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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 03/04/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1449/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Pietro Enea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. rg. 1449/2021 vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. MONACO ROSARIA, rappresentante e difensore
Appellante
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato presso lo studio dell'avv. ROMEO SALVATORE , rappresentante e difensore
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 160/2021 del 10.5.2021 – opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: Entrambe le parti si riportano ai rispettivi atti introduttivi e alle memorie depositate in corso di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti di causa
– con atto di citazione regolarmente notificato – ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 160/2021 (pubblicata in data 10.5.2021) del Giudice di Pace di Gela, con la quale è stata rigettata l'opposizione dalla stessa proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 340/2017, emesso dal
Giudice di Pace di Gela il 19.7.2017.
Deduceva, in primo luogo, che il giudice di prime cure ha omesso di valutare il contenuto del decreto di liquidazione del compenso per l'attività di consulente tecnico d'ufficio espletata dall'odierno appellato
1 (pronunciato in data 25.11.2015, nell'ambito del procedimento avente r.g. G.d.P. n. 1582/2011) su cui si fonda la pretesa creditoria azionata dall'ing. . CP_1
Esponeva, difatti, che il suddetto decreto – nel quantificare l'ammontare del compenso dovuto all'odierno appellato in complessive € 400,00 – ha espressamente valutato l'acconto allo stesso già corrisposto, come evincibile dall'indicazione “detratto acconto di € 200 già anticipato dalla parte”, provvedimento che – in assenza di tempestiva opposizione – doveva ritenersi fare stato nei confronti dell'appellato, non essendo più superabile mediante iniziative processuali differenti da quelle codificate dall'art. 170 D.P.R. n. 115/2002.
Lamentava, inoltre, che la sentenza fosse affetta da nullità per vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato poiché il Giudice di Pace non avrebbe tenuto in considerazione la dichiarazione che sarebbe stata rilasciata dal procuratore di NE (parte del giudizio r.g. G.d.P. n. 1582/2011) con cui la società si impegnava a farsi carico del pagamento del compenso spettante all'ing. . CP_1
Aggiungeva, altresì, l'erroneità della richiesta del pagamento dei compensi avanzata nei suoi confronti atteso che con provvedimento del 23.2.2010 era stata ammessa al beneficio del Parte_1
patrocinio a Spese dello Stato, circostanza parimenti trascurata nella sentenza di primo grado.
Nel merito, censurava la valutazione compiuta dal Giudice di Pace nella parte in cui ha ritenuto inattendibile o, comunque, lacunosa la testimonianza resa dal testimone , il quale Testimone_1
avrebbe reso dichiarazioni chiare, precise e concordanti riferendo di aver assistito al pagamento dell'acconto di € 200,00 effettuato dalla in favore dell'ing. . Pt_1 CP_1
Concludeva, pertanto, articolando le seguenti conclusioni: “Dichiarare e ritenere nullo il decreto ingiuntivo impugnato per passaggio in giudicato del decreto di liquazione, che stabilisce in favore del ctu la somma di € 400,00, “sottratto l'acconto di € 200,00 già anticipate dalla parte”. Dichiarare e ritenere nulla la sentenza impugnata per vizio di omessa pronuncia in ordine alle domande proposte della sig.ra . Dichiarare e ritenere accertato l'anticipo di € 200,00, versato al ctu, In subordine, Pt_1 qualora l'Enel abbia versato per intero la somma del compenso, rifondere all'odierna attrice
l'anticipo versato. Ci si riserva di produrre dichiarazioni di indagine effettuate nelle more presso
l'ente Enel ex art. 345, comma 3, c.p.c. Vittoria di spese tutte in ambo i gradi del giudizio”.
Con comparsa di risposta depositata in data 14.3.2022 si è costituto in giudizio l'appellato CP_1
resistendo all'appello ex adverso proposto ed eccependone l'inammissibilità e
[...]
l'infondatezza.
Contestava, difatti, che l'appellante gli avesse mai corrisposto la somma dovuta a titolo di compensi, deducendo che la stessa non ha fornito alcuna prova documentale sul punto.
2 Infine, all'udienza del 23.10.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
2. Difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Mancato rilievo dell'ammissione al patrocinio a Spese dello stato
Preliminarmente, risultano privi di pregio i motivi di impugnazione articolati dalla in sede di Pt_1 gravante con cui l'appellane ha censurato, rispettivamente: la sussistenza di un vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in cui sarebbe incorso il Giudice di Pace omettendo di decidere sulle domande proposte dall'odierna appellante nel corso del giudizio di primo grado;
l'assenza di un adeguato rilievo
– sulle vicende relative al credito azionato dall'appellato nelle forme del monitorio – dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello nell'ambito del procedimento avente Controparte_2
rg. G.d.P. n. 1582/2011 (nel cui contesto sono state espletate le attività professionali del ). CP_1
Difatti, anche a voler tacere sull'estrema genericità con cui sono stati formulati i superiori motivi di gravame – circostanza che da sola sarebbe idonea a giustificarne una declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. – essi non colgono nel segno.
Principiando dal primo motivo di appello, è sufficiente osservare che la mancata valorizzazione da parte del giudice di prime cure della dichiarazione proveniente da NE, con la quale la società si impegnava a farsi carico del compenso professionale dell'appellato, non è neppure astrattamente riconducibile ad una ipotesi di difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in quanto non è chiaro quale sia la domanda di giustizia a cui il Giudice di Pace non avrebbe fornito risposta.
Peraltro, l'eventuale impegno assunto da NE è assolutamente privo di rilevanza rispetto all'oggetto del presente giudizio (vertente – si rammenta – sul credito cristallizzato nel decreto che ha liquidato i compensi professionali dell'appellato) essendo, semmai, idoneo a produrre i suoi effetti esclusivamente nei rapporti tra le parti coinvolte nel giudizio avente rg. G.d.P. n. 1582/2011 e non opponibile al professionista, creditore della somma liquidata a titolo di compensi professionali per l'attività espletata.
Con riguardo, invece, alla lamentata omessa considerazione dell'ammissione della al beneficio Pt_1 del patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento rg. G.d.P. n. 1582/2011, occorre rilevare che di tale circostanza non vi è traccia né nel decreto di liquidazione (da quanto emerge negli atti di causa), né nella sentenza n. 307/2017 che ha definito tale giudizio, la quale – peraltro – nel riconoscere il diritto al rimborso delle spese di lite all'odierna appellante non ha disposto la distrazione dei compensi liquidati in favore dell'Erario, come ci si sarebbe potuti attendere in caso di effettiva ammissione dell'odierna appellante al detto beneficio.
3 Inoltre, la stessa prospettazione dei fatti offerta dalla parte appellante – la quale allega di aver corrisposto un acconto in favore dell'ing. – appare distonica rispetto alla paventata CP_1
ammissione al patrocinio a spese dello Stato e ciò in quanto in tali ipotesi, deve ribadirsi, è proprio l'Erario ovvero le altre parti del giudizio non ammesse al beneficio che possono essere chiamate ad anticipare le spese di lite.
3. Omessa valutazione del contenuto del decreto di liquidazione
invece, accoglimento il motivo di appello che censura la mancata valutazione da parte del Pt_2
Giudice di Pace di un elemento essenziale del giudizio, ossia del contenuto del decreto di liquidazione dei compensi emesso il 25.11.2015 nell'ambito del giudizio rg. G.d.P. n. 1582/2011.
È, difatti, evidente che tale decreto assume carattere centrale nel presente giudizio poiché titolo esecutivo che è stato posto a fondamento della pretesa creditoria azionata nelle forme del monitorio dall'odierno appellato.
Sul punto, appare opportuno richiamare, per un verso, gli artt. 52 e 53 disp. att. c.p.c., i quali prevedono che il giudice è chiamato a liquidare i compensi degli ausiliari di cui si è avvalso nel corso del giudizio, nonché l'art. 168 D.P.R. n. 115/2002 ai sensi del quale “la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede. Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo”.
Peraltro, è necessario aggiungere che la pretesa azionata dall'odierno appellato ben poteva essere rivolta nei confronti della e ciò a prescindere dall'esito del giudizio in cui la consulenza Pt_1
tecnica è stata espletata e dalla parte (o dalle parti) chiamate a sopportare in via definitiva le spese per lo stesso.
Invero, la prestazione del consulente tecnico d'ufficio – ausiliario chiamato a rendere disponibile il patrimonio di conoscenze tecniche necessarie per la decisione della causa di cui il giudice è naturalmente sprovvisto – è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali i cui effetti, dunque, devono ritenersi limitati ai rapporti personali tra le parti.
Ne consegue che l'ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti – anche in via monitoria, analogamente a quanto avvenuto nel caso che ci occupa – non solo quando sia mancato un provvedimento giudiziale di liquidazione (ipotesi, per la verità, assai remota) ma anche quando il decreto emesso a carico di una parte sia rimasto inadempiuto, in quanto non trova
4 applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare.
La natura solidale dell'obbligazione di pagamento dei compensi del consulente tecnico d'ufficio nei confronti di tutte le parti del giudizio in cui sia stata espletata l'attività dell'ausiliario, consente di chiarire le ragioni per cui nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore dello stesso consulente tecnico d'ufficio, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari poiché tutti soggetti il cui patrimonio può essere esposto alla pretesa dell'ausiliario a ricevere il proprio compenso e ciò a prescindere dall'esito della controversia in cui tale credito sia sorto (Cfr. tra le ultime pronunce che richiamano tali principi consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte: Cassazione, Ordinanza n. 28572 del 13/10/2023; Ordinanza n.
32005 del 5/11/2021; Sentenza n. 25179 dell'8/11/2013; Sentenza n. 23586 del 15/9/2008).
Occorre, inoltre, precisare che benché tale decreto non sia materialmente disponibile in grado di appello (in quanto non è stato rinvenuto il fascicolo “cartaceo” di parte, depositato nel primo grado di giudizio, né i documenti ivi contenuti sono stati oggetto di riproduzione nel fascicolo telematico del presente grado di giudizio) – il suo contenuto può essere esaminato dal Tribunale in forza del principio di non dispersione della prova che comporta che il fatto storico in esso rappresentato “si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione” (Cfr. Cassazione Sez.
Unite, Sentenza n. 4835 del 16/2/2023; confermata da ultimo da Sentenza n. 7923 del 23/3/2024), ciò costituisce forma di inveramento dei principi costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata (art. 111 Cost.) che risulterebbero frustrati da un indirizzo ermeneutico che finisse per negare il carattere definitivo – una volta perfezionatasi nel rispetto dei tempi e delle forme prescritte dall'ordinamento – dell'acquisizione delle prove (Cfr. Cassazione Sez. Unite, Sentenza n. 14475 del
10/7/2015).
Pertanto – per limitarci all'ipotesi che interessa nel caso che ci occupa – una volta che un documento venga prodotto in una fase o in un grado di un processo unitario, lo stesso, in quanto “conosciuto” deve considerarsi definitivamente acquisito alla causa e ciò comporta: da un lato, che lo stesso venga successivamente ritirato e poi ancora allegato, dalla stessa parte che se ne fosse originariamente avvalsa o da altra parte, non può considerarsi “nuovo”, né in primo grado – agli effetti delle preclusioni istruttorie – né in appello, ai sensi dell'art. 345, co. 3, c.p.c.; dall'altro, che la sua valenza probatoria non può neppure dipendere dalle successive scelte processuali della parte che lo abbia inizialmente prodotto, sicché il fatto storico in esso rappresentato si ha per dimostrato per il giudice
5 dell'impugnazione (essendo stato ultimato il procedimento strumentale che assicura l'acquisizione processuale della fonte di conoscenza, ponendo con ciò fuori causa l'art. 2697 c.c.) anche laddove semplicemente allegato, ossia dedotto in un enunciato descrittivo contenuto all'interno di un atto difensivo ovvero puntualmente richiamato in modo tale da consentire il dispiegarsi del potere-dovere del giudice di appello di esaminare i documenti ritualmente prodotti in primo grado.
Affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado – onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati – il documento può quindi essere sottoposto alla sua attenzione mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c. ovvero – come nel caso di specie – mediante l'esame del suo contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo.
Ebbene, il contenuto letterale del decreto di liquidazione – nella parte in cui fa menzione alla detrazione dell'acconto di € 200,00 già corrisposto al consulente dalla parte – è stato più volte riportato negli atti processuali della senza che, peraltro, parte appellata ne abbia mai contestato la Pt_1
difformità a quanto in esso previsto, sicché il suo contenuto rappresentativo ben può ritenersi acquisito tra gli elementi che questo giudice deve valutare ai fini della decisione.
Fatte tali premesse, deve osservarsi che la particolare struttura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – caratterizzata da un'inversione dell'onere di promuovere il contraddittorio rispetto agli ordinari giudizi di cognizione – non comporta alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti né incide sull'ordinario riparto degli oneri assertivi e asseverativi previsti dalla legge (Cfr. Corte di Cassazione, n. 5415 del 25/2/2019) ragion per cui ordinariamente, in ossequio alla previsione dell'art. 2697 c.c., grava su parte opposta (formalmente convenuta ma sostanzialmente attrice) l'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto spettando, di converso, a parte opponente allegare e provare l'eventuale esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Pertanto, anche a prescindere dalla valutazione circa l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal testimone , non può non considerarsi che se da un lato, il decreto di liquidazione dei Testimone_1 compensi spettanti all'odierno appellato costituisce sicuro elemento asseverativo del suo diritto di credito, dall'altro esso costituisce, altresì, prova dell'esistenza di un fatto parzialmente estintivo di detto credito, nella parte in cui dà atto dell'avvenuto pagamento dell'acconto di € 200,00.
Difatti, emerge plasticamente che con il decreto di liquidazione il giudice del procedimento rg. G.d.P.
n. 1582/2011 abbia, da un lato, quantificato i compensi complessivamente dovuti dall'ausiliario e, dall'altro, inteso liquidare la differenza non ancora percepita dall'ing. , statuizione che in CP_1
6 assenza di una tempestiva opposizione nelle forme previste dalla legge (attraverso l'attivazione del procedimento disciplinato dall'art. 170 D.P.R. n. 115/2002) deve ormai ritenersi definitiva.
Dunque, risulta provato la fondatezza della domanda avanzata all'odierno appellato benché in misura inferiore a quella effettivamente ingiunta all'appellante con il decreto ingiuntivo n. 340/2017 emesso dal Giudice di Pace di Gela il 19.9-16.10/2017, ossia pari a complessive € 200,00 (pari al compenso di
€ 400,00, detratto l'acconto di € 200,00 già corrisposto).
Per tutto quanto sopra esposto, la domanda dell'appellante va conclusivamente accolta nei termini appena precisati e il decreto ingiuntivo n. 340/2017 emesso dal Giudice di Pace di Gela – oggetto di opposizione – revocato, con condanna di al pagamento del minor importo di € 200,00 a Parte_1 titolo di compensi professionali spettanti per l'attività di consulente tecnico d'ufficio nell'ambito del procedimento avente rg. G.d.P. n. 1582/2011 e ciò oltre interessi legali dalla domanda e fino al soddisfo.
Infine, dall'accoglimento parziale dell'appello discende – quale logica conseguenza – il rigetto della domanda di condanna, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avanzata da parte appellata.
4. Spese di lite
Le spese processuali si liquidano in complessive € 512,00 (di cui € 180,00 per le spese di primo grado ed € 332,00 per le spese di appello) per compensi professionali, determinati tenuto conto dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 – vigenti ratione temporis – per l'attività giurisdizionale civile che si svolge nei giudizi innanzi al Giudice di Pace e al Tribunale con riferimento allo scaglione fino a euro 1.100,00 e applicando per tutte le fasi una riduzione del 50% dei valori medi previsti, considerando l'oggetto e il modesto grado di complessità della causa, applicando i parametri previsti per lo scaglione di valore sino ad € 1.100,00, e ciò oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e
CPA come per legge sui compensi così liquidati.
Tali spese, considerato l'esito complessivo della lite – che dà conto solo di un parziale accoglimento delle ragioni dell'opposizione – devono compensare per la metà, con onere per l'appellante di corrispondere all'appellato la restante parte, pari a complessive € 256,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice dott. Pietro Enea, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa in parziale accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza n.
160/2021 (pubblicata in data 10.5.2021) del Giudice di Pace di Gela:
1) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 340/2017 emesso dal Giudice di Pace di Gela;
2) CONDANNA a pagare a la complessiva somma di € 200,00, Parte_1 Controparte_1
oltre interessi legali dalla domanda e fino al soddisfo;
7 3) CONDANNA al pagamento in favore di del 50% delle spese Parte_1 Controparte_1 di entrambi i gradi di giudizio liquidate in parte motiva, pari a complessive € 256, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge sui compensi professionali, compensando tra le parti il restante 50%
Così deciso a Gela, il 3 aprile 2025
Il Giudice
Pietro Enea
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Pietro Enea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. rg. 1449/2021 vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. MONACO ROSARIA, rappresentante e difensore
Appellante
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato presso lo studio dell'avv. ROMEO SALVATORE , rappresentante e difensore
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 160/2021 del 10.5.2021 – opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: Entrambe le parti si riportano ai rispettivi atti introduttivi e alle memorie depositate in corso di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti di causa
– con atto di citazione regolarmente notificato – ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 160/2021 (pubblicata in data 10.5.2021) del Giudice di Pace di Gela, con la quale è stata rigettata l'opposizione dalla stessa proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 340/2017, emesso dal
Giudice di Pace di Gela il 19.7.2017.
Deduceva, in primo luogo, che il giudice di prime cure ha omesso di valutare il contenuto del decreto di liquidazione del compenso per l'attività di consulente tecnico d'ufficio espletata dall'odierno appellato
1 (pronunciato in data 25.11.2015, nell'ambito del procedimento avente r.g. G.d.P. n. 1582/2011) su cui si fonda la pretesa creditoria azionata dall'ing. . CP_1
Esponeva, difatti, che il suddetto decreto – nel quantificare l'ammontare del compenso dovuto all'odierno appellato in complessive € 400,00 – ha espressamente valutato l'acconto allo stesso già corrisposto, come evincibile dall'indicazione “detratto acconto di € 200 già anticipato dalla parte”, provvedimento che – in assenza di tempestiva opposizione – doveva ritenersi fare stato nei confronti dell'appellato, non essendo più superabile mediante iniziative processuali differenti da quelle codificate dall'art. 170 D.P.R. n. 115/2002.
Lamentava, inoltre, che la sentenza fosse affetta da nullità per vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato poiché il Giudice di Pace non avrebbe tenuto in considerazione la dichiarazione che sarebbe stata rilasciata dal procuratore di NE (parte del giudizio r.g. G.d.P. n. 1582/2011) con cui la società si impegnava a farsi carico del pagamento del compenso spettante all'ing. . CP_1
Aggiungeva, altresì, l'erroneità della richiesta del pagamento dei compensi avanzata nei suoi confronti atteso che con provvedimento del 23.2.2010 era stata ammessa al beneficio del Parte_1
patrocinio a Spese dello Stato, circostanza parimenti trascurata nella sentenza di primo grado.
Nel merito, censurava la valutazione compiuta dal Giudice di Pace nella parte in cui ha ritenuto inattendibile o, comunque, lacunosa la testimonianza resa dal testimone , il quale Testimone_1
avrebbe reso dichiarazioni chiare, precise e concordanti riferendo di aver assistito al pagamento dell'acconto di € 200,00 effettuato dalla in favore dell'ing. . Pt_1 CP_1
Concludeva, pertanto, articolando le seguenti conclusioni: “Dichiarare e ritenere nullo il decreto ingiuntivo impugnato per passaggio in giudicato del decreto di liquazione, che stabilisce in favore del ctu la somma di € 400,00, “sottratto l'acconto di € 200,00 già anticipate dalla parte”. Dichiarare e ritenere nulla la sentenza impugnata per vizio di omessa pronuncia in ordine alle domande proposte della sig.ra . Dichiarare e ritenere accertato l'anticipo di € 200,00, versato al ctu, In subordine, Pt_1 qualora l'Enel abbia versato per intero la somma del compenso, rifondere all'odierna attrice
l'anticipo versato. Ci si riserva di produrre dichiarazioni di indagine effettuate nelle more presso
l'ente Enel ex art. 345, comma 3, c.p.c. Vittoria di spese tutte in ambo i gradi del giudizio”.
Con comparsa di risposta depositata in data 14.3.2022 si è costituto in giudizio l'appellato CP_1
resistendo all'appello ex adverso proposto ed eccependone l'inammissibilità e
[...]
l'infondatezza.
Contestava, difatti, che l'appellante gli avesse mai corrisposto la somma dovuta a titolo di compensi, deducendo che la stessa non ha fornito alcuna prova documentale sul punto.
2 Infine, all'udienza del 23.10.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
2. Difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Mancato rilievo dell'ammissione al patrocinio a Spese dello stato
Preliminarmente, risultano privi di pregio i motivi di impugnazione articolati dalla in sede di Pt_1 gravante con cui l'appellane ha censurato, rispettivamente: la sussistenza di un vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in cui sarebbe incorso il Giudice di Pace omettendo di decidere sulle domande proposte dall'odierna appellante nel corso del giudizio di primo grado;
l'assenza di un adeguato rilievo
– sulle vicende relative al credito azionato dall'appellato nelle forme del monitorio – dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello nell'ambito del procedimento avente Controparte_2
rg. G.d.P. n. 1582/2011 (nel cui contesto sono state espletate le attività professionali del ). CP_1
Difatti, anche a voler tacere sull'estrema genericità con cui sono stati formulati i superiori motivi di gravame – circostanza che da sola sarebbe idonea a giustificarne una declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. – essi non colgono nel segno.
Principiando dal primo motivo di appello, è sufficiente osservare che la mancata valorizzazione da parte del giudice di prime cure della dichiarazione proveniente da NE, con la quale la società si impegnava a farsi carico del compenso professionale dell'appellato, non è neppure astrattamente riconducibile ad una ipotesi di difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in quanto non è chiaro quale sia la domanda di giustizia a cui il Giudice di Pace non avrebbe fornito risposta.
Peraltro, l'eventuale impegno assunto da NE è assolutamente privo di rilevanza rispetto all'oggetto del presente giudizio (vertente – si rammenta – sul credito cristallizzato nel decreto che ha liquidato i compensi professionali dell'appellato) essendo, semmai, idoneo a produrre i suoi effetti esclusivamente nei rapporti tra le parti coinvolte nel giudizio avente rg. G.d.P. n. 1582/2011 e non opponibile al professionista, creditore della somma liquidata a titolo di compensi professionali per l'attività espletata.
Con riguardo, invece, alla lamentata omessa considerazione dell'ammissione della al beneficio Pt_1 del patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento rg. G.d.P. n. 1582/2011, occorre rilevare che di tale circostanza non vi è traccia né nel decreto di liquidazione (da quanto emerge negli atti di causa), né nella sentenza n. 307/2017 che ha definito tale giudizio, la quale – peraltro – nel riconoscere il diritto al rimborso delle spese di lite all'odierna appellante non ha disposto la distrazione dei compensi liquidati in favore dell'Erario, come ci si sarebbe potuti attendere in caso di effettiva ammissione dell'odierna appellante al detto beneficio.
3 Inoltre, la stessa prospettazione dei fatti offerta dalla parte appellante – la quale allega di aver corrisposto un acconto in favore dell'ing. – appare distonica rispetto alla paventata CP_1
ammissione al patrocinio a spese dello Stato e ciò in quanto in tali ipotesi, deve ribadirsi, è proprio l'Erario ovvero le altre parti del giudizio non ammesse al beneficio che possono essere chiamate ad anticipare le spese di lite.
3. Omessa valutazione del contenuto del decreto di liquidazione
invece, accoglimento il motivo di appello che censura la mancata valutazione da parte del Pt_2
Giudice di Pace di un elemento essenziale del giudizio, ossia del contenuto del decreto di liquidazione dei compensi emesso il 25.11.2015 nell'ambito del giudizio rg. G.d.P. n. 1582/2011.
È, difatti, evidente che tale decreto assume carattere centrale nel presente giudizio poiché titolo esecutivo che è stato posto a fondamento della pretesa creditoria azionata nelle forme del monitorio dall'odierno appellato.
Sul punto, appare opportuno richiamare, per un verso, gli artt. 52 e 53 disp. att. c.p.c., i quali prevedono che il giudice è chiamato a liquidare i compensi degli ausiliari di cui si è avvalso nel corso del giudizio, nonché l'art. 168 D.P.R. n. 115/2002 ai sensi del quale “la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede. Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo”.
Peraltro, è necessario aggiungere che la pretesa azionata dall'odierno appellato ben poteva essere rivolta nei confronti della e ciò a prescindere dall'esito del giudizio in cui la consulenza Pt_1
tecnica è stata espletata e dalla parte (o dalle parti) chiamate a sopportare in via definitiva le spese per lo stesso.
Invero, la prestazione del consulente tecnico d'ufficio – ausiliario chiamato a rendere disponibile il patrimonio di conoscenze tecniche necessarie per la decisione della causa di cui il giudice è naturalmente sprovvisto – è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali i cui effetti, dunque, devono ritenersi limitati ai rapporti personali tra le parti.
Ne consegue che l'ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti – anche in via monitoria, analogamente a quanto avvenuto nel caso che ci occupa – non solo quando sia mancato un provvedimento giudiziale di liquidazione (ipotesi, per la verità, assai remota) ma anche quando il decreto emesso a carico di una parte sia rimasto inadempiuto, in quanto non trova
4 applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare.
La natura solidale dell'obbligazione di pagamento dei compensi del consulente tecnico d'ufficio nei confronti di tutte le parti del giudizio in cui sia stata espletata l'attività dell'ausiliario, consente di chiarire le ragioni per cui nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore dello stesso consulente tecnico d'ufficio, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari poiché tutti soggetti il cui patrimonio può essere esposto alla pretesa dell'ausiliario a ricevere il proprio compenso e ciò a prescindere dall'esito della controversia in cui tale credito sia sorto (Cfr. tra le ultime pronunce che richiamano tali principi consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte: Cassazione, Ordinanza n. 28572 del 13/10/2023; Ordinanza n.
32005 del 5/11/2021; Sentenza n. 25179 dell'8/11/2013; Sentenza n. 23586 del 15/9/2008).
Occorre, inoltre, precisare che benché tale decreto non sia materialmente disponibile in grado di appello (in quanto non è stato rinvenuto il fascicolo “cartaceo” di parte, depositato nel primo grado di giudizio, né i documenti ivi contenuti sono stati oggetto di riproduzione nel fascicolo telematico del presente grado di giudizio) – il suo contenuto può essere esaminato dal Tribunale in forza del principio di non dispersione della prova che comporta che il fatto storico in esso rappresentato “si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione” (Cfr. Cassazione Sez.
Unite, Sentenza n. 4835 del 16/2/2023; confermata da ultimo da Sentenza n. 7923 del 23/3/2024), ciò costituisce forma di inveramento dei principi costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata (art. 111 Cost.) che risulterebbero frustrati da un indirizzo ermeneutico che finisse per negare il carattere definitivo – una volta perfezionatasi nel rispetto dei tempi e delle forme prescritte dall'ordinamento – dell'acquisizione delle prove (Cfr. Cassazione Sez. Unite, Sentenza n. 14475 del
10/7/2015).
Pertanto – per limitarci all'ipotesi che interessa nel caso che ci occupa – una volta che un documento venga prodotto in una fase o in un grado di un processo unitario, lo stesso, in quanto “conosciuto” deve considerarsi definitivamente acquisito alla causa e ciò comporta: da un lato, che lo stesso venga successivamente ritirato e poi ancora allegato, dalla stessa parte che se ne fosse originariamente avvalsa o da altra parte, non può considerarsi “nuovo”, né in primo grado – agli effetti delle preclusioni istruttorie – né in appello, ai sensi dell'art. 345, co. 3, c.p.c.; dall'altro, che la sua valenza probatoria non può neppure dipendere dalle successive scelte processuali della parte che lo abbia inizialmente prodotto, sicché il fatto storico in esso rappresentato si ha per dimostrato per il giudice
5 dell'impugnazione (essendo stato ultimato il procedimento strumentale che assicura l'acquisizione processuale della fonte di conoscenza, ponendo con ciò fuori causa l'art. 2697 c.c.) anche laddove semplicemente allegato, ossia dedotto in un enunciato descrittivo contenuto all'interno di un atto difensivo ovvero puntualmente richiamato in modo tale da consentire il dispiegarsi del potere-dovere del giudice di appello di esaminare i documenti ritualmente prodotti in primo grado.
Affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado – onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati – il documento può quindi essere sottoposto alla sua attenzione mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c. ovvero – come nel caso di specie – mediante l'esame del suo contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo.
Ebbene, il contenuto letterale del decreto di liquidazione – nella parte in cui fa menzione alla detrazione dell'acconto di € 200,00 già corrisposto al consulente dalla parte – è stato più volte riportato negli atti processuali della senza che, peraltro, parte appellata ne abbia mai contestato la Pt_1
difformità a quanto in esso previsto, sicché il suo contenuto rappresentativo ben può ritenersi acquisito tra gli elementi che questo giudice deve valutare ai fini della decisione.
Fatte tali premesse, deve osservarsi che la particolare struttura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – caratterizzata da un'inversione dell'onere di promuovere il contraddittorio rispetto agli ordinari giudizi di cognizione – non comporta alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti né incide sull'ordinario riparto degli oneri assertivi e asseverativi previsti dalla legge (Cfr. Corte di Cassazione, n. 5415 del 25/2/2019) ragion per cui ordinariamente, in ossequio alla previsione dell'art. 2697 c.c., grava su parte opposta (formalmente convenuta ma sostanzialmente attrice) l'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto spettando, di converso, a parte opponente allegare e provare l'eventuale esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Pertanto, anche a prescindere dalla valutazione circa l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal testimone , non può non considerarsi che se da un lato, il decreto di liquidazione dei Testimone_1 compensi spettanti all'odierno appellato costituisce sicuro elemento asseverativo del suo diritto di credito, dall'altro esso costituisce, altresì, prova dell'esistenza di un fatto parzialmente estintivo di detto credito, nella parte in cui dà atto dell'avvenuto pagamento dell'acconto di € 200,00.
Difatti, emerge plasticamente che con il decreto di liquidazione il giudice del procedimento rg. G.d.P.
n. 1582/2011 abbia, da un lato, quantificato i compensi complessivamente dovuti dall'ausiliario e, dall'altro, inteso liquidare la differenza non ancora percepita dall'ing. , statuizione che in CP_1
6 assenza di una tempestiva opposizione nelle forme previste dalla legge (attraverso l'attivazione del procedimento disciplinato dall'art. 170 D.P.R. n. 115/2002) deve ormai ritenersi definitiva.
Dunque, risulta provato la fondatezza della domanda avanzata all'odierno appellato benché in misura inferiore a quella effettivamente ingiunta all'appellante con il decreto ingiuntivo n. 340/2017 emesso dal Giudice di Pace di Gela il 19.9-16.10/2017, ossia pari a complessive € 200,00 (pari al compenso di
€ 400,00, detratto l'acconto di € 200,00 già corrisposto).
Per tutto quanto sopra esposto, la domanda dell'appellante va conclusivamente accolta nei termini appena precisati e il decreto ingiuntivo n. 340/2017 emesso dal Giudice di Pace di Gela – oggetto di opposizione – revocato, con condanna di al pagamento del minor importo di € 200,00 a Parte_1 titolo di compensi professionali spettanti per l'attività di consulente tecnico d'ufficio nell'ambito del procedimento avente rg. G.d.P. n. 1582/2011 e ciò oltre interessi legali dalla domanda e fino al soddisfo.
Infine, dall'accoglimento parziale dell'appello discende – quale logica conseguenza – il rigetto della domanda di condanna, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avanzata da parte appellata.
4. Spese di lite
Le spese processuali si liquidano in complessive € 512,00 (di cui € 180,00 per le spese di primo grado ed € 332,00 per le spese di appello) per compensi professionali, determinati tenuto conto dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 – vigenti ratione temporis – per l'attività giurisdizionale civile che si svolge nei giudizi innanzi al Giudice di Pace e al Tribunale con riferimento allo scaglione fino a euro 1.100,00 e applicando per tutte le fasi una riduzione del 50% dei valori medi previsti, considerando l'oggetto e il modesto grado di complessità della causa, applicando i parametri previsti per lo scaglione di valore sino ad € 1.100,00, e ciò oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e
CPA come per legge sui compensi così liquidati.
Tali spese, considerato l'esito complessivo della lite – che dà conto solo di un parziale accoglimento delle ragioni dell'opposizione – devono compensare per la metà, con onere per l'appellante di corrispondere all'appellato la restante parte, pari a complessive € 256,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice dott. Pietro Enea, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa in parziale accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza n.
160/2021 (pubblicata in data 10.5.2021) del Giudice di Pace di Gela:
1) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 340/2017 emesso dal Giudice di Pace di Gela;
2) CONDANNA a pagare a la complessiva somma di € 200,00, Parte_1 Controparte_1
oltre interessi legali dalla domanda e fino al soddisfo;
7 3) CONDANNA al pagamento in favore di del 50% delle spese Parte_1 Controparte_1 di entrambi i gradi di giudizio liquidate in parte motiva, pari a complessive € 256, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge sui compensi professionali, compensando tra le parti il restante 50%
Così deciso a Gela, il 3 aprile 2025
Il Giudice
Pietro Enea
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