc. 6 e doc. 7).
Non può, dunque, discorrersi di indeterminatezza del tasso rilevante ai sensi dell'art. 117 TUB, né di mancanza di trasparenza delle condizioni contrattuali.
Sul punto sono, oltretutto ,di recente intervenute le Sezioni Unite della
Carte di cassazione con la sentenza n. 15130 depositata il 29 maggio 2024, statuendo che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (cfr. sentenza pag. 23 e ss). E ciò in quanto “il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri
pag. 8/21 interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante
(inizialmente calmierata) e non decrescente”.
Ciò posto, non appare condivisibile neppure la tesi degli opponenti secondo cui non sarebbero stati esplicitati i criteri impiegati nella determinazione del piano di ammortamento, non essendo stato indicato,
“nello specifico, né il regime finanziario (semplice o composto) né la modalità di calcolo e imputazione degli interessi (calcolati sul capitale residuo o sulla quota capitale in scadenza)”. Intanto, perché come correttamente osservato dalla Suprema Corte nella menzionata pronuncia,
“la doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema "composto" di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b. ("I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati"), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un "prezzo" o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7)”, comunque nella specie non ravvisabile, e poi perché “l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla
pag. 9/21 integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n.
5657/2023)”.
Deve allora escludersi che l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi e della modalità di ammortamento “alla francese” comporti l'indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo o di finanziamento, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c. quando, come nel caso in esame, il contratto contenga le indicazioni proprie del tipo legale, cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. Del resto, anche a voler ritenere che la mancata esplicitazione nel contratto del regime di ammortamento o della modalità di capitalizzazione degli interessi determini un inadempimento agli obblighi di informazione precontrattuale di cui è gravato il finanziatore, da esso non potrebbe discendere giammai l'invalidità (pure parziale) del negozio ma, al più, una responsabilità dell'istituto di credito, con conseguente obbligo risarcitorio a carico dello stesso, nella specie neppure allegati dagli opponenti.
§6.1.2- Quanto poi alla presunta violazione del divieto di anatocismo, quale conseguenza dell'adozione del piano di ammortamento alla francese, che si assume essere in regime di capitalizzazione composta, anch'essa può̀ essere esclusa alla luce dei principi espressi dalla già menzionata sentenza n. 15130/2024. Le Sezioni unite, enunciando la regula iuris con riferimento ai piani di ammortamento “alla francese” standardizzati tradizionali a tasso pag. 10/21 fisso, hanno osservato invero che: a) con il piano di ammortamento c.d. alla francese il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via;
b) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito [“E', perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi … in base di calcolo di successivi ulteriori interessi”; né “opposta conclusione potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime "composto" che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati
pag. 11/21 (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento “alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)”]; c) il maggior carico di interessi del prestito non
è una caratteristica propria dei piani di ammortamento “alla francese” standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di “interessi su interessi”, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi “scaduti” (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto (cfr., da ultimo, Cass. n. 7382 del 2025).
Può pertanto ritenersi che l'ammortamento alla francese non genera un fenomeno anatocistico, ma soltanto il frazionamento dell'obbligo restitutorio, poiché ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi e, siccome la rata è di importo costante, nel corso del tempo la quota capitale contenuta in ciascuna rata progressivamente aumenta e la quota interessi proporzionalmente diminuisce (cfr. per tutte
App. Lecce, 28 marzo 2024, n. 273; Trib. Torino, 29 gennaio 2024; App.
Roma 26 ottobre 2022, n. 6715; App. Venezia 25 novembre 2021, n. 2955;
App. Milano 17 aprile 2018; Trib. Bari 21 aprile 2022, n. 1507; Trib.
Palermo, 10 agosto 2021, n. 3310; Trib. Lecce 22 marzo 2021, n. 799; Trib.
Roma 4 dicembre 2020, n. 17383; Trib. Milano 14 marzo 2019, n. 2490;
Trib. Velletri 8 novembre 2017; Trib. Sondrio 2 novembre 2017; Trib.
pag. 12/21 Pavia 31 ottobre 2017; Trib. Pescara 18 ottobre 2017; Trib. Bergamo 8 settembre 2017; Trib. Lecce 14 giugno 2017; Trib. Santa Maria Capua
Vetere 27 marzo 2017).
In particolare, il calcolo degli interessi, qualsiasi sia la durata complessiva del piano e la cadenza periodica dei pagamenti, è sempre e comunque effettuato sul debito residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore.
A partire poi dall'interesse si determina per differenza la quota capitale del pagamento, la cui restituzione viene portata a riduzione del debito. In tal modo, l'interesse non è mai produttivo di altro interesse, ovvero non viene accumulato al capitale ma, tramite pagamenti periodici, viene, in un certo senso, “staccato” dal capitale che, invece, è per sua natura produttivo di interessi.
In altre parole, tra un pagamento ed un altro, sul capitale di debito matura un interesse, che rappresenta l'onere che grava sul contraente per aver richiesto il prestito, ma questo interesse viene separato in maniera netta dal capitale, essendo calcolato esclusivamente sul debito residuo;
una volta che l'interesse (insieme alla quota capitale) viene corrisposto, il capitale torna ad evolversi, depurato da qualsiasi effetto anatocistico e ridotto in ragione della restituzione di una parte dello stesso tramite la quota capitale.
Con questo meccanismo, il verificarsi di un fenomeno anatocistico è, quindi, da escludere [cfr,, altresì, Cass. n. 27823 del 2023, secondo cui “Il metodo "alla francese'' comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli
pag. 13/21 interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo
e di leasing, v. Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n.
34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione
o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato”].
A ciò deve aggiungersi che gli argomenti degli opponenti si condensano in enunciati che risultano solo apodittici (“Il divieto di anatocismo posto dalla norma preclude l'impiego del TAN in capitalizzazione composta per determinare la rata del finanziamento in quanto si conviene per questa via un monte interessi esponenziale, maggiorato rispetto al monte interesse proporzionale del regime semplice. Risulta evidente che il valore dell'obbligazione accessoria, maggiorata per via della rata determinata in regime composto, si riflette nei vincoli di chiusura del piano, distribuendo tale maggiorazione, corrispondente alla capitalizzazione anatocistica, nelle singole rate;
per complemento alla rata costante, risulterà indebitamente maggiorato il debito residuo che reiteratamente esita dopo il pagamento ad ogni scadenza: per tale via si realizza un'accelerazione del
pag. 14/21 roll over che amplifica l'obbligazione principale periodale, convertendo in primari la quota parte di interessi secondari inclusi nella determinazione del valore della rata. In altri termini, nell'ammortamento alla francese, anticipando il pagamento dell'obbligazione accessoria pattuita, maggiorata dal regime composto, si viene a realizzare un roll over dei rimborsi tramite il quale rimane agevole intercambiare interessi a capitale ed eludere in tal modo i presidi all'anatocismo”: v. citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, pagg. 8 e 9) e privi di riferimento alle fattispecie concrete oggetto di causa.
§6.2- Non è meritevole di accoglimento neppure la doglianza (v. citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, pagg. 11-12) afferente alla dedotta difformità tra tasso contrattuale e tasso applicato dalla banca [“Il tasso applicato dalla banca è difforme da quello pattuito in contratto, del 0,625000% trimestrale, che convertito annualmente non corrisponde al tasso nominale annuo del 2,50%, come dichiarato dalla banca nel contratto di mutuo. Infatti, la modalità di applicazione del tasso nominale indicato non è corretta. In sostanza, per poter determinare il tasso su base trimestrale, la banca ha semplicemente diviso il tasso annuale per 4. In altri termini, per la banca, un tasso annuale del 2,50% corrisponde ad un tasso trimestrale dello 0,6250000%. Tutto ciò non è corretto da un punto di vista di matematica finanziaria: infatti, prima di procedere al calcolo della rata bisognava convertire il tasso annuo del 2,50% al suo equivalente trimestrale non semplicemente dividendo per 4. Due tassi si dicono equivalenti se applicati allo stesso capitale per lo stesso periodo di tempo forniscono lo stesso montante (valore equivalente del capitale ad un tempo posteriore alla sua valuta). Di conseguenza, si verifica che la banca nel contratto indica un tasso di interesse, mentre nel concreto ne ha utilizzato uno più alto (ovvero, ha applicato in modo scorretto la formula di matematica finanziaria, addebitando rate superiori rispetto al dovuto). Tutto ciò non è corretto, da un punto di vista di matematica finanziaria, disattendendo anche le disposizioni di trasparenza di Banca d'Italia in particolare la nota (5) dell'allegato 4B del provvedimento di trasparenza
(Allegato C – Pagina 7 della consulenza di parte)”].
Anche a voler reputare, difatti, che il calcolo effettuato dall'istituto di credito (che appare, peraltro, conforme all'indirizzo giurisprudenziale, secondo cui “ove occorra determinare l'importo degli interessi per un periodo inferiore all'anno bisogna dividere l'importo degli interessi per il numero di giorni che compongono l'anno e moltiplicare il quoziente per il numero di giorni da considerare”: cfr. Cass. n. 20600 del 2011) non sia pag. 15/21 corretto dal punto di vista della matematica finanziaria, a ciò non conseguirebbe comunque la nullità del contratto, non vertendosi né in una ipotesi di indeterminatezza dell'oggetto del contratto, né in un'ipotesi di mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, TUB. Sotto altro profilo, inoltre, la dedotta violazione delle norme in tema di trasparenza della Banca d'Italia non potrebbe in ogni caso comportare l'invalidità (parziale) dei contratti di finanziamento, ma semmai una responsabilità dell non prospettata dagli opponenti. CP_3
§6.3- Quanto poi al motivo di opposizione concernente la non corrispondenza tra i TAEG contrattualmente previsti e quelli di fatto applicati [ad avviso degli opponenti, “il reale TAEG/ISC del 3,68%” sarebbe “in tutti i casi superiore dal TAEG/ISC indicato in contratto (pari all'3,65%)”], è sufficiente rammentare che il TAEG/ISC è un mero indicatore del costo effettivo del finanziamento, imposto e previsto ai soli Part fini informativi. Per tale ragione, l' non può essere ricompreso né tra i tassi, né tra i prezzi, né tra le condizioni (cfr., ex multis, Trib. Tivoli, 2 luglio 2021, n. 1026; Trib. Roma, 22 settembre 2017, n. 17740; Trib.
Torino, 14 novembre 2018), di talché, in caso di differenza tra il TAEG/ISC Part pattuito in contratto e l' in concreto applicato, non vi è spazio per l'invocata nullità parziale negoziale.
Tale conclusione risulta confermata anche dalla giurisprudenza di legittimità, che ha affermato il principio per cui “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei
pag. 16/21 tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”
(cfr. già Cass. n. 39169 del 2021 e più di recente Cass. ord. n. 4597 del
2023).
Ne discende che la mancata o inesatta indicazione del TAEG/ISC non integra un vizio così grave da determinare la nullità della pattuizione relativa agli interessi, né parimenti l'automatica applicazione dei tassi legalmente previsti ex art. 117, comma 7, lett. a), T.U.B., ma al più può rilevare sotto il profilo della responsabilità contrattuale e/o precontrattuale nell'ipotesi - non ricorrente nel caso di specie - in cui venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto mutuante.
§6.4- Privo di pregio è anche il motivo di opposizione che si incentra sull'usurarietà degli interessi pattuiti con i contratti per cui è causa, sul presupposto che la commissione di anticipata estinzione opererebbe anche come una sorta di commissione di risoluzione, comportando un celato ed originario aumento, sin dal momento della stipulazione, anche degli interessi di mora oltre la soglia di usura.
In senso contrario occorre tuttavia rimarcare che le Istruzioni della
Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura escludono espressamente dal calcolo del TEG le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del pag. 17/21 rapporto poiché, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali
(paragrafo C4: «Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica»).
Nella stessa direzione depone anche la recente sentenza della Corte di cassazione n. 7352 del 7 marzo 2022, in cui si legge che non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (ad es. la penale di anticipata estinzione e gli interessi); che la penale di anticipata estinzione costituisce una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
che la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; che la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello.
La Suprema Corte ha, quindi, chiarito che non si è di fronte a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art. 2-bis, d.l. n.
185 del 2008, convertito in l. n. 2 del 2009), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni di rimborso assunti.
pag. 18/21 Oltretutto, mentre gli interessi attengono alla fase “fisiologica” del finanziamento, remunerando l'Istituto mutuante per il prestito richiesto dal cliente, e hanno un'applicazione certa e predefinita, legata all'erogazione del credito, la penale per estinzione anticipata del finanziamento costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare la Banca dei costi collegati al rimborso anticipato del credito, ragion per cui la stessa non deve essere inclusa nella valutazione dell'usurarietà del contratto (cfr. Trib. Vicenza, 17 aprile 2020,
n. 773; Trib. Pescara, 31 dicembre 2018, n. 1943; Trib. Roma, 10 novembre 2016 e 16 giugno 2016; Trib. Brescia, 30 settembre 2016; Trib.
Reggio Emilia, 12 maggio 2016; Trib. Torino, 28 marzo 2016; Trib.
Treviso, 11 febbraio 2016: Trib. Padova, 5 ottobre 2015).
Tanto chiarito, relativamente alla doglianza di parte opponente va altresì sottolineato che nei due contratti in atti è espressamente previsto che il tasso di interesse corrispettivo (TAN) è pattuito in misura fissa per tutta la durata del contratto nel 2,50000% nominale annuo, mentre l'interesse di mora è pattuito al tasso nominale annuo maggiorato di due punti percentuali.
Ora, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 settembre 2019 stabilisce per il quarto trimestre dell'anno 2019, con riferimento alla categoria di operazioni “Altri finanziamenti”, un tasso medio pari all'8,61%, a cui corrisponde un tasso soglia di usura (TSU) pari al 14,7625%.
Non emerge pertanto l'applicazione di un tasso usurario, ed anzi è per tabulas evidente che il TAN applicato al 2,50000% e il tasso di mora al
4,50000% sono ampiamente al di sotto del tasso soglia. E ciò a fortiori alla pag. 19/21 luce dei principi affermati da Cass., sez. un., n. 19597 del 2020, che ha messo in rilievo la necessità di individuare per gli interessi moratori un tasso soglia usura diverso da quello ordinario che vale per gli interessi corrispettivi, affermando -tra l'altro- i seguenti principi di diritto: “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso- soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con
l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art.
1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005
pag. 20/21 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere
l'uno o l'altro rimedio”).
Si appalesa di conseguenza superfluo disporre la CTU richiesta dagli opponenti, essendo le questioni dagli stessi sollevate infondate in diritto e basandosi la perizia di parte prodotta su dei conteggi non condivisibili.
§7. L'opposizione, per le ragioni suesposte, deve essere allora integralmente rigettata, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
§8. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo in rapporto al valore della controversia ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55 del 2014, sì come modificati da ultimo dal D.M. n. 147 del 2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), seguendo la soccombenza, si pongono a carico degli opponenti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
481/2023 del 19/07/2023, che dichiara esecutivo;
2) condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore della controparte in complessivi €11.268,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%,
CPA ed IVA come per legge.
Sentenza redatta e trasmessa telematicamente, con l'applicativo Consolle del magistrato, in data 24 settembre 2025.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
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