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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/07/2025, n. 3779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3779 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4016/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Maria Vittoria Valentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4016/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], con l'avv. Parte_1 C.F._1
PEDRALI CARLOTTA e l'avv. ANDREA FAVARO
-attrice- contro
(c.f. ), in persona del Sindaco, con l'avv. BRANCATO PAOLO;
Controparte_1 P.IVA_1
-convenuto-
Oggetto: Responsabilità ex art. 2049-2051-2052 c.c.
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note scritte depositate rispettivamente in data
17.12.2024 e in data 11.12.2024 in sostituzione dell'udienza cartolare ex art. 127-ter c.c. del 17.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1
1 N. 4016/2021 R.G.
al fine di ottenere il ristoro di tutti i danni dalla stessa patiti in occasione del sinistro Controparte_1
verificatosi in data 9.10.2017, verso le ore 16.45 circa, allorquando la stessa – percorrendo a piedi via
Ligabue in prossimità del civico n. 1A e 1 B – inciampava in una buca presente nel manto stradale, non segnalata, cadendo rovinosamente a terra e riportando lesioni personali ed esattamente una “frattura sottocapitata del femore sinistro”.
L'attrice ha chiesto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo, con vittoria di spese, anticipazioni ed onorari.
Si è costituito in giudizio il il quale ha contestato sia l'an che il quantum debeatur chiesto Controparte_1
dalla controparte, chiedendo in via principale il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, di limitare l'eventuale risarcimento dovuto a norma dell'art. 1227 c.c., in ragione del concorso colposo di parte attrice, detraendo le somme già corrisposte da INAIL a titolo di indennizzo per inabilità temporanea e di danno biologico.
La causa è stata istruita tramite prova orale sulla dinamica dell'evento e successivamente tramite C.T.U. medico- legale volta ad accertare l'entità delle lesioni subite dalla IG.ra Parte_1
Conclusa l'istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni di merito sotto riportate all'udienza del
17.12.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ed il Giudice ha concesso loro i termini per gli scritti conclusivi ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
* * *
1. Accertamento del fatto e della responsabilità del . Controparte_1
Parte attrice ha invocato la responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c., che prevede la CP_1
responsabilità del custode per il danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Innanzitutto, è logicamente prioritario verificare se il fatto storico come descritto da parte attrice nei suoi atti abbia trovato conferma all'esito dell'espletata istruttoria.
2 N. 4016/2021 R.G.
CP_ Anzitutto, nessun dubbio sussiste sulla relazione qualificata di custodia tra l' convenuto e la cosa (la strada luogo dell'evento), peraltro neppure contestata da parte dello stesso CP_1
Quanto, invece, al nesso eziologico tra la cosa, l'evento de quo e le lesioni subite, l'attrice ha dedotto a fondamento dell'azione risarcitoria che la caduta sarebbe avvenuta a causa di un dislivello del manto stradale non previsto e non segnalato, viste anche le condizioni di scarsa luminosità di quel giorno (essendo l'evento avvenuto in prossimità del tramonto).
Il fatto in sé della caduta della IG.ra nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in Parte_1
citazione ha trovato conferma processuale dalla documentazione fotografica dello stato dei luoghi, dalla documentazione medica agli atti e dalla deposizione dei testi escussi all'udienza del 7.03.2023 e 21.04.2023, che al riguardo hanno reso dichiarazioni precise ed attendibili.
Infatti, le testimoni e , presenti al momento del sinistro e testimoni oculari Testimone_1 Testimone_2
dell'accaduto, hanno confermato le circostanze in punto di fatto sopra descritte, hanno riconosciuto lo stato dei luoghi come rappresentato dalle fotografie mostrate (doc. n. 1 fasc. parte attrice) e hanno individuato in modo preciso il luogo in cui l'attrice è caduta (v. deposizione della teste : “Sapendo che Tes_2
mia mamma stava arrivando, io controllavo affacciandomi e, proprio in uno di quei momenti, ho visto mia madre incespicare e cadere a terra sulla buca;
assieme a me c'era anche la IGnora con la quale abbiamo soccorso mia mamma”). Testimone_1
Entrambe le testimoni hanno aggiunto che non c'era alcun cartello di attenzione sul luogo del sinistro, e circa un mese dopo il sinistro la strada veniva sottoposta a lavori di manutenzione (circostanza, quest'ultima, precisata dalla teste ). Tes_2
Tale assunto non è stato sconfessato neppure dai testi di parte convenuta;
in particolare, all'udienza del
7.03.2023 il teste , commissario della Polizia Locale di Mestre, dava atto che, avendo Testimone_3
effettuato un sopralluogo a seguito del sinistro, “il manto stradale era chiaramente ammalorato” tanto che “nella mia relazione ho infatti menzionato i civici da 1, 1/a e 3, come luogo ove ripristinare il manto”.
Ebbene, da tali deposizioni testimoniali, dalle fotografie depositate da parte attrice e dalla coincidenza topografica tra il dislivello presente nella pavimentazione ed il luogo di caduta dell'attrice, risulta provato il
3 N. 4016/2021 R.G.
nesso di causa tra il comportamento omissivo dell'ente convenuto, che non ha provveduto a garantire un'adeguata manutenzione della strada, ed il sinistro accorso alla IG.ra . Parte_1
Tale nesso è stato confermato anche dalla perizia medico-legale, dato che la dott.ssa ha Persona_1
evidenziato che, stante le caratteristiche della lesività, la lesione subita dalla IG.ra è del Parte_1
tutto compatibile con l'evento di cui è causa.
Ciò posto, si deve rilevare, in punto di diritto, che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale,
l'art. 2051 c.c. introduce una fattispecie di responsabilità oggettiva, perché il danno non è riferibile al comportamento, commissivo od omissivo, del soggetto chiamato a risponderne, essendo questi obbligato al risarcimento per il solo fatto di trovarsi in una data relazione con la cosa che ha cagionato il danno, la quale comporti l'esercizio di un effettivo e non occasionale potere di fatto sulla stessa, e perché, ai fini della configurabilità dell'esimente del caso fortuito, non rileva il grado di diligenza della custodia, bensì esclusivamente l'esistenza di cause che abbiano cagionato autonomamente l'evento dannoso (cfr. ex multis,
Cass. n. 15096/2013).
In particolare, sul danneggiato ricade l'onere di provare il nesso di causalità tra la res in custodia ed il danno da essa arrecato, mentre la presunzione di responsabilità a carico del custode è esclusa unicamente dalla prova che l'evento dannoso è derivato da uno specifico avvenimento, comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato, avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità ed inevitabilità.
Deve, perciò, essere verificato se nel caso di specie possa ravvisarsi l'interruzione del nesso causale derivante dal fatto del danneggiato ovvero del terzo.
Con particolare riferimento al fatto del danneggiato, la Corte di Cassazione, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha stabilito, con le ordinanze 1° febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e
2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche officiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una
4 N. 4016/2021 R.G.
valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione.
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Dalle risultanze istruttorie emerge che la condotta della IG.ra non ha avuto efficienza Parte_1
causale nella produzione del sinistro, in quanto ella è caduta su di un dislivello presente sulla pavimentazione ed esso era difficilmente percepibile con l'attenzione che può richiedersi ad una persona di media diligenza;
è stato inoltre dimostrato come lo stato del manto stradale non fosse segnalato e dunque particolarmente insidioso.
Pertanto, non può ravvisarsi alcuna concorsualità dell'attrice ex art. 1227, comma 1, c.c. nella causazione dell'evento di danno, in quanto l'insidia non era comunque percepibile ed evitabile tramite l'utilizzo di una condotta ragionevolmente cauta.
2.- Risarcimento del danno.
2.1.- Danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale è il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica e in particolare, il danno biologico, ovvero la lesione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé considerata e il correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale.
Tale voce di danno, suscettibile di accertamento medico-legale (v. artt. 138 e 139 del D.lgs. 209/05, sostanzialmente ricognitivi degli indirizzi giurisprudenziali in materia) va determinata, ai fini del
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risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, “con riferimento sia alle componenti a prova scientifica medico-legale, sia a quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia a quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”, che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva (cfr. Cass. sez. 3, n. 3906 del 18.2.2010); occorre avere riguardo, cioè, alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, ovvero a tutte le attività realizzatrici della persona umana (cfr. Corte
Cost. n. 356/1991, Corte Cost. n. 184/1986).
Dalla documentazione acquisita agli atti e dalla relazione medico-legale della dott.ssa risulta che Persona_1
l'attrice, a seguito del sinistro, ha subìto una “frattura sottocapitata femore sx”.
Sotto il profilo del danno permanente, il C.T.U. ha valutato una riduzione permanente dell'integrità psico- fisica nella misura del 20%.
Sotto il profilo del danno temporaneo, il C.T.U. ha quantificato un periodo di invalidità temporanea totale di giorni 10, in forma parziale al 75% di giorni 30, di giorni 60 in forma parziale al 50% e di giorni 60 in forma parziale al 25%.
Quanto alla consistenza effettiva della sofferenza soggettiva psicofisica e del dolore subito dall'attrice, il consulente l'ha indicato come medio-elevato nel periodo della malattia e di grado medio a stabilizzazione clinica avvenuta.
Pertanto, rilevata l'opportunità di aderire alle conclusioni rassegnate dall'ausiliario tecnico, in quanto esenti da vizi logico-giuridici evidenti, scientemente corrette e congruamente motivate, occorre procedere alla liquidazione del danno biologico subito dalla IG.ra Parte_1
La quantificazione del danno biologico va operata necessariamente in via equitativa, in considerazione della sua specifica natura: in concreto, è congruamente liquidabile assumendo come parametro le tabelle del
Tribunale di Milano – che “sono andate nel tempo assumendo e palesando una vocazione nazionale, in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre) -
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al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali- ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3, 2 co., Cost.”, tanto che la Suprema Corte è pervenuta a ritenerle valido criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. (Cassazione, Sez.
III Civile, sentenza 30 giugno 2011, n. 14402) – personalizzando il risultato sulla base della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno.
Sulla scorta dei sopra indicati parametri medico legali, con riferimento al periodo di inabilità temporanea come sopra indicato, il danno viene complessivamente quantificato in euro 8.912,50
Per quanto concerne invece il danno non patrimoniale derivante dall'invalidità permanente, tenuto conto del grado dei postumi invalidanti sopra indicato (20%) e dell'età della danneggiata all'epoca del fatto (75 anni compiuti), lo stesso va calcolato in euro 48.003,00.
Si perviene, così, ad un danno non patrimoniale complessivamente ed esaustivamente quantificato in euro
56.915,50.
Non possono ritenersi sussitenti i presupposti per la personalizzazione del danno biologico, considerato che, nel caso di specie, non sono state allegate e provate circostanze straordinarie incidenti su tale specifica componente del danno biologico. Ed invero, requisito indefettibile affinché possa procedersi a tale operazione è, infatti, la circostanza che il danneggiato abbia dedotto e provato che il danno biologico presenti aspetti e sfaccettature ulteriori rispetto a quelli ricompresi nella tipizzazione tabellare o legislativa, la quale considera già ex se tutte le conseguenze non patrimoniali (psicologiche, relazionali, estetiche, ecc.) ordinariamente riferibili ad una determinata menomazione psico-fisica secondo l'id quod plerumque accidit (v.
Cass. civ., 28988/19).
Ebbene, nel caso di specie non sono state allegate o provate circostanze particolari che abbiano reso in concreto la situazione dell'attore in una posizione diversa e peculiare rispetto a quelle che si patiscono in presenza del medesimo danno (ed invero le allegazioni di parte attrice circa l'espletamento di attività ludico- ricreative quali giardinaggio e camminate sono generiche e sfornite di prova).
Nulla è stato poi allegato (e dunque provato) circa l'eventuale pregiudizio da sofferenza interiore subito
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dalla . Parte_1
Dall'importo sopra indicato vanno detratte le somme versate dall'INAIL a titolo di danno biologico (v. comunicazione di del 12.06.2023 - dep. il 13.06.2023), in quanto il Controparte_3 CP_1
danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto tale indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità del terzo autore del fatto illecito (Cass. civ., S.U.
n. 12565/18). Ne consegue che l'importo capitale, in valori attuali, che dovrà essere corrisposto è pari a
47.914,3 euro.
2.2. Danno patrimoniale.
Per quanto attiene al profilo del danno patrimoniale, la parte attrice chiede il rimborso delle spese sostenute.
Alla luce della documentazione allegata, vanno senz'altro riconosciute in favore di parte attrice le spese per la perizia medico-legale, pari ad euro 1.739,07 all'attualità (ossia euro 1.464,00 oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'esborso ad oggi), in quanto ritenute congrue dal C.T.U.
Poiché viene poi richiesto il ristoro per le spese di assistenza stragiudiziale sostenute per l'assistenza dell'Avv. Giovanni Fabris, stante il valore effettivo della causa, si ritiene congruo liquidare a tale titolo la minor somma di euro 3.921,50, già all'attualità (ovvero euro 2.268,00 oltre accessori e rivalutazione).
Da ultimo, si ritiene che non possa essere riconosciuto, in favore di parte attrice, il danno patrimoniale da perdita economica correlata all'impossibilità di svolgere l'attività casalinga, tenuto conto che nel caso in esame la , al momento del sinistro, era soggetto percettore di reddito da lavoro (la stessa Parte_1
svolgeva infatti attività lavorativa nell'impresa di famiglia – v. anche doc. 3 di parte convenuta), per cui non può essere riconosciuto un ulteriore e distinto pregiudizio per l'inabilità temporanea “quale casalinga” essendo lo stesso già ristorato. A ciò si aggiunga, che il danno da perdita della capacità di lavoro casalingo è
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essenzialmente un danno da lucro cessante, conseguente al mancato risparmio della spesa relativa all'esecuzione delle attività normalmente svolte in ambito domestico;
esso, quindi, non può essere liquidato in via equitativa, ma necessita della prova relativa alla sua sussistenza, prova che ha ad oggetto gli esborsi sostenuti per farsi sostituire nel lavoro casalingo e che, nel presente giudizio, non è stata in alcun modo fornita (v. Cass. civ. sez. III, n. 16392/2010).
Il danno patrimoniale e non patrimoniale complessivamente subito dall'attrice, dunque, viene quantificato in euro 53.574,87.
Alla luce di ciò il va condannato al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 59.260,33 (somma già rivalutata all'attualità oltre interessi legali calcolati
[...]
conformemente a Cass. civ. Sez. Un. n. 1712/1995 dalla data del sinistro ad oggi), oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da quest'ultima subito.
Le spese di C.T.U., già liquidate, e quelle di C.T.P. vanno poste definitivamente a carico del convenuto, con obbligo di rifondere all'attrice quanto da questa eventualmente già anticipato.
Le spese di lite del grado vanno poste interamente poste a carico della parte convenuta, stante la sua soccombenza, e sono liquidate nei limiti del decisum, nei valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella presente controversia ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
1) Accerta la responsabilità del nella causazione del sinistro oggetto di causa e per Controparte_1
l'effetto condanna il in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere in favore Controparte_1
dell'attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale Parte_1
subito, la somma complessiva di € 59.260,33, oltre interessi come sopra specificato.
2) Condanna il in persona del Sindaco pro tempore, a pagare all'attrice le spese di lite che Controparte_1
liquida nella somma di € 14.103,00 per compenso, € 545,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario nella
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misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
3) Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di C.T.U. e di C.T.P.
Così deciso in Venezia, in data 21.07.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Maria Vittoria Valentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4016/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], con l'avv. Parte_1 C.F._1
PEDRALI CARLOTTA e l'avv. ANDREA FAVARO
-attrice- contro
(c.f. ), in persona del Sindaco, con l'avv. BRANCATO PAOLO;
Controparte_1 P.IVA_1
-convenuto-
Oggetto: Responsabilità ex art. 2049-2051-2052 c.c.
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note scritte depositate rispettivamente in data
17.12.2024 e in data 11.12.2024 in sostituzione dell'udienza cartolare ex art. 127-ter c.c. del 17.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1
1 N. 4016/2021 R.G.
al fine di ottenere il ristoro di tutti i danni dalla stessa patiti in occasione del sinistro Controparte_1
verificatosi in data 9.10.2017, verso le ore 16.45 circa, allorquando la stessa – percorrendo a piedi via
Ligabue in prossimità del civico n. 1A e 1 B – inciampava in una buca presente nel manto stradale, non segnalata, cadendo rovinosamente a terra e riportando lesioni personali ed esattamente una “frattura sottocapitata del femore sinistro”.
L'attrice ha chiesto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo, con vittoria di spese, anticipazioni ed onorari.
Si è costituito in giudizio il il quale ha contestato sia l'an che il quantum debeatur chiesto Controparte_1
dalla controparte, chiedendo in via principale il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, di limitare l'eventuale risarcimento dovuto a norma dell'art. 1227 c.c., in ragione del concorso colposo di parte attrice, detraendo le somme già corrisposte da INAIL a titolo di indennizzo per inabilità temporanea e di danno biologico.
La causa è stata istruita tramite prova orale sulla dinamica dell'evento e successivamente tramite C.T.U. medico- legale volta ad accertare l'entità delle lesioni subite dalla IG.ra Parte_1
Conclusa l'istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni di merito sotto riportate all'udienza del
17.12.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ed il Giudice ha concesso loro i termini per gli scritti conclusivi ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
* * *
1. Accertamento del fatto e della responsabilità del . Controparte_1
Parte attrice ha invocato la responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c., che prevede la CP_1
responsabilità del custode per il danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Innanzitutto, è logicamente prioritario verificare se il fatto storico come descritto da parte attrice nei suoi atti abbia trovato conferma all'esito dell'espletata istruttoria.
2 N. 4016/2021 R.G.
CP_ Anzitutto, nessun dubbio sussiste sulla relazione qualificata di custodia tra l' convenuto e la cosa (la strada luogo dell'evento), peraltro neppure contestata da parte dello stesso CP_1
Quanto, invece, al nesso eziologico tra la cosa, l'evento de quo e le lesioni subite, l'attrice ha dedotto a fondamento dell'azione risarcitoria che la caduta sarebbe avvenuta a causa di un dislivello del manto stradale non previsto e non segnalato, viste anche le condizioni di scarsa luminosità di quel giorno (essendo l'evento avvenuto in prossimità del tramonto).
Il fatto in sé della caduta della IG.ra nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in Parte_1
citazione ha trovato conferma processuale dalla documentazione fotografica dello stato dei luoghi, dalla documentazione medica agli atti e dalla deposizione dei testi escussi all'udienza del 7.03.2023 e 21.04.2023, che al riguardo hanno reso dichiarazioni precise ed attendibili.
Infatti, le testimoni e , presenti al momento del sinistro e testimoni oculari Testimone_1 Testimone_2
dell'accaduto, hanno confermato le circostanze in punto di fatto sopra descritte, hanno riconosciuto lo stato dei luoghi come rappresentato dalle fotografie mostrate (doc. n. 1 fasc. parte attrice) e hanno individuato in modo preciso il luogo in cui l'attrice è caduta (v. deposizione della teste : “Sapendo che Tes_2
mia mamma stava arrivando, io controllavo affacciandomi e, proprio in uno di quei momenti, ho visto mia madre incespicare e cadere a terra sulla buca;
assieme a me c'era anche la IGnora con la quale abbiamo soccorso mia mamma”). Testimone_1
Entrambe le testimoni hanno aggiunto che non c'era alcun cartello di attenzione sul luogo del sinistro, e circa un mese dopo il sinistro la strada veniva sottoposta a lavori di manutenzione (circostanza, quest'ultima, precisata dalla teste ). Tes_2
Tale assunto non è stato sconfessato neppure dai testi di parte convenuta;
in particolare, all'udienza del
7.03.2023 il teste , commissario della Polizia Locale di Mestre, dava atto che, avendo Testimone_3
effettuato un sopralluogo a seguito del sinistro, “il manto stradale era chiaramente ammalorato” tanto che “nella mia relazione ho infatti menzionato i civici da 1, 1/a e 3, come luogo ove ripristinare il manto”.
Ebbene, da tali deposizioni testimoniali, dalle fotografie depositate da parte attrice e dalla coincidenza topografica tra il dislivello presente nella pavimentazione ed il luogo di caduta dell'attrice, risulta provato il
3 N. 4016/2021 R.G.
nesso di causa tra il comportamento omissivo dell'ente convenuto, che non ha provveduto a garantire un'adeguata manutenzione della strada, ed il sinistro accorso alla IG.ra . Parte_1
Tale nesso è stato confermato anche dalla perizia medico-legale, dato che la dott.ssa ha Persona_1
evidenziato che, stante le caratteristiche della lesività, la lesione subita dalla IG.ra è del Parte_1
tutto compatibile con l'evento di cui è causa.
Ciò posto, si deve rilevare, in punto di diritto, che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale,
l'art. 2051 c.c. introduce una fattispecie di responsabilità oggettiva, perché il danno non è riferibile al comportamento, commissivo od omissivo, del soggetto chiamato a risponderne, essendo questi obbligato al risarcimento per il solo fatto di trovarsi in una data relazione con la cosa che ha cagionato il danno, la quale comporti l'esercizio di un effettivo e non occasionale potere di fatto sulla stessa, e perché, ai fini della configurabilità dell'esimente del caso fortuito, non rileva il grado di diligenza della custodia, bensì esclusivamente l'esistenza di cause che abbiano cagionato autonomamente l'evento dannoso (cfr. ex multis,
Cass. n. 15096/2013).
In particolare, sul danneggiato ricade l'onere di provare il nesso di causalità tra la res in custodia ed il danno da essa arrecato, mentre la presunzione di responsabilità a carico del custode è esclusa unicamente dalla prova che l'evento dannoso è derivato da uno specifico avvenimento, comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato, avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità ed inevitabilità.
Deve, perciò, essere verificato se nel caso di specie possa ravvisarsi l'interruzione del nesso causale derivante dal fatto del danneggiato ovvero del terzo.
Con particolare riferimento al fatto del danneggiato, la Corte di Cassazione, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha stabilito, con le ordinanze 1° febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e
2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche officiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una
4 N. 4016/2021 R.G.
valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione.
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Dalle risultanze istruttorie emerge che la condotta della IG.ra non ha avuto efficienza Parte_1
causale nella produzione del sinistro, in quanto ella è caduta su di un dislivello presente sulla pavimentazione ed esso era difficilmente percepibile con l'attenzione che può richiedersi ad una persona di media diligenza;
è stato inoltre dimostrato come lo stato del manto stradale non fosse segnalato e dunque particolarmente insidioso.
Pertanto, non può ravvisarsi alcuna concorsualità dell'attrice ex art. 1227, comma 1, c.c. nella causazione dell'evento di danno, in quanto l'insidia non era comunque percepibile ed evitabile tramite l'utilizzo di una condotta ragionevolmente cauta.
2.- Risarcimento del danno.
2.1.- Danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale è il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica e in particolare, il danno biologico, ovvero la lesione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé considerata e il correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale.
Tale voce di danno, suscettibile di accertamento medico-legale (v. artt. 138 e 139 del D.lgs. 209/05, sostanzialmente ricognitivi degli indirizzi giurisprudenziali in materia) va determinata, ai fini del
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risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, “con riferimento sia alle componenti a prova scientifica medico-legale, sia a quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia a quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”, che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva (cfr. Cass. sez. 3, n. 3906 del 18.2.2010); occorre avere riguardo, cioè, alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, ovvero a tutte le attività realizzatrici della persona umana (cfr. Corte
Cost. n. 356/1991, Corte Cost. n. 184/1986).
Dalla documentazione acquisita agli atti e dalla relazione medico-legale della dott.ssa risulta che Persona_1
l'attrice, a seguito del sinistro, ha subìto una “frattura sottocapitata femore sx”.
Sotto il profilo del danno permanente, il C.T.U. ha valutato una riduzione permanente dell'integrità psico- fisica nella misura del 20%.
Sotto il profilo del danno temporaneo, il C.T.U. ha quantificato un periodo di invalidità temporanea totale di giorni 10, in forma parziale al 75% di giorni 30, di giorni 60 in forma parziale al 50% e di giorni 60 in forma parziale al 25%.
Quanto alla consistenza effettiva della sofferenza soggettiva psicofisica e del dolore subito dall'attrice, il consulente l'ha indicato come medio-elevato nel periodo della malattia e di grado medio a stabilizzazione clinica avvenuta.
Pertanto, rilevata l'opportunità di aderire alle conclusioni rassegnate dall'ausiliario tecnico, in quanto esenti da vizi logico-giuridici evidenti, scientemente corrette e congruamente motivate, occorre procedere alla liquidazione del danno biologico subito dalla IG.ra Parte_1
La quantificazione del danno biologico va operata necessariamente in via equitativa, in considerazione della sua specifica natura: in concreto, è congruamente liquidabile assumendo come parametro le tabelle del
Tribunale di Milano – che “sono andate nel tempo assumendo e palesando una vocazione nazionale, in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre) -
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al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali- ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3, 2 co., Cost.”, tanto che la Suprema Corte è pervenuta a ritenerle valido criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. (Cassazione, Sez.
III Civile, sentenza 30 giugno 2011, n. 14402) – personalizzando il risultato sulla base della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno.
Sulla scorta dei sopra indicati parametri medico legali, con riferimento al periodo di inabilità temporanea come sopra indicato, il danno viene complessivamente quantificato in euro 8.912,50
Per quanto concerne invece il danno non patrimoniale derivante dall'invalidità permanente, tenuto conto del grado dei postumi invalidanti sopra indicato (20%) e dell'età della danneggiata all'epoca del fatto (75 anni compiuti), lo stesso va calcolato in euro 48.003,00.
Si perviene, così, ad un danno non patrimoniale complessivamente ed esaustivamente quantificato in euro
56.915,50.
Non possono ritenersi sussitenti i presupposti per la personalizzazione del danno biologico, considerato che, nel caso di specie, non sono state allegate e provate circostanze straordinarie incidenti su tale specifica componente del danno biologico. Ed invero, requisito indefettibile affinché possa procedersi a tale operazione è, infatti, la circostanza che il danneggiato abbia dedotto e provato che il danno biologico presenti aspetti e sfaccettature ulteriori rispetto a quelli ricompresi nella tipizzazione tabellare o legislativa, la quale considera già ex se tutte le conseguenze non patrimoniali (psicologiche, relazionali, estetiche, ecc.) ordinariamente riferibili ad una determinata menomazione psico-fisica secondo l'id quod plerumque accidit (v.
Cass. civ., 28988/19).
Ebbene, nel caso di specie non sono state allegate o provate circostanze particolari che abbiano reso in concreto la situazione dell'attore in una posizione diversa e peculiare rispetto a quelle che si patiscono in presenza del medesimo danno (ed invero le allegazioni di parte attrice circa l'espletamento di attività ludico- ricreative quali giardinaggio e camminate sono generiche e sfornite di prova).
Nulla è stato poi allegato (e dunque provato) circa l'eventuale pregiudizio da sofferenza interiore subito
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dalla . Parte_1
Dall'importo sopra indicato vanno detratte le somme versate dall'INAIL a titolo di danno biologico (v. comunicazione di del 12.06.2023 - dep. il 13.06.2023), in quanto il Controparte_3 CP_1
danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto tale indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità del terzo autore del fatto illecito (Cass. civ., S.U.
n. 12565/18). Ne consegue che l'importo capitale, in valori attuali, che dovrà essere corrisposto è pari a
47.914,3 euro.
2.2. Danno patrimoniale.
Per quanto attiene al profilo del danno patrimoniale, la parte attrice chiede il rimborso delle spese sostenute.
Alla luce della documentazione allegata, vanno senz'altro riconosciute in favore di parte attrice le spese per la perizia medico-legale, pari ad euro 1.739,07 all'attualità (ossia euro 1.464,00 oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'esborso ad oggi), in quanto ritenute congrue dal C.T.U.
Poiché viene poi richiesto il ristoro per le spese di assistenza stragiudiziale sostenute per l'assistenza dell'Avv. Giovanni Fabris, stante il valore effettivo della causa, si ritiene congruo liquidare a tale titolo la minor somma di euro 3.921,50, già all'attualità (ovvero euro 2.268,00 oltre accessori e rivalutazione).
Da ultimo, si ritiene che non possa essere riconosciuto, in favore di parte attrice, il danno patrimoniale da perdita economica correlata all'impossibilità di svolgere l'attività casalinga, tenuto conto che nel caso in esame la , al momento del sinistro, era soggetto percettore di reddito da lavoro (la stessa Parte_1
svolgeva infatti attività lavorativa nell'impresa di famiglia – v. anche doc. 3 di parte convenuta), per cui non può essere riconosciuto un ulteriore e distinto pregiudizio per l'inabilità temporanea “quale casalinga” essendo lo stesso già ristorato. A ciò si aggiunga, che il danno da perdita della capacità di lavoro casalingo è
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essenzialmente un danno da lucro cessante, conseguente al mancato risparmio della spesa relativa all'esecuzione delle attività normalmente svolte in ambito domestico;
esso, quindi, non può essere liquidato in via equitativa, ma necessita della prova relativa alla sua sussistenza, prova che ha ad oggetto gli esborsi sostenuti per farsi sostituire nel lavoro casalingo e che, nel presente giudizio, non è stata in alcun modo fornita (v. Cass. civ. sez. III, n. 16392/2010).
Il danno patrimoniale e non patrimoniale complessivamente subito dall'attrice, dunque, viene quantificato in euro 53.574,87.
Alla luce di ciò il va condannato al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 59.260,33 (somma già rivalutata all'attualità oltre interessi legali calcolati
[...]
conformemente a Cass. civ. Sez. Un. n. 1712/1995 dalla data del sinistro ad oggi), oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da quest'ultima subito.
Le spese di C.T.U., già liquidate, e quelle di C.T.P. vanno poste definitivamente a carico del convenuto, con obbligo di rifondere all'attrice quanto da questa eventualmente già anticipato.
Le spese di lite del grado vanno poste interamente poste a carico della parte convenuta, stante la sua soccombenza, e sono liquidate nei limiti del decisum, nei valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella presente controversia ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
1) Accerta la responsabilità del nella causazione del sinistro oggetto di causa e per Controparte_1
l'effetto condanna il in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere in favore Controparte_1
dell'attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale Parte_1
subito, la somma complessiva di € 59.260,33, oltre interessi come sopra specificato.
2) Condanna il in persona del Sindaco pro tempore, a pagare all'attrice le spese di lite che Controparte_1
liquida nella somma di € 14.103,00 per compenso, € 545,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario nella
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misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
3) Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di C.T.U. e di C.T.P.
Così deciso in Venezia, in data 21.07.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
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