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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/05/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, Seconda sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 5593/2023 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni TRA
E rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'avvocato Davide Baldini giusta procura in calce all'atto di citazione in riassunzione, elettivamente domiciliati unitamente allo stesso in Torre del Greco alla via Salvator Noto n. 32 ATTORI IN RIASSUNZIONE E
, in qualità di successore a titolo Controparte_1 particolare di in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Sergio Aragona e Laura Fioravanti giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata unitamente agli stessi in Torino alla via San Quintino n. 10 INTERVENUTA IN RIASSUNZIONE E
in persona del legale Controparte_3 rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Antonietta Tarantino in virtù di procura Speciale per atto Notaio Dr. del 12.11.2019; Rep. 30.270; Persona_1
Racc. 14.357 allegata alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA IN RIASSUNZIONE E in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_4 elettivamente domiciliata in Poggiomarino alla via Arc. D'Ambrosio, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Salvati che la rappresenta e la difende giusta procura speciale alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA IN RIASSUNZIONE E
, C.F. Controparte_5 P.IVA_1
P. Iva , in persona del Commissario Straordinario Prof.ssa P.IVA_2 CP_6
, in Roma alla via Tito Livio n. 12, e per Essa al Procuratore costituito nel
[...] giudizio di primo grado, Avv. Riccardo Maria Pasquarella, , C.F._1 con studio in Napoli alla via Lucilio 15 CONVENUTA IN RIASSUNZIONE CONTUMACE NONCHE' in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_7 legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, (CAP 31021) costituita nel giudizio di appello con l'avvocato Renato Magaldi CONVENUTA IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 28 gennaio 2025 le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 22 novembre 2023,
e evocavano in giudizio dinanzi a questo Parte_1 Parte_2
Tribunale, , in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_2
, in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_8
, la in Controparte_9 Controparte_7 persona del legale rapp.te pro tempore, , in persona del legale rapp.te CP_3 pro tempore, al fine di sentire accertare le seguenti conclusioni: “ 1. In via principale condannare e Controparte_8 Controparte_2 ciascuno nella rispettiva qualità, in solido o ciascuno per il suo grado di colpa,
[...] al pagamento delle seguenti somme, dichiarando la stessa sentenza opponibile alla (ribadendo la dichiarazione di rinunziare a qualsiasi domanda Parte_3
o richiesta di condanna nei confronti dell' Amministrazione CP_5
), e di volersi avvalere dell'emittenda pronuncia solo all'esito del CP_5 ritorno in bonis di quest'ultima: - euro 37.873,78 + IVA per il ripristino dello stato dei luoghi (come da relazione CTP Ing. che non ha utilizzato il prezzario Per_2
OO.PP.); - euro 9.600,00 per spese di alloggio del nucleo familiare dall'abitazione conseguente al forzato trasferimento del medesimo;
- euro 5.000,00 per danno alla salute e all'integrità fisica a favore della sola attrice come da Parte_2 documentazione medica e prova testimoniale in atti;
2. In via subordinata, condannare i soggetti sopra precisati, solidalmente o ciascuno per la propria quota di responsabilità … al pagamento delle seguenti somme per gli stessi titoli: euro 29.191,00 come da ultima relazione integrativa del CTU per il ripristino dello stato dei luoghi;
- oltre la somma di euro 2.000,00 per il danno alla salute arrecato alla signora , in ciò confermando la sentenza n. 2616/2018 già resa dal Parte_2
Tribunale di Torre Annunziata;
3. In via ancora più subordinata condannare le convenute sopra precisate in solido o ciascuna per il rispettivo grado di colpa al pagamento delle somme che la SV. vorrà determinare sulla base della documentazione acquisita nel corso del processo procedendo con liquidazione via equitativa per tutti gli stessi titoli di cui sopra;
oltre agli interessi maturati dall'evento (gennaio 2010) al soddisfo e alla condanna alla rivalutazione monetaria sempre da quella data, considerando che i prezzi sono stati quantificati secondo il tariffario OO.PP. dell'anno 2010, o, subordinatamente proceda alla riquantificazione e aggiornamento del prezzario utilizzato ed oltre al rimborso delle spese di ATP e delle due consulenze integrative a favore delle parti nonché alle competenze maturate per la procedura preventiva secondo la tariffa professionale al sottoscritto procuratore quale antistatario, con vittoria di spese e competenze di lite per il presente grado di giudizio al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario nonché le spese di CTU del giudizio di merito”. Gli attori evidenziavano che il giudizio de qua traeva origine da un precedente giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Torre Annunzia - sez. distaccata di Torre del Greco Rg. 2530/2010, dagli odierni attori, nei confronti di
[...]
e , in nome dei legali Controparte_10 CP_5 rapp.ti pro tempore, al fine di sentir accertare le rispettive responsabilità, nonché di condannarli, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti quantificati in euro 48.000,00, al loro immobile, come già descritti nel procedimento di A.T.P. incardinato innanzi al Tribunale di Torre Annunziata (c.t.u. Ingegnere Per_3
– Sez. dist. di Torre del Greco - nel 2010. A sostegno della domanda, gli attori evidenziavano che a seguito dei lavori eseguiti nel febbraio del 2001 dalla Controparte_11 [...]
e sotto la direzione tecnica di Controparte_2 Controparte_8
per il completamento della terza corsia del tratto dell'autostrada Napoli
[...]
Salerno in Torre del Greco, a causa dei macchinari rumorosi e invasivi utilizzati, sarebbero derivati una serie di danni (fessurativi e lesioni nonché umidità in alcuni vani dell'unità immobiliare) agli immobili degli attori, nonché gravi problemi di salute alla , concretantisi in forti emicranie ed un Parte_2 perenne stato depressivo, tanto da costringerla a trasferirsi presso altri sino all'ultimazione di lavori. Instaurato il contraddittorio, si costituivano , la Controparte_2 [...]
e l' quest'ultima chiamava in garanzia la Controparte_12 CP_5 [...]
e la , che si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto CP_3 Controparte_13 delle domande. Concessi i termini 183 comma VI c.p.c., ammessa la prova testimoniale e acquisita l'ATP con richiesta di chiarimenti al consulente d'ufficio, tale giudizio veniva dichiarato interrotto, per l'intervenuto provvedimento di messa in Amministrazione Straordinaria della società . A seguito del deposito CP_5 del ricorso per riassunzione da parte degli attori, notificato alle controparti, ed in particolare ai soli procuratori costituiti della CP_5
Gli attori, precisavano di avere interesse ad una sentenza accertativa nei confronti della società interessata dalla procedura concorsuale, e di avere interesse a porre in esecuzione una eventuale pronuncia di condanna solo ed esclusivamente al rientro in bonis della stessa. Riassunta la causa, l'istruttoria proseguiva con l'escussione dei testi ammessi e con il deposito dei chiarimenti richiesti al c.t.u. e, dopo il rinvio per le precisazioni delle conclusioni, la causa veniva decisa con sentenza n. 2626/2018. In tale sentenza, il giudice di primo grado, accogliendo la domanda degli attori dichiarava la responsabilità in solido di Controparte_14
in persona dell'amministratore straordinario e in
[...] Controparte_8 persona del legale rapp.te pro tempore, condannando gli stessi a risarcire l'importo di euro 29.191,00 per danni provocati all'immobile, euro 2.000,00 per danni subiti dall'attrice, nonché condannava gli stessi, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite 7.254,00, oltre euro 552,00 per spese, oltre spese di c.t.u. (euro 4.289,36, di cui euro1.976,83 per atp, euro 2.312,53 per chiarimenti disposti nel giudizio di merito) con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario. Veniva, inoltre, accolta la domanda di manleva proposta dalla nei confronti delle e , con la conseguente CP_5 CP_13 CP_3 condanna di queste ultime a tenere indenne la nei limiti del CP_5 massimale di polizza e secondo le rispettive quote, ed infine disposta la condanna della , in persona del Commissario Straordinario, a manlevare la CP_5
e la dalle condanne, Controparte_2 Controparte_10 nonché la compensazione delle spese di lite tra le altre parti del giudizio. Avverso tale sentenza, con atto ritualmente notificato, proponeva appello la
[...]
chiedendo di dichiarare l'estinzione del giudizio, nonché in subordine CP_3 la nullità della sentenza, per violazione del contraddittorio. In particolare, l'appellante riteneva dovesse dichiararsi l'estinzione del giudizio di primo grado per l'inesistenza/invalidità della notifica dell'atto di riassunzione, essendo stato lo stesso riassunto solo nei confronti dei procuratori già costituiti di
, ma non nei confronti dell'amministratore straordinario. Nel giudizio CP_5 di appello non si costituivano pur regolarmente evocati in giudizio CP_5
e per cui se Controparte_8 Controparte_2 ne dichiarava la contumacia. La Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 3650/2023, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado e rimetteva la causa al odierno giudicante, disponendone la riassunzione nel termine di tre mesi ex art. 353. Tanto premesso gli attori riassumevano la causa dinanzi al presente tribunale, notificando l'atto di riassunzione ad , Controparte_2 [...]
Controparte_8 Controparte_5
, e
[...] CP_3 Controparte_7
Si costituiva la chiedendo in via preliminare il rigetto Controparte_8 delle ulteriori domande di risarcimento danni avanzate dagli attori, nonché la conferma delle statuizioni contenute nella sentenza n. 2616/2018, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata. Si costituiva inoltre la eccependo l'infondatezza in fatto e diritto CP_3 della domanda, concludeva chiedendo il rigetto della domanda. Si costituiva inoltre, con comparsa di intervento volontario la
[...] quale successore di eccependo Controparte_15 Controparte_2 in via preliminare l'estinzione del giudizio per omessa riassunzione del medesimo da parte degli attori nei confronti della procedura di amministrazione straordinaria di Nel merito contestava la fondatezza delle domande CP_5 attoree e instava in toto per il suo rigetto. Non si costituivano, pur regolarmente evocate in giudizio,
[...]
, , Controparte_5 Controparte_2 Controparte_7 delle quali veniva dichiarata la contumacia.
2. Va in primo luogo rigettata l'eccezione avanzata dalla società CP_16
di estinzione del giudizio per omessa riassunzione: eccezione,
[...] peraltro, già esaminata e respinta dalla Corte di Appello. Invero, si evidenzia come nel caso di specie, la notifica dell'atto di riassunzione del giudizio interrotto all' risulta viziata, in quanto effettuata al CP_5 difensore costituito della società e non al , ma come Controparte_17 tale vizio non possa essere considerato un caso di inesistenza, risolvendosi, piuttosto, in un caso di nullità della notificazione ex art. 160 c.p.c. In particolare, riprendendo le parole della suddetta Corte “….Se è vero che la notifica del ricorso in riassunzione e del susseguente decreto del Tribunale non è stata eseguita mediante consegna alla persona indicata dalla legge (il commissario straordinario), bensì ad un soggetto diverso, ossia il procuratore costituito per la CP_5 non può tuttavia negarsi la sussistenza di un “collegamento” tra quest'ultimo e la società destinataria, idoneo a far sì che la notifica in parola, alla luce dei principi suesposti, debba considerarsi esistente, ancorché nulla. Deve ritenersi che il vizio di cui trattasi abbia, pertanto, impedito la regolare attivazione del contraddittorio nei confronti della compromettendo, in concreto, le garanzie della CP_5 difesa della parte….Ciò posto, il giudice d'appello che rilevi la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado al convenuto (rimasto come nella specie contumace) deve dichiarare la nullità della sentenza impugnata e rimettere la causa al giudice di primo grado (cfr. ex multis Cass., sez. lav., n. 12353/2014)”. Tanto premesso, in tale giudizio risulta correttamente integrato il contraddittorio, avendo gli attori notificato l'atto in riassunzione a mezzo pec in data 22.11.2023 a
, in persona del Controparte_5 [...]
, ai soli fini di una pronuncia dichiarativa. CP_17
3. Nel merito, va evidenziato che, in linea del tutto generale, l'appaltatore è tenuto al compimento dell'opus perfectum in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato. Di conseguenza la regola generale è che l'appaltatore risponde dei danni provocati a terzi durante l'esecuzione del contratto a causa dell'autonomia con cui egli svolge la sua attività nell'esecuzione dell'opera, curandone le modalità e obbligandosi a fornire alla controparte l'opera o il servizio, mentre il controllo e la sorveglianza del committente si limitano all'accertamento e alla verifica della corrispondenza dell'opera o del servizio affidato all'impresa con quanto costituisce l'oggetto del contratto. La responsabilità dell'appaltatore non viene meno nell'ipotesi in cui la sua sfera di autonomia venga posta sotto il controllo del committente, anche tramite il direttore dei lavori, atteso che l'art. 1662 c.c. al primo comma attribuisce al committente il diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne lo stato. Pertanto, l'impresa rimane responsabile in via esclusiva dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera anche nel caso in cui la committenza abbia esercitato un normale controllo sui relativi lavori, designando, nel proprio interesse, se del caso un sorvegliante privo di poteri di ingerenza. Questo principio connesso alla struttura del contratto di appalto soffre, tuttavia, eccezioni quando:
1. si ravvisino a carico del committente specifiche violazioni del principio del neminem laedere riconducibili all'art. 2043 cod. civ. (e tale potrebbe essere il tralasciare del tutto ad es. ogni sorveglianza nella fase esecutiva nell'esercizio del potere di cui all'art. 1662 cod. civ.);
2. quando l'evento dannoso sia addebitabile al committente a titolo di culpa in eligendo per essere stata l'opera affidata ad impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche ed organizzative per eseguirla correttamente;
3. quando l'appaltatore, in base ai patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordini del committente e privato della sua autonomia a tal punto da aver agito come nudus minister di questo;
4. quando il committente si sia, di fatto, ingerito con singole e specifiche direttive nelle modalità di esecuzione del contratto o abbia concordato con l'appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell'appalto. Nel contratto di appalto di opere pubbliche, l'autonomia dell'impresa pur essendo meno estesa di quella degli appaltatori privati, stante l'ingerenza della stazione appaltante con la nomina obbligatoria del direttore dei lavori e una sorveglianza intensa, continua a sussistere, anche se in limiti più ristretti, e pertanto trovano senz'altro applicazione i principi della responsabilità dell'appaltatore, che vedono quest'ultimo unico responsabile dei danni cagionati ai terzi nell'esecuzione dell'opera, potendosi a questa aggiungere quella dell'amministrazione committente solo qualora il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto, mentre una responsabilità esclusiva della P.A. può configurarsi solo qualora l'ente abbia vincolato l'attività dell'appaltatore, limitando completamente la sua libertà decisionale. La Corte di Cassazione (sentenza n. 286del 13.1.2015) ha stabilito che sussiste l'obbligo di vigilanza del committente sull'esecuzione delle opere affidate all'appaltatore al fine di evitare che le modalità concrete di esecuzione delle opere appaltate non comportino per gli utenti della strada insidia o trabocchetto (art. 2051 c.c.), con la conseguente responsabilità solidale tra committente e appaltatore per i danni ai terzi. Sussiste a carico del committente, quindi, una responsabilità diretta per i danni ai terzi quando ha omesso qualsiasi tipo di vigilanza o sorveglianza, al fine di evitare che le modalità concrete di esecuzione delle opere comportino per i terzi danni. Ne consegue che la presenza di clausole nel contratto di appalto che addossano all'appaltatore la responsabilità esclusiva per danni non escludono la responsabilità diretta del committente per omesso controllo. L'appalto di lavori aventi ad oggetto una cosa non fa di per sé venir meno a carico del committente l'obbligo di custodia e l'obbligo di esercitare il controllo su di essa, sia pure compatibilmente con l'esistenza del contratto di appalto, in modo da impedire che la stessa produca danni a terzi. Le vicende che riguardano l'utilizzazione della cosa, ed anche l'affidamento ad un appaltatore dell'attività di manutenzione e/o di esecuzione di opere di modifica, rientrano sempre nell'esercizio dei poteri del custode, e quindi ne possono escludere la responsabilità esclusivamente laddove ricorrano le rigorose condizioni richieste dall'art. 2051 cod. civ., e cioè sia provato il caso fortuito. Pertanto il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve dimostrare di avere scelto un appaltatore adeguato, di avergli fornito adeguate direttive e di avere esercitato i suoi poteri di controllo e vigilanza sull'attività dello stesso con la necessaria diligenza, di modo che il danno possa ritenersi causato da una condotta dell'appaltatore non prevedibile e/o evitabile (e quindi in sostanza riconducibile all'ipotesi del caso fortuito costituito dalla condotta del terzo). Egli potrà comunque eventualmente rivalersi sull'appaltatore da lui stesso scelto. Con particolare riferimento agli appalti pubblici, la Corte ha inoltre richiamato l'orientamento secondo il quale gli specifici poteri di autorizzazione, con controllo ed ingerenza della pubblica amministrazione nella esecuzione dei lavori, con facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per l'ente committente (Corte di Cassazione, sentenza 28/09/2018, n. 23442).
3.1. Tanto premesso, applicando i suesposti principi al caso di specie, sulla base degli elementi istruttori raccolti in primo grado (ATP, prove testimoniali e chiarimenti richiesti al c.t.u.) può ritenersi provato il fatto posto alla base della pretesa risarcitoria. In particolare dai testimoniali di stato del 24.3.2010 e del 21.4.2010 e del 28.10.2010 redatti dalla stessa stazione appaltante emerge come nel corso delle lavorazioni effettuate nel febbraio del 2001, dalla Controparte_9
(appaltatrice) per conto delle (committenza) e sotto Controparte_2 la direzione tecnica di (direzione lavori), Controparte_8 per il completamento della terza corsia del tratto dell'autostrada Napoli - Salerno in Torre del Greco, si verificavano fessurazioni e lesioni a carico dell'immobile degli attori. Vanno, difatti, integralmente condivise le risultanze dell'Atp, nonché dei conseguenti chiarimenti, forniti dal consulente tecnico d'ufficio - in quanto sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, nonché sulla base dei cinque accessi eseguiti presso l'immobile oggetto di causa - dalle quali risulta accertato il nesso di casualità tra i danni derivati all'immobile in questione e le lavorazioni svoltesi alla via del Monte, essendo emersa dall'istruttoria la circostanza che per ultimare i lavori furono utilizzati macchine pesanti come compressori, autocarri, battipali, pala meccanica, trivelle e perforatrici che ebbero un forte impatto sulla proprietà degli attori. Consequenzialità che è risultata confermata, altresì, dalla prova testimoniale da cui si evince che i convenuti erano consapevoli dei danni che tale attività stata producendo alla proprietà attorea e nulla hanno fatto per eliminare le problematiche o, quantomeno, al fine di evitare l'aggravamento delle stesse.
3.2. Così individuata la causa dei danni, deve affrontarsi la questione della responsabilità, concorrente o esclusiva, delle convenute società. In particolare, questo tribunale, sulla base della lettura del contratto di appalto in cui si evince l'affidamento della direzione dei lavori alla Controparte_8 nonché degli ordini di servizio emanati dal Direttore dei lavori, ritiene corresponsabili solidalmente tutti i soggetti coinvolti nell'appalto per i danni causati agli attori (committente, appaltatore e direttore dei lavori). Invero, sulla scorta dell'esame dei documenti in atti appare evidente che, pur in presenza di una certa autonomia della società appaltatrice, costante era l'intromissione della committenza, anche a mezzo del direttore dei lavori, nell'impartire specifiche direttive nella concreta realizzazione dell'opera e nelle modalità esecutive del contratto di appalto. Tale intromissione, risulta sia dalla lettura dell'art 32 del capitolato speciale di appalto - da cui si evince l'obbligo dell'appaltatore di ottemperare agli ordini emanati dalla direzione dei lavori - sia dal conferimento di incarico professionale alla da parte dalle relativamente Controparte_8 Controparte_2 all'elaborazione di progetti di alta precisione che garantissero l'eseguibilità dei lavori in questione secondo le caratteristiche e i termini programmati, che dalla circostanza che le varianti dovevano essere concordate dalla committente previa relazione circa le ragioni che le rendevano necessarie. Né la committenza pubblica e/o la direzione lavori hanno allegato, prima ancora che dimostrato, che i danni per cui è causa possano ritenersi causati da una condotta dell'appaltatore non prevedibile e/o evitabile e, come tale, riconducibile all'ipotesi del caso fortuito (costituito dalla condotta del terzo), unica ipotesi che avrebbe consentito di escludere la corresponsabilità di tali due soggetti. Ne consegue che la responsabilità dei danni all'immobile degli attori va ascritta in Cont solido ai convenuti (ora ), Controparte_2 Controparte_9
e i quali vanno condannati al risarcimento del
[...] Controparte_8 danno quantificati in euro 24.387,00, oltre iva ed oltre i costi come indicati nella relazione, per un totale dovuto di euro 29.191,00. 3.3. Sull'importo di euro 29.191,00 ai danneggiati va, inoltre, riconosciuta in via equitativa l'ulteriore somma di euro 515,08 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento (calcolato applicando gli interessi ad un indice medio del 2%, secondo il criterio previsto in giurisprudenza: Cass. civ., sez. un. 17-2-1995, n. 1712; Cass. civ., 2396/2014). In definitiva, andrà liquidato in favore degli attori l'importo complessivo di euro 29.706,08, su cui sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
4. Va inoltre accolta parzialmente la domanda avanzata da per le Parte_2 lesioni subite essendo stato documentalmente provato (attraverso la certificazione medica e la prova testimoniale espletata) un peggioramento delle condizioni di salute della stessa. Tale danno va liquidato in equitativa nella somma di euro 2.000,00, da valutarsi congrua in base alle circostanza emerse.
4.1. Nulla va, invece, riconosciuto a titolo di esborso per spese di alloggio conseguente al trasferimento, avendo lo stesso attore dichiarato che la per Pt_2 il periodo in oggetto si trasferì presso l'abitazione della suocera dove è rimasta fino al termine dei lavori. Di conseguenza nulla è dovuto a tale titolo mancando la prova di qualsivoglia spesa sostenuta. Cont In definitiva, (ora ), e Controparte_2 Controparte_9 vanno condannati, in solido, al pagamento in favore degli Controparte_8 attori della complessiva somma di euro 29.706,08 e in favore della sola Pt_2 della somma di euro 2.000,00. Il tutto oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.
5. Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 12, comma 5, del contratto di appalto, in ragione del quale “risponderà del pregiudizio subito dai CP_5 fabbricati e dalla proprietà di terzi siti nelle adiacenze delle opere da realizzare, in ogni caso in cui il pregiudizio debba essere indennizzato o risarcito, sollevando la società da ogni pretesa che al riguardo venisse rivolta contro di essa”, detta società, in persona del commissario straordinario, sarà tenuta a manlevare (ora ) e di tutto Controparte_2 Cont Controparte_8 quanto saranno tenutae a pagare in esecuzione della pronuncia de qua. La "manleva" in un contesto di appalto pubblico si riferisce a un accordo contrattuale con cui l'appaltatore si impegna a liberare la stazione appaltante (soggetto pubblico) - e la sua longa manus rappresentata dalla D.L. - da eventuali responsabilità civili per danni a terzi o per violazioni normative derivanti dall'esecuzione dell'appalto.
5.1. Va, infine, accolta la domanda di manleva avanzata da parte di CP_5 nei confronti delle nonché nei confronti della
[...] Controparte_13 CP_3
nei limiti del massimale di polizza e secondo le rispettive quote.
[...]
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri tra i minimi e i medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della controversia, della natura della causa, del pregio delle difese e delle questioni affrontate (scaglione di riferimento, da euro 52.001,00 a euro 260.000,00: fase studio, euro 2.000,00; fase introduttiva, euro 1.100,00; fase istruttoria/trattazione, euro 4.000,00; fase decisionale, euro 3.600,00), con distrazione in favore dell'avvocato Davide Baldini dichiaratosi antistatario.
6.1. Le spese di c.t.u. e di a.t.p. vanno poste definitivamente a carico dei convenuti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie la domanda avanzata dagli attori e, per l'effetto, condanna la
- e per essa la in Controparte_2 Controparte_1 qualità di successore a titolo particolare -, la in persona Controparte_9 del Commissario Straordinario, e la in persona del Controparte_8 legale rapp.te pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di e della somma di euro 29.706,08 oltre Parte_1 Parte_2 interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
B. condanna la - e per essa la Controparte_2 Controparte_1
in qualità di successore a titolo particolare -, la
[...] Controparte_9 in persona del Commissario Straordinario, e la in Controparte_8 persona del legale rapp.te pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di dell'importo di euro 2.000,00 oltre interessi legali Parte_2 dalla pronuncia al soddisfo;
C. condanna la - e per essa la Controparte_2 Controparte_1
in qualità di successore a titolo particolare -, la
[...] Controparte_9 in persona del Commissario Straordinario, e la in Controparte_8 persona del legale rapp.te pro tempore, in solido tra loro al pagamento in favore degli attori delle spese di lite che liquida in euro 552,00 per spese vive ed euro 10.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute, da distarsi in favore dell'avvocato Davide Baldini dichiaratosi antistatario;
D. pone le spese di c.t.u. (euro 4.289,36, di cui euro 1.976,83 per atp, euro 2.312,53 per chiarimenti disposti nel giudizio di merito) definitivamente a carico di - e per essa la Controparte_2 Controparte_1
in qualità di successore a titolo particolare -, la
[...] Controparte_9 in persona del Commissario Straordinario e la in Controparte_8 persona del legale rapp.te pro tempore;
E. dichiara la in persona del Commissario Straordinario Controparte_9 tenuta a manlevare la - e per essa la Controparte_2 [...]
- e la di tutto quanto saranno Controparte_1 Controparte_8 tenute a pagare in esecuzione della presente pronuncia;
F. accoglie la domanda proposta dalla e per l'effetto Controparte_9 condanna la e a manlevare la prima di Controparte_13 CP_3 tutto quanto sarà tenuta a pagare in esecuzione della presente pronuncia. Torre Annunziata, così deciso il 14 maggio 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
E rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'avvocato Davide Baldini giusta procura in calce all'atto di citazione in riassunzione, elettivamente domiciliati unitamente allo stesso in Torre del Greco alla via Salvator Noto n. 32 ATTORI IN RIASSUNZIONE E
, in qualità di successore a titolo Controparte_1 particolare di in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Sergio Aragona e Laura Fioravanti giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata unitamente agli stessi in Torino alla via San Quintino n. 10 INTERVENUTA IN RIASSUNZIONE E
in persona del legale Controparte_3 rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Antonietta Tarantino in virtù di procura Speciale per atto Notaio Dr. del 12.11.2019; Rep. 30.270; Persona_1
Racc. 14.357 allegata alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA IN RIASSUNZIONE E in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_4 elettivamente domiciliata in Poggiomarino alla via Arc. D'Ambrosio, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Salvati che la rappresenta e la difende giusta procura speciale alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA IN RIASSUNZIONE E
, C.F. Controparte_5 P.IVA_1
P. Iva , in persona del Commissario Straordinario Prof.ssa P.IVA_2 CP_6
, in Roma alla via Tito Livio n. 12, e per Essa al Procuratore costituito nel
[...] giudizio di primo grado, Avv. Riccardo Maria Pasquarella, , C.F._1 con studio in Napoli alla via Lucilio 15 CONVENUTA IN RIASSUNZIONE CONTUMACE NONCHE' in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_7 legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, (CAP 31021) costituita nel giudizio di appello con l'avvocato Renato Magaldi CONVENUTA IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 28 gennaio 2025 le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 22 novembre 2023,
e evocavano in giudizio dinanzi a questo Parte_1 Parte_2
Tribunale, , in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_2
, in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_8
, la in Controparte_9 Controparte_7 persona del legale rapp.te pro tempore, , in persona del legale rapp.te CP_3 pro tempore, al fine di sentire accertare le seguenti conclusioni: “ 1. In via principale condannare e Controparte_8 Controparte_2 ciascuno nella rispettiva qualità, in solido o ciascuno per il suo grado di colpa,
[...] al pagamento delle seguenti somme, dichiarando la stessa sentenza opponibile alla (ribadendo la dichiarazione di rinunziare a qualsiasi domanda Parte_3
o richiesta di condanna nei confronti dell' Amministrazione CP_5
), e di volersi avvalere dell'emittenda pronuncia solo all'esito del CP_5 ritorno in bonis di quest'ultima: - euro 37.873,78 + IVA per il ripristino dello stato dei luoghi (come da relazione CTP Ing. che non ha utilizzato il prezzario Per_2
OO.PP.); - euro 9.600,00 per spese di alloggio del nucleo familiare dall'abitazione conseguente al forzato trasferimento del medesimo;
- euro 5.000,00 per danno alla salute e all'integrità fisica a favore della sola attrice come da Parte_2 documentazione medica e prova testimoniale in atti;
2. In via subordinata, condannare i soggetti sopra precisati, solidalmente o ciascuno per la propria quota di responsabilità … al pagamento delle seguenti somme per gli stessi titoli: euro 29.191,00 come da ultima relazione integrativa del CTU per il ripristino dello stato dei luoghi;
- oltre la somma di euro 2.000,00 per il danno alla salute arrecato alla signora , in ciò confermando la sentenza n. 2616/2018 già resa dal Parte_2
Tribunale di Torre Annunziata;
3. In via ancora più subordinata condannare le convenute sopra precisate in solido o ciascuna per il rispettivo grado di colpa al pagamento delle somme che la SV. vorrà determinare sulla base della documentazione acquisita nel corso del processo procedendo con liquidazione via equitativa per tutti gli stessi titoli di cui sopra;
oltre agli interessi maturati dall'evento (gennaio 2010) al soddisfo e alla condanna alla rivalutazione monetaria sempre da quella data, considerando che i prezzi sono stati quantificati secondo il tariffario OO.PP. dell'anno 2010, o, subordinatamente proceda alla riquantificazione e aggiornamento del prezzario utilizzato ed oltre al rimborso delle spese di ATP e delle due consulenze integrative a favore delle parti nonché alle competenze maturate per la procedura preventiva secondo la tariffa professionale al sottoscritto procuratore quale antistatario, con vittoria di spese e competenze di lite per il presente grado di giudizio al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario nonché le spese di CTU del giudizio di merito”. Gli attori evidenziavano che il giudizio de qua traeva origine da un precedente giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Torre Annunzia - sez. distaccata di Torre del Greco Rg. 2530/2010, dagli odierni attori, nei confronti di
[...]
e , in nome dei legali Controparte_10 CP_5 rapp.ti pro tempore, al fine di sentir accertare le rispettive responsabilità, nonché di condannarli, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti quantificati in euro 48.000,00, al loro immobile, come già descritti nel procedimento di A.T.P. incardinato innanzi al Tribunale di Torre Annunziata (c.t.u. Ingegnere Per_3
– Sez. dist. di Torre del Greco - nel 2010. A sostegno della domanda, gli attori evidenziavano che a seguito dei lavori eseguiti nel febbraio del 2001 dalla Controparte_11 [...]
e sotto la direzione tecnica di Controparte_2 Controparte_8
per il completamento della terza corsia del tratto dell'autostrada Napoli
[...]
Salerno in Torre del Greco, a causa dei macchinari rumorosi e invasivi utilizzati, sarebbero derivati una serie di danni (fessurativi e lesioni nonché umidità in alcuni vani dell'unità immobiliare) agli immobili degli attori, nonché gravi problemi di salute alla , concretantisi in forti emicranie ed un Parte_2 perenne stato depressivo, tanto da costringerla a trasferirsi presso altri sino all'ultimazione di lavori. Instaurato il contraddittorio, si costituivano , la Controparte_2 [...]
e l' quest'ultima chiamava in garanzia la Controparte_12 CP_5 [...]
e la , che si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto CP_3 Controparte_13 delle domande. Concessi i termini 183 comma VI c.p.c., ammessa la prova testimoniale e acquisita l'ATP con richiesta di chiarimenti al consulente d'ufficio, tale giudizio veniva dichiarato interrotto, per l'intervenuto provvedimento di messa in Amministrazione Straordinaria della società . A seguito del deposito CP_5 del ricorso per riassunzione da parte degli attori, notificato alle controparti, ed in particolare ai soli procuratori costituiti della CP_5
Gli attori, precisavano di avere interesse ad una sentenza accertativa nei confronti della società interessata dalla procedura concorsuale, e di avere interesse a porre in esecuzione una eventuale pronuncia di condanna solo ed esclusivamente al rientro in bonis della stessa. Riassunta la causa, l'istruttoria proseguiva con l'escussione dei testi ammessi e con il deposito dei chiarimenti richiesti al c.t.u. e, dopo il rinvio per le precisazioni delle conclusioni, la causa veniva decisa con sentenza n. 2626/2018. In tale sentenza, il giudice di primo grado, accogliendo la domanda degli attori dichiarava la responsabilità in solido di Controparte_14
in persona dell'amministratore straordinario e in
[...] Controparte_8 persona del legale rapp.te pro tempore, condannando gli stessi a risarcire l'importo di euro 29.191,00 per danni provocati all'immobile, euro 2.000,00 per danni subiti dall'attrice, nonché condannava gli stessi, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite 7.254,00, oltre euro 552,00 per spese, oltre spese di c.t.u. (euro 4.289,36, di cui euro1.976,83 per atp, euro 2.312,53 per chiarimenti disposti nel giudizio di merito) con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario. Veniva, inoltre, accolta la domanda di manleva proposta dalla nei confronti delle e , con la conseguente CP_5 CP_13 CP_3 condanna di queste ultime a tenere indenne la nei limiti del CP_5 massimale di polizza e secondo le rispettive quote, ed infine disposta la condanna della , in persona del Commissario Straordinario, a manlevare la CP_5
e la dalle condanne, Controparte_2 Controparte_10 nonché la compensazione delle spese di lite tra le altre parti del giudizio. Avverso tale sentenza, con atto ritualmente notificato, proponeva appello la
[...]
chiedendo di dichiarare l'estinzione del giudizio, nonché in subordine CP_3 la nullità della sentenza, per violazione del contraddittorio. In particolare, l'appellante riteneva dovesse dichiararsi l'estinzione del giudizio di primo grado per l'inesistenza/invalidità della notifica dell'atto di riassunzione, essendo stato lo stesso riassunto solo nei confronti dei procuratori già costituiti di
, ma non nei confronti dell'amministratore straordinario. Nel giudizio CP_5 di appello non si costituivano pur regolarmente evocati in giudizio CP_5
e per cui se Controparte_8 Controparte_2 ne dichiarava la contumacia. La Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 3650/2023, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado e rimetteva la causa al odierno giudicante, disponendone la riassunzione nel termine di tre mesi ex art. 353. Tanto premesso gli attori riassumevano la causa dinanzi al presente tribunale, notificando l'atto di riassunzione ad , Controparte_2 [...]
Controparte_8 Controparte_5
, e
[...] CP_3 Controparte_7
Si costituiva la chiedendo in via preliminare il rigetto Controparte_8 delle ulteriori domande di risarcimento danni avanzate dagli attori, nonché la conferma delle statuizioni contenute nella sentenza n. 2616/2018, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata. Si costituiva inoltre la eccependo l'infondatezza in fatto e diritto CP_3 della domanda, concludeva chiedendo il rigetto della domanda. Si costituiva inoltre, con comparsa di intervento volontario la
[...] quale successore di eccependo Controparte_15 Controparte_2 in via preliminare l'estinzione del giudizio per omessa riassunzione del medesimo da parte degli attori nei confronti della procedura di amministrazione straordinaria di Nel merito contestava la fondatezza delle domande CP_5 attoree e instava in toto per il suo rigetto. Non si costituivano, pur regolarmente evocate in giudizio,
[...]
, , Controparte_5 Controparte_2 Controparte_7 delle quali veniva dichiarata la contumacia.
2. Va in primo luogo rigettata l'eccezione avanzata dalla società CP_16
di estinzione del giudizio per omessa riassunzione: eccezione,
[...] peraltro, già esaminata e respinta dalla Corte di Appello. Invero, si evidenzia come nel caso di specie, la notifica dell'atto di riassunzione del giudizio interrotto all' risulta viziata, in quanto effettuata al CP_5 difensore costituito della società e non al , ma come Controparte_17 tale vizio non possa essere considerato un caso di inesistenza, risolvendosi, piuttosto, in un caso di nullità della notificazione ex art. 160 c.p.c. In particolare, riprendendo le parole della suddetta Corte “….Se è vero che la notifica del ricorso in riassunzione e del susseguente decreto del Tribunale non è stata eseguita mediante consegna alla persona indicata dalla legge (il commissario straordinario), bensì ad un soggetto diverso, ossia il procuratore costituito per la CP_5 non può tuttavia negarsi la sussistenza di un “collegamento” tra quest'ultimo e la società destinataria, idoneo a far sì che la notifica in parola, alla luce dei principi suesposti, debba considerarsi esistente, ancorché nulla. Deve ritenersi che il vizio di cui trattasi abbia, pertanto, impedito la regolare attivazione del contraddittorio nei confronti della compromettendo, in concreto, le garanzie della CP_5 difesa della parte….Ciò posto, il giudice d'appello che rilevi la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado al convenuto (rimasto come nella specie contumace) deve dichiarare la nullità della sentenza impugnata e rimettere la causa al giudice di primo grado (cfr. ex multis Cass., sez. lav., n. 12353/2014)”. Tanto premesso, in tale giudizio risulta correttamente integrato il contraddittorio, avendo gli attori notificato l'atto in riassunzione a mezzo pec in data 22.11.2023 a
, in persona del Controparte_5 [...]
, ai soli fini di una pronuncia dichiarativa. CP_17
3. Nel merito, va evidenziato che, in linea del tutto generale, l'appaltatore è tenuto al compimento dell'opus perfectum in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato. Di conseguenza la regola generale è che l'appaltatore risponde dei danni provocati a terzi durante l'esecuzione del contratto a causa dell'autonomia con cui egli svolge la sua attività nell'esecuzione dell'opera, curandone le modalità e obbligandosi a fornire alla controparte l'opera o il servizio, mentre il controllo e la sorveglianza del committente si limitano all'accertamento e alla verifica della corrispondenza dell'opera o del servizio affidato all'impresa con quanto costituisce l'oggetto del contratto. La responsabilità dell'appaltatore non viene meno nell'ipotesi in cui la sua sfera di autonomia venga posta sotto il controllo del committente, anche tramite il direttore dei lavori, atteso che l'art. 1662 c.c. al primo comma attribuisce al committente il diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne lo stato. Pertanto, l'impresa rimane responsabile in via esclusiva dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera anche nel caso in cui la committenza abbia esercitato un normale controllo sui relativi lavori, designando, nel proprio interesse, se del caso un sorvegliante privo di poteri di ingerenza. Questo principio connesso alla struttura del contratto di appalto soffre, tuttavia, eccezioni quando:
1. si ravvisino a carico del committente specifiche violazioni del principio del neminem laedere riconducibili all'art. 2043 cod. civ. (e tale potrebbe essere il tralasciare del tutto ad es. ogni sorveglianza nella fase esecutiva nell'esercizio del potere di cui all'art. 1662 cod. civ.);
2. quando l'evento dannoso sia addebitabile al committente a titolo di culpa in eligendo per essere stata l'opera affidata ad impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche ed organizzative per eseguirla correttamente;
3. quando l'appaltatore, in base ai patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordini del committente e privato della sua autonomia a tal punto da aver agito come nudus minister di questo;
4. quando il committente si sia, di fatto, ingerito con singole e specifiche direttive nelle modalità di esecuzione del contratto o abbia concordato con l'appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell'appalto. Nel contratto di appalto di opere pubbliche, l'autonomia dell'impresa pur essendo meno estesa di quella degli appaltatori privati, stante l'ingerenza della stazione appaltante con la nomina obbligatoria del direttore dei lavori e una sorveglianza intensa, continua a sussistere, anche se in limiti più ristretti, e pertanto trovano senz'altro applicazione i principi della responsabilità dell'appaltatore, che vedono quest'ultimo unico responsabile dei danni cagionati ai terzi nell'esecuzione dell'opera, potendosi a questa aggiungere quella dell'amministrazione committente solo qualora il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto, mentre una responsabilità esclusiva della P.A. può configurarsi solo qualora l'ente abbia vincolato l'attività dell'appaltatore, limitando completamente la sua libertà decisionale. La Corte di Cassazione (sentenza n. 286del 13.1.2015) ha stabilito che sussiste l'obbligo di vigilanza del committente sull'esecuzione delle opere affidate all'appaltatore al fine di evitare che le modalità concrete di esecuzione delle opere appaltate non comportino per gli utenti della strada insidia o trabocchetto (art. 2051 c.c.), con la conseguente responsabilità solidale tra committente e appaltatore per i danni ai terzi. Sussiste a carico del committente, quindi, una responsabilità diretta per i danni ai terzi quando ha omesso qualsiasi tipo di vigilanza o sorveglianza, al fine di evitare che le modalità concrete di esecuzione delle opere comportino per i terzi danni. Ne consegue che la presenza di clausole nel contratto di appalto che addossano all'appaltatore la responsabilità esclusiva per danni non escludono la responsabilità diretta del committente per omesso controllo. L'appalto di lavori aventi ad oggetto una cosa non fa di per sé venir meno a carico del committente l'obbligo di custodia e l'obbligo di esercitare il controllo su di essa, sia pure compatibilmente con l'esistenza del contratto di appalto, in modo da impedire che la stessa produca danni a terzi. Le vicende che riguardano l'utilizzazione della cosa, ed anche l'affidamento ad un appaltatore dell'attività di manutenzione e/o di esecuzione di opere di modifica, rientrano sempre nell'esercizio dei poteri del custode, e quindi ne possono escludere la responsabilità esclusivamente laddove ricorrano le rigorose condizioni richieste dall'art. 2051 cod. civ., e cioè sia provato il caso fortuito. Pertanto il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve dimostrare di avere scelto un appaltatore adeguato, di avergli fornito adeguate direttive e di avere esercitato i suoi poteri di controllo e vigilanza sull'attività dello stesso con la necessaria diligenza, di modo che il danno possa ritenersi causato da una condotta dell'appaltatore non prevedibile e/o evitabile (e quindi in sostanza riconducibile all'ipotesi del caso fortuito costituito dalla condotta del terzo). Egli potrà comunque eventualmente rivalersi sull'appaltatore da lui stesso scelto. Con particolare riferimento agli appalti pubblici, la Corte ha inoltre richiamato l'orientamento secondo il quale gli specifici poteri di autorizzazione, con controllo ed ingerenza della pubblica amministrazione nella esecuzione dei lavori, con facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per l'ente committente (Corte di Cassazione, sentenza 28/09/2018, n. 23442).
3.1. Tanto premesso, applicando i suesposti principi al caso di specie, sulla base degli elementi istruttori raccolti in primo grado (ATP, prove testimoniali e chiarimenti richiesti al c.t.u.) può ritenersi provato il fatto posto alla base della pretesa risarcitoria. In particolare dai testimoniali di stato del 24.3.2010 e del 21.4.2010 e del 28.10.2010 redatti dalla stessa stazione appaltante emerge come nel corso delle lavorazioni effettuate nel febbraio del 2001, dalla Controparte_9
(appaltatrice) per conto delle (committenza) e sotto Controparte_2 la direzione tecnica di (direzione lavori), Controparte_8 per il completamento della terza corsia del tratto dell'autostrada Napoli - Salerno in Torre del Greco, si verificavano fessurazioni e lesioni a carico dell'immobile degli attori. Vanno, difatti, integralmente condivise le risultanze dell'Atp, nonché dei conseguenti chiarimenti, forniti dal consulente tecnico d'ufficio - in quanto sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, nonché sulla base dei cinque accessi eseguiti presso l'immobile oggetto di causa - dalle quali risulta accertato il nesso di casualità tra i danni derivati all'immobile in questione e le lavorazioni svoltesi alla via del Monte, essendo emersa dall'istruttoria la circostanza che per ultimare i lavori furono utilizzati macchine pesanti come compressori, autocarri, battipali, pala meccanica, trivelle e perforatrici che ebbero un forte impatto sulla proprietà degli attori. Consequenzialità che è risultata confermata, altresì, dalla prova testimoniale da cui si evince che i convenuti erano consapevoli dei danni che tale attività stata producendo alla proprietà attorea e nulla hanno fatto per eliminare le problematiche o, quantomeno, al fine di evitare l'aggravamento delle stesse.
3.2. Così individuata la causa dei danni, deve affrontarsi la questione della responsabilità, concorrente o esclusiva, delle convenute società. In particolare, questo tribunale, sulla base della lettura del contratto di appalto in cui si evince l'affidamento della direzione dei lavori alla Controparte_8 nonché degli ordini di servizio emanati dal Direttore dei lavori, ritiene corresponsabili solidalmente tutti i soggetti coinvolti nell'appalto per i danni causati agli attori (committente, appaltatore e direttore dei lavori). Invero, sulla scorta dell'esame dei documenti in atti appare evidente che, pur in presenza di una certa autonomia della società appaltatrice, costante era l'intromissione della committenza, anche a mezzo del direttore dei lavori, nell'impartire specifiche direttive nella concreta realizzazione dell'opera e nelle modalità esecutive del contratto di appalto. Tale intromissione, risulta sia dalla lettura dell'art 32 del capitolato speciale di appalto - da cui si evince l'obbligo dell'appaltatore di ottemperare agli ordini emanati dalla direzione dei lavori - sia dal conferimento di incarico professionale alla da parte dalle relativamente Controparte_8 Controparte_2 all'elaborazione di progetti di alta precisione che garantissero l'eseguibilità dei lavori in questione secondo le caratteristiche e i termini programmati, che dalla circostanza che le varianti dovevano essere concordate dalla committente previa relazione circa le ragioni che le rendevano necessarie. Né la committenza pubblica e/o la direzione lavori hanno allegato, prima ancora che dimostrato, che i danni per cui è causa possano ritenersi causati da una condotta dell'appaltatore non prevedibile e/o evitabile e, come tale, riconducibile all'ipotesi del caso fortuito (costituito dalla condotta del terzo), unica ipotesi che avrebbe consentito di escludere la corresponsabilità di tali due soggetti. Ne consegue che la responsabilità dei danni all'immobile degli attori va ascritta in Cont solido ai convenuti (ora ), Controparte_2 Controparte_9
e i quali vanno condannati al risarcimento del
[...] Controparte_8 danno quantificati in euro 24.387,00, oltre iva ed oltre i costi come indicati nella relazione, per un totale dovuto di euro 29.191,00. 3.3. Sull'importo di euro 29.191,00 ai danneggiati va, inoltre, riconosciuta in via equitativa l'ulteriore somma di euro 515,08 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento (calcolato applicando gli interessi ad un indice medio del 2%, secondo il criterio previsto in giurisprudenza: Cass. civ., sez. un. 17-2-1995, n. 1712; Cass. civ., 2396/2014). In definitiva, andrà liquidato in favore degli attori l'importo complessivo di euro 29.706,08, su cui sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
4. Va inoltre accolta parzialmente la domanda avanzata da per le Parte_2 lesioni subite essendo stato documentalmente provato (attraverso la certificazione medica e la prova testimoniale espletata) un peggioramento delle condizioni di salute della stessa. Tale danno va liquidato in equitativa nella somma di euro 2.000,00, da valutarsi congrua in base alle circostanza emerse.
4.1. Nulla va, invece, riconosciuto a titolo di esborso per spese di alloggio conseguente al trasferimento, avendo lo stesso attore dichiarato che la per Pt_2 il periodo in oggetto si trasferì presso l'abitazione della suocera dove è rimasta fino al termine dei lavori. Di conseguenza nulla è dovuto a tale titolo mancando la prova di qualsivoglia spesa sostenuta. Cont In definitiva, (ora ), e Controparte_2 Controparte_9 vanno condannati, in solido, al pagamento in favore degli Controparte_8 attori della complessiva somma di euro 29.706,08 e in favore della sola Pt_2 della somma di euro 2.000,00. Il tutto oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.
5. Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 12, comma 5, del contratto di appalto, in ragione del quale “risponderà del pregiudizio subito dai CP_5 fabbricati e dalla proprietà di terzi siti nelle adiacenze delle opere da realizzare, in ogni caso in cui il pregiudizio debba essere indennizzato o risarcito, sollevando la società da ogni pretesa che al riguardo venisse rivolta contro di essa”, detta società, in persona del commissario straordinario, sarà tenuta a manlevare (ora ) e di tutto Controparte_2 Cont Controparte_8 quanto saranno tenutae a pagare in esecuzione della pronuncia de qua. La "manleva" in un contesto di appalto pubblico si riferisce a un accordo contrattuale con cui l'appaltatore si impegna a liberare la stazione appaltante (soggetto pubblico) - e la sua longa manus rappresentata dalla D.L. - da eventuali responsabilità civili per danni a terzi o per violazioni normative derivanti dall'esecuzione dell'appalto.
5.1. Va, infine, accolta la domanda di manleva avanzata da parte di CP_5 nei confronti delle nonché nei confronti della
[...] Controparte_13 CP_3
nei limiti del massimale di polizza e secondo le rispettive quote.
[...]
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri tra i minimi e i medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della controversia, della natura della causa, del pregio delle difese e delle questioni affrontate (scaglione di riferimento, da euro 52.001,00 a euro 260.000,00: fase studio, euro 2.000,00; fase introduttiva, euro 1.100,00; fase istruttoria/trattazione, euro 4.000,00; fase decisionale, euro 3.600,00), con distrazione in favore dell'avvocato Davide Baldini dichiaratosi antistatario.
6.1. Le spese di c.t.u. e di a.t.p. vanno poste definitivamente a carico dei convenuti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie la domanda avanzata dagli attori e, per l'effetto, condanna la
- e per essa la in Controparte_2 Controparte_1 qualità di successore a titolo particolare -, la in persona Controparte_9 del Commissario Straordinario, e la in persona del Controparte_8 legale rapp.te pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di e della somma di euro 29.706,08 oltre Parte_1 Parte_2 interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
B. condanna la - e per essa la Controparte_2 Controparte_1
in qualità di successore a titolo particolare -, la
[...] Controparte_9 in persona del Commissario Straordinario, e la in Controparte_8 persona del legale rapp.te pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di dell'importo di euro 2.000,00 oltre interessi legali Parte_2 dalla pronuncia al soddisfo;
C. condanna la - e per essa la Controparte_2 Controparte_1
in qualità di successore a titolo particolare -, la
[...] Controparte_9 in persona del Commissario Straordinario, e la in Controparte_8 persona del legale rapp.te pro tempore, in solido tra loro al pagamento in favore degli attori delle spese di lite che liquida in euro 552,00 per spese vive ed euro 10.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute, da distarsi in favore dell'avvocato Davide Baldini dichiaratosi antistatario;
D. pone le spese di c.t.u. (euro 4.289,36, di cui euro 1.976,83 per atp, euro 2.312,53 per chiarimenti disposti nel giudizio di merito) definitivamente a carico di - e per essa la Controparte_2 Controparte_1
in qualità di successore a titolo particolare -, la
[...] Controparte_9 in persona del Commissario Straordinario e la in Controparte_8 persona del legale rapp.te pro tempore;
E. dichiara la in persona del Commissario Straordinario Controparte_9 tenuta a manlevare la - e per essa la Controparte_2 [...]
- e la di tutto quanto saranno Controparte_1 Controparte_8 tenute a pagare in esecuzione della presente pronuncia;
F. accoglie la domanda proposta dalla e per l'effetto Controparte_9 condanna la e a manlevare la prima di Controparte_13 CP_3 tutto quanto sarà tenuta a pagare in esecuzione della presente pronuncia. Torre Annunziata, così deciso il 14 maggio 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo