TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/04/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 3027/2023 R.G.
(C.F. e P.I. con sede in Milano al V.le Fulvio Parte_1 P.IVA_1
Testi n. 280, in persona del procuratore e legale rappresentante pro tempore dott.ssa rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, Parte_2 dall'avv. Marco Romanelli e dall'avv. Lorenzo Marcoaldi, giusta procura in atti
-opponente-
CONTRO
, C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Andrea Ruocco, giusta procura in atti
-opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 645/2023, emesso dal Tribunale di Siracusa all'esito del procedimento R.G. 389/2023, a mezzo del quale gli veniva ingiunta la consegna della copia del contratto di credito revolving n. 0795, oltre al pagamento delle spese relative al procedimento monitorio, in favore del sig. . Controparte_1 In particolare, eccepiva la nullità della procura alle liti conferita al procuratore di parte ricorrente nel contesto del giudizio monitorio, stante l'apposizione di una semplice firma elettronica da parte del sig. . Nel merito rilevava CP_1
l'insussistenza dei presupposti per ottenere la consegna del contratto, evidenziando che l'art. 119 del TUB legittima i clienti a richiedere esclusivamente la documentazione relativa a singole operazioni e non anche la consegna del contratto, la quale, ai sensi dell'art. 117 TUB, avviene invece al momento della stipula. In ogni caso, eccepiva la prescrizione del diritto ad ottenere il documento, essendo ampiamente spirato il termine decennale di cui all'art. 119 comma 4.
Precisava in ogni caso di avere fornito riscontro all'istanza avanzata dal sig.
ex art. 119, consegnando a quest'ultimo l'estratto conto storico e CP_1 comunicando lo svolgimento di ulteriori verifiche al fine di reperire copia del contratto.
Si costitutiva la parte opposta contestando l'asserito difetto di procura e producendo al contempo una nuova procura sottoscritta con firma olografa del sig.
. Nel merito, rilevava come l'art. 119 TUB sia da interpretarsi in modo da CP_1 estenderne la portata applicativa fino a ricomprendere la richiesta di consegna del documento contrattuale. Rilevava, dunque, che la consegna del contratto, fonte del rapporto obbligatorio, sia configurabile come un diritto specifico e autonomo del cliente, esigibile senza alcun limite temporale. Più in generale, argomentava nel senso di doversi ricondurre il diritto del cliente a ricevere copia del contratto agli artt. 1175 e 1375 c.c.
Assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di note, memorie conclusionali e repliche, all'udienza del 24.06.2024 la causa veniva rimessa in decisone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, è necessario pronunciarsi sulla eccepita nullità della procura. A norma dell'art. 83 c.p.c. la procura può essere conferita su un documento pag. 2/7 informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici. Sul punto, parte opponente ha richiamato un'ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze, il quale, chiamato pronunciarsi in un caso analogo ha rilevato che la procura “… risulta sottoscritta tramite il servizio
“you sign” e, in particolare, tramite un sistema di autenticazione forte OTP (invio codice via email e sms) che non presuppone tuttavia l'identificazione de visu del soggetto o comunque una verifica dell'identità tale da qualificare la firma come
“firma elettronica avanzata”, né tantomeno come “firma elettronica qualificata” o digitale servizio che il portale You sign segnala come ancora non disponibile … infatti, seppure la firma elettronica con autenticazione OTP permetta una doppia identificazione del firmatario tramite la ricezione dei documenti via e-mail e
l'inserimento in un secondo momento del codice OTP essa, come riportato nel medesimo sito web you sign, non costituisce una firma elettronica avanzata vera e propria che presuppone una verifica dell'identità del firmatario in aggiunta dell'inserimento del codice OTP … dal documento prodotto risulta solamente che sia stata effettuata una autenticazione per mezzo di codice OTP inviato via sms mentre non sono riportate ulteriori indicazioni in ordine al documento di identità” concludendo pertanto che “dal documento prodotto risulta solamente che sia stata effettuata una autenticazione per mezzo di codice OTP inviato via sms mentre non sono riportate ulteriori indicazioni in ordine al documento di identità”.
Sino ad oggi, tra i servizi digitali offerti dalla You Sign non figura quello di firma digitale e dunque il precedente richiamato si presenta perfettamente congruente a quello in esame. La procura sottoscritta con semplice firma elettronica non soddisfa, dunque, i requisiti previsti dall'art. 83 c.p.c. e deve dichiararsi nulla. Dalla nullità della procura alle liti, discende l'invalidità del decreto ingiuntivo emesso all'esito del procedimento monitorio.
Il vizio appena rilevato non si estende tuttavia alla domanda formulata dalla parte opposta nel giudizio di opposizione, stante la cognizione piena devoluta al giudice in tale sede, a condizione che l'opposto, in quest'ultimo giudizio, abbia prodotto pag. 3/7 una nuova valida procura nella comparsa di risposta (cfr. Cass. Civ. Sent.
09/11/2021, n.32792). Nel caso di specie, la nullità appare pertanto sanata dalla produzione della nuova procura, allegata dal procuratore della parte opposta alla comparsa di costituzione ancor prima che fossero assegnati i termini di cui all'art. 182 c.p.c.
Venendo al merito della vicenda, è il caso di premettere che entrambe le parti hanno richiamato copiosa giurisprudenza a sostegno delle rispettive tesi difensive, non potendosi fare a meno di constatare l'esistenza di orientamenti contrastanti circa l'effettiva portata applicativa da attribuire all'art. 119 TUB in relazione alla consegna del documento contrattuale.
Deve rilevarsi che l'art. 119 TUB, rubricato “Comunicazioni periodiche alla clientela”, riconosce il diritto del cliente a ricevere copia della documentazione inerente alle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, mentre, l'art. 117 TUB dedicato più specificamente ai “Contratti”, prevede che esso debba essere redatto per iscritto e consegnato al cliente. Attenendosi dunque alla lettera della legge, pare inequivocabile concludere che, mentre la consegna della copia del contratto deve avvenire al momento della stipula, la trasmissione di ulteriore documentazione, relativa alle singole operazioni, avvenga su richiesta del cliente ed entro dei limiti temporali ben precisi.
Andando oltre il dato rigorosamente letterale, in considerazione del “favor” per il cliente a cui è improntato il Testo unico oltre che dei generali principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, codesto Tribunale ritiene di poter condividere una interpretazione ragionevolmente estensiva dell'art. 119
TUB, tale per cui la parte possa richiedere copia non solo delle singole operazioni ma anche del contratto originariamente stipulato. Può dunque desumersi che il diritto del cliente di ottenere, a semplice richiesta, la copia del contratto concluso, trovi in linea di principio fondamento nella disposizione in esame, opportunamente integrata alla luce dei principi appena richiamati, la quale tuttavia pag. 4/7 circoscrive ad un ambito temporale decennale il corrispondente obbligo di consegna.
Resta dunque da domandarsi se, alla luce di un'interpretazione già di per sé estensiva dell'art. 119 TUB, residuino ulteriori margini per riconoscere al cliente il diritto a richiedere copia di documentazione ultradecennale e senza alcun limite temporale.
La soluzione favorevole non pare affatto condivisibile, per due ordini di ragioni.
Infatti, pur a mente dei generali principi sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., parrebbe assolutamente irragionevole imporre alle società operanti nel settore bancario e creditizio un obbligo di custodire per un tempo indefinito tutte le copie dei contratti stipulati, soluzione questa che travalicherebbe l'obbligo di dare corretta esecuzione al contratto, imponendo ad una sola delle parti una prestazione particolarmente gravosa. Ed infatti, non può sottacersi il fatto che i principi di correttezza e buona fede gravano su entrambe le parti in egual misura.
Assume dunque rilevanza il fatto che alla stipula del contratto, pacificamente avvenuta in data 2002, la relativa copia sia stata consegnata anche al cliente sig.
, circostanze queste che non sono mai state messe in discussione nel CP_1 presente giudizio. Deve appunto concludersi che, secondo i canoni di diligenza e buona fede, il cliente sia tenuto a custodire la propria copia del contratto con la stessa diligenza esigibile dalla controparte contrattuale.
Pertanto, nei rapporti tra il cliente e l'istituto di credito, al diritto del primo di richiedere copia della documentazione inerente al rapporto non può corrispondere un obbligo di consegna del secondo che non sia limitato entro un orizzonte temporale ben definito.
Alla medesima conclusione, seppur attraverso un percorso logico argomentativo non del tutto identico, è pervenuta recente giurisprudenza sia di merito (cfr. Corte appello sez. I - Torino, 26/09/2024, n. 805) che di legittimità (cfr. Cass. civ. sez. I -
pag. 5/7 29/11/2022, n. 35039). Segnatamente, la Suprema Corte ha ritenuto che “sarebbe contrario a buona fede imporre alla … di preservare, in modo integrale e CP_2 completo, oltre il decennio tutta la documentazione afferente i singoli rapporti di conto corrente con il cliente, atteso che si finirebbe per obbligare la a CP_2 conservare potenzialmente all'infinito una massa indeterminata di dati, costringendo la stessa ad una attività dispendiosa", precisando al contempo che “il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti”.
Le superiori argomentazioni inducono dunque a trarre le seguenti conclusioni. La richiesta formulata dal sig. , datata 27/06/2022, non poteva comportare CP_1
l'obbligo per di consegnare della documentazione contrattuale risalente ad Pt_1 oltre 10 anni prima, come appunto la copia del contratto stipulato nel 2002. La condotta di si palesa dunque incensurabile e coerente sia con le previsioni di Pt_1 cui al TUB sia con i principi generali di correttezza e buona fede.
Nonostante la revoca del decreto ingiuntivo invalido e l'accoglimento delle domande di parte opponente, dato atto dell'esistenza di orientamenti contrastanti in giurisprudenza, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice onorario del Tribunale di Siracusa, dott. Gianfranco Todaro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3027/2023 R.G., ogni differente istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 645/2023, emesso dal Tribunale di Siracusa all'esito del procedimento R.G. 389/2023;
pag. 6/7 2) Rigetta la domanda formulata nel merito da parte opposta;
3) Compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Siracusa il 4.04.2025
Il giudice onorario dott. Gianfranco Todaro
pag. 7/7
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 3027/2023 R.G.
(C.F. e P.I. con sede in Milano al V.le Fulvio Parte_1 P.IVA_1
Testi n. 280, in persona del procuratore e legale rappresentante pro tempore dott.ssa rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, Parte_2 dall'avv. Marco Romanelli e dall'avv. Lorenzo Marcoaldi, giusta procura in atti
-opponente-
CONTRO
, C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Andrea Ruocco, giusta procura in atti
-opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 645/2023, emesso dal Tribunale di Siracusa all'esito del procedimento R.G. 389/2023, a mezzo del quale gli veniva ingiunta la consegna della copia del contratto di credito revolving n. 0795, oltre al pagamento delle spese relative al procedimento monitorio, in favore del sig. . Controparte_1 In particolare, eccepiva la nullità della procura alle liti conferita al procuratore di parte ricorrente nel contesto del giudizio monitorio, stante l'apposizione di una semplice firma elettronica da parte del sig. . Nel merito rilevava CP_1
l'insussistenza dei presupposti per ottenere la consegna del contratto, evidenziando che l'art. 119 del TUB legittima i clienti a richiedere esclusivamente la documentazione relativa a singole operazioni e non anche la consegna del contratto, la quale, ai sensi dell'art. 117 TUB, avviene invece al momento della stipula. In ogni caso, eccepiva la prescrizione del diritto ad ottenere il documento, essendo ampiamente spirato il termine decennale di cui all'art. 119 comma 4.
Precisava in ogni caso di avere fornito riscontro all'istanza avanzata dal sig.
ex art. 119, consegnando a quest'ultimo l'estratto conto storico e CP_1 comunicando lo svolgimento di ulteriori verifiche al fine di reperire copia del contratto.
Si costitutiva la parte opposta contestando l'asserito difetto di procura e producendo al contempo una nuova procura sottoscritta con firma olografa del sig.
. Nel merito, rilevava come l'art. 119 TUB sia da interpretarsi in modo da CP_1 estenderne la portata applicativa fino a ricomprendere la richiesta di consegna del documento contrattuale. Rilevava, dunque, che la consegna del contratto, fonte del rapporto obbligatorio, sia configurabile come un diritto specifico e autonomo del cliente, esigibile senza alcun limite temporale. Più in generale, argomentava nel senso di doversi ricondurre il diritto del cliente a ricevere copia del contratto agli artt. 1175 e 1375 c.c.
Assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di note, memorie conclusionali e repliche, all'udienza del 24.06.2024 la causa veniva rimessa in decisone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, è necessario pronunciarsi sulla eccepita nullità della procura. A norma dell'art. 83 c.p.c. la procura può essere conferita su un documento pag. 2/7 informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici. Sul punto, parte opponente ha richiamato un'ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze, il quale, chiamato pronunciarsi in un caso analogo ha rilevato che la procura “… risulta sottoscritta tramite il servizio
“you sign” e, in particolare, tramite un sistema di autenticazione forte OTP (invio codice via email e sms) che non presuppone tuttavia l'identificazione de visu del soggetto o comunque una verifica dell'identità tale da qualificare la firma come
“firma elettronica avanzata”, né tantomeno come “firma elettronica qualificata” o digitale servizio che il portale You sign segnala come ancora non disponibile … infatti, seppure la firma elettronica con autenticazione OTP permetta una doppia identificazione del firmatario tramite la ricezione dei documenti via e-mail e
l'inserimento in un secondo momento del codice OTP essa, come riportato nel medesimo sito web you sign, non costituisce una firma elettronica avanzata vera e propria che presuppone una verifica dell'identità del firmatario in aggiunta dell'inserimento del codice OTP … dal documento prodotto risulta solamente che sia stata effettuata una autenticazione per mezzo di codice OTP inviato via sms mentre non sono riportate ulteriori indicazioni in ordine al documento di identità” concludendo pertanto che “dal documento prodotto risulta solamente che sia stata effettuata una autenticazione per mezzo di codice OTP inviato via sms mentre non sono riportate ulteriori indicazioni in ordine al documento di identità”.
Sino ad oggi, tra i servizi digitali offerti dalla You Sign non figura quello di firma digitale e dunque il precedente richiamato si presenta perfettamente congruente a quello in esame. La procura sottoscritta con semplice firma elettronica non soddisfa, dunque, i requisiti previsti dall'art. 83 c.p.c. e deve dichiararsi nulla. Dalla nullità della procura alle liti, discende l'invalidità del decreto ingiuntivo emesso all'esito del procedimento monitorio.
Il vizio appena rilevato non si estende tuttavia alla domanda formulata dalla parte opposta nel giudizio di opposizione, stante la cognizione piena devoluta al giudice in tale sede, a condizione che l'opposto, in quest'ultimo giudizio, abbia prodotto pag. 3/7 una nuova valida procura nella comparsa di risposta (cfr. Cass. Civ. Sent.
09/11/2021, n.32792). Nel caso di specie, la nullità appare pertanto sanata dalla produzione della nuova procura, allegata dal procuratore della parte opposta alla comparsa di costituzione ancor prima che fossero assegnati i termini di cui all'art. 182 c.p.c.
Venendo al merito della vicenda, è il caso di premettere che entrambe le parti hanno richiamato copiosa giurisprudenza a sostegno delle rispettive tesi difensive, non potendosi fare a meno di constatare l'esistenza di orientamenti contrastanti circa l'effettiva portata applicativa da attribuire all'art. 119 TUB in relazione alla consegna del documento contrattuale.
Deve rilevarsi che l'art. 119 TUB, rubricato “Comunicazioni periodiche alla clientela”, riconosce il diritto del cliente a ricevere copia della documentazione inerente alle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, mentre, l'art. 117 TUB dedicato più specificamente ai “Contratti”, prevede che esso debba essere redatto per iscritto e consegnato al cliente. Attenendosi dunque alla lettera della legge, pare inequivocabile concludere che, mentre la consegna della copia del contratto deve avvenire al momento della stipula, la trasmissione di ulteriore documentazione, relativa alle singole operazioni, avvenga su richiesta del cliente ed entro dei limiti temporali ben precisi.
Andando oltre il dato rigorosamente letterale, in considerazione del “favor” per il cliente a cui è improntato il Testo unico oltre che dei generali principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, codesto Tribunale ritiene di poter condividere una interpretazione ragionevolmente estensiva dell'art. 119
TUB, tale per cui la parte possa richiedere copia non solo delle singole operazioni ma anche del contratto originariamente stipulato. Può dunque desumersi che il diritto del cliente di ottenere, a semplice richiesta, la copia del contratto concluso, trovi in linea di principio fondamento nella disposizione in esame, opportunamente integrata alla luce dei principi appena richiamati, la quale tuttavia pag. 4/7 circoscrive ad un ambito temporale decennale il corrispondente obbligo di consegna.
Resta dunque da domandarsi se, alla luce di un'interpretazione già di per sé estensiva dell'art. 119 TUB, residuino ulteriori margini per riconoscere al cliente il diritto a richiedere copia di documentazione ultradecennale e senza alcun limite temporale.
La soluzione favorevole non pare affatto condivisibile, per due ordini di ragioni.
Infatti, pur a mente dei generali principi sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., parrebbe assolutamente irragionevole imporre alle società operanti nel settore bancario e creditizio un obbligo di custodire per un tempo indefinito tutte le copie dei contratti stipulati, soluzione questa che travalicherebbe l'obbligo di dare corretta esecuzione al contratto, imponendo ad una sola delle parti una prestazione particolarmente gravosa. Ed infatti, non può sottacersi il fatto che i principi di correttezza e buona fede gravano su entrambe le parti in egual misura.
Assume dunque rilevanza il fatto che alla stipula del contratto, pacificamente avvenuta in data 2002, la relativa copia sia stata consegnata anche al cliente sig.
, circostanze queste che non sono mai state messe in discussione nel CP_1 presente giudizio. Deve appunto concludersi che, secondo i canoni di diligenza e buona fede, il cliente sia tenuto a custodire la propria copia del contratto con la stessa diligenza esigibile dalla controparte contrattuale.
Pertanto, nei rapporti tra il cliente e l'istituto di credito, al diritto del primo di richiedere copia della documentazione inerente al rapporto non può corrispondere un obbligo di consegna del secondo che non sia limitato entro un orizzonte temporale ben definito.
Alla medesima conclusione, seppur attraverso un percorso logico argomentativo non del tutto identico, è pervenuta recente giurisprudenza sia di merito (cfr. Corte appello sez. I - Torino, 26/09/2024, n. 805) che di legittimità (cfr. Cass. civ. sez. I -
pag. 5/7 29/11/2022, n. 35039). Segnatamente, la Suprema Corte ha ritenuto che “sarebbe contrario a buona fede imporre alla … di preservare, in modo integrale e CP_2 completo, oltre il decennio tutta la documentazione afferente i singoli rapporti di conto corrente con il cliente, atteso che si finirebbe per obbligare la a CP_2 conservare potenzialmente all'infinito una massa indeterminata di dati, costringendo la stessa ad una attività dispendiosa", precisando al contempo che “il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti”.
Le superiori argomentazioni inducono dunque a trarre le seguenti conclusioni. La richiesta formulata dal sig. , datata 27/06/2022, non poteva comportare CP_1
l'obbligo per di consegnare della documentazione contrattuale risalente ad Pt_1 oltre 10 anni prima, come appunto la copia del contratto stipulato nel 2002. La condotta di si palesa dunque incensurabile e coerente sia con le previsioni di Pt_1 cui al TUB sia con i principi generali di correttezza e buona fede.
Nonostante la revoca del decreto ingiuntivo invalido e l'accoglimento delle domande di parte opponente, dato atto dell'esistenza di orientamenti contrastanti in giurisprudenza, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice onorario del Tribunale di Siracusa, dott. Gianfranco Todaro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3027/2023 R.G., ogni differente istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 645/2023, emesso dal Tribunale di Siracusa all'esito del procedimento R.G. 389/2023;
pag. 6/7 2) Rigetta la domanda formulata nel merito da parte opposta;
3) Compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Siracusa il 4.04.2025
Il giudice onorario dott. Gianfranco Todaro
pag. 7/7