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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/12/2025, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1949/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE
Oggi 11 dicembre 2025 ad ore 12.20 innanzi al dott. Alberto Stocco sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Casellato per parte resistente l'avv. Favero I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da ricorso introduttivo e da comparsa di risposta. L'avv. Favero chiede che non si tenga conto dei docc. 18 e 19 di controparte, in quanto del tutto irrilevanti ai fini del presente giudizio. Dopo breve discussione orale il Giudice – previa trattazione di altri procedimenti - si ritira in camera di consiglio. Al termine della camera di consiglio, ad ore 18:25, preso atto che nessuno si è trattenuto per la lettura della sentenza, il Giudice ne dà lettura, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale.
Il Giudice Alberto Stocco
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott. Alberto Stocco ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G 1949/2025 promossa da:
(C.F. Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CASELLATO MARCO
RICORRENTE contro IN PERSONA DEL SINDACO Controparte_1 LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE(C.F. P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. FAVERO FABIO ROBERTO
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
o s s e r v a 1. di (d'ora in avanti Parte_1 Parte_1 soltanto ha proposto opposizione avverso tre Parte_1 diverse ordinanze-ingiunzione di pagamento (nn. 22-23- 24), emesse il 13/03/2025 dal Controparte_1
per l'importo di complessivi euro 115.500,00 e
[...] fondate su tre distinti verbali di contestazione, ovvero:
- il verbale PD107/2024/40, elevato in data 16 ottobre 2024, il quale, sul presupposto di un accertamento eseguito in data 6 ottobre 2024 nell'ambito del quale era pagina 2 di 17 emerso che, in orario di interdizione del funzionamento degli apparecchi da intrattenimento “VLT”, risultavano accesi e funzionanti n. 39 apparecchi da gioco e presenti tre avventori intenti al gioco, irrogava la sanzione complessiva di € 19.500,00 in applicazione dell'art. 14, comma 2, lett. b) della L.R.V. n. 38/2019 e del minimo edittale ivi previsto (cui ha fatto seguito l'ordinanza ingiunzione n. 22/2025);
- il verbale PD107/2024/41, elevato in data 16 ottobre 2024, il quale, sul presupposto di un accertamento eseguito in data 10 ottobre 2024 nell'ambito del quale era emerso che, in orario di interdizione del funzionamento degli apparecchi VLT, risultavano accesi e funzionanti n. 37 apparecchi da gioco e presenti tre avventori intenti al gioco, irrogava la sanzione complessiva di € 18.500,00 in applicazione dell'art. 14, comma 2, lett. b) della L.R.V. n. 38/2019 e, anche in questo caso, del minimo edittale ivi previsto cui ha fatto seguito l'ordinanza ingiunzione n. 23/2025);
- il verbale PD107/2024/46, elevato in data 30 ottobre 2024, il quale, dando atto dell'avvenuta acquisizione di n. 717 ticket, emessi dagli apparecchi VLT e pagati da ai giocatori nel corso del 2024, di importo Parte_1 superiore a € 500,00, e rilevando che n. 155 ticket risultavano emessi dagli apparecchi in orari interdetti al gioco, irrogava la sanzione complessiva di € 500,00 per ciascun ticket, quindi € 77.500,00 complessivi, sempre in applicazione dell'art. 14, comma 2, lett. b) della L.R.V. n. 38/2019 cui ha fatto seguito l'ordinanza ingiunzione n. 24/2025). 2. A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha dedotto:
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 l.r.v. n. 38/2019 e della deliberazione di giunta regionale n. 2006/2019 in quanto atti normativi di indirizzo non immediatamente precettivi, che necessitavano dell'emanazione di un atto applicativo ad opera dei comuni;
in particolare, la ricorrente ha rappresentato che all'epoca dei fatti in contestazione l'Amministrazione opposta non aveva ancora recepito nel proprio territorio comunale la disciplina della legge regionale e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2006/2019, essendo tale recepimento avvenuto solo nella stessa data in cui venivano notificate le ordinanze- ingiunzione (13.03.2025);
- il travisamento dei fatti e la conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 8 l.r.v. n. 38/2019; in particolare, la ricorrente ha rappresentato che pagina 3 di 17 l'illecito previsto dalla legge regionale deve ritenersi sussistente soltanto nel caso in cui durante l'orario interdetto gli apparecchi per l'intrattenimento siano “in giocata” - e non, quindi, soltanto accesi e funzionanti, ma non “in giocata” – e che l'unico modo per accertare compiutamente l'illecito consiste nell'interrogazione al Concessionario di Stato, vale a dire la società concessionaria della rete telematica a cui tutti gli apparecchi devono essere obbligatoriamente connessi, interrogazione non effettuata nel caso di specie;
- l'illegittimità' delle ordinanze ingiunzione per mancanza di prove sufficienti a dimostrare la violazione del precetto amministrativo, in quanto la prova della violazione contestata poteva essere data soltanto mediante: identificazione, nel numero e nell'identità personale, dei pretesi avventori che sarebbero stati intenti al gioco durante la fascia oraria interdetta;
individuazione della tipologia (VLT/AWP/altri giochi presenti in sala), del numero e del codice identificativo degli apparecchi che sarebbero stati oggetto di interazione con i medesimi avventori;
interrogazione al Concessionario che gestisce per conto dello Stato la rete telematica, onde dimostrare la generazione di un flusso di dati dal singolo apparecchio e, quindi, l'effettivo stato “in giocata” del medesimo durante l'orario interdetto;
- l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione in punto di determinazione e quantificazione della sanzione, posto che gli artt. 8 e 14 della L.R. n. 38/19 parametrano l'ammontare della sanzione al numero degli apparecchi giocanti e non al numero di quelli presenti fisicamente nell'esercizio;
-l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e sproporzione della sanzione amministrativa irrogata. violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 2, l. n. 689/1981. 3. Costituitosi in giudizio, il Controparte_1
ha contestato la fondatezza dell'opposizione,
[...] chiedendone l'integrale rigetto.
4. La causa, di natura documentale, è quindi passata in decisione.
5. In via pregiudiziale va respinta l'eccezione sollevata dal convenuto, volta a ottenere la declaratoria di CP_1 inammissibilità del ricorso cumulativo proposto dall'opponente. Secondo il , l'ammissibilità del ricorso CP_1 cumulativo, con il quale viene spiegata opposizione pagina 4 di 17 avverso più ordinanze ingiunzione, presuppone non soltanto la connessione soggettiva tra le parti, ma anche una comunanza di presupposti di fatto e di diritto tra i provvedimenti oggetto di contestazione che, nella fattispecie all'esame, non sussiste. L'assunto è infondato. La ricorrente ha opposto tre ordinanze-ingiunzione di pagamento tutte emesse dal medesimo soggetto – ossia dal
- nella medesima data - 13 Controparte_1 marzo 2025 – aventi per oggetto la medesima materia (gioco d'azzardo) e fondate sulla violazione della Legge Regionale n. 38/2019 e della delibera della Giunta Regionale n. 2006/2019. Sono dunque ravvisabili molteplici elementi di comunanza tra le tre ordinanze ingiunzione opposte, tanto soggettivi quanto oggettivi, che ne giustificano l'impugnazione cumulativa. Peraltro, l'art. 104 c.p.c. – norma di carattere generale, applicabile anche al rito lavoro cui è soggetto il procedimento di opposizione a ordinanza ingiunzione (art.6 d.lgs. n. 150/2011) – consente di proporre più domande (nel caso di specie di annullamento del provvedimento sanzionatorio) contro la stessa parte, anche non altrimenti connesse, purché sia rispettata la competenza per valore, sicché non si ravvisano ostacoli alla proposizione, da parte del soggetto sanzionato, di un ricorso cumulativo avverso più ordinanze ingiunzione emesse dalla stessa Amministrazione. L'eccezione va quindi respinta. 6. Passando all'esame del merito, va osservato in primo luogo che la prova degli illeciti contestati alla ricorrente emerge in via documentale. 6.1. In via generale va evidenziato che «nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, il verbale di accertamento dell'infrazione può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità: a) il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica
pagina 5 di 17 indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c)in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario» (cfr., per tutte, Cass. civ. 6565/2007). 6.2. Nel caso di specie i verbali di accertamento redatti dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Cittadella (docc. 6,7,8 della convenuta) risultano redatti in modo dettagliato e approfondito, con indicazione specifica dei fatti rilevanti ai fini della configurazione dell'illecito e delle fonti di prova. In particolare, il verbale PD107/2024/40, fondato su un accertamento eseguito in data 6 ottobre 2024, presenta il seguente contenuto (per quanto interessa in questa sede):
Il verbale PD107/2024/41, fondato su un accertamento eseguito in data 10 ottobre 2024 presenta il seguente contenuto (per quanto interessa in questa sede):
pagina 6 di 17 Il verbale PD107/2024/46, fondato su un accertamento eseguito in data 6 ottobre 2024, presenta il seguente contenuto (per quanto interessa in questa sede):
Segue prospetto analitico delle date e degli orari in cui è stato emesso ciascun ticket. 6.3. I verbali in parola si fondano, dunque, perlopiù su fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, scevri da margini di apprezzamento, come la presenza di avventori (puntualmente identificati) nei locali della ricorrente intenti a utilizzare gli pagina 7 di 17 apparecchi da gioco o l'accensione di numerosi apparecchi nell'orario in cui è avvenuto l'accesso. Quanto agli altri fatti attestati dalla Guardia di Finanza – l'emissione di ticket in specifici orari e date – gli stessi si fondano su analitico corredo documentale, fornito agli agenti accertatori dallo stesso ricorrente e puntualmente descritto nel verbale di accertamento PD107/2024/46. 6.4. A fronte di un corredo probatorio così solido, il ricorrente si è limitato a sollevare generiche contestazioni, affermando che la prova degli illeciti di cui ai primi due verbali di contestazione avrebbe potuto essere data solo mediante identificazione, nel numero e nell'identità personale, dei pretesi avventori che sarebbero stati intenti al gioco durante la fascia oraria interdetta, individuazione della tipologia, del numero e del codice identificativo degli apparecchi che sarebbero stati oggetto di interazione con i medesimi avventori, interrogazione al Concessionario che gestisce per conto dello Stato la rete telematica, onde dimostrare la generazione di un flusso di dati dal singolo apparecchio e, quindi, l'effettivo stato “in giocata” del medesimo durante l'orario interdetto. Tuttavia, sia la prima che la seconda contestazione risultano smentite per tabulas, avendo gli agenti accertatori indicato nei verbali l'identità degli avventori trovati intenti a giocare nonché il numero e la tipologia di apparecchi rinvenuti accesi all'orario di accesso, senza che il ricorrente abbia specificamente contestato la veridicità di tali circostanze, da ritenersi del tutto pacifiche. Quanto alla asserita necessità di interrogare il Concessionario che gestisce per conto dello Stato la rete telematica, la stessa non si ravvisa nel caso di specie per i motivi che verranno indicati al paragrafo n. 8 della presenta sentenza. L'opponente ha poi ipotizzato che, essendo state rilevate le infrazioni «circa venti minuti dopo l'inizio dell'orario interdetto», in detto frangente temporale il funzionamento degli apparecchi e le giocate siano proseguite in ragione del c.d. free spin, che talora gli apparecchi elargiscono ai giocatori, consentendo loro di prolungare la partita senza introdurre altro denaro. Trattasi di deduzione del tutto generica e ipotetica, in quanto il ricorrente non offre alcun elemento probatorio, neppure indiziario, che possa avvalorare le proprie affermazioni.
pagina 8 di 17 Parimenti, quanto all'illecito accertato con verbale n. PD107/2024/46, non allega alcun elemento in Parte_1 grado di smentire il chiaro dato documentale relativo alla data e all'ora di emissione dei 155 ticket consegnati dallo stesso legale rappresentante agli agenti accertatori, tutti prodotti in giudizio dal CP_1 convenuto (docc. 8bis e 8ter), dai quali emerge l'utilizzo degli apparecchi da gioco nelle fasce orario di interdizione.
6.5. La commissione degli illeciti contestati a carico della ricorrente può quindi ritenersi provata sulla base del corredo probatorio documentale presente in atti.
7. La ricorrente ha eccepito la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 l.r.v. n. 38/2019 e della deliberazione della giunta regionale n. 2006/2019 in quanto atti normativi di indirizzo non immediatamente precettivi, che necessitavano dell'emanazione di un atto applicativo ad opera dei comuni. In particolare, la ricorrente ha rappresentato che all'epoca dei fatti in contestazione l'Amministrazione opposta non aveva ancora recepito nel proprio territorio comunale la disciplina della legge regionale e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2006/2019, essendo tale recepimento avvenuto solo nella stessa data in cui venivano notificate le ordinanze-ingiunzione (13.03.2025). Secondo la ricorrente, spettava a ciascun Ente Locale – in base allo stesso principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost. – il compito di recepire le disposizioni regionali con un proprio atto interno (regolamento oppure ordinanza sindacale); poiché all'epoca dei fatti in contestazione (ottobre-novembre 2024) il non aveva ancora Controparte_1 attuato con un proprio atto regolamentare i suddetti precetti della legge regionale Veneto, gli stessi erano da considerarsi tamquam non essent, mancando così il presupposto stesso per l'irrogazione della sanzione. 7.1. L'eccezione è infondata. 7.2. La l.r. Veneto n. 38/2019 («Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico») prevede all'art. 8, comma 1 («Limitazioni all'esercizio del gioco») che «La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il provvedimento, sul quale acquisisce il parere della competente commissione consiliare, per rendere omogenee sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, secondo quanto previsto dall'intesa sottoscritta ai sensi dell'articolo
pagina 9 di 17 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato di cui al comma 1”». L'art. 14 della l.r. Veneto n. 38/2019 (rubricato «Vigilanza e sanzioni») prevede poi, ai commi 1 e 2, quanto segue (per quanto interessa in questa sede): «
1. Ferme restando le competenze degli organi statali e dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge, nonché di accertamento ed irrogazione delle sanzioni, sono esercitate dal Comune competente per territorio che destina i relativi proventi prioritariamente ad iniziative per la prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale.
2. Ove non sia diversamente disposto dalla normativa statale, si applicano le seguenti sanzioni: (…) b) il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui all'articolo 8 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931; (…)». A sua volta, la D.G.R.V. 30.12.2019 n. 2006 (doc. 5 della convenuta) in applicazione del predetto art. 8, prevede quanto segue:
pagina 10 di 17 7.3. Dall'esame degli atti normativi sopra riportati emerge che gli art. 8 e 14 della L.R. Veneto 38/2019 e la DGRV n. 2006/2019 definiscono compiutamente l'illecito amministrativo e la sanzione ad esso correlata e rappresentano, pertanto, la base giuridica sufficiente per l'applicazione della sanzione da parte delle autorità comunali competenti al relativo accertamento, senza che sia necessaria l'adozione di una specifica ordinanza sindacale che “recepisca” le disposizioni sanzionatorie della legge regionale. La tesi sostenuta dalla ricorrente risulta, dunque, priva di fondamento in quanto la legge regionale in parola, come “integrata” dalla DGRV n. 2006/2019, presenta contenuto sicuramente precettivo – individuando in modo specifico e senza incertezze gli elementi costitutivi dell'illecito amministrativo rappresentato dal «mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco» nonché la sanzione pecuniaria applicabile – ragion per cui non sussiste necessità alcuna di recepire tale precetto attraverso un atto applicativo dell'ente locale incaricato dell'accertamento dell'illecito (facoltizzato comunque ad «aggiungere» fasce orarie di interruzione del gioco, ulteriori rispetto a quelle indicate a livello regionale). In particolare, la ricorrente non si confronta con il disposto del già richiamato art. 14 della l.r., che, oltre ad attribuire ai Comuni il potere «di accertamento ed irrogazione delle sanzioni», sanziona «il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui all'articolo 8» ossia delle fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco stabilite dalla giunta regionale, e non dei limiti orari (eventualmente) fissati dai singoli comuni con propri atti applicativi. È ben vero che la l.r. n. 38/2019 prevede che i Comuni concorrano all'attuazione degli scopi che la normativa regionale si propone, anche adottando regolamenti in materia;
ciò, tuttavia, non significa che la Legge Regionale non contenga disposizioni direttamente applicabili, senza necessità di una normazione attuativa locale. La disciplina regolamentare dei Comuni, da esercitarsi in conformità alla normazione sovraordinata, potrà quindi introdurre norme di dettaglio e contemplare misure che la legge regionale indica come eventuali, ma nessuna delle disposizioni della l.r. n. 38/2019 autorizza a ritenere che l'emanazione di un regolamento comunale sia la condizione per rendere attuali quelle disposizioni della medesima legge che, per il loro pagina 11 di 17 contenuto, possono essere immediatamente applicate dalla data di entrata in vigore della norma (in questo senso, con riferimento ad altra disposizione della medesima legge regionale, cfr. Corte App. Venezia 28 settembre 2021). In tale prospettiva vanno letti i regolamenti che alcune amministrazioni comunali hanno ritenuto di adottare – ossia come esercizio di un potere conferito dalla stessa legge regionale, volto a limitare ulteriormente gli orari di interdizione dal gioco – non potendosi per contro inferire dall'adozione di tali atti che la normativa regionale, quantomeno a livello sanzionatorio, fosse incompleta e necessitasse di attuazione. Quanto alle sentenze del TAR Veneto citate dalla ricorrente a sostegno della propria tesi, va osservato che la sentenza n. 1374/2023 si occupa della questione – differente da quella oggetto di causa – della immediata lesività per gli operatori di settore della richiamata delibera della giunta regionale, e così della sussistenza di un interesse dei ricorrenti ad impugnare direttamente tale delibera, in mancanza di un atto attuativo della stessa ad opera del comune. La pronuncia, tuttavia, non si occupa del carattere precettivo della normativa regionale dal punto di vista sanzionatorio, e dunque della possibilità per il comune di emettere un provvedimento sanzionatorio per violazione dell'art. 8 della l.r., che – a parere di questo Tribunale – deve ritenersi sussistente, dovendo ribadirsi che la normativa citata definisce puntualmente i caratteri dell'illecito amministrativo, stabilisce le sanzioni applicabili e attribuisce la potestà sanzionatoria all'ente locale. In particolare, il principio di legalità risulta pienamente rispettato in quanto tra le materie di legislazione concorrente indicate dall'art. 117 Cost. rientra anche la tutela della salute (cui è ascrivibile l'esigenza di contrasto al fenomeno della ludopatia), sicché la regione Veneto ben poteva legiferare stabilendo sanzioni amministrative in materia e, come osservato, tale potere è stato esercitato mediante la previsione di una fattispecie incriminatrice completa e autosufficiente, che non necessita dell'emanazione di ulteriori atti a livello comunale (pur essendo l'emanazione di tali atti consentita e, ad alcuni fini, quale quello di consentire ai singoli operatori di settore di contestare la fissazione delle fasce orarie di interruzione dal gioco, addirittura necessitata).
pagina 12 di 17 Le altre sentenze del Tribunale amministrativo citate dalla ricorrente, invece, risultano prive di concreto rilievo nel caso di specie, in quanto si limitano ad affermare principi (del tutto condivisibili) in ordine agli organi competenti alla modifica di un regolamento comunale e alle modalità da utilizzare, senza occuparsi della potestà sanzionatoria degli enti locali nella materia in esame (trattandosi di materia soggetta a quella che viene comunemente chiamata giurisdizione esclusiva del g.o.). 7.4. Sulla base di tali considerazioni deve pertanto ritenersi legittima l'irrogazione delle sanzioni amministrative per cui è causa ad opera del
[...]
. Controparte_1 8. La ricorrente sostiene inoltre che l'illecito previsto dalla legge regionale deve ritenersi sussistente soltanto nel caso in cui durante l'orario interdetto gli apparecchi per l'intrattenimento siano “in giocata” - e non, quindi, soltanto accesi e funzionanti, ma non “in giocata” – e che l'unico modo per accertare compiutamente l'illecito consiste nell'interrogazione al Concessionario di Stato, vale a dire la società concessionaria della rete telematica a cui tutti gli apparecchi devono essere obbligatoriamente connessi, interrogazione non effettuata nel caso di specie. 8.1. L'assunto è infondato. 8.2. Deve infatti ritenersi che l'illecito de quo sia integrato non solo dall'effettivo utilizzo delle apparecchiature da gioco negli orari vietati – fattispecie peraltro riscontrata dalla Guardia di Finanza nel caso di specie, avendo rinvenuto alcuni avventori intenti nel gioco d'azzardo al momento degli accessi ispettivi effettuati – ma anche dalla mera accensione degli apparecchi negli orari interdetti, allorquando il titolare non abbia posto in essere alcun accorgimento per impedirne l'utilizzo da parte degli avventori, posto che in caso contrario sarebbe vanificata la stessa ratio della normativa regionale (il contrasto dal gioco d'azzardo e al prevenzione e cura della ludopatia), venendo a dipendere l'accertamento dell'infrazione da mere circostanze contingenti (la presenza o meno di avventori nel locale negli orari di interdizione all'uso degli apparecchi da gioco). Appare dunque ragionevole escludere che possa essere irrogata la sanzione in esame soltanto quando gli apparecchi per il gioco, pur accesi, siano interdetti all'uso, perché ad esempio il locale è chiuso o è
pagina 13 di 17 inaccessibile il vano ove gli stessi sono posti (tesi che peraltro è sostenuta dalla stessa ricorrente, a p. 5 del proprio ricorso introduttivo). Considerato, tuttavia, che nel caso di specie al momento dell'accertamento il locale era aperto, gli apparecchi facilmente raggiungibili e accesi e vi era addirittura la presenza di avventori intenti a giocare, come accertato nel verbale di contestazione n. 40/2024 (doc. 6) e nel verbale di contestazione n. 41/2024 (doc. 7), l'irrogazione della sanzione amministrativa deve ritenersi pienamente legittima, non avendo la ricorrente posto in essere alcun accorgimento per interdire l'utilizzo degli apparecchi da gioco nelle fasce orarie vietate. In forza di tali considerazioni non è dunque ravvisabile l'esigenza di interrogare il al fine di CP_2 appurare se gli apparecchi da intrattenimento che risultavano accesi nelle fasce orarie di interdizione si trovassero nello stato “in giocata”, trattandosi di circostanza superflua alla luce delle circostanze di fatto che caratterizzano la vicenda in esame.
8.3. Il fatto, poi, che l'art. 110, comma 9, lett. c) e f) del TULPS – secondo l'interpretazione offertane dalla ricorrente (per vero non immediatamente ricavabile dalla lettura delle predette disposizioni) - imponga ai Gestori di mantenere gli apparecchi costantemente collegati alla rete telematica gestita dallo Stato tramite Concessionario, pena l'irrogazione di una sanzione, non risulta dirimente ai fini dell'esclusione dell'illecito oggetto di causa, considerato, da un lato, che negli orari indicati dalla delibera della giunta regionale, come appena osservato, gli apparecchi possono anche risultare accesi purché ne sia interdetto con altri mezzi l'uso e, dall'altro, che anche l'apparecchio spento risulta collegato alla rete telematica gestita dallo Stato, in quanto tale connessione nulla ha a che vedere con l'accensione o lo spegnimento degli apparecchi (circostanza allegata dalla convenuta e in alcun modo contestata dalla ricorrente).
9. La ricorrente, infine, ha articolato due motivi di opposizione attinenti al quantum delle sanzioni irrogate. In particolare, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione in punto di determinazione e quantificazione della sanzione, posto che gli artt. 8 e 14 della l.r. n. 38/2019 parametrano l'ammontare della sanzione al numero degli apparecchi giocanti e non al numero di quelli presenti fisicamente nell'esercizio;
pagina 14 di 17 nonché l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e sproporzione della sanzione amministrativa irrogata, per violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 2, l. n. 689/1981. 9.1. Entrambi i motivi di opposizione sono infondati. 9.2. L'art. 14 della l.r. Veneto n. 38/2019 è chiaro nello stabilire che la sanzione per il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui all'articolo 8 è parametrata ad «ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931». La disposizione in parola non contiene alcun riferimento agli apparecchi che si trovano “in giocata” né alcuna distinzione tra questi e gli apparecchi semplicemente accesi, in grado di legittimare l'interpretazione offerta dalla ricorrente. Sul punto va ribadito quanto affermato al paragrafo 8 della presente sentenza, ossia che la sanzione risulta applicabile anche quando venga accertato che gli apparecchi da intrattenimento risultano accesi e non interdetti all'uso da parte degli avventori (mediante la chiusura del locale o della stanza in cui sono posti) nelle fasce di orario prestabilite, indipendentemente dal fatto che nel frangente in cui avviene l'accertamento gli stessi siano in concreto utilizzati o meno;
ed in tal caso, la sanzione deve essere comminata tenendo conto di ciascun apparecchio acceso ed accessibile all'utenza, in conformità al disposto dell'art. 14 citato. Tale considerazione destituisce di fondamento l'affermazione della ricorrente in base alla quale sarebbe ravvisabile un «automatismo sanzionatorio che sembra prescindere dal comportamento tenuto in concreto dal presunto contravventore, dalle modalità del fatto e dal suo reale disvalore». È per contro vero il contrario, considerato che l'interpretazione dell'art. 14 appena fornita tiene conto della condotta in concreto posta in essere dall'esercente e dell'effettivo disvalore della stessa, legittimando l'irrogazione della sanzione allorquando questi non abbia posto in essere alcun accorgimento per garantire il rispetto delle fasce orarie di interdizione dal gioco, consentendo il libero utilizzo di tutti gli apparecchi da intrattenimento presenti nel locale da parte degli avventori (in tal caso la sanzione sarà comminata tenendo conto del numero totale degli apparecchi presenti nel locale) o soltanto di alcuni apparecchi (in tal caso la pagina 15 di 17 sanzione sarà comminata tenendo conto solo del numero degli apparecchi non interdetti all'uso). Non si rinvengono, pertanto, i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 14, comma 2, della l.r. Veneto, non ravvisandosi alcun vulnus del principio di eguaglianza da parte della disposizione in parola, come poc'anzi interpretata. 9.3. Quanto alla asserita violazione dell'art. 10, comma 3, l. n. 689/1981 – in base al quale «Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo» - va osservato che il comma 2 di tale disposizione prevede che « Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo». Fra le sanzioni proporzionali rientrano, secondo la miglior dottrina, quelle proporzionate al valore, al numero o alla quantità dell'oggetto della violazione;
tali pene possono essere rigide – allorquando stabiliscono una sanzione fissa che va poi parametrata al valore, al numero o alla quantità dell'oggetto della violazione – o elastiche – allorquando prevedono una sanzione compresa tra un minimo ed un massimo edittale che va poi parametrata al valore, al numero o alla quantità dell'oggetto della violazione -. Nel caso di specie, l'art. 14, comma 2 delle l.r. prevede una sanzione stabilita fra un minimo ed un massimo edittale per «ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931», che deve, pertanto, ritenersi proporzionale – e dunque priva di limite massimo – in quanto parametrata al numero degli apparecchi da gioco mediante i quali la violazione è commessa (sanzione proporzionale elastica). La contestazione del ricorrente è quindi destituita di fondamento. 10. In conclusione, l'opposizione va integralmente respinta e l'opponente va condannato alle spese di lite. Tali spese vengono liquidate in dispositivo tenendo conto dei parametri medi del D.M. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (esclusi i compensi relativi alla fase istruttoria, che non vi è stata).
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente le ordinanze ingiunzione impugnate.
2) NA l'opponente al rimborso delle spese di lite pagina 16 di 17 in favore del che si Controparte_1 liquidano in: euro 8.433,00 per compensi;
oltre a spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati. Infine IVA e Cassa professionale, come per legge. Così deciso in Padova, in data 11 dicembre 2025. Il Giudice Alberto Stocco
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TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE
Oggi 11 dicembre 2025 ad ore 12.20 innanzi al dott. Alberto Stocco sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Casellato per parte resistente l'avv. Favero I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da ricorso introduttivo e da comparsa di risposta. L'avv. Favero chiede che non si tenga conto dei docc. 18 e 19 di controparte, in quanto del tutto irrilevanti ai fini del presente giudizio. Dopo breve discussione orale il Giudice – previa trattazione di altri procedimenti - si ritira in camera di consiglio. Al termine della camera di consiglio, ad ore 18:25, preso atto che nessuno si è trattenuto per la lettura della sentenza, il Giudice ne dà lettura, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale.
Il Giudice Alberto Stocco
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott. Alberto Stocco ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G 1949/2025 promossa da:
(C.F. Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CASELLATO MARCO
RICORRENTE contro IN PERSONA DEL SINDACO Controparte_1 LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE(C.F. P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. FAVERO FABIO ROBERTO
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
o s s e r v a 1. di (d'ora in avanti Parte_1 Parte_1 soltanto ha proposto opposizione avverso tre Parte_1 diverse ordinanze-ingiunzione di pagamento (nn. 22-23- 24), emesse il 13/03/2025 dal Controparte_1
per l'importo di complessivi euro 115.500,00 e
[...] fondate su tre distinti verbali di contestazione, ovvero:
- il verbale PD107/2024/40, elevato in data 16 ottobre 2024, il quale, sul presupposto di un accertamento eseguito in data 6 ottobre 2024 nell'ambito del quale era pagina 2 di 17 emerso che, in orario di interdizione del funzionamento degli apparecchi da intrattenimento “VLT”, risultavano accesi e funzionanti n. 39 apparecchi da gioco e presenti tre avventori intenti al gioco, irrogava la sanzione complessiva di € 19.500,00 in applicazione dell'art. 14, comma 2, lett. b) della L.R.V. n. 38/2019 e del minimo edittale ivi previsto (cui ha fatto seguito l'ordinanza ingiunzione n. 22/2025);
- il verbale PD107/2024/41, elevato in data 16 ottobre 2024, il quale, sul presupposto di un accertamento eseguito in data 10 ottobre 2024 nell'ambito del quale era emerso che, in orario di interdizione del funzionamento degli apparecchi VLT, risultavano accesi e funzionanti n. 37 apparecchi da gioco e presenti tre avventori intenti al gioco, irrogava la sanzione complessiva di € 18.500,00 in applicazione dell'art. 14, comma 2, lett. b) della L.R.V. n. 38/2019 e, anche in questo caso, del minimo edittale ivi previsto cui ha fatto seguito l'ordinanza ingiunzione n. 23/2025);
- il verbale PD107/2024/46, elevato in data 30 ottobre 2024, il quale, dando atto dell'avvenuta acquisizione di n. 717 ticket, emessi dagli apparecchi VLT e pagati da ai giocatori nel corso del 2024, di importo Parte_1 superiore a € 500,00, e rilevando che n. 155 ticket risultavano emessi dagli apparecchi in orari interdetti al gioco, irrogava la sanzione complessiva di € 500,00 per ciascun ticket, quindi € 77.500,00 complessivi, sempre in applicazione dell'art. 14, comma 2, lett. b) della L.R.V. n. 38/2019 cui ha fatto seguito l'ordinanza ingiunzione n. 24/2025). 2. A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha dedotto:
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 l.r.v. n. 38/2019 e della deliberazione di giunta regionale n. 2006/2019 in quanto atti normativi di indirizzo non immediatamente precettivi, che necessitavano dell'emanazione di un atto applicativo ad opera dei comuni;
in particolare, la ricorrente ha rappresentato che all'epoca dei fatti in contestazione l'Amministrazione opposta non aveva ancora recepito nel proprio territorio comunale la disciplina della legge regionale e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2006/2019, essendo tale recepimento avvenuto solo nella stessa data in cui venivano notificate le ordinanze- ingiunzione (13.03.2025);
- il travisamento dei fatti e la conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 8 l.r.v. n. 38/2019; in particolare, la ricorrente ha rappresentato che pagina 3 di 17 l'illecito previsto dalla legge regionale deve ritenersi sussistente soltanto nel caso in cui durante l'orario interdetto gli apparecchi per l'intrattenimento siano “in giocata” - e non, quindi, soltanto accesi e funzionanti, ma non “in giocata” – e che l'unico modo per accertare compiutamente l'illecito consiste nell'interrogazione al Concessionario di Stato, vale a dire la società concessionaria della rete telematica a cui tutti gli apparecchi devono essere obbligatoriamente connessi, interrogazione non effettuata nel caso di specie;
- l'illegittimità' delle ordinanze ingiunzione per mancanza di prove sufficienti a dimostrare la violazione del precetto amministrativo, in quanto la prova della violazione contestata poteva essere data soltanto mediante: identificazione, nel numero e nell'identità personale, dei pretesi avventori che sarebbero stati intenti al gioco durante la fascia oraria interdetta;
individuazione della tipologia (VLT/AWP/altri giochi presenti in sala), del numero e del codice identificativo degli apparecchi che sarebbero stati oggetto di interazione con i medesimi avventori;
interrogazione al Concessionario che gestisce per conto dello Stato la rete telematica, onde dimostrare la generazione di un flusso di dati dal singolo apparecchio e, quindi, l'effettivo stato “in giocata” del medesimo durante l'orario interdetto;
- l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione in punto di determinazione e quantificazione della sanzione, posto che gli artt. 8 e 14 della L.R. n. 38/19 parametrano l'ammontare della sanzione al numero degli apparecchi giocanti e non al numero di quelli presenti fisicamente nell'esercizio;
-l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e sproporzione della sanzione amministrativa irrogata. violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 2, l. n. 689/1981. 3. Costituitosi in giudizio, il Controparte_1
ha contestato la fondatezza dell'opposizione,
[...] chiedendone l'integrale rigetto.
4. La causa, di natura documentale, è quindi passata in decisione.
5. In via pregiudiziale va respinta l'eccezione sollevata dal convenuto, volta a ottenere la declaratoria di CP_1 inammissibilità del ricorso cumulativo proposto dall'opponente. Secondo il , l'ammissibilità del ricorso CP_1 cumulativo, con il quale viene spiegata opposizione pagina 4 di 17 avverso più ordinanze ingiunzione, presuppone non soltanto la connessione soggettiva tra le parti, ma anche una comunanza di presupposti di fatto e di diritto tra i provvedimenti oggetto di contestazione che, nella fattispecie all'esame, non sussiste. L'assunto è infondato. La ricorrente ha opposto tre ordinanze-ingiunzione di pagamento tutte emesse dal medesimo soggetto – ossia dal
- nella medesima data - 13 Controparte_1 marzo 2025 – aventi per oggetto la medesima materia (gioco d'azzardo) e fondate sulla violazione della Legge Regionale n. 38/2019 e della delibera della Giunta Regionale n. 2006/2019. Sono dunque ravvisabili molteplici elementi di comunanza tra le tre ordinanze ingiunzione opposte, tanto soggettivi quanto oggettivi, che ne giustificano l'impugnazione cumulativa. Peraltro, l'art. 104 c.p.c. – norma di carattere generale, applicabile anche al rito lavoro cui è soggetto il procedimento di opposizione a ordinanza ingiunzione (art.6 d.lgs. n. 150/2011) – consente di proporre più domande (nel caso di specie di annullamento del provvedimento sanzionatorio) contro la stessa parte, anche non altrimenti connesse, purché sia rispettata la competenza per valore, sicché non si ravvisano ostacoli alla proposizione, da parte del soggetto sanzionato, di un ricorso cumulativo avverso più ordinanze ingiunzione emesse dalla stessa Amministrazione. L'eccezione va quindi respinta. 6. Passando all'esame del merito, va osservato in primo luogo che la prova degli illeciti contestati alla ricorrente emerge in via documentale. 6.1. In via generale va evidenziato che «nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, il verbale di accertamento dell'infrazione può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità: a) il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica
pagina 5 di 17 indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c)in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario» (cfr., per tutte, Cass. civ. 6565/2007). 6.2. Nel caso di specie i verbali di accertamento redatti dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Cittadella (docc. 6,7,8 della convenuta) risultano redatti in modo dettagliato e approfondito, con indicazione specifica dei fatti rilevanti ai fini della configurazione dell'illecito e delle fonti di prova. In particolare, il verbale PD107/2024/40, fondato su un accertamento eseguito in data 6 ottobre 2024, presenta il seguente contenuto (per quanto interessa in questa sede):
Il verbale PD107/2024/41, fondato su un accertamento eseguito in data 10 ottobre 2024 presenta il seguente contenuto (per quanto interessa in questa sede):
pagina 6 di 17 Il verbale PD107/2024/46, fondato su un accertamento eseguito in data 6 ottobre 2024, presenta il seguente contenuto (per quanto interessa in questa sede):
Segue prospetto analitico delle date e degli orari in cui è stato emesso ciascun ticket. 6.3. I verbali in parola si fondano, dunque, perlopiù su fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, scevri da margini di apprezzamento, come la presenza di avventori (puntualmente identificati) nei locali della ricorrente intenti a utilizzare gli pagina 7 di 17 apparecchi da gioco o l'accensione di numerosi apparecchi nell'orario in cui è avvenuto l'accesso. Quanto agli altri fatti attestati dalla Guardia di Finanza – l'emissione di ticket in specifici orari e date – gli stessi si fondano su analitico corredo documentale, fornito agli agenti accertatori dallo stesso ricorrente e puntualmente descritto nel verbale di accertamento PD107/2024/46. 6.4. A fronte di un corredo probatorio così solido, il ricorrente si è limitato a sollevare generiche contestazioni, affermando che la prova degli illeciti di cui ai primi due verbali di contestazione avrebbe potuto essere data solo mediante identificazione, nel numero e nell'identità personale, dei pretesi avventori che sarebbero stati intenti al gioco durante la fascia oraria interdetta, individuazione della tipologia, del numero e del codice identificativo degli apparecchi che sarebbero stati oggetto di interazione con i medesimi avventori, interrogazione al Concessionario che gestisce per conto dello Stato la rete telematica, onde dimostrare la generazione di un flusso di dati dal singolo apparecchio e, quindi, l'effettivo stato “in giocata” del medesimo durante l'orario interdetto. Tuttavia, sia la prima che la seconda contestazione risultano smentite per tabulas, avendo gli agenti accertatori indicato nei verbali l'identità degli avventori trovati intenti a giocare nonché il numero e la tipologia di apparecchi rinvenuti accesi all'orario di accesso, senza che il ricorrente abbia specificamente contestato la veridicità di tali circostanze, da ritenersi del tutto pacifiche. Quanto alla asserita necessità di interrogare il Concessionario che gestisce per conto dello Stato la rete telematica, la stessa non si ravvisa nel caso di specie per i motivi che verranno indicati al paragrafo n. 8 della presenta sentenza. L'opponente ha poi ipotizzato che, essendo state rilevate le infrazioni «circa venti minuti dopo l'inizio dell'orario interdetto», in detto frangente temporale il funzionamento degli apparecchi e le giocate siano proseguite in ragione del c.d. free spin, che talora gli apparecchi elargiscono ai giocatori, consentendo loro di prolungare la partita senza introdurre altro denaro. Trattasi di deduzione del tutto generica e ipotetica, in quanto il ricorrente non offre alcun elemento probatorio, neppure indiziario, che possa avvalorare le proprie affermazioni.
pagina 8 di 17 Parimenti, quanto all'illecito accertato con verbale n. PD107/2024/46, non allega alcun elemento in Parte_1 grado di smentire il chiaro dato documentale relativo alla data e all'ora di emissione dei 155 ticket consegnati dallo stesso legale rappresentante agli agenti accertatori, tutti prodotti in giudizio dal CP_1 convenuto (docc. 8bis e 8ter), dai quali emerge l'utilizzo degli apparecchi da gioco nelle fasce orario di interdizione.
6.5. La commissione degli illeciti contestati a carico della ricorrente può quindi ritenersi provata sulla base del corredo probatorio documentale presente in atti.
7. La ricorrente ha eccepito la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 l.r.v. n. 38/2019 e della deliberazione della giunta regionale n. 2006/2019 in quanto atti normativi di indirizzo non immediatamente precettivi, che necessitavano dell'emanazione di un atto applicativo ad opera dei comuni. In particolare, la ricorrente ha rappresentato che all'epoca dei fatti in contestazione l'Amministrazione opposta non aveva ancora recepito nel proprio territorio comunale la disciplina della legge regionale e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2006/2019, essendo tale recepimento avvenuto solo nella stessa data in cui venivano notificate le ordinanze-ingiunzione (13.03.2025). Secondo la ricorrente, spettava a ciascun Ente Locale – in base allo stesso principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost. – il compito di recepire le disposizioni regionali con un proprio atto interno (regolamento oppure ordinanza sindacale); poiché all'epoca dei fatti in contestazione (ottobre-novembre 2024) il non aveva ancora Controparte_1 attuato con un proprio atto regolamentare i suddetti precetti della legge regionale Veneto, gli stessi erano da considerarsi tamquam non essent, mancando così il presupposto stesso per l'irrogazione della sanzione. 7.1. L'eccezione è infondata. 7.2. La l.r. Veneto n. 38/2019 («Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico») prevede all'art. 8, comma 1 («Limitazioni all'esercizio del gioco») che «La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il provvedimento, sul quale acquisisce il parere della competente commissione consiliare, per rendere omogenee sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, secondo quanto previsto dall'intesa sottoscritta ai sensi dell'articolo
pagina 9 di 17 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato di cui al comma 1”». L'art. 14 della l.r. Veneto n. 38/2019 (rubricato «Vigilanza e sanzioni») prevede poi, ai commi 1 e 2, quanto segue (per quanto interessa in questa sede): «
1. Ferme restando le competenze degli organi statali e dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge, nonché di accertamento ed irrogazione delle sanzioni, sono esercitate dal Comune competente per territorio che destina i relativi proventi prioritariamente ad iniziative per la prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale.
2. Ove non sia diversamente disposto dalla normativa statale, si applicano le seguenti sanzioni: (…) b) il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui all'articolo 8 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931; (…)». A sua volta, la D.G.R.V. 30.12.2019 n. 2006 (doc. 5 della convenuta) in applicazione del predetto art. 8, prevede quanto segue:
pagina 10 di 17 7.3. Dall'esame degli atti normativi sopra riportati emerge che gli art. 8 e 14 della L.R. Veneto 38/2019 e la DGRV n. 2006/2019 definiscono compiutamente l'illecito amministrativo e la sanzione ad esso correlata e rappresentano, pertanto, la base giuridica sufficiente per l'applicazione della sanzione da parte delle autorità comunali competenti al relativo accertamento, senza che sia necessaria l'adozione di una specifica ordinanza sindacale che “recepisca” le disposizioni sanzionatorie della legge regionale. La tesi sostenuta dalla ricorrente risulta, dunque, priva di fondamento in quanto la legge regionale in parola, come “integrata” dalla DGRV n. 2006/2019, presenta contenuto sicuramente precettivo – individuando in modo specifico e senza incertezze gli elementi costitutivi dell'illecito amministrativo rappresentato dal «mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco» nonché la sanzione pecuniaria applicabile – ragion per cui non sussiste necessità alcuna di recepire tale precetto attraverso un atto applicativo dell'ente locale incaricato dell'accertamento dell'illecito (facoltizzato comunque ad «aggiungere» fasce orarie di interruzione del gioco, ulteriori rispetto a quelle indicate a livello regionale). In particolare, la ricorrente non si confronta con il disposto del già richiamato art. 14 della l.r., che, oltre ad attribuire ai Comuni il potere «di accertamento ed irrogazione delle sanzioni», sanziona «il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui all'articolo 8» ossia delle fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco stabilite dalla giunta regionale, e non dei limiti orari (eventualmente) fissati dai singoli comuni con propri atti applicativi. È ben vero che la l.r. n. 38/2019 prevede che i Comuni concorrano all'attuazione degli scopi che la normativa regionale si propone, anche adottando regolamenti in materia;
ciò, tuttavia, non significa che la Legge Regionale non contenga disposizioni direttamente applicabili, senza necessità di una normazione attuativa locale. La disciplina regolamentare dei Comuni, da esercitarsi in conformità alla normazione sovraordinata, potrà quindi introdurre norme di dettaglio e contemplare misure che la legge regionale indica come eventuali, ma nessuna delle disposizioni della l.r. n. 38/2019 autorizza a ritenere che l'emanazione di un regolamento comunale sia la condizione per rendere attuali quelle disposizioni della medesima legge che, per il loro pagina 11 di 17 contenuto, possono essere immediatamente applicate dalla data di entrata in vigore della norma (in questo senso, con riferimento ad altra disposizione della medesima legge regionale, cfr. Corte App. Venezia 28 settembre 2021). In tale prospettiva vanno letti i regolamenti che alcune amministrazioni comunali hanno ritenuto di adottare – ossia come esercizio di un potere conferito dalla stessa legge regionale, volto a limitare ulteriormente gli orari di interdizione dal gioco – non potendosi per contro inferire dall'adozione di tali atti che la normativa regionale, quantomeno a livello sanzionatorio, fosse incompleta e necessitasse di attuazione. Quanto alle sentenze del TAR Veneto citate dalla ricorrente a sostegno della propria tesi, va osservato che la sentenza n. 1374/2023 si occupa della questione – differente da quella oggetto di causa – della immediata lesività per gli operatori di settore della richiamata delibera della giunta regionale, e così della sussistenza di un interesse dei ricorrenti ad impugnare direttamente tale delibera, in mancanza di un atto attuativo della stessa ad opera del comune. La pronuncia, tuttavia, non si occupa del carattere precettivo della normativa regionale dal punto di vista sanzionatorio, e dunque della possibilità per il comune di emettere un provvedimento sanzionatorio per violazione dell'art. 8 della l.r., che – a parere di questo Tribunale – deve ritenersi sussistente, dovendo ribadirsi che la normativa citata definisce puntualmente i caratteri dell'illecito amministrativo, stabilisce le sanzioni applicabili e attribuisce la potestà sanzionatoria all'ente locale. In particolare, il principio di legalità risulta pienamente rispettato in quanto tra le materie di legislazione concorrente indicate dall'art. 117 Cost. rientra anche la tutela della salute (cui è ascrivibile l'esigenza di contrasto al fenomeno della ludopatia), sicché la regione Veneto ben poteva legiferare stabilendo sanzioni amministrative in materia e, come osservato, tale potere è stato esercitato mediante la previsione di una fattispecie incriminatrice completa e autosufficiente, che non necessita dell'emanazione di ulteriori atti a livello comunale (pur essendo l'emanazione di tali atti consentita e, ad alcuni fini, quale quello di consentire ai singoli operatori di settore di contestare la fissazione delle fasce orarie di interruzione dal gioco, addirittura necessitata).
pagina 12 di 17 Le altre sentenze del Tribunale amministrativo citate dalla ricorrente, invece, risultano prive di concreto rilievo nel caso di specie, in quanto si limitano ad affermare principi (del tutto condivisibili) in ordine agli organi competenti alla modifica di un regolamento comunale e alle modalità da utilizzare, senza occuparsi della potestà sanzionatoria degli enti locali nella materia in esame (trattandosi di materia soggetta a quella che viene comunemente chiamata giurisdizione esclusiva del g.o.). 7.4. Sulla base di tali considerazioni deve pertanto ritenersi legittima l'irrogazione delle sanzioni amministrative per cui è causa ad opera del
[...]
. Controparte_1 8. La ricorrente sostiene inoltre che l'illecito previsto dalla legge regionale deve ritenersi sussistente soltanto nel caso in cui durante l'orario interdetto gli apparecchi per l'intrattenimento siano “in giocata” - e non, quindi, soltanto accesi e funzionanti, ma non “in giocata” – e che l'unico modo per accertare compiutamente l'illecito consiste nell'interrogazione al Concessionario di Stato, vale a dire la società concessionaria della rete telematica a cui tutti gli apparecchi devono essere obbligatoriamente connessi, interrogazione non effettuata nel caso di specie. 8.1. L'assunto è infondato. 8.2. Deve infatti ritenersi che l'illecito de quo sia integrato non solo dall'effettivo utilizzo delle apparecchiature da gioco negli orari vietati – fattispecie peraltro riscontrata dalla Guardia di Finanza nel caso di specie, avendo rinvenuto alcuni avventori intenti nel gioco d'azzardo al momento degli accessi ispettivi effettuati – ma anche dalla mera accensione degli apparecchi negli orari interdetti, allorquando il titolare non abbia posto in essere alcun accorgimento per impedirne l'utilizzo da parte degli avventori, posto che in caso contrario sarebbe vanificata la stessa ratio della normativa regionale (il contrasto dal gioco d'azzardo e al prevenzione e cura della ludopatia), venendo a dipendere l'accertamento dell'infrazione da mere circostanze contingenti (la presenza o meno di avventori nel locale negli orari di interdizione all'uso degli apparecchi da gioco). Appare dunque ragionevole escludere che possa essere irrogata la sanzione in esame soltanto quando gli apparecchi per il gioco, pur accesi, siano interdetti all'uso, perché ad esempio il locale è chiuso o è
pagina 13 di 17 inaccessibile il vano ove gli stessi sono posti (tesi che peraltro è sostenuta dalla stessa ricorrente, a p. 5 del proprio ricorso introduttivo). Considerato, tuttavia, che nel caso di specie al momento dell'accertamento il locale era aperto, gli apparecchi facilmente raggiungibili e accesi e vi era addirittura la presenza di avventori intenti a giocare, come accertato nel verbale di contestazione n. 40/2024 (doc. 6) e nel verbale di contestazione n. 41/2024 (doc. 7), l'irrogazione della sanzione amministrativa deve ritenersi pienamente legittima, non avendo la ricorrente posto in essere alcun accorgimento per interdire l'utilizzo degli apparecchi da gioco nelle fasce orarie vietate. In forza di tali considerazioni non è dunque ravvisabile l'esigenza di interrogare il al fine di CP_2 appurare se gli apparecchi da intrattenimento che risultavano accesi nelle fasce orarie di interdizione si trovassero nello stato “in giocata”, trattandosi di circostanza superflua alla luce delle circostanze di fatto che caratterizzano la vicenda in esame.
8.3. Il fatto, poi, che l'art. 110, comma 9, lett. c) e f) del TULPS – secondo l'interpretazione offertane dalla ricorrente (per vero non immediatamente ricavabile dalla lettura delle predette disposizioni) - imponga ai Gestori di mantenere gli apparecchi costantemente collegati alla rete telematica gestita dallo Stato tramite Concessionario, pena l'irrogazione di una sanzione, non risulta dirimente ai fini dell'esclusione dell'illecito oggetto di causa, considerato, da un lato, che negli orari indicati dalla delibera della giunta regionale, come appena osservato, gli apparecchi possono anche risultare accesi purché ne sia interdetto con altri mezzi l'uso e, dall'altro, che anche l'apparecchio spento risulta collegato alla rete telematica gestita dallo Stato, in quanto tale connessione nulla ha a che vedere con l'accensione o lo spegnimento degli apparecchi (circostanza allegata dalla convenuta e in alcun modo contestata dalla ricorrente).
9. La ricorrente, infine, ha articolato due motivi di opposizione attinenti al quantum delle sanzioni irrogate. In particolare, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione in punto di determinazione e quantificazione della sanzione, posto che gli artt. 8 e 14 della l.r. n. 38/2019 parametrano l'ammontare della sanzione al numero degli apparecchi giocanti e non al numero di quelli presenti fisicamente nell'esercizio;
pagina 14 di 17 nonché l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e sproporzione della sanzione amministrativa irrogata, per violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 2, l. n. 689/1981. 9.1. Entrambi i motivi di opposizione sono infondati. 9.2. L'art. 14 della l.r. Veneto n. 38/2019 è chiaro nello stabilire che la sanzione per il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui all'articolo 8 è parametrata ad «ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931». La disposizione in parola non contiene alcun riferimento agli apparecchi che si trovano “in giocata” né alcuna distinzione tra questi e gli apparecchi semplicemente accesi, in grado di legittimare l'interpretazione offerta dalla ricorrente. Sul punto va ribadito quanto affermato al paragrafo 8 della presente sentenza, ossia che la sanzione risulta applicabile anche quando venga accertato che gli apparecchi da intrattenimento risultano accesi e non interdetti all'uso da parte degli avventori (mediante la chiusura del locale o della stanza in cui sono posti) nelle fasce di orario prestabilite, indipendentemente dal fatto che nel frangente in cui avviene l'accertamento gli stessi siano in concreto utilizzati o meno;
ed in tal caso, la sanzione deve essere comminata tenendo conto di ciascun apparecchio acceso ed accessibile all'utenza, in conformità al disposto dell'art. 14 citato. Tale considerazione destituisce di fondamento l'affermazione della ricorrente in base alla quale sarebbe ravvisabile un «automatismo sanzionatorio che sembra prescindere dal comportamento tenuto in concreto dal presunto contravventore, dalle modalità del fatto e dal suo reale disvalore». È per contro vero il contrario, considerato che l'interpretazione dell'art. 14 appena fornita tiene conto della condotta in concreto posta in essere dall'esercente e dell'effettivo disvalore della stessa, legittimando l'irrogazione della sanzione allorquando questi non abbia posto in essere alcun accorgimento per garantire il rispetto delle fasce orarie di interdizione dal gioco, consentendo il libero utilizzo di tutti gli apparecchi da intrattenimento presenti nel locale da parte degli avventori (in tal caso la sanzione sarà comminata tenendo conto del numero totale degli apparecchi presenti nel locale) o soltanto di alcuni apparecchi (in tal caso la pagina 15 di 17 sanzione sarà comminata tenendo conto solo del numero degli apparecchi non interdetti all'uso). Non si rinvengono, pertanto, i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 14, comma 2, della l.r. Veneto, non ravvisandosi alcun vulnus del principio di eguaglianza da parte della disposizione in parola, come poc'anzi interpretata. 9.3. Quanto alla asserita violazione dell'art. 10, comma 3, l. n. 689/1981 – in base al quale «Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo» - va osservato che il comma 2 di tale disposizione prevede che « Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo». Fra le sanzioni proporzionali rientrano, secondo la miglior dottrina, quelle proporzionate al valore, al numero o alla quantità dell'oggetto della violazione;
tali pene possono essere rigide – allorquando stabiliscono una sanzione fissa che va poi parametrata al valore, al numero o alla quantità dell'oggetto della violazione – o elastiche – allorquando prevedono una sanzione compresa tra un minimo ed un massimo edittale che va poi parametrata al valore, al numero o alla quantità dell'oggetto della violazione -. Nel caso di specie, l'art. 14, comma 2 delle l.r. prevede una sanzione stabilita fra un minimo ed un massimo edittale per «ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931», che deve, pertanto, ritenersi proporzionale – e dunque priva di limite massimo – in quanto parametrata al numero degli apparecchi da gioco mediante i quali la violazione è commessa (sanzione proporzionale elastica). La contestazione del ricorrente è quindi destituita di fondamento. 10. In conclusione, l'opposizione va integralmente respinta e l'opponente va condannato alle spese di lite. Tali spese vengono liquidate in dispositivo tenendo conto dei parametri medi del D.M. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (esclusi i compensi relativi alla fase istruttoria, che non vi è stata).
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente le ordinanze ingiunzione impugnate.
2) NA l'opponente al rimborso delle spese di lite pagina 16 di 17 in favore del che si Controparte_1 liquidano in: euro 8.433,00 per compensi;
oltre a spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati. Infine IVA e Cassa professionale, come per legge. Così deciso in Padova, in data 11 dicembre 2025. Il Giudice Alberto Stocco
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