CASS
Sentenza 21 agosto 2024
Sentenza 21 agosto 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/08/2024, n. 23013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23013 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 970/2016 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate (cf.: 06363391001), in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (c.f.: 80224030587), presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia (p.e.c.: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); – ricorrente – contro UL SC, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo AR ([...]), con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente – avverso la sentenza n. 3641/34/14, depositata il 26 novembre 2014, della Commissione tributaria regionale della Sicilia;
Registro Invim Accertamento Civile Sent. Sez. 5 Num. 23013 Anno 2024 Presidente: DE MASI ORONZO Relatore: PAOLITTO LIBERATO Data pubblicazione: 21/08/2024 2 Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 21 dicembre 2023, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto;
udito l’avvocato dello Stato Emanuele Valenzano per l’Agenzia delle Entrate;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. - Con sentenza n. 3641/34/14, depositata il 26 novembre 2014, la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha accolto il ricorso per revocazione proposto da UL SC avverso la sentenza (n. 258/34/13, depositata il 23 maggio 2013) resa dalla stessa Commissione tributaria regionale – sentenza che, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, aveva riformato la pronuncia di prime cure, di accoglimento del ricorso del contribuente – e, così, ha annullato un avviso di liquidazione (n. 06018007754) che era stato emesso dall’Agenzia delle Entrate in relazione alla registrazione telematica (in data 27 aprile 2006) di un contratto di vendita - rispetto al quale l’imposta di registro era stata autoliquidata in misura fissa - e che recava richiesta di integrazione dell’imposta dovuta, in misura proporzionale, nei confronti del notaio rogante (d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, art.
3-ter; d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 42, comma 1). La Commissione tributaria regionale ha ritenuto, in sintesi, che – in relazione alla documentazione prodotta dal ricorrente – sussistevano i presupposti della richiesta revocazione (ai sensi dell’art. 395, n. 3, cod. proc. civ.) per incolpevole (tardiva) acquisizione di documenti decisivi, e che – avuto riguardo (anche) ai dati desumibili da detta documentazione – correttamente l’imposta di registro era stata liquidata in misura fissa (ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 3 27, comma 1) in quanto la condizione sospensiva apposta al contratto registrato non poteva considerarsi meramente potestativa (art. 27, comma 3, cit.). 2. – L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi. UL SC resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 51, ed all’art. 395, n. 3, cod. proc. civ., deducendo, in sintesi, che malamente la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto sussistente il presupposto della richiesta revocazione non risultando dimostrata la forza maggiore (in tesi) ostativa alla produzione in giudizio dei documenti successivamente posti a fondamento del ricorso per revocazione. Assume, più specificamente, l’Agenzia che: - la parte ricorrente non aveva specificato e dimostrato la forza maggiore che (in tesi) le aveva impedito di produrre la documentazione (ora) posta a fondamento del ricorso per revocazione;
- detti documenti – acquisiti da controparte quali allegati ad un atto registrato il 14 marzo 2014 – risalivano tutti «al lontano 2006» ed erano stati inviati, o ricevuti, dalla parte contrattuale (AN OU S.r.l.) «nelle immediatezze della registrazione del contratto di compravendita …addirittura risalenti anche a date antecedenti a tale registrazione (… avvenuta in data 27/04/2006)»; - l’impedimento alla produzione in giudizio dei documenti rimaneva ancor più insussistente considerando che gli stessi erano nella disponibilità della parte acquirente del contratto di compravendita rogato, e registrato, parte che - in rapporto di solidarietà passiva di 4 imposta col notaio rogante – avrebbe avuto tutto l’interesse a fornire la pertinente documentazione solo che ne fosse stata richiesta;
- né, del resto, poteva ritenersi plausibile che il notaio rogante fosse all’oscuro della documentazione (solo) successivamente prodotta a fondamento della richiesta revocazione, dovendosi ritenere rientrante nella comune diligenza (e, sinanche, nel dovere professionale) del notaio rogante, condebitore solidale, informare le parti della maggiore imposta liquidata «ed attivarsi per predisporre l’eventuale documentazione a sostegno degli interessi» dell’acquirente (debitore principale dell’imposta); - così come, del resto, implausibile rimaneva che – a fronte di condizione sospensiva la cui verificazione risultava astretta in contratto alla data del 31 dicembre 2008 – solo in data 13 marzo 2014 le parti avevano registrato un atto («Dichiarativo di mancato avveramento di condizione sospensiva») che recava in allegato, per l’appunto, la documentazione posta a fondamento del ricorso per revocazione. Il secondo motivo, formulato in via di subordine ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 27, commi 1 e 3, ed all’art. 1355 cod. civ., assumendo l’Agenzia che, nella fattispecie, veniva in considerazione una condizione sospensiva meramente potestativa in quanto l’evento dedotto in condizione (la conclusione di un contratto di locazione con un indeterminato terzo soggetto) si risolveva nella clausola si volam e, così, in un accadimento in buona sostanza rimesso alla mera volontà della parte acquirente. 2. - In via pregiudiziale di rito, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da parte controricorrente con riferimento alla modifica normativa (l. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17) del termine lungo di impugnazione (art. 327, comma 1, 5 cod. proc. civ.) - che, per l’appunto, è stato (così) ridotto a sei mesi - in quanto, ai sensi della stessa l. n. 69/2009, cit., art. 58 - secondo il cui disposto «Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.» - il termine lungo di impugnazione (di sei mesi) di cui al novellato art. 327 cod. proc. civ., si applica ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio, con la conseguenza che resta ancora valido il termine annuale qualora l'atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a quella data (v., ex plurimis, Cass., 27 luglio 2018, n. 19979; Cass., 8 luglio 2015, n. 14267; Cass., 21 giugno 2013, n. 15741; Cass., 4 maggio 2012, n. 6784; Cass., 2 dicembre 2011, n. 25792); principio di diritto, questo, che la Corte ha avuto modo di ribadire in tema di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia pronunciato su di un mezzo di impugnazione di carattere straordinario (v. Cass., 25 gennaio 2023, n. 2241; Cass., 1 dicembre 2021, n. 37750). E, nella fattispecie, la stessa parte controricorrente assume di aver depositato il ricorso introduttivo del giudizio in data 10 agosto 2006, a fronte della tempestiva impugnazione di un avviso di liquidazione che gli era stato notificato il 25 maggio 2006. 3. – Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è inammissibile. 3.1 – Il giudice della revocazione, come anticipato, ha ritenuto ammissibile il ricorso, per incolpevole (tardiva) acquisizione di documenti decisivi, rilevando che: - venivano in rilievo documenti che – risultanti in allegato all’atto dichiarativo (di mancato avveramento della condizione sospensiva), 6 registrato il 13 marzo 2014, - davano conto di trattative contrattuali intercorse tra la AN OU S.r.l., e le autorità militari statunitensi;
- nello specifico, si trattava di una proposta contrattuale di locazione formulata dalla AN OU S.r.l. (in data 15 aprile 2005), delle raccomandate di invio di detta proposta alla NA Militare degli Stati Uniti d’America, e del riscontro (negativo) della proposta stessa col quale (in data 15 maggio 2006) la NA militare comunicava che «per il momento non aveva necessità di ulteriori unità abitative da prendere in locazione»; - detti documenti – che davano conto di trattive intercorse con un terzo estraneo al contratto di compravendita - erano rimasti nella esclusiva disponibilità della parte acquirente del contratto rogato dal notaio UL che, pertanto, ne era venuto a conoscenza (solo) a seguito della registrazione del detto atto dichiarativo del mancato avveramento della condizione sospensiva;
- ne conseguiva che doveva ritenersi incolpevole la mancata produzione in giudizio di documenti che erano rimasti sconosciuti alla parte processuale. 3.2 – Ricostruito in detti termini, l’accertamento condotto dal giudice della revocazione si sottrae alla denuncia di violazione di legge prospettata col motivo di ricorso in trattazione, in quanto, come in più occasioni statuito dalla Corte, grava sul ricorrente in revocazione l'onere di dimostrare che l'ignoranza dell'esistenza dei documenti, e del luogo ove essi si trovavano, non sia dipesa da sua colpa, a fini della disposizione di cui all’art. 395, n. 3, cod. proc. civ. lo stesso concetto di forza maggiore identificandosi con la ignoranza assoluta del documento non attribuibile a colpa dell'interessato (Cass., 16 gennaio 2018, n. 885; Cass., 28 maggio 2014, n. 12000). 7 E’, dunque, evidente che col motivo in esame, sotto il velo della denuncia di violazione di legge, l’Agenzia prospetta una (diversa) ricostruzione in fatto del presupposto di ammissibilità della revocazione straordinaria e, più specificamente, evoca il rilievo probatorio (in tesi) da attribuire al rapporto (anche professionale) intercorrente tra condebitori di imposta nonchè le inferenze dimostrative correlabili alla datazione degli atti (avuto riguardo al momento della registrazione della compravendita sottoposta a tassazione, ed alla datazione contrattuale della stessa condizione sospensiva). In disparte, allora, la stessa (del tutto) aspecifica deduzione circa l’omessa specificazione in ricorso della forza maggiore (in tesi) impeditiva della produzione documentale nel corso del giudizio di merito, rimane, al fondo, che il motivo sollecita una revisione del ragionamento probatorio sotteso alle conclusioni cui il giudice del gravame è pervenuto, revisione che eccede il limite del sindacato di legittimità della Corte e che nemmeno viene prospettata sotto il profilo dell’omesso esame di fatti decisivi. 4. – Nemmeno il secondo motivo di ricorso può trovare accoglimento. 4.1 - Quanto alla qualificazione della clausola contrattuale che recava la condizione apposta agli effetti giuridici della compravendita, il giudice del merito ha rimarcato che: - veniva in considerazione – sulla base dei documenti posti a fondamento del ricorso per revocazione – una condizione «potestativa mista» piuttosto che meramente potestativa in quanto «la stabilità della compravendita conseguiva non alla mera volontà dell’acquirente, ma alla positiva conclusione dell’affare intavolato con la NA degli Stati Uniti d’America, la quale doveva prendere in locazione per il suo personale dipendente i novecento appartamenti da realizzare sul terreno compravenduto …»; 8 - del resto, lo stesso Comune di Belpasso aveva proceduto ad una variazione della «destinazione urbanistica del terreni occorrenti alla edificazione»; - si trattava, pertanto, di condizione potestativa semplice in quanto «l’avveramento della condizione non dipende dalla mera volontà dell’acquirente ma dal contributo del terzo (la NA degli Stati Uniti d’America)». 4.2 – Ancora una volta, pertanto, va rilevato che il decisum risulta conforme ai principi di diritto posti dalla Corte, essendosi, difatti, rilevato che la condizione è meramente potestativa quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l'assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto, mentre la condizione deve qualificarsi come potestativa quando l'evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l'interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'interessato (v. Cass., 20 novembre 2019, n. 30143; Cass., 26 agosto 2014, n. 18239; Cass., 21 maggio 2007, n. 11774; Cass., 20 giugno 2020, n. 8390). 4.3 – Per di più, come rimarcato dalla Corte, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell'ipotesi di violazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., così che il ricorso per cassazione deve non solo fare esplicito 9 riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali (Cass., 9 settembre 2022, n. 26557; Cass., 9 aprile 2021, n. 9461; Cass., 25 novembre 2019, n. 30686; Cass., 16 gennaio 2019, n. 873; Cass., 15 novembre 2017, n. 27136). E, nella fattispecie, il motivo di ricorso si risolve, in buona sostanza, in un mero frontale contrasto interpretativo con l’accertamento operato dal giudice del gravame, la ricorrente nemmeno mettendo la Corte nella condizione di poter vagliare - foss’anche sotto il profilo di denuncia dedotto (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) - l’effettivo, e complessivo contenuto, della convenzione negoziale che recava la clausola contrattuale in contestazione. 5. - Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c.
1- quater), venendo in rilievo il ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali ed € 10 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023.
– controricorrente – avverso la sentenza n. 3641/34/14, depositata il 26 novembre 2014, della Commissione tributaria regionale della Sicilia;
Registro Invim Accertamento Civile Sent. Sez. 5 Num. 23013 Anno 2024 Presidente: DE MASI ORONZO Relatore: PAOLITTO LIBERATO Data pubblicazione: 21/08/2024 2 Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 21 dicembre 2023, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto;
udito l’avvocato dello Stato Emanuele Valenzano per l’Agenzia delle Entrate;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. - Con sentenza n. 3641/34/14, depositata il 26 novembre 2014, la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha accolto il ricorso per revocazione proposto da UL SC avverso la sentenza (n. 258/34/13, depositata il 23 maggio 2013) resa dalla stessa Commissione tributaria regionale – sentenza che, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, aveva riformato la pronuncia di prime cure, di accoglimento del ricorso del contribuente – e, così, ha annullato un avviso di liquidazione (n. 06018007754) che era stato emesso dall’Agenzia delle Entrate in relazione alla registrazione telematica (in data 27 aprile 2006) di un contratto di vendita - rispetto al quale l’imposta di registro era stata autoliquidata in misura fissa - e che recava richiesta di integrazione dell’imposta dovuta, in misura proporzionale, nei confronti del notaio rogante (d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, art.
3-ter; d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 42, comma 1). La Commissione tributaria regionale ha ritenuto, in sintesi, che – in relazione alla documentazione prodotta dal ricorrente – sussistevano i presupposti della richiesta revocazione (ai sensi dell’art. 395, n. 3, cod. proc. civ.) per incolpevole (tardiva) acquisizione di documenti decisivi, e che – avuto riguardo (anche) ai dati desumibili da detta documentazione – correttamente l’imposta di registro era stata liquidata in misura fissa (ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 3 27, comma 1) in quanto la condizione sospensiva apposta al contratto registrato non poteva considerarsi meramente potestativa (art. 27, comma 3, cit.). 2. – L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi. UL SC resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 51, ed all’art. 395, n. 3, cod. proc. civ., deducendo, in sintesi, che malamente la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto sussistente il presupposto della richiesta revocazione non risultando dimostrata la forza maggiore (in tesi) ostativa alla produzione in giudizio dei documenti successivamente posti a fondamento del ricorso per revocazione. Assume, più specificamente, l’Agenzia che: - la parte ricorrente non aveva specificato e dimostrato la forza maggiore che (in tesi) le aveva impedito di produrre la documentazione (ora) posta a fondamento del ricorso per revocazione;
- detti documenti – acquisiti da controparte quali allegati ad un atto registrato il 14 marzo 2014 – risalivano tutti «al lontano 2006» ed erano stati inviati, o ricevuti, dalla parte contrattuale (AN OU S.r.l.) «nelle immediatezze della registrazione del contratto di compravendita …addirittura risalenti anche a date antecedenti a tale registrazione (… avvenuta in data 27/04/2006)»; - l’impedimento alla produzione in giudizio dei documenti rimaneva ancor più insussistente considerando che gli stessi erano nella disponibilità della parte acquirente del contratto di compravendita rogato, e registrato, parte che - in rapporto di solidarietà passiva di 4 imposta col notaio rogante – avrebbe avuto tutto l’interesse a fornire la pertinente documentazione solo che ne fosse stata richiesta;
- né, del resto, poteva ritenersi plausibile che il notaio rogante fosse all’oscuro della documentazione (solo) successivamente prodotta a fondamento della richiesta revocazione, dovendosi ritenere rientrante nella comune diligenza (e, sinanche, nel dovere professionale) del notaio rogante, condebitore solidale, informare le parti della maggiore imposta liquidata «ed attivarsi per predisporre l’eventuale documentazione a sostegno degli interessi» dell’acquirente (debitore principale dell’imposta); - così come, del resto, implausibile rimaneva che – a fronte di condizione sospensiva la cui verificazione risultava astretta in contratto alla data del 31 dicembre 2008 – solo in data 13 marzo 2014 le parti avevano registrato un atto («Dichiarativo di mancato avveramento di condizione sospensiva») che recava in allegato, per l’appunto, la documentazione posta a fondamento del ricorso per revocazione. Il secondo motivo, formulato in via di subordine ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 27, commi 1 e 3, ed all’art. 1355 cod. civ., assumendo l’Agenzia che, nella fattispecie, veniva in considerazione una condizione sospensiva meramente potestativa in quanto l’evento dedotto in condizione (la conclusione di un contratto di locazione con un indeterminato terzo soggetto) si risolveva nella clausola si volam e, così, in un accadimento in buona sostanza rimesso alla mera volontà della parte acquirente. 2. - In via pregiudiziale di rito, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da parte controricorrente con riferimento alla modifica normativa (l. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17) del termine lungo di impugnazione (art. 327, comma 1, 5 cod. proc. civ.) - che, per l’appunto, è stato (così) ridotto a sei mesi - in quanto, ai sensi della stessa l. n. 69/2009, cit., art. 58 - secondo il cui disposto «Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.» - il termine lungo di impugnazione (di sei mesi) di cui al novellato art. 327 cod. proc. civ., si applica ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio, con la conseguenza che resta ancora valido il termine annuale qualora l'atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a quella data (v., ex plurimis, Cass., 27 luglio 2018, n. 19979; Cass., 8 luglio 2015, n. 14267; Cass., 21 giugno 2013, n. 15741; Cass., 4 maggio 2012, n. 6784; Cass., 2 dicembre 2011, n. 25792); principio di diritto, questo, che la Corte ha avuto modo di ribadire in tema di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia pronunciato su di un mezzo di impugnazione di carattere straordinario (v. Cass., 25 gennaio 2023, n. 2241; Cass., 1 dicembre 2021, n. 37750). E, nella fattispecie, la stessa parte controricorrente assume di aver depositato il ricorso introduttivo del giudizio in data 10 agosto 2006, a fronte della tempestiva impugnazione di un avviso di liquidazione che gli era stato notificato il 25 maggio 2006. 3. – Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è inammissibile. 3.1 – Il giudice della revocazione, come anticipato, ha ritenuto ammissibile il ricorso, per incolpevole (tardiva) acquisizione di documenti decisivi, rilevando che: - venivano in rilievo documenti che – risultanti in allegato all’atto dichiarativo (di mancato avveramento della condizione sospensiva), 6 registrato il 13 marzo 2014, - davano conto di trattative contrattuali intercorse tra la AN OU S.r.l., e le autorità militari statunitensi;
- nello specifico, si trattava di una proposta contrattuale di locazione formulata dalla AN OU S.r.l. (in data 15 aprile 2005), delle raccomandate di invio di detta proposta alla NA Militare degli Stati Uniti d’America, e del riscontro (negativo) della proposta stessa col quale (in data 15 maggio 2006) la NA militare comunicava che «per il momento non aveva necessità di ulteriori unità abitative da prendere in locazione»; - detti documenti – che davano conto di trattive intercorse con un terzo estraneo al contratto di compravendita - erano rimasti nella esclusiva disponibilità della parte acquirente del contratto rogato dal notaio UL che, pertanto, ne era venuto a conoscenza (solo) a seguito della registrazione del detto atto dichiarativo del mancato avveramento della condizione sospensiva;
- ne conseguiva che doveva ritenersi incolpevole la mancata produzione in giudizio di documenti che erano rimasti sconosciuti alla parte processuale. 3.2 – Ricostruito in detti termini, l’accertamento condotto dal giudice della revocazione si sottrae alla denuncia di violazione di legge prospettata col motivo di ricorso in trattazione, in quanto, come in più occasioni statuito dalla Corte, grava sul ricorrente in revocazione l'onere di dimostrare che l'ignoranza dell'esistenza dei documenti, e del luogo ove essi si trovavano, non sia dipesa da sua colpa, a fini della disposizione di cui all’art. 395, n. 3, cod. proc. civ. lo stesso concetto di forza maggiore identificandosi con la ignoranza assoluta del documento non attribuibile a colpa dell'interessato (Cass., 16 gennaio 2018, n. 885; Cass., 28 maggio 2014, n. 12000). 7 E’, dunque, evidente che col motivo in esame, sotto il velo della denuncia di violazione di legge, l’Agenzia prospetta una (diversa) ricostruzione in fatto del presupposto di ammissibilità della revocazione straordinaria e, più specificamente, evoca il rilievo probatorio (in tesi) da attribuire al rapporto (anche professionale) intercorrente tra condebitori di imposta nonchè le inferenze dimostrative correlabili alla datazione degli atti (avuto riguardo al momento della registrazione della compravendita sottoposta a tassazione, ed alla datazione contrattuale della stessa condizione sospensiva). In disparte, allora, la stessa (del tutto) aspecifica deduzione circa l’omessa specificazione in ricorso della forza maggiore (in tesi) impeditiva della produzione documentale nel corso del giudizio di merito, rimane, al fondo, che il motivo sollecita una revisione del ragionamento probatorio sotteso alle conclusioni cui il giudice del gravame è pervenuto, revisione che eccede il limite del sindacato di legittimità della Corte e che nemmeno viene prospettata sotto il profilo dell’omesso esame di fatti decisivi. 4. – Nemmeno il secondo motivo di ricorso può trovare accoglimento. 4.1 - Quanto alla qualificazione della clausola contrattuale che recava la condizione apposta agli effetti giuridici della compravendita, il giudice del merito ha rimarcato che: - veniva in considerazione – sulla base dei documenti posti a fondamento del ricorso per revocazione – una condizione «potestativa mista» piuttosto che meramente potestativa in quanto «la stabilità della compravendita conseguiva non alla mera volontà dell’acquirente, ma alla positiva conclusione dell’affare intavolato con la NA degli Stati Uniti d’America, la quale doveva prendere in locazione per il suo personale dipendente i novecento appartamenti da realizzare sul terreno compravenduto …»; 8 - del resto, lo stesso Comune di Belpasso aveva proceduto ad una variazione della «destinazione urbanistica del terreni occorrenti alla edificazione»; - si trattava, pertanto, di condizione potestativa semplice in quanto «l’avveramento della condizione non dipende dalla mera volontà dell’acquirente ma dal contributo del terzo (la NA degli Stati Uniti d’America)». 4.2 – Ancora una volta, pertanto, va rilevato che il decisum risulta conforme ai principi di diritto posti dalla Corte, essendosi, difatti, rilevato che la condizione è meramente potestativa quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l'assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto, mentre la condizione deve qualificarsi come potestativa quando l'evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l'interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'interessato (v. Cass., 20 novembre 2019, n. 30143; Cass., 26 agosto 2014, n. 18239; Cass., 21 maggio 2007, n. 11774; Cass., 20 giugno 2020, n. 8390). 4.3 – Per di più, come rimarcato dalla Corte, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell'ipotesi di violazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., così che il ricorso per cassazione deve non solo fare esplicito 9 riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali (Cass., 9 settembre 2022, n. 26557; Cass., 9 aprile 2021, n. 9461; Cass., 25 novembre 2019, n. 30686; Cass., 16 gennaio 2019, n. 873; Cass., 15 novembre 2017, n. 27136). E, nella fattispecie, il motivo di ricorso si risolve, in buona sostanza, in un mero frontale contrasto interpretativo con l’accertamento operato dal giudice del gravame, la ricorrente nemmeno mettendo la Corte nella condizione di poter vagliare - foss’anche sotto il profilo di denuncia dedotto (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) - l’effettivo, e complessivo contenuto, della convenzione negoziale che recava la clausola contrattuale in contestazione. 5. - Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c.
1- quater), venendo in rilievo il ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali ed € 10 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023.