Articolo 1 della Legge 18 aprile 1935, n. 574
Versione
14 maggio 1935
Art. 1. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiano sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1682 , concernente l'istituzione della provincia di Littoria, con le seguenti moditicazioni:

All'art. 4 sono sostituiti i seguenti:

Art. 4.

I bilanci dell'Amministrazione provinciale di Littoria e dei comuni di Littoria, Sabaudia, nonche' di quelli che saranno eventualmente costituiti in applicazione dell'art. 6 del presente decreto, saranno sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale per il quinquennio 1934-38.

Per lo stesso periodo saranno pure sottoposti all'approvazione della stessa Commissione le deliberazioni che apportino variazioni ai bilanci predetti e quelle riguardanti contrattazioni di prestiti o che impegnino, comunque, con un principio di spesa continuativa, i bilanci futuri.

I provvedimenti della Commissione centrale per la finanza locale saranno adottati previo parere della Giunta provinciale amministrativa.

Qualora l'Amministrazione provinciale e i Comuni anzidetti, dopo aver applicato le imposte e le tasse a norma di legge, nei massimi limiti riconosciuti possibili, non possano conseguire il pareggio tra le entrate e le spese ordinarie, la Commissione centrale per la finanza locale fa le opportune proposte per raggiungere il pareggio al Ministro per le finanze, cui compete di provvedere di concerto col Ministro per l'interno.

Art. 4-bis.

I bilanci e le deliberazioni di cui al secondo comma dell'art. 4 per il quinquennio 1934-1938 dei Comuni della provincia di Littoria le cui entrate risultino ridotte, negli anni medesimi, in conseguenza della cessazione della sovrimposta sui terreni trasferiti all'Opera nazionale combattenti, per i lavori di bonifica, saranno parimenti sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale.

Qualora anche per tali Comuni non si possa raggiungere, nei modi previsti all'ultimo comma del precedente art. 4, il pareggio tra le entrate e le spese ordinarie, aumentate delle rate di ammortamento dei mutui in estinzione al 1° gennaio 1934, la Commissione centrale per la finanza locale fa le opportune proposte, entro i limiti dell'importo della sovrimposta comunale cessata, per raggiungere il pareggio, al Ministro per le finanze, cui compete provvedere di concerto col Ministro per l'interno.

Art. 4-ter.

Contro i provvedimenti adottati dal Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'interno non e' ammesso alcun gravame, neanche per motivi di legittimita'.

Agli effetti di cui all'ultimo comma dell'art. 4 e all'ultimo comma dell'art. 4-bis, l'Opera nazionale combattenti versera' allo Stato la somma di L. 800.000 per l'anno 1934 e di L. 1.300.000 per ciascuno degli anni 1935, 1936, 1937 e 1938.

Il versamento sara' effettuato per ciascun anno nel mese di gennaio successivo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 18 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel

Visto, il Guardasigilli Solmi.
Entrata in vigore il 14 maggio 1935